Gazzetta n. 174 del 29 luglio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 16 aprile 2009 |
Riconoscimento dell'equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione generale professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottoufficiali e quelli rilasciati dagli Istituti professionali, anche ai fini dell'ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA DIFESA
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza; Visto in particolare l'art. 52 della citata legge n. 212/1983, che prevede l'emanazione di un decreto interministeriale ai fini del riconoscimento dell'equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali in applicazione della legge medesima, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturita' professionale; Visto l'art. 191 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Visto in particolare il terzo comma del citato art. 191, il quale stabilisce che il fine precipuo della formazione svolta dagli istituti professionali e' quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale, dei servizi, industriale ed artigiano, agrario e nautico; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 aprile 1997, n. 250, recante la disciplina in materia di diplomi di qualifica dei corsi dell'istruzione professionale, il quale indica, nei diversi settori di attivita', i diplomi di qualifica che si conseguono presso gli istituti professionali di Stato e ne determina la natura di titoli di studio nonche' la relativa validita'; Visti gli articoli 3 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore - tuttora vigente per le parti compatibili con la legge 11 gennaio 2007, n. 1 - che, nel disciplinare l'ammissione agli esami di Stato dei candidati esterni, prevedono che i candidati esterni agli esami di Stato negli Istituti professionali devono documentare di avere esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuti, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto cui si riferisce l'esame di Stato, nonche', ai fini dell'individuazione delle prove da sostenere, la valutabilita' dei crediti formativi eventualmente acquisiti e documentati; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 febbraio 2000, n. 49, sulla individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo a crediti formativi e sulle modalita' necessarie per documentare dette esperienze, ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi; Visto l'art. 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e l'universita', che, tra l'altro, prevede le modalita' per l'ammissione dei candidati esterni a detti esami di Stato e la valutabilita', a tal fine, dei crediti formativi acquisiti attraverso le esperienze professionali documentabili; Ravvisata l'esigenza di garantire una omogeneita' di valutazione degli studi e delle attivita' formative svolte presso gli istituti di formazione militare, delle esperienze lavorative, addestrative e di specializzazione acquisite, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, dal personale sottufficiale ed arruolato, anche ai fini dell'ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e dell'acquisizione di crediti formativi; Considerata la necessita' di dare una definitiva collocazione normativa ed un equo riconoscimento culturale al personale arruolato ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, tenuto anche conto delle mutate condizioni cui sono chiamate ad operare le Forze Armate della Repubblica;
Decreta: Art. 1.
1. Al personale dei ruoli marescialli e sergenti delle Forze armate nonche' agli ispettori e sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano frequentato e completato con esito favorevole, i corsi di formazione generale, professionale e di specializzazione presso scuole ed istituti di formazione militari, presso i Reparti di impiego o presso scuole e centri di specializzazione, qualificazione e aggiornamento professionale anche non militari, sia in Italia che all'estero e' riconosciuto, a domanda, il corrispondente Diploma di qualifica dei corsi di studio dell'istruzione professionale, secondo la tabella «A» annessa al presente decreto. 2. Eventuali istanze presentate dal personale che risulti in possesso di titoli professionali per i quali non siano stati previsti, nella suddetta tabella, i corrispondenti diplomi di qualifica, saranno esaminate dalla Forza armata di appartenenza del militare e trasmesse, per la definitiva valutazione ai fini dell'equipollenza, al Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca. 3. I titoli di studio di cui al comma 1, sono rilasciati ai sensi e per gli effetti della legge n. 212/1983. Le domande, corredate da specifica attestazione rilasciata dall'Amministrazione Militare di appartenenza, dovranno essere presentate agli istituti professionali nei quali e' attivata la specializzazione richiesta, che rilasceranno i relativi diplomi. |
| Art. 2.
1. I diplomi di qualifica rilasciati ai sensi del presente decreto hanno la stessa natura di titoli di studio e la medesima validita' cosi' come indicato dall'art. 2 del decreto ministeriale 14 aprile 1997, n. 250 e consentono l'ammissione al quarto anno dei corsi di studio di istruzione professionale. 2. E' consentita, altresi', sulla base del diploma di qualifica riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto, l'ammissione agli esami di Stato per il conseguimento del diploma di Stato di istruzione professionale conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, qualora gli interessati ne facciano richiesta e risultino in possesso degli altri prescritti requisiti. 3. Ai fini dell'ammissione agli esami di cui al precedente comma 2 sono valutabili, quali crediti formativi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323 e della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le esperienze lavorative e professionali possedute dagli interessati e debitamente documentate. Roma, 16 aprile 2009 Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Gelmini
Il Ministro della difesa La Russa
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 333 |
| Allegato
----> Vedere da pag. 20 a pag. 32 <---- |
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