Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 15 maggio 2009, n. 95
Regolamento recante indirizzi, criteri e modalita' per l'annotazione nel registro di cui all'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza delle operazioni commerciali aventi ad oggetto le cose rientranti nelle categorie indicate alla lettera A dell'allegato A al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto il regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», di seguito denominato «Testo unico», ed in particolare l'articolo 128;
Visto il regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza», di seguito denominato «Regolamento di esecuzione», ed in particolare l'articolo 247;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e successive modificazioni, di seguito denominato «Codice», ed in particolare l'articolo 63, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 2 marzo 2009;
Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Registro delle operazioni commerciali di cui all'articolo 128 del
Testo unico. Tenuta e relative annotazioni
1. Colui che esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'allegato A al Codice annota giornalmente le operazioni eseguite nel «registro delle operazioni su cose antiche o usate», previsto dall'articolo 128, primo e secondo comma, del Testo unico, uniformandosi alle prescrizioni di cui all'articolo 247 del relativo Regolamento di esecuzione.
2. Qualora le operazioni commerciali di cui al comma 1 siano effettuate, con riguardo alle singole cose, per prezzi superiori alle soglie di valore indicate all'articolo 2, delle cose commerciate e' riportata una descrizione dettagliata nel registro previsto dall'articolo 128 del Testo unico, e ne e' conservata una documentazione fotografica.
3. Per «descrizione dettagliata» si intende l'annotazione delle caratteristiche specifiche della cosa di interesse storico o artistico, ed in particolare:
della tipologia di opera;
della tecnica di esecuzione;
del supporto materico;
del soggetto rappresentato;
delle dimensioni;
dell'autore, se conosciuto, della scuola o dell'ambito culturale cui l'opera stessa e' riconducibile;
dell'epoca di realizzazione;
dell'expertise o della bibliografia, se esistenti.
4. Ove lo spazio, nel registro destinato alle annotazioni, risulti insufficiente, e' consentito inserire il riferimento al documento fiscale relativo alla operazione commerciale compiuta ed oggetto di annotazione, ovvero ad un diverso atto, anche di parte, a condizione che detti documenti riportino i dati elencati al comma 3 e siano conservati unitamente alla documentazione fotografica di cui al comma 2.



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [soppresso].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Si riporta il testo dell'art. 128 del regio-decreto 18
giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146:
«Art. 128 (art. 129 T.U. 1926). - I fabbricanti, i
commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate
negli artt. 126 e 127 non possono compiere operazioni su
cose antiche o usate se non con le persone provviste della
carta di identita' di altro documento munito di fotografia,
proveniente dall'amministrazione dello Stato.
Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui
al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono
annotate le generalita' di coloro con i quali le operazioni
stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal
regolamento.
Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma
con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare
la propria identita' nei modi prescritti.
L'esercente, che ha comprato cose preziose, non puo'
alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto,
tranne che si tratti di oggetti comprati presso i
fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 247 del regio-decreto 6
maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento
per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773
delle leggi di pubblica sicurezza», pubblicato nel
supplemento alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149:
«Art. 247. - Il registro di chi fa commercio di cose
antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti
preziosi deve, agli effetti dell'art. 128 della legge,
indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome,
cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data
dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta
ed il prezzo pattuito.
Fatte salve le disposizioni di legge in materia di
prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli
126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose
usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio
o preziose, nonche' al commercio ed alla detenzione da
parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane,
di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre
preziose, anche usati. Esse non si applicano per il
commercio di cose usate prive di valore o di valore
esiguo.».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 ottobre 1998, n. 250.
- Si riporta il testo dell'art. 63 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45:
«Art. 63 (Obbligo di denuncia dell'attivita' commerciale
e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita
o dell'acquisto di documenti). - 1. L'autorita' locale di
pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in
materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di
esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette
al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione
medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose
rientranti nelle categorie di cui alla lettera A
dell'Allegato A del presente decreto legislativo, di
seguito indicato come «ALLEGATO A».
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose
indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni
eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia
di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle
cose medesime. Con decreto adottato dal Ministro di
concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i
limiti di valore al di sopra dei quali e' obbligatoria una
dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni
commerciali.
3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo
di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni
periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri
preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui
delegati. La verifica e' svolta da funzionari della regione
nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'art. 5,
commi 2, 3 e 4. Il verbale dell'ispezione e' notificato
all'interessato ed alla locale autorita' di pubblica
sicurezza.
4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i
titolari delle case di vendita, nonche' i pubblici
ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo
di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di
interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo
sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori
a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti
aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni
dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalle comunicazioni
di cui al presente comma il soprintendente puo' avviare il
procedimento di cui all'art. 13.
5. Il soprintendente puo' comunque accertare d'ufficio
l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali
siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi
titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse
storico particolarmente importante.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre
2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n.
296», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 15 dicembre 2007, n. 291.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'allegato A del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45:
«Allegato A (Integrativo della disciplina di cui agli artt.
63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a).
A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi piu' di cento anni
provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti
artistici, storici o religiosi e provenienti dallo
smembramento dei monumenti stessi, aventi piu' di cento
anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle
categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi
supporto e con qualsiasi materiale [1].
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a
mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2
realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale [1] e
disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali
e relative matrici, nonche' manifesti originali [1].
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte
scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento
dell'originale [1], diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi [1].
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte
geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in
collezione [1].
10. Libri aventi piu' di cento anni, isolati o in
collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi piu' di duecento
anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di
qualsiasi natura aventi piu' di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni
di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia;
b) collezioni aventi interesse storico, paleontologico,
etnografico o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque
anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle
categorie da 1 a 14, aventi piu' di cinquanta anni.
[I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15
sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro
valore e' pari o superiore ai valori indicati alla lettera
B].
B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera
A (in euro):
1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 13.979,50
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 27.959,00
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598,00
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 139.794,00
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve
essere accertato al momento della presentazione della
domanda di restituzione.
[1] Aventi piu' di cinquanta anni e non appartenenti
all'autore.».
- Per il testo dell'art. 128 del regio-decreto 18 giugno
1931, n. 773, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 247 del regio-decreto 6 maggio
1940, n. 635, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2.

Limiti di valore

1. Le modalita' di annotazione indicate all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, sono obbligatorie per le cose, individuate con riferimento alle tipologie elencate alla lettera A dell'allegato A del Codice e di seguito riportate, il cui prezzo, all'atto della relativa operazione commerciale, abbia superato i limiti di valore distintamente indicati per ciascuna tipologia:

=====================================================================
TIPOLOGIE | VALORI (ESPRESSI IN EURO) =====================================================================
1. Reperti archeologici provenienti da: | a) scavi e scoperte terrestri o | sottomarine; b) siti archeologici; c) | collezioni archeologiche. |Qualunque ne sia il valore ---------------------------------------------------------------------
2. Elementi, costituenti parte | integrante di monumenti artistici, | storici o religiosi e provenienti dallo | smembramento dei monumenti stessi, aventi| piu' di cento anni. | Qualunque ne sia il valore ---------------------------------------------------------------------
3. Quadri e pitture diversi da quelli | appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti | interamente a mano su qualsiasi supporto | e con qualsiasi materiale. | 12.500 ---------------------------------------------------------------------
4. Acquerelli, guazzi e pastelli | eseguiti interamente a mano su qualsiasi | supporto. | 5.000 ---------------------------------------------------------------------
5. Mosaici diversi da quelli delle | categorie 1 e 2 realizzati interamente a | mano con qualsiasi materiale e disegni | fatti interamente a mano su qualsiasi | supporto. | 12.500 ---------------------------------------------------------------------
6. Incisioni, stampe, serigrafie e | litografie originali e relative matrici, | nonche' manifesti originali. | 5.000 ---------------------------------------------------------------------
7. Opere originali dell'arte statuaria o| dell'arte scultorea e copie ottenute con | il medesimo procedimento dell'originale, | diverse da quelle della categoria 1. | 12.500 ---------------------------------------------------------------------
8. Fotografie, film e relativi negativi.| 5.000 ---------------------------------------------------------------------
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le| carte geografiche e gli spartiti | musicali, isolati o in collezione. | Qualunque ne sia il valore --------------------------------------------------------------------- 10. Libri aventi piu' di cento anni, | isolati o in collezione. | 5.000 --------------------------------------------------------------------- 11. Carte geografiche stampate aventi | piu' di duecento anni. | 5.000 --------------------------------------------------------------------- 12. Archivi e supporti, comprendenti | elementi di qualsiasi natura aventi piu' | di cinquanta anni. |Qualunque ne sia il valore --------------------------------------------------------------------- 13. a) Collezioni ed esemplari | provenienti da collezioni di zoologia, | botanica, mineralogia, anatomia; | 12.500 --------------------------------------------------------------------- b) Collezioni aventi interesse storico, | paleontologico, etnografico o | numismatico. | 12.500 --------------------------------------------------------------------- 14. Mezzi di trasporto aventi piu' di | settantacinque anni. | 12.500 --------------------------------------------------------------------- 15. Altri oggetti di antiquariato non | contemplati dalle categorie da 1 a 14, | aventi piu' di cinquanta anni. | 12.500

2. L'uscita dal territorio nazionale delle cose ricomprese nelle tipologie elencate al comma 1, quale che sia il loro valore economico, resta comunque disciplinata dalle disposizioni al riguardo dettate dal Codice. I limiti di valore indicati al comma 1 non costituiscono in nessun caso parametri, neppure presuntivi, per l'accertamento dell'interesse storico o artistico delle cose contemplate nel medesimo comma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 maggio 2009

Il Ministro per i beni e le attivita' culturali: Bondi

Il Ministro dell'interno: Maroni

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2009 Ufficio di controllo preventivo Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali registro n. 5, foglio n. 228



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'allegato A del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, si veda nelle note all'art. 1.



 
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