Gazzetta n. 162 del 15 luglio 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009, n. 89 |
Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che ha, tra l'altro, previsto nella scuola primaria la costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, superando in tale modo la precedente organizzazione modulare; Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto l'articolo 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», ed in particolare l'articolo 1, comma 622; Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008»; Visto l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un piu' razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali si provvede, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico; Visto il piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del citato articolo 64, comma 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente il «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione»; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio 2007, recante «Indicazioni per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione. Indicazioni per il curricolo», pubblicato nel supplemento ordinario n. 198 alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2007; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008; Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nell'adunanza del 12 febbraio 2009; Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 28 gennaio 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 febbraio 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2009; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1. Previsioni generali 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53; dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; dal capo IV del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; dall'articolo 1, commi 1 e 7 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione sono disciplinati dal presente regolamento. 2. Il presente regolamento provvede, anche attraverso modifiche delle disposizioni legislative vigenti, ad introdurre, nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, misure di riorganizzazione e qualificazione, al fine di assicurare migliori opportunita' di apprendimento e di crescita educativa, e dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. 3. In sede di prima attuazione del presente regolamento, e comunque per un periodo non superiore a tre anni scolastici decorrenti dall'anno scolastico 2009-2010, si applicano le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio 2007. Con atto di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono individuati i criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi agli obiettivi previsti dal presente regolamento. 4. Nel corso del triennio scolastico 2009/2010-2011/2012, l'eventuale revisione delle Indicazioni nazionali, di cui al comma 3, da adottarsi mediante regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' effettuata, sulla base degli esiti di apposito monitoraggio sulle attivita' poste in essere dalle istituzioni scolastiche, affidato all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicata e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. (GUUE). Nota al titolo: - Si riporta il testo dell'art. 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»: «Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica). - 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessita' relative agli alunni diversamente abili. 2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri: a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti; b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi; d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi; f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa; f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa; f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti. 4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo». 4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le universita' sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4. 5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita' dirigenziale previste dalla predetta normativa. 6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 6-bis. I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma, gia' a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un commissario ad acta. Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali. 7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.». Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo degli articoli 33 e 117 della Costituzione: «Art. 33 (L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento). - La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. …omissis…». «Art. 117 (La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali). - Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante: «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'.»: «Art. 4 (Insegnante unico nella scuola primaria). - 1. Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 64 e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola. 2. Con apposita sequenza contrattuale e' definito il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario dell'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali. 2-bis. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all'art. 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1, del presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2009. A seguito della predetta verifica, per le finalita' di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalita' di cui al comma 2 del presente articolo, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2-ter. La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.». - Il «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario. - Il testo della legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente: «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77. - Il testo del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante: «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»: «Art. 25 (Insegnamento dell'inglese, della seconda lingua comunitaria e della tecnologia). - 1. Al fine di raccordare le competenze nella lingua inglese, nella seconda lingua comunitaria e nella tecnologia, in uscita dal primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali: a) la correlazione tra gli orari di insegnamento, cosi' come previsti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e dagli allegati da C/1 a C/8 del presente decreto, e i livelli di apprendimento in uscita dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di primo grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei licei, e' evidenziata nell'allegato D al medesimo decreto legislativo n. 59 del 2004; b) l'orario annuale obbligatorio di cui all'art. 10, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e' incrementato di 66 ore, di cui 33 ore destinate all'insegnamento della lingua inglese e 33 ore destinate all'insegnamento della tecnologia; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa ed opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto art. 10, e' ridotto di un corrispondente numero di ore; c) le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per l'inglese nella scuola primaria e quelle relative agli obiettivi specifici di apprendimento per la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado, contenute rispettivamente negli allegati B e C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono sostituite da quelle contenute nell'allegato E al presente decreto. 2. Al fine di offrire agli studenti l'opportunita' di conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese analogo a quello della lingua italiana e' data facolta', nella scuola secondaria di primo grado, alle famiglie che ne facciano richiesta, di utilizzare, per l'apprendimento della predetta lingua, anche il monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria. Tale scelta e' effettuata al primo anno della scuola secondaria di primo grado e si intende confermata per l'intero corso della scuola secondaria di primo grado ed anche per i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione. I livelli di apprendimento in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e dai percorsi dei licei sono determinati, per gli studenti che si sono avvalsi della scelta medesima, secondo l'allegato D-bis al presente decreto. 3. Resta ferma la possibilita', per gli studenti di cui al comma 2, di avvalersi dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nell'ambito delle attivita' ed insegnamenti facoltativi.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)»: «622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.». - Il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2007, n. 250. - Per il testo dell'art. 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», vedere le note al titolo. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante: «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, supplemento ordinario. - Il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante: «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2007, n. 202. - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, recante: «Indicazioni per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Indicazioni per il curricolo.» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2007, n. 228, supplemento ordinario n. 198. Nota all'art. 1: - Per il testo della legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente: «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale», si veda nelle note alle premesse. - Per il testo del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante: «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.», vedere le note alle premesse. - Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, supplemento ordinario. - Per il testo del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari» si veda nelle note alle premesse. - Per il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, recante: «Indicazioni per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Indicazioni per il curricolo.», si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
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| Art. 2. Scuola dell'infanzia 1. La scuola dell'infanzia accoglie bambini di eta' compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. 2. Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell'infanzia, le bambine e i bambini che compiono tre anni di eta' entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Al fine di garantire qualita' pedagogica, flessibilita' e specificita' dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di eta' interessata, l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata e' disposto alle seguenti condizioni: a) disponibilita' dei posti; b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; c) disponibilita' di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilita' e funzionalita', tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di eta' inferiore a tre anni; d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalita' dell'accoglienza. 3. Analogamente e' prevista la possibilita', previo accordo in sede di Conferenza unificata, di proseguire nelle iniziative e negli interventi relativi all'attivazione delle «sezioni primavera», ai sensi dell'articolo 1, commi 630 e 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo gli opportuni coordinamenti con l'istituto degli anticipi, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate allo scopo a legislazione vigente. 4. L' istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso. 5. L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia e' stabilito in 40 ore settimanali, con possibilita' di estensione fino a 50 ore. Permane la possibilita', prevista dalle norme vigenti, di chiedere, da parte delle famiglie, un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali. Tali orari sono comprensivi della quota riservata all'insegnamento della religione cattolica in conformita' all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese. Le istituzioni scolastiche organizzano le attivita' educative per la scuola dell'infanzia con l'inserimento dei bambini in sezioni distinte a seconda dei modelli orario scelti dalle famiglie. 6. Le sezioni della scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunita' privi di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di eta' compresa tra i due e i tre anni, la cui consistenza e' determinata nell'annuale decreto interministeriale sulla formazione dell'organico. L'inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati, d'intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati, e non puo' dar luogo a sdoppiamenti di sezioni.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 630 e 634 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»: «630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di eta', sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di eta', anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualita' pedagogica, flessibilita', rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di eta'. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorita' per quelle modalita' che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuita' del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni di eta'. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse previste dall'art. 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento dell'art. 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della medesima legge. L'art. 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e' abrogato.». «634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, e' autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai commi da 622 a 633.». - La legge 25 marzo 1985, n. 121, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede» e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1985, n. 85.
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| Art. 3. Primo ciclo di istruzione 1. L'istituzione e il funzionamento di scuole statali del I ciclo devono rispondere a criteri di qualita' ed efficienza del servizio, nel quadro della qualificazione dell'offerta formativa e nell'ambito di proficue collaborazioni tra l'amministrazione scolastica e i comuni interessati anche tra di loro consorziati. |
| Art. 4. Scuola primaria 1. Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di eta' entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. 2. Possono, altresi', essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di eta' entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. 3. Il tempo scuola della primaria e' svolto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell'insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato; e' previsto altresi' il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a regime l'intero percorso della scuola primaria e, per l'anno scolastico 2009-2010, solo le classi prime, tenendo conto delle specifiche richieste delle famiglie. Qualora il docente non sia in possesso degli specifici titoli previsti per l'insegnamento della lingua inglese e dei requisiti per l'insegnamento della religione cattolica, tali insegnamenti sono svolti da altri docenti che ne abbiano i titoli o i requisiti. 4. Le classi successive alla prima continuano a funzionare, dall'anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello previsto dal precedente comma 3, secondo i modelli orario in atto: a) 27 ore, corrispondenti all'orario di insegnamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, con esclusione delle attivita' opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo, senza compresenze; b) 30 ore comprensive delle attivita' opzionali facoltative, corrispondente all'orario delle attivita' di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, senza compresenze e nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/2009; c) 40 ore corrispondenti al modello di tempo pieno, nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/2009 senza compresenze. 5. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia e sulla base delle richieste delle famiglie e fermo quanto disposto ai commi precedenti, adeguano i diversi modelli orario agli obiettivi formativi e ai piani di studio allegati al decreto legislativo n. 59 del 2004, come aggiornati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio 2007. 6. La dotazione organica di istituto e' determinata sulla base del fabbisogno del personale docente necessario per soddisfare l'orario delle attivita' didattiche. Relativamente alle classi funzionanti secondo il modello previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la dotazione e' fissata in 27 ore settimanali. La dotazione complessiva comprende, in aggiunta, il fabbisogno di organico per l'integrazione degli alunni disabili e per il funzionamento delle classi a tempo pieno autorizzate. 7. A livello nazionale rimane confermato, per le classi a tempo pieno, il numero dei posti attivati complessivamente per l'anno scolastico 2008/2009. Le classi a tempo pieno sono attivate, a richiesta delle famiglie, sulla base di specifico progetto formativo integrato e delle disponibilita' di organico assegnate all'istituto, nonche' in presenza delle necessarie strutture e servizi. Per la determinazione dell'organico di dette classi e' confermata l'assegnazione di due docenti per classe, eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione cattolica e di inglese in possesso dei relativi titoli o requisiti. Le maggiori disponibilita' di orario derivanti dalla presenza di due docenti per classe, rispetto alle 40 ore del modello di tempo pieno, rientrano nell'organico d'istituto. Per il potenziamento quantitativo e qualitativo del servizio del tempo pieno sul territorio sono attivati piani pluriennali sulla base di intese con le rappresentanze dei comuni, precedute da un accordo quadro con le autonomie locali in sede di Conferenza unificata. 8. Qualora non sia possibile procedere alla aggregazione delle ore disponibili nei plessi della medesima istituzione scolastica, sono costituiti posti di insegnamento anche con orario inferiore a quello d'obbligo. 9. Per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione» si applica l'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008. 10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono individuati, nell'ambito dell'istituto o di reti di scuole, i titoli prioritari per impartire l'insegnamento di musica e pratica musicale. 11. Sono organizzati, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, corsi di formazione professionale per i docenti, finalizzati all'adattamento al nuovo modello organizzativo.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008 n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante: «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'.», si veda nelle note alle premesse. - Per il testo del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante: «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.», si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante: «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'»: «Art. 1 (Cittadinanza e Costituzione). - 1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia. 1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresi' attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale. 2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». - Per il testo dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», si veda nelle note al titolo.
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| Art. 5. Scuola secondaria di I grado 1. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado e' di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, piu' 33 ore annuali da destinare ad attivita' di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore e' determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attivita' e al tempo dedicato alla mensa. Gli orari di cui ai periodi precedenti sono comprensivi della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformita' all'Accordo modificativo del Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese. 2. I piani di studio, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo della scuola secondaria di I grado, sono funzionali alle conoscenze e alle competenze da acquisire da parte degli alunni in relazione alle diversita' individuali, comprese quelle derivanti da disabilita'. 3. Le classi a «tempo prolungato» sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attivita' di 36 ore. In via eccezionale, puo' essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie e in base a quanto previsto al comma 4. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalita' sono attivati, in sede di definizione degli organici, sulla base di economie realizzate, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e subordinatamente alla preventiva verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, circa la sussistenza di economie aggiuntive. 4. Le classi funzionanti a «tempo prolungato» sono ricondotte all'orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attivita' in fasce orarie pomeridiane e nella impossibilita' di garantire il funzionamento di un corso intero a tempo prolungato. 5. Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline e le classi di concorso per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado, definiti tenendo conto dei nuovi piani di studio, e' cosi' determinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275: ===================================================================== |settimanale|annuale ===================================================================== Italiano, Storia, Geografia | 9 | 297 --------------------------------------------------------------------- Attivita' di approfondimento in materie | | letterarie | 1 | 33 --------------------------------------------------------------------- Matematica e scienze | 6 | 198 --------------------------------------------------------------------- Tecnologia | 2 | 66 --------------------------------------------------------------------- Inglese | 3 | 99 --------------------------------------------------------------------- Seconda lingua comunitaria | 2 | 66 --------------------------------------------------------------------- Arte e immagine | 2 | 66 --------------------------------------------------------------------- Scienze motorie e sportive | 2 | 66 --------------------------------------------------------------------- Musica | 2 | 66 --------------------------------------------------------------------- Religione cattolica | 1 | 33
6. L'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, e' inserito nell'area disciplinare storico-geografica. 7. I corsi ad indirizzo musicale, gia' ricondotti ad ordinamento dalla legge 3 marzo 1999, n. 124, si svolgono oltre l'orario obbligatorio delle lezioni di cui al primo periodo del comma 1 del presente articolo. Le indicazioni relative all'insegnamento della musica per valorizzarne l'apprendimento pratico, anche con l'ausilio di laboratori musicali, nei limiti delle risorse esistenti, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente natura non regolamentare. Con il medesimo provvedimento sono fissati i criteri per l'eventuale riconoscimento dei percorsi formativi extracurricolari realizzati dalle scuole secondarie di primo grado nel rispetto del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, per la loro equiparazione a quelli previsti dall'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124. 8. Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado a tempo prolungato e' cosi' determinato fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999:
===================================================================== |settimanale|annuale ===================================================================== Italiano, Storia, Geografia | 15 | 495 --------------------------------------------------------------------- Matematica e scienze | 9 | 297 --------------------------------------------------------------------- Tecnologia | 2 | 66 --------------------------------------------------------------------- Inglese | 3 | 99 --------------------------------------------------------------------- Seconda lingua comunitaria | 2 | 66 --------------------------------------------------------------------- Arte e immagine | 2 | 66 --------------------------------------------------------------------- Scienze motorie e sportive | 2 | 66 --------------------------------------------------------------------- Musica | 2 | 66 --------------------------------------------------------------------- Religione cattolica | 1 | 33 --------------------------------------------------------------------- Approfondimento a scelta delle scuole nelle | | discipline presenti nel quadro orario | 1 o 2 | 33/66
9. L'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 2008, e' inserito nell'area disciplinare storico-geografica. 10. A decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilita' di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, e' introdotto l'insegnamento dell'inglese potenziato anche utilizzando le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria o i margini di autonomia previsti dai commi 5 e 8. Le predette ore sono utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana nel rispetto dell'autonomia delle scuole.
Nota all'art. 5: - Per il testo della legge 25 marzo 1985, n. 121, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede», si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», si veda nelle note al titolo. - Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante: «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche», si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 1, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante: «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'», si veda nelle note all'art. 4. - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999, n. 201, recante: «Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 1999, n. 235. - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 9 della legge 3 maggio 1999, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»: «9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe di concorso di strumento musicale. I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso dopo l'espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media l'inclusione nelle graduatorie permanenti e' subordinata al superamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso ai sensi dell'art. 2, comma 4, consistente in una prova analoga a quella di cui all'art. 3, comma 2, lettera b).».
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| Art. 6. Norme finali 1. La regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di 36 ore settimanali per le classi funzionanti a tempo normale di cui all' articolo 5, comma 6. 3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le disposizioni del presente regolamento non possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali.
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.».
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| Art. 7. Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 1, comma 630, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; c) articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. 2. E' altresi' abrogata ogni altra disposizione comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»: «630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di eta', sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai ventiquattro a trentasei mesi di eta', anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualita' pedagogica, flessibilita', rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di eta'. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorita' per quelle modalita' che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuita' del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni di eta'. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse previste dall'art. 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento dell'art. 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della medesima legge. L'art. 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e' abrogato.». - Si riporta il testo dell'art. 6 e dell'art. 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante: «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e' il seguente: «Art. 6 (Iscrizioni). - 1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di eta' entro il 31 agosto dell'anno di riferimento. 2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di eta' entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.». «Art. 12 (Scuola dell'infanzia). - 1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, volta anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalita' e modalita' organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di eta' entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilita' dei posti, la recettivita' delle strutture, la funzionalita' dei servizi e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilita'. …omissis…».
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| Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 marzo 2009 NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 159 |
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