Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 luglio 2009
Attuazione degli interventi previsti per l'anno 2009, a favore di progetti proposti da start-up in settori di alta e medio-alta tecnologia, nell'ambito del Fondo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge n. 46/1982.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 14, comma 1, legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ha istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contenente indirizzi per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Vista la circolare 26 ottobre 2001, n. 1035030 del Ministero delle attivita' produttive, che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto il decreto 10 luglio 2008 del Ministro dello sviluppo economico relativo all'adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
Visto il decreto 16 gennaio 2009 del Ministro dello sviluppo economico che, tenuto conto delle risorse disponibili, stabilisce per l'anno 2009 gli interventi da realizzare, ai sensi dall'art. 2, comma 3 del decreto 10 luglio 2008;
Considerato che il Programma Operativo Nazionale (PON) FESR Ricerca e Competitivita' 2007-2013 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007 prevede all'asse II, obiettivo operativo 4.2.1.1 la realizzazione di interventi finalizzati a favorire le attivita' di ricerca e sviluppo sperimentale;

Decreta:
Art. 1.
Ambito operativo e risorse disponibili
1. Il presente bando disciplina la concessione delle agevolazioni a favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attivita' non preponderanti di ricerca industriale, attuati da imprese start up come definite al successivo art. 2 del presente decreto, e finalizzati alla realizzazione di innovazioni di prodotto e/o processo nei settori tecnologici cosi' come individuati nell'art. 3 del presente decreto.
2. Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008 (nel seguito «Direttiva»), per attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale s'intendono quelle rivolte rispettivamente:
a) ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b);
b) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonche' di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti e processi produttivi purche' tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi, cosi' generati, dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
3. Le risorse disponibili per il presente bando sono pari a 35 milioni di Euro a valere sul Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT). Sono, inoltre, disponibili risorse aggiuntive pari a 20 milioni di euro a valere sul PON Ricerca e Competitivita' 2007-2013, destinate a programmi per i quali almeno il 75% delle spese ammissibili sia sostenuto da unita' produttive dei soggetti beneficiari ubicate nei territori delle regioni dell'obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia).
 
Art. 2.
Soggetti beneficiari
1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente bando tutti i soggetti di cui alle lettere a), b), c), e d) dell'art. 3, comma 1 della Direttiva, nelle forme e con le modalita' nella stessa indicate, a condizione che i soggetti richiedenti risultino formalmente costituiti entro la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto e, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 5, siano costituiti da non oltre cinque anni solari. A tal riguardo, per data di costituzione si intende la data dell'atto costitutivo per i soggetti costituiti in forma societaria ovvero la data di iscrizione al Registro delle imprese per tutti gli altri soggetti.
2. Il predetto requisito circa la data di costituzione, nel caso di domanda presentata congiuntamente da piu' soggetti, deve essere soddisfatto da tutti i soggetti richiedenti, ad eccezione degli Organismi di ricerca; nel caso di domanda presentata da consorzi o societa' consortili, deve essere soddisfatto da tutti i soggetti costituenti il consorzio stesso, ad eccezione degli Organismi di ricerca.
 
Art. 3.
Programmi ammissibili, spese ammissibili e agevolazioni concedibili
1. I programmi ammissibili alle agevolazioni del presente bando devono riguardare la realizzazione di innovazioni di prodotto e/o di processo nei seguenti settori tecnologici:
a) biotecnologie, ovvero l'applicazione della scienza e della tecnologia agli organismi viventi o a loro parti, prodotti e modelli, al fine di alterare i materiali viventi e non viventi, per produrre conoscenza, beni e servizi. Sono, comunque, escluse dalle agevolazioni le attivita' non consentite dalla vigente legislazione nazionale (come ad esempio quelle finalizzate alla produzione industriale di organismi geneticamente modificati o quelle che prevedono la manipolazione genetica di embrioni umani);
b) ICT, limitatamente a: Internet dei contenuti (contenuti multidimensionali, multimediali e multimodali), Internet dei servizi (piattaforme aperte per servizi di «Internet del futuro») e Internet delle cose (componenti e oggetti intelligenti);
c) materiali innovativi;
d) sistemi robotici ad elevata interazione con l'uomo e con l'ambiente; domotica; sistemi meccatronici per la generazione, la trasmissione ed il controllo del moto;
e) tecnologie, processi e sistemi di gestione e controllo per la produzione e l'utilizzo ecosostenibile di energia, combustibili e prodotti finiti o semilavorati, basati sullo sfruttamento di fonti rinnovabili e/o sull'utilizzo di materie prime o seconde di origine naturale.
2. Possono essere ammessi alle agevolazioni i programmi i cui costi sono non inferiori ad euro 500.000,00 e non superiori ad euro 2.000.000,00. Qualora il programma sia agevolato con le risorse a valere sul PON Ricerca e Competitivita' 2007-2013, fermo restando quanto previsto al precedente art. 1, comma 3, le eventuali agevolazioni relative ai costi sostenuti in unita' produttive non ubicate nei territori delle regioni dell'obiettivo Convergenza sono concesse a valere sulle risorse del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT).
3. Con riferimento alla durata dei programmi ammissibili, si applica quanto previsto all'art. 5 della Direttiva, fatti salvi, per i programmi agevolati con le risorse a valere sul PON Ricerca e Competitivita' 2007-2013, eventuali termini di ultimazione piu' restrittivi imposti dall'utilizzo delle predette risorse.
4. I programmi non possono essere avviati prima della data di presentazione della domanda e, comunque, devono essere avviati non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 5, comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Le agevolazioni sono concesse in relazione ai costi cosi' come definiti all'art. 5, comma 4 della Direttiva.
6. Qualora il programma sia agevolato con le risorse a valere sul PON Ricerca e Competitivita' 2007-2013, a quanto definito dalla Direttiva relativamente ai costi agevolabili di cui al comma precedente sono applicate le limitazioni e le modalita' di imputazione previste per l'utilizzo di risorse FESR dal decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 che definisce le norme sull'ammissibilita' delle spese per programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013, e sue eventuali successive modifiche.
7. La misura e le modalita' per la concessione delle agevolazioni sono quelle stabilite dall'art. 4 della Direttiva.
 
Art. 4.
Presentazione delle domande
1. Gli interventi previsti dal presente bando sono attuati secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per la procedura valutativa, con procedimento a graduatoria.
2. La domanda di agevolazioni deve essere presentata con le modalita' di cui ai successivi commi 4 e 5 a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sino al centottantesimo giorno dalla medesima data.
3. Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale o successivamente al termine finale di cui al comma 2 non saranno prese in considerazione.
4. Il Modulo per la richiesta delle agevolazioni e la Scheda tecnica, i cui modelli sono riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto, devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l'invalidita' della domanda, lo specifico software predisposto dal Ministero, disponibile all'indirizzo http://www.innovazione.incentivialleimprese.it/Legge46, secondo le istruzioni ivi contenute, allegando, in formato elettronico non modificabile, il Piano di sviluppo del programma secondo lo schema di cui all'allegato 3, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle dimensioni dell'impresa, secondo lo schema di cui all'allegato 4, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di costituzione dell'impresa e gli altri elementi utili per la formazione della graduatoria di cui all'art. 5, comma 1, secondo lo schema di cui all'allegato 5 e, ove ne ricorrano i termini, la certificazione di cui all'art. 5, comma 3, lettera b), rilasciata da un revisore dei conti esterno. Il Modulo per la richiesta delle agevolazioni e la Scheda tecnica devono essere stampati su carta comune in formato A4, utilizzando la specifica funzione di stampa prevista dal software; le relative pagine devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dei soggetti richiedenti. Sull'ultima pagina di ciascun singolo documento deve essere apposta la firma del legale rappresentante della societa' o di un suo procuratore speciale con le modalita' previste dall'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, allegando fotocopia del documento di identita'. La domanda, in bollo e completa degli allegati previsti, deve essere presentata, pena l'invalidita', nei termini di cui al comma 2 e a mezzo raccomandata a/r, al seguenti indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, Divisione VIII, gia' Ufficio XI della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, via del Giorgione n. 2b - 00197 Roma. Quale data di presentazione della domanda si assume la data di spedizione.
5. Nel caso di domanda presentata congiuntamente da piu' soggetti, il Modulo per la richiesta delle agevolazioni deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti, i quali provvederanno a designare uno dei soggetti medesimi quale capofila con il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico. Inoltre, al Modulo per la richiesta delle agevolazioni devono essere allegate le Schede tecniche compilate da ciascuno dei soggetti richiedenti.
6. I soggetti richiedenti sono tenuti a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella Scheda Tecnica avvenute successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori di cui al successivo art. 5, commi 3 e 4, ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione della graduatoria, la relativa domanda sara' esclusa dalle agevolazioni.
 
Art. 5.
Criteri per la formazione della graduatoria
1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 4, comma 2, il Ministero dello sviluppo economico, previo parere del Comitato tecnico di cui al comma 3 dell'art. 6 della Direttiva, forma una graduatoria di merito dei programmi ammissibili alla successiva attivita' istruttoria, secondo un ordine decrescente del punteggio determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi 3 e 4 e nel limite delle risorse disponibili maggiorate del 20%.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 1, si avvale per la valutazione dei programmi di specifici gruppi di lavoro, costituiti da esperti nelle diverse discipline scientifiche, individuati nell'ambito dell'Albo degli esperti in innovazione tecnologica.
3. Il punteggio che ciascun programma consegue e che determina la posizione dello stesso nella graduatoria di cui al comma 1 e' ottenuto sommando i valori dei seguenti indicatori, fino ad un punteggio massimo complessivo di 20 punti, fatte salve le eventuali maggiorazioni riconoscibili di cui al successivo comma 4:
a) livello qualitativo dell'innovazione oggetto del programma, sia in termini di originalita' che di complessita' progettuale: fino a 15 punti;
b) programma presentato da impresa le cui spese di R& S rappresentino almeno il 15% del totale delle spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazioni oppure, nel caso di una start up senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del periodo fiscale corrente al momento della domanda, quale certificato da un revisore dei conti esterno: 5 punti.
Nel caso di domande presentate congiuntamente, il punteggio e' riconosciuto solo se tutti i richiedenti posseggono il predetto requisito.
La dimostrazione del possesso del predetto requisito non e' richiesta per gli organismi di ricerca.
4. Possono, inoltre, essere riconosciute le seguenti maggiorazioni del punteggio ottenuto ai sensi del precedente comma 3:
a) 5% per i programmi finalizzati a realizzare prevalentemente una «innovazione di prodotto»;
b) 5% per i programmi che comportano l'affidamento di commesse a organismi di ricerca per un importo non inferiore al 20% dei costi ammissibili del programma di sviluppo sperimentale ovvero per le domande presentate congiuntamente a organismi di ricerca che sostengano i costi del programma nella misura minima sopra indicata;
c) 5% qualora le imprese richiedenti posseggano il requisito della titolarita' femminile, intendendosi a tal riguardo: imprese individuali in cui il titolare sia una donna, societa' di persone costituite in maggioranza, sia numerica che di capitale, da donne, societa' di capitali, ivi comprese le societa' cooperative, costituite in maggioranza, sia numerica che di capitale, da donne e in cui anche la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione sia costituito da donne.
Le predette maggiorazioni sono cumulabili.
5. In caso di parita' di punteggio tra piu' programmi, prevale il programma con il minor costo presentato.
6. La comunicazione ai soggetti interessati circa l'esito della graduatoria si considera effettuata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero dello sviluppo economico di approvazione della graduatoria di cui al comma 1. Successivamente alla predetta pubblicazione, il Ministero provvede a trasmettere, ai fini degli adempimenti istruttori di cui all'art. 6, commi 5 e 6 della Direttiva, le relative domande al gestore prescelto dal soggetto richiedente tra quelli indicati nell'allegato n. 6 al presente decreto.
 
Art. 6.
Monitoraggio e controlli
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della Direttiva, i soggetti beneficiari, i cui programmi sono stati agevolati con le risorse a valere sul PON Ricerca e Competitivita' 2007-2013, sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici effettuate dal Ministero, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento (CE) 1083/2006, allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono, inoltre, tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero nonche' da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in particolare, dall'art. 60 del regolamento (CE) 1083/2006, nonche' dell'art. 16 del regolamento (CE) 1828/2006. Indicazioni riguardanti le modalita', i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attivita' di verifica saranno contenute nel decreto di concessione di cui all'art. 6, comma 8 della Direttiva.
2. Relativamente ai programmi agevolati con le risorse a valere sul PON Ricerca e Competitivita' 2007-2013, i soggetti beneficiari sono tenuti ad aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalita' allo scopo individuate dal Ministero, evidenziando che lo stesso e' realizzato con il concorso di risorse del FESR, in applicazione dell'art. 69 del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1828/2006.
 
Art. 7.
Divieto di cumulo
Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, individuate come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato, concesse per le medesime spese, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.
 
Art. 8.
Disposizioni finali
Per quanto non diversamente disposto dal presente bando si applicano le modalita' e i criteri previsti dalla Direttiva.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 luglio 2009

Il Ministro : Scajola
 
Allegato 1

----> Vedere Allegato da pag. 5 a pag. 11 <----
 
Allegato 2

----> Vedere Allegato da pag. 12 a pag. 19 <----
 
Allegato 3

----> Vedere Allegato da pag. 20 a pag. 25 <----
 
Allegato 4

----> Vedere Allegato a pag. 26 <----
 
Allegato 5

----> Vedere Allegato a pag. 27 <----
 
Allegato 6

----> Vedere Allegato a pag. 28 <----
 
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