Gazzetta n. 175 del 30 luglio 2009 (vai al sommario)
LEGGE 10 luglio 2009, n. 97
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLCA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 18.620 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 luglio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Maroni, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2384):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e
dal Ministro della difesa (La Russa) il 20 aprile 2009.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 4 maggio 2009 con pareri delle commissioni I,
IV, V, X.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
19 e 20 maggio 2009.
Esaminato in aula ed approvato il 26 maggio 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1591):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 4 giugno 2009 con pareri delle commissioni
1ª, 4ª, 5ª, 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, 1'11
giugno 2009.
Esaminato in aula ed approvato il 24 giugno 2009.
 
Allegato
ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DEL
REGNO DELL'ARABIA SAUDITA
NEL CAMPO DELLA DIFESA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, da qui in avanti denominati "Parti", richiamando l'Accordo di Cooperazione fra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa dell'Aviazione del Regno dell'Arabia Saudita firmato nella citta' militare di "Re Khaled" il 17 febbraio 1993, corrispondente al 26 Shaban 1413H, decidono il rinnovo del suddetto Accordo in base al seguente articolato:
- desiderose di rafforzare e consolidare la loro cooperazione nel settore della Difesa;
- convinte che tale cooperazione consentira' di migliorare le rispettive capacita' industriali, tecnologiche e militari;
Hanno deciso di stipulare il presente Accordo, convenendo che le forme di collaborazione derivanti dalla sua applicazione saranno in conformita' con la normativa vigente nei due Paesi, nonche' con gli impegni assunti in ambito internazionale e con le rispettive direttrici di politica nazionale ed internazionale.
L'attuazione del presente Accordo verra' affidata rispettivamente al Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed al Ministero della Difesa e dell'Aviazione del Regno dell'Arabia Saudita:

ARTICOLO 1
Le Parti convengono di attuare forme di cooperazione nel settore della Difesa, attraverso:
a. elaborazione di programmi addestrativi di interesse delle rispettive FF.AA., secondo le rispettive esigenze;
b. scambio di visite per motivi di addestramento;
c. scambio di informazioni nel settore addestrativo e dei materiali;
d. concorso alla definizione dei requisiti tecnici dei mezzi e dei sistemi d'arma necessari alla Difesa dell'altra Parte;
e. individuazione e definizione di programmi di collaborazione per l'acquisizione di equipaggiamenti per la Difesa e per assistenza addestrativa e tecnica;
f. scambio di informazioni tecniche sugli equipaggiamenti militari per agevolare intese dirette con le Societa' produttrici dei materiali per la Difesa prodotti dalle rispettive Industrie, fermo restando che ciascun eventuale acquisto dovra' rientrare nell'ambito del presente Accordo e dovra' conciliarsi con le esigenze di ciascuna Parte;
g. sostegno ad iniziative tendenti a promuovere la cooperazione industriale tra le Societa' interessate e tra le Societa' e gli Organi Governativi dei due Paesi;
h. fornitura di servizi di "Assicurazione di Qualita'" da parte del Ministero della Difesa italiano, per contratti che facciano riferimento specifico al presente Accordo. Questo servizio sara' fornito sulla base di modalita' definite di volta in volta tra le Parti.

ARTICOLO 2
Le Parti istituiranno un Comitato Misto Consultivo che assicuri l'esecuzione del presente Accordo. I suoi compiti includeranno i seguenti punti:
1. Attivita' di carattere tecnico-militare nel settore dell'addestramento;
2. Attivita' di carattere tecnico-amministrativo che includeranno:
a. valutazione e promozione in generale della cooperazione tecnica ed industriale tra i due Paesi;
b. esame per le attivita' di competenza, dei problemi importanti e delle divergenze che potrebbero sorgere nella fase attuativa e proposizione di soluzioni adeguate; quando necessario il Comitato potra' richiedere l'aiuto di esperti;
c. individuazione e definizione dei settori di possibile collaborazione;
d. facilitazione delle attivita', dei rapporti, delle forniture e/o degli acquisti diretti tra le Industrie, tra Organi Governativi e tra gli uni e le altre;
e. definizione dell'eventuale supporto tecnico e addestrativo necessario allo sviluppo di programmi di collaborazione;
f. sottoposizione all'esame delle rispettive Autorita' nazionali delle eventuali proposte e raccomandazioni intese a migliorare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
Il Comitato si riunira' alternativamente nell'uno e nell'altro Paese, in date che saranno fissate di comune accordo.

ARTICOLO 3
a. Le Parti informeranno gli Enti interessati nella propria sfera di competenza del contenuto del presente Accordo e stabiliranno regole interne per facilitarne l'attuazione.
b. Ciascuna Parte interporra' i propri buoni uffici affinche' le Societa/Enti nazionali onorino gli impegni contrattuali assunti nell'ambito della collaborazione prevista dal presente Accordo.
c. In conformita' alle rispettive leggi e normative nazionali, ciascuna delle Parti assistera' i contraenti dell'altra Parte nelle fasi di negoziazione contrattuale e di forniture e, in generale, in qualsiasi altra materia pertinente l'attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO 4
a. Ciascuna Parte garantira' il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza equivalenti a quelle prescritte per propri materiali, documenti ed informazioni di livello di classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice ed adottera' tutti i provvedimenti necessari affinche' tale classifica sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice.
b. Informazioni, documenti o materiali contenenti qualunque informazione classificata e ogni comunicazione trasmessa in qualsiasi circostanza e con qualunque mezzo contenente tali informazioni conserveranno la stessa classifica di sicurezza;
c. La corrispondenza, delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti e' la seguente:

Repubblica Italiana
SEGRETO o SECRET
RISERVATISSIMO o CONFIDENTIAL
RISERVATO o RESTRICTED

Regno dell'Arabia Saudita
TOP SECRET
CONFIDENTIAL
RESTRICTED

d. La Parte saudita si impegna a proteggere i documenti della Parte italiana classificati "SEGRETO o SECRET" con lo stesso grado di protezione con cui protegge i suoi documenti classificati "TOP SECRET".
e. Le Parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate, saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalita' del presente Accordo.
f. Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Accordo, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo sia degli Enti e delle Societa' che li hanno resi disponibili.
g. Le visite di rappresentanti di una delle Parti ad Enti e/o Societa' sotto giurisdizione dell'altra Parte, saranno richieste attraverso i canali ufficiali e saranno subordinate alla concessione di autorizzazione del Paese da visitare. Le richieste dovranno contenere i dati di identita' dei visitatori, l'oggetto, lo scopo e la durata della visita.

ARTICOLO 5
Il presente Accordo, ove ritenuto opportuno o conveniente, potra' essere integrato da Annessi concernenti aspetti specifici della collaborazione fra i due Paesi.
Programmi di cooperazione di notevole impegno potranno essere regolati da specifiche intese tecniche basate sui principi generali di questo Accordo.

ARTICOLO 6
Nel caso di controversie in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Parti si consulteranno per la soluzione del problema nell'ambito del Comitato Misto Consultativo e quindi, se necessario, mediante canali ufficiali.

ARTICOLO 7
a. Il presente Accordo rinnova il precedente Accordo firmato il 17 febbraio 1993, corrispondente al 26 Shaban 1413H. Esso produrra' i suoi effetti ed entrera' in vigore dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche mediante le quali le due Parti si saranno ufficialmente informate dell'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica ed avra' una durata di cinque anni. Sara' tacitamente rinnovato di cinque anni in cinque anni, a meno che una delle due Parti non notifichi ufficialmente all'altra la sua intenzione di recedere dall'Accordo, almeno sei mesi prima della scadenza dell'ultimo periodo di validita'.
b. In caso di recesso dal presente Accordo, i contratti eventualmente in corso a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'articolo 4.
c. Il presente Accordo puo' essere modificato in qualsiasi momento previo consenso delle Parti.
Fatto a Roma il 6 novembre 2007, corrispondente al 25 Shawwal 1428H, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di dispute, fara' fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ARTURO PARISI
MINISTRO DELLA DIFESA

PER IL GOVERNO DEL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA
SAUD AL FAISAL
MINISTRO DEGLI ESTERI

----> Vedere da pag. 9 a pag. 15 <----
 
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