Gazzetta n. 168 del 22 luglio 2009 (vai al sommario)
LEGGE 10 luglio 2009, n. 93
Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, e successive modificazioni, le parole: "fermo restando l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale," sono sostituite dalla seguenti: "fermi restando sia l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale, ad eccezione del limite di altezza che e' stabilito in misura non inferiore a metri 1,50, sia il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), e), g) e h), della legge 23 agosto 2004, n. 226,".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 luglio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1202):
Presentato dal sen. Cantoni il 12 novembre 2008.
Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede
deliberante, il 16 dicembre 2008 con pareri delle
commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 4ª commissione, in sede deliberante, ed
approvato il 20 gennaio 2009.
Camera dei deputati (atto n. 2120):
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede
referente, il 29 gennaio 2009 con pareri delle commissioni
I e V.
Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 4,
17 febbraio 2009; il 1 aprile 2009.
Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede
legislativa, il 16 giugno 2009 con pareri delle commissioni
I e V.
Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, il
30 giugno 2009 ed approvato il 1 luglio 2009.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82
(Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino
dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze
armate), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Nell'ambito di ciascuna Forza armata, previo
superamento di un corso propedeutico svolto con modalita'
definite dal relativo Capo di Stato Maggiore, possono
inoltre essere ammessi alla frequenza del primo corso di
formazione utile per l'immissione nel ruolo dei volontari
di truppa in servizio permanente, nei limiti delle vacanze
organiche e fermi restando sia l'accertamento
dell'idoneita' posico-fisica ed attitudinale, ad eccezione
del limite di altezza che e' stabilito nella misura non
inferiore a metri 1,50, sia al possesso dei requisiti di
cui all'art. 4, comma 1,lettere c), e), g) e h), della
legge 23 agosto 2004, n. 226, il coniuge e i figli
superstiti nonche' i fratelli qualora unici supersiti del
personale delle Forze armate deceduto o divenuto
permanentemente inabile al servizio militare, per effetto
di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace ovvero in attivita' operative,
individuate con decreto del Ministro della difesa, in
esecuzione dei compiti di cui all'art. 1, commi 3 e 5,
della legge 14 novembre 2000, n. 331.».



 
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