Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 giugno 2009
Criteri e modalita' di restituzione, fino ad un massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, del deposito cauzionale versato dai concessionari della rete telematica, di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato
Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha tra l'altro disposto che: «Per una piu' efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonche' per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.»;
Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modficazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;
Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modficazioni ed integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, che disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e dellefinanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 4 dicembre 2003 recante «Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T. U.L.P.S.;
Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse;
Visto l'art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, nel sostituire il comma 6 del T.U.L.P. ha previsto, con l'introduzione delle lettere a) e b) nel medesimo comma, le nuove caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro, ai fini della loro idoneita' per il gioco lecito;
Visto l'art. 1, comma 530, della stessa legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto:
lettera a) «... gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilita' della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;
lettera b) «... il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'art. 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e' fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007»;
lettera c) «... l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dal 10 gennaio 2007, riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:
1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto alla lettera a);
2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.»;
Visto l'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, che ha disposto: «L'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'importo dello 0,5 per cento di cui alla lettera c) del predetto comma costituisce importo aggiuntivo e distinto dal canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 per cento, il cui totale e' dato dallo 0,8 per cento di cui alla lettera b) del medesimo comma. Tale importo dello 0,5 per cento e' dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui ai numeri 1) e 2) della citata lettera c), ed e' restituito ai concessionari, ai sensi di tale ultima lettera, alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti e i livelli di servizio risultano effettivamente conseguiti. Le conseguenti condizioni applicative sono regolate con appositi decreti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e contenute in atti integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni, che i concessionari sottoscrivono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;
Considerato che dal combinato disposto delle norme innanzi citate emerge che la restituzione del deposito cauzionale va ancorata a due indicatori di peformance, gli investimenti effettuati per l'adozione delle misure di sicurezza di cui alla lettera a) del comma 530, dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 ed i livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di gioco;
Ritenuto, quindi, coerente con la volonta' del legislatore stabilire che la restituzione in favore dei concessionari di rete, fino all'importo massimo dello 0,5% delle somme giocate, sia condizionata e proporzionata:
all'effettiva realizzazione delle misure tecniche atte a garantire la sicurezza e l'immodificabilita' della registrazione e trasmissione dei dati di funzionamento e di giorni in misura pari alla meta' dello 0,5%;
all'effettivo conseguimento di idonei livelli di servizio nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi da gioco, in misura pari alla meta' dello 0,5%;
Considerata la necessita' di procedere alla regolamentazione, come previsto dall'art. 1-ter, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, delle condizioni applicative della restituzione del deposito cauzionale;
Premesso che, quanto alla prima condizione relativa alla sicureazza ed immodificabilita' dei dati trasmessi, dalle disposizioni normative citate emerge che il legislatore ha voluto perseguire una maggiore efficacia nel contrasto al gioco illecito, sia prevedendo nuove caratteristiche per gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento con vincite in denaro (art. 1, comma 525), sia disponendo la dotazione di specifici apparati di sicurezza per la loro connessione alla rete telematica [art. 1, comma 530, lettera a)];
Considerato che a seguito delle novito' introdotte da tali disposizioni di legge e' stato predisposto, di intesa con il Capo della Polizia, apposito schema di decreto interdirettoriale che ha definito le nuove regole tecniche degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T. U.L.P.S., coerenti con gli interventi normativi recati dai piu' volte citati commi 525 e 530 del comma 1, della legge n. 266 del 2005, schema inviato agli Organi comunitari in data 20 gennaio 2006, ai fini della prescritta procedura di infrazione;
Considerato che, ultimata la procedura di informazione comunitaria, e' stato adottato il decreto interdirettoriale 19 settembre 2006 che, nel recepire in toto il contenuto dello schema inviato agli organi comunitari ha, tra l'altro, previsto:
l'adozione di specifico «dispositivo di controllo», c.d. «smart card» da applicare ai nuovi apparecchi da gioco c.d. «comma 6 a)» in sede di rilascio dei nulla osta per la loro messa in esercizio;
con disposizioni transitorie, la progressiva decadenza dei nulla osta rilasciati per i vecchi apparecchi c.d. «comma 6», secondo la seguente tempistica:
«a) se rilasciati nel 2004, decadenza il 31 dicembre 2007 (termine poi prorogato al 31 marzo 2008);
b) se rilasciati nel 2005, decadenza il 30 settembre 2008;
c) se rilasciati nel 2006 ovvero entro il 31 dicembre 2007, decadenza il 30 giugno 2009 (termine poi prorogato al 15 dicembre 2009)»;
Considerato che per effetto delle disposizioni sopra citate, i concessionari di rete, per assicurare la continuita' e la consistenza della raccolta di gioco lecito, hanno dovuto procedere alla progressiva introduzione delle nuove tipologie di apparecchi da gioco, c.d. «comma 6 a)» e la conseguente dismissione dei vecchi apparecchi «comma 6» introduzione resa possibile solo a partire dall'esercizio 2008 a seguito del completamento delle procedure, da parte del partner tecnologico di AAMS, di approvvigionamento delle «smart cards»;
Considerato che, in conseguenza delle modifiche tecniche apportate agli apparecchi da gioco con le prescrizioni di cui alla lettera a) dell'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e della previsione di specifico dispositivo di controllo, c.d. «smart card» da applicare ai predetti apparecchi, ai sensi del piu' volte citato decreto interdirettoriale, si e' reso necessario chiedere ai concessionari di rete, con nota n. 2006/17525/Giochi/ADI del 23 maggio 2006, l'adeguamento tecnologico dei c.d. «punti di accesso» (P.D.A.), come definiti dall'art. 1 del presente decreto, onde consentire ed assicurare sia il corretto funzionamento degli apparecchi, sia il corretto collegamento, ai fini della raccolta e trasmissione dei dati di gioco, tra la rete telematica e gli stessi apparecchi muniti di «smart card»;
Ritenuto quindi che, quanto alle misure tecniche di sicurezza e immodificabilita' dei dati di gioco, ai fini della determinazione dell'an e del quantum della restituzione del deposito cauzionale non possa che farsi riferimento a quelle prescritte dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 525 e 530, della legge n. 266 del 2005, dal decreto interdirettoriale 19 settembre 2006, come successivamente modificato ed integrato, nonche' dalle richieste di AAMS pari l'adeguamento tecnologico dei c.d. «P.D.A.» di cui alla citata nota n. 2006/17525/Giochi/ADI del 23 maggio 2006;
Considerato che, come sopra rilevato, solo a partire dal gennaio 2008 e' stato possibile avviare da parte dei concessionari di rete la progressiva sostituzione dei vecchi apparecchi da gioco c.d. «comma 6» con quelli di nuova generazione c.d. «comma 6 a)» muniti di «smart card» e che, quindi, per l'esercizio 2007, ai fini della restituzione del deposito cauzionale, non puo' che farsi riferimento all'unico parametro adottabile, cioe' quello relativo al processo di adeguamento tecnologico dei c.d. «P.D.A.», richiesto ai concessionari di rete;
Ritenuto, conseguentemente, necessario adottare, quale criterio congruo ed idoneo ai fini della restituzione del deposito cauzionale per l'esercizio 2007, quello per il quale la percentuale di restituzione, fino ad un massimo dello 0,25% delle somme giocate nel medesimo esercizio, sia determinata in misura corrispondente alla percentuale di avanzamento del processo di adeguamento dei P.D.A. realizzato dai concessionari di rete;
Considerato, quindi, che ai fini della restituzione del deposito cauzionale occorre verificare se ed in che misura i concessionari abbiano proceduto all'adeguamento tecnologico dei «P.D.A.», come richiesto da AAMS;
Considerato che l'adeguamento tecnologico dei «P.D.A.» ha determinato la necessita' di adottare nuovi protocolli di comunicazione con il partner tecnologico di AAMS, diversi da quelli relativi ai «P.D.A.» gia' utilizzati per gli apparecchi c.d. «comma 6»;
Considerato, quindi, che la verifica delle percentuali di avanzamento dell'adeguamento tecnologico dei «P.D.A.» realizzato dai concessionari di rete puo' proficuamente effettuarsi sulla base degli appositi messaggi previsti dai nuovi protocolli di comunicazione e inviati dai concessionari al partner tecnologico, nel senso che dal tipo di protocollo di comunicazione utilizzato per i messaggi trasmessi dai singoli «P.D.A.» puo' essere determinato il numero dei «P.D.A.» adeguati tecnologicamente in rapporto al totale dei «P.D.A.» riferibili a ciascun concessionario;
Ritenuto invece che, quanto all'altra condizione posta dalla legge per la restituzione del deposito cauzionale e relativa ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi da gioco, non possa che farsi riferimento alle prescrizioni contenute nelle convenzioni di concessione che hanno previsto, come misura minima dei livelli di servizio, che almeno il 70% degli apparecchi attivi abbia trasmesso le comunicazioni, come definite all'art. 1 del presente decreto, richieste dalle stesse convenzioni di concessione;
Ritenuto che, a tali fini, criterio congruo ed idoneo da utilizzare per determinare l'an ed il quantum della quota parte della restituzione del deposito cauzionale sia quello di ragguagliare la percentuale di restituzione, fino ad un massimo dello 0,25% delle somme giocate nell'esercizio 2007, alle percentuali, superiori al 70%, degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni previste dale convenzioni di concessione;
Visti gli Atti aggiuntivi ed integrativi alla Convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni connesse, sottoscritti nel corso del mese di gennaio 2009 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i dieci concessionari della rete telematica per dare attuazione all'art. 1-ter, comma 2, citato;
Considerato che le premesse che precedono fanno parte integrante del presente decreto;
Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto individua i criteri e le modalita' di restituzione ai concessionari della rete telematica, di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, del deposito cauzionale di cui all'articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184.
2. L'importo del deposito di cui al comma 1, da restituire fino ad un massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, e' definito in relazione:
a) alla concreta adozione delle misure tecniche atte a garantire la sicurezza e l'immodificabilita' della registrazione e trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco, in misura pari alla meta' dello 0,5%;
b) all'effettivo conseguimento di idonei livelli di servizio nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi da gioco, in misura pari alla meta' dello 0,5%;
3. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) Allegato, il documento, parte integrante del presente decreto, contenente le modalita' di calcolo del deposito cauzionale riconosciuto;
c) apparecchio/i, un apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S;
d) apparecchi attivi, apparecchi di cui all'allegato 3-bis alla «Convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni connesse», che abbiano raccolto gioco almeno per un giorno in ciascun mese di riferimento;
e) importo massimo restituibile, importo previsto nell'articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, pari allo 0,5 per cento delle somme giocate nell'anno di riferimento;
f) importo da restituire, importo riconosciuto ad ogni concessionario sulla base dei criteri definiti per l'anno di riferimento;
g) comunicazione/i, messaggi inviati dal concessionario contenenti i dati dei contatori di cui all'allegato A, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del decreto Interdirettoriale 4 dicembre 2003 come modificato dal decreto Interdirettoriale 19 settembre 2006 concernente integrazioni e modifiche alle regole tecniche degli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
h) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
i) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida le attivita' e le funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi di gioco nonche' le attivita' e funzioni connesse;
l) protocollo di comunicazione, il software di comunicazione con il dispositivo di controllo di AAMS e con la rete telematica di AAMS;
m) punto/i di accesso, indica il dispositivo del concessionario che collega ciascun apparecchio di gioco alla porzione di rete telematica del medesimo concessionario;
n) rete/i telematica/che, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che collega gli apparecchi di gioco al relativo sistema di elaborazione e, quest'ultimo, al sistema centrale di AAMS;
o) somme giocate, valore sul quale si applica la percentuale per il calcolo del deposito cauzionale, determinate in via definitiva con le modalita' previste all'articolo 3, comma 4 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 12 aprile 2007 (modalita' di assolvimento del PREU).
 
Art. 2.

Criteri di restituzione del deposito cauzionale
Per l'anno 2007, il deposito cauzionale di cui all'articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'articolo 1-ter,comma 2,del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, da restituire a ciascun concessionario, fino all'importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate raccolte nel medesimo anno e' cosi' determinato:
a) fino ad un massimo dello 0,25 per cento delle somme giocate nell'anno, in relazione agli adeguamenti tecnologici dei punti di accesso, richiesti da AAMS ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della convenzione di concessione. L'importo da restituire e' commisurato alla percentuale di punti di accesso adeguati dal concessionario; percentuale determinata sulla base degli appositi messaggi previsti dal protocollo di comunicazione e trasmessi dallo stesso concessionario a tutto il 31 dicembre 2007. Pertanto, il diritto alla restituzione e' riconosciuto in misura proporzionale alla percentuale dei punti di accesso adeguati a tutto il 31 dicembre 2007 e censiti alla stessa data;
b) fino ad un massimo dello 0,25 per cento delle somme giocate nell'anno, da determinarsi in relazione alle percentuali degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni, previste dalle convenzioni di concessione e secondo le modalita' ivi indicate. La restituzione e' riconosciuta se la percentuale mensile di apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni sia superiore al 70. La misura della restituzione e' determinata secondo una funzione lineare nell'intervallo compreso tra il 70,01 per cento ed il 100 per cento degli apparecchi, con assegnazione del massimo al conseguimento della percentuale Pm letture pari al 100 per cento.
2. Le modalita' di calcolo delle percentuali di cui al comma 1, nonche' i criteri di attribuzione dell'importo da restituire di cui al medesimo comma, sono descritti nell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, le modalita' ed i criteri di restuzione del deposito cauzionale di cui all' articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono stabiliti con appositi decreti da adottarsi entro il 15 settembre 2009.
 
Art. 3.

Modalita' operative di restituzione del deposito cauzionale
1. L'Ufficio 12° della Direzione per i giochi, acquisiti dalla banca dati gestita dal partner tecnologico SOGEI, i dati di cui all'articolo 2, provvede a determinare gli importi dovuti ai sensi del presente decreto e, previa comunicazione al Concessionario interessato, alla successiva liquidazione, dando conto delle operazioni effettuate, nonche' della relativa documentazione con un'apposita relazione trattenuta agli atti dell'Ufficio stesso.
2. I concessionari possono presentare all'Ufficio 12° della Direzione per i giochi eventuali osservazioni nei quindici (15) giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa ai dati presi a base per il calcolo; l'AAMS procedera', nei quindici (15) giorni successivi al ricevimento, alla valutazione delle suddette osservazioni ed all'eventuale ricalcolo. Le eventuali osservazioni potranno avere per oggetto esclusivamente i dati sulla base dei quali e' stato calcolato l'importo da restituire. Per la somma determinata all'esito della descritta procedura non e' previsto conguaglio.
3. L'importo corrispondente allo 0,5 per cento delle somme giocate nell'anno di riferimento, e' imputato al capitolo di spesa 155 del Bilancio di AAMS.
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sara' inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 22 giugno 2009
Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 20
 
Allegato Modalita' di calcolo dell' importo da restituire e criteri di
attribuzione anno 2007

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