Gazzetta n. 167 del 21 luglio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
CIRCOLARE 16 aprile 2009, n. 17 |
Istruzioni per l'attuazione dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 165/2001, riguardante il «Conto annuale 2008». |
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale A tutti i Ministeri: - Gabinetto - Direzione generale affari generali e del personale Al Direttore dell'Agenzia del Demanio Al Direttore dell'Agenzia delle Dogane Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate Al Direttore dell'Agenzia del Territorio All'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato Al Consiglio di Stato - Segretariato generale All'Avvocatura Generale dello Stato - Segretariato generale Alla Corte dei Conti - Segretariato generale Al Consiglio Superiore della Magistratura - Segretariato generale Ai Commissari del Governo presso le regioni e le province autonome Ai Presidenti degli Enti pubblici non economici Ai Presidenti degli Enti di ricerca Ai Rettori delle universita' e delle Istituzioni universitarie Ai Presidenti delle Regioni a Statuto ordinario ed a Statuto speciale ed ai Presidenti delle Province autonome Ai Presidenti degli Enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a Statuto ordinario Ai Presidenti delle Aziende pubbliche di servizi assistenziali (ex IPAB) Ai Presidenti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che svolgono funzioni sanitarie (ex IPAB) Alle Universita' agrarie ed Associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali Ai Presidenti delle Province Ai Sindaci dei Comuni Ai Presidenti delle Unioni di comuni Ai Presidenti delle Comunita' montane Ai Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura Agli Istituti autonomi case popolari Ai Direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere Ai Presidenti degli Enti del Servizio sanitario nazionale All'Agenzia per i servizi sanitari regionali Alle Agenzie regionali sanitarie Alle Autorita' di Bacino All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) - Ufficio del Personale All'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali Alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale All'E.N.E.A. All'E.N.A.C. All'UNIONCAMERE All'A.S.I. Alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) Agli Enti per l'Edilizia residenziale Ai Presidenti delle Autorita' indipendenti e degli altri organismi di regolazione e vigilanza Ai Servizi di controllo interno o Nuclei di valutazione presso le amministrazioni pubbliche Agli Uffici Centrali del Bilancio presso i Ministeri All' Ufficio Centrale di Ragioneria presso l'Amministrazione dei Monopoli di Stato Alle Ragionerie territoriali dello Stato Ai Presidenti dei Collegi dei revisori dei conti presso gli Enti Ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze in seno ai Collegi dei revisori dei conti presso gli Enti e, per conoscenza: Alla Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Dipartimento per gli affari regionali Alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome Alla Segreteria della Conferenza Stato - Citta' - Autonomie locali Al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Ai Commissari del Governo per le Regioni a Statuto speciale Ai Prefetti dei capoluoghi regionali Al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - Presidenza Alla Corte dei conti - Servizio rapporti al Parlamento All'A.Ra.N. - Presidenza All'ISTAT - Presidenza Agli Assessori alla sanita' delle Regioni Alla C.R.U.I. All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Unioncamere Ai Dipartimenti e agli Uffici Dirigenziali generali del Ministero dell'economia e delle finanze
Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettua una serie di rilevazioni di dati statistici relativi al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni. La presente circolare, emanata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, reca le necessarie istruzioni per l'inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2008 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO - Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche). La rilevazione disciplinata dalla presente circolare, che fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), consente in particolare: al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - di attuare, con riferimento al mondo del lavoro pubblico, i propri compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica; al Ministero dell'interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali di effettuare il Censimento del personale degli enti locali (CePEL) previsto dall'art. 95 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; alla Corte dei conti di attuare gli specifici compiti di controllo in materia di contrattazione integrativa previsti dall'art. 67 del decreto-legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008. ai soggetti istituzionalmente destinatari ai sensi del titolo V del decreto legislativo n. 165/2001 (Corte dei conti, Parlamento, Dipartimento della funzione pubblica), di effettuare, per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, analisi delle dinamiche occupazionali e di spesa del personale delle pubbliche amministrazioni. Tale patrimonio conoscitivo costituisce il punto di riferimento per le quantificazioni degli oneri per i rinnovi contrattuali da parte dei competenti Comitati di settore. L'invio dei dati relativi all'anno 2008, pur avvenendo in una sostanziale invarianza della struttura della rilevazione rispetto all'anno 2007, presenta alcune innovazioni gia' anticipate con la circolare n. 1/2009, relative a: integrazione con la rilevazione CePEL: sebbene la rilevazione CePEL sia indirizzata agli enti locali (comuni, unioni di comuni, comunita' montane e province) per i quali e' prevista un'apposita scheda informativa che va ad aggiungersi al modello di rilevazione; alcuni degli aspetti indagati sono stati estesi a tutte le altre Amministrazioni pubbliche tenute all'invio del conto annuale: le tabelle 2, 3, 5, 6 e 9 contengono nuove informazioni e la scheda informativa 1 include 3 domande attraverso le quali viene monitorato l'andamento del processo di stabilizzazione del personale precario. contrattazione integrativa: in attuazione di quanto disposto con l'art. 67 della legge n. 133/2008, e' stata interamente rivista la scheda informativa 2 nonche' alcune voci presenti nella tabella 15.
Termini e modalita' di invio dei dati
Dal 22 aprile al 31 maggio 2009. I dati vanno inviati mediante immissione diretta in SICO, con la modalita' on line o attraverso l'invio dell'apposito kit excel. Nel caso in cui le informazioni in oggetto siano accentrate, per piu' Enti, in un unico sistema informativo, le stesse possono essere trasmesse con FTP (File Transfer Protocol) nel rispetto del protocollo di colloquio definito con l'assistenza tecnica del sistema informativo SICO. A tal fine, deve essere inviata un'apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza.sico@tesoro.it. Le Istituzioni che si avvalgono di tale opportunita' restano comunque responsabili dell'invio dei dati, dell'osservanza dei termini e della rettifica delle informazioni in caso di evidenziazione di anomalie ed incongruenze in sede di validazione dei medesimi. In considerazione del sisma che ha interessato l'Abruzzo, per i comuni di: Acciano, Barete, Barisciano, Bussi sul Tirino, Calascio, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelli, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Popoli, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tossiccia, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi la scadenza per la presentazione del Conto Annuale 2008 e della Relazione allegata e' prorogata al 30 settembre. Tale termine di scadenza si applica anche agli altri enti tenuti alla rilevazione aventi sede nei comuni di cui sopra. Il comune e la provincia di L'Aquila, nonche' i comuni di Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio e Navelli sono esonerati dall'invio dei dati del monitoraggio trimestrale per il 2009.
Particolari modalita' di invio dei dati
Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale inviano i dati del Conto annuale tramite il Nuovo Sistema informativo sanitario (NSIS). Tale procedura e' stata definita nell'ambito del Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della salute, sulla base di quanto concordato dal Gruppo di lavoro costituito su richiesta della Commissione permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni. I dati di spesa comunicati devono essere riferiti alla «competenza economica», al fine di allineare il conto annuale alla specifica contabilita' utilizzata dalle aziende stesse. In considerazione della necessita' di allineare i sistemi informativi NSIS e SICO la scadenza per tali enti e' prorogata al 15 giugno. Nelle regioni Lombardia e Piemonte, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale che inviano i dati del Conto annuale al competente ufficio regionale che provvede al loro inserimento nel Nuovo Sistema informativo sanitario (NSIS), effettueranno tale operazione entro il 15 giugno. Gli uffici delle regioni provvederanno all'inserimento dei dati entro il 30 giugno. Fanno eccezione gli Istituti zooprofilattici sperimentali, l'Ospedale Galliera di Genova, le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR) e le ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB) che seguono la procedura d'invio e la scadenza definita per la generalita' delle altre Istituzioni (immissione diretta dei dati in SICO). Per tali Istituzioni i dati saranno riferiti alla «competenza economica» solo se adottata nella contabilita' degli Enti stessi. Regioni a statuto speciale e Province autonome (ed altre Istituzioni presenti sul territorio). L'acquisizione delle informazioni del Conto annuale riguarda, nel rispetto dell'autonomia regionale, anche le Regioni a statuto speciale, in relazione all'aspetto conoscitivo che riveste la rilevazione (Corte Costituzionale sentenza n. 359, del 30 luglio 1993). Le Istituzioni presenti sul territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, indicate nel successivo «Quadro riepilogativo degli Enti tenuti all'invio dei dati», inviano i dati del Conto annuale con il contratto regionale o provinciale di riferimento e con le medesime procedure d'invio e termini di scadenza previsti per la generalita' delle altre Istituzioni. Enti con sede nelle Regioni Toscana, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia ed Enti associati con ANCI, UPI, UNCEM. I «Protocolli di collaborazione» sottoscritti dalla Ragioneria Generale dello Stato con le Regioni Toscana, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia e con le Associazioni degli enti territorialmente competenti (ANCI, UPI, UNCEM) prevedono il coinvolgimento delle parti sottoscriventi nella fase di verifica ed analisi dei dati acquisiti. Enti di cui all'art. 60 comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 ed Autorita' Indipendenti. Per gli enti indicati nell' art. 60, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 e per le «Autorita' Indipendenti», riportati nel successivo «Quadro riepilogativo degli Enti tenuti all'invio dei dati», e' prevista una procedura semplificata per l'invio dei dati del Conto annuale (per Categoria di personale anziche' per singola Qualifica). I termini di scadenza restano validi come per la generalita' delle altre Istituzioni. Istruzioni e modulistica. I modelli di rilevazione sono disponibili in formato elettronico nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze al seguente indirizzo: www.HomePageSico.mef.gov.it. Nello stesso sito e' possibile consultare la presente circolare sia in modalita' web sia in formato PDF. Si rammenta che le suddette rilevazioni non vanno inviate in forma cartacea a nessuna delle Istituzioni coinvolte (Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri, Ragionerie Territoriali dello Stato, Corte dei conti e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ministero dell'interno). Tali Istituzioni, ciascuna per le proprie competenze, procedono alla consultazione dei dati direttamente attraverso l'accesso al sistema informativo SICO.
Assistenza amministrativa e tecnica
Sito Internet. Nel sito Internet del Ministero dell'economia e delle inanze (www.HomePageSico.mef.gov.it) e' presente una sezione dedicata alle risposte sulle domande piu' frequenti poste dalle Istituzioni tenute all'invio dei dati e ad ogni altra informazione o comunicazione utile alla rilevazione. Help Desk. Come per le scorse rilevazioni, sara' assicurata, attraverso un servizio di help desk, l'assistenza necessaria per la soluzione delle problematiche tecniche ed amministrative connesse alla rilevazione. Nella sezione «Istruzioni operative» sono indicati i numeri telefonici e gli indirizzi di posta elettronica cui fare riferimento. Ulteriori informazioni sull'attivita' di assistenza saranno rese note nel corso della rilevazione sul sito internet allo specifico indirizzo sopra riportato. Responsabile del procedimento amministrativo. Ai fini dell'invio dei dati del Conto annuale si considera come responsabile del procedimento amministrativo il Dirigente/Funzionario preposto all'unita' organizzativa individuata dall'ente ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge n. 241/90 e successive modificazioni. In assenza di tale informazione, sara' ritenuto responsabile, l'Organo di rappresentanza dell'Istituzione stessa (Sindaco, Presidente, Direttore Generale). Il responsabile del procedimento, da indicare nella Scheda Informativa n. 1, e' tenuto alla sottoscrizione dei modelli di rilevazione. Nel ribadire l'importanza che il Conto annuale assume per l'attivita' delle amministrazioni e, piu' in generale, del Governo, si richiama la diretta responsabilita' della dirigenza delle Istituzioni anche in relazione agli effetti che possono derivare alla gestione finanziaria in caso di inadempienza. La puntuale osservanza delle istruzioni impartite con la presente circolare evitera' l'attivazione della procedura che comporta la dichiarazione di inadempienza, subito dopo le scadenze dei termini di seguito indicata. Funzioni dell'organo di controllo interno. Il Presidente dell'organo di controllo (Collegio dei revisori, Collegio sindacale ecc.), unitamente al responsabile del procedimento amministrativo individuato dall'Istituzione, deve sottoscrivere il Conto annuale apponendo la firma sul frontespizio della stampa dell'intero modello «certificato», al fine di attestare la conformita' dei dati immessi nel sistema SICO con le scritture amministrative e contabili. Il sistema SICO rilascia la certificazione del conto annuale solo in assenza di squadrature (processo descritto dettagliatamente nella parte relativa alle informazioni operative). Pertanto, per poter firmare il modello «certificato» e' necessario avere rimosso le squadrature presenti nei dati. L'organo di controllo interno indicato all'art. 48, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, e' tenuto altresi', in applicazione dell'art. 40-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 67, comma 12 del decreto-legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 agli specifici adempimenti ivi previsti in materia di contrattazione integrativa. Revisori dei conti del Ministero dell'economia e delle finanze. Considerata la rilevanza del Conto annuale ai fini dell'espletamento delle funzioni di monitoraggio e verifica del costo del personale e di analisi dei risultati, i Revisori dei conti designati o autorizzati all'incarico dal Ministero dell'economia e delle finanze, interverranno tempestivamente presso gli Enti sottoposti al loro controllo per garantire l'invio delle rilevazioni e la qualita' del dati trasmessi. In caso di accertamento di situazioni di ritardo negli adempimenti suddetti, i revisori provvederanno alle necessarie segnalazioni alle competenti strutture del Dipartimento RGS (Uffici centrali di bilancio e Ragionerie Territoriali dello Stato) al fine di poter attivare le prescritte iniziative sanzionatorie. Uffici Centrali del Bilancio e Ragionerie Territoriali. Gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali assicureranno ogni possibile collaborazione alle amministrazioni interessate, fornendo il massimo contributo per evitare inadempienze e per assicurare la congruita' dei dati e la corrispondenza degli stessi con le risultanze contabili. Provvederanno alla «validazione» dei dati inviati secondo specifiche modalita' che saranno indicate con successive comunicazioni. Commissari del Governo - Sanzioni. L'art. 62 del decreto legislativo n. 165/2001 prevede, in materia di controllo del costo del lavoro pubblico, la competenza specifica del Commissario del Governo, la cui azione nei confronti degli enti territoriali si e' rivelata particolarmente preziosa nel corso delle precedenti rilevazioni. Tale funzione viene svolta, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 17 maggio 2001 (art. 2, commi 1 e 2) dal Prefetto del capoluogo regionale il quale, ai sensi della normativa vigente e nell'esercizio delle proprie competenze, come ridefinite dall'art. 10 della legge del 5 giugno 2003, n. 131, su segnalazione delle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato, sollecitera' le Istituzioni territoriali che risultano inadempienti - o che inoltrano dati incompleti od errati - a trasmettere le informazioni richieste sulla base delle indicazioni contenute nella presente circolare. Gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali inoltrano al Prefetto del capoluogo di Regione, nell'esercizio delle funzioni di Commissario del Governo (e al Commissario di Governo per le Regioni a statuto speciale), la comunicazione concernente le Istituzioni territoriali inadempienti alle date di scadenza riportate, per la procedura sanzionatoria (sospensione dei versamenti a carico del bilancio dello Stato) prevista dall'art. 60, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e art. 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I medesimi uffici attivano con le modalita' che saranno successivamente comunicate la procedura sanzionatoria per l'applicazione delle misure amministrative pecuniarie previste dagli articoli 7 e 11 del decreto legislativo n. 322/1989, come modificati dall'art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ragioniere Generale dello Stato: Canzio |
| Allegato
----> Vedere da pag. 5 a pag. 70 <---- |
| Allegato
----> Vedere da pag. 71 a pag. 162 <---- |
| Allegato
----> Vedere da pag. 163 a pag. 243 <---- |
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