Gazzetta n. 174 del 29 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 7 luglio 2009
Costituzione della commissione provinciale di conciliazione e sottocommissioni di Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Frosinone

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, recante norme sulla «Disciplina delle controversie di lavoro individuali e delle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie»;
Visto l'art. 410, comma 7 del codice di procedura civile;
Visto il decreto n. 1424 del 21 dicembre 1989 con cui il Direttore dell'UPLMO ha costituto la Commissione provinciale di conciliazione di Frosinone per il settore privato nonche' il successivo n. 1915 del 28 luglio 1993, con il quale e' stata ricostituita la Commissione stessa presso l'ex
Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (attuale Direzione provinciale del lavoro) di Frosinone;
Visto il decreto n. 32 del 23 febbraio 1999, con il quale sono state previste in seno alla Commissione provinciale del lavoro, a norma dell'art. 410, comma 6 del codice di procedura civile, due Sottocommissioni, ognuna formata dalla meta' dei componenti designati;
Considerata la necessita' di un atto ricognitivo della composizione attuale a seguito delle numerose variazioni intervenute nel corso degli anni secondo le indicazioni pervenute;
Ritenuta, altresi', la necessita' di promuovere la soluzione extragiudiziaria delle controversie anche in quanto meno onerosa per la comunita', adottando opportuni accorgimenti per far fronte ad eventuali ed improvvise assenze dei membri designati di entrambe le sottocommissioni;
Si da' atto:
Art. 1.

La Commissione provinciale di conciliazione della Direzione provinciale e' cosi' composta:
il Direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro o un suo delegato - Presidente;
Bianchi Lino, membro effettivo rappresentante lavoratori;
Marzilli Pasquale, membro effettivo rappresentante lavoratori;
Amodeo Antonio, membro effettivo rappresentante lavoratori;
Macciomei Umberto, membro effettivo rappresentante lavoratori;
Manco Girolamo, membro effettivo datori di lavoro;
Ottaviani Claudio, membro effettivo datori di lavoro;
Del Vecchio Daniele, membro effettivo datori di lavoro;
Ceccarelli Luciano, membro effettivo datori di lavoro;
Ascanio Silvio, membro supplente rappresentante lavoratori;
Sisti Alfio, membro supplente rappresentante lavoratori;
Fareta Francesco, membro supplente rappresentante lavoratori;
Manzi Gaetano, membro supplente rappresentante lavoratori;
Bauco Fausto, membro supplente datori di lavoro;
Maura Lorenzo, membro supplente datori di lavoro;
Visca Emanuela, membro supplente datori di lavoro;
Cortina Giovanni, membro supplente datori di lavoro.
 
Art. 2.

Le due Sottocommissioni sono composte come segue: Sottocommissione n. 1.
Presidente - Direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro o un suo delegato designato con atto formale;
Bianchi Lino, membro effettivo rappresentante lavoratori;
Marzilli Pasquale, membro effettivo rappresentante lavoratori;
Manco Girolamo, membro effettivo datori di lavoro;
Ceccarelli Luciano, membro effettivo datori di lavoro;
Ascanio Silvio, membro supplente rappresentante lavoratori;
Sisti Alfio, membro supplente rappresentante lavoratori;
Bauco Fausto, membro supplente datori di lavoro;
Cortina Giovanni, membro supplente datori di lavoro. Sottocommissione n. 2.
Presidente - Direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro o un suo delegato designato con atto formale;
Amodeo Antonio, membro effettivo rappresentante lavoratori;
Macciomei Umberto, membro effettivo rappresentante lavoratori;
Ottaviani Claudio, membro effettivo datori di lavoro;
Del Vecchio Daniele, membro effettivo datori di lavoro;
Fareta Francesco, membro supplente rappresentante lavoratori;
Manzi Gaetano, membro supplente rappresentante lavoratori;
Maura Lorenzo, membro supplente datori di lavoro;
Visca Emanuela, membro supplente datori di lavoro.
 
Art. 3.

In caso di assenza di alcuni dei membri componenti ogni Sottocommissione, la riunione per la trattazione dei tentativi di conciliazione per i quali sono comparse le parti si terra' con i presenti gia' designati a comporre la Commissione, se gli stessi garantiscono la rappresentanza di entrambe le parti sociali nel numero legale minimo previsto dall' art. 410, comma 7 del codice di procedura civile.
 
Art. 4.

Il presente ha decorrenza immediata.
Frosinone, 7 luglio 2009
Il direttore provinciale: Miniti
 
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