Gazzetta n. 169 del 23 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 3 luglio 2009
Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Favignana.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale. nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta comunale di Favignana in data 26 marzo 2009, n. 51, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola e la successiva puntualizzazione dello stesso comune con nota n. 10340 del 16 giugno 2009;
Vista la nota n. 9678/2009/C.T/ Area III in data 16 aprile 2009, con la quale l'Ufficio territoriale del Governo di Trapani esprime il nulla osta alla limitazione;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota del Dipartimento trasporti e Comunicazioni del 21 maggio 2009, n. 390/Serv. 6° Tr;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1.
Divieto
Dal 1° al 31 agosto 2009 e' vietato l'afflusso, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune omonimo. Ad apposite ordinanze sindacali e' rimandata la decisione per eventuali limitazioni della circolazione sulle strade dell'isola.
 
Art. 2.
Autorizzazioni in deroga
Nel periodo di vigenza menzionato all'art. 1 del presente decreto possono affluire sull'isola:
a) veicoli per il trasporto pubblico;
b) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
c) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;
d) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali dell'imposta ICI e TARSU del Comune di Favignana, per l'isola di Favignana;
e) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;
f) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti da turisti, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio;
g) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;
h) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni nei campeggi esistenti sull'Isola e li' stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
i) veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas;
j) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di soggiornare nell'isola di Favignana per un periodo di almeno tre giorni, mediante biglietto navale di andata e ritorno o che dimostrino di essere in possesso di una prenotazione in struttura alberghiera o extralberghiera;
k) veicoli appartenenti a residenti nell'arcipelago delle Egadi;
l) autoambulanze e carri funebri.
 
Art. 3.
Ulteriori autorizzazioni in deroga
Al comune di Favignana e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.
 
Art. 4.
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 17 dicembre 2008, come arrotondati ai sensi dell'art. 195 comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
Art. 5.
Vigilanza
Il Prefetto di Trapani e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto stabilito con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 3 luglio 2009

Il Ministro : Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 6, foglio n. 399
 
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