Gazzetta n. 162 del 15 luglio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 8 aprile 2009 |
Modifica dell'allegato IV del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. |
|
|
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni; Vista la direttiva n. 2008/109/CE della Commissione, del 28 novembre 2008, che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'; Considerata la necessita' di recepire la direttiva della Commissione n. 2008/109/CE, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 214 anzidetto; Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso nella seduta del 19 e 20 gennaio 2009; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 25 marzo 2009;
Decreta:
Articolo unico
1. L'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE e' modificato come segue:
a) il testo di cui al punto 2 e' sostituito dal seguente:
|Il materiale da imballaggio in |legno deve: |- essere privo di |corteccia, ad eccezione di |qualsiasi numero di pezzi di |corteccia che non superino i 3 |centimetri di larghezza |(indipendentemente dalla loro |lunghezza), o, qualora superino i |3 centimetri di larghezza, che non |superino i 50 cm2 di superficie, e |- essere soggetto ad uno dei |trattamenti approvati di cui |all'allegato I della norma |internazionale FAO per le misure |fitosanitarie n. 15 sugli |orientamenti per la |regolamentazione del materiale da 2. Materiale da imballaggio in |imballaggio in legno negli scambi legno in forma di casse, cassette,|internazionali, e |- essere gabbie, cilindri ed imballaggi |contrassegnato da un marchio ai simili, palette di carico |sensi dell'allegato II della norma semplici, palette-casse ed altre |internazionale FAO per le misure piattaforme di carico, spalliere |fitosanitarie n. 15 sugli di palette, correntemente |orientamenti per la utilizzati per il trasporto di |regolamentazione del materiale da oggetti di qualsiasi tipo, ad |imballaggio in legno negli scambi eccezione del legno grezzo di |internazionali, indicante che il spessore uguale o inferiore a 6 mm|materiale da imballaggio in legno e del legno trasformato mediante |e' stato sottoposto a un colla, calore e pressione, o una |trattamento fitosanitario combinazione di questi fattori, |approvato. Il primo trattino e' originario di paesi terzi, esclusa|applicato solo a partire dal 1° la Svizzera. |luglio 2009.
b) il testo di cui al punto 8 e' sostituito dal seguente: |Il legname deve: |- essere privo di |corteccia, ad eccezione di |qualsiasi numero di pezzi di |corteccia che non superino i 3 |centimetri di larghezza |(indipendentemente dalla loro |lunghezza), o, qualora superino i |3 centimetri di larghezza, che non |superino i 50 cm2 di superficie, |nonche' |- essere soggetto ad uno |dei trattamenti approvati di cui |all'allegato I della norma |internazionale FAO per le misure |fitosanitarie n. 15 sugli |orientamenti per la |regolamentazione del materiale da |imballaggio in legno negli scambi |internazionali, e |- essere |contrassegnato da un marchio ai |sensi dell'allegato II della norma 8. Legname utilizzato per fissare |internazionale FAO per le misure o sostenere un carico diverso dal |fitosanitarie n. 15 sugli legname, compreso quello che non |orientamenti per la ha conservato la superficie |regolamentazione del materiale da rotonda naturale, ad eccezione del|imballaggio in legno negli scambi legno grezzo di spessore uguale o |internazionali, indicante che il inferiore a 6 mm e del legno |legname e' stato sottoposto a un trasformato mediante colla, calore|trattamento fitosanitario e pressione, o una combinazione di|approvato. Il primo trattino e' questi fattori, originario di |applicato solo a partire dal 1° paesi terzi, esclusa la Svizzera. |luglio 2009. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 aprile 2009 Il Ministro : Zaia Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 307 |
|
|
|