Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2009 (vai al sommario)
LEGGE 15 luglio 2009, n. 94
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.

1. La disposizione di cui all'articolo 61, numero 11-bis), del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.
2. All'articolo 235 del codice penale, il secondo comma e' abrogato.
3. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 312 del codice penale e' soppresso.
4. Dopo l'articolo 183 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
"Art. 183-bis. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide). - 1. L'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato e' eseguita dal questore secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 183-ter. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e' disposto in conformita' ai criteri e con le modalita' fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30".
5. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: "600, 601 e 602" sono sostituite dalle seguenti: "600, 601 e 602, nonche' all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,".
6. All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "e 373" sono inserite le seguenti: ", nonche' dall'articolo 378".
7. All'articolo 61 del codice penale, il numero 5) e' sostituito dal seguente:
"5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'eta', tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;".
8. All'articolo 342 del codice penale e' premesso il seguente:
Art. 341-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). - Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di piu' persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni e' punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena e' aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verita' del fatto e' provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto e' attribuito e' condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non e' punibile.
Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato e' estinto".
9. Nel libro II, titolo III, capo III, del codice penale, dopo l'articolo 393 e' aggiunto il seguente:
Art. 393-bis. - (Causa di non punibilita'). -Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni".
10. L'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, e' abrogato.
11. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e' sostituito dal seguente:
Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo' acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della meta' in presenza di figli nati o adottati dai coniugi".
12. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - 1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.
2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.
3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la meta', al finanziamento di progetti del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra meta', alla copertura degli oneri connessi alle attivita' istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza".
13. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero";
b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:
"9. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata puo' in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso decide con sentenza con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria; la sentenza e' notificata al ricorrente e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed e' comunicata al pubblico ministero.
11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell'interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza";
c) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
"14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello puo' essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso e' notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile".
14. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5-bis e' sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".
15. All'articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano".
16. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonche' di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, e' punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento e' sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere";
b) all'articolo 16, comma 1, le parole: "ne' le cause ostative" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative".
17. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera s) e' aggiunta la seguente:
"s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
b) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:
"Art. 20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari). - 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova e' evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.
2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:
a) le generalita' dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;
b) l'indicazione delle persone offese dal reato;
c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonche' le generalita' dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;
e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.
3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne e' privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2.
4. L'ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione del pubblico ministero contenente:
a) l'avviso all'imputato che se non compare sara' giudicato in contumacia;
b) l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore
di fiducia e che in mancanza sara' assistito da difensore di
ufficio; c) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini e' depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia.
5. Si applica l'articolo 20, comma 5.
Art. 20-ter. - (Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della liberta' personale, la polizia giudiziaria formula altresi' richiesta di citazione contestuale per l'udienza.
2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti provvede ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo.
3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della liberta' personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della liberta' personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altresi' comunicati immediatamente al difensore";
c) dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente:
"Art. 32-bis. - (Svolgimento del giudizio a presentazione immediata). - 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni dell'articolo 32.
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.
4. Il pubblico ministero da' lettura dell'imputazione.
5. L'imputato e' avvisato della facolta' di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facolta', il dibattimento e' sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine non puo' essere superiore a quarantotto ore";
d) nel titolo II, dopo l'articolo 62 e' inserito il seguente:
"Art. 62-bis. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). - 1. Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
18. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie".
19. All'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera'".
20. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attivita' finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione e' un cittadino extracomunitario. Il documento e' conservato con le modalita' previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione e' sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attivita' finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
21. Le disposizioni di cui al comma 20 hanno efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3:
1) nel terzo periodo, dopo le parole: "o che risulti condannato, anche" sono inserite le seguenti: "con sentenza non definitiva, compresa quella adottata";
2) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale";
b) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
"2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del versamento nonche' le modalita' di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e' richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari";
c) all'articolo 5, il primo periodo del comma 4 e' sostituito dal seguente: "Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed e' sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico";
d) all'articolo 5, comma 5-bis, le parole: "per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale," sono sostituite dalle seguenti: "per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,";
e) all'articolo 5, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
"5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter";
f) all'articolo 5, comma 8-bis, dopo le parole: "ovvero contraffa' o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno" sono inserite le seguenti: "oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati";
g) all'articolo 6, comma 2, le parole: "e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi" sono sostituitedalle seguenti: ", per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie";
h) all'articolo 6, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito con l'arresto fino ad un ann o e con l'ammenda fino ad euro 2.000";
i) all'articolo 9, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e' subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalita' di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca";
l) all'articolo 14, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante che sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore puo' chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non puo' essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, puo' eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace";
m) all'articolo 14, i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
"5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore puo' essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello Stato di provenienza.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione e' stata disposta perche' il permesso di soggiorno e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno e' stata rifiutata, ovvero se lo straniero si e' trattenutonel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.
5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto";
n) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - (Fondo rimpatri). - 1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta' del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, e' assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita' istruttorie
inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno";
o) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: "ne' le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico," sono inserite le seguenti: "che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,";
p) all'articolo 19, comma 2, lettera c), le parole: "entro il quarto grado" sono sostituite dalle seguenti: "entro il secondo grado";
q) all'articolo 22, dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, puo' essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, puo' chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro";
r) all'articolo 27, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
"1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione e' presentata con modalita' informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalita' informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria";
s) all'articolo 29, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
"1-ter. Non e' consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento e' coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale";
t) all'articolo 29, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, gia' regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore";
u) all'articolo 29, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare e' rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta";
v) all'articolo 32:
1) al comma 1, le parole: "e ai minori comunque affidati" sono sostituite dalle seguenti: "e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati";
2) al comma 1-bis, dopo le parole: "ai minori stranieri non accompagnati" sono inserite le seguenti: ", affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,".
23. Le disposizioni di cui alla lettera 1) del comma 22 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se gia' trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore della presente legge.
24. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera r) del comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
25. Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societa'.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validita' del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonche' dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
26. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone;
b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti";
c) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
"3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata";
d) il comma 3-ter e' sostituito dal seguente:
"3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto";
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in flagranza";
f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti".
27. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni".
28. All'articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le parole: "trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno" sono sostituite dalle seguenti: "trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno".
29. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalita' di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
30. Agli oneri recati dal comma 16, valutati in euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010, e dal comma 22, lettera 1), valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010 ed euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:
a) quanto a 48.401.000 euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 52.912.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;
b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;
c) quanto a euro 11.897.325 per l'anno 2009, euro 21.419.100 per l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011 ed euro 35.876.300 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
31. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 16 e 22, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
32. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
(GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 61 del codice penale,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni). - Aggravano il
reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze
aggravanti speciali le circostanze seguenti:
1. l'avere agito per motivi abietti o futili;
2. l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne
un altro, ovvero per conseguire o assicurare a se' o ad
altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la
impunita' di un altro reato;
3. l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la
previsione dell'evento;
4. l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con
crudelta' verso le persone;
5. l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo
o di persona, anche in riferimento all'eta' avanzata, tali
da ostacolare la pubblica o privata difesa;
6. l'avere il colpevole commesso il reato durante il
tempo, in cui si e' sottratto volontariamente alla
esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di
cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato;
7. l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che
comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti
determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona
offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante
gravita';
8. l'avere aggravato o tentato di aggravare le
conseguenze del delitto commesso;
9. l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con
violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a
un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di ministro di
un culto;
10. l'avere commesso il fatto contro un pubblico
ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio,
o rivestita della qualita' di ministro del culto cattolico
o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente
diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a
causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
11. l'avere commesso il fatto con abuso di autorita' o
di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di
ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di
ospitalita';
11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si
trova illegalmente sul territorio nazionale
11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai
danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze
di istituti di istruzione o di formazione».
- Si riporta il testo dell'art. 235 del codice penale,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero
dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello
straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello
Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro
dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente
preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino
appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia
condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due
anni.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od
allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. In tal caso e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori
dei casi di flagranza, e si procede con rito
direttissimo.».
- Si riporta il testo dell'art. 312 del codice penale,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero
dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello
straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello
Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro
dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente
preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino
appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia
condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale
per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od
allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. In tal caso e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori
dei casi di flagranza, e si procede con rito
direttissimo.».
- Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante
«Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 416 del codice penale,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre o
piu' persone si associano allo scopo di commettere piu'
delitti, coloro che promuovono o costituiscono od
organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con
la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la
pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le
pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici
anni.
La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di
dieci o piu'.
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei
delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonche'
all'art. 12, comma 3-bis, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la
reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal
secondo comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 376 del codice penale,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 376 (Ritrattazione). - Nei casi previsti dagli
articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonche' dall'art.
378, il colpevole non e' punibile se, nel procedimento
penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue
dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non
oltre la chiusura del dibattimento.
Qualora la falsita' sia intervenuta in una causa civile,
il colpevole non e' punibile se ritratta il falso e
manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia
pronunciata sentenza definitiva , anche se non
irrevocabile».
- Il libro II, titolo III, capo III del codice penale
tratta: «Della tutela arbitraria delle private ragioni.».
- Il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre
1944, n. 288, recante «Provvedimenti relativi alla riforma
della legislazione penale» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 novembre 1944, n. 79 - serie speciale.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante «Nuove norme
sulla cittadinanza» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 febbraio 1992, n. 38.
- Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della
direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 35 (Impugnazione). - 1. Avverso la decisione della
Commissione territoriale e' ammesso ricorso dinanzi al
tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte
d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha
pronunciato il provvedimento. Il ricorso e' ammesso anche
nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il
riconoscimento dello status di rifugiato e la Commissione
territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla
protezione sussidiaria. Il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', nei trenta giorni successivi alla
comunicazione del provvedimento; allo stesso e' allegata
copia del provvedimento impugnato. Nei casi di accoglienza
o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21,
il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', nei
quindici giorni successivi alla comunicazione del
provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel
capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede il
centro.
2. Avverso la decisione della Commissione nazionale
sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o
di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria, e'
ammesso ricorso dinanzi al tribunale competente in
relazione alla Commissione territoriale che ha emesso il
provvedimento che ha riconosciuto lo status di cui e' stata
dichiarata la revoca o la cessazione.
3. Tutte le comunicazioni e notificazioni si eseguono
presso l'avvocato del ricorrente mediante avviso di deposto
in cancelleria.
4. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in
composizione monocratica con le modalita' dei procedimenti
in camera di consiglio.
5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il
tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa
l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto
di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato
e al Ministero dell'interno, presso la Commissionenazionale
ovvero presso la competente Commissione territoriale, e
sono comunicati al pubblico ministero.
6. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento
che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di
rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione
sussidiaria ai sensi dei commi 1 e 2 sospende l'efficacia
del provvedimento impugnato.
7. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento
che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento
dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la
protezione sussidiaria ovvero avverso la decisione adottata
dalla Commissione territoriale ai sensi dell'art. 22, comma
2, e dell'art. 32, comma 1, lettera b-bis), non sospende
l'efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorrente puo'
tuttavia chiedere al tribunale, contestualmente al deposito
del ricorso, la sospensione del provvedimento quando
ricorrano gravi e fondati motivi. In tale caso il
tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide
con ordinanza non impugnabile, anche apposta in calce al
decreto di fissazione dell'udienza. Nel caso di sospensione
del provvedimento impugnato al richiedente e' rilasciato un
permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed e' disposta
l'accoglienza nei centri di cui all'art. 20.
8. La procedura di cui al comma 7 si applica, in ogni
caso, al ricorso presentato dal richiedente di cui agli
articoli 20, comma 2, lettere b) e c), e 21. Il richiedente
ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'art. 20,
comma 2, lettere b) e c), o trattenuto ai sensi dell'art.
21 permane nel centro in cui si trova fino alla adozione
dell'ordinanza di cui al comma 7.
9. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio
di primo grado, puo' stare in giudizio avvalendosi
direttamente di un rappresentante designato dalla
Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto
impugnato. La Commissioneinteressata puo' in ogni caso
depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la
documentazione che ritiene necessari ai fini
dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l'art.
417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i
mezzi di prova necessari, entro tre mesi dalla
presentazione del ricorso decide con sentenza con cui
rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status
di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione
sussidiaria; la sentenza e' notificata al ricorrente e al
Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale
ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed e'
comunicata al pubblico ministero.
11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma
10 il ricorrente, il Ministero dell'interno e il pubblico
ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello,
con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte
d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla
notificazione o comunicazione della sentenza.
12. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza
impugnata; tuttavia la corte d'appello, su istanza del
ricorrente, puo' disporre con ordinanza non impugnabile che
l'esecuzione sia sospesa quando ricorrano gravi e fondati
motivi.
13. Nel procedimento dinanzi alla corte d'appello, che
si svolge in camera di consiglio, si applicano i commi 5, 9
e 10.
14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte
d'appello puo' essere proposto ricorso per cassazione. Il
ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro
trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso e'
notificato alle parti assieme al decreto di fissazione
dell'udienza in camera di consiglio, a cura della
cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera
di consiglio ai sensi dell'art. 375 del codice di procedura
civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia
o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000
euro per ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del
codice penale, non costituiscono reato le attivita' di
soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei
confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni del presente
testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di
15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza
illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu'
persone;
b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo
per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne
l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata e' stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso
o la permanenza illegale;
d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi
o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi
ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista
e' aumentata
3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla
meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona
se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento
sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di
minori da impiegare in attivita' illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche
indiretto.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle
previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale,
concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e
3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti
le pene sono diminuite fino alla meta' nei confronti
dell'imputato che si adopera per evitare che l'attivita'
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando
concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi
per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione
di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'art. 4-bis, comma 1, terzo periodo, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono
inserite le seguenti: «nonche' dall'art. 12, commi 3, 3-bis
e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286».
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio
l'arresto in flagranza.
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in
ordine ai reati previsti dal comma 3, e' applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' sempre
disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per
commettere il reato, anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo
che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al
fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di
illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita'
punite a norma del presente art., favorisce la permanenza
di questi nel territorio dello Stato in violazione delle
norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione
fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta
milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o
piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o
piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto
profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un
immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di
soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del
contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile
ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche
se e' stata concessa la sospensione condizionale della
pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che
appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di
gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di
denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni
confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita'
di prevenzione e repressione dei reati in tema di
immigrazione clandestina.
Omissis.».
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 116 del
codice civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella
Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile
una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio
paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui e'
sottoposto nulla osta al matrimonio, nonche' un documento
attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio
italiano.».
- Si riporta il comma 1 dell'art. 16 del sopra citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per
un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale nei
confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nell'art. 13, comma 2, quando ritiene
di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due
anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la
sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163
del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di
condanna per il reato di cui all'art. 10-bis, qualora non
ricorrano le cause ostative indicate nell'art. 14, comma 1,
del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione
immediata dell'espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, puo' sostituire la
medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo
non inferiore a cinque anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14
della legge 24 novembre 1999, n. 468), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Competenza per materia). - 1. Il giudice di
pace e' competente:
a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli
articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al
secondo comma perseguibili a querela di parte, 590,
limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di
parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa
professionale e dei fatti commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato
una malattia professionale quando, nei casi anzidetti,
derivi una malattia di durata superiore a venti giorni,
nonche' ad esclusione delle fattispecie di cui all'art.
590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da
soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art.
186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da
soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo
comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui
all' art. 639-bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui
all' art. 639-bis, 633, primo comma, salvo che ricorra
l'ipotesi di cui all' art. 639-bis, 635, primo comma, 636,
salvo che ricorra l'ipotesi di cui all' art. 639-bis, 637,
638, primo comma, 639, primo comma, e 647 del codice
penale;
b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689,
690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale.
2. Il giudice di pace e' altresi' competente per i
delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni
previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico in materia di
sicurezza»;
b) articoli 1095, 1096 e 1119 del regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione del testo
definitivo del codice della navigazione»;
c) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4
agosto 1957, n. 918, recante «Approvazione del testo
organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini»;
d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante «Testo unico
delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati»;
e) art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570, recante «Testo unico delle leggi
per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali»;
f) art. 15, secondo comma, della legge 28 novembre
1965, n. 1329, recante «Provvedimenti per l'acquisto di
nuove macchine utensili»;
g) art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante
«Norme di riordino del settore farmaceutico»;
h) art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante
«Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla
iniziativa legislativa del popolo»;
i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e
65, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in
materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio
delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;
l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528,
recante «Ordinamento del gioco del lotto e misure per il
personale del lotto»;
m) art. 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107,
recante «Disciplina per le attivita' trasfusionali relative
al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione
di plasmaderivati»;
n) art. 15, comma 3, del decreto legislativo 27
settembre 1991, n. 311, recante «Attuazione delle direttive
n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti
semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29
dicembre 1990, n. 428»;
o) art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27
settembre 1991, n. 313, recante «Attuazione della direttiva
n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli,
a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428»;
p) la lettera e' abrogata;
q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»;
r) art. 10, comma 1, del decreto legislativo 14
dicembre 1992, n. 507, recante «Attuazione della direttiva
n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi
medici impiantabili attivi»;
s) art. 23, comma 2, del decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 46, recante «Attuazione della direttiva
n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici».
s-bis) art. 10-bis del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 e'
tuttavia del tribunale se ricorre una o piu' delle
circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993,
n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 1993, n. 205.
4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i
minorenni.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228 recante «Ordinamento delle anagrafi
della popolazione residente», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 gennaio 1955, n. 8, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (In ogni comune deve essere tenuta l'anagrafe
della popolazione residente). - Nell'anagrafe della
popolazione residente sono registrate le posizioni relative
alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che
hanno fissato nel Comune la residenza, nonche' le posizioni
relative alle persone senza fissa dimora che hanno
stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformita'
del regolamento per l'esecuzione della presente legge.
L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica
possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti
uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie
dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la
propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.
Gli atti anagrafici sono atti pubblici.
Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui
all'art. 12, e' istituito, presso il Ministero
dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA),
alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento
informatico, da tutti i comuni.
L'INA promuove la circolarita' delle informazioni
anagrafiche essenziali al fine di consentire alle
amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la
disponibilita', in tempo reale, dei dati relativi alle
generalita' delle persone residenti in Italia, certificati
dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia
delle entrate.
Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei
dati personali e l'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), e' adottato il regolamento dell'INA. Il
regolamento disciplina le modalita' di aggiornamento
dell'INA da parte dei comuni e le modalita' per l'accesso
da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali
al medesimo INA, per assicurarne la piena operativita'.».
- Si riporta il testo integrale dell'art. 29, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento
si vedano le note riportate al comma 14 del presente
articolo), come modificato dalla presente legge:
«Art. 29 (Ricongiungimento familiare). - 1. Lo straniero
puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di eta' non
inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro
genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni
oggettive non possano provvedere alle proprie
indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato
di salute che comporti invalidita' totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli
nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori
ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati,
gravi motivi di salute.
1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e
d), non possano essere documentati in modo certo mediante
certificati o attestazioni rilasciati da competenti
autorita' straniere, in ragione della mancanza di una
autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati
dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione, le
rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al
rilascio di certificazioni, ai sensi dell'art. 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, sulla base dell'esame del DNA (acido
desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.
1-ter. Non e' consentito il ricongiungimento dei
familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando
il familiare di cui si chiede il ricongiungimento e'
coniugato con un cittadino straniero regolarmente
soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i
figli di eta' inferiore a diciotto anni al momento della
presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori
adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati
ai figli.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 29-bis, lo straniero
che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la
disponibilita':
a) di un alloggio conforme ai requisiti
igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa,
accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un
figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito
di uno dei genitori e' sufficiente il consenso del titolare
dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera';
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite
non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale
aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per
ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di
due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici
ovvero per il ricongiungimento di due o piu' familiari dei
titolari dello status di protezione sussidiaria e'
richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
annuo complessivo dei familiari conviventi con il
richiedente;
b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo
idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel
territorio nazionale a favore dell'ascendente
ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al
Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un
contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da
aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero
titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso
per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non
inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con
i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a
condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita' di
alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 6, e'
consentito l'ingresso per ricongiungimento del figlio
minore, gia' regolarmente soggiornante in Italia con altro
genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso
dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di
cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti
da parte dell'altro genitore.
6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla
permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 31,
comma 3, e' rilasciato, in deroga a quanto previsto
dall'art. 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza
minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella
stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di
soggiorno consente di svolgere attivita' lavorativa ma non
puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento
familiare, corredata della documentazione relativa ai
requisiti di cui al comma 3, e' presentata allo sportello
unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio
territoriale del governo competente per il luogo di dimora
del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata
con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere
sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello
straniero nel territorio nazionale, di cui all'art. 4,
comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei
requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero
un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del
visto nei confronti del familiare per il quale e' stato
rilasciato il predetto nulla osta e' subordinato
all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte
dell'autorita' consolare italiana, della documentazione
comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore
eta' o stato di salute.
8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare e'
rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta.
9. La richiesta di ricongiungimento familiare e'
respinta se e' accertato che il matrimonio o l'adozione
hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire
all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio
dello Stato.
10. Le disposizioni di cui al presente art. non si
applicano:
a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento
dello status di rifugiato e la sua domanda non e' ancora
stata oggetto di una decisione definitiva;
b) agli stranieri destinatari delle misure di
protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di
cui all'art. 20;
c) nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 6.».
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e
di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 4, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 recante
«Misure urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale« (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
agosto 2005, n. 177):
«4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le misure
che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si
svolgono le attivita' di cui al comma 1 e' tenuto ad
osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente
e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a
quanto previsto dal comma 1 dell'art. 122 e dal comma 3
dell'art. 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, nonche' le misure di preventiva acquisizione di dati
anagrafici riportati su un documento di identita' dei
soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate
per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad
Internet utilizzando tecnologia senza fili.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 25 settembre 1999, n. 374, recante «Estensione
delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali
di provenienza illecita ed attivita' finanziarie
particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di
riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge 6 febbraio
1996, n. 52»:
«Art. 3 (Agenzia in attivita' finanziaria). - 1.
L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
dell'agenzia in attivita' finanziaria, indicata nell'art.
1, comma 1, lettera n), e' riservato ai soggetti iscritti
in un elenco istituito presso l'UIC.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con regolamento, adottato sentito
l'UIC, specifica il contenuto dell'attivita' indicata al
comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilita' con lo
svolgimento di altre attivita' professionali, prevede in
quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del
pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della
Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale
all'estero.
3. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco quando
ricorrono le condizioni seguenti:
a) per le persone fisiche:
1) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione
europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni
dell'art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
2) domicilio nel territorio della Repubblica;
3) diploma di scuola media superiore o titolo
equipollente a tutti gli effetti di legge;
4) possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti
nel regolamento emanato ai sensi dell'art. 109 del testo
unico bancario;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
1) previsione nell'oggetto sociale dello svolgimento
dell'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria;
2) i partecipanti al capitale e i soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti nei
regolamenti emanati rispettivamente ai sensi degli articoli
108 e 109 del testo unico bancario;
3) la sede legale e la sede amministrativa siano
situate nel territorio della Repubblica;
4) siano rispettati i requisiti patrimoniali e di
forma giuridica stabiliti dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica con regolamento
adottato su proposta dell'UIC.
4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilita' in
capo ai soggetti indicati nella lettera b), numero 2), del
comma 3, si applicano gli articoli 108, comma 3, e 109,
comma 2, del testo unico bancario.
5. I soggetti indicati nella lettera b) del comma 3
svolgono la propria attivita' esclusivamente per il tramite
di persone fisiche iscritte nell'elenco.
6. L'UIC esercita il controllo sui soggetti iscritti
nell'elenco per verificare l'osservanza delle disposizioni
del presente decreto. A tal fine, puo' richiedere la
comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di dati e
documenti fissando i relativi termini. Esso puo', altresi',
chiedere la collaborazione del nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza.
7. L'UIC disciplina la procedura e i termini per
l'iscrizione nell'elenco, nonche' le forme di pubblicita'
dell'elenco stesso.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta dell'UIC, dispone la
cancellazione dall'elenco per gravi violazioni di norme di
legge, delle norme del presente decreto legislativo o delle
disposizioni emanate ai sensi di esso. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito l'UIC, disciplina la procedura per la sospensione
cautelare dall'elenco.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, comma 3, 5, 6,
9, 14, 19, 22, 27e 32 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (per l'argomento si vedano le note riportate
al comma 14 del presente articolo), cosi' come modificati
dalla presente legge:
«Art. 4 (Ingresso nel territorio dello Stato). -
Omissis.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3,
comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con
l'adesione a specifici accordi internazionali, consentira'
l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che
dimostri di essere in possesso di idonea documentazione
atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno,
nonche' la disponibilita' di mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione
per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per
il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza
sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro
dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento
di programmazione di cui all'art. 3, comma 1. Non e'
ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali
requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con
i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone o che risulti condannato,
anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata
a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati
previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale ovvero per reati inerenti gli
stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
o di minori da impiegare in attivita' illecite. Impedisce
l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con
sentenza irrevocabile, per uno dei reati previste dalle
disposizioni del Titolo III, capo III, Sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del
diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice
penale. Lo straniero per il quale e' richiesto il
ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29, non e'
ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta
e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto
accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone.
Omissis.».
«Art. 5 (Permesso di soggiorno). - 1. Possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4, che siano muniti
di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
rilasciati, e in corso di validita', a norma del presente
testo unico o che siano in possesso di permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita'
previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo' provvedere speciali
modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'art. 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi
umanitari;
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato
per motivi di lavoro e' quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non puo' comunque
essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) [soppressa];
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di
un corso per studio o per formazione debitamente
certificata; il permesso e' tuttavia rinnovabile
annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) [soppressa];
e) superiore alle necessita' specificatamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all'art. 5-bis. La durata del
relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo'
superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in
Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro
stagionale puo' essere rilasciato, qualora si tratti di
impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualita', per la durata temporale
annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni
precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di
ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le
disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'art. 26 del presente testo unico. Il permesso
di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad un
periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare
italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di
lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4, ovvero il
visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dell'art. 26, ne da' comunicazione anche in via telematica
al Ministero dell'interno e all'INPS nonche' all'INAIL per
l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'art.
22 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione. Uguale comunicazione e' data al Ministero
dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento
familiare di cui all'art. 29 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dell'art. 29, la durata del permesso di soggiorno non
puo' essere superiore a due anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora,
almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed e'
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente
testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non
superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso
di soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti
nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si
tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di
revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto
della natura e della effettivita' dei vincoli familiari
dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e
sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo
straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche
della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio
nazionale.
5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero per
l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei
Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per
la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del
provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto
anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli
articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui
all'art. 12, commi 1 e 3.
5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
quando si accerti la violazione del divieto di cui all'art.
29, comma 1-ter.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dall'autorita' di uno Stato
appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalita' e nei termini di cui al comma 2.
Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non
venga resa entro sessanta giorni dall'ingresso nel
territorio dello Stato puo' essere disposta l'espulsione
amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di
cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione
conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante
l'adozione di un modello uniforme per i permessi di
soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il
permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in
conformita' ai predetti modelli recano inoltre i dati
personali previsti, per la carta di identita' e gli altri
documenti elettronici, dall'art. 36 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di ingresso
o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di
soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffa' o
altera documenti al fine di determinare il rilascio di un
visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di
soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di
soggiorno, oppure utilizza uno di tali documenti
contraffatti o alterati e' punito con la reclusione da uno
a sei anni. Se la falsita' concerne un atto o parte di un
atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione
e' da tre a dieci anni. La pena e' aumentata se il fatto e'
commesso da un pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o
convertito entro venti giorni dalla data in cui e' stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
unico.».
«Art. 6 (Facolta' e obblighi inerenti al soggiorno). -
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari per essere
utilizzato anche per le altre attivita' consentite. Quello
rilasciato per motivi di studio e formazione puo' essere
convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa
stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo
rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei
requisiti previsti dall'art. 26, in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a
norma dell'art. 3, comma 4, secondo le modalita' previste
dal regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti
attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, per
quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di
cui all'art. 35 e per quelli attinenti alle prestazioni
scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno
di cui all'art. 5, comma 8, devono essere esibiti agli
uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio
di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
provvedimenti di interesse dello straniero comunque
denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza non ottempera, senza
giustificato motivo, all'ordine di esibizione del
passaporto o di altro documento di identificazione e del
permesso di soggiorno o di altro documento attestante la
regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito con
l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro
2.000.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identita'
personale dello straniero, questi e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici e segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o
dal regolamento di attuazione, l'autorita' di pubblica
sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli
stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilita'
di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi nel territorio dello Stato.
6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il
Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni
o in localita' che comunque interessano la difesa militare
dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri per
mezzo della autorita' locale di pubblica sicurezza o col
mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono
al divieto, possono essere allontanati per mezzo della
forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello
straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle
medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita'
previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abitualmente anche in
caso di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi presso
un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o
variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura
territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che
soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al
questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio
abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri e'
rilasciato su modello conforme al tipo approvato con
decreto del Ministro dell'interno. Esso non e' valido per
l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle
convenzioni o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'art. 5 e al
presente articolo e' ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.».
«Art. 9 (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo). - 1. Lo straniero in possesso, da almeno
cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di
validita', che dimostra la disponibilita' di un reddito non
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel
caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito
sufficiente secondo i parametri indicati nell'art. 29,
comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei
parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia
fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria
accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale competente
per territorio, puo' chiedere al questore il rilascio del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
per se' e per i familiari di cui all'art. 29, comma 1.
2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo e' a tempo indeterminato ed e' rilasciato entro
novanta giorni dalla richiesta.
2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo e' subordinato al
superamento, da parte del richiedente, di un test di
conoscenza della lingua italiana, le cui modalita' di
svolgimento sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli
stranieri che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione
professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per
motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di
soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione
su tale richiesta;
c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il
riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in
attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve
durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla
convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni
diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle
relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle
missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975
sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con
organizzazioni internazionali di carattere universale.
4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo non puo' essere rilasciato agli stranieri
pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie
indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per
i reati previsti dall'art. 380 del codice di procedura
penale, nonche', limitatamente ai delitti non colposi,
dall'art. 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di
un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di
soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto
altresi' della durata del soggiorno nel territorio
nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e
lavorativo dello straniero.
5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1,
non si computano i periodi di soggiorno per i motivi
indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.
6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale
non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e
sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono
inferiori a sei mesi consecutivi e non superano
complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che
detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere
agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di
salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e'
revocato:
a) se e' stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per
il rilascio, di cui al comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un
periodo di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di
lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione
europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e
comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per
un periodo superiore a sei anni.
8. Lo straniero al quale e' stato revocato il permesso
di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7,
puo' riacquistarlo, con le stesse modalita' di cui al
presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma
1, e' ridotto a tre anni.
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui
confronti non debba essere disposta l'espulsione e'
rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in
applicazione del presente testo unico.
10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione puo'
essere disposta:
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza
dello Stato;
b) nei casi di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) quando lo straniero appartiene ad una delle
categorie indicate all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, ovvero all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575, sempre che sia stata applicata, anche in via
cautelare, una delle misure di cui all'art. 14 della legge
19 marzo 1990, n. 55.
11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di
espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche
dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno sul
territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per
l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami
familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
di tali vincoli con il Paese di origine.
12. Oltre a quanto previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il
titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo puo':
a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione
di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale
salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 6;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita'
lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge
espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero.
Per lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato non
e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui
all'art. 5-bis;
c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale,
di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in
materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative
all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico,
compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia
diversamente disposto e sempre che sia dimostrata
l'effettiva residenza dello straniero sul territorio
nazionale;
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme
e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
13. E' autorizzata la riammissione sul territorio
nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro
dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non
costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato.».
«Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando non
e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il
respingimento, perche' occorre procedere al soccorso dello
straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua
identita' o nazionalita', ovvero all'acquisizione di
documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilita' di
vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore
dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario presso il centro di identificazione
e di espulsione piu' vicino, tra quelli individuati o
costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri per la solidarieta' sociale e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita'
tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno
rispetto della sua dignita'. Oltre a quanto previsto
dall'art. 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al giudice di pace
territorialmente competente, per la convalida, senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
del provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili
le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del
comma 8 dell'art. 13. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'art. 13 e dal presente art.,
escluso il requisito della vicinanza del centro di
identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e
sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa
di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine
per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche
in occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un
periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identita' e della nazionalita', ovvero
l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo'
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice. Trascorso tale termine, in caso di mancata
cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo
interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria
documentazione dai Paesi terzi, il questore puo' chiedere
al giudice di pace la proroga del trattenimento per un
periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia
possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante
sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le
condizioni di cui al periodo precedente, il questore puo'
chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta
giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non
puo' essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in
ogni caso, puo' eseguire l'espulsione e il respingimento
anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice di pace.
5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo
straniero presso un centro di identificazione ed
espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non
abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla
frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore
ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato
entro il termine di cinque giorni. L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione delle
conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche
reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del
questore puo' essere accompagnato dalla consegna
all'interessato della documentazione necessaria per
raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del
suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonche' per
rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando cio'
non sia possibile, nello Stato di provenienza.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo
permane illegalmente nel territorio dello Stato, in
violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del
comma 5-bis, e' punito con la reclusione da uno a quattro
anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti
per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi
dell'art. 13, comma 2, lettere a) e c),ovvero per non aver
richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la
propria presenza nel territorio dello Stato nel termine
prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero
per essere stato il permesso revocato o annullato. Si
applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se
l'espulsione e' stata disposta perche' il permesso di
soggiorno e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e'
stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del
titolo di soggiorno e' stata rifiutata, ovvero se lo
straniero si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
violazione dell'art. 1, comma 3, della legge 28 maggio
2007, n. 68. Inogni caso, salvo che lo straniero si trovi
in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione
di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione
all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi
del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere
all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente
articolo nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di cui
all'art. 13, comma 3.
5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di
espulsione di cui al comma 5-tere di un nuovo ordine di
allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a
permanere illegalmente nel territorio dello Stato, e'
punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si
applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
5-ter, terzo e ultimo periodo.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo
periodo, e 5-quatersi procede con rito direttissimo ed e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.
Omissis.».
«Art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento). -
1. In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il
respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa
essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di
sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali o sociali,
ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi
previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il
diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di
soggiorno, salvo il disposto dell'art. 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il
secondo grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi
successivi alla nascita del figlio cui provvedono.».
«Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato). - 1. In ogni provincia e' istituito presso
la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno
sportello unico per l'immigrazione, responsabile
dell'intero procedimento relativo all'assunzione di
lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed
indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato con uno straniero residente all'estero deve
presentare allo sportello unico per l'immigrazione della
provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede
legale l'impresa, ovvero di quella ove avra' luogo la
prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva
dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di
lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c)
del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone
iscritte nelle liste di cui all'art. 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le
richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di
cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, competente in relazione alla provincia di residenza,
domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a
diffondere le offerte per via telematica agli altri centri
ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro
mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti
dall'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna
domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario,
anche per via telematica, il centro trasmette allo
sportello unico richiedente una certificazione negativa,
ovvero le domande acquisite comunicandole altresi' al
datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il
centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello
unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel
complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla
presentazione della richiesta, a condizione che siano state
rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il
questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'art. 3,
comma 4, e dell'art. 21, e, a richiesta del datore di
lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice
fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via
telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha
validita' per un periodo non superiore a sei mesi dalla
data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti
di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione
del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo
straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a
cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita'
consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo
sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del
rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, e' punito
con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per
l'accertamento e l'irrogazione della sanzione e' competente
il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'art. 23, ai fini
dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato
dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di
stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite
collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche
relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso
il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresi' il
rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi
delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere
con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure,
all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui all'art. 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il
posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che
si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di
attuazione stabilisce le modalita' di comunicazione ai
centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del
lavoratore straniero nelle liste di collocamento con
priorita' rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il
dottorato o il master universitario di secondo livello,
alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di
studio, puo' essere iscritto nell'elenco anagrafico
previsto dall'art. 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un
periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza
dei requisiti previsti dal presente testo unico, puo'
chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi
di lavoro.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente art., ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
dall'art. 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di
sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocita' al verificarsi
della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta',
anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto
dall'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.
152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
regolare attivita' di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego,
dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente art. si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative
norme di attuazione.».
«Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari). - 1.
Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli
precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui
all'art. 3, comma 4, il regolamento di attuazione
disciplina particolari modalita' e termini per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna
delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di
societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici
di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede
principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) i professori universitari destinati a svolgere in
Italia un incarico accademico;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso
all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico
a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea residenti all'estero che si
trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto
di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di
formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando
anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro
subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o
imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati
ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per
adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo
limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando
tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le
modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere,
residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio
italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di
appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle
residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle
disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge
23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici,
teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso
locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi
tipo di attivita' sportiva professionistica presso societa'
sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n.
91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati
in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di
stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti
radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia
attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o
sono persone collocate «alla pari»;
r-bis) infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private.
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera
i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il
nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da
parte del committente, del contratto in base al quale la
prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una
dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi
dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita'
della loro situazione con riferimento alle condizioni di
residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione
europea in cui ha sede il datore di lavoro. La
comunicazione e' presentata allo sportello unico della
prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno.
1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri
indicati al comma 1, lettere a), c)e g), e' sostituito da
una comunicazione da parte del datore di lavoro della
proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato,
previsto dall'art. 5-bis. La comunicazione e' presentata
con modalita' informatiche allo sportello unico per
l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del
Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al
questore per la verifica della insussistenza di motivi
ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'art.
31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove
nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime
modalita' informatiche, alla rappresentanza diplomatica o
consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto
giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso
lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore
di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno
e per la richiesta del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si
applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, un apposito
protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro
garantiscono la capacita' economica richiesta e
l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di
lavoro di categoria.
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico
i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono
essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per
esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata
dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori
dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono,
sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta
provvisorio dell'autorita' provinciale di pubblica
sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo che si
tratti di personale artistico ovvero di personale da
utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che
il lavoratore extracomunitario entri nel territorio
nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a
svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con le Autorita' di Governo
competenti in materia di turismo ed in materia di
spettacolo, determina le procedure e le modalita' per il
rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il
possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di
determinate attivita'.
4. Il regolamento di cui all'art. 1 contiene altresi'
norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi
internazionali in vigore relativamente all'ingresso e
soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze
di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di
diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri
non appartenenti all'Unione europea e' disciplinato dalle
disposizioni particolari previste negli accordi
internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, su proposta del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno
e del lavoro e delle politiche sociali, e' determinato il
limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri
che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o
comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni
sportive nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal
CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del
Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela
dei vivai giovanili.».
«Art. 32 (Disposizioni concernenti minori affidati al
compimento della maggiore eta'). - 1. Al compimento della
maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui all'art. 31, commi 1 e 2,
e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai
minori che sono stati affidati, ai sensi dell'art. 2 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al
lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze
sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso
al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui
all'art. 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo'
essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al
lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al
compimento della maggiore eta', sempreche' non sia
intervenuta una decisione del Comitato per i minori
stranieri di cui all'art. 33, ai minori stranieri non
accompagnati, affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, che siano
stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un
progetto di integrazione sociale e civile gestito da un
ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale
e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art.
52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e
provare con idonea documentazione, al momento del
compimento della maggiore eta' del minore straniero di cui
al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio
nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il
progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di
un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge
attivita' lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalita' previste dalla legge italiana, ovvero e' in
possesso di contratto di lavoro anche se non ancora
iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati
ai sensi del presente art. e' portato in detrazione dalle
quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui
all'art. 3, comma 4.».
- Si riporta il testo dell'art. 407 del codice di
procedura penale, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari). - 1. Salvo quanto previsto all'art. 393 comma
4, la durata delle indagini preliminari non puo' comunque
superare diciotto mesi.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello
stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso art.;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18
aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle
ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei
casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle
ipotesi aggravate previste dall'art. 609-ter, 609-quater,
609-octies del codice penale, nonche' dei delitti previsti
dall'art. 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
dell'art. 371.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, qualora il
pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o
richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge
o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo
la scadenza del termine non possono essere utilizzati.».
- Si riporta il comma 1 dell'art. 11 del decreto
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
(Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione
residente viene effettuata:
a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente
dichiarata;
b) per trasferimento della residenza in altro comune o
all'estero, nonche' per trasferimento del domicilio in
altro comune per le persone senza fissa dimora;
c) per irreperibilita' accertata a seguito delle
risultanze delle operazioni del censimento generale della
popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti
accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia
risultata irreperibile, nonche', per i cittadini stranieri,
per irreperibilita' accertata, ovvero per effetto del
mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7,
comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di
soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da
parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi
trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«Art. 45 (Fondo nazionale per le politiche migratorie).
- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie;
destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli
articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi
annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto
delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, e'
stabilito in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire
58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per
l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni
successivi si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono
altresi' le somme derivanti da contributi e donazioni
eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni,
anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo e' annualmente
ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il
regolamento di attuazione disciplina le modalita' per la
presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la
rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano,
nelle materie di propria competenza, programmi annuali o
pluriennali relativi a proprie iniziative e attivita'
concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo
all'effettiva e completa attuazione operativa del presente
testo unico e del regolamento di attuazione, alle attivita'
culturali, formative, informative, di integrazione e di
promozione di pari opportunita'. I programmi sono adottati
secondo i criteri e le modalita' indicati dal regolamento
di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private
prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo,
compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per
l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata
in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da
data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento
delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui
all'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943,
e' destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di
cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data
di entrata in vigore del presente testo unico tale
destinazione e' disposta per l'intero ammontare delle
predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate
dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'art.
13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e'
soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.».
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 8, della legge
8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”».
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.».
- Si riporta il comma 2-bis dell'art. 33 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore
straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma
2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso
risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un
procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria
rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali.».
- La legge 27 maggio 1991, n. 176, recante «Ratifica ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1991, n. 135, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica» (Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302):
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito “Fondo per interventi
strutturali di politica economica”, alla cui
costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in
2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal
comma 1.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, recante
«Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di
acquisto delle famiglie», (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 26 luglio 2008, n. 174):
«4. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione pari a 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120
milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per
l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni
finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo degli articoli 7, secondo comma, e
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante
«Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio»:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
ordine). - Omissis.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla
Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
e la riscossione delle entrate.
Omissis.».
«Art. 11-ter. - Omissis.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».



 
Art. 2.

1. All'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "notizie di reato" sono inserite le seguenti: ", ai registri di cui all'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55,".
2. Al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalita' organizzata";
b) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Poteri di accesso e accertamento del prefetto). - 1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto puo' dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite, nel quadro delle norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le modalita' di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1".
3. Al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, le parole: "banche, istituti di credito pubblici e privati, societa' fiduciarie e presso ogni altro istituto o societa' che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "e i soggetti di cui al capo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231".
4. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356".
5. Il titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente: "Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere".
6. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, le parole: "con la notificazione della proposta" sono soppresse;
b) all' articolo 2-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: "Il procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1";
2) al comma 4, dopo le parole: "il procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", il direttore della Direzione investigativa antimafia";
3) al comma 6, dopo le parole: "Il procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", il direttore della Direzione investigativa antimafia";
c) all'articolo 2-ter, commi secondo, sesto e settimo, dopo le parole: "del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1";
d) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1";
e) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1".
7. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
"2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non e' possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilita' di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilita' per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona";
b) al comma 4-bis, le parole: "dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e 2- duodecies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni".
8. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel primo periodo, dopo le parole: "appositi registri" sono inserite le seguenti: ", anche informatici," e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente".
9. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 104 e' sostituito dal seguente:
"Art. 104. - (Esecuzione del sequestro preventivo). - 1. Il sequestro preventivo e' eseguito:
a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalita' previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale e' iscritta l'impresa;
d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.
2. Si applica altresi' la disposizione dell'articolo 92";
b) nel capo VII, dopo l'articolo 104 e' inserito il seguente:
"Art. 104-bis. - (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo). - 1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, societa' ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorita' giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell'autorita' giudiziaria la custodia dei beni suddetti puo' tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente".
10. L'articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2-quater. - 1. Il sequestro disposto ai sensi degli articoli seguenti e' eseguito con le modalita' previste dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, per il sequestro preventivo".
11. All'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonche' sullo stato dell'attivita' aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.
4-ter. Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attivita' economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attivita' economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacita' produttiva e del suo mercato di riferimento, puo' indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.
4-quater. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.
4-quinquies. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti caute-lari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o societa' disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. E' conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione.
4-sexies. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o societa' sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile".
12. All'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: "negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonche' tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari".
13. L'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal comma 12 del presente articolo, articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale, tenuto presso il Ministero della giustizia, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Con il decreto legislativo sono definiti:
a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;
b) l'ambito delle attivita' oggetto della professione;
c) i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale;
d) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;
e) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attivita', delle tariffe professionali o locali e degli usi.
14. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 13 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
15. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 13, sono stabilite le modalita' di tenuta e pubblicazione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari,nonche' i rapporti con le autorita' giudiziarie che procedono alla nomina.
16. All'articolo 2-octies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: "a qualunque titolo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero sequestrate o comunque nella disponibilita' del procedimento".
17. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La presente disposizione non si applica alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575".
18. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se e' stato nominato l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 2-sexies, l'affidamento non puo' essere disposto senza il previo parere favorevole di quest'ultimo".
19. All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) e' aggiunta la seguente:
"m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorita' di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario".
20. L'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2-decies. - 1. Ferma la competenza dell'Agenzia del demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui agli articoli 2-nonies e 2-undecies della presente legge e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali e' effettuata con provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all'articolo 2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonche' i soggetti di cui e' devoluta la gestione dei beni.
2. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al comma 1 non e' formulata dall'Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies.
3. Il provvedimento del prefetto e' emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile".
21. All'articolo 2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, le parole: "affine o convivente" sono sostituite dalle seguenti: "convivente, parente o affine entro il quarto grado".
22. All'articolo 10, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, dopo la parola: "disgiuntamente" sono inserite le seguenti: "e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita' sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione".
23. Al comma 1, alinea, dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: "e gli enti" sono soppresse e la parola:
"costituiti" e' sostituita dalla seguente: "costituite". Dopo il medesimo comma 1, e' inserito il seguente:
"l-bis. Gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, entro
i limiti delle disponibilita' finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali".
24. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: "e gli enti" sono soppresse e la parola: "costituiti" e' sostituita dalla seguente: "costituite". Dopo il medesimo comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali".
25. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "il Ministro di grazia e giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro della giustizia";
b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: "4-bis" sono inserite le seguenti: "o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso";
c) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di piu' titoli di custodia cautelare, la sospensione puo' essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis";
d) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 e' adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed e' prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga e' disposta quando risulta che la capacita' di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non e' venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operativita' del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per se', elemento sufficiente per escludere la capacita' di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operativita' della stessa";
e) il comma 2-ter e' abrogato;
f) al comma 2-quater:
1) nell'alinea, al primo periodo e' premesso il seguente: "I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria" e nel primo periodo le parole: "puo' comportare" sono sostituite dalla seguente: "prevede";
2) nella lettera b):
2.1) nel primo periodo, le parole: "in un numero non inferiore a uno e non superiore a due" sono sostituite dalle seguenti: "nel numero di uno";
2.2) nel terzo periodo, le parole: "I colloqui possono essere" sono sostituite dalle seguenti: "I colloqui vengono" e alle parole: "puo' essere autorizzato" sono premesse le seguenti: "solo per coloro che non effettuano colloqui";
2.3) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "I colloqui sono comunque video-registrati";
2.4) nell'ultimo periodo, dopo le parole: "non si applicano ai colloqui con i difensori" sono aggiunte le seguenti: "con i quali potra' effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari";
3) nella lettera f), le parole: "cinque persone" sono sostituite dalle seguenti: "quattro persone", le parole: "quattro ore" sono sostituite dalle seguenti: "due ore" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilita' di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialita', scambiare oggetti e cuocere cibi";
g) il comma 2-quinquies e' sostituito dal seguente:
"2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale e' stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono propone reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo e' presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso e' competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento";
h) il comma 2-sexies e' sostituito dal seguente:
"2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresi' svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono propone, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed e' trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo";
i) dopo il comma 2-sexies e' aggiunto il seguente:
"2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271".
26. Nel libro II, titolo III, capo II, del codice penale, dopo l'articolo 391 e' inserito il seguente:
"Art. 391-bis. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario). Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni".
27. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-bis:
1) al comma 1, le parole: ", qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo," sono soppresse;
2) al comma 1-quater, le parole: ", qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1," sono soppresse;
b) agli articoli 21, comma 1, 30-ter, comma 4, lettera c), 50, comma 2, 50-bis, comma 1, 58-ter, comma 1, e 58-quater, comma 5, le parole: "dei delitti indicati nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater".
28. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: "per i delitti indicati nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater".
29. Dopo l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente:
"Art. 24-ter. - (Delitti di criminalita' organizzata). - 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3".
30. L'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 143. - (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita' dei dirigenti e dipendenti). - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalita' organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volonta' degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialita' delle amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui e' titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si da' conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi', indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalita' organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti piu' gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresi', gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, e' adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita' la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorita' competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonche' gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui da' conto degli esiti dell'attivita' di accertamento. Le modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto.
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalita' organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorita' giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialita' e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni e' fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento e' adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita' sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilita' il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141".



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 117 del codice di
procedura penale cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 117 (Richiesta di copie di atti e di informazioni
da parte del pubblico ministero). - 1. Fermo quanto
disposto dall'art. 371, quando e' necessario per il
compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero
puo' ottenere dall'autorita' giudiziaria competente, anche
in deroga al divieto stabilito dall'art. 329, copie di atti
relativi ad altri procedimenti penali e informazioni
scritte sul loro contenuto. L'autorita' giudiziaria puo'
trasmettere le copie e le informazioni anche di propria
iniziativa.
2. L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e puo'
rigettare la richiesta con decreto motivato.
2-bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito
delle funzioni previste dall'art. 371-bis, accede al
registro delle notizie di reato, ai registri di cui
all'art. 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e alle banche
dati istituite appositamente presso le direzioni
distrettuali antimafia realizzando se del caso collegamenti
reciproci.».
- Il titolo del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.
490, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47,
in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla
normativa antimafia, nonche' disposizioni concernenti i
poteri del prefetto in materia di contrasto alla
criminalita' organizzata.».
- Si riporta il testo, cosi' come modificato dalla
presente legge, del quarto comma dell'art. 1 del
decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629 convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726
(Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la
delinquenza mafiosa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
ottobre 1982, n. 281):
«Art. 1. - Qualora sulla base di elementi comunque
acquisiti vi sia necessita' di verificare se ricorrano
pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di
tipo mafioso, all'Alto commissario sono attribuiti, anche
in deroga alle disposizioni vigenti, poteri di accesso e di
accertamento presso pubbliche amministrazioni, enti
pubblici anche economici e i soggetti di cui al capo III
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con la
possibilita' di avvalersi degli organi di polizia
tributaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno
1965, n. 138 - recante “Disposizioni contro le
organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche
straniere”cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - La presente legge si applica agli indiziati
di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla
camorra o ad altre associazioni, comunque localmente
denominate, che perseguono finalita' o agiscono con metodi
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso
nonche' ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti
dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale
ovvero del delitto di cui all'art. 12-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 2-bis, 2-ter,
3-bis e 10-quaterdella legge 31 maggio 1965, n. 575 cosi'
come modificati dalla presente legge:
«Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate
all'art. 1 possono essere proposte dal procuratore
nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica
presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora
la persona, dal questore o dal direttore della Direzione
investigativa antimafia, anche se non vi e' stato il
preventivo avviso, le misure di prevenzione della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo
di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale,
di cui al primo e al terzo comma dell'art. 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.
2. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la
persona risulti definitivamente condannata per delitto non
colposo, il questore puo' imporre all'interessato
sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il
divieto di cui all'art. 4, quarto comma, della legge 27
dicembre 1956, n. 1423. Si applicano le disposizioni dei
commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo art. 4.
3. Nelle udienze relative ai procedimenti per
l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai
sensi della presente legge, le funzioni di pubblico
ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica
di cui al comma 1.».
«Art 2-bis. - 1. Il procuratore della Repubblica, di cui
all'art. 2, comma 1, il direttore della Direzione
investigativa antimafia, o il questore territorialmente
competente a richiedere l'applicazione di una misura di
prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di
finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore
di vita, sulle disponibilita' finanziarie e sul patrimonio
dei soggetti indicati all'art. 1 nei cui confronti possa
essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza
speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od
obbligo di soggiorno, nonche', avvalendosi della guardia di
finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini
sull'attivita' economica facente capo agli stessi soggetti
allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.
2. Accertano, in particolare, se dette persone siano
titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di
abilitazioni all'esercizio di attivita' imprenditoriali e
commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e
pubblici registri, se beneficiano di contributi,
finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello
stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da
parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunita'
europee.
3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del
coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio
hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonche'
nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, societa',
consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti
medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente.
4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si
prevede debba essere disposta la confisca ai sensi
dell'art. 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il
procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione
investigativa antimafia o il questore, con la proposta,
possono richiedere al presidente del tribunale competente
per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre
anticipatamente il sequestro dei beni prima della
fissazione dell'udienza.
5. Il presidente del tribunale provvede con decreto
motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro
eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato
dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta. Si
osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art.
2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si
applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso
art. 2-ter.
6. Il procuratore della Repubblica, il direttore della
Direzione investigativa antimafia e il questore possono
richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di
polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica
amministrazione, ad ogni ente creditizio nonche' alle
imprese, societa' ed enti di ogni tipo informazioni e copia
della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini
nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti.
Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o
del giudice procedente, gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono procedere al sequestro della
documentazione con le modalita' di cui agli articoli 253,
254, e 255 del codice di procedura penale.
6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali
possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per
le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente
dalla pericolosita' sociale del soggetto proposto per la
loro applicazione al momento della richiesta della misura
di prevenzione. Le misure patrimoniali possono essere
disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per
la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel
corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli
eredi o comunque degli aventi causa.».
«Art. 2-ter. - Nel corso del procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste
dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato
nei confronti delle persone indicate nell'art. 1, il
tribunale, ove necessario, puo' procedere ad ulteriori
indagini oltre quelle gia' compiute a norma dell'art.
precedente.
Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della
legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche
d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei
beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato il
procedimento risulta poter disporre, direttamente o
indirettamente, quando il loro valore risulta
sproporzionato al reddito dichiarato o all'attivita'
economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti
indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il
frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il
reimpiego. A richiesta del procuratore della Repubblica, di
cui all'art. 2, comma 1, del direttore della Direzione
investigativa antimafia, del questore o degli organi
incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo
comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro e'
disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato
e perde efficacia se non e' convalidato dal tribunale nei
dieci giorni successivi.
Con l'applicazione della misura di prevenzione il
tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui
la persona, nei cui confronti e' instaurato il
procedimento, non possa giustificare la legittima
provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
giuridica, risulti essere titolare o avere la
disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul
reddito, o alla propria attivita' economica, nonche' dei
beni che risultino essere frutto di attivita' illecite o ne
costituiscano il reimpiego. Nel caso di indagini complesse
il provvedimento puo' essere emanato anche successivamente,
entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale
termine puo' essere prorogato di un anno con provvedimento
motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini
suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'art. 2-bis
si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di
durata della custodia cautelare, previste dal codice di
procedura penale, in quanto compatibili.
Il sequestro e' revocato dal tribunale quando e'
respinta la proposta di applicazione della misura di
prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni
di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva
disporre direttamente o indirettamente.
Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi,
questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato,
ad intervenire nel procedimento e possono, anche con
l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal
tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro
deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile
ai fini della decisione sulla confisca.
I provvedimenti previsti dal presente art. possono
essere adottati, su richiesta del procuratore della
Repubblica, di cui all'art. 2, comma 1, del direttore della
Direzione investigativa antimafia, o del questore, quando
ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della
misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla
richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la
misura di prevenzione, con le forme previste per il
relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui
al precedente comma.
Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero
della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di
prevenzione, il procedimento di prevenzione puo' essere
proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore
della Repubblica, di cui all'art. 2, comma 1, del direttore
della Direzione investigativa antimafia, o del questore
competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato,
ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al
presente art. relativamente ai beni che si ha motivo di
ritenere che siano il frutto di attivita' illecite o ne
costituiscano il reimpiego.
Agli stessi fini il procedimento puo' essere iniziato o
proseguito allorche' la persona e' sottoposta ad una misura
di sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata.
In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere
disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro
in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono
sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono
ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede
penale.
Se la persona nei cui confronti e' proposta la misura di
prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al
fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro
o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno
ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente.
Analogamente si procede quando i beni non possano essere
confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima
dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.
La confisca puo' essere proposta, in caso di morte del
soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta,
nei riguardi dei successori a titolo universale o
particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.
Quando risulti che beni confiscati con provvedimento
definitivo dopo l'assegnazione o la destinazione siano
rientrati, anche per interposta persona, nella
disponibilita' o sotto il controllo del soggetto sottoposto
al provvedimento di confisca, si puo' disporre la revoca
dell'assegnazione o della destinazione da parte dello
stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.
Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente
intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone
la confisca il giudice dichiara la nullita' dei relativi
atti di disposizione.
Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova
contraria si presumono fittizi:
a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo
oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta
della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente,
del discendente, del coniuge o della persona stabilmente
convivente, nonche' dei parenti entro il sesto grado e
degli affini entro il quarto grado;
b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito
o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la
proposta della misura di prevenzione.».
«Art. 3-bis. - Il tribunale, con l'applicazione della
misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a
tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma,
a titolo di cauzione, di entita' che, tenuto conto anche
delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti
adottati a norma del precedente art. 2-ter, costituisca
un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni
imposte.
Fuori dei casi previsti dall'art. 6 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 , il tribunale puo' imporre alla
persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi
l'opportunita', le prescrizioni previste dal secondo e dal
terzo comma dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423. Con il provvedimento, il tribunale puo' imporre la
cauzione di cui al comma precedente.
Il deposito puo' essere sostituito, su istanza
dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie
reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei
beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili,
che il decreto con il quale accogliendo l'istanza
dell'interessato e' disposta l'ipoteca legale sia
trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei
registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si
trovano.
Qualora l'interessato non ottemperi, nel termine fissato
dal tribunale, all'ordine di deposito o non offra garanzie
sostitutive e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi
a due anni.
Quando sia cessata l'esecuzione della misura di
prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale
dispone con decreto la restituzione del deposito o la
liberazione della garanzia.
In caso di violazione degli obblighi o dei divieti
derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il
tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si
proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino
a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Per
l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le
disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del
codice di procedura civile in quanto applicabili, ed
escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le
formalita' del pignoramento.
Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma
precedente, permangano le condizioni che giustificarono la
cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della
Repubblica, di cui all'art. 2, comma 1, del direttore della
Direzione investigativa antimafia, o del questore e con le
forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone
che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a
quella originaria.
Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente
art. mantengono la loro efficacia per tutta la durata della
misura di prevenzione e non possono essere revocate,
neppure in parte, se non per comprovate gravi necessita'
personali o familiari.».
«Art. 10-quater. - Il tribunale, prima di adottare
alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell'art. 10,
chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel
procedimento le parti interessate, le quali possono, anche
con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di
consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di
ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei
relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli
articoli 2-bis e 2-ter.
I provvedimenti previsti dal comma 4 dell'art. 10
possono essere adottati, su richiesta del procuratore della
Repubblica, di cui all'art. 2, comma 1, del direttore della
Direzione investigativa antimafia, o del questore, quando
ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della
misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso
tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le
forme previste per il relativo procedimento e rispettando
la disposizione di cui al precedente comma.
Si applicano le disposizioni di cui al primo e al
secondo comma dell'art. 3-ter.».
- Si riporta il testo dell'art. 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (Modifiche
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti
di contrasto alla criminalita' mafiosa) (Gazzetta Ufficiale
7 agosto 1992, n. 185), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1.
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su
richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322,
322-bis, 325, 416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602,
629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui
al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale,
nonche' dall'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei
delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie
di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e'
sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle
altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare
la provenienza e di cui, anche per interposta persona
fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la
disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul
reddito, o alla propria attivita' economica. Le
disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano
anche in caso di condanna e di applicazione della pena su
richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti commessi per finalita' di
terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei
casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per
un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste
dall' art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso art., nonche' a chi e' stato condannato per un
delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui
all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblicca23 gennaio
1973, n. 43.
2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice
penale, si applicano le disposizioni degli articoli
2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni.
2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non e'
possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e
delle altre utilita' di cui al comma 1, il giudice ordina
la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre
utilita' per un valore equivalente, delle quali il reo ha
la disponibilita', anche per interposta persona.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano
anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629,
630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma,
648-bis e 648-ter del codice penale, nonche' dall'art.
12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73,
esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica9
ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei
beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nel
decreto-legge14 giugno 1989, n. 230, convertito, con
modificazioni, dalla legge4 agosto 1989, n. 282. Il
giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista
dall' art. 444, comma 2, del codice di procedura penale,
nomina un amministratore con il compito di provvedere alla
custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni
confiscati.
Non possono essere nominate amministratori le persone
nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il
coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi
conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che
importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di
prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita'
giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma 2, del
codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi
1 e 2, le disposizioni in materia di nomina
dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3
si applicano anche al custode delle cose predette.
4-bis. Si applicano anche ai casi di confisca previsti
dai commi da 1 a 4 del presente art. le disposizioni in
materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o
confiscati previste dagli articoli 2-quater, 2-sexies,
2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e
2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti
della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento del danno.
4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli
altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei
beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto
da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di
protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le
elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata. Nei decreti il Ministro
stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere
costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui
la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
parte le restituzioni o il risarcimento dei danni
conseguenti al reato.
4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio
parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter
entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
regolamento puo' comunque essere adottato.».
- Si riporta il testo, come modificato dalla presente
legge, dell'art. 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55
recante «Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosita' sociale» (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1990, n. 69):
«Art. 34. - 1. Presso le segreterie delle procure della
Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono
istituiti appositi registri, anche informatici, per le
annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Nei
registri viene curata l'immediata annotazione nominativa
delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono
disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte
dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore
territorialmente competente e il direttore della Direzione
investigativa antimafia provvedono a dare immediata
comunicazione alla procura della Repubblica competente per
territorio della proposta di misura personale e
patrimoniale da presentare al tribunale competente. Le
modalita' di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni
che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del
Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.
2. Non possono essere rilasciate a privati
certificazioni relative alle annotazioni operate nei
registri.
3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorita'
giudiziaria applica misure di prevenzione o concede la
riabilitazione di cui all'art. 15 della legge 3 agosto
1988, n. 327 , sono iscritti nel casellario giudiziale
secondo le modalita' e con le forme stabilite per le
condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di
privati non e' fatta menzione delle suddette iscrizioni. I
provvedimenti di riabilitazione sono altresi' comunicati
alla questura competente con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge 31 maggio
1965, n. 575.».
- Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 recante
«Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 2-sexies della legge 31
maggio 1965, n. 575:
«Art. 2-sexies. - 1. Con il provvedimento con il quale
dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il
tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un
amministratore. Qualora il provvedimento sia emanato nel
corso dell'istruzione per il reato di cui all'art. 416-bis
del codice penale, la nomina del giudice delegato alla
procedura e dell'amministratore e' disposta dal presidente
del tribunale. L'amministratore ha il compito di provvedere
alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei
beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di
impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato,
anche al fine di incrementare, se possibile, la
redditivita' dei beni.
2. Il giudice delegato puo' adottare nei confronti della
persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i
provvedimenti indicati nell'art. 47 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi
previste. Egli puo' altresi' autorizzare l'amministratore a
farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da tecnici
o da altre persone retribuite.
3. L'amministratore e' scelto tra gli iscritti nell'Albo
nazionale degli amministratori giudiziari. Quando oggetto
del sequestro sono beni costituiti in azienda,
l'amministratore puo' essere scelto anche tra soggetti che
hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per
l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi
del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e
successive modificazioni.
4. Non possono essere nominate le persone nei cui
confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i
parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, ne'
le persone condannate ad una pena che importi
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.
4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto
aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario
scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale
dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli
deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina,
una relazione particolareggiata sullo stato e sulla
consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonche' sullo
stato dell'attivita' aziendale. Il tribunale, sentiti
l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove
rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa,
approva il programma con decreto motivato e impartisce le
direttive di gestione dell'impresa.
4-ter. Il tribunale autorizza l'amministratore
giudiziario al compimento degli atti di ordinaria
amministrazione funzionali all'attivita' economica
dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto
dell'attivita' economica svolta dall'azienda, della forza
lavoro da essa occupata, della sua capacita' produttiva e
del suo mercato di riferimento, puo' indicare il limite di
valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria
amministrazione.
4-quater. Si osservano per la gestione dell'azienda le
disposizioni di cui all'art. 2-octies, in quanto
applicabili.
4-quinquies. Le procedure esecutive, gli atti di
pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte
di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione
pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende
o societa' disposto ai sensi della presente legge con
nomina di un amministratore giudiziario. E'
conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini
di prescrizione.
4-sexies. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o
societa' sequestrati i crediti erariali si estinguono per
confusione ai sensi dell'art. 1253 del codice civile.».
- Si riporta il comma 1 dell'art. 2-octies della legge
31 maggio 1965, n. 575 cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2-octies. - 1. Le spese necessarie o utili per la
conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute
dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme da
lui riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate o
comunque nella disponibilita' del procedimento.».
- Si riporta il testo, cosi' come modificato dalla
presente legge, del comma 1 dell'art. 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre
1973, n. 268, supplemento ordinario n. 2):
«Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche
amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 2, le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a
prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a
qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a
diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale
importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento
e segnalano la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La presente disposizione non si applica alle aziende o
societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la
confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio
1965, n. 575.».
- Si riporta il testo, cosi' come modificato dalla
presente legge, dell'art. 2-undeciesdella legge 31 maggio
1965, n. 575:
«Art. 2-undecies. - 1. L'amministratore di cui all'art.
2-sexies versa all'ufficio del registro:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere
utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che
non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante
trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in
azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al
netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al
risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la
procedura di vendita e' antieconomica, con provvedimento
del dirigente del competente ufficio del territorio del
Ministero delle finanze e' disposta la cessione gratuita o
la distruzione del bene da parte dell'amministratore;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti
personali. Se la procedura di recupero e' antieconomica,
ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita' del debitore
svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero
delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia,
il debitore risulti insolvibile, il credito e' annullato
con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio
del Ministero delle finanze.
2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di
giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove
idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi
allo svolgimento delle attivita' istituzionali di
amministrazioni statali, agenzie fiscali, universita'
statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli
stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati
di tipo mafioso;
b) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in
via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e'
sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione.
Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il
bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a
comunita', ad enti, ad associazioni maggiormente
rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e
successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni,
o a comunita' terapeutiche e centri di recupero e cura di
tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, nonche' alle associazioni
ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se
entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha
provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina
un commissario con poteri sostitutivi;
c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile
e' sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune puo'
amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente,
assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
i criteri di cui all'art. 129 del medesimo testo unico, ad
associazioni, comunita' o enti per il recupero di
tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito
l'immobile.
3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello
Stato e destinati:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di
continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva, a
titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze, a societa' e ad
imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito,
senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di
lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta
dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che
garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I
beni non possono essere destinati all'affitto alle
cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa
confiscata se taluno dei relativi soci e' parente, coniuge,
affine o convivente con il destinatario della confisca,
ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato
adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'art. 15,
commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a
quello determinato dalla stima del competente ufficio del
territorio del Ministero delle finanze, a soggetti che ne
abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore
utilita' per l'interesse pubblico o qualora la vendita
medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla
scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario
puo' esercitare il diritto di prelazione entro trenta
giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte
del Ministero delle finanze;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore
utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
reati di tipo mafioso, con le medesime modalita' di cui
alla lettera b).
3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le
navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili
sequestrati sono affidati dall'autorita' giudiziaria in
custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le
esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano
richiesta per l'impiego in attivita' di polizia, ovvero
possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad
altri enti pubblici non economici, per finalita' di
giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se
e' stato nominato l'amministratore giudiziario di cui
all'art. 2-sexies, l'affidamento non puo' essere disposto
senza il previo parere favorevole di quest'ultimo.
4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il
dirigente del competente ufficio del territorio del
Ministero delle finanze, che puo' affidarle
all'amministratore di cui all'art. 2-sexies, con
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art.
2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del
provvedimento del direttore centrale del demanio del
Ministero delle finanze di cui al comma 1 dell'art.
2-decies.
5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e
c), nonche' i proventi derivanti dall'affitto, dalla
vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3,
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli
interventi per l'edilizia scolastica e per
l'informatizzazione del processo.
6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei
beni aziendali l'Amministrazione delle finanze procede
mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di
necessita' o di convenienza, specificatamente indicate e
motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui
relativi contratti e' richiesto il parere di organi
consultivi solo per importi eccedenti due miliardi di lire
nel caso di licitazione privata e un miliardo di lire nel
caso di trattativa privata. I contratti per i quali non e'
richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati,
dal dirigente del competente ufficio del territorio del
Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del
demanio del medesimo Ministero.
7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1,
dell'art. 2-decies e dei commi 2 e 3 del presente art. sono
immediatamente esecutivi.
8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente
articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da
qualsiasi imposta.».
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, supplemento
ordinario) recante «Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE.», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 38 (Requisiti di ordine generale). - 1. Sono
esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e
servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se
la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il
socio o il direttore tecnico se si tratta di societa' in
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice,
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di societa';
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla
moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu'
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o
il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
del socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa'
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice;
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o
del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di
societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non
dimostri di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta
salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice
penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura
penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un
errore grave nell'esercizio della loro attivita'
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento
dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'art.
17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del
comma 2;
m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la
sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultanti dal casellario informatico.
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in
assenza nei loro confronti di un procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa
ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato
i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i
casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta
di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato
nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e
deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all'Autorita' di
cui all'art. 6, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente art.
non si applicano alle aziende o societa' sottoposte a
sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexiesdel
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della
legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei
requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita'
alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le
eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, si applica l'art.
43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di
presentare la certificazione di regolarita' contributiva di
cui all'art. 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n.
210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di
cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In
sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2
le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del
casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai
concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui
all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art. 33,
comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di
candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le
stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai
concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e
possono altresi' chiedere la cooperazione delle autorita'
competenti.
5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da
altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova
sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati
membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una
dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorita'
giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o di provenienza.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2-quinquies
del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186 recante
«Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di
reati, di contrasto alla criminalita' organizzata e
all'immigrazione clandestina» (Gazzetta Ufficiale 1°
dicembre 2008, n. 281) come modificato dalla presente
legge:
«1. Ferme le condizioni stabilite dall'art. 4 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni,
i benefici previsti per i superstiti sono concessi a
condizione che:
a) il beneficiario non risulti coniuge, convivente,
parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui
confronti risulti in corso un procedimento per
l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di
cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti
in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui
all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad
ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al
tempo dell'evento, gia' dissociato dagli ambienti e dai
rapporti delinquenziali cui partecipava.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 24 luglio
2008, n. 125 «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti
in materia di sicurezza pubblica», (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2008, n. 173):
«Art. 10 (Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575).
- 1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'art. 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «nonche' ai soggetti indiziati di uno dei reati
previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale»;
b) l'art. 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate
all'art. 1 possono essere proposte dal procuratore
nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica
presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora
la persona, dal questore o dal direttore della Direzione
investigativa antimafia, anche se non vi e' stato il
preventivo avviso, le misure di prevenzione della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo
di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale,
di cui al primo e al terzo comma dell'art. 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.
Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona
risulti definitivamente condannata per delitto non colposo,
con la notificazione della proposta il questore puo'
imporre all'interessato sottoposto alla misura della
sorveglianza speciale il divieto di cui all'art. 4, quarto
comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Si applicano
le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto
del medesimo art. 4.
Nelle udienze relative ai procedimenti per
l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai
sensi della presente legge, le funzioni di pubblico
ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica
di cui al comma 1»;
c) all'art. 2-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della
Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore
della Direzione investigativa antimafia»;
2) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Le misure di prevenzione personali e
patrimoniali possono essere richieste e applicate
disgiuntamente e, per le misure di prevenzione
patrimoniale, indipendentemente dalla pericolosita' sociale
del soggetto proposto per la loro applicazione al momento
della richiesta della misura di prevenzione. Le misure
patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte
del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la
morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso
prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi
causa»;
d) all'art. 2-ter:
1) al secondo comma, dopo le parole: «A richiesta del
procuratore della Repubblica,» sono inserite le seguenti:
«del direttore della Direzione investigativa antimafia,»;
2) il primo periodo del terzo comma e' sostituito dal
seguente: «Con l'applicazione della misura di prevenzione
il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di
cui la persona, nei cui confronti e' instaurato il
procedimento, non possa giustificare la legittima
provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
giuridica, risulti essere titolare o avere la
disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul
reddito, o alla propria attivita' economica, nonche' dei
beni che risultino essere frutto di attivita' illecite o ne
costituiscano il reimpiego»;
3) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: «del
procuratore della Repubblica,» sono inserite le seguenti:
«del direttore della Direzione investigativa antimafia,»;
4) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Se la persona nei cui confronti e' proposta la misura
di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni
al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di
sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la
confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore
equivalente. Analogamente si procede quando i beni non
possano essere confiscati in quanto trasferiti
legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a
terzi in buona fede.
La confisca puo' essere proposta, in caso di morte del
soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta,
nei riguardi dei successori a titolo universale o
particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.
Quando risulti che beni confiscati con provvedimento
definitivo dopo l'assegnazione o la destinazione siano
rientrati, anche per interposta persona, nella
disponibilita' o sotto il controllo del soggetto sottoposto
al provvedimento di confisca, si puo' disporre la revoca
dell'assegnazione o della destinazione da parte dello
stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.
Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente
intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone
la confisca il giudice dichiara la nullita' dei relativi
atti di disposizione.
Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova
contraria si presumono fittizi:
a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo
oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta
della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente,
del discendente, del coniuge o della persona stabilmente
convivente, nonche' dei parenti entro il sesto grado e
degli affini entro il quarto grado;
b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito
o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la
proposta della misura di prevenzione»;
e) all'art. 3-bis, settimo comma, dopo le parole: «su
richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite
le seguenti: «, del direttore della Direzione investigativa
antimafia»;
f) all'art. 3-quater, ai commi 1 e 5, dopo le parole:
«il procuratore della Repubblica» sono inserite le
seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto,
il direttore della Direzione investigativa antimafia»;
g) all'art. 10-quater, secondo comma, dopo le parole:
«su richiesta del procuratore della Repubblica» sono
inserite le seguenti: «, del direttore della Direzione
investigativa antimafia.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 22
dicembre 1999, n. 512 recante «Istituzione del Fondo di
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di
tipo mafioso», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
gennaio 2000, n. 6) cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Accesso al Fondo). - 1. Hanno diritto di
accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita'
finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche
costituite parte civile nelle forme previste dal codice di
procedura penale, a cui favore e' stata emessa,
successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza
definitiva di condanna al risarcimento dei danni,
patrimoniali e non patrimoniali, nonche' alla rifusione
delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a
carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei
seguenti reati:
a) del delitto di cui all'art. 416-bis del codice
penale;
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dal medesimo art. 416-bis;
c) dei delitti commessi al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni di tipo mafioso.
1-bis. Gli enti costituiti parte civile nelle forme
previste dal codice di procedura penale hanno diritto di
accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita'
finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso
delle spese processuali.
2. Hanno altresi' diritto di accesso al Fondo, entro i
limiti delle disponibilita' finanziarie annuali dello
stesso, le persone fisiche costituite in un giudizio
civile, nelle forme previste dal codice di procedura
civile, per il risarcimento dei danni causati dalla
consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in
giudizio penale, nonche' i successori a titolo universale
delle persone a cui favore e' stata emessa la sentenza di
condanna di cui al presente articolo.
2-bis. Gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle
forme previste dal codice di procedura civile, hanno
diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie annuali dello stesso,
limitatamente al rimborso delle spese processuali.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del
Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone
indicate nei medesimi commi e' stata pronunciata sentenza
definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art.
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o
e' applicata in via definitiva una misura di prevenzione,
ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
4. Il diritto di accesso al Fondo non puo' essere
esercitato da coloro che, alla data di presentazione della
domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei
reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale, o ad un procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si
applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura
di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si
riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della
consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo
stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che
ne ha cagionato la morte, la qualita' di collaboratore di
giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e
non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione
ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto
medesimo.».
- Si riporta il testo dell'art. 41-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta'», (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 agosto 1975, n. 212, supplemento ordinario)
cosicome modificato dalla presente legge:
«Art. 41-bis (Situazioni di emergenza). - 1. In casi
eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di
emergenza, il Ministro della giustizia ha facolta' di
sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso
l'applicazione delle normali regole di trattamento dei
detenuti e degli internati. La sospensione deve essere
motivata dalla necessita' di ripristinare l'ordine e la
sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al
conseguimento del fine suddetto.
2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di
sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro
dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresi' la
facolta' di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti
dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al
primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis o comunque per un
delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni
o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in
relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere
la sussistenza di collegamenti con un'associazione
criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle
regole di trattamento e degli istituti previsti dalla
presente legge che possano porsi in concreto contrasto con
le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione
comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento
delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con
l'associazione di cui al periodo precedente. In caso di
unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di piu'
titoli di custodia cautelare, la sospensione puo' essere
disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o
di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'art.
4-bis.
2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 e'
adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia,
anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito
l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini
preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e
acquisita ogni altra necessaria informazione presso la
Direzionenazionale antimafia, gli organi di polizia
centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto
alla criminalita' organizzata, terroristica o eversiva,
nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento
medesimo ha durata pari a quattro anni ed e' prorogabile
nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a
due anni. La proroga e' disposta quando risulta che la
capacita' di mantenere collegamenti con l'associazione
criminale, terroristica o eversiva non e' venuta meno,
tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione
rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della
perdurante operativita' del sodalizio criminale, della
sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente
valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del
tenore di vita dei familiari del sotto posto. Il mero
decorso del tempo non costituisce, di per se', elemento
sufficiente per escludere la capacita' di mantenere i
collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno
dell'operativita' della stessa.
2-quater. I detenuti sottoposti al regime speciale di
detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti
a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente
in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni
speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto
e custoditi da reparti specializzati della polizia
penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e
degli istituti di cui al comma 2 prevede:
a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed
esterna, con riguardo principalmente alla necessita' di
prevenire contatti con l'organizzazione criminale di
appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con
elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con
altri detenuti o internati appartenenti alla medesima
organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno e
non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di
tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire
il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con
persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi
eccezionali determinati volta per volta dal direttore
dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia
della sentenza di primo grado, dall'autorita' giudiziaria
competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma
dell'art. 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo
auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione
dell'autorita' giudiziaria competente ai sensi del medesimo
secondo comma dell'art. 11; solo per coloro che non
effettuano colloqui puo' essere autorizzato, con
provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero,
per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di
primo grado, dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi
di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 11, e solo
dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio
telefonico mensile con i familiari e conviventi della
durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a
registrazione. I colloqui sono comunque videoregistrati. Le
disposizioni della presente lettera non si applicano ai
colloqui con i difensori con i quali potra' effettuarsi,
fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una
telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli
previsti con i familiari;
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti
che possono essere ricevuti dall'esterno;
d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e
degli internati;
e) la sottoposizione a visto di censura della
corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o
con autorita' europee o nazionali aventi competenza in
materia di giustizia;
f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non
puo' svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad
una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando
il limite minimo di cui al primo comma dell'art. 10.
Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di
sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura
logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che
sia assicurata la assoluta impossibilita' di comunicare tra
detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialita',
scambiare oggetti e cuocere cibi.
2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del
quale e' stata disposta o prorogata l'applicazione del
regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono
proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il
reclamo e' presentato nel termine di venti giorni dalla
comunicazione del provvedimento e su di esso e' competente
a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo
non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal
ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide
in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli
666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza
dei presupposti per l'adozione del provvedimento.
All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono
essere altresi' svolte da un rappresentante dell'ufficio
del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-biso del
procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale
antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il
procuratore generale presso la corte d'appello, il
detenuto, l'internato o il difensore possono proporre,
entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per
cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione
di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento ed e' trasmesso senza ritardo alla Corte di
cassazione. Se il reclamo viene accolto, il ministro della
giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai
sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del
tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non
valutati in sede di reclamo.
2-septies. Per la partecipazione del detenuto o
dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di
cui all'art. 146-bisdelle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».
- Il libro II, titolo III, capo II del codice penale
tratta: «Dei delitti contro l'Autorita' delle decisioni
giudiziarie.».
- Si riporta il testo degli articoli 4-bis, commi 1 e
1-quater; 21, comma 1; 30-ter, comma 4; 50, comma 2;
50-bis, comma 1; 58-ter, comma 1 e 58-quater, comma 5,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 cosi' come modificati
dalla presente legge:
«Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e
accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
i permessi premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata,
possono essere concessi ai detenuti e internati per i
seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati collaborino con la giustizia a norma dell'art.
58-ter della presente legge: delitti commessi per finalita'
di terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di
violenza, delitto di cui all'art. 416-bis del codice
penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dallo stesso art. ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di
cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo
e secondo comma, 601, 602, 609-octies, e 630 del codice
penale, all'art. 291-quater del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e all'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le
disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni.
Omissis.
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli
articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del
codice penale solo sulla base dei risultati
dell'osservazione scientifica della personalita' condotta
collegialmente per almeno un anno anche con la
partecipazione degli esperti di cui al quarto comma
dell'art. 80 della presente legge. Le disposizioni di cui
al periodo precedente si applicano in ordine al delitto
previsto dall'art. 609-bis del codice penale salvo che
risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso
contemplata.».
«Art. 21 (Lavoro all'esterno). - 1. I detenuti e gli
internati possono essere assegnati al lavoro all'e sterno
in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva
degli scopi previsti dall'art. 15. Tuttavia, se si tratta
di persona condannata alla pena della reclusione per uno
dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater
dell'art. 4-bis, l'assegnazione al lavoro esterno puo'
essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della
pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti
dei condannati all'ergastolo l'assegnazione puo' avvenire
dopo l'espiazione di almeno dieci anni.».
«Art. 30-ter (Permessi premio). - Omissis.
4. La concessione dei permessi e' ammessa:
a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla
reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta
all'arresto;
b) nei confronti dei condannati alla reclusione
superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera
c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;
c) nei confronti dei condannati alla reclusione per
taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater
dell'art. 4-bis, dopo l'espiazione di almeno meta' della
pena e, comunque, di non oltre dieci anni;
d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo
l'espiazione di almeno dieci anni.».
«Art. 50 (Ammissione alla semiliberta'). - Omissis.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato
puo' essere ammesso al regime di semiliberta' soltanto dopo
l'espiazione di almeno meta' della pena ovvero, se si
tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei
commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, di almeno due
terzi di essa. L'internato puo' esservi ammesso in ogni
tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'art. 47, se mancano
i presupposti per l'affidamento in prova al servizio
sociale, il condannato per un reato diverso da quelli
indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis puo' essere ammesso al
regime di semiliberta' anche prima dell'espiazione di meta'
della pena.».
«Art 50-bis (Concessione della semiliberta' ai
recidivi). - 1. La semiliberta' puo' essere concessa ai
detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista
dall' art. 99, quarto comma, del codice penale, soltanto
dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si
tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nei
commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis della presente
legge, di almeno tre quarti di essa.».
«Art. 58-ter (Persone che collaborano con la giustizia).
- 1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma
1 dell'art. 21, del comma 4 dell'art. 30-ter e del comma 2
dell'art. 50, concernenti le persone condannate per taluno
dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater
dell'art. 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo
la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attivita'
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno
aiutato concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la
ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura
degli autori dei reati.».
«Art. 58-quater (Divieto di concessione di benefici). -
Omissis.
5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3,
l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e
le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI
non possono essere concessi, o se gia' concessi sono
revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nei
commi 1, 1-tere 1-quater dell'art. 4-bis, nei cui confronti
si procede o e' pronunciata condanna per un delitto doloso
punito con la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una
condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale
ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un
permesso premio o di una misura alternativa alla
detenzione; ».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203 recante «Provvedimenti urgenti
in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di
trasparenza e buon andamento dell'attivita'
amministrativa», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
luglio 1991, n. 162) come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - 1. I condannati per i delitti indicati nei
commi 1, 1-ter e 1-quater della legge 26 luglio 1975, n.
354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale
solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dallo
stesso comma per la concessione dei benefici ivi indicati.
Si osservano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art.
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.».
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2000, n. 227, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 36 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario) cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Aggravamento delle sanzioni penali). - 1.
Quando i reati di cui all'art. 527 del codice penale, i
delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro
II del codice penale, nonche' i reati di cui alla legge 20
febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona
portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la
pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma
1 e' ammessa la costituzione di parte civile del difensore
civico, nonche' dell'associazione alla quale risulti
iscritta la persona handicappata o un suo familiare.».
- Si riporta il testo dell' art. 635 del codice penale
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui, e' punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a un
anno o con la multa fino a euro 309.
La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e si
procede d'ufficio, se il fatto e' commesso:
1. con violenza alla persona o con minaccia;
2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da
lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di
alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;
3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o
all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o
artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel
perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui
lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o
di risanamento sono in corso o risultano ultimati o su
altre delle cose indicate nel n. 7 dell'art. 625;
4. sopra opere destinate all'irrigazione;
5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti
fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai
forestali destinati al rimboschimento;
5-bis. sopra attrezzature e impianti sportivi al fine
di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni
sportive.
Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione
condizionale della pena e' subordinata all'eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero,
se il condannato non si oppone, alla prestazione di
attivita' non retribuita a favore della collettivita' per
un tempo determinato, comunque non superiore alla durata
della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal
giudice nella sentenza di condanna.».
- Si riporta il testo dell'art. 639 del codice penale
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui).
- Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 635, deturpa
o imbratta cose mobili altrui e' punito, a querela della
persona offesa , con la multa fino a euro 103.
Se il fatto e' commesso su beni immobili o su mezzi di
trasporto pubblici o privati, si applica la pena della
reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a1.000
euro. Se il fatto e' commesso su cose di interesse storico
o artistico, si applica la pena della reclusione da tre
mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.
Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo
comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due
anni e della multa fino a 10.000 euro.
Nei casi previsti dal secondo comma si procede
d'ufficio.».
- Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, si veda nelle note dell'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 134 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 recante «Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza», (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146):
«Art. 134. - Senza licenza del Prefetto e' vietato ad
enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di
proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire
investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per
conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo'
essere conceduta alle persone che non abbiano la
cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro
dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o
abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
possono conseguire la licenza per prestare opera di
vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle
stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
Il regolamento di esecuzione individua gli altri
soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti
poteri di direzione, amministrazione o gestione anche
parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei
confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne
per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti
dall'art. 11 del presente testo unico, nonche' dall'art. 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575.
La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che
importano un esercizio di pubbliche funzioni o una
menomazione della liberta' individuale.».
- Il titolo II, capo I, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo codice della strada»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n.
114, supplemento ordinario) tratta della «Costruzione e
tutela delle strade ed aree pubbliche».
- Si riporta il testo dell'art. 112 del codice penale
come modificato dalla presente legge:
«Art. 112 (Circostanze aggravanti). - La pena da
infliggere per il reato commesso e' aumentata:
1. se il numero delle persone, che sono concorse nel
reato, e' di cinque o piu' salvo che la legge disponga
altrimenti;
2. per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due
numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione
nel reato, ovvero diretto l'attivita' delle persone che
sono concorse nel reato medesimo;
3. per chi nell'esercizio della sua autorita',
direzione o vigilanza ha determinato a commettere il reato
persone ad esso soggette;
4. per chi, fuori del caso preveduto dall'art. 111, ha
determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o
una persona in stato di infermita' o di deficienza
psichica, ovvero si e' comunque avvalso degli stessi o con
gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto
per il quale e' previsto l'arresto in flagranza.
La pena e' aumentata fino alla meta' per chi si e'
avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione
di una condizione o qualita' personale, o con la stessa ha
partecipato nella commissione di un delitto per il quale e'
previsto l'arresto in flagranza.
Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si
e' avvalso di altri o con questi ha partecipato nella
commissione del delitto ne e' il genitore esercente la
potesta', nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la
pena e' aumentata fino alla meta' e in quello previsto dal
secondo comma la pena e' aumentata fino a due terzi.
Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3
di questo art. si applicano anche se taluno dei partecipi
al fatto non e' imputabile o non e' punibile.».
- Si riporta il testo dell'art. 633 del codice penale:
«Art. 633 (Invasione di terreni o edifici). - Chiunque
invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o
privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti
profitto, e' punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a
euro 1.032.
Le pene si applicano congiuntamente, e si procede
d'ufficio, se il fatto e' commesso da piu' di cinque
persone , di cui una almeno palesemente armata, ovvero da
piu' di dieci persone, anche senza armi.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
«Art. 20 (Occupazione della sede stradale). - 1. Sulle
strade di tipo A), B), C) e D) e' vietata ogni tipo di
occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e
mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle
strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata
puo' essere autorizzata a condizione che venga predisposto
un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle
zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa
non determini intralcio alla circolazione.
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre
installazioni, anche a carattere provvisorio, non e'
consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di
rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i
divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti,
l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole
od altre installazioni puo' essere consentita fino ad un
massimo della meta' della loro larghezza, purche' in
adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una
zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.
Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno
dei triangoli di visibilita' delle intersezioni, di cui
all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza
storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari
caratteristiche geometriche della strada, e' ammessa
l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia
garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni
e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria.
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale,
ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle
relative prescrizioni, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a
euro 624.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per
l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere
abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.».
- Si riporta l'ultimo comma dell'art. 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi», (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, n. 1, supplemento
ordinario):
«Art. 36 (Comunicazione di violazioni tributarie). -
Omissis.
I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di
svolgere attivita' ispettive o di vigilanza nonche' gli
organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali,
civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli
organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio
delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che
possono configurarsi come violazioni tributarie devono
comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le
modalita' stabilite da leggi o norme regolamentari per
l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia
di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione
degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a
comprovarli.».
- Si riporta il testo del primo comma dell'art.
609-decies del codice penale come modificato dalla presente
legge:
«Art. 609-decies (Comunicazione dal tribunale per i
minorenni). - Quando si procede per alcuno dei delitti
previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter,
600-quinquies, 600-octies, 601, 602, 609-bis, 609-ter,
609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni,
ovvero per il delitto previsto dall'art. 609-quater, il
procuratore della Repubblica ne da' notizia al tribunale
per i minorenni.».
- Per l'art. 61 del codice penale vedasi nelle note
all'art. 1 della presente legge.
- Si riporta il testo dell'art. 527 del codice penale
come modificato dalla presente legge:
«Art. 527 (Atti osceni). - Chiunque, in luogo pubblico o
aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni e' punito
con la reclusione da tre mesi a tre anni.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto
e' commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di
luoghi abitualmente frequentati da minori e se da cio'
deriva il pericolo che essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.».
- Si riporta il testo dell'art. 609-ter del codice
penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 609-ter (Circostanze aggravanti). - La pena e'
della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui
all'art. 609-bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni quattordici;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche,
narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze
gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualita' di
pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della
liberta' personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il
genitore anche adottivo, il tutore.
5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di
istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla
persona offesa.
La pena e' della reclusione da sette a quattordici anni
se il fatto e' commesso nei confronti di persona che non ha
compiuto gli anni dieci.».
- Si riporta il testo dell'art. 614 del codice penale
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 614 (Violazione di domicilio). - Chiunque
s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di
privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la
volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con
inganno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti
luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha il diritto di
escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con
inganno.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
La pena e' da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio,
se il fatto e' commesso con violenza sulle cose, o alle
persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato.».
- Si riporta il testo degli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale cosi' come modificati dalla
presente legge:
«Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti
anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti
nel titolo I del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'art. 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto
dall'art. 600-bis, primo comma, delitto di pornografia
minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo,
anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art.
600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile previsto
dall'art. 600-quinquiesdel codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'art.
609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e
delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'art.
609-octies del codice penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977,
n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste
dall'art. 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e
5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi
casi, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo
comma, numero 4), del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'art. 624-bis del
codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante
di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice
penale;
f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice
penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice
penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18
aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza
prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle
associazioni di carattere militare previste dall'art. 1
della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma
3, della legge13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione
e organizzazione della associazione di tipo mafioso
prevista dall'art. 416-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'art. 416 commi 1 e 3 del codice penale se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.».
«Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza). - 1. Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno
facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un
delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la
legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel
massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in
flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui
previsto dall'art. 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice
penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista
dall'art. 336 comma 2 del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e
di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e
444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del
codice penale;
f) lesione personale prevista dall'art. 582 del codice
penale;
f-bis) violazione di domicilio prevista dall'art. 614,
primo e secondo comma, del codice penale;
g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635 comma
2 del codice penale;
i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del
codice penale;
l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale
pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma,
e 600-quater del codice penale, anche se relative al
materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 del
medesimo codice;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non
riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della
legge 18 aprile 1975, n. 110;
m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di
identificazione falso previsti dall'art. 497-bis del codice
penale;
m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico
ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o
di altri, prevista dall'art. 495 del codice penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire
l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali,
previste dall'art. 495-ter del codice penale.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela
viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
[c.p.p. 337] all'ufficiale o all'agente di polizia
giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto
dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto
immediatamente in liberta'.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si
procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e'
giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla
pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona
richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
delle informazioni o il rifiuto di fornirle.».
- Si riporta il testo dell'art. 625 del codice penale
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 625 (Circostanze aggravanti). - La pena per il
fatto previsto dall'art. 624 e' della reclusione da uno a
sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032:
1) [soppresso];
2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di
un qualsiasi mezzo fraudolento;
3) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici,
senza farne uso;
4) se il fatto e' commesso con destrezza;
5) se il fatto e' commesso da tre o piu' persone ovvero
anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualita'
di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico
servizio ;
6) se il fatto e' commesso sul bagaglio dei viaggiatori
in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o
banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si
somministrano cibi o bevande;
7) se il fatto e' commesso su cose esistenti in uffici
o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a
pignoramento, o esposte per necessita' o per consuetudine o
per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico
servizio o a pubblica utilita', difesa o reverenza;
8) se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di
bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali
bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
8-bis) se il fatto e' commesso all'interno di mezzi di
pubblico trasporto;
8-ter) se il fatto e' commesso nei confronti di persona
che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena
fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o
sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.
Se concorrono due o piu' delle circostanze prevedute dai
numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze
concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la
pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa
da euro 206 a euro 1.549.».
- Si riporta il testo dell'art. 628 del codice penale
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 628 (Rapina). - Chiunque, per procurare a se' o ad
altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona
o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene e' punito con la reclusione
da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro
2.065.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o
minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare
a se' o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per
procurare a se' o ad altri l'impunita'.
La pena e' della reclusione da quattro anni e sei mesi a
venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098:
1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da
persona travisata, o da piu' persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di
incapacita' di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia e' posta in essere da
persona che fa parte dell'associazione di cui all'art.
416-bis
3-bis) se il fatto e' commesso nei luoghi di cui
all'art. 624-bis;
3-ter) se il fatto e' commesso all'interno di mezzi di
pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto e' commesso nei confronti di
persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia
appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici
postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di
denaro
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dall'art. 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo
comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste
e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della
stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti.».
- Si riporta il testo dell'art. 640 del codice penale
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o raggiri,
inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51
a euro 1.032.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della
multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un
altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno
dal servizio militare;
2) se il fatto e' commesso ingenerando nella persona
offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo
convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorita' ;

2-bis) se il fatto e' commesso in presenza della
circostanza di cui all'art. 61, numero 5).
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa,
salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal
capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.».
- Si riporta il testo dell'art. 605 del codice penale
come modificato dalla presente legge:
«Art. 605 (Sequestro di persona). - Chiunque priva
taluno della liberta' personale e' punito con la reclusione
da sei mesi a otto anni.
La pena e' della reclusione da uno a dieci anni, se il
fatto e' commesso:
1) in danno di un ascendente, di un discendente o del
coniuge;
2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri
inerenti alle sue funzioni.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso in danno
di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a
dodici anni. Se il fatto e' commesso in presenza di taluna
delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno
di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato e'
condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della
reclusione da tre a quindici anni.
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato
si applica la pena dell'ergastolo. Le pene previste dal
terzo comma sono altresi' diminuite fino alla meta' nei
confronti dell'imputato che si adopera concretamente:
1) affinche' il minore riacquisti la propria liberta';
2) per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita'
di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di
elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti,
e per l'individuazione o la cattura di uno o piu' autori di
reati;
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di
sequestro di minore.».
- Il libro II, titolo XI, capo IV del codice penale
tratta «Dei delitti contro l'assistenza familiare».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 2 ottobre
1967, n. 895 recante «Disposizioni per il controllo delle
armi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1967,
n. 255, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 4. - Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico
o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni,
gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati
nell'art. 1, e' punito con la reclusione da due a dieci
anni e con la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000.
Salvo che il porto d'arma costituisca elemento
costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato
commesso, la pena prevista dal primo comma e' aumentata da
un terzo alla meta':
a) quando il fatto e' commesso da persone travisate o
da piu' persone riunite;
b) quando il fatto e' commesso nei luoghi di cui
all'art. 61, numero 11-ter), del codice penale;
c) quando il fatto e' commesso nelle immediate
vicinanze di istituti di credito, uffici postali o
sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi
e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni
ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla
sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 18 aprile
1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina
vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
aprile 1975, n. 105, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere). -
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art.
42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, numero 773 , e successive modificazioni, non
possono essere portati, fuori della propria abitazione o
delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni
ferrati, sfollagente, noccoliere.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori
della propria abitazione o delle appartenenze di essa,
bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o
da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde,
bulloni, sfere metalliche, nonche' qualsiasi altro
strumento non considerato espressamente come arma da punta
o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze
di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.
Il contravventore e' punito con l'arresto da un mese ad
un anno e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000. Nei
casi di lieve entita', riferibili al porto dei soli oggetti
atti ad offendere, puo' essere irrogata la sola pena
dell'ammenda. La pena e' aumentata se il fatto avviene nel
corso o in occasione di manifestazioni sportive.
E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche
alle persone munite di licenza. Il trasgressore e' punito
con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da
lire 200.000 a lire 800.000. La pena e' dell'arresto da uno
a tre anni e dell'ammenda da lire 400.000 a lire 800.000
quando il fatto e' commesso da persona non munita di
licenza.
Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma
precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento
ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo
comma, e' punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con
l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000.
La pena prevista dal terzo comma e' raddoppiata quando
ricorre una delle circostanze previste dall'art. 4, secondo
comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso
costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante
specifica per il reato commesso.
[Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono
procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di
trasgressione alle norme dei precedenti commi quarto e
quinto].
Con la condanna deve essere disposta la confisca delle
armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
Sono abrogati l'art. 19 e il primo e secondo comma
dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , e successive
modificazioni.
Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni
penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli
e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e
nei cortei, ne' gli altri oggetti simbolici usati nelle
stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come
oggetti contundenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della sopra citata
legge 18 luglio 1975, n. 110:
«Art. 2 (Armi e munizioni comuni da sparo). - Agli
stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art.
1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo
stesso sono armi comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o piu' canne
ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a
caricamento successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o
rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad
anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento
semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a
percussione anulare, purche' non a funzionamento
automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli
anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo
singolo.
Sono altresi' armi comuni da sparo i fucili e le
carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del
munizionamento da guerra, presentino specifiche
caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o
sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano
destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle
militari.
Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle
denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas,
nonche' le armi ad aria compressa o gas compressi, sia
lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia
cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti
lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla
pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione
consultiva di cui all'art. 6 escluda, in relazione alle
rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa
alla persona.
Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni
non possono comunque essere costituite con pallottole a
nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica
esplosiva, ad espansione, autopropellenti, ne' possono
essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o
corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e
strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di
zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del
questore.
Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto6 maggio
1940, n. 635 , con le successive rispettive modificazioni e
della presente legge relative alla detenzione ed al porto
delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti
lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro
impiego e' previsto da disposizioni legislative o
regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o
portati per essere utilizzati come strumenti di
segnalazione per soccorso, salvataggio o attivita' di
protezione civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 recante «Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per
la pubblica moralita'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1956, n. 327 - cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4. - L'applicazione dei provvedimenti di cui
all'art. 3 e' consentita dopo che il questore nella cui
provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare
oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico,
indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita
la persona a tenere una condotta conforme alla legge e
redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare
allo stesso data certa.
Trascorsi almeno sessanta giorni e non piu' di tre anni,
il questore puo' avanzare proposta motivata per
l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente
del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la
persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed
e' pericolosa per la sicurezza pubblica.
La persona alla quale e' stato fatto l'avviso puo' in
qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che
provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto
termine senza che il questore abbia provveduto, la
richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di rigetto e' ammesso
ricorso gerarchico al prefetto.
Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le
condizioni di cui all'art. 1, puo' imporre alle persone che
risultino definitivamente condannate per delitti non
colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in
parte, qualsiasi apparato di comunicazione
radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e
accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di
trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la
potenza o la capacita' offensiva, ovvero comunque
predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia,
armi a modesta capacita' offensiva, riproduzioni di armi di
qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi,
altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di
nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad
arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di
qualsiasi tipo, nonche' sostanze infiammabili e altri mezzi
comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme,
nonche' programmi informatici ed altri strumenti di
cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il
divieto del questore e' opponibile davanti al giudice
monocratico.
Chiunque violi il divieto di cui al quarto comma e'
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa
da lire tre milioni a lire dieci milioni. Gli strumenti,
gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati
sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne
fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di
istituto.
Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con
decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con
l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato,
osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli
artt. 636 e 637 del Codice di procedura penale.
L'interessato puo' presentare memorie e farsi assistere da
un avvocato o procuratore.
Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua
presenza per essere interrogato, il presidente del
tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera
all'invito, puo' ordinare l'accompagnamento a mezzo di
forza pubblica.
Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata
della misura di prevenzione che non puo' essere inferiore
ad un anno ne' superiore a cinque.
Il provvedimento e' comunicato al procuratore della
Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di
appello ed all'interessato, i quali hanno facolta' di
proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito.
Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere
proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del
provvedimento. La Corte d'appello provvede, in camera di
consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla
proposizione del ricorso.
Avverso il decreto della Corte d'appello, e' ammesso
ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del
pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci giorni.
La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio,
entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto
sospensivo.
Salvo quando e' stabilito nella presente legge, per la
proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in
quanto applicabili, le norme del Codice di procedura penale
riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi
relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, recante «Misure urgenti per la
tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica»
approvato, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980,
n. 15, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio
1980, n. 37):
«Art. 1. - Per i reati commessi per finalita' di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili
con pena diversa dall'ergastolo, la pena e' sempre
aumentata della meta', salvo che la circostanza sia
elemento costitutivo del reato.
Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si
applica per primo l'aumento di pena previsto per la
circostanza aggravante di cui al comma precedente.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con
l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle
circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una
pena di specie diversa o ne determina la misura in modo
indipendente da quella ordinaria del reato, e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena
risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 25 gennaio
1982, n. 17, recante «Norme di attuazione dell'art. 18
della Costituzione in materia di associazioni segrete e
scioglimento della associazione denominata Loggia P2»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1982, n. 27:
«Art. 3. - Qualora con sentenza irrevocabile sia
accertata la costituzione di una associazione segreta, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio stesso, ne ordina con decreto lo scioglimento
e dispone la confisca dei beni.
Il decreto di cui al comma precedente e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
In qualunque stato e grado del procedimento, qualora vi
sia pericolo nel ritardo, il procuratore della Repubblica
presso il giudice competente per il giudizio, anche su
istanza del Governo, puo' richiedere che sia
cautelativamente disposta la sospensione di ogni attivita'
associativa.
Il provvedimento e' adottato dal giudice competente per
il giudizio, in camera di consiglio in contraddittorio
delle parti, entro dieci giorni dalla richiesta.
Avverso il provvedimento di cui al comma precedente e'
ammesso ricorso, anche per motivi di merito, alla Corte di
cassazione, che decide, in camera di consiglio e in
contraddittorio delle parti, entro dieci giorni dalla
presentazione dei motivi del ricorso stesso. Il ricorso non
sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
Il Governo riferisce immediatamente alle Camere sulla
presentazione dell'istanza prevista dal terzo comma.».
- Si riporta il testo degli articoli 6; 48 e 56 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante
«Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290,
supplemento ordinario, cosi' come modificati dalla presente
legge:
«Art. 6 (Unita' di informazione finanziaria). - 1.
Presso la Banca d'Italia e' istituita l'Unita' di
informazione finanziaria per l'Italia (UIF).
2. La UIF esercita le proprie funzioni in piena
autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi la
Banca d'Italia disciplina con regolamento l'organizzazione
e il funzionamento della UIF, ivi compresa la riservatezza
delle informazioni acquisite. La Banca d'Italia attribuisce
alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare
l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia
la responsabilita' della gestione, e' nominato con
provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su
proposta del Governatore della medesima Banca d'Italia, tra
persone dotate di adeguati requisiti di onorabilita',
professionalita' e conoscenza del sistema finanziario. Il
mandato ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile una
sola volta.
4. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla
legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF e'
costituito un Comitato di esperti del quale fanno parte il
Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di
onorabilita' e professionalita'. I membri del Comitato sono
nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di
genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e
restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La
partecipazione al Comitato non da' luogo a compensi, ne' a
rimborso spese. Il Comitato e' convocato dal Direttore
della UIF con cadenza almeno semestrale. Esso cura la
redazione di un parere sull'azione dell'UIF che forma parte
integrante della documentazione trasmessa alle Commissioni
parlamentari ai sensi del comma 5.
5. Il Direttore della UIF, per il tramite del Ministro
dell'economia e delle finanze, trasmette annualmente alle
competenti Commissioni parlamentari un rapporto
sull'attivita' svolta unitamente a una relazione della
Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse
attribuite all'UIF.
6. La UIF svolge le seguenti attivita':
a) analizza i flussi finanziari al fine di individuare
e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di
finanziamento del terrorismo;
b) riceve le segnalazioni di operazioni sospette di cui
all'art. 41 e ne effettua l'analisi finanziaria;
c) acquisisce ulteriori dati e informazioni,
finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali, presso i soggetti tenuti alle segnalazioni
di operazioni sospette di cui all'art. 41;
d) riceve le comunicazioni dei dati aggregati di cui
all'art. 40;
e) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti
e dei depositi di cui all'art. 20, comma 4, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui
all'art. 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248.
7. La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello
svolgimento delle proprie attivita':
a) svolge analisi e studi su singole anomalie,
riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a
rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su
specifiche realta' economiche territoriali;
b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi
di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario
riferibili a possibili attivita' di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo;
c) puo' sospendere, anche su richiesta del Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza,
della DIA e dell'autorita' giudiziaria, per un massimo di
cinque giorni lavorativi, sempre che cio' non pregiudichi
il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata
notizia a tali organi.
7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica l'art.
24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»:
«Art. 48 (Flusso di ritorno delle informazioni). - 1.
L'avvenuta archiviazione della segnalazione e' comunicata
dalla UIF al segnalante direttamente, ovvero tramite gli
ordini professionali di cui all'art. 43, comma 2.
2. Gli organi investigativi di cui all'art. 8, comma 3,
informano la UIF delle segnalazioni di operazioni sospette
non aventi ulteriore corso investigativo.
3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA forniscono,
nell'ambito della comunicazione di cui all'art. 5, comma 3,
lettera b), al Comitato di sicurezza finanziaria
informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati
nell'anno solare precedente, nell'ambito dell'attivita' di
prevenzione del riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, nonche' sull'esito delle segnalazioni ripartito
per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e
aree territoriali.
4. Il flusso di ritorno delle informazioni e' sottoposto
agli stessi divieti di comunicazione ai clienti o ai terzi
di cui all'art. 46, comma 1.».
«Art. 56 (Organizzazione amministrativa e procedure di
controllo interno). - 1. Nei casi di inosservanza delle
disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli
7, comma 2, 37, commi 7 e 8, 54 e 61, comma 1, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a
200.000 euro nei confronti dei soggetti indicati all'art.
10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), degli
intermediari finanziari di cui all'art. 11, commi 1 e 2,
lettere a), b) e c), degli altri soggetti esercenti
attivita' finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera
b), e delle societa' di revisione di cui all'art. 13, comma
1, lettera a).
2. L'autorita' di vigilanza di settore dei soggetti
indicati dall'art. 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c)
e d), attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi
elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal
presente decreto.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5,
all'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1
provvede la Banca d'Italia; si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'art. 145 del TUB.
4. Per gli intermediari finanziari di cui all'art. 11,
comma 1, lettera g), e gli altri soggetti esercenti
attivita' finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera
b), la procedura sanzionatoria applicata per l'irrogazione
della sanzione di cui al comma 1 e' quella prevista dal
Titolo XVIII, Capo VII, del CAP.
5. Nei confronti delle societa' di revisione di cui
all'art. 13, comma 1, lettera a), la sanzione e' applicata
dalla CONSOB; si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 195 del TUF.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge 24
dicembre 1954, n. 1228 cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2. - E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere per
se' e per le persone sulle quali esercita la patria
potesta' o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del
Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i
fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a
norma del regolamento, fermo restando, agli effetti
dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del
trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente
residenza.
L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non
produce effetti sul riconoscimento della residenza.
Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona
che non ha fissa dimora si considera residente nel comune
dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa,
al momento della richiesta di iscrizione, e' tenuta a
fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo
svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva
sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si
considera residente nel comune di nascita.
Per i nati all'estero si considera Comune di residenza
quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della
madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della
residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopra
indicati, e' istituito apposito registro presso il
Ministero dell'interno.
Il personale diplomatico e consolare straniero, nonche'
il personale straniero da esso dipendente, non sono
soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica.
E' comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero
dell'interno un apposito registro nazionale delle persone
che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro
dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalita' di funzionamento
del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 186 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). - 1. E'
vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza
dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il
fatto non costituisca piu' grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia
stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per
litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto
fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento
del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da sei
mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto
da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a
1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato
consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la
durata della sospensione della patente e' raddoppiata. La
patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal
conducente di un autobus o di un veicolo di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi
di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini
del ritiro della patente si applicano le disposizioni
dell'art. 223. Con la sentenza di condanna ovvero di
applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se
e' stata applicata la sospensione condizionale della pena,
e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e'
stato commesso il reato ai sensi dell'art. 240, secondo
comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso
appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo
sottoposto a sequestro puo' essere affidato in custodia al
trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in
precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla
presente lettera. La procedura di cui ai due periodi
precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un
incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono
raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c)
del medesimo comma 2, e' disposto il fermo amministrativo
del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso
l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli
articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al
presente art. e' il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni
accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai
sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere
guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto
trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino
alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al
proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie
per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto
sono interamente a carico del trasgressore.
2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 e' aumentata da
un terzo alla meta' quando il reato e' commesso dopo le ore
22 e prima delle ore 7.
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con
l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le
diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa
risultante dall'aumento conseguente alla predetta
aggravante.
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda
irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto
sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies e'
destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalita'
notturna di cui all'art. 6-bis del decreto-legge 3 agosto
2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare
l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al
comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12,
commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e
senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3
hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero
quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli
organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2,
anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o
comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con
strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e
sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso
alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di
Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, da parte
delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o
comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie
rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei
dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Si
applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 187.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5
risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico
superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e'
considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in
caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5,
il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2,
lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che
precede comporta la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo da
sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le
stesse modalita' e procedure previste dal comma 2, lettera
c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla
violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la
sospensione della patente, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica secondo le
disposizioni del comma 8. Se il fatto e' commesso da
soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il
medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente di
guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la
sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il
prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita
medica ai sensi dell'art. 119, comma 4, che deve avvenire
nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non
vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo'
disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di
guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5
risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il
prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della
patente fino all'esito della visita medica di cui al comma
8.».
- Si riporta il testo dell'art. 187 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica
per uso di sostanze stupefacenti). - 1. Chiunque guida in
stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto
sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda
da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un
anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di
guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente
di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero
in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della
patente si applicano le disposizioni dell'art. 223. Si
applicano le disposizioni dell'art. 186, comma 2, lettera
c), terzo, sesto e settimo periodo, nonche' quelle di cui
al comma 2-quinquiesdel medesimo art. 186.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione
psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o
psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al
comma 1 sono raddoppiate e si applicano le disposizioni
dell'ultimo periodo del comma 1, salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in
ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste
dagli articoli 222 e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al
presente art. e' il tribunale in composizione monocratica.
Si applicano le disposizioni dell'art. 186, comma 2-quater.
1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 e' aumentata da
un terzo alla meta' quando il reato e' commesso dopo le ore
22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 186, commi 2-septies e 2-octies.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare
l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al
comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12,
commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e
senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono
esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole
motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi
sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale
di cui all'art. 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori
obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente
presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai
suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le
strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o
comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di
campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione
degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze
stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica.
Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti,
compatibilmente con le attivita' di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su
richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'art.
12, commi 1 e 2, effettuano altresi' gli accertamenti sui
conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti
alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi
possono contestualmente riguardare anche il tasso
alcoolemico previsto nell'art. 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di
Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla
prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto
della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo
deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo
di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto
del luogo della commessa violazione per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai
commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli
accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo,
se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente
si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo
l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli
organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della
patente di guida fino all'esito degli accertamenti e,
comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si
applicano le disposizioni dell'art. 216 in quanto
compatibili. La patente ritirata e' depositata presso
l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione
rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art.
119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della
patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve
avvenire nel termine e con le modalita' indicate dal
regolamento.
7. [Soppresso].
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il
conducente e' soggetto alle sanzioni di cui all'art. 186,
comma 7. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la
sospensione della patente, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art.
119.».
- Si riporta il testo dell'art. 193 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art 193 (Obbligo dell'assicurazione di responsabilita'
civile). - 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie,
compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere
posti in circolazione sulla strada senza la copertura
assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge
sulla responsabilita' civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura
dell'assicurazione e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e'
ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per
la responsabilita' verso i terzi sia comunque resa operante
nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art.
1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione
amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad un
quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla
contestazione della violazione, previa autorizzazione
dell'organo accertatore, esprime la volonta' e provvede
alla demolizione e alle formalita' di radiazione del
veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilita'
del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le
operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo
previo versamento presso l'organo accertatore di una
cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale
previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a
norma di legge, l'organo accertatore restituisce la
cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria.
4. Si applica l'art. 13, terzo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la
circolazione sulla strada del veicolo sia fatta
immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni
caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non
soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria
dall'organo accertatore o, in caso di particolari
condizioni, concordato con il trasgressore. Quando
l'interessato effettua il pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi dell'art. 202, corrisponde il
premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il
pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del
veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha
accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo
all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto.
Quando nei termini previsti non e' stato proposto ricorso e
non e' avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o
comando da cui dipende l'organo accertatore invia il
verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo
esecutivo ai sensi dell'art. 203, comma 3, e il veicolo e'
confiscato ai sensi dell'art. 213.
4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi
dell'art. 240 del codice penale, e' sempre disposta la
confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente
sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto
circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti.
Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto
i documenti assicurativi di cui al precedente periodo e'
sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un anno. Si
applicano le disposizioni dell'art. 213 del presente
codice.».
- Il titolo VI, capo I, sezione II, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (per l'argomento v.
nelle note al comma 45 del presente articolo) tratta «Degli
illeciti penali».
- Si riporta il testo del comma 1-quater dell'art. 116
del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 116 (Patente, certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori). -
Omissis.
1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la
guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente
di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla
data del 30 settembre 2009, la certificazione potra' essere
limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di
principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita
dal medico di medicina generale.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 75, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n.
255, supplemento ordinario, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi).
- 1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista,
riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze
stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui
all'art. 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II,
sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all'art. 72,
comma 2, e' sottoposto, per un periodo non inferiore a un
mese e non superiore a un anno, salvo quanto previsto dalla
lettera a), a una o piu' delle seguenti sanzioni
amministrative:
a) sospensione della patente di guida, del certificato
di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e
del certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori o
divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto
di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento
equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di
turismo o divieto di conseguirlo se cittadino
extracomunitario.».
- Si riporta il testo dell'art. 75-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 75-bis (Provvedimenti a tutela della sicurezza
pubblica). - 1. Qualora in relazione alle modalita' od alle
circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1
dell'art. 75 possa derivare pericolo per la sicurezza
pubblica, l'interessato che risulti gia' condannato, anche
non definitivamente, per reati contro la persona, contro il
patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del
presente testo unico o dalle norme sulla circolazione
stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del
presente testo unico o destinatario di misura di
prevenzione o di sicurezza, puo' essere inoltre sottoposto
ad una o piu' delle seguenti misure:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana
presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il
comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente
competente;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in
altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e
di non uscirne prima di altra ora prefissata;
c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di
polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed
uscita dagli istituti scolastici;
f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
1-bis. La durata massima delle misure di cui al comma 1
e' fissata in due anni per quelle indicate nelle lettere
a), b), c), d) ed e)e in quattro anni per quella indicata
nella lettera f).
2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale
e' stata applicata una delle sanzioni di cui all'art. 75,
quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma
1, puo' disporre le misure di cui al medesimo comma, con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facolta'
di presentare, personalmente o a mezzo di difensore,
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento e' comunicato entro quarantotto ore dalla
notifica al giudice di pace competente per territorio in
relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di
domicilio dell'interessato. Il giudice, se ricorrono i
presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la
convalida nelle successive quarantotto ore.
3. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il
questore, possono essere modificate o revocate dal giudice
di pace competente, qualora siano cessate o mutate le
condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le
prescrizioni possono essere altresi' modificate, su
richiesta del questore, qualora risultino aggravate le
condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal
caso, con la richiesta di modifica, il questore deve
avvisare l'interessato della facolta' prevista dal comma 2.
Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca
o di modifica non ha effetto sospensivo.
4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui
all'art. 75, adottato quando l'interessato risulta essersi
sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma
2 dell'art. 75, e' comunicato al questore e al giudice ai
fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai
sensi del presente art.. Il giudice provvede senza
formalita'.
5. Della sottoposizione con esito positivo al programma
e' data comunicazione al questore in relazione al disposto
di cui al comma 8 dell'art. 75.
6. Il contravventore anche solo ad una delle
disposizioni del comma 1 del presente art. e' punito con
l'arresto da tre a diciotto mesi.
7. Qualora l'interessato sia minorenne, competente a
provvedere ai sensi dei commi da 2 a 4 e' il tribunale per
i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza
o, in mancanza, di domicilio.».
- Si riporta il testo dell'art. 117 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 117 (Limitazioni nella guida). - 1. E' consentita
la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata
alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle
disposizioni comunitarie in materia di patenti.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente
di categoria B non e' consentito il superamento della
velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le
strade extraurbane principali.
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B,
per il primo anno dal rilascio non e' consentita la guida
di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla
tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al
presente comma non si applica ai veicoli adibiti al
servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi
dell'art. 188, purche' la persona invalida sia presente sul
veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del
presente codice, alle persone destinatarie del divieto di
cui all'art. 75, comma 1, lettera a), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha
effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di
guida.
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per
l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui
ai commi 1, 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme
per i veicoli in circolazione alla data di entrata in
vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocita' sono
automatiche e decorrono dalla data di superamento
dell'esame di cui all'art. 121.
5. Il titolare di patente di guida italiana che nei
primi tre anni dal conseguimento della patente circola
oltrepassando i limiti di guida e di velocita' di cui al
presente art. e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. La
violazione importa la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della validita' della patente da due ad
otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.».
- Si riporta il testo dell'art. 6-bis della legge 2
ottobre 2007, n. 160, recante «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
recante disposizioni urgenti modificative del codice della
strada per incrementare i livelli di sicurezza nella
circolazione.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
ottobre 2007, n. 230, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 6-bis (Fondo contro l'incidentalita' notturna). -
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri il Fondo contro l'incidentalita' notturna.
2. [Abrogato].
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono
utilizzate per l'acquisto di materiali, attrezzature e
mezzi per le attivita' di contrasto dell'incidentalita'
notturna svolte dalle Forze di polizia di cui all'art. 12,
comma 1, lettere a), b), c), d)e f-bis), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, per campagne di sensibilizzazione e di
formazione degli utenti della strada e per il finanziamento
di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel
settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o
dopo aver assunto sostanze stupefacenti.
4. [Abrogato].
5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al
comma 1 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1036,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
- Si riporta il testo degli articoli 195 e 208 del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (per
l'argomento v. nelle note al comma 45 del presente
articolo), cosi' come modificati dalla presente legge:
«Art 195 (Applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie). - 1. La sanzione amministrativa pecuniaria
consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite
minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma,
sempre entro il limite minimo generale di euro 23 ed il
limite massimo generale di euro 9.296. Tale limite massimo
generale puo' essere superato solo quando si tratti di
sanzioni proporzionali, ovvero di piu' violazioni ai sensi
dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui
al comma 3.
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa
pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite
minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravita'
della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' del trasgressore e
alle sue condizioni economiche.
2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176,
commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la
violazione e' commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7;
tale incremento della sanzione quando la violazione e'
accertata da uno dei soggetti di cui all'art. 208, comma 1,
primo periodo, e' destinato ad alimentare il Fondo di cui
all'art. 6-bisdel decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007,
n. 160, e successive modificazioni.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie e'
aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati (media
nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo,
entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa,
seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle
sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1°
gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare
quelli massimi di cui al comma 1.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle
sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del
comma 3, e' oggetto di arrotondamento all'unita' di euro,
per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a
50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e' inferiore a
detto limite.».
«Art. 208 (Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie). - 1. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono
devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate
da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche' da
funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle
ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono
devoluti alle regioni, province e comuni, quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e
dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato,
sono destinati: a) fermo restando quanto previsto
dall'art.32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
per il finanziamento delle attivita' connesse
all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza
stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo,
definito a norma dell'art. 2, lettera x), della legge 13
giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai
fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il
Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico,
sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS),
istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalita'
di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per
l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza,
della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato e per iniziative ed attivita' di promozione della
sicurezza della circolazione; b) al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del
totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e
propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca -
Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura
del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire
l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento
dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi
per conseguire il certificato di idoneita' alla conduzione
dei ciclomotori.
2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'art. 195, comma 2-bis, sono versati
in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello
Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al
Fondo contro l'incidentalita' notturna di cui all'art.
6-bisdel decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze
adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del
Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate
con le modalita' fissate con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e
delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei
trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le
modalita' di trasferimento della percentuale di ammenda di
cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma
1-quater, destinata al Fondo.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi
alle suindicate finalita'. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad adottare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto
delle quote come annualmente determinate.
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti
agli altri enti indicati nel comma 1 e' devoluta alle
finalita' di cui al comma 2 per consentire agli organi di
polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e
grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,
imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi, nonche'
al miglioramento della circolazione sulle strade, al
potenziamento ed al miglioramento della segnaletica
stradale e alla redazione dei piani di cui all'art. 36,
alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di
polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di
interventi a favore della mobilita' ciclistica nonche', in
misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota,
ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a
tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili,
pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente,
con delibera della giunta, le quote da destinare alle
predette finalita'. Le determinazioni sono comunicate al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per i comuni
la comunicazione e' dovuta solo da parte di quelli con
popolazione superiore a diecimila abitanti.
4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni previste dal
presente codice, annualmente destinata con delibera di
Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade,
puo' essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto
nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme
flessibili di lavoro.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a introdurre con propri decreti le occorrenti
variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello
stato di previsione della spesa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.».
- Si riporta il testo dell'art. 600-sexies del codice
penale, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 600-sexies (Circostanze aggravanti ed attenuanti).
- Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma,
600-ter, primo comma, e 600-quinquies, nonche' dagli
articoli 600, 601 e 602, la pena e' aumentata da un terzo
alla meta' se il fatto e' commesso in danno di minore degli
anni quattordici.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e
600-ter, nonche' dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto
e' commesso in danno di minore, la pena e' aumentata dalla
meta' ai due terzi se il fatto e' commesso da un
ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o
convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado,
da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o
da persona a cui il minore e' stato affidato per ragioni di
cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro,
ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico
servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se e'
commesso in danno di minore in stato di infermita' o
minoranza psichica, naturale o provocata.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e
600-ter la pena e' aumentata se il fatto e' commesso con
violenza o minaccia.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter,
nonche' dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e' ridotta
da un terzo alla meta' per chi si adopera concretamente in
modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la
propria autonomia e liberta'.
Nei casi previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quinquies, 600-sexies, 600-septies,
600-octies, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene sono
diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che
si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente
l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella
raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione
dei fatti e per l'individuazione e la cattura di uno o piu'
autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dall'art. 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo
e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantita' della stessa risultante
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 393 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada», (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi
a finalita' di assistenza e previdenza del personale della
Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia
di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato, la ripartizione dei fondi e'
determinata annualmente con decreto del Ministro
dell'interno, proporzionalmente all'entita' dell'ammontare
delle violazioni accertate dagli Organismi o dei Corpi
anzidetti.».
- Si riporta il testo dell'art. 585 del codice penale
cosi' come modificato dalla presente legge;
«Art. 585 (Circostanze aggravanti). - Nei casi previsti
dagli articoli 582, 583, 583-bis e 584, la pena e'
aumentata da un terzo alla meta', se concorre alcuna delle
circostanze aggravanti previste dall'art. 576, ed e'
aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle
circostanze aggravanti previste dall'art. 577, ovvero se il
fatto e' commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero
da persona travisata o da piu' persone riunite.
Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione
naturale e' l'offesa alla persona;
2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali e'
dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza
giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas
asfissianti o accecanti.».
- Si riporta il testo dell'art. 24 del codice penale
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Multa). - La pena della multa consiste nel
pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50,
ne' superiore a euro 50.000.
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la
legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il
giudice puo' aggiungere la multa da euro 50 aeuro 25.000.».
- Si riporta il testo dell'art. 26 del codice penale
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Ammenda). - La pena dell'ammenda consiste nel
pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20
ne' superiore a euro 10.000.».
- Si riporta il testo dell'art. 135 del codice penale
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 135 (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene
detentive). - Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si
deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene
detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o
frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di
pena detentiva.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 24
novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema
penale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1981, n. 329, S.O. - cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto
tra limite minimo e limite massimo). - La sanzione
amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una
somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro
15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il
limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non
puo', per ciascuna violazione superare il decuplo del
minimo.».
- Si riporta il testo dell'art. 114 della sopra citata
legge 24 novembre 1981, n. 689 (per l'argomento vedasi
nelle note al comma 63 del presente articolo), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art 114 (Aumento delle sanzioni amministrative
pecuniarie). - Le disposizioni dell'articolo precedente si
applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie
originariamente previste come sanzioni penali.
Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori
nel minimo a euro 20 o nel massimo a euro 50 sono elevate,
rispettivamente, a euro 20 e a euro 50.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
alle violazioni finanziarie.».



 
Art. 3.

1. All'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Quando i reati di cui all'articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonche' i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'".
2. All'articolo 635 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, numero 3), dopo le parole: "centri storici" sono inserite le seguenti: "ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati";
b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena e' subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna".
3. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "o immobili" sono soppresse;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Se il fatto e' commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto e' commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro";
c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
"Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.
Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio".
4. Chiunque vende bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di diciotto anni e' punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.
5. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo la parola: "639" sono inserite le seguenti: ", primo comma,".
6. Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' autorizzato l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumita' dei presenti. L'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di pubbliche qualifiche. E' vietato l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.
8. Il personale addetto ai servizi di cui al comma 7 e' iscritto in apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto competente per territorio. All'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
9. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8, le modalita' per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego. Gli oneri derivanti dall'attivita' di cui al presente comma sono posti a carico dei soggetti che si avvalgono degli addetti ai servizi di controllo di cui al comma 7.
10. Il prefetto dispone la cancellazione dall'elenco degli addetti che non risultano piu' in possesso dei prescritti requisiti, ovvero di quelli che espletano il servizio in contrasto con le norme dei commi da 7 a 13 e con quanto stabilito dal decreto di cui al comma 9. Il prefetto comunica l'avvenuta cancellazione all'addetto interessato, disponendo al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi.
11. I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai servizi di controllo devono individuarli tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 8, dandone preventiva comunicazione al prefetto.
12. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gia' svolgono iservizi di controllo delle attivita' di intrattenimento o di spettacolo di cui al comma 7 sono iscritti nell'elenco di cui al comma 8 qualora risultino in possesso dei requisiti prescritti dal decreto di cui al comma 9.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi di cui al comma 7 in difformita' da quanto previsto dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e dal decreto di cui al comma 9 e' punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000. Alla stessa sanzione soggiace chiunque impiega per le attivita' di cui al comma 7 soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco tenuto dal prefetto od omette la preventiva comunicazione di cui al comma 11.
14. Nel titolo II, capo I, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato: "decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente:
"Art. 34-bis. - (Decoro delle strade). - 1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta e' punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000".
15. All'articolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: "avvalso degli stessi" sono inserite le seguenti: "o con gli stessi ha partecipato";
b) al secondo comma, dopo le parole: "si e' avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualita' personale," sono inserite le seguenti: "o con la stessa ha partecipato";
c) al terzo comma, dopo le parole: "Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si e' avvalso di altri" sono inserite le seguenti: "o con questi ha partecipato".
16. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorita' per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.
18. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento e' trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
19. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 600-septies e' inserito il seguente:
"Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorita' o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, e' punito con la reclusione fino a tre anni";
b) dopo l'articolo 602 e' inserito il seguente:
"Art. 602-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall'esercizio della potesta' del genitore;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura";
c) all' articolo 609-decies, primo comma, dopo la parola: "600-quinquies," e' inserita la seguente: "600-octies,";
d) l'articolo 671 e' abrogato.
20. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-bis) e' aggiunto il seguente:
"11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione".
21. L'articolo 388 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 388. - (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice). - Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, o dei quali e' in corso l'accertamento dinanzi all'autorita' giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprieta', del possesso o del credito.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprieta' sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto e' commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto e' commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.
La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della societa' debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.
Il colpevole e' punito a querela della persona offesa".
22. All'articolo 527 del codice penale, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da cio' deriva il pericolo che essi vi assistano".
23. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:
"5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa".
24. All'articolo 614, primo comma, del codice penale, le parole: "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni".
25. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 380, comma 2, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale";
b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
"f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale".
26. All'articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8) sono aggiunti i seguenti:
"8-bis) se il fatto e' commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
8-ter) se il fatto e' commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro".
27. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti:
"3-bis) se il fatto e' commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis;
3-ter) se il fatto e' commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto e' commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro";
b) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".
28. All'articolo 640, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente:
"2-bis) se il fatto e' commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)".
29. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 605, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
"Se il fatto di cui al primo comma e' commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto e' commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato e' condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Le pene previste dal terzo comma sono altresi' diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:
1) affinche' il minore riacquisti la propria liberta';
2) per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o piu' autori di reati;
3) per evitare la commissione di ulte-riori fatti di sequestro di minore";
b) nel libro II, titolo XI, capo IV, dopo l'articolo 574 e' inserito il seguente:
"Art. 574-bis. - (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potesta' dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volonta' del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potesta' genitoriale, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori".
30. All'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma e' aumentata da un terzo alla meta':
a) quando il fatto e' commesso da persone travisate o da piu' persone riunite;
b) quando il fatto e' commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
c) quando il fatto e' commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto".
31. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"La pena prevista dal terzo comma e' raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso".
32. Il Ministro dell'interno, con regolamento da emanare nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, definisce le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum, e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona.
33. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, al quarto comma, dopo le parole: "sottrarsi ai controlli di polizia," sono inserite le seguenti: "armi a modesta capacita' offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonche' sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme,".
34. Quando si procede per un delitto consumato o tentato con finalita' di terrorismo anche internazionale ovvero per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni, e sussistono concreti e specifici elementi che consentano di ritenere che l'attivita' di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, puo' essere disposta cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attivita' associativa. La richiesta e' presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati, il quale decide entro dieci giorni. Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
35. Il provvedimento di cui al comma 34 e' revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.
36. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attivita' di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati di cui al comma 34, il Ministro dell'interno ordina con decreto lo scioglimento dell'organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni, ove non sia gia' disposta in sentenza.
37. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262";
b) all'articolo 48, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'avvenuta archiviazione della segnalazione e' comunicata dalla UIF al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2";
c) all'articolo 56, comma 1, dopo le parole: "ai sensi degli articoli 7, comma 2," sono inserite le seguenti: "37, commi 7 e 8,";
d) all'articolo 56, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'autorita' di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'articolo 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto".
38. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, e' tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita".
39. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' inserito il seguente:
"E' comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA".
40. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
41. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 43. Il prefetto provvede, altresi', al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il comitato.
42. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 41 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
43. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalita' di tenuta dei relativi elenchi.
44. All'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui al comma 41 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
45. All'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente e' raddoppiata".
46. All'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), terzo, sesto e settimo periodo, nonche' quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186".
47. Dopo il comma 4 dell'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, e' sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice".
48. Nel titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo 219 e' inserito il seguente:
"Art. 219-bis. - (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneita' alla guida). - 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende e' commessa da un conducente munito di certificato di idoneita' alla guida di cui all'articolo 116, commi Ibis e 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneita' alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresi', le disposizioni dell'articolo 126-bis.
2. Se il conducente e' persona munita di patente di guida, nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non e' richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresi, le disposizioni dell'articolo articolo 126-bis.
3. Quando il conducente e' minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2".
49. All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione)" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data del 30 settembre 2009".
50. All'articolo 75, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, dopo le parole: "non superiore a un anno," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto dalla lettera a),";
b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni".
51. All'articolo 75-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: ", per la durata massima di due anni," sono soppresse;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"l-bis. La durata massima delle misure di cui al comma 1 e' fissata in due anni per quelle indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) e in quattro anni per quella indicata nella lettera f)".
52. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 120 e' sostituito dal seguente:
"Art. 120. - (Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116). - 1. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonche' i soggetti destinatari del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori. La revoca non puo' essere disposta se sono trascorsi piu' di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati dal medesimo comma 1.
3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non puo' conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.
4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 e' ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' necessarie per l' adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000";
b) al comma 2-bis dell'articolo 117, e' aggiunto il seguente periodo: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida".
53. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 52, lettera a), del presente articolo, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le modalita' di interscambio informativo previste dal comma 2 dell'articolo 120 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
54. All'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per l'acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attivita' di contrasto dell'incidentalita' notturna svolte dalle Forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada e per il finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti";
c) il comma 4 e' abrogato.
55. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 186, dopo il comma 2-quinquies sono inseriti i seguenti:
"2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 e' aumentata da un terzo alla meta' quando il reato e' commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies e' destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalita' notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni";
b) all'articolo 187, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
"1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 e' aumentata da un terzo alla meta' quando il reato e' commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies";
c) all'articolo 195, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione e' commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione e' accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo, e' destinato ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni";
d) all'articolo 208, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalita' notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalita' fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo".
56. All'articolo 600-sexies del codice penale, dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
"Nei casi previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-sexies, 600-septies, 600-octies, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura di uno o piu' autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti".
57. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "e della Guardia di finanza" sono sostituite dalle seguenti: ", della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato".
58. Al comma 3 dell'articolo 393 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: "e della Guardia di Finanza" sono sostituite dalle seguenti: ", della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato".
59. Il primo comma dell'articolo 585 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis e 584, la pena e' aumentata da un terzo alla meta', se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo576, ed e' aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto e' commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da piu' persone riunite".
60. All'articolo 24 del codice penale: al primo comma, le parole: "non inferiore a euro 5" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a euro 50" e le parole: "ne' superiore a euro 5.164" sono sostituite dalle seguenti: "ne' superiore a euro 50.000"; al secondo comma, le parole: "da euro 5 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 50 a euro 25.000".
61. All'articolo 26 del codice penale, le parole: "non inferiore a euro 2" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a euro 20" e le parole: "ne' superiore a euro 1.032" sono sostituite dalle seguenti: "ne' superiore a euro 10.000".
62. All'articolo 135 del codice penale, le parole: "calcolando euro 38, o frazione di euro 38" sono sostituite dalle seguenti: "calcolando euro 250, o frazione di euro 250".
63. All'articolo 10, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: "non inferiore a lire dodicimila" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a euro 10" e le parole: "non superiore a lire venti milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 15.000".
64. All'articolo 114, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: "a lire quattromila" e "a lire diecimila" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 20" e "a euro 50".
65. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi diretti a rivalutare l'ammontare delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative originariamente previste come sanzioni penali, attualmente vigenti. Fermi restando i limiti minimi e .massimi delle multe e delle ammende previsti dal codice penale, nonche' quelli previsti per le sanzioni amministrative dall'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la rivalutazione delle sanzioni pecuniarie e' stabilita nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore anteriormente al 24 novembre 1981, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 6 e non superiore a 10;
b) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 24 novembre 1981 e prima del 31 dicembre 1986, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 3 e non superiore a 6;
c) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1986 e prima del 31 dicembre 1991, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 2 e non superiore a 3;
d) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1991 e prima del 31 dicembre 1996, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 1,50 e non superiore a 2;
e) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1996 e prima del 31 dicembre 2001, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 1,30 e non superiore a 1,50.
66. Il Governo predispone gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 65 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e li trasmette alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il loro parere entro i sessanta giorni successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 15 luglio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell'interno

Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica(atto n. 733):
Disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro dell'interno
(Maroni), e dal Ministro della giustizia (Alfano).
Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari
costituzionali) e 2ª (Giustizia), in sede referente, il 4
giugno 2008, con pareri delle commissioni 3a, 5a, 6a, 7a,
8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a.
Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 2ª , in sede
referente, il 19, 25 giugno 2008; il 2, 8, 9, 10 luglio
2008; il 7, 15, 22, 28 ottobre 2008; il 4, 5 novembre 2008.
Relazione annunciata l'11 novembre 2008 (atto n. 733-A)
relatori sen. Vizzini per la 1a Commissione e sen. Berselli
per la 2a commissione.
Esaminato in aula l'11, 12, 18, 19 novembre 2008; il 16
dicembre 2008; il 13, 14, 15 gennaio 2009; il 4 febbraio
2009 ed approvato il 5 febbraio 2009.
Camera dei Deputati (atto n. 2180):
Assegnato alle commissioni riunite I (Affari
costituzionali) e II (Giustizia), in sede referente, l'11
febbraio 2009 con pareri delle commissioni III, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della commissione per le
questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite I e II, in sede
referente, il 10, 18 marzo 2009; il 22, 23, 28, 29 aprile
2009.
Relazione annunciata il 29 aprile 2009 (atto n. 2180-A)
relatori on. Santelli per la I commissione e on. Sisto per
la II commissione.
Esaminato in aula il 30 aprile 2009; il 5, 12, 13 maggio
2009 ed approvato, con modificazioni, il 14 maggio 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 733-B):
Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari
costituzionali) e 2ª (Giustizia), in sede referente, il 14
maggio 2009, con pareri delle commissioni 3a, 4a, 5a, 7a,
8a, 12a e della commissione straordinaria diritti umani.
Esaminato dalle commissioni riunite 1a e 2a, in sede
referente, il 26 maggio 2009; il 16, 17, 23, 24 giugno
2009.
Esaminato in aula il 30 giugno 2009; il 1° luglio 2009
ed approvato il 2 luglio 2009.
 
TABELLA 1
[articolo 1, comma 30, lettera a)]

=====================================================================
| 2009 | 2010 | 2011 ===================================================================== Ministero dell'economia e delle | | | finanze | 7.582.000| 3.403.000| 3.243.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero del lavoro, della | | | salute e delle politiche sociali | 36.475.000| 30.029.000| 23.374.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero della giustizia | 911.000| | 805.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero degli affari esteri | 2.386.000| 26.455.000| 20.641.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero dell'istruzione, | | | dell'universita' e della ricerca | 499.000| 2.417.000| 2.388.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero delle infrastrutture e | | | dei trasporti | 22.000| 521.000| 514.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero per i beni e le | | | attivita' culturali | 526.000| 1.971.000| 1.947.000 ---------------------------------------------------------------------
TOTALE | 48.401.000| 64.796.000| 52.912.000

TABELLA 2
[articolo 1, comma 30, lettera b)] =====================================================================
| 2010 ===================================================================== Ministero dell'economia e delle finanze | 500.000 Ministero degli affari esteri | 3.000.000 Ministero per i beni e le attivita' culturali | 80.000
TOTALE | 3.580.000
 
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