Gazzetta n. 168 del 22 luglio 2009 (vai al sommario) |
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LEGGE 10 luglio 2009, n. 93 |
Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, e successive modificazioni, le parole: "fermo restando l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale," sono sostituite dalla seguenti: "fermi restando sia l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale, ad eccezione del limite di altezza che e' stabilito in misura non inferiore a metri 1,50, sia il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), e), g) e h), della legge 23 agosto 2004, n. 226,". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 luglio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1202): Presentato dal sen. Cantoni il 12 novembre 2008. Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 16 dicembre 2008 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla 4ª commissione, in sede deliberante, ed approvato il 20 gennaio 2009. Camera dei deputati (atto n. 2120): Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 29 gennaio 2009 con pareri delle commissioni I e V. Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 4, 17 febbraio 2009; il 1 aprile 2009. Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede legislativa, il 16 giugno 2009 con pareri delle commissioni I e V. Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, il 30 giugno 2009 ed approvato il 1 luglio 2009.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), cosi' come modificato dalla presente legge: «Nell'ambito di ciascuna Forza armata, previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalita' definite dal relativo Capo di Stato Maggiore, possono inoltre essere ammessi alla frequenza del primo corso di formazione utile per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, nei limiti delle vacanze organiche e fermi restando sia l'accertamento dell'idoneita' posico-fisica ed attitudinale, ad eccezione del limite di altezza che e' stabilito nella misura non inferiore a metri 1,50, sia al possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1,lettere c), e), g) e h), della legge 23 agosto 2004, n. 226, il coniuge e i figli superstiti nonche' i fratelli qualora unici supersiti del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui all'art. 1, commi 3 e 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331.».
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