IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (di seguito «decreto-legge n. 269/2003»), e, in particolare, il comma 3, lettera b) il quale, tra l'altro, dispone che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla normativa vigente, possono essere disposti trasferimenti e conferimenti di beni e partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, alla gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni («CDP S.p.A.») e che i relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministro, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile; Visto l'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 269/2003, il quale attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di indirizzo della gestione separata di CDP S.p.A.; Visto l'art. 5, comma 11, lettera d) del decreto-legge n. 269/2003, il quale dispone che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono, tra l'altro, definiti i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate a CDP S.p.A. ai sensi del citato comma 3; Visto l'art. 5, commi 21 e 23, del decreto-legge n. 269/2003, i quali rispettivamente dispongono che ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nell'art. 5 medesimo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e che gli atti e le operazioni per l'effettuazione dei trasferimenti e conferimenti previsti da tale articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta; Visto l'art. 2441 del codice civile; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 giugno 2004, con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 11, lettera d), del decreto-legge n. 269/2003 sono stati definiti i criteri di gestione delle partecipazioni societarie dello Stato trasferite alla CDP S.p.A. ai sensi del medesimo art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 269/2003; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 27 gennaio 2005, con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 269/2003 sono state definite le tipologie di partecipazioni acquisibili dalla CDP S.p.A., anche per quanto attiene alle partecipazioni trasferite o conferite a CDP S.p.A. ai sensi del medesimo art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 269/2003, in data successiva all'adozione di tale decreto ministeriale; Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze attualmente detiene complessivamente n. 1.305.348.513 azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 1,00, pari a circa il 21,2% del capitale sociale di Enel S.p.A.; Considerato che, a seguito del trasferimento di partecipazioni effettuato nel 2003 dal Ministero dell'economia e finanze in favore di CDP S.p.A. ai sensi del citato decreto-legge n. 269/2003, CDP S.p.A. e' azionista anch'essa della societa' Enel S.p.A., detenendo complessivamente n. 627.528.282 azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 1,00, pari a circa il 10,1% del capitale sociale di Enel S.p.A.; Considerato che le azioni di Enel S.p.A. sono quotate sul Mercato Telematico Azionario di Milano della Borsa Italiana S.p.A.; Considerato che l'assemblea straordinaria degli azionisti di Enel S.p.A., in data 29 aprile 2009, ha attribuito, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, al consiglio di amministrazione della societa' la facolta' di aumentare a pagamento in una o piu' volte e in via scindibile, entro e non oltre il 31 dicembre 2009, il capitale sociale per un importo complessivo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 8 miliardi, deliberando, inoltre, che l'aumento di capitale possa aver luogo, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie di valore nominale unitario di euro 1,00, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento 1° gennaio 2009, da offrire in opzione agli azionisti; Considerato che il consiglio di amministrazione di Enel S.p.A. ha deliberato, nella seduta del 6 maggio 2009, di dare attuazione alla delega, conferitagli dalla ricordata assemblea straordinaria del 29 aprile 2009, ad aumentare il capitale sociale in via scindibile per un controvalore massimo di 8 miliardi di euro comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione a pagamento di azioni ordinarie, del valore nominale unitario di euro 1,00, godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti di Enel S.p.A. in proporzione al numero di azioni possedute; Considerato che il medesimo consiglio di amministrazione ha deliberato, nella seduta del 28 maggio 2009, le condizioni e i termini dell'aumento di capitale, prevedendo, tra l'altro, l'emissione di un massimo di 3.216.938.192 nuove azioni, ad un prezzo unitario di 2,48 euro, di cui 1,48 euro a titolo di sovrapprezzo, per un controvalore complessivo massimo pari a 7.978.006.716 euro, e fissando il 19 giugno 2009 quale termine di esecuzione dell'aumento di capitale; Considerato che, risultando il rapporto di assegnazione determinato in misura pari a 13 azioni di nuova emissione ogni 25 azioni gia' possedute; i diritti di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze sono pari a n. 1.305.348.513 diritti; Ritenuto opportuno che il Ministero dell'economia e delle finanze, in qualita' di azionista della societa' Enel S.p.A., proceda alla cessione dei diritti di opzione di propria spettanza («i diritti di opzione»), alla CDP S.p.A., che gia' detiene una quota di partecipazione al capitale di Enel S.p.A. in maniera da mantenere comunque, anche indirettamente, il controllo di tale societa'; Considerato che, con lettera del 31 marzo 2009, come, peraltro, gia' comunicato al mercato, CDP S.p.A. ha informato il Ministero dell'economia e delle finanze della circostanza che il consiglio di amministrazione, nella seduta del 25 marzo 2009, ha deliberato all'unanimita' l'adesione all'aumento di capitale di ENEL S.p.A. sia per la parte di competenza di CDP S.p.A. che per quella di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze, per questa parte subordinatamente alla cessione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei diritti di opzione di propria spettanza; Considerato che l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nell'adunanza del 12 marzo 2009, ha accolto la richiesta di proroga avanzata da CDP S.p.A., nel limite di dodici mesi, alla cessione della partecipazione detenuta da CDP S.p.A. stessa in Enel S.p.A., anche relativamente alle azioni di nuova emissione sottoscritte da CDP S.p.A. nell'ambito del richiamato aumento di capitale; Ravvisata la necessita' di determinare il valore di trasferimento alla CDP S.p.A. dei diritti di opzione di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze, derivanti dall'aumento di capitale deliberato dal consiglio di amministrazione del 28 maggio 2009; Tenuto conto della relazione giurata di stima prodotta da Vitale & Associati S.p.A., sulla base della quale e' stato determinato il valore di trasferimento dei diritti di opzione a CDP S.p.A. ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 269/2003;
Decreta: Art. 1.
1. Sono trasferiti in proprieta' alla CDP S.p.A., per il relativo esercizio, i diritti di opzione di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze, derivanti dall'aumento di capitale autorizzato dall'assemblea straordinaria di Enel S.p.A. del 29 aprile 2009, secondo i termini e le condizioni approvati dal consiglio di amministrazione di Enel S.p.A. del 28 maggio 2009, pari a n. 1.305.348.513 diritti, verso il pagamento di un corrispettivo unitario di 0,51 euro e complessivo di euro 665.727.741,63). 2. Il corrispettivo di cui al comma 1 e' definito sulla base dei valori determinati nella relazione giurata di stima prodotta da Vitale & Associati S.p.A. e rappresenta il relativo valore di iscrizione nel bilancio della CDP S.p.A. 3. Il Dipartimento del tesoro e' autorizzato a porre in essere tutte le attivita' necessarie al trasferimento di cui al comma 1 entro e non oltre dieci giorni dall'emanazione del presente decreto. Nel medesimo termine CDP S.p.A. provvede al pagamento del corrispettivo come determinato al precedente comma 1. 4. Le azioni rivenienti a CDP S.p.A. dall'esercizio dei diritti di opzione trasferiti ai sensi del presente decreto sono assegnate alla gestione separata di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 269/2003. 5. Il trasferimento di cui al comma 1 e' esente da imposizione fiscale ai sensi dell'art. 5, comma 23, del decreto-legge n. 269/2003. 6. Il presente decreto viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1985. Roma, 11 giugno 2009 Il Ministro : Tremonti |