Gazzetta n. 168 del 22 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 19 maggio 2009
Accesso all'indennita' di disoccupazione per sospensioni dell'attivita' lavorativa. (Decreto n. 46441).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che rinvia a un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalita' di applicazione dei commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10 del medesimo art. 19, i criteri di priorita' nella erogazione delle prestazioni, nonche' le procedure di comunicazione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto;
Visti, in particolare, i commi 1, lettere a), b) e c) e 2 dell'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che potenziano ed estendono gli strumenti di tutela del reddito nei settori nei quali non operano la cassa integrazione guadagni ordinaria, le gestioni speciali della cassa integrazione per l'edilizia, i materiali lapidei e l'agricoltura e la cassa integrazione guadagni straordinaria;
Visto, in particolare, il comma 1-bis dell'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che prevede, con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1, la comunicazione del datore di lavoro, ai servizi competenti di cui all'art. l del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e alla sede dell'INPS territorialmente competente, della sospensione della attivita' lavorativa e delle relative motivazioni, nonche' dei nominativi dei lavoratori interessati e che subordina l'eventuale ricorso all'utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilita' in deroga all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle lettere da a) a c) del citato comma 1;
Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il quale l'INPS stipula con gli enti bilaterali apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, anche tramite la costituzione di una apposita banca dati alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui all'art. 19, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati al comma 1, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto, in particolare, il comma 7 dell'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, secondo cui i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche, e i fondi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali anche di sostegno al reddito per l'anno 2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento CE n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
Visto, in particolare, il comma 10 dell'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che prevede una dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, ai fini della erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che prevede in caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, che l'assicurato, qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto a una indennita' giornaliera;
Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, che prevede, fermo restando il requisito della anzianita' assicurativa di almeno due anni, che hanno diritto alla indennita' ordinaria di disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio precedente, abbiano prestato almeno settantotto giorni di attivita' lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che definisce la nozione di «servizi competenti»;
Visti gli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che definiscono i regimi di autorizzazione nazionali e regionali per gli operatori del mercato del lavoro;
Visto l'art, 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che definisce i regimi di accreditamento regionale per gli operatori del mercato del lavoro;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che definisce le modalita' di azioni di workfare mediante l'intervento delle agenzie di somministrazione di lavoro;
Visto l'art. 1-quinquies, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, che precisa il concetto di «lavoro congruo»;
Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Vista la direttiva del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 febbraio 2009, relativa alla messa a disposizione da parte dell'INPS di una banca dati informatizzata, aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito, liberamente accessibile, via internet, alla Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi alla occupazione, nonche' a tutti i servizi competenti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, nel rispetto delle norme previste dalla legge in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 siglato tra Governo e Regioni in materia di ammortizzatori sociali;
Decreta:
Art. 1.
Ripartizione delle risorse
1. Le risorse di cui all'art. 19, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di seguito denominato: «decreto-legge», sono cosi' suddivise tra gli strumenti di sostegno al reddito individuati dai commi 1 e 2 del medesimo articolo:
a) 189 milioni di euro per l'anno 2009, per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere da a) a c) del comma 1;
b) 100 milioni di euro per l'anno 2009, per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2.
2. Con successivo decreto e' effettuata la suddivisione delle risorse di cui al comma 1 per gli anni successivi al 2009.
 
Art. 2.
Sospensioni per crisi aziendali o occupazionali
1. Per sospensioni riconducibili a situazioni di crisi aziendali o occupazionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere da a) a c), del decreto-legge, si intendono eventi transitori e di carattere temporaneo dovuti a situazioni di mercato o eventi naturali che comportino, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti e segnatamente:
a) crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari complessivamente considerati;
b) mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini ovvero contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso delle agenzie di somministrazione di lavoro;
c) mancanza di materie prime o contrazione di attivita' non dipendente da inadempienze contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro;
d) sospensioni o contrazioni della attivita' lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
e) eventi improvvisi e imprevisti quali incendio, calamita' naturali, condizioni meteorologiche incerte;
f) ritardati pagamenti oltre centocinquanta giorni in caso di appalti o forniture verso la pubblica amministrazione.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione dell'art. 19, comma 1, del decreto-legge, i casi di sospensioni programmate e i rapporti di lavoro a tempo parziale verticale per i periodi di sospensione contrattualmente programmati.
 
Art. 3.
Accesso ai benefici di cui all'art. 19, comma 1, lettera a)
1. I beneficiari delle misure di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge devono:
a) essere dipendenti da imprese non destinatarie, per settore o dimensione, di interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni gestione speciale per l'edilizia, per i lapidei e per l'agricoltura, e di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero essere dipendenti di imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 12, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifiche;
b) usufruire di prestazioni integrative per il sostegno al reddito, di entita' pari almeno alla misura del 20 per cento della indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, erogate da un ente bilaterale previsto dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, ovvero, per l'anno 2009, usufruire di analoghe prestazioni integrative erogate nell'ambito o con il concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche;
c) essere in possesso dei requisiti contributivi e assicurativi di cui all'art. 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;
d) avere rilasciato dichiarazione di immediata disponibilita' a intraprendere, durante la sospensione dal lavoro, un percorso formativo e di riqualificazione professionale, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'INPS ai sensi del successivo art. 11.
2. In presenza dei requisiti di cui al comma che precede, e subordinatamente alla sottoscrizione di un apposito accordo sindacale, secondo le modalita' e le procedure stabilite dagli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale istitutive degli enti bilaterali, il lavoratore ha diritto a un trattamento pari alla indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per un numero di giornate pari a quelle di sospensione e comunque non oltre le 90 giornate. Il periodo di intervento puo' essere fruito anche in forma frazionata e non continuativa.
3. In sede di prima applicazione, e in deroga alla disposizione di cui al comma 2, a fronte della particolare intensita' della attuale crisi, e' possibile usufruire, per tutto il 2009, di novanta giornate di tutela a prescindere dall'eventuale utilizzo, nell'anno 2008, delle misure di cui all'art. 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
4. Qualora previsto dagli enti bilaterali, il beneficio spetta anche in caso di interruzione o fine anticipata della missione nell'ambito dei rapporti di somministrazione di lavoro.
5. Ai sensi dell'art. 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, i beneficiari delle misure di cui al presente articolo, in via transitoria e per il solo biennio 2009-2010, hanno diritto a un trattamento equivalente a quello di cui all'art. 19, comma 8, del decreto-legge.
 
Art. 4.
Accesso ai benefici di cui all'art. 19, comma 1, lettera b)
1. I beneficiari delle misure di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge devono:
a) essere dipendenti da imprese non destinatarie, per settore o dimensione, di interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni gestione speciale per l'edilizia, per i lapidei e per l'agricoltura, e di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero essere dipendenti di imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 12, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifiche;
b) usufruire di prestazioni integrative per il sostegno al reddito, di entita' pari almeno alla misura del 20 per cento della indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, erogate da un ente bilaterale previsto dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, ovvero, per l'anno 2009, usufruire di analoghe prestazioni integrative erogate nell'ambito o con il concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche;
c) essere in possesso dei requisiti contributivi e assicurativi di cui all'art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
d) avere rilasciato dichiarazione di immediata disponibilita' a intraprendere, durante la sospensione dal lavoro, un percorso formativo e di riqualificazione professionale, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'INPS ai sensi del successivo art. 11.
2. In presenza dei requisiti di cui al comma 1, e subordinatamente alla sottoscrizione di un apposito accordo sindacale, secondo le modalita' e le procedure stabilite dagli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale istitutive degli enti bilaterali, il lavoratore ha diritto a un trattamento pari alla indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per un numero di giornate pari a quelle di sospensione e comunque non oltre le 90 giornate o per il minor periodo lavorato nell'anno precedente. Il periodo di intervento puo' essere fruito anche in forma frazionata e non continuativa. L'accesso al beneficio non pregiudica la fruizione del trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti con riferimento all'anno precedente.
3. Qualora previsto dagli enti bilaterali, ai sensi del comma 1, lettera b), il beneficio spetta anche in caso di interruzione o fine anticipata della missione nell'ambito dei rapporti di somministrazione di lavoro.
4. Ai sensi dell'art. 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, i beneficiari delle misure di cui al presente articolo, in via transitoria e per il solo biennio 2009-2010, hanno diritto a un trattamento equivalente a quello di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto-legge.
 
Art. 5.
Accesso ai benefici di cui all'art. 19, comma 1, lettera c)
1. I beneficiari delle misure di cui all'art. 19, comma 1, lettera c), del decreto-legge devono:
a) essere in possesso della qualifica di apprendista;
b) essere in servizio da almeno tre mesi presso l'azienda interessata dalla crisi aziendale o occupazionale;
c) usufruire di prestazioni integrative per il sostegno al reddito, di entita' pari almeno alla misura del 20 per cento della indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, erogate da un ente bilaterale previsto dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, ovvero, per l'anno 2009, usufruire di analoghe prestazioni integrative erogate nell'ambito dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche;
d) avere rilasciato dichiarazione di immediata disponibilita' a intraprendere, durante la sospensione dal lavoro, un percorso formativo e di riqualificazione professionale, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'INPS ai sensi del successivo art. 11, fermo restando quanto previsto in caso di licenziamento dal successivo comma 3.
2. In presenza dei requisiti di cui al comma 1, e subordinatamente alla sottoscrizione di un apposito accordo sindacale, secondo le modalita' e le procedure stabilite dagli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale istitutive degli enti bilaterali, l'apprendista sospeso ha diritto a un trattamento pari alla indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per un numero di giornate pari a quelle di sospensione e comunque non oltre le novanta giornate. Il periodo di intervento puo' essere fruito anche in forma frazionata e non continuativa.
3. In presenza dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'apprendista licenziato, puo' godere, nella ipotesi di disoccupazione involontaria, del trattamento di cui al secondo comma, previa manifestazione di immediata disponibilita' ad accettare una offerta formativa o una offerta di lavoro congrua ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'INPS ai sensi del successivo art. 11.
4. I trattamenti di cui ai commi 2 e 3 sono riconosciuti per una durata massima complessiva di novanta giornate nell'arco dell'intero periodo di apprendistato.
5. I periodi di apprendistato sono considerati utili a titolo di contribuzione figurativa ai fini della maturazione dei requisiti assicurativi e contributivi per accedere alle tutele contemplate nel presente decreto.
6. Ai sensi dell'art. 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, i beneficiari delle misure di cui al presente articolo, in via transitoria e per il solo biennio 2009-2010, hanno diritto a un trattamento equivalente a quello di cui all'art. 19, comma 8, del decreto-legge.
 
Art. 6.

Cumulo tra trattamento per sospensione e trattamenti di disoccupazione e ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa
integrazioni guadagni e mobilita' in deroga

1. Il godimento del trattamento per sospensione di cui all'art. 19, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge, non riduce la durata prevista dalla legge del trattamento di disoccupazione involontaria.
2. Negli accordi sindacali devono essere precisate le modalita' di esaurimento dei periodi di tutela di cui alle lettere da a) a c) di cui al comma 1 dell'art. 19 del decreto-legge, le conseguenze dell'esaurimento delle risorse messe a disposizione dalla bilateralita' prima che siano decorsi i 90 giorni e la successiva fruizione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga.
3. Nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali e, per l'anno 2009, dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche, i periodi di tutela di cui all'art. 19, comma 1, lettere da a) a c), del decreto-legge, si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla vigente normativa.
4. Ai sensi dell'art. 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il trattamento in deroga di cui all'art. 19, comma 8, del decreto-legge, e' condizionato al rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
5. I soci delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1970, n. 602, accedono direttamente ai trattamenti in deroga di cui all'art. 19, comma 8, del decreto-legge.
 
Art. 7.
Adempimenti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori
1. Le aziende e i datori di lavoro interessati alle sospensioni di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge, sono tenuti a comunicare in via telematica ai servizi competenti, per il tramite dell'INPS, direttamente o per il tramite degli enti bilaterali o dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e secondo le modalita' stabilite dallo stesso INPS ai sensi del successivo art. 10, la sospensione della attivita' lavorativa e le relative motivazioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente decreto, nonche' i nominativi dei lavoratori interessati utilizzando l'apposito modello predisposto dall'INPS ai sensi del successivo art. 11. Le aziende e i datori di lavoro inviano altresi' alla sede territorialmente competente dell'INPS copia degli accordi collettivi di cui agli articoli 3, 4, 5.
2. Le aziende e i datori di lavoro interessati alle sospensioni di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge, sono altresi' tenuti a comunicare tempestivamente all'INPS, con le stesse modalita' di cui al comma 1, le eventuali riprese lavorative intervenute.
3. Per quanto riguarda la richiesta dei benefici per i lavoratori sospesi di cui alle lettere da a) a c) dell'art. 19, comma 1, del decreto-legge, la domanda deve essere presentata dal lavoratore, secondo le modalita' stabilite dallo stesso INPS ai sensi del successivo art. 11.
 
Art. 8.
Erogazione dei benefici di cui all'art. 19, comma 1
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'erogazione dei trattamenti di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge, e' subordinata alla comunicazione mensile, da parte dell'ente bilaterale all'INPS ai sensi del successivo art. 10, dei nominativi dei lavoratori aventi titolo alla percezione della quota integrativa, del relativo periodo di erogazione nonche' dell'impegno ad effettuare tale erogazione ai sensi del successivo comma 2.
2. La predetta quota integrativa e' erogata al lavoratore secondo i tempi e le modalita' proprie dell'ente bilaterale e, comunque, non oltre sei mesi dalla comunicazione della sospensione e, nel caso di cui all'art. 19, comma 1, lettera c) del decreto-legge, del licenziamento.
3. L'erogazione dei trattamenti da parte dell'INPS e' concessa in base alla data di presentazione delle domande secondo quanto previsto dall'art. 14.
 
Art. 9.
Linee guida per il concorso integrativo degli enti bilaterali
1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale i trattamenti di sostegno del reddito di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge, possono essere concessi unicamente in presenza di un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento della indennita' stessa a carico degli enti bilaterali compresi quelli di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, ovvero, per l'anno 2009, a carico dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche. A questo fine l'INPS stipula, con gli enti bilaterali settoriali o territoriali ovvero con i fondi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, e di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche, apposite convenzioni contenenti i seguenti elementi:
a) modalita' di segnalazione dei nominativi dei lavoratori che ricevono la quota integrativa a carico dell'ente bilaterale e della durata dell'intervento;
b) modalita' di indicazione del progressivo utilizzo delle risorse impegnate rispetto all'ammontare delle risorse disponibili;
c) comunicazione trimestrale delle somme effettivamente corrisposte dall'ente bilaterale rispetto all'ammontare impegnato;
d) tempi e modalita' di segnalazione a seguito dell'esaurimento delle risorse;
e) modalita' di accesso alla banca dati di cui all'art. 10 del presente decreto;
f) modalita' e periodicita' della rendicontazione.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale stabiliscono la dotazione minima, per ogni lavoratore e per ogni settore o categoria produttiva, della contribuzione a carico di imprese e di lavoratori per far fronte alla quota integrativa di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge. Dette indicazioni nazionali valgono per i territori che non abbiano gia' provveduto a determinare le risorse con specifica contrattazione collettiva. Gli accordi devono prevedere che la destinazione delle risorse sia prioritariamente orientata alla tutela delle sospensioni, non escludendo la possibilita' di includere altre forme di tutela del reddito anche di lavoratori disoccupati. Gli enti bilaterali devono rendicontare le predette risorse in modo completo e veritiero, destinandole integralmente alle prestazioni previste, senza la possibilita' di far valere sulle predette risorse le spese amministrative di gestione. L'ente bilaterale e' tenuto a erogare gli interventi integrativi fino a concorrenza delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio annuale approvato. Convenzionalmente le risorse disponibili devono essere conteggiate con riferimento alle entrate dell'anno solare (1 gennaio-31 dicembre) precedente all'anno di erogazione. Convenzionalmente la spesa deve essere contabilizzata nell'anno di erogazione (1 gennaio-31 dicembre). In sede di prima applicazione, il suddetto meccanismo determina l'ammontare delle risorse disponibili sui valori contabili di competenza del 2008, mentre la quantificazione della spesa tiene conto delle erogazioni dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. In assenza di certificazione del bilancio dell'ente bilaterale, la sede dell'INPS territorialmente competente puo' accertare le risorse disponibili ivi incluso l'esaurimento delle specifiche risorse destinate allo scopo.
 
Art. 10.

Banca dati dei percettori di trattamenti previdenziali o di altri
sussidi o indennita' pubbliche
1. Ai fini di una efficiente e trasparente circolazione delle informazioni e di una corretta gestione dei trattamenti previdenziali e di sostegno al reddito di cui all'art. 19 del decreto-legge, anche nell'ottica delle politiche attive e di reinserimento al lavoro di cui all'art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS consente agli enti bilaterali e ai fondi convenzionati il libero accesso a una banca dati informatizzata, aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la gestione dei trattamenti, ivi compresi i casi di sospensione della attivita' lavorativa e le relative motivazioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente decreto, nonche' i nominativi dei lavoratori disponibili a un percorso di riqualificazione professionale ovvero, in caso di perdita di lavoro, a un lavoro congruo.
2. Nell'ottica della semplificazione e della piu' razionale gestione di quanto previsto dall'art. 19, comma 1-bis, del decreto-legge, la banca dati di cui al comma 1 e' liberamente accessibile anche ai servizi competenti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, alle regioni, in base a quanto convenuto nell'accordo del 12 febbraio 2009 tra Governo, regioni e province autonome, e alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
3. I lavoratori interessati alla indennita' di cui alla lettera c) dell'art. 19, primo comma, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, a seguito di licenziamento devono comunicare all'INPS territorialmente competente, secondo le modalita' stabilite dall'Istituto entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, la richiesta del beneficio e la dichiarazione preventiva di disponibilita' a un lavoro congruo utilizzando la modulistica di cui all'art. 11. La sede territoriale competente dell'INPS immette i dati del lavoratore nella banca dati di cui al comma 1 contestualmente al riconoscimento della relativa indennita'.
4. La banca dati di cui al comma 1 deve contenere tutte le informazioni utili, compresa la qualifica professionale e il titolo di studio del percettore del trattamento o sussidio e ogni altra informazione utile ai fini delle politiche di formazione e attivazione del lavoratore.
 
Art. 11.
Dichiarazione di disponibilita'
1. Ai fini della dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o, a seconda dei casi, a un percorso di riqualificazione professionale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge, l'INPS adegua, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, la propria modulistica on line e cartacea in modo da contemplare, a seconda dei casi, la dichiarazione preventiva di immediata disponibilita' al lavoro ovvero la dichiarazione preventiva di immediata disponibilita' a un percorso di riqualificazione professionale da parte di tutti i lavoratori beneficiari di indennita', comunque denominate, a cui e' subordinata la concessione di ammortizzatori sociali o sostegni al reddito.
2. La dichiarazione di immediata disponibilita' deve essere rese nota all'INPS all'atto della domanda del trattamento secondo le modalita' comunicate dall'INPS stesso. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, l'INPS predispone apposita modulistica e definisce le modalita' di raccolta e conservazione della dichiarazione di immediata disponibilita' e della relativa autorizzazione del lavoratore al trattamento dei dati.
 
Art. 12.
Decadenza dal trattamento di sostegno del reddito
1. Il beneficiario di un trattamento di sostegno del reddito che rifiuti un lavoro congruo ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia' maturati.
2. Il beneficiario di un trattamento di sostegno del reddito che rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilita' o, una volta sottoscritta la dichiarazione, rifiuti di partecipare a un percorso di riqualificazione professionale, ovvero non vi partecipi regolarmente senza adeguata giustificazione, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia' maturati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, i servizi competenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, i responsabili della attivita' formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro, per il tramite dei servizi competenti, comunicano tempestivamente all'INPS, secondo le modalita' definite dall'Istituto stesso, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali e le relative motivazioni. A seguito di detta comunicazione l'INPS dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati. Il mancato invio tempestivo di dette informazioni puo' comportare, per i responsabili degli uffici dei centri per l'impiego o di altre amministrazioni pubbliche coinvolte, responsabilita' per danno erariale e in ogni caso determina, per i servizi competenti autorizzati o accreditati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e delle relative leggi regionali la revoca della autorizzazione o dell'accreditamento.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, i servizi competenti di cui all'art. l del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, i responsabili delle attivita' formative ovvero, a seconda delle fattispecie, i datori di lavoro che assumono i lavoratori disponibili a una offerta di lavoro congrua comunicano tempestivamente all'INPS i nominativi dei soggetti che sono stati avviati ad attivita' formative o di reinserimento, la durata e la tipologia di tali attivita' o contratti, sulla base di una modulistica on line predisposta dall'INPS entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. Resta inteso che l'obbligo di partecipare a un percorso di formazione o riqualificazione professionale di cui ai commi precedenti resta sospeso nel caso in cui il lavoratore sia richiamato in servizio per la ripresa delle attivita' lavorative.
 
Art. 13.
Indennita' una tantum ai collaboratori coordinati e continuativi
1. La prestazione di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge, come incrementata in via transitoria per l'anno 2009 dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' erogata dall'INPS ai soggetti che presentano i requisiti di legge, sulla base di una modulistica predisposta dall'INPS entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. L'erogazione dei trattamenti da parte dell'INPS e' concessa in base alla data di presentazione delle domande secondo quanto previsto dall'art. 14.
 
Art. 14.
Criteri di priorita' nella erogazione delle prestazioni
1. Le indennita' di cui agli articoli precedenti sono corrisposte dall'INPS sulla base della data di presentazione della domanda nei limiti delle specifiche risorse di cui all'art. 1, comma 1, che includono, ove previsti, anche gli oneri per contribuzione figurativa e assegni al nucleo familiare, e lo stesso Istituto trasmette mensilmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la rendicontazione delle domande accolte e della relativa spesa. Le informazioni relative alle misure di cui all'art. 19 del decreto-legge sono rese disponibili agli enti bilaterali e, ai fini di monitoraggio, all'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL) e a Italia Lavoro S.p.A.
2. Qualora la previsione di spesa legata alle indennita' gia' autorizzate superi 1'80 per cento dei limiti di cui all'art. 1 del presente decreto, l'INPS informa tempestivamente il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni conseguenti.
3. Qualora la previsione di spesa legata alle indennita' superi il 95 per cento dei limiti di cui all'art. 1 del presente decreto, l'INPS sospende l'autorizzazione di ogni altra prestazione.
 
Art. 15.
Disposizione finale
1. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per il controllo di competenza.
Roma, 19 maggio 2009

Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 139
 
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