Gazzetta n. 169 del 23 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 luglio 2009
Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni speciale, per i lavoratori della societa' GESAC - Aeroporto internazionale di Napoli. (Decreto n. 46444).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
Visto l'accordo governativo del 22 maggo 2009, di recepimento dell'intesa del 4 maggio 2009 intervenuta presso la Regione Campania, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la societa' Gesac - Aeroporto internazionale di Napoli, e' stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 42 unita' lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 1° agosto 2009;
Vista l'istanza presentata in data 28 maggio 2009, con la quale la societa' Gesac - Aeroporto internazionale di Napoli, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 37 unita' lavorative per il periodo dal 1° agosto 2009 al 31 gennaio 2010;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 37 unita' lavorative, per il periodo dal 1° agosto 2009 al 31 gennaio 2010;
Decreta:
Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 37 unita' lavorative, della societa' Gesac - Aeroporto internazionale di Napoli, per il periodo dal 1° agosto 2009 al 31 gennaio 2010.
Unita': Napoli.
Matricola INPS: 5111155522/03.
Pagamento diretto: no.
 
Art. 2.

La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
 
Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
 
Art. 4.

La societa' e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2009

p. Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli
 
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