Gazzetta n. 167 del 21 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 25 giugno 2009
Riconoscimento, al sig. Pejcinski Vanco, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato d.lgs. n. 286/98, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Pejcinski Vanco, nato a Delcevo (Macedonia) il 27 maggio 1978, cittadino macedone, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del suo titolo conseguito in Macedonia, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione B settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico triennale di ingegnere meccanico conseguito presso la Universita' «Sv. Kiril i Metodij» nel maggio 2000;
Considerato che, secondo quanto certificato dalla dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia a Skopje, detto titolo e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione in Macedonia;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 24 aprile 2009;
Preso atto del difforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, valido fino al 6 giugno 2013;
Decreta:
Art. 1.

Al sig. Pejcinski Vanco, nato a Delcevo (Macedonia) il 27 maggio 1978, cittadino macedone, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - Sezione B settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote.
 
Art. 3.

Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) impianti termoidraulici;
2) impianti chimici.
 
Art. 4.

Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 25 giugno 2009

Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A
a) Il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.
L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
b) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.
 
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