Gazzetta n. 162 del 15 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 7 maggio 2009
Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare i commi 327, lettera a), 329, 333, 334, 335, 336, 337, 343, concernenti misure introduttive di crediti d'imposta finalizzati allo sviluppo delle attivita' di produzione cinematografica;
Visti i commi 333 e 336 del citato art. 1, che prevedono che con decreto ministeriale siano dettate le disposizioni applicative delle predette misure di incentivazione fiscale;
Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni «Revisione dei film e dei lavori teatrali»;
Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 26 settembre 2001 su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni «Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche»;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi da 421 a 423;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 12 aprile 2007 «Modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 «Disciplina delle modalita' con cui e' effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 agosto 2007, n. 194 «Approvazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea», e le sue successive modificazioni;
Sentito il Ministro dello sviluppo economico;
Vista la decisione di autorizzazione n. N595/2008 del 18 dicembre 2008 della Commissione europea, a seguito della notifica del Ministero per i beni e le attivita' culturali del 25 novembre 2008, effettuata ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 334 e 343, della citata legge n. 244 del 2007;

A d o t t a

il seguente decreto:
Art. 1.
Definizioni
1. Per imprese di produzione cinematografica, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 327, lettera a) della legge n. 244 del 2007, d'ora in avanti: legge, si intendono quelle imprese, residenti e non residenti, soggette a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attivita' commerciale esercitata, che, al momento della presentazione dell'istanza di cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto, risultino iscritte, o abbiano presentato domanda di iscrizione, nell'elenco informatico istituito e tenuto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni,d'ora in avanti: decreto legislativo, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali. Con riferimento alle imprese di produzione costituite sotto forma di societa' di capitali sono richiesti, altresi', un capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a quarantamila euro nel caso in cui l'oggetto dell'istanza di cui all'art. 3 del presente decreto sia un'opera di lungometraggio, e non inferiori a diecimila euro, nel caso in cui l'oggetto di detta istanza sia un'opera di cortometraggio. Con riferimento alle imprese individuali di produzione e a quelle costituite sotto forma di societa' di persone e' richiesto un patrimonio netto non inferiore a quarantamila euro ovvero a diecimila euro nel caso in cui l'oggetto dell'istanza di cui all'art. 3 del presente decreto sia, rispettivamente, un'opera di lungometraggio ovvero di cortometraggio.
2. Per imprese di produzione esecutiva e di post-produzione, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge, si intendono le imprese di produzione e le industrie tecniche cinematografiche, residenti e non residenti, soggette a tassazione in Italia, che, al momento della presentazione dell'istanza di cui all'art. 5 del presente decreto, risultino iscritte, o abbiano presentato domanda di iscrizione, nell'apposito elenco informatico istituito e tenuto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo, e che, su commissione di un'impresa di produzione estera, svolgano, utilizzando prevalentemente mano d'opera italiana o europea, attivita' necessarie per la realizzazione sul territorio italiano e europeo di film o parti di film, di cui al comma 8 del presente articolo.
3. Per impresa di produzione estera si intende l'impresa che non ha sede legale, domicilio fiscale o stabile organizzazione in Italia.
4. Per opere cinematografiche di nazionalita' italiana, ammesse alle misure di cui all'art. 1, comma 327, lettera a) della legge, si intendono quelle che rispettino i requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo e che rispondano ai requisiti di eleggibilita' culturale nei termini e nelle modalita' di cui alla tabella A, allegata al presente decreto; ad esse sono equiparate le opere realizzate in coproduzione e in compartecipazione con imprese di produzione estere ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo. Per opere cinematografiche di interesse culturale si intendono quelle che rispettino i requisiti di cui all'art. 7 del decreto legislativo. Le opere di interesse culturale che rispondano ai requisiti culturali ai sensi della tabella A e della tabella B, allegata al presente decreto, usufruiscono delle misure di cui all'art. 1, comma 327, lettera a) della legge.
5. Per film difficili, di cui alla comunicazione della Commissione dell'Unione europea del 26 settembre 2001, d'ora in avanti: comunicazione, si intendono le opere cinematografiche prime e seconde, i documentari, i cortometraggi, le opere prodotte dalle scuole di cinema riconosciute dallo Stato italiano, nonche' le opere di interesse culturale non rientranti nelle categorie precedenti, che superino il punteggio di 70 punti nel test di eleggibilita' relativo ai lungometraggi effettuato ai sensi della tabella B allegata al presente decreto e che siano giudicati dalla Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo incapaci di attrarre risorse finanziarie significative e penalizzate nel raggiungere un pubblico vasto.
6. Per film con risorse finanziarie modeste, di cui alla comunicazione, si intendono le opere cinematografiche il cui costo complessivo di produzione, come definito al comma 9 del presente articolo, sia non superiore a 1.500.000 euro e che rispondano ai requisiti di eleggibilita' culturale nei termini e nelle modalita' di cui alla tabella A allegata al presente decreto. La relativa attestazione e' rilasciata su istanza dell'impresa di produzione interessata e previo esperimento dei necessari controlli da parte della Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo, anche tramite affidamento di incarichi a soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili.
7. Ai fini del riconoscimento dei requisiti di nazionalita' di cui al presente articolo, i cittadini appartenenti ai Paesi dello Spazio Economico Europeo - SEE sono equiparati ai cittadini italiani.
8. Per opere cinematografiche ammesse alla misura di cui all'art. 1, comma 335, della legge, si intendono i film di nazionalita' diversa da quella italiana che rispondano ai requisiti di eleggibilita' culturale nei termini e nelle modalita' di cui alla tabella C, allegata al presente decreto.
9. Ai fini del presente decreto, il costo di realizzazione alla copia campione di un'opera cinematografica corrisponde al costo complessivo di produzione, come dettagliato, voce per voce, nella tabella D, allegata al presente decreto. Nel costo complessivo di produzione:
a) gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia, sono computabili nell'ammontare massimo complessivo pari al 7,5% del costo di produzione;
b) le spese generali non direttamente imputabili al film sono computabili, nella percentuale corrispondente al rapporto tra numero di giornate di ripresa e giornate annue e, comunque, per un importo massimo pari al 7,5% del costo di produzione; nell'aggregato sono comprese esclusivamente le spese per il personale dipendente e per collaboratori autonomi non coinvolti nella produzione di opere cinematografiche nonche' gli oneri relativi all'utilizzazione di locali strumentali per l'esercizio dell'attivita' aziendale non direttamente collegata alla produzione di film;
c) i costi del personale di produzione, al netto dei contributi previdenziali e degli oneri assicurativi, non possono superare il venticinque per cento del costo complessivo;
d) il compenso per la produzione («producer fee») non e' computabile.
10. Per spese di produzione sostenute sul territorio italiano si intendono quelle elencate nella tabella D, di cui al comma 9 del presente articolo. Tali spese, ad eccezione di quelle relative ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, di sviluppo e stampa, noleggio mezzi tecnici, acquisto pellicole e post-produzione, vengono computate in misura pari al cento per cento del loro valore nel caso in cui vengano effettuate sul territorio italiano piu' del 50% delle giornate di ripresa totali. Fino al 50% di giornate di ripresa, dette spese sono computate nella percentuale corrispondente al rapporto tra numero delle giornate di riprese sul territorio italiano e numero totale delle giornate di riprese. Le spese relative ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, quelle di sviluppo e stampa, noleggio mezzi tecnici, acquisto pellicole e post-produzione vengono computate in base all'effettivo sostenimento del costo sul territorio italiano.
11. Per contributi ai film di interesse culturale nazionale si intendono quelli deliberati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo, in favore delle opere filmiche riconosciute di interesse culturale, dalla Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo.
 
Art. 2.
Crediti d'imposta concessi alle imprese
di produzione cinematografica
1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due successivi, alle imprese di produzione cinematografica spetta un credito d'imposta in misura pari al quindici per cento del costo complessivo di produzione, come definito all'art. 1, comma 9, del presente decreto, di opere cinematografiche riconosciute di nazionalita' italiana, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000.
2. Il diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo matura a partire dal mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) le spese di produzione di cui all'art. 1, comma 9, del presente decreto si considerano sostenute ai sensi dell'art. 109 del T.U.I.R.;
b) e' avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera a). In deroga a quanto previsto nel periodo precedente, le prestazioni rese dal regista, dagli attori, dagli autori indicati all'art. 17, comma 4, del decreto legislativo, nonche' dall'autore dei costumi, se non ultimate, si considerano sostenute proporzionalmente alle giornate di ripresa del mese rispetto a quelle complessivamente previste.
3. Nelle produzioni associate il credito d'imposta spetta a ciascun produttore associato in relazione alle spese di produzione direttamente sostenute. Non assumono rilevanza i meri rimborsi di costi tra i produttori associati. Ai soli fini del calcolo del limite di cui al comma 1 del presente articolo, il credito d'imposta viene attribuito, in ogni caso, a ciascun produttore associato in proporzione alla quota effettiva di partecipazione.
4. La fruibilita' del credito d'imposta in relazione alle spese direttamente sostenute in misura eccedente la quota effettiva di partecipazione alla produzione e' subordinata al nulla osta da parte degli altri produttori associati, cui il credito e' attribuito ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 del presente articolo, nonche' all'attestazione da parte degli stessi del mancato superamento del limite di cui al comma 1.
5. Per le produzioni di film realizzate in base a contratti di appalto o simili, il credito d'imposta spetta sia al soggetto che svolge le funzioni di produttore esecutivo che al produttore appaltante, in relazione alle spese di produzione da ciascuno direttamente sostenute. Non assumono rilevanza i meri rimborsi di costi al produttore esecutivo. Ai soli fini della verifica del superamento del limite di cui al comma 1 del presente articolo il credito d'imposta viene computato, in ogni caso, integralmente al produttore appaltante.
6. La fruibilita' del credito d'imposta da parte del produttore esecutivo e' subordinata al nulla osta da parte del produttore appaltante, cui il credito e' attribuito ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5 del presente articolo, nonche' all'attestazione del mancato superamento del limite di cui al comma 1.
7. Il credito d'imposta e' revocato qualora l'impresa di produzione cinematografica non sostenga sul territorio italiano spese di produzione, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del presente decreto, per un ammontare complessivo almeno pari, per ciascun film, all'ottanta per cento del credito d'imposta stesso. Per le produzioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, la condizione e' verificata con riferimento alle complessive spese di produzione effettivamente sostenute. Nel rispetto di tale limite, le spese sostenute all'estero sono considerate ammissibili, ai fini del calcolo del credito di imposta, solo se le stesse non siano utilizzate per accedere a benefici simili di altri Stati membri dell'Unione europea dove sono effettivamente localizzate.
8. Il credito d'imposta decade qualora, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 aprile 2007 concernente «Modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica», non venga riconosciuto in via definitiva al film il requisito della nazionalita' italiana concesso in via provvisoria ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente gia' fruito.
9. Il credito d'imposta e' revocato all'impresa di produzione alla quale, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto ministeriale 12 aprile 2007, e' subentrata altra impresa di produzione. In tal caso, si provvede al recupero del beneficio eventualmente gia' fruito. L'impresa subentrante e' abilitata a presentare, a suo nome, le istanze e comunicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto entro trenta giorni dal subentro.
 
Art. 3.
Procedure per la concessione dei crediti d'imposta alla produzione
1. A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare, con riferimento a ciascuna opera cinematografica:
a) all'Agenzia delle entrate, in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', approvata, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;
b) al Ministero per i beni e le attivita' culturali la comunicazione, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, contenente tra l'altro:
1) per i film di nazionalita' italiana, la richiesta di riconoscimento della nazionalita' italiana ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo e l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilita' culturale secondo i parametri di cui alla tabella A allegata al presente decreto;
2) per i film di interesse culturale, la richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo e l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilita' culturale secondo i parametri di cui alle tabelle A e B allegate al presente decreto;
3) ove ne ricorrano i requisiti, la richiesta per il riconoscimento della qualifica di film difficile o di film con risorse finanziarie modeste, o di entrambe le qualifiche;
4) il piano di lavorazione del film con indicazione delle giornate di ripresa previste.
2. Entro la fine del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, il Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la provvisoria non eleggibilita' culturale del film ai sensi dell'art. 1 del presente decreto. I soggetti interessati possono ripresentare la comunicazione di cui al comma 2, lettera b) non piu' di una volta con riferimento alla medesima opera cinematografica.
3. A pena di decadenza, l'impresa di produzione presenta apposita istanza al Ministero per i beni e le attivita' culturali, da redigersi su modelli predisposti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dal Ministero medesimo, entro novanta giorni dalla data della domanda di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Nell'istanza deve essere, comunque, specificato, per ciascuna opera cinematografica:
a) il costo complessivo di produzione con attestazione di effettivita' delle spese sostenute rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
b) il numero totale di giornate di ripresa ed il numero di giornate di ripresa sul territorio italiano;
c) l'ammontare del credito d'imposta maturato dall'impresa di produzione ai sensi dell'art. 2 del presente decreto e quello gia' utilizzato, nonche' il mese dal quale e' inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta;
d) l'ammontare delle spese sostenute all'estero con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruite;
e) l'avvenuta presentazione della dichiarazione e delle comunicazioni di cui al comma 1.
4. Per le produzioni di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto, gli obblighi di dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 lettera a), del presente articolo, gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, lettera b), e l'istanza di cui al comma 3 sono a carico di ciascun produttore associato; e', altresi', ammessa la presentazione congiunta di dichiarazione, comunicazione e istanza sottoscritte da tutti i produttori associati. Per le produzioni di cui all'art. 2, comma 5, del presente decreto, la dichiarazione sostitutiva e la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo e l'istanza di cui al comma 3 sono presentate dal produttore appaltante; l'istanza contiene l'attestazione del produttore esecutivo limitatamente al rispetto della condizione prevista all'art. 2, comma 7, del presente decreto.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l'importo del credito spettante. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, i crediti d'imposta si intendono spettanti nella misura indicata nell'istanza.
6. Il credito d'imposta decade qualora al film non vengano riconosciuti i requisiti di eleggibilita' culturale ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente gia' fruito.
7. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali trasmette annualmente, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui e' stata comunicata la spettanza dei crediti d'imposta ai sensi del comma 5 del presente articolo, l'elenco dei beneficiari ammessi a fruire dei crediti d'imposta sulla base delle istanze presentate e i relativi importi a ciascuno spettanti.
8. Per le opere cinematografiche per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata gia' presentata domanda di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, i soggetti interessati dovranno presentare l'istanza di cui al comma 3 del presente articolo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza dovra' essere corredata dalla dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nonche' dalle comunicazioni di cui al comma 1, lettera b). Non rilevano i requisiti di cui all'art. 6 e all'art. 8, comma 7, del presente decreto. Il termine di cui al comma 5 del presente articolo e' prorogato di trenta giorni.
 
Art. 4.
Credito d'imposta concesso alle imprese di produzione esecutiva
e alle industrie tecniche
1. Alle imprese di produzione esecutiva e alle industrie tecniche cinematografiche e' concesso un credito d'imposta, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione di produzioni estere, di film, o parti di film, di cui all'art. 1, comma 8, del presente decreto, utilizzando prevalentemente mano d'opera italiana o dell'Unione europea, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascun film, di euro 5.000.000.
2. Il credito d'imposta e' concesso in relazione alle spese di produzione, effettuate sul territorio italiano, che non eccedano il 60% del budget complessivo di produzione del film. Sono equiparate alle spese effettuate sul territorio italiano quelle sostenute in altro Stato membro dell'Unione europea fino ad un massimo del 30% del budget complessivo di produzione del film.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non e' cumulabile con il credito d'imposta di cui all'art. 2 del presente decreto.
4. Il diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo matura a partire dal mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) le spese di produzione di cui al comma 1 del presente articolo si considerano sostenute ai sensi dell'art. 109 del T.U.I.R.;
b) e' avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera a) del presente comma. In deroga a quanto previsto nel periodo precedente, le prestazioni rese dal regista, dagli attori, dagli autori indicati all'art. 17, comma 4, del decreto legislativo, nonche' dall'autore dei costumi, se non ultimate, si considerano sostenute proporzionalmente alle giornate di ripresa del mese rispetto a quelle complessivamente previste sul territorio italiano.
 
Art. 5.
Procedure per la concessione dei crediti d'imposta
alle imprese di produzione esecutiva e alle industrie tecniche.

1. A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare:
a) all'Agenzia delle entrate, in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', approvata, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;
b) al Ministero per i beni e le attivita' culturali la comunicazione, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, contenente, tra l'altro, l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilita' culturale secondo i parametri di cui alla tabella C allegata al presente decreto nonche' il piano di lavorazione del film con indicazione delle giornate di ripresa previste sul territorio italiano o di altro Paese europeo.
2. Entro la fine del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione il Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la non eleggibilita' del film ai sensi dell'art. 1, comma 8, del presente decreto. In tal caso, i soggetti interessati possono ripresentare la comunicazione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo non piu' di una volta con riferimento alla medesima opera cinematografica.
3. A pena di decadenza, i soggetti interessati presentano, entro trenta giorni dal termine delle attivita', apposita istanza al Ministero per i beni e le attivita' culturali, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza deve essere sottoscritta anche da legale rappresentante della societa' di produzione estera committente. Nell'istanza deve essere, comunque, specificato, per ciascuna opera cinematografica:
a) il costo complessivo di produzione con attestazione di effettivita' delle spese sostenute rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
b) l'ammontare delle spese di produzione effettuate sul territorio italiano, nonche' quelle sostenute in altro Stato membro dell'Unione europea;
c) l'ammontare del credito d'imposta maturato dalle imprese di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, e quello gia' utilizzato, nonche' il mese dal quale e' inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta;
d) l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
4. I crediti d'imposta sono riconosciuti previa verifica del Ministero per i beni e le attivita' culturali dell'ammissibilita' degli stessi in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed ai requisiti formali. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 3 del presente articolo, l'importo del credito spettante. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, i crediti d'imposta si intendono spettanti nella misura indicata nell'istanza.
5. Per le opere cinematografiche per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia gia' terminata l'attivita' di produzione, i soggetti interessati dovranno presentare l'istanza di cui al comma 3 del presente articolo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza e' corredata dalla dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), nonche' dalla comunicazione di cui al comma 1, lettera b). Non rilevano i requisiti di cui all'art. 6 e all'art. 8, comma 7, del presente decreto. Il termine di cui al comma 4 del presente articolo e' prorogato di trenta giorni.
6. Il credito d'imposta decade qualora al film non venga riconosciuto il requisito di eleggibilita' culturale ai sensi dell'art. 1, comma 8, del presente decreto, ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente gia' fruito.

7. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali trasmette annualmente, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui e' stata comunicata la spettanza dei crediti d'imposta ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dei crediti d'imposta sulla base delle istanze presentate e i relativi importi a ciascuna spettanti.
 
Art. 6.
Coperture assicurative
1. A pena di decadenza dai benefici di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto, le imprese devono prevedere, per il film oggetto del beneficio, le seguenti forme di copertura assicurativa: danni alla pellicola (negative film), difetti di trattamento di pellicola e meccanici (faulty stock), interruzione lavorazione (cast insurance), fermo tecnico (extra expense), infortuni troupe e attori (crew & actors' guild), responsabilita' civile generale e dipendenti (general and employer's liability).
 
Art. 7.
Divieto di cumulo
1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto e i contributi di cui all'art. 13 del decreto legislativo, nonche' le altre misure pubbliche di sostegno non possono superare, complessivamente, la misura del cinquanta per cento del costo di produzione dell'opera cinematografica. Tale misura e' elevata all'ottanta per cento nel caso di film di cui all'art. 1, commi 5 e 6, del presente decreto.
2. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali tiene conto delle limitazioni di cui al comma 1 del presente articolo in sede di erogazione del saldo dei contributi di cui all'art. 13 del decreto legislativo.
 
Art. 8.
Disposizioni comuni
1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R., e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui, ai sensi delle disposizioni precedenti, si considera maturato il diritto alla loro fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste a pena di decadenza dagli articoli 3, comma 1, e 5, comma 1, del presente decreto.
2. I crediti d'imposta spettanti sono indicati, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo maturato da quello utilizzato, tenendo conto di quanto indicato all'art. 2, comma 3, ultimo periodo, ed all'art. 2, comma 5, ultimo periodo, del presente decreto.
3. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta del presente decreto per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, il Ministero ne da' comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
4. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato e' effettuato secondo le disposizioni previste dall'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito e' stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.
5. L'Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica telematicamente al Ministero per i beni e le attivita' culturali l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo.
6. Con provvedimento dirigenziale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini, le modalita' ed il contenuto della trasmissione, mediante procedure telematiche, dei dati di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, e di cui all'art. 3, comma 7, e all'art. 5, comma 7, del presente decreto.
7. Con riferimento alle misure di cui all'art. 1, comma 327, lettera a), e comma 335, della legge, e' fatto obbligo all'impresa di produzione dell'opera cinematografica interessata di inserire, nei titoli di testa ovvero di coda, un adeguato avviso che renda esplicito e chiaro che il film e' stato realizzato anche grazie all'utilizzo del credito d'imposta previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
 
Art. 9.
Decorrenza
1. I crediti d'imposta spettano con riferimento alle spese di produzione per le quali le condizioni previste dall'art. 2, comma 2, ovvero dall'art. 4, comma 4, del presente decreto, sono verificate congiuntamente in data successiva al 1° giugno 2008.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo.
Roma, 7 maggio 2009
Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali
Bondi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti Registrato alla Corte dei conti 19 giugno 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 133
 
Allegato

----> Vedere da 59 pag. a pag. 79 <----
 
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