IL DIRETTORE per le accise dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, regolamento di esecuzione della legge n. 1293/1957; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 30 agosto l993, n. 331, convertito con la legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati; Visto l'art. 9 della direttiva 95/59/CE del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati; Vista la direttiva 2002/10/CE del 12 febbraio 2002 che modifica la direttiva 92/79/CE, la direttiva 92/80/CE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati; Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione del 2 dicembre 2002 sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo con la quale viene, tra l'altro, raccomandato agli Stati membri di adottare ed attuare appropriate misure in materia di prezzi dei prodotti del tabacco al fine di scoraggiarne il consumo; Visto l'art. 1, comma 487 della legge n. 311/2004, con il quale e' stata limitata la commercializzazione delle sigarette esclusivamente in pacchetti da dieci e venti pezzi; Visto il decreto direttoriale 25 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2005, con il quale, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), sono state determinate le disposizioni in materia di fissazione del prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette; Visto il decreto direttoriale 17 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2008, n. 247, con il quale, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto direttoriale 25 luglio 2005, il prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette e' fissato nella misura di € 180,00 per chilogrammo convenzionale; Visto il decreto direttoriale 1° luglio 2009, che fissa nell'allegata tabella A, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette a decorrere dal 1° luglio 2009, con riferimento, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 76/1985, alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta registrata alla predetta data del 1° luglio 2009; Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del decreto direttoriale 25 luglio 2005, occorre procedere alla individuazione della percentuale del prezzo medio ponderato, cui rapportare il prezzo minimo di vendita delle sigarette che viene effettuata ad ogni variazione della classe di prezzo della sigaretta piu' venduta, sulla base dei parametri di riferimento, ivi indicati, di volta in volta registrati nel mercato delle sigarette; Considerato che l'andamento dei consumi registrati nel 2009 nel mercato italiano continua a mostrare un forte addensamento delle scelte dei consumatori su prodotti appartenenti alle fasce di prezzo medio-basse, che l'articolazione dei prezzi di vendita e del loro differerenziale hanno subito una pur lieve variazione e che il livello e la struttura della tassazione sulle sigarette non hanno subito modificazioni;
Decreta: Art. 1.
1. Per i motivi indicati in premessa, la percentuale di cui all'art. 3 del decreto direttoriale 25 luglio 2005, e' individuata nella misura del 92,58% del prezzo medio ponderato delle sigarette che, nel secondo trimestre del 2009, e' pari a € 199,82 per chilogrammo convenzionale. 2. In applicazione del comma 1, il prezzo minimo di vendita delle sigarette e' pari a € 185,00 per chilogrammo convenzionale, pari a € 3,70 per la confezione di 20 pezzi, e a € 1,85 per la confezione da 10 pezzi. 3. Le tariffe di vendita al pubblico delle sigarette sono modificate come indicato nel prospetto allegato. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 luglio 2009 Il direttore per le accise: Rispoli
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2009 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 63 |