Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 23 giugno 2009 |
Revoca delle autorizzazioni di taluni prodotti fitosanitari. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visti gli articoli 21-quater e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Preso atto che, ad opera dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte e con la partecipazione di funzionari degli enti interessati (regione Piemonte, AA.SS.LL. n. 11 e 13 di Vercelli e Novara e NAS Carabinieri di Torino), e' stato concordato un piano pluriennale di interventi di sorveglianza sul territorio al fine di monitorare l'impiego massivo e la conseguente ricaduta ambientale di fitofarmaci in agricoltura; Tenuto conto che, a seguito di dette indagini, sono emerse irregolarita' a carico dalle imprese Conas S.r.l. e Simar S.r.l., con sede legale rispettivamente a Milano - Via Concordia n. 15 e a Garlasco (Pavia) -Vicolo della Tromba n. 15; in particolare sono state riscontrate divergenze (dettagliatamente indicate nella nota n. 1/83-33-2007 del 2 settembre 2008 del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute NAS - Nucleo antisofisticazioni e sanita' di Torino) tra quanto autorizzato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e quanto concretamente attuato da dette imprese, in merito alle quali e' in corso anche un accertamento da parte dell'Autorita' giudiziaria penale; Tenuto conto che i prodotti fitosanitari, di seguito riportati, sono risultati (ex rapporto NAS) difformi per composizione, etichettatura o commercializzazione rispetto alle prescrizioni previste dai rispettivi decreti di autorizzazione rilasciati ai sensi decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65: Benil 60 DF registrato al n. 11608 a nome dell'impresa Conas S.r.l. in data 20 febbraio 2003; Mancos registrato al n. 11906 a nome dell'impresa Conas S.r.l. in data 17 febbraio 2004; Dixil 25 FL registrato al n. 11667 a nome dell'impresa Conas S.r.l. in data 7 maggio 2003; Propil 35 registrato al n. 12082 a nome dell'impresa Conas S.r.l. in data 11 maggio 2004; Propil 80 DF registrato al n. 12913 a nome dell'impresa Conas S.r.l. in data 18 gennaio 2006; Propil FL registrato al n. 11590 a nome dell'impresa Conas S.r.l. in data 14 febbraio 2003; Beril 60 DF registrato al n. 10090 a nome dell'impresa Simar S.r.l. in data 13 luglio 1999; Sim 23 registrato al n. 11610 a nome dell'impresa Simar S.r.l. in data 20 febbraio 2003; Oxaren 50 DF registrato al n. 11203 a nome dell'impresa Simar S.r.l. in data 5 febbraio 2002; Oxaren FL registrato al n. 9514 a nome dell'impresa Simar S.r.l. in data 16 febbraio 1998; Propasim 35 registrato al n. 9520 a nome dell'impresa Simar S.r.l. in data 16 febbraio 1998; Propasim 60 DF registrato al n. 10313 a nome dell'impresa Simar S.r.l. in data 3 febbraio 2000; Propasim 80 DF registrato al n. 9628 a nome dell'impresa Simar S.r.l. in data 14 maggio 1998; Propasim Flow registrato al n. 9845 a nome dell'impresa Simar S.r.l. in data 3 dicembre 1998. Vista la nota n. 1/83-33-2007 del 2 settembre 2008 del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute NAS - Nucleo Antisofisticazioni e Sanita' di Torino relativa alla richiesta di un provvedimento di revoca delle autorizzazioni rilasciate per i prodotti fitosanitari suindicati, a nome delle Imprese Conas S.r.l. e Simar S.r.l.; Tenuto conto che per alcuni dei sopra citati prodotti fitosanitari, cosi' come di seguito indicati, sono gia' stati emanati, da questo Ministero, provvedimenti di revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei pertinenti prodotti fitosanitari: Benil 60 DF registrato al n. 11608 e Beril 60 DF registrato al n. 10090 revocati con decreto dirigenziale 28 agosto 2008 in adeguamento al citato Regolamento (CE) n. 396/2005 per i quali non era previsto l'impiego dei suddetti prodotti a far data dal 1° settembre 2008; Propasim 35 registrato al n. 9520, Propasim 60 DF registrato al n. 10313, Propasim 80 DF registrato al n. 9628 e Propasim Flow registrato al n. 9845 revocati dal 30 marzo 2009 con comunicato 25 marzo 2009 in attuazione della decisione della Commissione 2008/769/CE del 30 settembre 2008, per i quali l'utilizzo e' consentito fino al 30 marzo 2010; Preso atto che, dai risultati riportati nel sopra richiamato rapporto NAS, si configura a causa della inottemperanza delle prescrizioni dettate dai decreti di registrazione uno stato di rischio per la salute pubblica, per l'operatore e per l'ambiente; Ritenuto che sono venute meno le condizioni di garanzia e sicurezza poste a fondamento dei provvedimenti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi; Ritenuto di dover procedere alla revoca delle registrazioni relative ai prodotti fitosanitari indicati nel citato rapporto NAS, le cui autorizzazioni sono ancora in vigore; Ritenuto di dover provvedere, in via cautelare, in attesa della definizione del giudizio penale a carico delle Imprese Conas S.r.l. e Simar S.r.l., alla sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego anche degli altri prodotti fitosanitari di cui le stesse imprese risultano titolari, dal momento che gli elementi a supporto della contestazione degli illeciti, per cui si sta procedendo in sede penale, pongono la necessita' di intervenire in via precauzionale; Decreta:
Art. 1.
Sono revocate a partire dalla data del presente decreto le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di seguito riportati registrati al numero, alla data e a nome delle Imprese a fianco indicati:
----> Vedere a pag. 23 <----
Non e' previsto alcun periodo di commercializzazione e di utilizzazione delle scorte giacenti in commercio per i prodotti fitosanitari di cui sopra. |
| Art. 2.
Sono sospese, in via cautelare e fino alla definizione del giudizio penale a carico delle Imprese titolari, le autorizzazioni all'immissione in commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari di seguito riportati registrati al numero, alla data e a nome dell'Impresa a fianco indicata:
----> Vedere a pag. 24 <---- |
| Art. 3.
E' vietato l'utilizzo delle rimanenti scorte dei prodotti fitosanitari la cui autorizzazione e' gia' stata revocata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con il decreto 28 agosto 2008 e con il Comunicato del 25 marzo 2009 citati in premessa. Il presente decreto verra' notificato, in via amministrativa, alle imprese interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 giugno 2009 Il direttore generale: Borrello |
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