Gazzetta n. 166 del 20 luglio 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 luglio 2009 |
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3790). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 recante «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e la relativa circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 ed in particolare l'allegata «scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilita'», con la quale sono stati censiti i livelli di danno provocati dal sisma agli edifici privati; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto l'art. 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in particolare il comma 1, lettere a), ed e), che prevedono la concessione di contributi, con varie modalita', per la riparazione o ricostruzione ovvero l'acquisto degli edifici privati; Considerato che, allo scopo di consentire l'avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione in favore delle popolazioni le cui unita' immobiliari siano state distrutte o dichiarate inagibili a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, e' necessario disciplinare le modalita' di erogazione della contribuzione a carico dello Stato; Considerato che per la ricostruzione delle unita' abitative comprese in edifici rientranti nei centri storici, verra' adottata una specifica disciplina, con successiva ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri, che terra' preliminarmente conto dei piani di ricostruzione del centro storico delle citta', mediante la definizione delle linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato, nonche' per facilitare il rientro delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, da predisporre ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone: Art. 1.
1. Allo scopo di consentire l'avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione in favore delle popolazioni le cui unita' immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, hanno riportato danni tali da renderle inagibili o distrutte (con esito di tipo E), e' riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati o per la ricostruzione di edifici distrutti, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Commissario delegato, dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta tenuto conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Il contributo diretto verra' erogato con le modalita' ed i tempi che saranno determinati dal CIPE ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, garantendo la continuita' ed il completamento degli interventi di riparazione o ricostruzione in via prioritaria delle prime abitazioni. L'intervento di riduzione del rischio sismico deve assicurare un livello di sicurezza dell'edificio di cui fa parte l'unita' immobiliare fino all'80% dell'adeguamento sismico. Il miglioramento sismico e' ammesso a contributo solo nei casi in cui la struttura sia danneggiata oppure abbia un livello di sicurezza inferiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle «Norme tecniche delle costruzioni» approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008. Nel caso in cui il livello di sicurezza iniziale sia superiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata, potranno essere messi a contributo, entro tetti di spesa da stabilire, interventi di miglioramento finalizzati all'eliminazione di eventuali carenze locali. 2. Il contributo, fino alla copertura integrale delle spese occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione, e' riconosciuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 3. Il contributo e' riconosciuto, fino alla copertura dell'80% delle spese occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione e, comunque, per un importo non superiore ad 80.000 euro, anche per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione di unita' immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale, nonche' di unita' immobiliari ad uso non abitativo distrutte o che hanno riportato danni tali da renderle inagibili (con esito di tipo E). Il contributo di cui al presente comma e' riconosciuto per una sola unita' immobiliare ed e' cumulabile al contributo di cui al comma 1 solo se riguardante l'unita' immobiliare ad uso non abitativo adibita all'esercizio dell'impresa o della professione. 4. Gli interventi di ricostruzione di cui ai commi 1 e 3 sono consentiti anche in altro sedime, purche' nel territorio del comune di ubicazione dell'unita' immobiliare distrutta. 5. Il contributo per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione delle parti comuni dei condomini e' riconosciuto all'amministratore del condominio che e' tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico, con contabilita' separata e con l'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35% dei millesimi di proprieta', le spese sostenute. Lo stesso amministratore o rappresentante del condominio potra' farsi carico di coordinare le domande di ammissione al finanziamento per una piu' efficiente gestione dei lavori complessivi da effettuare nello stesso edificio. 6. I lavori di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione non possono comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'unita' immobiliare ne' modifiche alla configurazione, all'estetica ed ai parametri edilizi dell'edificio originario e devono essere eseguiti nel rispetto delle «Norme tecniche delle costruzioni» approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 e la relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 e gli indirizzi adottati dal Commissario delegato. Sono esclusi dal contributo gli immobili o le porzioni d'immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesaggistico - ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Rientrano tra le spese ammissibili, al netto di IVA gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. |
| Art. 2.
1. Per accedere al contributo l'interessato presenta, entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli indirizzi del Commissario delegato, al Sindaco del Comune del luogo dove e' situata l'unita' immobiliare da riparare o ricostruire ovvero da acquistare, una domanda redatta in conformita' al modello allegato alla presente ordinanza. Nel caso di acquisto di una abitazione sostitutiva, nella domanda ne e' dichiarata l'equivalenza a quella distrutta i cui limiti di metratura e cubatura ed il valore commerciale al momento del sisma non possono essere superati, nonche' la conformita' alla vigente regolamentazione igienico sanitaria e al Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 recante «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e la relativa circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617. Quando la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione riguarda parti comuni di un condominio, la domanda di contributo e' presentata dall'amministratore condominale. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che, comunque, rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio. In deroga all'art. 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi e almeno un terzo del valore dell'edificio. In deroga al regolamento di condominio vigente, ove esistente, l'avviso di convocazione dell'assemblea puo' essere consegnato direttamente a mano dei destinatari. Quando la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione riguarda parti comuni di un edificio composto da piu' unita' immobiliari non costituito in condominio, anche ad uso non abitativo, di proprieta' di soggetti diversi, i proprietari che rappresentano almeno la meta' delle superfici utili complessive dell'edificio possono designare un rappresentante per la presentazione della domanda di contributo. 2. La domanda per accedere al contributo deve contenere la dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, del possesso dei requisiti previsti nella presente ordinanza, l'ubicazione, le caratteristiche dell'unita' immobiliare da riparare o ricostruire ovvero da acquistare ed i riferimenti catastali, il numero identificativo dell'aggregato strutturale, e l'indicazione della modalita' di erogazione del contributo scelta, nonche' l'eventuale spettanza di ulteriori contributi da parte di Enti pubblici o di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici. 3. Alla domanda devono essere allegati il preventivo di spesa con l'indicazione dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione, firmato dalla ditta a cui sono affidati i lavori, ed una perizia giurata sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale che attesti l'entita' del danno subito in coerenza con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, a seguito degli eventi sismici e, nel caso in cui l'unita' immobiliare sia situata al di fuori dei territori dei comuni individuati ai sensi all'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il nesso di causalita' diretto tra il danno e l'evento sismico, nonche' la natura, la quantificazione e l'idoneita' degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilita' e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma, nonche' la congruita' del preventivo di spesa. 4. Il comune svolge l'istruttoria sulle domande presentate verificando i presupposti per la concessione del contributo, la coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, e con gli strumenti urbanistici ed il regolamento igienico sanitario vigenti, nonche' l'equivalenza dell'abitazione sostitutiva da acquistare con quella distrutta. 5. Nel caso in cui la domanda sia incompleta, il comune fissa un termine per la regolarizzazione, non superiore a trenta giorni, trascorso il quale, senza che sia pervenuta l'integrazione, la domanda e' dichiarata non ammissibile. 6. Il Sindaco del comune, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, autorizza gli interventi di riparazione con miglioramento sismico, o ricostruzione, o acquisto dell'abitazione sostitutiva e determina la spettanza del contributo indicandone l'ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili, dandone immediata comunicazione agli interessati. Tale quantificazione rappresenta il tetto massimo concedibile. 7. Il comune trasmette al Commissario delegato i provvedimenti di accoglimento delle domande, con la richiesta di trasferimento delle relative risorse, con contestuale comunicazione all'Agenzia delle Entrate, sulla base delle modalita' definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia. 8. Prima dell'inizio dei lavori il beneficiario ne da' comunicazione al comune ed al Genio civile della Provincia indicando il Direttore dei lavori e il Coordinatore della sicurezza in corso d'opera ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008. Inoltre presso il Genio civile deve essere depositato anche il progetto di miglioramento sismico, qualora previsto nell'intervento. 9. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, il beneficiario del contributo o il rappresentante del condominio, quando gli interventi sono eseguiti in un condominio o in un edificio comprensivo di piu' unita' immobiliari, deposita presso l'Ufficio tecnico comunale e presso il Genio civile una dichiarazione di conclusione dei lavori asseverata da un competente professionista iscritto all'albo, nella quale e' attestato il rispetto delle caratteristiche edilizie, formali ed estetiche dell'edificio originario, la corretta realizzazione dei lavori e la loro rispondenza alle norme sismiche, edilizie ed a quanto indicato nella perizia giurata allegata alla domanda di concessione del contributo, nonche' l'avvenuto ripristino dell'agibilita' sismica. Nel caso in cui siano stati eseguiti interventi di miglioramento sismico, occorre altresi' depositare presso il Genio Civile la relazione a struttura ultimata ed il certificato di collaudo. Alla dichiarazione sono, altresi', allegati i documenti di spesa. 10. Nel caso in cui il ripristino della agibilita' sismica di un edificio dipende da interventi riguardanti singole unita' immobiliari e dalla mancata realizzazione derivi un pericolo per la pubblica e privata incolumita', l'amministratore del condominio, il comproprietario o il sindaco, invita il condomino o il singolo proprietario a provvedervi. In caso di inerzia serbata in esito ad un'apposita diffida, il sindaco del comune, anche avvertito dall'amministratore del condominio o dal comproprietario, puo' agire in sostituzione del condomino o del singolo proprietario inadempiente ponendo a suo carico le relative spese sostenute. 11. In caso di accoglimento della domanda di acquisto di un'unita' abitativa da destinare ad abitazione principale in sostituzione di quella distrutta, il beneficiario, entro trenta giorni dalla stipula del contratto preliminare debitamente registrato, ne deposita copia autentica presso il Comune ai fini dell'erogazione del contributo. Il beneficiario, pena la revoca del contributo, e' tenuto a depositare copia autentica del rogito notarile entro 30 giorni dalla sua stipulazione con la contestuale domanda di cambio di residenza per il proprio nucleo familiare, oltre alla documentazione giustificativa delle spese sostenute. |
| Art. 3.
1. Il contributo e' concesso a fondo perduto anche con le modalita' del credito d'imposta. La domanda deve specificare di quale modalita' l'interessato intende avvalersi e se l'interessato intende ottenere il finanziamento agevolato ai sensi del comma 5 e seguenti. 2. Il credito d'imposta compete a condizione che le spese siano sostenute mediante bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura e non e' cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste, ai fini dell'imposizione diretta, per le medesime spese. Per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2009 di importo complessivo inferiore ad euro 25.000, i pagamenti possono essere effettuati anche mediante altri mezzi di pagamento tracciabili. 3. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione ovvero all'acquisto di cui all'art. 1, comma 1 e' utilizzabile ai fini delle imposte sui redditi in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa e' stata sostenuta ed ai successivi anni. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 4 il credito d'imposta e' utilizzabile ai fini delle imposte sui redditi ed e' ripartito, a scelta del contribuente, in 5 ovvero in 10 quote costanti e non puo' eccedere, in ciascuno degli anni, l'imposta netta. 4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Il credito non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. Per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale distrutta i soggetti interessati possono ottenere un finanziamento agevolato. In tale caso il credito di imposta e' commisurato all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti; per le spese eccedenti l'importo del finanziamento resta ferma la possibilita' di ottenere il contributo diretto di cui all'art. 1, comma 1. Il contratto di finanziamento ha durata ventennale e l'importo del finanziamento non puo' superare il costo stimato dell'intervento di ricostruzione, ovvero dell'acquisto della nuova abitazione e comunque il limite di 150.000,00 euro ivi incluso l'importo relativo agli onorari e alle spese notarili per l'accensione del finanziamento; per gli interventi di riparazione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale il finanziamento non puo' superare il costo stimato dell'intervento e comunque il limite di 80.000,00 euro ivi incluso l'importo relativo agli onorari ed alle spese notarili per l'accensione del finanziamento. 6. In attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, a domanda del soggetto richiedente il finanziamento di cui al presente comma, Fintecna s.p.a., ovvero una societa' controllata dalla stessa indicata, interviene per assisterlo nella stipula del relativo contratto e nella gestione del rapporto contrattuale. 7. La garanzia dello Stato di cui all'art. 3, comma 3 del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, opera automaticamente in relazione ai finanziamenti finalizzati alle operazioni di cui alla presente ordinanza concessi in base a contratti conformi a contratti tipo approvati con apposite convenzioni stipulate tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e i soggetti finanziatori o l'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana). 8. L'importo del finanziamento agevolato affluisce in un conto individuale vincolato ed infruttifero, acceso presso il soggetto che ha erogato il finanziamento, da cui i fondi possono essere tratti, a mezzo bonifico, esclusivamente per effettuare pagamenti relativi alle prestazioni di servizi, di lavori ed alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione dell'intervento di riparazione con miglioramento o ricostruzione ovvero all'acquisto della nuova unita' immobiliare da destinare ad abitazione principale. 9. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzazione anche parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle indicate nella presente ordinanza. L'istituto bancario provvede a dare comunicazione dell'intervenuta stipula del contratto di finanziamento al Sindaco del Comune competente ed all'Agenzia delle Entrate. In caso di accesso al finanziamento agevolato, le modalita' di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il credito d'imposta e' commisurato, per ciascuna scadenza, all'importo corrispondente alla rata di mutuo e puo' essere riconosciuto precedentemente all'effettuazione della spesa, anche con l'intervento dei sostituti di imposta e dei soggetti finanziatori. Il credito d'imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento comunica con modalita' telematiche gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare a ciascuno spettante, l'importo della singola rata e la durata del finanziamento all'Agenzia delle Entrate, che effettua i controlli relativi alle spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento per il quale e' stato concesso il finanziamento, indicate nella dichiarazione dei redditi. |
| Art. 4.
1. Il Commissario delegato, sulla base dei provvedimenti di concessione dei contributi che gli sono stati comunicati dai Comuni, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Segreteria del CIPE il fabbisogno complessivo per ottenere i necessari finanziamenti. I Sindaci dei Comuni rendicontano in ordine ai fondi utilizzati per l'erogazione dei contributi con cadenza trimestrale. Il Sindaco del Comune provvede, anche in via di anticipazione a valere sulle risorse assegnate dal CIPE ai sensi del citato art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, all'erogazione del 75% del contributo in tre rate sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. L'erogazione del residuo 25% del contributo e' effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione della conclusione dei lavori di cui all'art. 2, comma 10, o del collaudo, ove necessario. Il medesimo contributo non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. I Comuni effettuano controlli a campione sui progetti e, anche tramite sopralluoghi, sull'esecuzione dei lavori nella misura pari al 30% dei soggetti che hanno percepito il contributo con le modalita' previste dalla presente ordinanza. Quando viene accertata la mancata effettuazione, totale o parziale, dei lavori il Comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione e ne da' comunicazione all'Agenzia delle Entrate o all'istituto bancario che ha concesso il finanziamento agevolato. |
| Art. 5.
1. I Comuni devono garantire la piu' ampia informazione alla popolazione in relazione all'attivazione della procedura contributiva, utilizzando a tal fine ogni utile strumento di pubblicita', nonche' mettere a disposizione la modulistica per la presentazione delle domande. |
| Art. 6.
1. Gli atti e le operazioni relativi ai finanziamenti di cui alla presente ordinanza, inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali, nonche' gli atti conseguenti e connessi, sono esenti da ogni tributo e diritto. L'esclusione prevista dal presente articolo non si applica all'imposta sul valore aggiunto. Gli onorari e i diritti notarili sono ridotti dell'80%. |
| Art. 7.
1. Al fine di consentire la realizzazione, in termini di somma urgenza, di moduli abitativi provvisori e delle connesse opere di urbanizzazione nei territori di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione e' stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E», ed ove del caso di tipo «F», in conseguenza degli eventi simici del 6 aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto legge n. 39 del 2009, il Commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei Sindaci dei comuni interessati, con i poteri e le procedure di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, prescindendo dall'acquisizione del parere di cui al comma 3 del medesimo art. 2, in considerazione del carattere di provvisorieta' dei moduli abitativi. 2. Il Commissario delegato provvede altresi', con le medesime modalita' indicate al comma 1, alla realizzazione di moduli ad uso scolastico provvisorio, e delle relative opere di urbanizzazione, a valere, nell'immediato, sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 39 del 2009 e sulle risorse trasferite dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello stesso decreto. 3. Le occupazioni di urgenza e le eventuali espropriazioni per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono adottate in favore dei comuni interessati. |
| Art. 8.
1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente ordinanza, ad eccezione dell'art. 3, comma 6, e dell'art. 7, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. |
| Art. 9.
1. All'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, e' soppresso il primo periodo. 2. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, le parole «delle garanzie reali e» sono soppresse. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 luglio 2009 Il Presidente: Berlusconi |
| Allegato ----> Vedere da pag. 9 a pag. 12 <---- |
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