Gazzetta n. 166 del 20 luglio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 luglio 2009
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3789).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Viste l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 n. 3753 e seguenti, recanti primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto, in particolare, l'art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in particolare il comma 1, lettere f), g), h), i), l) che prevedono la concessione di indennizzi a sostegno delle imprese;
Ritenuto che per favorire la pronta ripresa delle attivita' produttive ed economiche danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, e' necessario disciplinare le modalita' di erogazione degli indennizzi a carico dello Stato;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:
Art. 1.

1. In attuazione di quanto disposto all'art. 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' riconosciuto, ai titolari di attivita' produttive che abbiano subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici, un indennizzo correlato alla durata della sospensione dell'attivita', per un periodo massimo di 120 giorni quantificato in trecentosessantacinquesimi, sulla base dei redditi prodotti risultanti dalla dichiarazione dei redditi del 2008, ovvero, in assenza di presentazione di dichiarazione dei redditi per lo svolgimento dell'attivita' produttiva, dalle scritture contabili da allegare alla domanda.
2. Gli indennizzi di cui al comma 1 sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 6, comma 8.
 
Art. 2.

1. In attuazione di quanto disposto all'art. 3, comma 1, lettera g), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' riconosciuto, ai titolari di attivita' produttive, un indennizzo per:
a) la ricostruzione e la riparazione di beni mobili registrati distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici, non superiore al 75% del costo stimato e fino ad un massimo di 300.000,00 euro;
b) il ripristino di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, distrutte a causa degli eventi sismici, non superiore al 30% del prezzo di acquisto e fino ad un massimo di 60.000,00 euro;
c) il ristoro dei danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio dell'attivita' espletata, rapportato al danno subito e comunque non superiore al 50% del medesimo danno e fino ad un massimo di 200.000,00 euro.
2. Per la concessione dell'indennizzo di cui al comma 1, e' necessario produrre apposita perizia giurata attestante la descrizione dettagliata dei beni mobili distrutti e/o danneggiati, il valore economico al momento degli eventi sismici, anche rilevato dall'indicazione degli ammortamenti la loro ubicazione al momento degli eventi sismici, il nesso di causalita' diretto tra il danno subito e l'evento calamitoso, il costo relativo alla riparazione ovvero la quantificazione del danno subito.
 
Art. 3.

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera h), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ai proprietari di beni mobili anche non registrati, danneggiati in conseguenza degli eventi sismici ed ubicati al momento del sisma nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 8 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 distrutta o inagibile (con esito di tipo E), e' riconosciuto, sulla base di autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, un indennizzo pari al valore dei beni, che tenga conto delle quotazioni di mercato dell'usato di riferimento e comunque fino ad un massimo complessivo di 10.000,00 euro. Tale indennizzo non e' cumulabile con quelli previsti dall'art. 2.
 
Art. 4.

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' riconosciuto, ai soggetti, individuali o collettivi che esercitano attivita' sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose, un indennizzo per i danni subiti alle strutture adibite allo svolgimento delle attivita' stesse, non superiore al 70% dei danni subiti, e comunque fino ad un massimo di 80.000,00 euro.
2. Per la concessione dell'indennizzo di cui al comma 1, e' necessario produrre copia dell'atto costitutivo o statuto dell'associazione o ente, eventuale atto di destinazione dell'immobile allo svolgimento delle attivita' proprie dell'associazione o ente, perizia giurata attestante la descrizione e quantificazione del danno subito alla struttura, il nesso di causalita' tra il danno e l'evento calamitoso, il costo stimato per la relativa riparazione.
3. L'indennizzo di cui al comma 1 non e' riconosciuto qualora sia stato concesso un contributo per il ripristino della medesima unita' immobiliare, ancorche' in favore di terzi.
 
Art. 5.

1. Alle imprese aventi ad oggetto la costruzione e la vendita di edifici da adibire ad uso abitativo, in corso di realizzazione alla data del 6 aprile 2009, e' riconosciuto un indennizzo non superiore al 75% del costo stimato e fino ad un massimo di 30.000,00 euro per la riparazione con miglioramento sismico di ciascuna unita' abitativa in dipendenza dei danni subiti a causa degli eventi sismici.
2. Per la concessione dell'indennizzo di cui al comma 1, e' necessario produrre apposita perizia giurata attestante la descrizione e quantificazione dei danni subiti, il nesso di causalita' diretto tra il danno subito e l'evento calamitoso, il costo stimato per la riparazione e adeguamento sismico di ciascuna unita' abitativa.
3. Il riconoscimento dell'indennizzo e' subordinato al completamento dell'edificio entro sei mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza ed alla sua destinazione alla vendita o locazione in favore delle popolazioni colpite dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o rese inagibili per effetto dell'evento calamitoso.
4. La locazione deve essere offerta alle condizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 2009, con la previsione del diritto di riscatto in favore del locatario.
 
Art. 6.

1. Per accedere agli indennizzi di cui alla presente ordinanza, i soggetti interessati (persone fisiche o giuridiche) presentano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al sindaco del Comune nel cui territorio si trovano i beni danneggiati, una domanda in conformita' al modello allegato alla presente ordinanza.
2. In caso di societa' o ente, la domanda di concessione indennizzo deve essere presentata dal legale rappresentante della stessa.
3. Nella domanda per accedere all'indennizzo l'istante deve dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il possesso dei requisiti previsti nella presente ordinanza ed eventuali contributi richiesti o concessi da Enti pubblici o sugli indennizzi in corso o incassati da compagnie assicuratrici.
4. Alla domanda devono essere allegati, a seconda della tipologia di indennizzo richiesto, un preventivo di spesa, perizia giurata attestante la descrizione e la quantificazione del danno subito, copia dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente ovvero copia delle scritture contabili.
5. Il Comune svolge l'istruttoria sulle domande presentate verificando la regolarita', anche in rapporto alla sussistenza dei requisiti in capo ai richiedenti, in applicazione delle presenti disposizioni.
6. Il sindaco del comune interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, determina la spettanza dell'indennizzo richiesto indicando l'ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili e dandone immediata comunicazione agli istanti.
7. Il Comune trasmette al Commissario delegato le domande positivamente istruite con la richiesta di trasferimento delle relative risorse.
8. Il Commissario delegato, sulla base delle richieste che gli sono state inoltrate dai Comuni, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Segreteria del CIPE il fabbisogno complessivo per ottenere le necessarie risorse. In relazione alle risorse annualmente assegnate dal CIPE ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009 e compatibilmente con gli altri interventi di cui all'art. 3, comma 1 del medesimo decreto-legge, i Sindaci dei comuni provvedono all'adozione dei provvedimenti di concessione ed all'erogazione degli indennizzi fino a concorrenza delle risorse disponibili.
9. I Sindaci dei comuni rendicontano l'utilizzo dei fondi utilizzati per l'erogazione degli indennizzi.
 
Art. 7.

1. I Comuni devono garantire la piu' ampia informazione alla popolazione in relazione all'attivazione della procedura di indennizzo, utilizzando a tal fine ogni utile strumento di pubblicita', nonche' mettere a disposizione la modulistica per la presentazione delle domande.
 
Art. 8.

1. Gli interventi di cui alla presente ordinanza di protezione civile, fatta eccezione per la concessione degli indennizzi di cui all'art. 1, possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei Comuni identificati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in presenza di un nesso di causalita' diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.
 
Art. 9.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3,comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 luglio 2009
Il Presidente: Berlusconi
 
Allegato

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