Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2009 (vai al sommario)
LEGGE 23 luglio 2009, n. 99
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.

La Camera dei deputati ad il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:
Art. 1.
(Disposizioni per l'operativita'
delle reti di imprese)

1. All'articolo 3 del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-ter:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete";
2) alla lettera b), dopo le parole: "l'indicazione" sono inserite le seguenti: "degli obiettivi strategici e" e dopo le parole: "della rete" sono aggiunte le seguenti: ", che dimostrino il miglioramento della capacita' innovativa e della competitivita' sul mercato";
3) alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile";
4) alla lettera d), dopo le parole: "del contratto" sono inserite le seguenti: ", le modalita' di adesione di altre imprese";
5) alla lettera e), la parola: "programma" e' sostituita dalla seguente: "contratto" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonche' nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento";
b) dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
"4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse";
c) al comma 4-quinquies, le parole: "lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), c) e d)" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta".
2. L'articolo 6-bis del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
(GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il comma 4-ter dell'art. 3 del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 recante
«Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi», come da ultimo modificato dalla presente legge.
«4-ter. Con il contratto di rete due o piu' imprese si
obbligano ad esercitare in comune una o piu' attivita'
economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo
scopo di accrescere la reciproca capacita' innovativa e la
competitivita' sul mercato. Il contratto e' redatto per
atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve
indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale degli aderenti alla rete;
b) l'indicazione degli obiettivi strategici e delle
attivita' comuni poste a base della rete, che dimostrino il
miglioramento della capacita' innovativa e della
competitivita' sul mercato;
c) l'individuazione di un programma di rete, che
contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi
assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalita' di
realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione
al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei
conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire
per la sua costituzione e le relative modalita' di
gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da
parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato
all'affare, ai sensi dell'art. 2447-bis, primo comma,
lettera a) del codice civile. Al fondo patrimoniale di cui
alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice
civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
altre imprese e le relative ipotesi di recesso;
e) l'organo comune incaricato di eseguire il contratto
di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le
modalita' di partecipazione di ogni impresa alla attivita'
dell'organo. Salvo che sia diversamente disposto nel
contratto di rete, l'organo agisce in rappresentanza delle
imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo,
nelle procedure di programmazione negoziata con le
pubbliche amministrazioni, nonche' nelle procedure inerenti
ad interventi di garanzia per l'accesso al credito,
all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei
prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema
imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
innovazione, previsti dall'ordinamento.».
- Si riporta il comma 4-quinquies dell'art. 3 del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 recante
«Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi», come da ultimo modificato dalla presente legge.
«4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma
368, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, previa autorizzazione
rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa
richiesta.».
- Si riporta il testo degli articoli 2614 e 2615 del
codice civile:
«Art. 2614 (Fondo consortile). - 1. I contributi dei
consorziati e i beni acquistati con questi contributi
costituiscono il fondo consortile. Per la durata del
consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione
del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non
possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.»:
«Art. 2615 (Responsabilita' verso i terzi). - 1. Per le
obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone
che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere
i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
2. Per le obbligazioni assunte dagli organi del
consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono
questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso
d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito
dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione
delle quote.».



 
Art. 2.
(Riforma degli interventi di reindustrializzazione,
agevolazioni a favore della ricerca,
dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestivita' delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonche' con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si richieda l'attivita' integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l'iniziativa e' disciplinata da appositi accordi di programma, promossi anche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
2. L'accordo di programma e' l'atto di regolamentazione concordata con il quale sono regolati il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalita' di esecuzione degli interventi da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione di essi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, l'individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca totale o parziale del finanziamento e l'attivazione di procedure sostitutive, le modalita' di promozione del reimpiego delle risorse di lavoro rimaste inoccupate. Con riferimento alla specifica iniziativa e nei limiti delle potesta' proprie delle istituzioni partecipanti, fermo restando quanto stabilito al comma 10, l'accordo di programma costituisce fonte che regolamenta gli interventi e gli adempimenti previsti.
3. All'attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti in situazione di crisi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, provvede, secondo le direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi del comma 10, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di seguito denominata "Agenzia", mediante l'applicazione del regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto- legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.
4. Gli accordi di programma di cui al comma I devono prevedere, tra l'altro, interventi al fine di promuovere iniziative di riqualificazione delle aree interessate da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006.
5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto- legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' applicabile in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Nell'ambito degli accordi di programma si provvede, d'intesa, ove possibile, con enti e organismi locali competenti, alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di ristrutturazione economica di aree o distretti industriali dismessi da destinare ai nuovi investimenti produttivi.
7. All'individuazione delle aree o dei distretti in situazione di crisi in cui realizzare gli interventi di cui al presente articolo, per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2007, n. 747, provvede, con proprio decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le disposizioni vigenti che prevedono modalita' di individuazione di aree o distretti in situazione di crisi industriale diverse da quella prevista dal presente comma sono abrogate.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, nell'individuare, ai sensi del comma 7, le aree o i distretti in situazioni di crisi, da' priorita' ai siti che ricadono nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'Il luglio 2006.
9. Il coordinamento dell'attuazione dell'accordo di programma di cui al comma 2 e' assicurato dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi dell'Agenzia.
10. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' di attuazione degli interventi di cui al comma 3 e impartisce le direttive all'Agenzia al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
11. All'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente integrati ai fini della coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia: accordo di programma sottoscritto il 26 settembre 2007 per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di Ottana; accordo di programma per la crisi industriale in Riva presso Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005; accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, sottoscritto il 15 luglio 2005 e successive integrazioni, per gli interventi integrativi, anche infrastrutturali, nell'ambito delle iniziative di reindustrializzazione ivi previste; accordo di programma sottoscritto il 1° aprile 2008 per la reindustrializzazione dell'area di crisi industriale di Caserta; accordo di programma sottoscritto il 1° aprile 2008 per l'attuazione degli interventi nell'area di crisi industriale ad elevata specializzazione nel settore tessile - abbigliamento - calzaturiero del NT n. 9 -territorio salentino- leccese.
12. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8 del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate agli interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico in relazione alle seguenti aree o distretti di intervento:
a) dell'internazionalizzazione, con particolare riguardo all'operativita' degli sportelli unici all'estero e all'attivazione di misure per lo sviluppo del "Made in Italy", per il rafforzamento del piano promozionale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e per il sostegno delle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura all'estero;
b) degli incentivi, per l'attivazione di nuovi contratti di sviluppo, di iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, universita' e privati, nonche' di altri interventi di incentivazione a sostegno delle attivita' imprenditoriali, comprese le iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile, anche in forma cooperativa;
c) dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
d) degli interventi nel settore delle comunicazioni, con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento del vertice tra gli otto maggiori Paesi industrializzati (G8) da tenere in Italia nel 2009;
e) degli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parita' di accesso alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi;
f) del sostegno alle aree industriali destinate alla progressiva dismissione e per le quali sia gia' stato predisposto un nuovo progetto di investimento finalizzato contemporaneamente: all'internazionalizzazione dei prodotti; alla ricerca e allo sviluppo per l'innovazione del prodotto e di processo realizzati in collaborazione con universita' o enti pubblici di ricerca; all'integrazione delle attivita' economiche con le esigenze di massima tutela dell'ambiente e di risparmio energetico;
g) dell'accrescimento della competitivita', con particolare riferimento alle iniziative per la valorizzazione dello stile e della produzione italiana sostenute dal Ministero dello sviluppo economico;
h) del sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi produttivi locali delle armi di Brescia e dei sistemi di illuminazione del Veneto mediante la definizione di accordi di programma ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, fino al limite di 2 milioni di euro per ciascuno dei due distretti indicati.
13. Allo scopo di assicurare lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitivita' del sistema produttivo, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, in aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla lettera c) del comma 12, sono individuate quelle relative alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione, all'industria aerospaziale, all'osservazione della terra e all'ambiente.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 7 e 8 del
decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 recante
«Misure di sostegno e di reindustrializzazione in
attuazione del piano di risanamento della siderurgia.».
«Art. 5. - 1. Al fine di accelerare la ripresa economica
ed occupazionale delle aree interessate dal processo di
ristrutturazione del comparto siderurgico di cui all'art.
1, il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni
statali, di concerto, per quanto di competenza, con il
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
esamina e delibera, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il programma
speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi
siderurgica, nel quale sono specificate le singole
iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova,
Terni, Napoli e Taranto individuati per il loro
insediamento, nonche' il programma di promozione
industriale predisposto dalla Societa' finanziaria di
promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI
(SPI S.p.A.), relativo ad iniziative imprenditoriali nei
settori dell'industria e dei servizi con particolare
riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con
imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede
alla integrazione e all'aggiornamento dei programmi.
3. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di
incentivazione di cui all'art. 6, il programma speciale di
reindustrializzazione di cui al comma 1 definisce, con
riferimento a ciascuna iniziativa produttiva da localizzare
nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, la misura
percentuale minima del personale siderurgico esuberante da
assumere, correlata alla natura ed alle caratteristiche
delle singole iniziative ed alle professionalita'
richieste.
L'inosservanza del disposto del presente comma determina
la decadenza dal beneficio dell'incentivazione aggiuntiva
di cui all'art. 6.
3-bis. Le opere occorrenti per il primo impianto e per
l'ampliamento degli immobili aziendali relativi
all'insediamento delle iniziative di cui al comma 1 sono
dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed
indifferibili.».
«Art. 6. - 1. Alle iniziative produttive specificate nei
programmi di cui all'art. 5, le cui domande sono presentate
entro ventiquattro mesi dalla data della delibera CIPI
prevista al comma 1 del medesimo articolo e che si
localizzano nei comuni delle province di Napoli e di
Taranto, si applicano le provvidenze della legge 1° marzo
1986, n. 64, con le modifiche previste dal comma 2. Con la
deliberazione dei predetti programmi il CIPI determina
(l'applicabilita' di tali modifiche a tutte le iniziative
previste nei programmi stessi, e per le quali le
deliberazioni da parte degli istituti di credito speciale
abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia
per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno dovranno
intervenire nel termine massimo di centoventi giorni, ferme
restando le altre disposizioni relative all'ottenimento
delle agevolazioni e contenute nella medesima legge).
2. A tal fine:
a) il contributo in conto capitale e' fissato per tutte
le iniziative nella misura di cui al comma 7, lettera a),
dell'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64;
b) il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere
accessorio e spese, dei finanziamenti agevolati e'
determinato, per tutte le iniziative ammesse, nella misura
di cui al comma 9, lettera a), dell'art. 9 della legge 1
marzo 1986, n. 64;
c) alle predette iniziative si applica la maggiorazione
di un quinto del contributo in conto capitale, nei limiti e
secondo le procedure di cui all'art. 69, quarto comma, del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e
modificazioni.
3. Alle provvidenze di cui al presente articolo si
applicano i limiti di cumulo previsti dall'art. 9, comma 2,
della legge 1° marzo 1986, n. 64, e dall'art. 63, quinto e
sesto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, fermo restando il disposto
di cui al settimo comma del medesimo art. 63.».
«Art. 7. - 1. Nello stato di previsione del Ministero
delle partecipazioni statali e' istituito un apposito
capitolo, denominato “Fondo speciale di
reindustrializzazione” con dotazione complessiva di
lire 660 miliardi in ragione di lire 330 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Il Fondo e' destinato ad erogare, in corrispondenza
con la realizzazione del programma speciale di
reindustrializzazione delle aziende IRI nelle aree di crisi
siderurgica, nonche' del programma di promozione
industriale predisposto dalla Societa' finanziaria di
promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI
(SPI S.p.A.) di cui all'art. 5, le somme occorrenti entro
il limite massimo di lire 660 miliardi.
3. Una quota pari a lire 360 miliardi delle somme
previste dal presente articolo e' destinata alle iniziative
che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di
Taranto.
4. Una quota pari a 240 miliardi e' destinata alle
iniziative che si localizzano nei comuni delle altre aree
prioritarie di crisi siderurgica di cui all'art. 5.
5. Una quota pari a lire 60 miliardi e' destinata ad
interventi di promozione industriale nelle aree di crisi
siderurgica secondo la ripartizione deliberata dal CIPI, su
proposta del Ministro delle partecipazioni statali.
6. All'onere di lire 330 miliardi derivante
dall'applicazione del presente articolo per ciascuno degli
anni 1989 e 1990 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989,
all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8. - 1. Ai fini della ammissibilita' al Fondo
speciale di reindustrializzazione delle iniziative
individuate dall'IRI, il Ministro delle partecipazioni
statali, di intesa per quelle localizzate nei comuni delle
province di Napoli e di Taranto, con il Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, verifica
preventivamente la corrispondenza delle medesime alle
finalita' indicate nei programmi di cui all'art. 5.
2. Il CIPI, su proposta del Ministro delle
partecipazioni statali, di intesa, per quanto di
competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, delibera i criteri e le modalita' di
utilizzazione delle disponibilita' del Fondo.
3. Il Ministro delle partecipazioni statali e'
autorizzato ad erogare all'IRI anticipazioni del 50 per
cento delle somme occorrenti alle aziende proponenti il
programma speciale di reindustrializzazione, per la
realizzazione delle iniziative specificate nel programma di
cui all'art. 5.
4. Detta anticipazione e' collegata alla presentazione
di progetti delle singole iniziative, con specificazione
analitica dei costi preventivati.
5. Una ulteriore anticipazione, pari al 50 per cento del
residuo, puo' essere concessa dal Ministro delle
partecipazioni statali qualora il soggetto proponente
dimostri di avere effettuato spese per la realizzazione del
progetto almeno pari all'anticipazione ricevuta.
6. Per la realizzazione del programma di promozione
industriale di cui all'art. 5, comma 1, approvato dal CIPI,
il Ministro delle partecipazioni statali dispone, tramite
l'IRI, l'erogazione (contestuale) delle somme necessarie, a
valere sul fondo speciale di reindustrializzazione, in rate
trimestrali commisurate (al fabbisogno ed alle modalita'
temporali indicati) nel medesimo programma. La SPI S.p.A.
e' autorizzata ad utilizzare le predette somme a favore
delle iniziative imprenditoriali, di cui all'art. 5, comma
1, nelle quali assuma partecipazione al capitale con quote
di minoranza attraverso la concessione di prefinanziamenti
delle agevolazioni richieste sulla base della normativa
comunitaria, nazionale e regionale applicata nelle aree
individuate dal presente decreto (e previa deliberazione,
da adottarsi nel termine massimo di centoventi giorni, da
parte degli istituti di credito speciale abilitati ad
operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia per la
promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno). A tali
prefinanziamenti, siano essi relativi ad agevolazioni in
conto capitale o tasso agevolato, saranno applicate le
condizioni e le modalita' previste dalla normativa di
finanziamento agevolato richiesta ed in ogni caso ad un
tasso non superiore al (7 per cento). (Per le iniziative di
cui al presente comma, l'ambito territoriale di riferimento
e' quello della provincia di appartenenza dell'area di
crisi siderurgica. Su proposta del Ministro delle
partecipazioni statali il CIPI puo' deliberare, ai fini
della localizzazione delle iniziative di cui al presente
comma, di ampliare l'area di intervento al territorio
rientrante nel raggio di trenta chilometri calcolato
rispetto ai centri urbani di Napoli, Taranto, Genova e
Terni nonche' a quelli relativi all'applicazione dell'art.
7, comma 5, purche' ricadente nell'ambito delle rispettive
regioni di appartenenza.).
7. Per le iniziative localizzate nelle aree del centro
nord da parte della SPI S.p.A. potra' essere concesso un
contributo per un ammontare non superiore al "25 per cento"
degli investimenti ammissibili. "Tale contributo potra'
essere cumulato con quello previsto dal" regolamento CEE n.
328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) secondo le modalita'
indicate all'art. 11.
8. Alle iniziative localizzate nelle aree del
Mezzogiorno al cui capitale la SPI S.p.A. partecipi, la
stessa SPI potra' concedere finanziamenti agevolati sino a
copertura dei fabbisogni finanziari residui rispetto alle
agevolazioni della legge 1° marzo 1986, n. 64, e di
eventuali altre leggi agevolative, nonche' rispetto
all'ammontare di capitale proprio di cui all'art. 69,
ottavo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. A tali finanziamenti si
applica un tasso pari a quello previsto nel comma 2,
lettera b), dell'art. 6 e con durata non superiore ad anni
quattro.
9. I contributi erogati alle societa' che attuano le
iniziative incluse nel programma speciale di
reindustrializzazione e nel programma di promozione
industriale di cui all'art. 5, (costituiscono adeguamento
dei mezzi propri delle societa' stesse e) sono da queste
accantonabili in un apposito fondo del passivo del bilancio
in sospensione di imposta ai sensi dell'art. 55 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
10. Nella determinazione dell'entita' dell'intervento
del Fondo a beneficio delle singole iniziative non si tiene
conto delle spese sostenute anteriormente al 14 giugno
1988.
11. Il Ministro delle partecipazioni statali,
congiuntamente al Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, per le iniziative localizzate nei comuni
delle province di Napoli e di Taranto, ed al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, per gli aspetti
occupazionali, vigila sull'attuazione dei programmi di cui
all'art. 5, comma 1. I Ministri di cui sopra, per i
rispettivi ambiti di competenza, presentano al CIPI una
relazione semestrale, da trasmettere alle competenti
commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli
interventi, con particolare riferimento agli investimenti
attivati ed ai connessi riflessi occupazionali.
12. Il Ministro delle partecipazioni statali,
congiuntamente ai Ministri per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno e del lavoro e della previdenza sociale,
puo' promuovere accordi di programma ai sensi dell'art. 7
della legge 1 marzo 1986, n. 64.».
- Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11
luglio 2006 recante «disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e
sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n.
1260/1999» e' pubblicato nella GUUE L210-25 del 31 luglio
2006.».
- Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito,
con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181
recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in
attuazione del piano di risanamento della siderurgia» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 77 del 3 aprile 1989.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3
dicembre 2007, n. 747 reca «Agevolazioni ai sensi degli
articoli 5, 6, 7 e 8 della legge n. 181/1989, e successive
estensioni. Attuazione in regime di esenzione ai sensi del
regolamento (CE) n. 1628/2006, del regolamento (CE) n.
70/2001 come prorogato dal regolamento (CE) n. 1976/2006.
(decreto n. 747). (decreto pubblicato nel supplemento
ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 19 del 23 gennaio 2008).».
- Si riporta il testo del comma 554 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)»:
«554. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, nel limite dell'85 per cento delle economie
accertate annualmente con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre, sono
destinate alla realizzazione di interventi destinati a
finanziare:
a) un programma nazionale destinato ai giovani laureati
residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di
favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorita' ai
contratti di lavoro a tempo indeterminato. La definizione
di tale programma e' disciplinata con decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con le
regioni interessate, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge;
b) la costituzione, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, senza oneri per la finanza
pubblica, presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale dell'Osservatorio sulla migrazione interna
nell'ambito del territorio nazionale, al fine di monitorare
il fenomeno e di individuare tutte le iniziative e le
scelte utili a governare il processo di mobilita' dal sud
verso il nord del Paese e a favorire i percorsi di rientro;
c) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di
start up, definite ai sensi di quanto previsto nella
Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30
dicembre 2006, attraverso la riduzione degli oneri sociali
per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale
ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d'imposta
dell'anno 2007. I criteri e le modalita' per il
riconoscimento delle predette agevolazioni, che saranno
autorizzate entro i limiti fissati alla sezione 5.4 della
predetta Disciplina, saranno disciplinati con apposito
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge;
d) interventi per lo sviluppo delle attivita'
produttive inclusi in accordi di programma in vigore e
costruzione di centri destinati a Poli di innovazione
situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno non
ricompresi nell'obiettivo Convergenza ai sensi del
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio
2006, nonche' programmi di sviluppo regionale riferiti alle
medesime regioni. I rapporti tra Governo e regione e le
modalita' di erogazione delle predette risorse finanziarie
sono regolate dalle delibere del CIPE di assegnazione delle
risorse e da appositi accordi di programma quadro;
e) la creazione di un fondo denominato «Fondo per la
gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla
direttiva 2003/ 87/CE», da destinare alla "riserva nuovi
entranti» dei Piani nazionali di assegnazione delle quote
di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge;
f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della
deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli
esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui
all'art. 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
g) interventi a sostegno dell'attivita' di ricerca nel
sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in
particolare nel Mezzogiorno.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33 recante «Misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi.».
«Art. 8 (Copertura finanziaria) - 1. Agli oneri
derivanti dall'art. 1, commi da 1 a 4 e 5, limitatamente
alla parte non coperta ai sensi dell'art. 7, comma 1-ter,
dall'art. 2, dall'art. 4, ad eccezione del comma 7-bis, e
dall'art. 5, comma 1, valutati in 1.087 milioni di euro per
l'anno 2009, 270,1 milioni di euro per l'anno 2010, 356,9
milioni di euro per l'anno 2011, 258,4 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013, 289,1 milioni di euro per
l'anno 2014, e 77,7 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015, e dagli articoli 1, comma 11, e 3, pari a 21 milioni
di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010, si provvede:
a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro
130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni per
l'anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni per l'anno 2014,
mediante utilizzazione delle somme iscritte nel conto dei
residui al 31 dicembre 2008 e non piu' dovute, conseguenti
alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, quantificate in euro 933 milioni complessivi,
iscritte nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico sul capitolo 7342. A valere su tali
somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente,
una quota di 311,1 milioni di euro e' versata all'entrata
del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni
di euro e' versata su apposita contabilita' speciale, ai
fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato
nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per
215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di
euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro. Una quota
delle somme riversate all'entrata del bilancio dello Stato
ai sensi del periodo precedente pari a 80,5 milioni di euro
nell'anno 2010 e a 95,9 milioni di euro nell'anno 2012 e'
riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di cui
al comma 2 del presente articolo, in aggiunta a quanto
previsto ai sensi dei commi 5 e 8 dell'art. 7-quinquies del
presente decreto, nonche' dell'art. 11, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 726,1 milioni di euro per l'anno 2009, a
89,6 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1,1 milioni di
euro per l'anno 2011, mediante l'utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dalle misure di cui agli articoli 1, 2 e
5;
c) quanto a 10 milioni di euro per il 2009, a 100
milioni di euro per l'anno 2010, a 200 milioni di euro per
l'anno 2011 e a 308,4 milioni di euro a decorrere dall'anno
2012, in relazione agli interventi previsti ai sensi
dell'art. 7;
d) quanto a 49.955.833 euro per l'anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
e) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 1, comma 1121, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.).
2. Conseguentemente all'utilizzo delle risorse
provenienti dalle revoche disposto dal comma 1, lettera a)
del presente articolo, il rifinanziamento del Fondo di
garanzia di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n.
266, previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' assicurato con gli importi
di 80,5 milioni di euro e di 95,9 milioni di euro
riassegnati, rispettivamente, negli anni 2010 e 2012 ai
sensi del comma 1, lettera a), ultimo periodo, nonche' con
le ulteriori disponibilita' accertate a seguito di revoche
disposte dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo
restando il limite complessivo di 450 milioni di euro
previsto dal predetto art. 11 compatibilmente con gli
effetti stimati per ciascun anno in termini di
indebitamento netto. "3. Il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli
articoli 1, commi da 1 a 5, 2, 4, 5 e 7-ter, comma 14, del
presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 556 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)»:
«556. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, e'
autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi
stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto,
le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche
di cui al comma 554 in un apposito fondo dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini
del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma
554.».
- Si riporta il testo dei commi 841 e 842 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007).»:
«841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle
misure di sostegno all'innovazione industriale, presso il
Ministero dello sviluppo economico e' istituito, ferme
restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la
competitivita' e lo sviluppo, al quale sono conferite le
risorse assegnate ai Fondi di cui all'art. 60, comma 3,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente
soppressi. Al Fondo e' altresi' conferita la somma di 300
milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al
finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la
continuita' degli interventi previsti dalla normativa
vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito
del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo si applicano
le disposizioni di cui all'art. 60 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del
Fondo di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
448. Il Fondo e' altresi' alimentato, per quanto riguarda
gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in
coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle
risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo
economico nell'ambito del riparto del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli
esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al
comma 841 individuata con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze nonche' con il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con
il Ministro per i diritti e le pari opportunita', di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 , sono finanziati, nel rispetto degli
obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal
Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e
17 giugno 2005, i progetti di innovazione industriale
individuati nell'ambito delle aree tecnologiche
dell'efficienza energetica, della mobilita' sostenibile,
delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie
per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i
beni e le attivita' culturali e turistiche.».



 
Art. 3.
(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni
a favore della ricerca, dello sviluppo
e dell'innovazione e altre forme di incentivi)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina le priorita', le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, come definita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 1l luglio 2006. L'individuazione viene compiuta attraverso un piano, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e d'intesa con le regioni o le province autonome interessate e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle attivita' economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente, di sicurezza energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima applicazione del presente articolo, il piano e' approvato dal CIPE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della predetta procedura.
2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno, in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica salvo quanto previsto dal comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione delle attivita' economiche, con particolare riferimento alla chiarezza e alla celerita' delle modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni e al piu' ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione, nonche' attraverso sistemi quali buoni e voucher;
b) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico;
c) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;
d) priorita' per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;
e) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo;
f) snellimento delle attivita' di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale;
g) razionalizzazione delle modalita' di monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;
h) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con particolare attenzione ai distretti industriali in situazione di crisi;
i) individuazione di principi e criteri per l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonche' destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse, che risultino effettivamente disponibili in quanto non gia' destinate ad altre finalita', non inferiori al 50 per cento;
l) previsione, in conformita' con il diritto comunitario, di forme di fiscalita' di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attivita' di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.
3. L'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera l), e' condizionata al previo reperimento delle risorse con legge ordinaria.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti previo parere delle competenti Commissioni parlamentari con le medesime modalita' di cui al presente comma.
5. Il CIPE, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fermi restando gli utilizzi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, destina una quota del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, fino al limite annuale di 50 milioni di euro per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente comma, il CIPE provvede, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 342, della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.
6. Per l'anno 2009 il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato di 30 milioni di euro. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della presente legge.
7. Al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "con delibera del CIPE," e' inserita la seguente: "adottata" e dopo le parole: "su proposta del Ministro dello sviluppo economico," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,".
8. I commi 32 e 33 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle attivita' produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.
9. Al fine di garantire migliori condizioni di competitivita' sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attivita', entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purche' ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilita' stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attivita' rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.



Note all'art. 3:
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante «Delega al
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attivita' produttive» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2001, supplemento
ordinario n. 279. -Il decreto legislativo 12 aprile 2001 n.
163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006, supplemento ordinario
n. 107.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.»:
«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, definisce la
«Strategia energetica nazionale», che indica le priorita'
per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione
delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso
meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:
a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree
geografiche di approvvigionamento;
b) miglioramento della competitivita' del sistema
energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella
prospettiva del mercato interno europeo;
c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e
dell'efficienza energetica;
d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti
di produzione di energia nucleare;
d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di quarta
generazione o da fusione;
e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo
nel settore energetico e partecipazione ad accordi
internazionali di cooperazione tecnologica;
f) sostenibilita' ambientale nella produzione e negli
usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra;
g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori.».
- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni recante
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali.»:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riportano i commi 340 e 342 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007).»:
«340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione
sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione
sociale e culturale delle popolazioni abitanti in
circoscrizioni o quartieri delle citta' caratterizzati da
degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalita'
di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di
abitanti non superiore a 30.000. Per le finalita' di cui al
periodo precedente, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo
con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di
programmi di intervento, ai sensi del comma 342.
(Omissis).
342. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro della solidarieta'
sociale, provvede alla definizione dei criteri per
l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la
selezione delle zone franche urbane, sulla base di
parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di
degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla
perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla
concessione del finanziamento in favore dei programmi di
intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle
disposizioni dei commi da 341 a 342 e' subordinata, ai
sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.».
- Si riporta il comma 3-quater dell'art. 13 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.»:
«3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione
del fondo e' stabilita in 60 milioni di euro per l'anno
2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di
euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
enti destinatari nei rispettivi territori per il
risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo
economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle
risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30
milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma “Fondi di riserva e speciali” della
missione “Fondi da ripartire” dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e
2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del
fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.».
- Si riporta il testo del comma 853 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)», come da ultimo modificato dalla
presente legge:
«853. Gli interventi del Fondo di cui all'art. 11, comma
3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono
disposti sulla base di criteri e modalita' fissati con
delibera del CIPE adottata, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale si
provvede in particolare a determinare, in conformita' agli
orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto
concedibile, le priorita' di natura produttiva, i requisiti
economici e finanziari delle imprese da ammettere ai
benefici e per l'eventuale coordinamento delle altre
amministrazioni interessate. Per l'attuazione degli
interventi di cui al presente comma il Ministero dello
sviluppo economico puo' avvalersi, senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia S.p.A. I
commi 5 e 6 dell'art. 11 del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sono abrogati.».
- Si riporta il testo dei commi 32 e 33 dell'art. 24
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni recante «Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica.»:
«32. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni
disposte dal Ministro dell'industria. del commercio e
dell'artigianato in materia di incentivi all'impresa
costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi
dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive
modificazioni, degli importi corrispondenti degli interessi
e delle sanzioni. Agli interventi di ricostruzione e
sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980 e del
1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'art. 39, comma 11, del testo unico delle leggi per gli
interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia
e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
33. Il diritto alla ripetizione costituisce credito
privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione
da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio
per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art.
2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti
diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e
l'efficacia del privilegio non sono subordinate neal
consenso delle parti nea forme di pubblicita'.».



 
Art. 4.
(Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone
norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato
per la commercializzazione dei prodotti)

1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche' alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale referente per le attivita' di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.
3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalita' di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, gia' designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Note all'art. 4:
- Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento e del
Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e
vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il
regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella GUUE del 13
agosto 2008 L218-30.



 
Art. 5.
(Delega al Governo per il riassetto normativo
delle prescrizioni e degli adempimenti
procedurali applicabili alle imprese)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalita' e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attivita' di impresa;
b) determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l'iter procedurale sia giunto a buon fine, che devono essere liquidati nei termini previsti dalle disposizioni in base alle quali vengono concessi;
c) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera a).
2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalita' di cui all'articolo 20, comma ibis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attivita' culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le con, seguenze di carattere finanziario. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.
5. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi del presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove o maggiori spese ne' minori entrate per la finanza pubblica.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, recante «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa.»:
«Art. 20 - 1. Il Governo, sulla base di un programma di
priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
di legge per la semplificazione e il riassetto normativo,
volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai
fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle
pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto
delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti
locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una
relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione
della normativa primaria regolante la materia, previa
acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel
termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
con determinazione dei principi fondamentali nelle materie
di legislazione concorrente; "a-bis) coordinamento formale
e sostanziale del testo Delle disposizioni vigenti,
apportando le modifiche necessarie per garantire la
coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e
per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio
normativo);
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza,
concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque
denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento
dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di
inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative
non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della
produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri
amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di
codificazione di ciascuna materia emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i
criteri di cui ai successivi commi).
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma
2, emanati sulla base della legge di semplificazione e
riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi
dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente
previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla
stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali
definiti dalla legislazione di settore o che risultino in
contrasto con i principi generali dell'ordinamento
giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
(8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo).
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, e 20, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi.»:
«Art. 19 (Dichiarazione di inizio attivita') - 1. Ogni
atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e
presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto
generale e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola
esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni
preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla
amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', del patrimonio culturale e
paesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti
dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una
dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo
di autocertificazioni, delle certificazioni e delle
attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione
competente puo' richiedere informazioni o certificazioni
relative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora non
siano attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non siano direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.»:
«Art. 20 (Silenzio assenso). - (Omissis).
«4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa
nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la
salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la
normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti
amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica
il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis.».
- Si riporta l'art. 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468 recante «Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio.»:
«2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.».



 
Art. 6.
(Semplificazione e abolizione di alcune procedure
e certificazioni dovute dalle imprese)

1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata puo' allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilita' per falso in atto pubblico.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le certificazioni la cui presentazione puo' essere sostituita ai sensi del comma 1.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie".
5. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma".



Note all'art. 6:
- Per l'art. 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.», si veda nelle note all'art. 5.
- Si riporta il comma 6 dell'art. 4-bis del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive
modificazioni recante «Disposizioni per agevolare
l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione
dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio
1999, n. 144», come da ultimo modificato dalla presente
legge:
«6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione,
trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo,
subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze
professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al
Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata
la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono
valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e
provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre
forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche' nei
confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo e delle province, ai fini delle assunzioni
obbligatorie.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 9 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili», come da ultimo modificato dalla
presente legge:
«6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti
alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad
inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale
risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti,
il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella
quota di riserva di cui all'art. 3, nonche' i posti di
lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui
all'art. 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con
proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di cui all'art. 23, comma 1, la periodicita'
dell'invio dei prospetti e puo' altresi' disporre che i
prospetti contengano altre informazioni utili per
l'applicazione della disciplina delle assunzioni
obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici
competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di
accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro
consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili
aperti al pubblico. Con decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
definito il modello unico di prospetto di cui al presente
comma.».



 
Art. 7.
(Semplificazione e razionalizzazione della
riscossione della tassa automobilistica per
le singole regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano)

1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalita' con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.
2. All'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto- legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo la parola: "proprietari" sono inserite le seguenti: ", usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,";
b) nel terzo periodo, dopo le parole: "i proprietari" sono inserite le seguenti: ", gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonche' gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria".
3. La competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione e' determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo del ventinovesimo comma dell'art.
5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53
recante «Misure in materia tributaria», come da ultimo
modificato dalla presente legge:
«29. Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente
sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per
il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle
finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 18 della legge 21
maggio 1955, n. 463 , risultano essere proprietari,
usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio,
ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal
pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso
iscritti, e dai registri di immatricolazione per i
rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere
il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli
autoscafi dai predetti registri. Sono altresi' soggetti al
pagamento delle stesse tasse i proprietari, gli
usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato
dominio, nonche' gli utilizzatori a titolo di locazione
finanziaria dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti
nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli
autoscafi, nonche' dei veicoli e degli autoscafi importati
temporaneamente dall'estero; per i veicoli, gli autoscafi
ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi, l'obbligo
del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei
quali vengono utilizzati.».



 
Art. 8.
(Modifiche in materia di ICI)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante «Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421», come da ultimo
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Soggetti passivi). - 1. Soggetti passivi
dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al
comma 2 dell'art. 1, ovvero il titolare di diritto reale di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli
stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o
se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi
esercitano l'attivita'.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria,
soggetto passivo e' il locatario. In caso di fabbricati di
cui all'art. 5, comma 3, il locatario assume la qualita' di
soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno
successivo a quello nel corso del quale e' stato stipulato
il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di
concessione su aree demaniali soggetto passivo e' il
concessionario.».



 
Art. 9.
(Disciplina dei consorzi agrari)

1. Al fine di uniformarne la disciplina ai principi del codice civile, i consorzi agrari sono costituiti in societa' cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del medesimo codice. L'uso della denominazione di consorzio agrario e' riservato esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualita' prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del medesimo codice. I consorzi agrari adeguano i propri statuti alle disposizioni del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza di presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori. Alle proposte di concordato dei consorzi agrari non si applicano i termini di cui all'articolo 124, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
2. Il comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto- legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e' abrogato.
3. Per consentire la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, i consorzi agrari entro il 30 settembre 2009 devono sottoporre all'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. L'omessa trasmissione degli atti nel termine indicato o il diniego di autorizzazione al deposito da parte dell'autorita' amministrativa comporta la sostituzione dei commissari liquidatori e di tutti i componenti dei comitati di sorveglianza. Si provvede alla sostituzione anche in presenza dell'avvenuto deposito degli atti di cui agli articoli 213 e 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, qualora il tribunale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia accolto l'opposizione, per motivi connessi alla attivita' del commissario, indipendentemente dalla proposizione dell'eventuale reclamo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 2513 e 2514 del
codice civile.
«Art. 2513 (Societa' cooperative a responsabilita'
illimitata). - 1. Nelle societa' cooperative a
responsabilita' illimitata per le obbligazioni sociali
risponde la societa' con il suo patrimonio e, in caso di
liquidazione coatta amministrativa o di fallimento,
rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente e
illimitatamente a norma dell'art. 2541.
Art. 2514 (Societa' cooperative a responsabilita'
limitata). - 1. Nelle societa' cooperative a
responsabilita' limitata per le obbligazioni sociali
risponde la societa' con il suo patrimonio. Le quote di
partecipazione possono essere rappresentate da azioni.
2. L'atto costitutivo puo' stabilire che in caso di
liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della
societa' ciascun socio risponda sussidiariamente e
solidalmente per una somma multipla della propria quota a
norma dell'art. 2541.».
- Si riporta il testo dell'art. 124, primo comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, recante «Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa.»:
«1. La proposta di concordato puo' essere presentata da
uno o piu' creditori o da un terzo, anche prima del decreto
che rende esecutivo lo stato passivo, purche' sia stata
tenuta la contabilita' ed i dati risultanti da essa e le
altre notizie disponibili consentano al curatore di
predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito
da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa
non puo' essere presentata dal fallito, da societa' cui
egli partecipi o da societa' sottoposte a comune controllo
se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di
fallimento e purche' non siano decorsi due anni dal decreto
che rende esecutivo lo stato passivo.».
- Si riporta il testo del comma 9-bis dell'art. 1 del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri.»:
«9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la
vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi
dell'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
I consorzi agrari sono societa' cooperative a
responsabilita' limitata, disciplinate a tutti gli effetti
dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso
della denominazione di consorzio agrario e' riservato
esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente
comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione
dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, 5 e 6 e dell'art. 6.
e' abrogato, altresi', il comma 227 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente
in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorita'
di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico,
ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in
carica alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con il compito di
chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007,
depositando gli atti di cui all'art. 213 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 la medesima disposizione si applica
anche ai consorzi agrari in stato di concordato,
limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico.
Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica
provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione
degli organi statutari e cessano, in pari data,
dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle
disposizioni del codice civile entro il 30 aprile 2008.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 recante
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti.»:
«1. I termini di cui all'art. 26, comma 1, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
relativi alla chiusura delle procedure di liquidazione
coatta amministrativa dei consorzi agrari, nonche' relativi
al termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi
agrari medesimi, sono prorogati al 31 dicembre 2009.».
- Si riporta il testo degli articoli 213 e 214 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
recante «Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.»:
«Art. 213 (Chiusura della liquidazione). - Prima
dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della
liquidazione con il conto della gestione e il piano di
riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del
comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti
all'autorita', che vigila sulla liquidazione, la quale ne
autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e
liquida il compenso al commissario.
Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario
liquidatore, e' data comunicazione ai creditori ammessi al
passivo ed ai creditori prededucibili nelle forme previste
dall'art. 26, terzo comma, ed e' data notizia mediante
inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali
designati dall'autorita' che vigila sulla liquidazione.
Gli interessati possono proporre le loro contestazioni
con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti
giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal
commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla
inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro
interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del
cancelliere, all'autorita' che vigila sulla liquidazione,
al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza,
che nel termine di venti giorni possono presentare nella
cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il
tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.
26.
Decorso il termine senza che siano proposte
contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano
di riparto si intendono approvati, e il commissario
provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si
applicano le norme dell'art. 117, e se del caso degli
articoli 2495 e 2496 del codice civile.
Art. 214 (Concordato). - L'autorita' che vigila sulla
liquidazione, su parere del commissario liquidatore,
sentito il comitato di sorveglianza, puo' autorizzare
l'impresa in liquidazione, uno o piu' creditori o un terzo
a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'art.
124, osservate le disposizioni dell'art. 152, se si tratta
di societa'.
La proposta di concordato e' depositata nella
cancelleria del tribunale col parere del commissario
liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal
commissario a tutti i creditori ammessi al passivo nelle
forme previste dall'art. 26, terzo comma, e pubblicata
mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito
presso l'ufficio del registro delle imprese.
I creditori e gli altri interessati possono presentare
nella cancelleria le loro opposizioni nel termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione
fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione
delle formalita' pubblicitarie di cui al secondo comma per
ogni altro interessato.
Il tribunale, sentito il parere dell'autorita' che
vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla
proposta di concordato con decreto in camera di consiglio.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 129, 130 e 131.
Gli effetti del concordato sono regolati dall'art. 135.
Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato
di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica.»:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito “Fondo per interventi
strutturali di politica economica”, alla cui
costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in
2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal
comma 1.».



 
Art. 10.
(Societa' cooperative)

1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: "con scopo mutualistico" sono aggiunte le seguenti: "iscritte presso l'albo delle societa' cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice".
2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto- legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'albo delle societa' cooperative, di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 6 del presente articolo.
3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'albo delle societa' cooperative la comunicazione unica, nonche' la comunicazione della cancellazione della societa' cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto albo.
4. Le societa' cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale e' tenuto l'albo delle societa' cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 6 del presente articolo.
5. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile e' abrogato.
6. All'articolo 223- sexiesdecies, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: "depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica" sono sostituite dalle seguenti: "comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale e' tenuto l'albo. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali".
7. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e' effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente".
8. All'articolo 2545- octies del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.
In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa e' tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualita' prevalente.
In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale e' tenuto l'albo delle societa' cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.
L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente e' segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali".
9. All'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico".
10. Al fine di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione, l'Istituto italiano di studi cooperativi Luigi Luzzatti e' trasformato nell'Associazione italiana di studi cooperativi Luigi Luzzatti avente personalita' giuridica, con sede in Roma, ed avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura la vigilanza ed a supporto del quale l'ente opera, seguendo le direttive impartite. I mezzi finanziari e patrimoniali dell'Associazione sono costituiti, oltreche' dal patrimonio gia' facente capo all'Istituto al momento della trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall'articolo 29-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L'entita' della predetta quota e' fissata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto dell'approvazione del programma annuale di attivita'.
11. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la parola: "amministrativa" e' sostituita dalla seguente: "esclusiva" e le parole: "anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche" sono soppresse.
12. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, e' irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali".
13. All'articolo 223- septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: "entro il 31 dicembre 2004" sono soppresse.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 2511 del codice civile,
come da ultimo modificato dalla presente legge.
«Art. 2511 (Societa' cooperative). - 1. Le imprese che
hanno scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle
societa' cooperative di cui all'art. 2512, secondo comma, e
all'art. 223-sexiesdecies delle disposizioni per
l'attuazione del presente codice, possono costituirsi come
societa' cooperative a responsabilita' illimitata o
limitata, secondo le disposizioni seguenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 2512 del codice civile.
«Art. 2512 (Enti mutualistici). - 1. Gli enti
mutualistici diversi dalle societa' sono regolati dalle
leggi speciali.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40 recante «Misure urgenti per la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove
imprese.»:
«Art. 9 (Comunicazione unica per la nascita
dell'impresa). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attivita'
d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro
delle imprese, (...) per via telematica (o su supporto
informatico) la comunicazione unica per gli adempimenti di
cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di
tutti gli adempimenti amministrativi previsti per
l'iscrizione al registro delle imprese ed (ha effetto,
sussistendo i presupposti di legge,) ai fini previdenziali,
assistenziali, fiscali, (individuati con il decreto di cui
al comma 7, secondo periodo) nonche' per l'ottenimento del
codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente
rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per
l'immediato avvio dell'attivita' imprenditoriale, (ove
sussistano i presupposti di legge,) e da' notizia alle
Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione
della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano
all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese,
(....) per via telematica, immediatamente il codice fiscale
e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli
ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni
registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica
anche in caso di modifiche o cessazione dell'attivita'
d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti
amministrativi di cui al presente articolo sono (....)
adottati in formato elettronico e trasmessi per via
telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa
intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario
supporto tecnico ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo
economico, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore (della legge di conversione) del presente
decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e
delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e'
individuato il modello di comunicazione unica di cui al
presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e
del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art.
71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore (della legge di conversione) del presente
decreto, sono individuate le regole tecniche per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, le modalita' di presentazione da parte degli
interessati e quelle per l'immediato trasferimento
telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate,
anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova
applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
dalla data di entrata in vigore del (decreto di cui al
comma 7, primo periodo.).
9. A decorrere dalla data di cui al (comma 8,) sono
abrogati l'art. 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, e successive modificazioni, e l'art. 1 del
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma
restando la facolta' degli interessati, per i primi sei
mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare
alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al
presente articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo
telematico da parte delle imprese individuali,
relativamente agli atti di cui al presente articolo, la
misura dell'imposta di bollo di cui all'art. 1, comma
1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e
successive modificazioni, e' rideterminata, garantendo
comunque l'invarianza del gettito, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
"della legge di conversione" del presente decreto.».
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n.318 recante
«Disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie» e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 17 aprile 1942.
- Si riporta il testo dell'art. 2515 del codice civile:
«Art. 2515 (Denominazione sociale). - La denominazione
sociale, in qualunque modo formata, deve contenere
l'indicazione di societa' cooperativa.
L'indicazione di cooperativa non puo' essere usata da
societa' che non hanno scopo mutualistico.
Le societa' cooperative a mutualita' prevalente devono
indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di
iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualita'
prevalente.».
- Si riporta l'art. 223-sexiesdecies delle disposizioni
per l'attuazione del codice civile, come da ultimo
modificato dalla presente legge.
«Art. 223-sexiesdecies - Entro il 30 giugno 2004, il
Ministro delle attivita' produttive predispone un Albo
delle societa' cooperative tenuto a cura del Ministero
delle attivita' produttive, ove si iscrivono le cooperative
a mutualita' prevalente, e a tal fine consente di
comunicare annualmente attraverso strumenti di
comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai
fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui
all'art. 2513 del codice, all'amministrazione presso la
quale e' tenuto l'albo. L'omessa comunicazione comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa della
sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa
come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni
contrattuali. In una diversa sezione del medesimo Albo sono
tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle
a mutualita' prevalente.
Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre
anni, con proprio decreto le previsioni di cui all'articoli
2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni
dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo
delle famiglie di operai e impiegati, calcolate
dall'Istat.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 luglio
1975, n. 400 recante «Norme intese ad uniformare ed
accelerare la procedura di liquidazione coatta
amministrativa degli enti cooperativi», come da ultimo
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - La liquidazione coatta amministrativa delle
societa' cooperative disposta ai sensi dell'art. 2540 del
codice civile, la liquidazione delle societa' cooperative
conseguente allo scioglimento della societa' per atto
dell'autorita' nei casi di cui all'art. 2544 del codice
civile e di cui all'art. 22 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ,
ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, e modificato
con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, la liquidazione
coatta dei consorzi riconosciuti ai sensi della legge 25
giugno 1909, n. 422, e delle associazioni di cooperative
erette in ente morale disposta ai sensi del primo comma
dell'art. 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554
, la liquidazione dei predetti consorzi conseguente allo
scioglimento d'ufficio nei casi di cui all'art. 85 del
regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911,
n. 278 , la liquidazione dei consorzi cooperativi
specificati nell'art. 27-quater del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ,
modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127,
conseguente al provvedimento di scioglimento di cui
all'art. 2544 del codice civile, nonche' la liquidazione
coattiva di ogni altro ente cooperativo assoggettato alla
vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sono disciplinate dalle norme generali sulla
liquidazione coatta amministrativa contenute nel titolo V
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , salvo quanto
previsto dalle leggi speciali e - in ogni caso - dalle
disposizioni della presente legge.
La vidimazione del registro di cui all'art. 38, primo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive
modificazioni, e' effettuata in forma semplificata dalla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
territorialmente competente.».
- Si riporta il testo dell'art. 38, primo comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, recante «Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa.»:
«1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio,
imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione
approvato, con la diligenza richiesta dalla natura
dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente
vidimato da almeno un componente del comitato dei
creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni
relative alla sua amministrazione.
Durante il fallimento l'azione di responsabilita' contro
il curatore revocato e' proposta dal nuovo curatore, previa
autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato
dei creditori.
Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il
fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma
dell'art. 116.».
- Si riporta il testo dell'art. 2545-octies del codice
civile, come da ultimo modificato dalla presente legge.
«Art. 2545-octies (Perdita della qualifica di
cooperativa a mutualita' prevalente). - La cooperativa
perde la qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente
quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la
condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513, ovvero
quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'art.
2514.
In questo caso, sentito il parere del revisore esterno,
ove presente, gli amministratori devono redigere il
bilancio al fine di determinare il valore effettivo
dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve
indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza
rilievi da una societa' di revisione.
Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di
cooperativa a mutualita' prevalente per il mancato rispetto
della condizione di prevalenza di cui all'art. 2513,
l'obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel
caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni
statutarie di cui all'art. 2514 o abbia emesso strumenti
finanziari.
In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la
cooperativa e' tenuta a segnalare espressamente tale
condizione attraverso gli strumenti di comunicazione
informatica previsti dall'art. 223-sexiesdecies delle
disposizioni per l'attuazione del presente codice.
Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso
in cui le risultanze contabili relative al primo anno
successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il
rientro nei parametri della mutualita' prevalente.
In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione
presso la quale e' tenuto l'albo delle societa' cooperative
provvede alla variazione della sezione di iscrizione
all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.
L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della
qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente e'
segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa della
sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa
come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni
contrattuali.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220 recante «Norme in materia
di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai
sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n.
142, recante: Revisione della legislazione in materia
cooperativistica, con particolare riferimento alla
posizione del socio lavoratore», come da ultimo modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Vigilanza cooperativa). - 1. La vigilanza su
tutte le forme di societa' coope-rative e loro consorzi,
gruppi cooperativi ex art. 5, comma 1, lettera f), legge 3
ottobre 2001, n. 366, societa' di mutuo soccorso ed enti
mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile,
consorzi agrari e piccole societa' cooperative, di seguito
denominati enti cooperativi, e' attribuita al Ministero
delle attivita' produttive, di seguito denominato
Ministero, che la esercita mediante revisioni cooperative
ed ispezioni straordi-narie come disciplinate dal presente
decreto.2. La vigilanza di cui al comma 1 e' finalizzata
all'accertamento dei requisiti mutualistici. Tale
accertamento e' riservato, in via esclusiva, al Ministero.
3. I modelli di verbale di revisione cooperativa e di
ispezione straordinaria sono approvati con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, di seguito denominato
Ministro.
4. Sono fatte salve le diverse forme di vigilanza
previste dalle disposizioni vigenti.
4-bis. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche,
gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza
cooperativa ai sensi dei commi precedenti assolvono i
compiti loro affidati dalla legge esclusivamente
nell'interesse pubblico.
5. Restano ferme le funzioni di vigilanza riservate alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva
competenza territoriale.
5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato
motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche
parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza,
salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, e' irrogata la
sanzione della sospensione semestrale di ogni attivita'
dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali
obbligazioni contrattuali.».
- Si riporta il testo dell'art. 29-bis del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, recante «Provvedimenti per la
cooperazione.»:
«Art. 29-bis (Diffusione dei principi cooperativi). -
Oltre alle funzioni di vigilanza previste dalle norme
vigenti spetta al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale assumere iniziative intese a favorire:
a) lo sviluppo della cooperazione;
b) la diffusione dei principi cooperativi anche
attraverso corsi per cooperatori;
c) la qualificazione professionale dei dirigenti di
cooperative.
Le funzioni di cui ai punti a) e c) saranno attuate per
il tramite delle associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente
riconosciute; le iniziative di cui al punto b) saranno
attuate con la collaborazione delle predette associazioni.
La relativa spesa gravera' sul capitolo 1241 dello stato
di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1970, e sui
corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.».
- La legge 2 aprile 1951 n. 302 di «Ratifica, con
modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante
provvedimenti per la cooperazione, e modificazione della
legge 8 maggio 1949, n. 285» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 maggio 1951, n. 106.
- Si riporta il testo dell'art. 223-septiesdecies delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile, come da
ultimo modificato dalla presente legge.
«Art. 223-septiesdecies - Fermo restante quanto previsto
dagli articoli 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del
codice, gli enti cooperativi che non hanno depositato i
bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non
risulti l`esistenza di valori patrimoniali immobiliari,
sono sciolti senza nomina dal liquidatore con provvedimento
dell'autorita' di vigilanza da iscriversi nel registro
delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o
gli altri interessati possono presentare formale e motivata
domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la
nomina del commissario liquidatore; in mancanza a seguito
di comunicazione dell'autorita' di vigilanza, il
conservatore nel registro delle imprese territorialmente
competente provvede alla cancellazione della societa'
cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro
medesimo.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 21 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59 recante «Nuove norme in
materia di societa' cooperative.»:
«3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli
articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e
21, commi 1 e 2, della presente legge.».



 
Art. 11
(Internazionalizzazione delle imprese)

1. Alla legge 31 marzo 2005, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole da: "e con il Ministro dell'istruzione" fino a: "Conferenza permanente" sono sostituite dalle seguenti: ", sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Conferenza permanente";
b) all'articolo 5, comma 3, le parole: ", di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali," sono soppresse.



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2 della legge
31 marzo 2005, n. 56 recante «Misure per
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' delega al
Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo
settore», come da ultimo modificato dalla presente legge:
«2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, sentiti il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati priorita'
e settori di intervento per l'effettuazione degli
investimenti di cui al comma 1 e le relative modalita' di
finanziamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3 della legge
31 marzo 2005, n. 56 recante «Misure per
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' delega al
Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo
settore.»:
«3. Il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro
degli affari esteri, promuovono, anche attraverso l'ICE,
opportune forme di raccordo con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e le camere di
commercio italiane all'estero, con il sistema associativo
rappresentativo degli interessi delle imprese, con le
comunita', le comunita' d'affari italiane all'estero e con
i loro organismi rappresentativi al fine di facilitare le
sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le
modalita' previste negli accordi di programma e di settore
sottoscritti dagli stessi Ministeri, anche disgiuntamente,
con l'Unioncamere, con l'Associazione delle camere di
commercio italiane all'estero, con le regioni, gli enti
pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese.».



 
Art. 12.
(Commercio internazionale e incentivi
per l'internazionalizzazione delle imprese)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, secondo le modalita' e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre a quelle relative alle esportazioni, anche quelle concernenti gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane e prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;
b) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'allegato 1, nonche' degli strumenti di incentivazione per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese erogati direttamente dagli enti di cui all'allegato 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal citato decreto legislativo n. 143 del 1998, nonche' all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo principi ispirati alla maggiore funzionalita' dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico- finanziario, nonche' a obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
c) compatibilita' con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1;
d) semplificazione della procedura di ripartizione dello stanziamento annuale per il finanziamento dei programmi promozionali all'estero di enti, istituti, associazioni, consorzi export multiregionali, camere di commercio italiane all'estero, erogato ai sensi delle leggi di settore;
e) complementarita' degli incentivi rispetto ad analoghe misure di competenza regionale.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi commi.
4. Per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 2006, n. 105, sono assegnati all'apposito Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, da ripartire secondo le modalita' di cui al comma 3 del medesimo articolo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009- 2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2009, quanto a euro 500.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a euro 1.500.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l'anno 2010, quanto a euro 2.000.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, per l'anno 2011, quanto a euro 2.000.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.



Note all'art. 12:
- Per l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, recante «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa.». Si veda nelle note
all'art. 5.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999, supplemento
ordinario n. 163.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante
«Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma
dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 13-5-1998.
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione.», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 27
febbraio 2006, n. 105 recante «Interventi dello Stato nel
sistema fieristico nazionale.»:
«Art. 1. - 1. Fermo restando quanto previsto all'art.
45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, allo
scopo di assicurare la funzionalita' dei sistemi fieristici
di rilevanza nazionale, e' istituito, presso il Ministero
delle attivita' produttive, il Fondo per la mobilita' al
servizio delle fiere, con una dotazione finanziaria annua
pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006
e 2007.
2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1,
anche in deroga all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono concessi contributi in conto capitale per la
realizzazione di infrastrutture al servizio dei sistemi
fieristici di rilevanza nazionale.
3. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
da adottare, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
modalita' di riparto delle risorse del Fondo. Tali risorse,
per un importo pari a 1 milione di euro annui, sono
destinate, per il triennio 2005-2007, alla realizzazione di
infrastrutture al servizio della Fiera di Bologna.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari
a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
5. A decorrere dall'anno 2008, al rifinanziamento del
Fondo si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.».



 
Art. 13.
(Fondi regionali con finalita'
di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa)

1. All'articolo 1 del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 6-bis e' sostituito dal seguente:
"6-bis. Al fine di potenziare l'attivita' della SIMEST Spa a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla societa' stessa propri fondi rotativi con finalita' di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di societa' o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST Spa. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da regioni del Mezzogiorno, le quote di partecipazione complessivamente detenute dalla SIMEST Spa possono raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con finalita' di venture capital previsti dal presente comma possono anche confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli stessi la competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione di cui al decreto del Vice Ministro delle attivita' produttive n. 404 del 26 agosto 2003. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto, all'integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e di rendicontazione con un rappresentante della regione assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 recante «Disposizioni
urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale», come modificato dalla
presente legge:
«6-bis. Al fine di potenziare l'attivita' della SIMEST
Spa a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese,
le regioni possono assegnare in gestione alla societa'
stessa propri fondi rotativi con finalita' di venture
capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di
partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del
capitale o fondo sociale di societa' o imprese partecipate
da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono
autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST
S.p.A. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da regioni
del Mezzogiorno, le quote di partecipazione
complessivamente detenute dalla SIMEST S.p.A. possono
raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del
capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con
finalita' di venture capital previsti dal presente comma
possono anche confluire, ai fini della gestione, nel fondo
unico di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, estendendosi agli stessi la competenza del
Comitato di indirizzo e di rendicontazione di cui al
decreto del Vice Ministro delle attivita' produttive n.404
del 26 agosto 2003. Il Ministro dello sviluppo economico
provvede, con proprio decreto, all'integrazione della
composizione del Comitato di indirizzo e di rendicontazione
con un rappresentante della regione assegnataria del fondo
per le specifiche delibere di impiego del medesimo, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 932 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST S.p.A.
destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non
aderenti all'Unione europea nonche' il fondo di cui
all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001,
n. 84, sono unificati in un unico fondo.».
- Si riporta il testo del decreto del Viceministro delle
Attivita' produttive n. 404 del 26 agosto 2003:

«DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Decreto n. 404 del 26 agosto 2003

IL VICE MINISTRO

Visto l'art. 8 della legge 28 luglio 1999, n. 266,
recante «Utilizzo nel triennio 1999-2001 delle giacenze del
fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge 26 febbraio
1987, n. 49» ed in particolare il comma 1, lettera c);
Visto l'art. 1 del decreto ministeriale n. 34786 del 3
maggio 2000, con il quale e' stato istituito nello stato di
previsione del Ministero del Commercio con l'Estero il
capitolo destinato a recepire le somme stanziate a sostegno
degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi
in via di sviluppo;
Vista la delibera n. 149 adottata dalla V Commissione
permanente del CIPE il 21 dicembre 2000, recante «Utilizzo
dello stanziamento di 20 miliardi di lire di cui alla legge
n. 266/1999 per il sostegno degli investimenti delle
piccole e medie imprese italiane della Repubblica Federale
Jugoslava»;
Visto l'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
per effetto del quale il Ministero delle attivita'
produttive e' autorizzato a costituire, ai sensi e per le
finalita' di cui alla legge 24 aprile 1990, n.100, e
successive modificazioni, fondi rotativi finalizzati
all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano;
Visto il comunicato dal quale risulta che il CIPE, in
data 20 dicembre 2002, ha modificato la delibera 149/2000
per estendere all'Albania, alla Bosnia ed alla Macedonia il
sostegno agli investimenti delle piccole e medie imprese
italiane;
Visto il decreto del 22 agosto 2002 concernente la
partecipazione azionaria della Simest, per conto del
Ministero delle Attivita' Produttive, in imprese costituite
o da costituire in Paesi del Bacino del Mediterraneo;
Vista la delibera del CIPE n. 87 del 24 ottobre 2002,
concernente l'utilizzo dello stanziamento di €
10.329.000 di cui alla legge n. 266/99, per il sostegno
degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane
nella Repubblica Popolare Cinese;
Visto il decreto del Vice Ministro delle Attivita'
Produttive n. 397 del 3 giugno 2003 recante «Utilizzo dello
stanziamento di Euro 10.329.137,98, di cui alla legge n.
266/1999, per il sostegno degli interventi delle piccole e
medie imprese italiane nella Repubblica Federale di
Jugoslavia" e, in particolare, l'art. 5 che istituisce un
Comitato di Indirizzo e di Rendicontazione;
Ritenuta la necessita' di riconsiderare le disposizioni
contenute nel decreto ministeriale n. 293 del 19 aprile
2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19
ottobre 2001, concernente l'attribuzione del titolo di Vice
Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero
delle attivita' produttive, on.le Adolfo Urso, a seguito
della delega di particolari funzioni conferitagli dal
Ministro con decreto 2 ottobre 2001, a norma dell'art. 10,
comma 3 della legge n. 400/1988;
Decreta:
Art. 1. - Il Comitato di indirizzo e di rendicontazione
istituito dall'art. 5 del decreto del Vice Ministro delle
attivita' produttive n 397 del 3 giugno 2003 ha sede presso
il Ministero delle attivita' produttive.
Del Comitato fanno parte:
il dott. Angelo di Stasi, Direttore Generale per le
Politiche di Internazionalizzazione del Ministero delle
Attivita' Produttive, con funzioni di Presidente;
il dott. Bruno Tagliaferri, della Segreteria Tecnica
del Vice Ministro, in qualita' di membro titolare;
la dott.ssa Paola Alemanno, Dirigente della Direzione
generale per le politiche di internazionalizzazione del
Ministero delle attivita' produttive, in qualita' di membro
titolare e la dott.ssa Simona Ciuffoni, funzionario della
medesima Direzione, in qualita' di membro supplente;
la dott.ssa Isabella Flajban, Dirigente della Direzione
generale per la promozione degli scambi del Ministero delle
attivita' produttive, in qualita' di membro titolare e la
dott.ssa Terracciano Maria Pia, funzionario .della medesima
Direzione, in qualita' di membro supplente;
il dott. Natalino Loffredo, Dirigente della Direzione
generale per la politica commerciale del Ministero delle
attivita' produttive, in qualita' di membro titolare, e il
dott.Cesare Garzia, Dirigente della medesima Direzione, in
qualita' di membro supplente;
il Ministro plenipotenziario Luca Biolato, della
Direzione generale per l'Europa del Ministero affari
esteri, in qualita' di membro titolare e il Ministro
plenipotenziario Eugenio d'Auria, della Direzione generale
per il Mediterraneo e Medio Oriente, in qualita' di membro
supplente;
la dott.ssa Silvana Micci, Dirigente dell'Ispettorato
generale per gli affari economici del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, in qualita' di membro
titolare e il dott. Paolo Pizzutilo, funzionario del
medesimo Ispettorato, in qualita' di membro supplente;
il dott. Lucio Coggiatti, Dirigente dell'Area di
programmazione e controllo dell'Istituto per il commercio
estero, in qualita' di membro titolare e il dott. Agostino
Ambrogetti, funzionario del Dipartimento coordinamento
reti, Area Europa-Meda, in qualita' di membro supplente;
il professore Giuseppe Cassano, in qualita' di esperto;
partecipano al Comitato, a titolo di supporto tecnico,
un rappresentante della Simest e - per l'esame di
operazioni partecipate dalla Finest - un rappresentante
della stessa Finest.
Art. 2. - Il Comitato, con proprie direttive indirizzate
al soggetto gestore, definisce i criteri generali per
l'operativita' del fondo rotativo, tenendo anche conto
delle priorita' di sviluppo settoriale dei Paesi
destinatari degli interventi e della compatibilita' dei
progetti di investimento con gli orientamenti e le
priorita' dei settori e dei comparti produttivi del sistema
economico italiano;
Il Comitato esamina le richieste di intervento, istruite
dal soggetto gestore e approvate dal Consiglio di
Amministrazione della Simest S.p.A. e/o della Finest
S.p.A., e decide in merito;
Le decisioni del Comitato sono comunicate dal gestore
agli interessati senza indugio;
Il Comitato approva annualmente il rendiconto del fondo
rotativo e accerta, entro il 31 gennaio di ogni anno i
compensi maturati dalla Simest S.p.A.
Art. 3. - Il Comitato puo' sottoporre a controllo le
operazioni oggetto di intervento mediante ispezioni in loco
da parte della Direzione generale per le politiche di
internazionalizzazione, che potra' anche avvalersi della
collaborazione dell'ICE;
Per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma
1, il Comitato trasmette al Ministero ed alla Simest il
programma dei controlli che intende effettuare e l'esito
degli stessi per le relative valutazioni di competenza;
I costi dei controlli sono a carico del fondo rotativo.
Art. 4. - La Segreteria operativa del Comitato e'
affidata alla Direzione generale per le politiche di
internazionalizzazione.
Art. 5. - I componenti del Comitato di cui all'art. 1
durano in carica tre anni. Alla scadenza si intendono
tacitamente confermati per un ulteriore triennio, fatte
salve diverse determinazioni.
Art. 6. - Il Direttore generale per le politiche di
internazionalizzazione stabilira' con proprio decreto i
compensi da corrispondere ai componenti del Comitato. Tali
compensi graveranno sul fondo rotativo.
Art. 7. - La competenza del Comitato di indirizzo e
rendicontazione di cui al presente decreto si estende ai
Fondi citati nelle premesse e quelli di futura istituzione
di cui all'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
Art. 8. - Il presente decreto entra in vigore alla data
di firma.
Roma, 26 agosto 2003

Il Vice Ministro: (On. Adolfo Urso)»



 
Art. 14.
(Utilizzo della quota degli utili
della SIMEST Spa)

1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 934, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilita' speciale, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start- up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate, gestito dalla SIMEST Spa, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
2. Sono assegnate al Fondo, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, le disponibilita' finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero stesso in qualita' di socio della SIMEST Spa, gia' finalizzate, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, a interventi per lo sviluppo delle esportazioni.
3. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di societa' appositamente costituite da singole piccole e medie imprese, o da loro raggruppamenti, per realizzare progetti di internazionalizzazione.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalita' operative del Fondo.



Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5 della legge
24 aprile 1990, n. 100, recante «Norme sulla promozione
della partecipazione a societa' ed imprese miste
all'estero», come da ultimo modificato dal comma 934
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»:
«5. Gli utili conseguiti dalla SIMEST S.p.A., anche per
la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle
cessioni di partecipazioni effettuate, possono essere
distribuiti gli azionisti diversi dallo Stato. La quota di
utili di competenza del Ministro del commercio con l'estero
affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere
contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di
spesa del Ministero del commercio con l'estero per
interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del
sistema produttivo italiano.».
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante «Disposizioni in
materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4,
comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59.»:
«Art. 25 (Razionalizzazione degli interventi di sostegno
finanziario). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la
gestione degli interventi di sostegno finanziario
all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui
alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990,
n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla
Simest S.p.A. A decorrere dalla medesima data la gestione
degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19,
viene attribuita alla Finest S.p.A. Con apposita
convenzione sono disciplinate le modalita' di
collaborazione fra Simest S.p.A. e Finest S.p.A.
2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la
Simest S.p.A. stipula apposite convenzioni con il Ministero
del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i
relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque,
essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la
gestione dei medesimi interventi.
3. La Simest S.p.A. succede nei diritti, nelle
attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali
l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di
cui al comma 1 e' titolare in forza di leggi, di
provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla
gestione degli interventi trasferiti.
4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero,
provvede al trasferimento alla Simest S.p.A. dei fondi e
delle disponibilita' finanziarie previste dalle leggi di
cui al comma 1.
5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e del commercio con
l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalita' e i tempi
per il passaggio dal Mediocredito centrale S.p.A. alla
Simest S.p.A. delle risorse materiali e del personale
impiegato per la gestione degli interventi trasferiti,
nonche' per la determinazione dell'indennizzo spettante al
precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione
all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale
trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento
giuridico ed economico.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare le
necessarie variazioni di bilancio.
7. Il Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, e' soppresso a partire dalla data di
entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.
8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli
articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.
59, entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme
integrative e correttive delle disposizioni di cui al
presente articolo in relazione al trasferimento alla Simest
della gestione degli interventi indicati al comma 1.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante
«Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma
dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 13-5-1998.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».



 
Art. 15.
(Tutela penale dei diritti
di proprieta' industriale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 473 e' sostituito dal seguente:
"Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprieta' industriale, contraffa' o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffa' o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale";
b) l'articolo 474 e' sostituito dal seguente:
"Art. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale";
c) dopo l'articolo 474 sono inseriti i seguenti:
"Art. 474-bis. - (Confisca). - Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 e' sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.
Quando non e' possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.
Art. 474-ter. - (Circostanza aggravante). - Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' organizzate, la pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.
Art. 474-quater. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonche' nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti";
d) all'articolo 517, le parole: "fino a un anno o" sono sostituite dalle seguenti: "fino a due anni e";
e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis sono aggiunti i seguenti:
"Art. 517-ter. - (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprieta' industriale). - Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprieta' industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprieta' industriale o in violazione dello stesso e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale.
Art. 517-quater. - (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffa' o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Art. 517-quinquies. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter e 517-quater, nonche' nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti".
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), all'articolo 127 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 e' abrogato.
3. All'articolo 12- sexies, comma 1, primo periodo, del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: "416, sesto comma," sono inserite le seguenti: "416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater,".
4. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "416, sesto comma," sono inserite le seguenti: "416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474,".
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. All'articolo 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico," sono inserite le seguenti: "all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice,".
7. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25-bis:
1) al comma 1, alinea, le parole: "e in valori di bollo" sono sostituite dalle seguenti: ", in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento";
2) al comma 1, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente:
"f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote";
3) al comma 2, le parole: "e 461" sono sostituite dalle seguenti: ", 461, 473 e 474";
4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Falsita' in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento";
b) dopo l'articolo 25-bis e' inserito il seguente:
"Art. 25-bis.1. - (Delitti contro l'industria
e il commercio). - 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2";
c) dopo l'articolo 25- octies e' inserito il seguente:
"Art. 25- novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171- octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941".



Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 473 del codice penale,
come da ultimo modificato dalla presente legge:
«Art. 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o
segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). -
Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di
proprieta' industriale, contraffa' o altera marchi o segni
distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali,
ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione
o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o
alterati, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro
anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque
contraffa' o altera brevetti, disegni o modelli
industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere
concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali
brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono
punibili a condizione che siano state osservate le norme
delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle
convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta'
intellettuale o industriale; ».
- Si riporta il testo dell' art. 474 del codice penale,
come da ultimo modificato dalla presente legge.
«Art. 474 (Introduzione nello Stato e commercio di
prodotti con segni falsi). - Fuori dei casi di concorso nei
reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel
territorio dello Stato, al fine di trarne profitto,
prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi,
nazionali o esteri, contraffatti o alterati e' punito con
la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro
3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione,
alterazione, introduzione nel territorio dello Stato,
chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette
altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i
prodotti di cui al primo comma e' punito con la reclusione
fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono
punibili a condizione che siano state osservate le norme
delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle
convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta'
intellettuale o industriale»;
Dopo l'art. 474 del codice penale sono inseriti i
seguenti:
«Art. 474-bis (Confisca). - Nei casi di cui agli
articoli 473 e 474 e' sempre ordinata, salvi i diritti
della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento
del danno, la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono
l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque
appartenenti.
Quando non e' possibile eseguire il provvedimento di cui
al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di
cui il reo ha la disponibilita' per un valore
corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma
dell'art. 322-ter.
Si applicano le disposizioni dell'art. 240, commi terzo
e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono
l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto,
appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora
questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito
impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di
non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche
nel caso di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di
procedura penale.
Art. 474-ter (Circostanza aggravante). - Se, fuori dai
casi di cui all'art. 416, i delitti puniti dagli articoli
473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico
ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attivita'
organizzate, la pena e' della reclusione da due a sei anni
e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e
della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti
puniti dall'art. 474, secondo comma.
Art. 474-quater (Circostanza attenuante). - Le pene
previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla
meta' a due terzi nei confronti del colpevole che si
adopera per aiutare concretamente l'autorita' di polizia o
l'autorita' giudiziaria nell'azione di contrasto dei
delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonche'
nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione
dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei
concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione
degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti
medesimi o dei profitti da essi derivanti; ».
- Si riporta il testo dell' art. 517 del codice penale,
come da ultimo modificato dalla presente legge.
«Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni
mendaci). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con
nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a
indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza
o qualita' dell'opera o del prodotto, e' punito, se il
fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di
legge, con la reclusione fino due anni e con la multa fino
a ventimila euro [c.p. 473, 474].».
- Si riporta il testo dell' art. 517-bis del codice
penale:
«Art. 517-bis (Circostanza aggravante). - Le pene
stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i
fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande
la cui denominazione di origine o geografica o le cui
specificita' sono protette dalle norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna,
puo' disporre, se il fatto e' di particolare gravita' o in
caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento
o dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso da un
minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero
la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo
provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento
dell'attivita' commerciale nello stabilimento o
nell'esercizio stesso.».
- Si riporta il testo degli articoli successivi all'art.
517-bis del codice penale, inseriti con la presente legge:
«Art. 517-ter (Fabbricazione e commercio di beni
realizzati usurpando titoli di proprieta' industriale). -
Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque,
potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprieta'
industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o
altri beni realizzati usurpando un titolo di proprieta'
industriale o in violazione dello stesso e' punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a due
anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne
profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per
la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai
consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui
al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma:
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono
punibili sempre che siano state osservate le norme delle
leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle
convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta'
intellettuale o industriale.».
«Art. 517-quater (Contraffazione di indicazioni
geografiche o denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari). - Chiunque contraffa' o comunque altera
indicazioni geografiche o denominazioni di origine di
prodotti agroalimentari e' punito con la reclusione fino a
due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne
profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per
la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai
consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi
prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma:
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono
punibili a condizione che siano state osservate le norme
delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle
convenzioni internazionali in materia di tutela delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine
dei prodotti agroalimentari.».
«Art. 517-quinquies (Circostanza attenuante). - Le pene
previste dagli articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite
dalla meta' a due terzi nei confronti del colpevole che si
adopera per aiutare concretamente l'autorita' di polizia o
l'autorita' giudiziaria nell'azione di contrasto dei
delitti di cui ai predetti articoli 517-ter e 517-quater,
nonche' nella raccolta di elementi decisivi per la
ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura
dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione
degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti
medesimi o dei profitti da essi derivanti.».
- Si riporta il testo del comma 1, primo periodo,
dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1996, n.
306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, e successive modificazioni, recante
«Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa.»,
come da ultimo modificato dalla presente legge:
«1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su
richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322,
322-bis, 325, 416, sesto comma, 416 realizzato allo scopo
di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474,
517-ter e 517-quater, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630,
644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo
comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonche'
dall'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti
dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma
5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta
la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di
cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di
cui, anche per interposta persona fisica o giuridica,
risulta essere titolare o avere la disponibilita' a
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio
reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o
alla propria attivita' economica. Le disposizioni indicate
nel periodo precedente si applicano anche in caso di
condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma
dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno
dei delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 51, comma 3-bis del
codice di procedura penale, come da ultimo modificato dalla
presente legge.
«3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma,
416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti
dagli articoli 473, 474, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del
codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti
dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 le
funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.».
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis, comma 1-ter della
legge 26 luglio 1975, n. 354 recante «Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'.», come da
ultimo modificato dalla presente legge:
«1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, purche' non vi siano elementi tali da far
ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o
internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis,
secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies,
628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale,
all'art. 291-ter del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
all'art. 73 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del medesimo
testo unico, all'art. 416, primo e terzo comma, del codice
penale, realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e
all'art. 416 del codice penale, realizzato allo scopo di
commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo
III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli
609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e
dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 25-bis del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante “Disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive
di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29
settembre 2000, n. 300.”, come da ultimo modificato
dalla presente legge:
«25-bis (Falsita' in monete, in carte di pubblico
credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento). - 1. In relazione alla commissione dei
delitti previsti dal codice penale in materia di falsita'
in monete, in carte di pubblico credito e in valori di
bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'art. 453 la sanzione
pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la
sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'art. 455 le sanzioni
pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione
all'art. 453, e dalla lettera b), in relazione all'art.
454, ridotte da un terzo alla meta';
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464,
secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento
quote;
e) per il delitto di cui all'art. 459 le sanzioni
pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un
terzo;
f) per il delitto di cui all'art. 464, primo comma, la
sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
«f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474,
la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli
articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice
penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive
previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore
ad un anno.».
- Si riporta il testo dell'art. 25-bis.1 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante «Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29
settembre 2000, n. 300.», come da ultimo aggiunto dalla
presente legge:
«Art. 25-bis.1 (Delitti contro l'industria e il
commercio). - 1. In relazione alla commissione dei delitti
contro l'industria e il commercio previsti dal codice
penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni
pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516,
517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a
cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la
sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla
lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni
interdittive previste dall'art. 9, comma 2; ».
- Si riporta il testo degli articoli 513, 513-bis, 514,
515, 516, 517 del codice penale:
«Art. 513 (Turbata liberta' dell'industria o del
commercio). - Chiunque adopera violenza sulle cose [c.p.
392] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare
l'esercizio di un'industria o di un commercio e' punito, a
querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], se il
fatto non costituisce un piu' grave reato, con la
reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a
euro 1.032 [c.p. 508]. (1)
(1) La multa risulta cosi' aumentata, da ultimo, ai
sensi dell'art. 113, legge 24 novembre 1981, n. 689, che
modifica il sistema penale.
Art. 513-bis (Illecita concorrenza con minaccia o
violenza). - Chiunque nell'esercizio di un'attivita'
commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti
di concorrenza con violenza o minaccia e' punito con la
reclusione da due a sei anni.
La pena e' aumentata se gli atti di concorrenza
riguardano un'attivita' finanziata in tutto o in parte ed
in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici (1).
Art. 514 (Frodi contro le industrie nazionali). -
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in
circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti
industriali, con nomi, marchi o segni distintivi
contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria
nazionale e' punito con la reclusione da uno a cinque anni
e con la multa non inferiore a euro 516 [c.p. 29, 32, 517]
(1).
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate
le norme delle leggi interne o delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprieta' industriale,
la pena e' aumentata e non si applicano le disposizioni
degli articoli 473 e 474 (2).
(1) La multa risulta cosi' aumentata, da ultimo, ai
sensi dell'art. 113, legge24 novembre 1981, n. 689, che
modifica il sistema penale.
(2) Vedi, anche, il decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595, che ha apportato
modificazioni al testo delle disposizioni regolamentari in
materia di brevetti per marchi di impresa, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n.
795.».
«Art. 515 (Frode nell'esercizio del commercio). - (1)
Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale,
ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna
all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una
cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza,
qualita' o quantita', diversa da quella dichiarata o
pattuita, e' punito, qualora il fatto non costituisca un
piu' grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con
la multa fino a euro 2.065 (2).
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e' della
reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a
euro 103 [c.p. 29] (3).
(1) Vedi l'art. 9, legge24 novembre 1981, n. 689, che
modifica il sistema penale. In materia di commercio su aree
pubbliche vedi la legge 28 marzo 1991, n. 112.
(2) La multa risulta cosi' aumentata, da ultimo, ai
sensi dell'art. 113, legge 24 novembre 1981, n. 689, che
modifica il sistema penale.
(3) La multa risulta cosi' aumentata, da ultimo, ai
sensi dell'art. 113, legge 24 novembre 1981, n. 689, che
modifica il sistema penale.».
«Art. 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine
come genuine). - Chiunque pone in vendita o mette
altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari
non genuine (1) e' punito con la reclusione fino a sei mesi
o con la multa fino a euro 1.032 [c.p. 440, 442, 444] (2).
(1) Vedi l'art. 9, legge 24 novembre 1981, n. 689, che
modifica il sistema penale.
(2) La multa risulta cosi' aumentata, da ultimo, ai
sensi dell'art. 113, legge 24 novembre 1981, n. 689, che
modifica il sistema penale.».
«Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni
mendaci). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con
nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a
indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza
o qualita' dell'opera o del prodotto, e' punito, se il
fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di
legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino
a ventimila euro [c.p. 473, 474] (1).
(1) La multa, aumentata, da ultimo, a lire due milioni
ai sensi dell'art. 113, legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
stata cosi' rideterminata dall'art. 1, comma 10,
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35. Vedi, anche, l'art. 4,
comma 49, legge 24 dicembre 2003, n. 350.».
«Art. 517-bis (Circostanza aggravante). - Le pene
stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i
fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande
la cui denominazione di origine o geografica o le cui
specificita' sono protette dalle norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna,
puo' disporre, se il fatto e' di particolare gravita' o in
caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento
o dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso da un
minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero
la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo
provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento
dell'attivita' commerciale nello stabilimento o
nell'esercizio stesso (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 507.».
- Si riporta il testo dell'art. 25-novies del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante «Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300.», come da ultimo aggiunto dalla
presente legge:
«Art. 25-novies (Delitti in materia di violazione del
diritto d'autore). - 1. In relazione alla commissione dei
delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera
abis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e
171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica
all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si
applicano all'ente le sanzioni interdittive previste
dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un
anno. Resta fermo quanto previsto dall'art. 174-quinquies
della citata legge n. 633 del 1941.».
- Si riporta il testo degli articoli 171, 171-bis,
171-ter, 171-septies, 171-octies della legge 22 aprile
1941, n. 633 recante «Protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio.»:
«Art. 171. - Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e
dall'art. 171-ter, e' punito con la multa da euro 51 a euro
2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e
in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde,
vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio
un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso
pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno
esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge
italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola
in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di
qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte
di essa;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde
con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta
a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La
rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione
pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in
pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere
cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante
azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere
mediante una delle forme di elaborazione previste da questa
legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o
rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni
maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di
produrre o di rappresentare;
e) [riproduce con qualsiasi processo di duplicazione
dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero
introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni cosi'
fatte all'estero];
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per
radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi
analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o
smercia i dischi fonografici o altri apparecchi
indebitamente registrati.
Chiunque commette la violazione di cui al primo comma,
lettera a-bis), e' ammesso a pagare, prima dell'apertura
del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto
penale di condanna, una somma corrispondente alla meta' del
massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato
commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento
estingue il reato.
La pena e' della reclusione fino ad un anno o della
multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono
commessi sopra un'opera altrui non destinata alla
pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternita'
dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra
modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti
offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al
quarto comma dell'art. 68 comporta la sospensione della
attivita' di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di
riproduzione da sei mesi ad un anno nonche' la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.
Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per
trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi
fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo
commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla
Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), e'
soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni
e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena
si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso
unicamente a consentire o facilitare la rimozione
arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati
a protezione di un programma per elaboratori. La pena non
e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa
a euro 15.493 se il fatto e' di rilevante gravita'.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non
contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro
supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in
pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e
64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della
banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o
concede in locazione una banca di dati, e' soggetto alla
pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa
da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non e' inferiore nel
minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se
il fatto e' di rilevante gravita'.
Art. 171-ter. - 1. E' punito, se il fatto e' commesso
per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a
fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o
diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o
in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito
televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio,
dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o
sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in
pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di
opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche,
musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche
se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o
riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene
per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in
commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi
titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo
della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o
riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in
commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo,
proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della
televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro
supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della
presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte
della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.),
privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno
contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore,
ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio
criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati
atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso
condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la
vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in
noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove
commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un
servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la
vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali,
attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi
che abbiano la prevalente finalita' o l'uso commerciale di
eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art.
102-quater ovvero siano principalmente progettati,
prodotti, adattati o realizzati con la finalita' di rendere
possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra
le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o
che residuano, a seguito della rimozione delle misure
medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei
titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i
beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di
provvedimenti dell'autorita' amministrativa o
giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni
elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero
distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per
radio o per televisione, comunica o mette a disposizione
del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali
siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche
stesse.
2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e
con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde
abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a
qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta
copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e
da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro,
comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere,
un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o
parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attivita' di
riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione,
importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da
diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal
comma 1;
c) promuove o organizza le attivita' illecite di cui al
comma 1.
3. La pena e' diminuita se il fatto e' di particolare
tenuita'.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1
comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli
articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o piu'
quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in
uno o piu' periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della
concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva
per l'esercizio dell'attivita' produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono
versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per
i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici.
Omissis.
Art. 171-septies. - 1. La pena di cui all'art. 171-ter,
comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non
soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis, i quali
non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di
immissione in commercio sul territorio nazionale o di
importazione i dati necessari alla univoca identificazione
dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato,
a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento
degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2, della
presente legge.
Art. 171-octies. - 1. Qualora il fatto non costituisca
piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822
chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita,
importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso
pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla
decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso
condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo,
in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad
accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi
da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli
stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti
selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del
segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone
per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non e' inferiore a due anni di reclusione e
la multa a euro 15.493 se il fatto e' di rilevante
gravita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 174-quinquies della
legge 22 aprile 1941, n. 633 recante «Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio.»:
«Art. 174-quinquies. - 1. Quando esercita l'azione
penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla
presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio
commerciale o di un'attivita' soggetta ad autorizzazione,
il pubblico ministero ne da' comunicazione al questore,
indicando gli elementi utili per l'adozione del
provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di
cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, puo'
disporre, con provvedimento motivato, la sospensione
dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo non
inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi,
senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente
adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al
comma 1, e' sempre disposta, a titolo di sanzione
amministrativa accessoria, la cessazione temporanea
dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo da tre mesi
ad un anno, computata la durata della sospensione disposta
a norma del comma 2. Si applica l'art. 24 della legge 24
novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica e'
disposta la revoca della licenza di esercizio o
dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita'.
4. Le disposizioni di cui al presente art. si applicano
anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di
stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonche' di
masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino
attivita' di produzione industriale connesse alla
realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei
centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le
agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre
1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in
caso di esercizio dell'azione penale; se vi e' condanna,
sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per
almeno un biennio.».



 
Art. 16.
(Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel
corso di operazioni di polizia giudiziaria per la
repressione di reati di cui agli articoli 473, 474,
517-ter e 517-quater del codice penale)

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale sono affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attivita' di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, l'autorita' giudiziaria competente dispone la distruzione dei beni sequestrati secondo le modalita' indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri e' eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.
4. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.
5. Per quanto non disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1973, n. 43.



Note all'art. 16:
- Per gli articoli 473 , 474, 517-ter e 517-quater del
codice penale si veda nelle note all'art. 15.
- Si riporta il testo dell'art. 83 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271:
«Art. 83 (Citazione del responsabile civile). - 1. Il
responsabile civile per il fatto dell'imputato puo' essere
citato nel processo penale a richiesta della parte civile
e, nel caso previsto dall'art. 77, comma 4, a richiesta del
pubblico ministero. L'imputato puo' essere citato come
responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso
in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi
confronti sentenza di non luogo a procedere.
2. La richiesta deve essere proposta al piu' tardi per
il dibattimento.
3. La citazione e' ordinata con decreto dal giudice che
procede. Il decreto contiene:
a) le generalita' o la denominazione della parte
civile, con l'indicazione del difensore e le generalita'
del responsabile civile, se e' una persona fisica, ovvero
la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a
rispondere e le generalita' del suo legale rappresentante;
b) l'indicazione delle domande che si fanno valere
contro il responsabile civile;
c) l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'art.
84;
d) la data e le sottoscrizioni del giudice e
dell'ausiliario che lo assiste.
4. Copia del decreto e' notificata, a cura della parte
civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e
all'imputato. Nel caso previsto dall'art. 77 comma 4, la
copia del decreto e' notificata al responsabile civile e
all'imputato a cura del pubblico ministero. L'originale
dell'atto con la relazione di notificazione e' depositato
nella cancelleria del giudice che procede.
5. La citazione del responsabile civile e' nulla se per
omissione o per erronea indicazione di qualche elemento
essenziale il responsabile civile non e' stato posto in
condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza
preliminare o nel giudizio. La nullita' della notificazione
rende nulla la citazione.
6. La citazione del responsabile civile perde efficacia
se la costituzione di parte civile e' revocata o se e'
ordinata l'esclusione della parte civile.».
- Si riporta l'art. 301-bis del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1973, n.
43:
«Art. 301-bis (Destinazione di beni sequestrati o
confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando). - 1.
I beni mobili compresi quelli iscritti in pubblici
registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli
aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia
giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'autorita'
giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia
che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di
polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi
dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per
finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela
ambientale.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e
all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e
degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando
usuario.
3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di
affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i
beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro
distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di
distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici
registri e' eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o
diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.
L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il
ricevitore capo della dogana, competenti per territorio,
possono stipulare convenzioni per la distruzione, in deroga
alle norme sulla contabilita' generale dello Stato,
direttamente con una o piu' ditte del settore.
4. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o
il ricevitore capo della dogana, prima di procedere
all'affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione
dei beni mobili di cui ai commi 1 e 3, devono chiedere
preventiva autorizzazione all'organo dell'autorita'
giudiziaria competente per il procedimento, che provvede
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1,
per i quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente
diritto e' corrisposta una indennita' sulla base delle
quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni
specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento
del sequestro.
6. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo
Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca,
sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne
hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non
presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti
ai sensi del comma 3.
7. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'art. 4 del
decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
dettate le disposizioni di attuazione del presente
articolo.».



 
Art. 17.
(Contrasto della contraffazione)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "in ordine ai delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "473, 474,".
2. All'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) nel primo periodo:
1) le parole: "Salvo che il fatto costituisca reato," sono soppresse;
2) le parole: "da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose" sono sostituite dalle seguenti: "da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose";
3) la parola: "intellettuale" e' sostituita dalla seguente: "industriale";
b) il secondo periodo e' soppresso;
c) nel quinto periodo prima delle parole: "Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale" sono inserite le seguenti: "Salvo che il fatto costituisca reato,".
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo, e salvo che il fatto costituisca reato, e' prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.
4. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati gia' immessi in libera pratica".



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, lettera a),
della legge 16 marzo 2006, n. 146 recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni
Unite contro il crimine organizzato transnazionale,
adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il
31 maggio 2001.», come da ultimo modificato dalla presente
legge:
«Art. 9 (Operazioni sotto copertura). - 1. Fermo quanto
disposto dall'art. 51 del codice penale, non sono punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, appartenenti alle strutture
specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di
specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
previsti dagli articoli 473 e 474, 648-bis e 648-ter
nonche' nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del
codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni,
esplosivi, ai delitti previsti dall'art. 12, commi 3, 3-bis
e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, nonche' dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque
prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono,
sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti,
stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto,
profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti
ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne
consentono l'impiego; ».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
concernente «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.»,
come da ultimo modificato dalla presente legge:
«7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che
acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualita'
o per la condizione di chi le offre o per l'entita' del
prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le
norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed
in materia di proprieta' industriale. In ogni caso si
procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al
presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto
costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un
operatore commerciale o importatore o da qualunque altro
soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' stabilita da un minimo di
20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono
applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto in
ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13 della citata
legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni
provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 49, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2004).», come da ultimo modificato dalla presente legge:
«49. L'importazione e l'esportazione a fini di
commercializzazione ovvero la commercializzazione o la
commissione di atti diretti in modo non equivoco alla
commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci
indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato
ed e' punita ai sensi dell'art. 517 del codice penale.
Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in
Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai
sensi della normativa europea sull'origine; costituisce
fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e
la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di
segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a
ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana
incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai
sensi della disciplina sulle pratiche commerciali
ingannevoli, ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su
prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della
normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa,
in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di
fabbricazione o di produzione, o altra indicazione
sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro
effettiva origine estera. Le fattispecie sono commesse sin
dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana
per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla
vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci
puo' essere sanata sul piano amministrativo con
l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei
segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che
si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa
indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o
merci puo' essere sanata sul piano amministrativo
attraverso l'esatta indicazione dell'origine o
l'asportazione della stampigliatura «made in Italy». Le
false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine
non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti
o le merci siano stati gia' immessi in libera pratica.».



 
Art. 18.
(Azioni a tutela della qualita' delle produzioni
agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura
e per il contrasto alla contraffazione
dei prodotti agroalimentari ed ittici)

1. Al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la qualita' delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e a contrastare le frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica nonche' la commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, per gli anni 2009- 2011 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove le iniziative necessarie per assicurare la qualita' delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale.
2. All'attuazione del comma 1 il Ministero provvede ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e, limitatamente alle attivita' di controllo, con il coordinamento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, attraverso il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo delle capitanerie di porto- guardia costiera, nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Al fine di garantire la qualita' e una migliore valorizzazione commerciale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani non destinati all'esportazione devono essere fornite, per tutte le partite, da soggetti d'impresa esercenti la pesca, almeno le seguenti informazioni:
a) il numero di identificazione di ogni partita;
b) il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie;
c) il peso vivo espresso in chilogrammi;
d) la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del prodotto;
e) il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura;
f) il nome e l'indirizzo dei fornitori;
g) l'attrezzo da pesca.
4. A ciascuna partita e' applicato, a cura dei soggetti esercenti la pesca, un sistema specifico di marcatura ed etichettatura, individuato con successivo decreto ministeriale, contenente le informazioni di cui al comma 3, adottato previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/ 34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai soggetti e alle imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri e comunque alle partite di peso inferiore a 15 chilogrammi.
6. Dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione nella quale illustra, con riferimento all'anno precedente, le iniziative assunte a tutela della qualita' delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo:
a) alle iniziative di formazione e di informazione;
b) alle attivita' di controllo effettuate, distinguendo quelle rivolte alle produzioni di qualita' regolamentata e quelle effettuate nei singoli settori produttivi;
c) agli illeciti riscontrati nelle attivita' di controllo, indicando le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le notizie di reato inviate, anche con specifico riguardo al reato di cui all'articolo 517-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 15, comma 1, lettera e), della presente legge.
8. Nella relazione di cui al comma 7, il Ministero da' un quadro complessivo delle tendenze del settore agroalimentare italiano nel contesto internazionale, prospettando le modifiche alla normativa vigente che ritenga necessarie per garantire la qualita' delle produzioni e dei prodotti.
9. Per potenziare l'azione di contrasto alle frodi e di monitoraggio della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, tenuto conto di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi oleari hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, anche le informazioni relative all'origine del prodotto trasformato.
10. L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda agricola nonche' le regole di registrazione e di controllo delle informazioni di cui al comma 9 e, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilita' del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.
11. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 sono autorizzate la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire la qualita' e il monitoraggio delle produzioni agroalimentari e la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire le attivita' di controllo per la qualita' e di monitoraggio della filiera ittica. Le suddette risorse vengono assegnate dall'AGEA secondo le modalita' di cui al comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
12. Per l'attuazione dei commi 9 e 10 e' istituito, nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato "Fondo per la tracciabilita' dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola", con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2009.
13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo Ibis, comma 2, del decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
14. Le risorse di cui ai commi 11 e 12 possono essere incrementate mediante corrispondente riassegnazione all'AGEA dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalita' stabilite con apposite convenzioni.
15. Per attivita' di controllo sulla pesca e sull'acquacoltura e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da destinare a favore del Corpo delle capitanerie di porto- guardia costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative attivita' operative. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto- legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



Note all'art. 18:
- Si riportano i commi 4-bis e 4-ter dell'art. 4 del
decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 recante
«Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura,
dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di
fiscalita' d'impresa.»:
«4-bis. Al fine di migliorare l'efficienza del sistema
per l'identificazione e la registrazione degli animali e la
tracciabilita' dei prodotti alimentari, il Ministero della
salute ed il Ministero delle politiche agricole e
forestali, ferme restando le attribuzioni e i compiti gia'
svolti dal Centro servizi nazionale dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, si
avvalgono della societa' consortile «Consorzio anagrafi
animali» quale ente strumentale di assistenza tecnica al
sistema nazionale delle anagrafi animali e della
tracciabilita' degli alimenti, anche ai fini della
promozione internazionale del sistema Italia di
tracciabilita' degli alimenti e degli animali. I Ministeri
suddetti assegnano direttamente alla societa' consortile
«Consorzio anagrafi animali», con provvedimento
amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali
compiti.».
«4-ter. La societa' consortile «Consorzio anagrafi
animali» assicura, nello svolgimento della funzione di cui
al comma 4-bis e sulla base di un programma annuale
formulato conformemente alle indicazioni dei Ministeri
competenti, il coordinamento degli interventi necessari a
dare piena attuazione agli adempimenti connessi. Per la
promozione di attivita' riconducibili a quanto previsto dal
comma 4-bis, anche altre amministrazioni ed enti dello
Stato possono avvalersi della societa' consortile
"Consorzio anagrafi animali", d'intesa con il Ministero
della salute ed il Ministero delle politiche agricole e
forestali. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed
ai costi generali di struttura della predetta societa'
consortile, per lo svolgimento della funzione di ente
strumentale di assistenza tecnica, l'AGEA assegna alla
societa' medesima un contributo a decorrere dall'anno 2006
di un milione di euro. Al relativo onere si provvede
mediante riduzione di un milione di euro, a decorrere
dall'anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui al
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come
determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005,
n. 266.».
- La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998 che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. L 204 del 21 luglio 1998, pag.
37.
- Il regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione,
del 2 dicembre 2003 relativo al regime di aiuto all'ammasso
privato di olio di oliva e' pubblicato nella GUUE del 24
dicembre 2005 L342-46.
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 6
febbraio 2007, n. 13 recante «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2006.»:
«Art. 20 (Comunicazioni periodiche all'AGEA in materia
di produzione di olio di oliva e di olive da tavola). - 1.
Al fine di adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 del
regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23
dicembre 2005, i frantoi e le imprese di trasformazione
delle olive da tavola sono tenuti a comunicare mensilmente,
anche attraverso le organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale o i centri
autorizzati di assistenza fiscale (CAAF), (o i centri di
assistenza agricola (CAA" all'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) gli elementi relativi alla produzione di
olio di oliva e di olive da tavola.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i dati, le
modalita' e la tempistica delle comunicazioni di cui al
comma 1.
3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500 a
euro 10.000 in relazione alla gravita' della violazione
accertata. L'irrogazione delle sanzioni e' disposta
dall'AGEA, anche avvalendosi dell'Agenzia per i controlli e
le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla
produzione dell'olio di oliva (Agecontrol S.p.A.).
4. In relazione alla nuova disciplina
dell'organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva di
cui al regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29
aprile 2004, all'art. 7, comma 3, della legge 27 gennaio
1968, n. 35, e successive modificazioni, dopo le parole:
«quantita' nominali unitarie seguenti espresse in litri:»
sono inserite le seguenti: «0,05,».
- Il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21
giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune, e' pubblicato nella GUUE del 11 agosto
2005 L209/1.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 recante
«Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura,
dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di
fiscalita' d'impresa:
«4-ter. - La societa' consortile «Consorzio anagrafi
animali» assicura, nello svolgimento della funzione di cui
al comma 4-bis e sulla base di un programma annuale
formulato conformemente alle indicazioni dei Ministeri
competenti, il coordinamento degli interventi necessari a
dare piena attuazione agli adempimenti connessi. Per la
promozione di attivita' riconducibili a quanto previsto dal
comma 4-bis, anche altre amministrazioni ed enti dello
Stato possono avvalersi della societa' consortile
«Consorzio anagrafi animali», d'intesa con il Ministero
della salute ed il Ministero delle politiche agricole e
forestali. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed
ai costi generali di struttura della predetta societa'
consortile, per lo svolgimento della funzione di ente
strumentale di assistenza tecnica, l'AGEA assegna alla
societa' medesima un contributo a decorrere dall'anno 2006
di un milione di euro. Al relativo onere si provvede
mediante riduzione di un milione di euro, a decorrere
dall'anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui al
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come
determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005,
n. 266.».
- Si riporta l'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81 recante «Interventi urgenti per
i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della
pesca», nonche' in materia di fiscalita' d'impresa:
«2. Le somme assegnate all'AGEA, destinate
all'attuazione di interventi e misure sul mercato agricolo,
affluiscono all'apposito conto corrente n. 20082 acceso
presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestato
all'AGEA medesima. Nell'ambito dello stato di previsione
dell' AGEA per l'anno 2006 e' istituito un apposito
capitolo in entrata, denominato «Fondo per l'attuazione di
interventi e misure nazionali nel settore agricolo e
agroalimentare». Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sono individuati gli interventi e le
misure da attuare utilizzando le risorse iscritte al
predetto capitolo di entrata.».
- Si riporta l'art. 5, comma 4, del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126 come rideterminato ai sensi
dell'art. 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133:
«4. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione pari a 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120
milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per
l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni
finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta l'art. 60, comma 8, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
«8. Il fondo di cui all'art. 5 comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, e' integrato di 100
milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro
delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa.
(L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come
rideterminata ai sensi del presente comma, e' ridotta
dell'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008, di 12
milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per
l'anno 2010.)»



 
Art. 19.
(Proprieta' industriale)

1. All'articolo 47 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilita', il deposito nazionale in Italia da' luogo al diritto di priorita' anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi gia' contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorita'".
2. All'articolo 120 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le azioni in materia di proprieta' industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorita' giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullita' o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non e' stato ancora concesso, la sentenza puo' essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o piu' volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire".
3. All'articolo 122 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un titolo di proprieta' industriale puo' essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non e' obbligatorio";
b) ai commi 6 e 8, la parola: "diritti" e' sostituita dalla seguente: "titoli".
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente:
"Art. 134. - (Norme in materia di competenza). - 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:
a) i procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprieta' industriale, nonche' in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprieta' industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, la cui cognizione e' del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate;
b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;
c) le controversie in materia di indennita' di espropriazione dei diritti di proprieta' industriale, di cui conosce il giudice ordinario;
d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario".
6. L'articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente:
"Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformita' con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attivita' in tale caso puo' proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda".
7. All'articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia gia' intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore".
8. La disposizione di cui all'articolo 120, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui all'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia gia' intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza.
9. L'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2007, e' abrogato.
10. Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale.
11. Il Consiglio nazionale anticontraffazione e' presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio e' composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali e da un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Consiglio puo' invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonche' delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.
12. Le modalita' di funzionamento del Consiglio nazionale anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e le attivita' culturali e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le attivita' di segreteria sono svolte dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi.
13. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. All'attuazione dei commi da 10 a 12 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
14. L'articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, e' abrogato.
15. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dalla presente legge, secondo le modalita' e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice;
b) armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall'articolo 5 del decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78;
c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi;
d) prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'universita' o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione;
e) riconoscere ai comuni la possibilita' di ottenere il riconoscimento di un marchio
e utilizzarlo per fini commerciali per identificare con elementi grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico, ambientale del relativo territorio; lo sfruttamento del marchio a fini commerciali puo' essere esercitato direttamente dal comune anche attraverso lo svolgimento di attivita' di merchandising, vincolando in ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi al finanziamento delle attivita' istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell'ente.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 47 del codice della
proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, come da ultimo modificato dalla
presente legge:
«Art. 47 (Divulgazioni non opponibili). - 1. Per
l'applicazione dell'art. 46, una divulgazione
dell'invenzione non e' presa in considerazione se si e'
verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito
della domanda di brevetto e risulta direttamente o
indirettamente da un abuso evidente ai danni del
richiedente o del suo dante causa.
2. Non e' presa altresi' in considerazione la
divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o
ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione
concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi
il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.
3. Per le invenzioni per le quali si e' rivendicata la
priorita' ai sensi delle convenzioni internazionali, la
sussistenza del requisito della novita' deve valutarsi con
riferimento alla data alla quale risale la priorita'.
3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di
utilita', il deposito nazionale in Italia da' luogo al
diritto di priorita' anche rispetto a una successiva
domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a
elementi gia' contenuti nella domanda di cui si rivendica
la priorita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 120 del codice della
proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, come da ultimo modificato dalla
presente legge:
«Art. 120 (Giurisdizione e competenza). - 1. Le azioni
in materia di proprieta' industriale i cui titoli sono
concessi o in corso di concessione si propongono avanti
l'autorita' giudiziaria dello Stato, qualunque sia la
cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se
l'azione di nullita' o quella di contraffazione sono
proposte quando il titolo non e' stato ancora concesso, la
sentenza puo' essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio
italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di
concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande
presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto
delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per
una o piu' volte, fissando con il medesimo provvedimento
l'udienza in cui il processo deve proseguire.
2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti
all'autorita' giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha
la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti,
del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto
previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza,
ne' domicilio ne' dimora nel territorio dello Stato, le
azioni sono proposte davanti all'autorita' giudiziaria del
luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio.
Qualora ne' l'attore, ne' il convenuto abbiano nel
territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora e'
competente l'autorita' giudiziaria di Roma. 3.
L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di
registrazione o di brevettazione e annotata nel registro
vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della
determinazione della competenza e di ogni notificazione di
atti di procedimenti davanti ad autorita' giurisdizionali
ordinarie o amministrative. Il domicilio cosi' eletto puo'
essere modificato soltanto con apposita istanza di
sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi.
4. La competenza in materia di diritti di proprieta'
industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati
a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n.
168.
5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli
comunitari ai sensi dell'art. 91 del regolamento (CE) n.
40/94 e dell'art. 80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si
intendono quelli di cui al comma 4.
6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del
diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi
all'autorita' giudiziaria dotata di sezione specializzata
nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.».
- Si riporta il comma 1 dell'art. 122 del codice della
proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, come da ultimo modificato dalla
presente legge:
«1. Fatto salvo il disposto dell'art. 118, comma 4,
l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza
o di nullita' di un titolo di proprieta' industriale puo'
essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa
d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'art. 70 del
codice di procedura civile l'intervento del pubblico
ministero non e' obbligatorio; ».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 118 del
codice della proprieta' industriale di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30:
«4. Decorso il termine di due anni dalla data di
pubblicazione della concessione del brevetto per
invenzione, per modello di utilita', per una nuova varieta'
vegetale, oppure dalla pubblicazione della concessione
della registrazione della topografia dei prodotti a
semiconduttori, senza che l'avente diritto si sia valso di
una delle facolta' di cui al comma 3, la nullita' puo'
essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.»
- Si riporta il testo dell'art. 70 del codice di
procedura civile.
«Art. 70 (Intervento in causa del pubblico ministero). -
Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullita'
rilevabile d'ufficio:
1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di
separazione personale dei coniugi;
3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacita'
delle persone;
4) [nelle cause collettive e nelle cause individuali di
lavoro in grado di appello];
5) negli altri casi previsti dalla legge.
Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di
cassazione.
Puo' infine intervenire in ogni altra causa in cui
ravvisa un pubblico interesse.».
- Si riporta il testo dei commi 6 e 8 dell'art. 122 del
codice della proprieta' industriale di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo
modificati dalla presente legge:
«6. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio
civile in materia di titoli di proprieta' industriale deve
essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, a
cura di chi promuove il giudizio.».
«8. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio italiano
brevetti e marchi copia di ogni sentenza in materia di
titoli di proprieta' industriale.».
- Si riporta il testo dell'art. 134 del codice della
proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, come da ultimo modificato dalla
presente legge.
«Art. 134 (Norme in materia di competenza). - 1. Sono
devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate
previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168:
a) i procedimenti giudiziari in materia di proprieta'
industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle
sole fattispecie che non interferiscono, neppure
indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprieta'
industriale, nonche' in materia di illeciti afferenti
all'esercizio dei diritti di proprieta' industriale ai
sensi della legge 10 ottobre 1990, n.287, e degli articoli
81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunita' europea,
la cui cognizione e' del giudice ordinario, e in generale
in materie che presentano ragioni di connessione, anche
impropria, con quelle di competenza delle sezioni
specializzate;
b) le controversie nelle materie disciplinate dagli
articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;
c) le controversie in materia di indennita' di
espropriazione dei diritti di proprieta' industriale, di
cui conosce il giudice ordinario;
d) le controversie che abbiano ad oggetto i
provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI
di cui conosce il giudice ordinario.».
- Il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 recante
«Istituzione di Sezioni specializzate in materia di
proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e
corti d'appello, a norma dell'art. 16 della legge 12
dicembre 2002, n. 273» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2003.
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante «Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1990.
- Si riporta il testo gli articoli 64, 65, 98 e 99 del
codice della proprieta' industriale di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30:
«Art. 64 (Invenzioni dei dipendenti). - 1. Quando
l'invenzione industriale e' fatta nell'esecuzione o
nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro
o d'impiego, in cui l'attivita' inventiva e' prevista come
oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo
retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa
appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto
spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
2. Se non e' prevista e stabilita una retribuzione, in
compenso dell'attivita' inventiva, e l'invenzione e' fatta
nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un
rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti
dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma
all'inventore, salvo sempre il diritto di essere
riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro
ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione
del quale si terra' conto dell'importanza della protezione
conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni
svolte e della retribuzione percepita dall'inventore,
nonche' del contributo che questi ha ricevuto
dall'orginizzazione del datore di lavoro.
3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei
commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che
rientri nel campo di attivita' del datore di lavoro,
quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo
o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del
brevetto, nonche' per la facolta' di chiedere od
acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero
verso corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con
deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che
l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro
per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potra'
esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data
di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito
della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con
l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non
venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo
dovuto.
4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa
all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo
premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga
l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se
l'inventore e' un dipendente di amminisirazione statale,
alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di
arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da
ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o,
in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione
specializzata del Tribunale competente dove il prestatore
d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano
in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e
seguenti, del codice di procedura civile.
5. Il collegio degli arbitratori puo' essere adito anche
in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza
del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in
tal caso, l'esecutivita' della sua decisione e' subordinata
a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il
collegio degli arbitratori deve procedere con equo
apprezzamento. Se la determinazione e' manifestamente
iniqua od erronea la determinazione e' fatta dal giudice.
6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta
durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro
o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia
chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha
lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel
cui campo di attivita' l'invenzione rientra.
Art. 65 (Invenzioni dei ricercatori delle universita' e
degli enti pubblici di ricerca). - 1. In deroga all'art.
64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un
universita' o con una pubblica amministrazione avente tra i
suoi scopi istituzionali finalita' di ricerca, il
ricercatore e' titolare esclusivo dei diritti derivanti
dall'invenzione brevettabile di cui e' autore. In caso di
piu' autori, dipendenti delle universita', delle pubbliche
amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche
amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione
appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa
pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e
ne da' comunicazione all'amministrazione.
2. Le Universita' e le pubbliche amministrazioni,
nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo
massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso
dell'invenzione, spettante alla stessa universita' o alla
pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori
della ricerca, nonche' ogni ulteriore aspetto dei rapporti
reciproci.
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del
cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di
sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le
universita' o le amministrazioni pubbliche non provvedano
alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete
il trenta per cento dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del
brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne
abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che
cio' non derivi da cause indipendenti dalla loro volonta',
la pubblica amministrazione di cui l'inventore era
dipendente al momento dell'invenzione acquisisce
automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di
sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa
connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto
spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
5. Le disposizioni del presente art. non si applicano
nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte,
da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di
specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti
pubblici diversi dall'universita', ente o amministrazione
di appartenenza del ricercatore».
Omissis.».
«Art. 98 (Oggetto della tutela). - 1. Costituiscono
oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze
tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette
al legittimo controllo del detentore, ove tali
informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro
insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei
loro elementi generalmente note o facilmente accessibili
agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui
legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi
ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
2. Costituiscono altresi' oggetto di protezione i dati
relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione
comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione
sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in
commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli
implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.».
«Art. 99 (Tutela). - 1. Salva la disciplina della
concorrenza sleale, e' vietato rivelare a terzi oppure
acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze
aziendali di cui all'art. 98.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, numero 10 della legge
22 aprile 1941, n. 633 recante «Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio».
«10) Le opere del disegno industriale che presentino di
per se' carattere creativo e valore artistico.».
- Si riporta il testo dell'art. 245 del codice della
proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, come da ultimo modificato dalla
presente legge:
«Art. 245 (Disposizioni procedurali). - 1. Le norme dei
capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e le norme
degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 5, si applicano ai procedimenti
giudiziari ed agli arbitrati che siano iniziati con atto
notificato oppure con deposito del ricorso sei mesi dopo
l'entrata in vigore del codice.
2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di
cui all'art. 134, iniziate dopo la data di entrata in
vigore del presente codice, restano devolute alla
cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto
legislativo 27 giugno 2003, n.168, anche se il giudizio di
primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono
svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno
che non sia gia' intervenuta nell'ambito di essi una
pronuncia sulla competenza;
3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle
materie di cui all'art. 134, iniziate dopo la data di
entrata in vigore del presente codice, restano devolute
alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al
decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168, anche se
riguardano misure cautelari concesse secondo le norme
precedentemente in vigore.
4. Le norme di procedura di cui all'art. 136 concernenti
la funzione giurisdizionale della commissione dei ricorsi
si applicano a partire da un anno dopo l'entrata in vigore
del codice.
5. Le norme di procedura di cui agli articoli 137,146,
194, 195, 196, 198, 199 e 200 si applicano con l'entrata in
vigore del codice.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del Ministro dello
sviluppo economico 3 ottobre 2007 «Attribuzione
dell'incarico all'Ufficio europeo dei brevetti ad
effettuare la ricerca di anteriorita'»:
«Art. 3 (Decadenza). - 1. Il ritardo del pagamento della
quinta annualita' per il brevetto per invenzione
industriale, del secondo quinquennio per il brevetto per
modello di utilita' e per la registrazione di disegno o
modello comporta la decadenza del diritto di proprieta'
industriale dalla data del deposito della relativa domanda.
2. Comporta, altresi', la decadenza del diritto di
proprieta' industriale dalla data di deposito della
relativa domanda, la mancata o tardiva presentazione
dell'istanza di proroga di cui all'art. 238 del decreto
legislativo n. 30/2005, riferita al secondo quinquennio dei
disegni e modelli.»:
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 10 marzo
1969, n. 96 recante «Istituzione di un controllo
qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e
concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme
ai medesimi prodotti destinati al mercato interno.».
«Art. 7 (L'accertamento dei requisiti stabiliti per i
prodotti oggetto della presente legge destinati
all'esportazione e' effettuato dall'Istituto nazionale per
le conserve alimentari). - Tale istituto esercita il
controllo di cui sopra all'atto dell'esportazione e, in
base alle risultanze del medesimo, rilascia apposito
certificato di idoneita' all'esportazione, da esibirsi alla
dogana all'atto dell'operazione doganale.
Sono escluse dal controllo le spedizioni allo estero che
non superino il peso netto di chilogrammi 10.».
- Per l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante
«Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa.» Si veda nelle note all'art. 5.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 10
gennaio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2006, n. 78 recante «Attuazione della direttiva
98/44/CE in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche.»:
«Art. 5 (Procedimento). - 1. L'Ufficio italiano brevetti
e marchi, in sede di valutazione della brevettabilita' di
invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto
previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c), puo' richiedere
il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le
biotecnologie.
2. La provenienza del materiale biologico di origine
animale o vegetale, che sta alla base dell'invenzione, e'
dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in
riferimento al Paese di origine, consentendo di accertare
il rispetto della legislazione in materia di importazione e
di esportazione, sia in relazione all'organismo biologico
dal quale e' stato isolato.
3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che
ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine
umana deve essere corredata dell'espresso consenso, libero
e informato a tale prelievo e utilizzazione, della persona
da cui e' stato prelevato tale materiale, in base alla
normativa vigente.
4. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione,
che ha per oggetto o utilizza materiale biologico
contenente microrganismi o organismi geneticamente
modificati, deve essere corredata da una dichiarazione che
garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti
tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o
comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al
comma 6 e di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n.
206, e 8 luglio 2003, n. 224.
5. L'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la
riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua
azienda, di materiale brevettato di origine vegetale,
avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del
regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio
1994, e secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive.
6. Nel caso in cui la richiesta di brevetto riguardi
l'utilizzo o la modifica delle identita' genetiche di
varieta' italiane autoctone e da conservazione, ai sensi
della direttiva 98/95/CE del Consiglio, del 14 dicembre
1998, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, e del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, o di materiali biologici
vegetali o animali cui facciano riferimento i disciplinari
adottati in Italia, in conformita' alle disposizioni sulla
denominazione di origine protetta e sulla indicazione
geografica protetta di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92
e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e alla
citata direttiva 98/95/CE, e si riferisca a fini diversi da
quelli diagnostici o terapeutici, e' acquisito
preventivamente il parere del Ministero delle politiche
agricole e forestali; il Ministero si esprime, previa
consultazione della commissione consultiva di cui all'art.
18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto
1975, n. 974, sentite le associazioni di produttori di cui
all'art. 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, entro
novanta giorni dalla data nella quale sia pervenuta al
Ministero medesimo la relativa richiesta. Decorso
inutilmente il termine anzidetto, il brevetto puo' essere
rilasciato.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con i Ministri della salute e delle
attivita' produttive, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono disciplinati l'ambito e le
modalita' per l'esercizio della deroga di cui al paragrafo
2 dell'art. 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la
vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di
allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine
animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo
consenso. In particolare, il decreto prevede il divieto
della ulteriore vendita del bestiame in funzione di
un'attivita' di "riproduzione" commerciale, a meno che gli
animali dotati delle stesse proprieta' siano stati ottenuti
mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la
possibilita' di vendita diretta da parte dell'allevatore
per soggetti da vita rientranti nella normale attivita'
agricola.».



 
Art. 20.
(Bollo virtuale)

1. La lettera a) del comma 1-quater dell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
"a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novita' vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori:
euro 42,00".
2. Dopo la lettera a) del comma 1-quater dell'articolo 1 della citata tariffa dell'imposta di bollo, parte I, e' inserita la seguente:
"a-bis) per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilita', disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o piu' dei seguenti documenti:
1) lettera di incarico a consulente di proprieta' industriale o riferimento alla stessa;
2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito:
euro 20,00".



Note all'art. 20:
- Si riporta la lettera a) del comma 1-quater dell'art.
1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, come sostituita dal decreto del Ministero delle
finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto
1992, e successive modificazioni, come da ultimo modificata
dalla presente legge:
«a) per ogni domanda di concessione o di registrazione
di marchi d'impresa, novita' vegetali, certificati
complementari di protezione e topografie di prodotti per
semiconduttori: euro 42,00;
a-bis) per ogni domanda di concessione o di
registrazione di brevetto per invenzione, modello di
utilita', disegno e modello ove alla stessa risulti
allegato uno o piu' dei seguenti documenti:
1) lettera di incarico a consulente di proprieta'
industriale o riferimento alla stessa;
2) richiesta di copia autentica del verbale di
deposito;
3) rilascio di copia autentica del verbale di
deposito: euro 20,00.».



 
Art. 21.
(Iniziative a favore dei consumatori
e della trasparenza dei prezzi)

1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni forniscono all'utente indicazioni trasparenti circa le offerte proposte sul mercato, affinche' sia possibile per il cliente interessato dall'offerta di servizi effettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri gestori.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni predispongono le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione delle misure di cui al comma 1.
3. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, puo' proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facolta' di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualita' nel corso della quale la facolta' di recesso e' stata esercitata".
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.



Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 1899 del codice civile,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1899 (Durata dell'assicurazione). - 1.
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del
giorno della conclusione del contratto alle ore
ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel
contratto stesso. «L'assicuratore, in alternativa ad una
copertura di durata annuale, puo' proporre una copertura di
durata poliennale a fronte di una riduzione del premio
rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal
contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i
cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha
facolta' di recedere dal contratto con preavviso di
sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualita'
nel corso della quale la facolta' di recesso e' stata
esercitata».
2. Il contratto puo' essere tacitamente prorogato una o
piu' volte, ma ciascuna proroga tacita non puo` avere una
durata superiore a due anni.
3. Le norme del presente articolo non si applicano alle
assicurazioni sulla vita.».



 
Art. 22.
(Introduzione dell'articolo 22-bis del codice
del consumo, in materia di tutela dei consumatori
contro la pubblicita' ingannevole delle
compagnie marittime)

1. Dopo l'articolo 22 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il seguente:
"Art. 22-bis. - (Pubblicita' ingannevole delle tariffe marittime). - 1. E' considerata ingannevole la pubblicita' che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code- sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci".



Note all'art. 22:
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
recante «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229.» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2005, supplemento
ordinario.



 
Art. 23.
(Modifica alla legge
24 dicembre 2007, n. 244)

1. Al comma 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nell'ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante, la Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68".



Note all'art. 23:
- Si riporta il comma 199 dell'art. 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008).», come modificato dalla presente
legge:
«199. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante
di cui al comma 198 si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT,
della collaborazione dei Ministeri competenti per materia,
dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio
industria, artigianato e agricoltura, nonche' del supporto
operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di
indagini conoscitive. Nell'ambito delle indagini
conoscitive avviate dal Garante, la Guardia di finanza
agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini
dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle
imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto dei
commi 2, lettera m), e 4 dell'art. 2 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il Garante puo' convocare
le imprese e le associazioni di categoria interessate al
fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei
servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e
normale andamento del mercato. L'attivita' del Garante
viene resa nota al pubblico attraverso il sito
dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo
economico. Nel sito sono altresi' tempestivamente
pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a
livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di
consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti
alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Si riporta l'art. 2, comma 2, lettera m), e comma 4,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 recante
«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78.»:
«m) ogni altro interesse economico-finanziario
nazionale o dell'Unione europea.».
Omissis.
«4. Ferme restando le norme del codice di procedura
penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo,
nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si
avvalgono delle facolta' e dei poteri previsti dagli
articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.».



 
Art. 24.
(Iniziative a favore dei consumatori
e dell'emittenza locale)

1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilita' del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000, ai sensi dell'articolo 17 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo nonche' dall'articolo 3, comma 6, della presente legge, sono destinate ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, sono incrementati di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa in attuazione dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilita' del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000 ai sensi dell'articolo 17 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.



Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 148 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001).»:
«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori.
2. Le entrate di cui al comma 1 "possono essere
riassegnate anche nell'esercizio successivo"con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di
cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni
parlamentari. 2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le
entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei
maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche
dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti
petroliferi. (53)
AGGIORNAMENTO (53)
Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito
con legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto che le
entrate di cui al presente articolo riassegnate e non
impegnate nel corso dell'anno 2007, permangono per l'anno
2008 nelle disponibilita' del fondo di cui al comma 2 del
presente art. sul capitolo di bilancio numero 1650 dello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14 recante «Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti.»:
«Art. 17 (Proroga dei termini per l'impegno delle
risorse di cui all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388). - 1. Le risorse di cui all'art. 148 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
riassegnate nell'anno 2008 e non impegnate al termine
dell'esercizio, permangono per l'anno 2009 nelle
disponibilita' del fondo di cui al comma 2 del citato art.
148, iscritto nello stato di previsione della spesa del
Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 81, comma 30, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.»:
«Art. 81 (Settori petrolifero e del gas). - Omissis.
30. Il Fondo e' alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della
riscossione ai sensi dell'art. 83, comma 22;
b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di
Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869
def. dell'11 marzo 2008 della Commissione;
c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualita'
prevalente di cui all'art. 82, commi 25 e 26;
d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale
effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le
societa' e gli enti che operano nel comparto energetico.)».
- Si riporta il testo dell'art. 52, comma 18, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002).»:
«18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27, comma
10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal
2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di
anno. La previsione di cui all'art. 145, comma 19, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende
agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di
sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a
decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche
locali legittimamente esercenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, nella misura complessivamente
non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei
contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri
di attribuzione ed erogazione.».



 
Art. 25.
(Delega al Governo in materia nucleare)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicita' delle relative procedure, uno o piu' decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nelterritorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalita' e i principi direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Con i medesimi decreti sono altresi' stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attivita' di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione della possibilita' di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;
b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell' ambiente;
c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali e' fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali;
d) previsione delle modalita' che i titolari di autorizzazioni di attivita' devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita;
e) acquisizione di dati tecnico- scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e universita';
f) determinazione delle modalita' di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione;
g) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attivita' di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformita' del progetto approvato;
i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, gia' concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorita' competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorita' competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;
l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attivita' nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attivita', avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;
m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;
n) previsione delle modalita' attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il "decommissioning";
o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti;
p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti legislativi;
q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicita'.
3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "fonti energetiche rinnovabili" sono inserite le seguenti: ", energia nucleare prodotta sul territorio nazionale".
5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' regolamentata la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma 2".



Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59:
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di
priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
di legge per la semplificazione e il riassetto normativo,
volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai
fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle
pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto
delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti
locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una
relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione
della normativa primaria regolante la materia, previa
acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel
termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
con determinazione dei principi fondamentali nelle materie
di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo (1);
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
art., nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza,
concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque
denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento
dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di
inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative
non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della
produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri
amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva
dello Stato, completa il processo di codificazione di
ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto
legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme
regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso
adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e
semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi
commi (2).
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma
2, emanati sulla base della legge di semplificazione e
riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa (3);
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi
(4);
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento (5);
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti (6);
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi
dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni (7).
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente
previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla
stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali
definiti dalla legislazione di settore o che risultino in
contrasto con i principi generali dell'ordinamento
giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo (8).
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa (9).».
(1) Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 28 novembre 2005,
n. 246.
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n.
246.
(3) Le attuali lettere da f) a f-quinquies) cosi'
sostituiscono l'originaria lettera f) ai sensi di quanto
disposto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.
(4) Le attuali lettere da f) a f-quinquies) cosi'
sostituiscono l'originaria lettera f) ai sensi di quanto
disposto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.
(5) Le attuali lettere da f) a f-quinquies) cosi'
sostituiscono l'originaria lettera f) ai sensi di quanto
disposto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.
(6) Le attuali lettere da f) a f-quinquies) cosi'
sostituiscono l'originaria lettera f) ai sensi di quanto
disposto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.
(7) Le attuali lettere da f) a f-quinquies) cosi'
sostituiscono l'originaria lettera f) ai sensi di quanto
disposto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.
(8) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n.
246.
(9) Art. prima modificato dall'art. 7, L. 15 maggio
1997, n. 127, dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, dagli
artt. 2 e 9, L. 8 marzo 1999, n. 50, dall'art. 1, L. 24
novembre 2000, n. 340 e poi cosi' sostituito dall'art. 1,
L. 29 luglio 2003, n. 229. Vedi, anche, il comma 2
dell'art. 1, gli articoli 2 e 20 della citata legge n. 229
del 2003 e l'art. 43, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n.
112.».
- Per il richiamo all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 si rinvia alla nota all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 120 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 120 - 1. La regione non puo' istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne'
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
2. Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 246 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
«Art. 246 - 1. Nei giudizi davanti agli organi di
giustizia amministrativa che comunque riguardino le
procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e
relative attivita' di espropriazione, occupazione e
asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV, le
disposizioni di cui all'art. 23-bis, legge 6 dicembre 1971,
n. 1034 si applicano per quanto non espressamente previsto
dai commi 2, 3, 4, del presente articolo.
2. Non occorre domanda di fissazione dell'udienza di
merito, che ha luogo entro quarantacinque giorni dalla data
di deposito del ricorso.
3. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si
tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento
stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi,
nonche' del preminente interesse nazionale alla sollecita
realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento
della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita'
del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va
comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore
alla celere prosecuzione delle procedure.
4. La sospensione o l'annullamento dell'affidamento non
comporta la caducazione del contratto gia' stipulato, e il
risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo
per equivalente.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle
controversie relative alle procedure di cui all'art. 140.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 11 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:
«4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale
assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da
impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche
rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di
specifici criteri definiti dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia
combustibile primaria, queste ultime per una quota massima
annuale non superiore al quindici per cento di tutta
l'energia primaria necessaria per generare l'energia
elettrica consumata.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 52:
«Art. 3 (Autorizzazioni). - 1. Ogni pratica concernente
una sorgente e' comunque soggetta ai provvedimenti
autorizzativi di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge
n. 1860 del 1962, all'art. 21, comma 1, e agli articoli da
27 a 31 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995,
indipendentemente dalle specifiche condizioni di
applicazione ivi previste. Non trova in ogni caso
applicazione l'istituto del silenzio assenso previsto
nell'art. 4 della citata legge n. 1860 del 1962.
2. Ferme restando le disposizioni previste dalla citata
legge n. 1860 del 1962, e dal citato decreto legislativo n.
230 del 1995, il richiedente il nulla osta all'impiego, di
una nuova sorgente e ove possibile, delle sorgenti immesse
sul mercato anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, deve documentare che:
a) la sorgente e' stata prodotta da un soggetto
autorizzato, se la fabbricazione e' effettuata in uno Stato
appartenente all'Unione europea, oppure da un soggetto che
si e' conformato alle disposizioni vigenti nello Stato, non
appartenente all'Unione stessa, nel quale avviene la
produzione della sorgente;
b) le caratteristiche tecniche e le prove di tenuta
della sorgente sono state verificate in conformita' a norme
di buona tecnica di settore nazionali o internazionali, o
comunque a queste equivalenti sotto il profilo della
sicurezza e della protezione dalle radiazioni ionizzanti;
c) dispone di appositi locali, con adeguato grado di
resistenza al fuoco e di adeguato controllo degli accessi,
ove immagazzinare le sorgenti;
d) e' in possesso di misure atte a garantire la
gestione in sicurezza della sorgente al termine della sua
utilizzazione anche nel caso in cui il detentore diventi
insolvente o cessi l'attivita'; tali misure consistono in
una delle seguenti possibilita':
1) prestare una garanzia finanziaria per assicurare i
fondi necessari alla gestione della sorgente fino allo
smaltimento, compreso il relativo condizionamento mediante
fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di
pagamento a semplice richiesta, prestata oltre che da una
compagnia di assicurazione o da un istituto finanziario,
anche da intermediari finanziari iscritti all'elenco
speciale di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia e
delle finanze, a condizione che tali intermediari siano
sottoposti a revisione contabile di una societa' di
revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
2) stipulare accordo scritto per la riconsegna al
fabbricante della sorgente non piu' utilizzata;
3) stipulare accordo scritto con il Gestore del
Servizio integrato o con l'Operatore nazionale; tale
accordo dovra' prevedere, oltre al trasferimento di
proprieta' della sorgente, il trasferimento dei fondi
necessari per il condizionamento, lo stoccaggio di lungo
periodo e lo smaltimento ad un deposito finale.
3. Il richiedente l'autorizzazione e' tenuto a:
a) nominare, sentito l'esperto qualificato incaricato
della sorveglianza fisica della sorgente, un responsabile
della gestione della sorgente fornito di adeguata
competenza tecnica;
b) organizzare specifiche iniziative di informazione e
formazione rivolte, ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera
e), del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, al
responsabile della gestione della sorgente e al personale
addetto all'utilizzo della sorgente, sulle caratteristiche
tecniche della stessa e sugli aspetti di radioprotezione;
la formazione e l'informazione:
1) comprendono specifiche indicazioni sulle azioni da
adottare ed i comportamenti da tenere ai fini della
gestione in sicurezza della sorgente;
2) dettano accorgimenti al fine di prevenire eventi
anomali, malfunzionamenti ed incidenti dovuti alla mancanza
di controlli adeguati sulla sorgente;
3) sono ripetute ad intervalli regolari e documentate
in modo che i lavoratori interessati siano adeguatamente
preparati per gli eventi di cui al numero 2);
c) avere la disponibilita', ferme restando le
disposizioni di cui al Capo X del citato decreto
legislativo n. 230 del 1995, di personale addestrato,
procedure e mezzi di intervento per fare fronte ad
eventuali emergenze radiologiche nell'installazione, in
relazione alla tipologia delle sorgenti nell'installazione
stessa;
d) predisporre un programma di prove periodiche e di
manutenzione della sorgente e delle apparecchiature
necessarie per l'utilizzo della sorgente stessa, ivi
comprese le prove di tenuta, dirette o indirette, da
effettuare secondo le norme di buona tecnica, da compiere
nell'arco di tempo di utilizzo della stessa, sulla base
delle indicazioni fornite dal fabbricante;
e) prevedere specifiche procedure gestionali per il
trasporto, la detenzione e l'utilizzo della sorgente
finalizzate ad impedire, in relazione alle caratteristiche
della sorgente, l'accesso non autorizzato, lo smarrimento,
il furto o il danneggiamento della sorgente anche a seguito
di incendi;
f) attuare quanto previsto nel comma 2, lettere c) e
d).».



 
Art. 26.
(Energia nucleare)

1. Con delibera del CIPE, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale. La Conferenza unificata si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.
2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di energia elettrica e da soggetti industriali anche riuniti in consorzi.



Note all'art. 26:
- Per il richiamo all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 si rinvia alla nota all'art. 3.



 
Art. 27.
(Misure per la sicurezza e il potenziamento
del settore energetico)

1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei servizi elettrici Spa e alle societa' da esso controllate. Il Gestore dei servizi elettrici Spa e le societa' da esso controllate forniscono tale supporto secondo modalita' stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano lo statuto societario.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si avvale del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa per il rafforzamento delle attivita' di tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle attivita' relative alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche' per l'espletamento di attivita' tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia. Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta,secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.
5. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 39, puo' usufruire per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta secondo le modalita' di cui al comma 4, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW.
6. La gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa del fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e le funzioni dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio liquefatto), di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre 1977.
7. Il soggetto indicato al comma 6 succede a titolo universale agli enti soppressi in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per la finanza pubblica.
8. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono ride- finiti i compiti e le funzioni della societa' Sogin Spa, prevedendo le modalita' per disporre il conferimento di beni o rami di azienda della societa' Sogin Spa ad una o piu' societa', partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico.
9. Ai fini dell'attuazione dell'atto di indirizzo strategico di cui al comma 8 e fino alla sua completa esecuzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla nomina di un commissario e di due vicecommissari per la societa' Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il consiglio di amministrazione della societa' Sogin Spa in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decade alla medesima data.
10. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi per l'efficienza e il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il piano straordinario, predisposto con l'apporto dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contiene in particolare:
a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra le funzioni e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;
b) misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
c) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuati e in fase di avvio, con definizione di strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni;
d) meccanismi e incentivi per l'offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni, ESCO e soggetti fornitori di servizi energetici come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e grandi centri commerciali;
e) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di microcogenerazione e di piccola cogenerazione;
f) sostegno e sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi attraverso un ampliamento ed in sostegno della domanda;
g) misure di semplificazione amministrativa tali da permettere lo sviluppo reale del mercato della generazione distribuita;
h) definizione di indirizzi per l'acquisto e l'installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, anche estendendo l'applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza, anche prevedendo forme di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia per uso civile abitativo o terziario, delle infrastrutture, dell'industria e del trasporto;
i) misure volte a favorire le piccole e medie imprese e agevolare l'accesso delle medesime all'autoproduzione, con particolare riferimento alla microgenerazione distribuita, all'utilizzo delle migliori tecnologie per l'efficienza energetica e alla cogenerazione.
11. Dall'attuazione delle lettere e) e f) del comma 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ne' minori entrate per l'erario.
12. Al comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009, termine non prorogabile".
13. All'attuazione della disposizione di cui al comma 12 si provvede, nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
14. All'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "I criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANDIVI) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati".
15. All'articolo 81, comma 18, secondo periodo, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287".
16. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con proprio decreto, definisce norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 MWe. Il decreto stabilisce criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio delle informazioni. Le norme e le procedure standardizzate sono definite nel rispetto dei principi della semplificazione, della certezza e della trasparenza dell'azione amministrativa e della salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela ambientale, nonche' nel rispetto delle competenze delle regioni e delle amministrazioni locali.
17. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il segno zonale non concorre alla determinazione dei corrispettivi di conguaglio e di rettifiche, gia' effettuate in corso d'anno, degli oneri di dispacciamento dovuti al gestore della rete elettrica nazionale.
18. Allo scopo di rendere piu' efficiente il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, l'obbligo, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' trasferito ai soggetti che concludono con la societa' Terna Spa uno o piu' contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06.
19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' con cui, a decorrere dall'anno 2011 e sulla base dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, si procede all'attuazione di quanto stabilito dal comma 18. Con il medesimo decreto sono rimodulati gli incrementi della quota minima di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base degli effetti del trasferimento di cui al comma 18 e coerentemente con gli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a livello nazionale e comunitario.
20. L'installazione e l'esercizio di unita' di microcogenerazione cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare alla autorita' competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'installazione e l'esercizio di unita' di piccola cogenerazione, cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
21. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia e di incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di attuazione, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in "conto energia" e dei servizi di "scambio sul posto" dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in "conto energia" e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
22. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, dopo le parole: "maggioranza semplice delle quote millesimali" sono aggiunte le seguenti: "rappresentate dagli intervenuti in assemblea".
23. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione e' prorogato di un anno, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
24. All'articolo 1- sexies del decreto- legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sono soggetti a un'autorizzazione unica" sono inserite le seguenti: "comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi", dopo le parole: "la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti" sono inserite le seguenti: "e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti" e dopo le parole: "costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture" sono inserite le seguenti: ", opere o interventi,";
b) al comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Dalla data della comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, e' sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento";
c) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
"4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al primo periodo, si provvede all'autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole di funzionamento del comitato di cui al presente comma. Ai componenti del comitato interistituzionale non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
d) dopo il comma 4-quater sono inseriti i seguenti:
"4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.
4- sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresi' realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonche' le norme tecniche per le costruzioni.
4- septies. La denuncia di inizio attivita' costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale.
4- octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni interessati la denuncia di inizio attivita', accompagnata da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che assevera la conformita' delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.
4- novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
4- decies. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia di inizio attivita' da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
4- undecies. Il comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 4- octies riscontri l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico e notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
4- duodecies. E' fatta salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al Ministero dello sviluppo economico, con il quale attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attivita' gia' previsto al comma 4- sexies. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici. In mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di pubblicita'".
25. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto- legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo le parole: "la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta".
26. All'articolo 179, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette funzioni comprendono anche quelle relative all'esercizio dei poteri espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e quelle relative alle autorizzazioni delle varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, che non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo ai sensi dell'articolo 169, comma 3, quarto periodo, del presente codice e non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato".
27. Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti industriali dismessi, nonche' agli impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della capacita' produttiva, si applicano, alle condizioni ivi previste, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
28. Il Governo e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi al fine di determinare un nuovo assetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche che garantisca, in un contesto di sviluppo sostenibile del settore e assicurando la protezione ambientale, un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura e che semplifichi i procedimenti amministrativi per l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura. La delega e' esercitata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire, in coerenza con quanto gia' previsto all'articolo 10, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896, l'allineamento delle scadenze delle concessioni in essere facendo salvi gli accordi intercorsi tra regioni ed operatori, gli investimenti programmati e
i diritti acquisiti;
b) stabilire i requisiti organizzativi e finanziari da prendere a riferimento per lo svolgimento, da parte delle regioni, delle procedure concorrenziali ad evidenza pubblica per l'assegnazione di nuovi permessi di ricerca e per il rilascio di nuove concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche ad alta temperatura;
c) individuare i criteri per determinare, senza oneri ne' diretti ne' indiretti per la finanza pubblica, l'indennizzo del concessionario uscente relativamente alla valorizzazione dei beni e degli investimenti funzionali all'esercizio delle attivita' oggetto di permesso o concessione, nel caso di subentro di un nuovo soggetto imprenditoriale;
d) definire procedure semplificate per lo sfruttamento del gradiente geotermico o di fluidi geotermici a bassa e media temperatura;
e) abrogare regolamenti e norme statali in materia di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche incompatibili con la nuova normativa.
29. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 28, sono abrogati gli articoli 3, commi 3 e 6, e 10, comma 2, secondo periodo, della legge 9 dicembre 1986, n. 896.
30. All'articolo 1, comma 2, del decreto- legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "L'eventuale rifiuto regionale dell'intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa".
31. L'articolo 46 del decreto- legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' sostituito dal seguente:
"Art. 46. - (Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto). - 1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacita' dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico- operative da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento della capacita' dei terminali esistenti. L'intesa con la regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio della autorizzazione, ai fini della verifica della conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento unico di cui al comma 1 considera contestualmente il progetto di variante del piano regolatore portuale e il progetto di terminale di' rigassificazione e il relativo complessivo provvedimento e' reso anche in mancanza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata di concerto anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale".
32. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del proponente, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai procedimenti amministrativi in corso alla medesima data.
33. L'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e' abrogato, fatta salva la sua applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non e' esercitata l'opzione di cui al comma 32 del presente articolo.
34. I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono sostituiti dai seguenti:
"77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attivita' di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca e' data comunicazione ai comuni interessati.
78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attivita' di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilita', e' concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attivita' di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.
80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attivita' di perforazione e' concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente.
81. Nel caso in cui l'attivita' di prospezione di cui al comma 79 non debba essere effettuata all'interno di aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtu' di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa e' sottoposta a verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica.
82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le attivita' preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e' competente ad autorizzare.
82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilita' ai sensi della legislazione vigente.
82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma 82-quater ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-ter, e' indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volonta'.
82- sexies. Le attivita' finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro gia' approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia".
35. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82- sexies dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti dal comma 34 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente.
36. Il Comitato centrale metrico istituito dall'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni, e' soppresso.
37. Laddove per disposizione di legge o di regolamento e' previsto che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato centrale metrico, il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere un parere facoltativo agli istituti metrologici primari, di cui all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
38. Lo svolgimento di attivita' di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006)850 def., nonche' l'avvio e il monitoraggio, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro il limite massimo di 3 milioni di euro per il 2009. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
39. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana un decreto volto a definire le prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, per cui e' necessaria la sola dichiarazione di inizio attivita'.
40. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, e' sostituito dal seguente:
"1. L'esecuzione dei pozzi di profondita' fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla, e' autorizzata dalla regione territorialmente competente con le modalita' previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".
41. All'articolo 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "25 gradi centigradi" sono sostituite dalle seguenti: "15 gradi centigradi";
b) al comma 5, le parole: "25 gradi centigradi" sono sostituite dalle seguenti: "15 gradi centigradi".
42. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita' e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilita' del suolo su cui realizzare l'impianto".
43. All'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2, lettera c), dopo le parole: "energia, vapore ed acqua calda" sono aggiunte le seguenti: "con potenza complessiva superiore a 1 MW";
b) al numero 2, lettera e), dopo le parole: "sfruttamento del vento" sono aggiunte le seguenti: "con potenza complessiva superiore a 1 MW".
44. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, e' soppresso.
45. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e' sostituito dal seguente:
"2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, l'energia elettrica prodotta puo' essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia".
46. Ai fini del miglior perseguimento delle finalita' di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, l'articolo 9-ter del decreto- legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9-ter. - (Coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani). - 1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, e' istituita la Cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".
47. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e per il miglior perseguimento delle finalita' di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite dall'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo";
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
"l-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorita' nazionale competente";
c) al comma 2, la lettera t-quater) e' sostituita dalla seguente:
"t-quater) svolgere attivita' di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE e alle riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto";
d) al comma 2-bis, alinea, le parole: "svolge, altresi', attivita' di indirizzo al fine di coordinare" sono sostituite dalle seguenti: "propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";
e) il comma 5-ter e' abrogato.



Note all'art. 27:
- Si riporta l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (1).
(1) Comma cosi' modificato dall'art. 1, L. 15 luglio
2002, n. 145. Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 24 dicembre 2002,
n. 282, l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168 e l'art. 67,
comma 8, l'art. 71, comma 1, l'art. 72, commi 5 e 11, D.L.
25 giugno 2008, n. 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 12, lettere l)
e m) della legge 14 novembre 1995, n. 481.
«12. Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di
cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni:
l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle
condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire
la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e
la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti
intermedi o finali;
m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate
dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in
ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da
parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei
quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle
modalita' di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla
revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;
».
- La legge 8 luglio 1950, n. 640. «Disciplina delle
bombole per metano» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 199 del 31 agosto 1950.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32:
«Art. 8 (Agenzia delle scorte). - 1. E' costituita
l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, disciplinate
dalla legge 10 marzo 1986, n. 61, e successive
modificazioni e integrazioni, che gestisce le scorte
obbligatorie, sulla base delle immissioni in consumo dei
prodotti, delle giacenze operative degli impianti e della
localizzazione dei prodotti nelle aree di consumo ai sensi
della direttiva 68/414/CEE.
2. All'Agenzia partecipano, obbligatoriamente, in
qualita' di soci tutti i soggetti titolari di impianti di
raffinazione, i titolari di depositi fiscali e coloro i
quali, avendo immesso al consumo prodotti petroliferi, sono
tenuti all'obbligo del mantenimento delle scorte che,
comunque, possono essere tenute presso gli impianti dei
medesimi soggetti, senza oneri a carico dell'Agenzia la
quale dispone le necessarie verifiche. Nei casi di
controllo societario, diretto o indiretto, partecipa il
soggetto controllante ai sensi dell'art. 7 della legge 10
ottobre 1990, n. 287.
3. Sono organi dell'Agenzia: l'assemblea dei soci, il
presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio
dei sindaci. Partecipano all'assemblea i soci, ciascuno con
diritto di voto unitario, nonche', senza diritto di voto,
tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori
maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e tre
rappresentanti dei gestori non partecipati da soci
dell'Agenzia o da soggetti da essi controllati. Un
rappresentante di ciascuna delle due categorie sopra
indicate assiste alle riunioni del consiglio di
amministrazione alle quali partecipa, di diritto, il
competente direttore generale del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato o un suo sostituto.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato approva lo statuto dell'Agenzia e puo'
formulare osservazioni sulle norme interne di
funzionamento, che devono essergli previamente comunicate
dall'Agenzia stessa (1).
(1) Con decreto ministeriale 29 gennaio 2001 e' stato
approvato lo statuto dell'Agenzia nazionale delle scorte di
riserva.».
- Si riporta il testo della lettera a) dell'art. 2 comma
150 della legge n. 244 del 2007:
«a) sono stabilite le modalita' per assicurare la
transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai
meccanismi di cui ai commi da 143 a 157 nonche' le
modalita' per l'estensione dello scambio sul posto a tutti
gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza
nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i
diritti di officina elettrica (1); ».
(1) In attuazione di quanto disposto dalla presente
lettera vedi il D.M. 18 dicembre 2008.»
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115:
«Art. 4 (Funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza
energetica). - 1. L'ENEA svolge le funzioni di cui all'art.
2, comma 1, lettera cc), tramite una struttura, di seguito
denominata: «Agenzia», senza nuovi o maggiori oneri, ne'
minori entrate a carico della finanza pubblica e
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
2. L'Agenzia opera secondo un proprio piano di
attivita', approvato congiuntamente a quelli di cui
all'art. 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n.
257. L'ENEA provvede alla redazione di tale piano di
attivita' sulla base di specifiche direttive, emanate dal
Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, finalizzate a dare attuazione a quanto disposto
dal presente decreto oltreche' ad ulteriori obiettivi e
provvedimenti attinenti l'efficienza energetica.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, su proposta del Consiglio di
amministrazione dell'ENEA e previo parere per i profili di
rispettiva competenza del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
con cui si procede alla riorganizzazione delle strutture,
utilizzando il solo personale in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, al fine di
consentire l'effettivita' delle funzioni dell'Agenzia.
4. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:
a) supporta il Ministero dello sviluppo economico e le
regioni ai fini del controllo generale e della supervisione
dell'attuazione del quadro istituito ai sensi del presente
decreto;
b) provvede alla verifica e al monitoraggio dei
progetti realizzati e delle misure adottate, raccogliendo e
coordinando le informazioni necessarie ai fini delle
specifiche attivita' di cui all'art. 5;
c) predispone, in conformita' a quanto previsto dalla
direttiva 2006/32/CE, proposte tecniche per la definizione
dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio
energetico ai fini della verifica del conseguimento degli
obiettivi indicativi nazionali, da approvarsi secondo
quanto previsto dall'art. 3, comma 2. In tale ambito,
definisce altresi' metodologie specifiche per l'attuazione
del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare
riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che
consentano la quantificazione dei risparmi senza fare
ricorso a misurazioni dirette;
d) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per
lo Stato, le regioni e gli enti locali anche ai fini della
predisposizione degli strumenti attuativi necessari al
conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di
risparmio energetico di cui al presente decreto;
e) assicura, anche in coerenza con i programmi di
intervento delle regioni, l'informazione a cittadini, alle
imprese, alla pubblica amministrazione e agli operatori
economici, sugli strumenti per il risparmio energetico,
nonche' sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico
predisposto per la diffusione e la promozione
dell'efficienza energetica, provvedendo inoltre a fornire
sistemi di diagnosi energetiche in conformita' a quanto
previsto dall'art. 18.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, lettera i) del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115:
«i) «ESCO»: persona fisica o giuridica che fornisce
servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento
dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali
dell'utente e, cio' facendo, accetta un certo margine di
rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si
basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento
dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento
degli altri criteri di rendimento stabiliti; ».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 152, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, cosi' come modificato della
presente legge:
«152. La produzione di energia elettrica da impianti
alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in
data successiva al 30 giugno 2009, termine non prorogabile,
ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143
a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino
di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale,
locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o
in conto interessi con capitalizzazione anticipata.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1 (1).».
(1) Per la riduzione del fondo di cui al presente comma
vedi il comma 157 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244,
gli artt. 24, 29, comma 11, 47 e 50, commi 2 e 7-bis, D.L.
31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla relativa
legge di conversione e l'art. 1, D.L. 8 aprile 2008, n. 60.
Vedi, anche, il comma 1347 dell'art. 1, L. 27 dicembre
2006, n. 296, gli artt. 13, comma 3-quater, 63, comma 10,
81, comma 38-ter, e 84, comma 1-quater, D.L. 25 giugno
2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di
conversione, il comma 5 dell'art. 2, D.L. 28 agosto 2008,
n. 134, l'art. 3, D.L. 22 settembre 2008, n. 147, come
modificato dalla relativa legge di conversione, l'art. 1,
D.L. 20 ottobre 2008, n. 158, il comma 38 dell'art. 2, L.
22 dicembre 2008, n. 203, il comma 7 dell'art. 35, il comma
16-septiesdecies dell'art. 41, il comma 7-bis dell'art. 42,
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione, il comma 5-quater dell'art.
8, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, aggiunto dalla relativa
legge di conversione, e il comma 2 dell'art. 20, L. 18
giugno 2009, n. 69.»
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 41, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, cosi' come modificato dall'art.
27 comma 14 della presente legge:
«41. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il
Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione
finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno
2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori
dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a
migliorare le condizioni e la qualita' della vita nelle
suddette zone, assegnando priorita' ai progetti realizzati
nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista
dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
ovvero improntati alla sostenibilita' ambientale, con
particolare riferimento all'utilizzo delle energie
rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla
gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla
mobilita' e alla nautica da diporto ecosostenibili, al
recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente,
al contingentamento dei flussi turistici, alla
destagionalizzazione, alla protezione degli habitat
prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei
prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei
servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese
insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente
competitive. I criteri per l'erogazione del Fondo di
sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni
delle isole minori (ANCIM) e la Conferenzaunificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i
rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri
dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono
individuati gli interventi ammessi al relativo
finanziamento, previa intesa con gli enti locali
interessati.».
- Si riporta il testo dell'art. 81, comma 18, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«18. E' fatto divieto agli operatori economici dei
settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della
maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale
osservanza della disposizione di cui al precedente periodo
e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare
sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le
imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'art.
16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n.
287. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas presenta,
entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento
relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma
16.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:
«1. Al fine di incentivare l'uso delle energie
rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle
emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse
energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli
importatori e i soggetti responsabili degli impianti che,
in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da
fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel
sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una
quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in
esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita'
aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in
vigore del presente decreto).
2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle
importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al
netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e
delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonche' al netto
dell'energia elettrica prodotta da impianti di
gassificazione che utilizzino anche carbone di origine
nazionale, l'uso della quale fonte e' altresi' esentato
dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'art. 8
della legge 23 dicembre 1998, n. 488; la quota di cui al
comma 1 e' inizialmente stabilita nel due per cento della
suddetta energia eccedente i 100 GWh.».
«La deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 153, supplemento ordinario n. 158 del
4 luglio 2006.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera d)
ed e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20:
«1. Ai fini del presente decreto si intende per:
d) unita' di piccola cogenerazione: un'unita' di
cogenerazione con una capacita' di generazione installata
inferiore a 1 MWe;
e) unita' di microcogenerazione: un'unita' di
cogenerazione con una capacita' di generazione massima
inferiore a 50 kWe; ».
- Si riporta il testo degli articoli 22 e 23 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
«Art. 22 (Interventi subordinati a denuncia di inizio
attivita'). - 1. Sono realizzabili mediante denuncia di
inizio attivita' gli interventi non riconducibili
all'elenco di cui all'art. 10 e all'art. 6, che siano
conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
vigente.
2. Sono, altresi', realizzabili mediante denuncia di
inizio attivita' le varianti a permessi di costruire che
non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
che non modificano la destinazione d'uso e la categoria
edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non
violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica
ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato
di agibilita', tali denunce di inizio attivita'
costituiscono parte integrante del procedimento relativo al
permesso di costruzione dell'intervento principale e
possono essere presentate prima della dichiarazione di
ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono
essere realizzati mediante denuncia di inizio attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'art.
10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da
piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli
accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata dal competente organo
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di
ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi
risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di
ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde
dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di
costruzione venga accompagnato da apposita relazione
tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani
attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in
diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali
recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono
ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni
di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le
sanzioni penali previste all'art. 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al
contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16. Le regioni
possono individuare con legge gli altri interventi soggetti
a denuncia di inizio attivita', diversi da quelli di cui al
comma 3, assoggettati al contributo di costruzione
definendo criteri e parametri per la relativa
determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1,
2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistica-ambientale, e'
subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni
normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in
particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di
chiedere il rilascio di permesso di costruire per la
realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza
obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui
all'art. 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del
comma 5. In questo caso la violazione della disciplina
urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'art. 44 ed e' soggetta all'applicazione
delle sanzioni di cui all'art. 37.».
«Art. 23 (Disciplina della denuncia di inizio
attivita'). - 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia
titolo per presentare la denuncia di inizio attivita',
almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei
lavori, presenta allo sportello unico la denuncia,
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in
contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi
vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attivita' e' corredata
dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i
lavori ed e' sottoposta al termine massimo di efficacia
pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo
sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in
via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non
sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.».
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla
denuncia, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre
dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data
di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto
presentato a corredo del progetto, l'attestazione del
professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso
eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia
riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di
non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di
appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare
la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
la conformita' dell'opera al progetto presentato con la
denuncia di inizio attivita'. Contestualmente presenta
ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione
catastale conseguente alle opere realizzate ovvero
dichiarazione che le stesse non hanno comportato
modificazioni del classamento. In assenza di tale
documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37,
comma 5.».
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
«Art. 6 (Disposizioni specifiche per gli impianti di
potenza non superiore a 20 kW). - 1. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle
condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul
posto dell'energia elettrica prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non
superiore a 20 kW.
2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1 non e'
consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli
impianti alimentati da fonti rinnovabili.
3. La disciplina di cui al comma 1 sostituisce ogni
altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli
impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete
elettrica.».
«Art. 7 (Disposizioni specifiche per il solare). - 1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta
uno o piu' decreti con i quali sono definiti i criteri per
l'incentivazione della produzione di energia elettrica
dalla fonte solare (6).
2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il
bilancio dello Stato e nel rispetto della normativa
comunitaria vigente:
a) stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono
beneficiare dell'incentivazione;
b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei
componenti e degli impianti;
c) stabiliscono le condizioni per la cumulabilita'
dell'incentivazione con altri incentivi;
d) stabiliscono le modalita' per la determinazione
dell'entita' dell'incentivazione. Per l'elettricita'
prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte
solare prevedono una specifica tariffa incentivante, di
importo decrescente e di durata tali da garantire una equa
remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
e) stabiliscono un obiettivo della potenza nominale da
installare;
f) fissano, altresi', il limite massimo della potenza
elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono
ottenere l'incentivazione;
g) possono prevedere l'utilizzo dei certificati verdi
attribuiti al Gestore della rete dall'art. 11, comma 3,
secondo periodo del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79.».
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, come sostituito dall'art. 7 del decreto
legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 26 (Progettazione, messa in opera ed esercizio di
edifici e di impianti). - 1. Ai nuovi impianti, lavori,
opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti
rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo
delle fonti di energia di cui all'art. 1 in edifici ed
impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione
specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla
manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48
della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di
impianti solari e di pompe di calore da parte di
installatori qualificati, destinati unicamente alla
produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti
e negli spazi liberi privati annessi, e' considerata
estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.
2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti
volti al contenimento del consumo energetico ed
all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1,
individuati attraverso un attestato di certificazione
energetica o una diagnosi energetica realizzata da un
tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali
sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle
quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in
assemblea.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la
destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi
associati devono essere progettati e messi in opera in modo
tale da contenere al massimo, in relazione al progresso
della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto
dal comma 1 dell'art. 4, sono regolate, con riguardo ai
momenti della progettazione, della messa in opera e
dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli
edifici e degli impianti non di processo ad essi associati,
nonche' dei componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi
di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per
il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base
al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di
condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli
1120 e 1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici
di nuova costruzione, la cui concessione edilizia, sia
rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente
legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale
da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e
di contabilizzazione del calore per ogni singola unita'
immobiliare.
7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso
pubblico e' fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno
energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti
rinnovabili di energia salvo impedimenti di natura tecnica
od economica (30).
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve
prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed
installazione utili alla conservazione, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.
«Art. 14 (Disposizioni transitorie). - 1. I diritti
acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati o in
fase di realizzazione in attuazione dell'art. 1, comma 71,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31
dicembre 2006, rimangono validi purche' i medesimi impianti
posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) siano gia' entrati in esercizio nel periodo
intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge
23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;
b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in
vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della
data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il
31 dicembre 2008;
c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008,
purche' i lavori di realizzazione siano stati
effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre
2006.
2. Gli impianti di cui al comma 1 mantengono il
trattamento derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma
71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31
dicembre 2006, fino alla data di naturale scadenza del
trattamento stesso, ove detti impianti, se di potenza
elettrica superiore a 10 MW, ottengano, entro due anni
dalla data di entrata in esercizio, la registrazione del
sito secondo il regolamento EMAS e con le modalita' e nel
rispetto dei commi 3 e 4.
3. Al fine di consentire l'esercizio dei diritti
acquisiti di cui al comma 1, l'art. 267, comma 4, lettera
c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si
applica ai certificati verdi rilasciati all'energia
prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al
teleriscaldamento limitatamente alla quota di energia
termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.
I predetti certificati possono essere utilizzati da ciascun
soggetto sottoposto all'obbligo di cui all'art. 11, commi
1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per
coprire fino al 20 per cento dell'obbligo di propria
competenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, puo' essere
modificata la predetta percentuale allo scopo di assicurare
l'equilibrato sviluppo delle fonti rinnovabili e l'equo
funzionamento del meccanismo di incentivazione agli
impianti di cui al comma 1.
4. E' fatto obbligo ai soggetti che beneficiano dei
diritti richiamati al comma 1 di realizzare un sistema di
monitoraggio continuo delle emissioni inquinanti degli
impianti.
5. Il Gestore del sistema elettrico - GSE effettua
periodiche verifiche al fine del controllo dei requisiti
che consentono l'accesso e il mantenimento dei diritti
richiamati al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 71, della legge
23 agosto 2004, n. 239.
«71. Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi
previsti ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, l'energia
elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia
prodotta in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno
ovvero con celle a combustibile nonche' l'energia prodotta
da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento,
limitatamente alla quota di energia termica effettivamente
utilizzata per il teleriscaldamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 1-sexies del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e
successive modificazioni, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1-sexies (Semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per le reti nazionali di trasporto
dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici). - 1. Al fine di
garantire la sicurezza del sistema energetico e di
promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia
elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti
facenti parte della rete nazionale di trasporto
dell'energia elettrica sono attivita' di preminente
interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica
comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal
Ministero delle attivita' produttive di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
previa intesa con la regione o le regioni interessate, la
quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e
atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme
vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla
risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture
esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire
tali infrastrutture opere o interventi, in conformita' al
progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto
ambientale e alla verifica della conformita' delle opere al
progetto autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del
presente procedimento unico, le competenze del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in merito
all'accertamento della conformita' delle opere alle
prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici
ed edilizi.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1:
a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa
posti a carico del soggetto proponente per garantire il
coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico
nazionale e la tutela ambientale, nonche' il termine entro
il quale l'iniziativa e' realizzata;
b) comprende la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dell'opera, l'eventuale
dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi,
conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita'. Qualora le opere di
cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti
urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di
variante urbanistica.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di
centottanta giorni, nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241. Il procedimento puo' essere avviato
sulla base di un progetto preliminare o analogo purche'
evidenzi, con elaborato cartografico, le aree
potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo
preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e
le necessarie misure di salvaguardia. Dalla data della
comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai
comuni interessati, e' sospesa ogni determinazione comunale
in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito
delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione
del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di
salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data
della comunicazione dell'avvio del procedimento. Al
procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e le altre amministrazioni interessate
nonche' i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad
eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti.
Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica
della conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo
di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio
del parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro
il quale e' prevista la conclusione del procedimento.
4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le
opere di cui al presente articolo siano sottoposte a
valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo
di tale valutazione costituisce parte integrante e
condizione necessaria del procedimento autorizzatorio.
L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei
casi previsti, acquisito l'esito della verifica di
assoggettabilita' a VIA e, in ogni caso, entro il termine
di cui al comma 3. Per i procedimenti relativamente ai
quali non sono prescritte le procedure di valutazione di
impatto ambientale, il procedimento unico deve essere
concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data
di presentazione della domanda.
4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la
regione o le regioni interessate per il rilascio
dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al
termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della
stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato
interistituzionale, i cui componenti sono designati, in
modo da assicurare una composizione paritaria,
rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o
dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla
definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi
al termine di cui al primo periodo, si provvede
all'autorizzazione con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, integrato con la partecipazione del presidente
della regione o delle regioni interessate, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
regole di funzionamento del comitato di cui al presente
comma. Ai componenti del comitato interistituzionale non
spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia
completata la procedura di VIA, ovvero il relativo
procedimento risulti in fase di conclusione.
4-quater. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle reti elettriche di interconnessione con
l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV
qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo
prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle
infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di
trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di
potenza superiore a 300 MW termici, gia' autorizzate in
conformita' alla normativa vigente.
4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli
interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti,
consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella
sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo
esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia,
catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione,
impianti di terra, con elementi di caratteristiche
analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.
4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita' gli interventi sugli elettrodotti che comportino
varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e
che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne
discostino per un massimo di 40 metrilineari, e componenti
di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni,
conduttori, funi di guardia, catene, isolatori,
morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di
terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione
delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresi' realizzabili
mediante denuncia di inizio attivita' varianti all'interno
delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della
cubatura degli edifici. Tali interventi sono realizzabili
mediante denuncia di inizio attivita' a condizione che non
siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e
rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di
progettazione, costruzione ed esercizio di linee
elettriche, nonche' le norme tecniche per le costruzioni.
4-septies. La denuncia di inizio attivita' costituisce
parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio dell'opera principale.
4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al
Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni
interessati la denuncia di inizio attivita', accompagnata
da una dettagliata relazione, sottoscritta da un
progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che
assevera la conformita' delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con
quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche'
il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo
e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee
elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.
4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte
ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla
data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
4-decies. La sussistenza del titolo e' provata con la
copia della denuncia di inizio attivita' da cui risultino
la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei
documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione
del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso
eventualmente necessari.
4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine
indicato al comma 4-octies riscontri l'assenza di una o
piu' delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello
sviluppo economico e notifica all'interessato l'ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento.
4-duodecies. E' fatta salva la facolta' di ripresentare
la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia.
4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto
incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo
finale, da presentare al Ministero dello sviluppo
economico, con il quale attesta la conformita' dell'opera
al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto
definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto
esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non
assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono
sottoposte al regime di inizio attivita' gia' previsto al
comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le
varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio
individuato in sede di approvazione del progetto ai fini
urbanistici. In mancanza di diversa individuazione
costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici
le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di
elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo,
inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche
che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le
eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse
alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo
sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica
utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo
localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il consenso dei presidenti delle regioni e province
autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di
pubblicita'.
5. Le regioni disciplinano i procedimenti di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti
elettriche di competenza regionale in conformita' ai
principi e ai termini temporali di cui al presente
articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel
territorio di piu' regioni, le autorizzazioni siano
rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di
inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della
Costituzione.
6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi
di programma con i quali sono definite le modalita'
organizzative e procedimentali per l'acquisizione del
parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi
delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo
della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle
opere di rilevante importanza che interessano il territorio
di piu' regioni.
7. Le norme del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle
reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004.
8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si
applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55.
9. All'art. 3, comma 14, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, le parole: «previo parere conforme del»
sono sostituite dalle seguenti: «previo parere del».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1. Al fine di evitare il pericolo di interruzione di
fornitura di energia elettrica su tutto il territorio
nazionale e di garantire la necessaria copertura del
fabbisogno nazionale, sino alla determinazione dei principi
fondamentali della materia in attuazione dell'art. 117,
terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31
dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la costruzione e
l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza
superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o
ripotenziamento, nonche' le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi,
ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della
rete elettrica di trasmissione nazionale necessari
all'immissione in rete dell'energia prodotta, sono
dichiarati opere di pubblica utilita' e soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle
attivita' produttive, la quale sostituisce autorizzazioni,
concessioni ed atti di assenso comunque denominati,
previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto
al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad esercire
l'impianto in conformita' al progetto approvato. Resta
fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'art. 63,
commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive
modificazioni».
- Si riporta il testo dell'art. 179, comma 6, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, cosi' come modificato dalla presente legge.
«6. Le funzioni amministrative previste dal presente
capo relative alla realizzazione e all'esercizio delle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico sono svolte di concerto tra il Ministero e il
Ministero delle attivita' produttive. Le predette funzioni
comprendono anche quelle relative all'esercizio dei poteri
espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e quelle relative
alle autorizzazioni delle varianti da apportare al progetto
definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del
progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle
opere, che non assumono rilievo sotto l'aspetto
localizzativo ai sensi dell'art. 169, comma 3, quarto
periodo, del presente codice e non comportano altre
sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato.
7. Relativamente alle infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico gli enti aggiudicatori di
cui all'art. 207 applicano le disposizioni di cui alla
parte III.
8. Alle interferenze che interessano gli insediamenti
produttivi e le infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico si applica l'art. 170.».
- Si riporta il testo dell'art. 5-bis del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33:
«Art. 5-bis (Riconversione di impianti di produzione di
energia elettrica). - 1. Per la riconversione degli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad
olio combustibile in esercizio alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, al
fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro
combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti
disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono
limiti di localizzazione territoriale, purche' la
riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni
di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i
grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5
della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente disposizione
si applica anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.».
- Si riporta l'art. 10 della legge 9 dicembre 1986, n.
896:
«Art. 10 (Assegnazione della concessione di
coltivazione). - 1. Entro sei mesi dal provvedimento di cui
al precedente art. 6, comma 2, il titolare del permesso
deve presentare, a pena di decadenza, domanda di
concessione di coltivazione al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, se trattasi di risorse
geotermiche di interesse nazionale, o alla Regione, se
trattasi di risorse geotermiche di interesse locale.
2. Trascorso tale termine, la concessione puo' essere
rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, purche' in
possesso dei necessari requisiti di capacita' tecnica ed
economica. La concessione e' accordata, a parita' di
condizioni, in via preferenziale all'ENEL o all'ENI
singolarmente o in contitolarita' paritetica.
3. La concessione puo' essere accordata per la durata
massima di trenta anni, e puo' essere prorogata per periodi
non superiori a dieci anni ciascuno.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2002, n. 55, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1. - 1. Al fine di evitare il pericolo di
interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il
territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura
del fabbisogno nazionale, sino alla determinazione dei
principi fondamentali della materia in attuazione dell'art.
117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la costruzione e
l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza
superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o
ripotenziamento, nonche' le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi,
sono dichiarati opere di pubblica utilita' e soggetti ad
una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle
attivita' produttive, la quale sostituisce autorizzazioni,
concessioni ed atti di assenso comunque denominati,
previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto
al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad esercire
l'impianto in conformita' al progetto approvato. Resta
fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'art. 63,
commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive
modificazioni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le
Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita'
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, d'intesa con la regione interessata.
L'eventuale rifiuto regionale dell'intesa deve essere
espresso con provvedimento motivato, che deve
specificatamente tenere conto delle risultanze
dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le
ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa.
Ai soli fini del rilascio della valutazione di impatto
ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986,
n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive
modificazioni. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE
del Consiglio, del 24 settembre 1996, tale autorizzazione
comprende l'autorizzazione ambientale integrata e
sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni
ambientali di competenza delle Amministrazioni interessate
e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della
VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria
del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude
una volta acquisita la VIA in ogni caso entro il termine di
centottanta giorni dalla data di presentazione della
richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello
studio di impatto ambientale.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 indica le
prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico
del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la
salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela
ambientale, nonche' il termine entro il quale l'iniziativa
e' realizzata. Per il rilascio dell'autorizzazione e' fatto
obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della
provincia nel cui territorio ricadono le opere di cui al
comma 1. Il rilascio del parere non puo' incidere sul
rispetto del termine di cui al comma 2. Qualora le opere di
cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti
urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio
dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. La
regione competente puo' promuovere accordi tra il
proponente e gli enti locali interessati dagli interventi
di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di
compensazione e riequilibrio ambientale.
3-bis. Il Ministero delle attivita' produttive, le
regioni, l'Unione delle province d'Italia (UPI) e
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)
costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio
congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente
decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova
potenza installata.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia
completata la procedura di VIA, ovvero risulti in via di
conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione del
proponente.
4-bis. Nel caso di impianti ubicati nei territori di
comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono
comunque sentite nell'ambito del procedimento unico di cui
al comma 2.
5. Fino al 31 dicembre 2003 e' sospesa l'efficacia
dell'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'art. 15 della legge
2 agosto 1975, n. 393, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53,
relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas,
alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica
complessiva superiore a 300 MW. Restano fermi gli obblighi
di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle
convenzioni in essere.
5-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni
degli statuti di autonomia e con le relative norme di
attuazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 46 del decreto-legge 1
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, come sostituito dalla
presente legge:
«Art. 46 (Procedure di autorizzazione per la costruzione
e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto). - 1. Gli atti amministrativi relativi
alla costruzione e all'esercizio di terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere
connesse, ovvero all'aumento della capacita' dei terminali
esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione
di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si
conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data
di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione,
ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, sostituisce ogni
autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque
denominato, ivi compresi la concessione demaniale e il
permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione e
l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e
tecnico-operative da parte dei competenti organi del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce, anche
ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti
previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra
autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla
osta comunque denominati necessari alla realizzazione e
all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento
della capacita' dei terminali esistenti. L'intesa con la
regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici
vigenti o degli strumenti di pianificazione e di
coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla
strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio
della autorizzazione, ai fini della verifica della
conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di
richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadono le opere da realizzare.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano
ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa
contigua e la loro realizzazione comporti modifiche
sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento
unico di cui al comma 1 considera contestualmente il
progetto di variante del piano regolatore portuale e il
progetto di terminale di rigassificazione e il relativo
complessivo provvedimento e' reso anche in mancanza del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui
all'art. 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 e'
rilasciata di concerto anche con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche
approvazione della variante del piano regolatore
portuale.».
- Si riporta il testo dei commi da 77 a 82 dell'art. 1
della legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti dalla
presente legge:
«77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e
gassosi in terraferma, di cui all'art. 6 della legge 9
gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e'
rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale
partecipano le amministrazioni statali e regionali
interessate, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di
attivita' di prospezione consistente in rilievi geologici,
geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o
mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di
giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.
Del rilascio del permesso di ricerca e' data comunicazione
ai comuni interessati.
78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo
esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere
necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili all'attivita' di perforazione, che sono
dichiarati di pubblica utilita', e' concessa, previa
valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare
del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale
minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la
regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e
gassosi in mare, di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio
1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciato a
seguito di un procedimento unico al quale partecipano le
amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo
svolgimento di attivita' di prospezione consistente in
rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con
qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al
rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei
pozzi esplorativi.
80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo
esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere
necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili all'attivita' di perforazione e' concessa,
previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del
titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da
parte dell'ufficio territoriale minerario per gli
idrocarburi e la geotermia competente.
81. Nel caso in cui l'attivita' di prospezione di cui al
comma 79 non debba essere effettuata all'interno di aree
marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela
ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di
tutela archeologica, in virtu' di leggi nazionali o in
attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa e'
sottoposta a verifica di assoggettabilita' alla valutazione
di impatto ambientale, di cui all'art. 20 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.
82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano
le disposizioni dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino
variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio
dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto
di variante urbanistica.
82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi, di cui all'art. 9 della legge 9 gennaio
1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico al quale partecipano le
amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera
n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi
di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello
sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
individuate le attivita' preliminari che non comportano
effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in
attesa della determinazione conclusiva della conferenza di
servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi
e la geotermia e' competente ad autorizzare.
82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi
in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli
impianti e delle opere necessari, degli interventi di
modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili all'esercizio, che sono considerati di
pubblica utilita' ai sensi della legislazione vigente.
82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater
comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il
rilascio della concessione di cui al medesimo comma
82-quater ha effetto di variante urbanistica. Nel
procedimento unico di cui ai commi da 77 a82-ter, e'
indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera
acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se
questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne
esprime in tale sede definitivamente la volonta'.
82-sexies. Le attivita' finalizzate a migliorare le
prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi,
compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere
esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed
emissione dei programmi di lavoro gia' approvati, sono
soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del regio decreto 9
gennaio 1939, n. 206:
«Art. 7. - E' istituito il Comitato centrale metrico. Il
Comitato centrale metrico e' composto:
a) dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato o da un suo delegato con funzioni di
presidente;
b) dal direttore generale del commercio interno e dei
consumi industriali del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
c) dal dirigente dell'Ufficio centrale metrico;
d) da un rappresentante di ciascuno degli istituti
metrologici primari;
e) da un rappresentante del Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica;
f) da cinque docenti universitari in discipline
matematiche, fisiche, chimiche, ingegneristiche;
g) da un rappresentante dell'Istituto superiore delle
poste e delle telecomunicazioni;
h) da un esperto in metrologia legale, con particolare
conoscenza di quella comunitaria.
Il Comitato centrale metrico definisce le procedure per
la campionatura delle misure di uso regionale, di concerto
con il competente assessore regionale.
Le funzioni di segreteria sono affidate ad un
funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Il Comitato e' nominato, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura
incarica quattro anni. Per ogni membro effettivo puo'
essere nominato un membro supplente.
Spetta al Comitato:
a) dare parere sulle questioni tecniche ad esso
sottoposte dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ai sensi e per gli effetti del regolamento
per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12
giugno 1902, n. 226, nonche' sulle questioni correlate
all'applicazione delle disposizioni metrologiche
comunitarie e all'armonizzazione con esse di quelle
nazionali;
b) compilare le istruzioni sui metodi e le norme da
usarsi nelle varie verificazioni e nei saggi;
c) compiere l'esame definitivo prescritto dagli artt.
79, 88 e 110 del regolamento metrico in caso di disaccordo
fra l'ispettore metrico e l'utente e le direzioni ed
imprese del gas, e fra il saggiatore ed il presentatore;
d) proporre le norme di insegnamento per il corso di
tirocinio degli ispettori metrici in prova;
e) vigilare sull'andamento scientifico tecnico
dell'Ufficio centrale metrico e determinare il materiale
scientifico ad esso occorrente;
f) sorvegliare i lavori per la verificazione decennale
dei campioni prototipi;
g) proporre eventuali riforme per l'ordinamento dei
servizi metrici e dei saggi.
Il Comitato, inoltre, svolge funzioni di consulenza e di
proposta nell'ambito del sistema nazionale di taratura ed
esprime pareri sulle materie ad esso sottoposte dal
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 11 agosto
1991, n. 273:
«Art. 2 (Istituti metrologici primari). - 1. Gli
istituti metrologici primari effettuano studi e ricerche
finalizzati alla realizzazione dei campioni primari delle
unita' di misura di base, supplementari e derivate del
sistema internazionale delle unita' di misura SI. Tali
istituti confrontano a livello internazionale i campioni
realizzati e li mettono a disposizione ai fini della
disseminazione prevista dal sistema nazionale di taratura.
2. Svolgono le funzioni di istituti metrologici primari:
a) l'istituto di metrologia «G. Colonnetti» del
Consiglio nazionale delle ricerche per i campioni
riguardanti le unita' di misura impiegate nel campo della
meccanica e della termologia;
b) l'istituto elettrotecnico nazionale «G. Ferraris»
per i campioni riguardanti le unita' di misura del tempo e
delle frequenze e per le unita' di misura impiegate nel
campo dell'elettricita', della fotometria, dell'optometria
e dell'acustica;
c) il Comitato nazionale per la ricerca e per lo
sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative
(ENEA) per i campioni delle unita' di misura impiegate nel
campo delle radiazioni ionizzanti.
3. Nello svolgimento delle loro attivita' i predetti
istituti metrologici primari, allo scopo di assicurare una
sinergia di mezzi e di competenze, si avvarranno, anche nei
corrispondenti settori operativi, delle risorse messe a
disposizione da altri istituti che svolgono attivita'
metrologiche, tra cui l'Istituto superiore delle poste e
delle telecomunicazioni e l'Istituto superiore di sanita'.
4. Nulla e' innovato per quanto concerne competenze e
funzioni dell'Ufficio centrale metrico.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 7 (Strategia energetica nazionale). - 1. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, definisce la “Strategia
energetica nazionale”, che indica le priorita' per il
breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle
misure necessarie per conseguire, anche attraverso
meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:
a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree
geografiche di approvvigionamento;
b) miglioramento della competitivita' del sistema
energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella
prospettiva del mercato interno europeo;
c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e
dell'efficienza energetica;
d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti
di produzione di energia nucleare;
d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di quarta
generazione o da fusione;
e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo
nel settore energetico e partecipazione ad accordi
internazionali di cooperazione tecnologica;
f) sostenibilita' ambientale nella produzione e negli
usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra;
g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori.
2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al
comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, una Conferenza nazionale
dell'energia e dell'ambiente.
3. Anche al fine della realizzazione degli obiettivi di
cui al comma 1 il Governo e' autorizzato ad avviare la
stipula, entro il 31 dicembre 2009, di uno o piu' accordi
con Stati membri dell'Unione Europea o Paesi Terzi, per
intraprendere il processo di sviluppo del settore
dell'energia nucleare, al fine di contenere le emissioni di
CO2 e garantire la sicurezza e l'efficienza economica
dell'approvvigionamento e produzione di energia, in
conformita' al Regolamento (CE) n. 1504/2004 del 19 luglio
2004, alla Decisione 2004/491/Euratom del 29 aprile 2004,
alla Decisione 2004/294/CE dell'8 marzo 2004 e alle
direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26 giugno 2003.
2. Gli accordi potranno prevedere modelli contrattuali
volti all'ottenimento di forniture di energia nucleare a
lungo termine da rendere, con eventuali interessi, a
conclusione del processo di costruzione e ristrutturazione
delle centrali presenti sul territorio nazionale.
3. Gli accordi potranno definire, conseguentemente,
tutti gli aspetti connessi della normativa, ivi compresi
l'assetto e le competenze dei soggetti pubblici operanti
nei sistemi dell'energia nucleare, provvedendo a realizzare
il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti,
nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
secondo i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito “Fondo per interventi
strutturali di politica economica”, alla cui
costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in
2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal
comma 1.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 della
legge 9 dicembre 1986, n. 896, come sostituito dalla
presente legge:
«1. L'esecuzione dei pozzi di profondita' fino a 400
metriper ricerca, estrazione e utilizzazione di acque
calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, per potenza
termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt
termici, anche per eventuale produzione di energia
elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla,
e' autorizzata dalla regione territorialmente competente
con le modalita' previste dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di
cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 9 dicembre
1986, n. 896, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Ambito di applicazione della legge e
competenze). - 1. La ricerca e la coltivazione a scopi
energetici delle risorse geotermiche, effettuate nel
territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale italiana, quale definita dalla
legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerate di pubblico
interesse e di pubblica utilita'.
2. Le funzioni amministrative riguardanti le attivita'
di cui al precedente comma, compresa la funzione di
vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia
mineraria, sono esercitate dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Sono fatti salvi i poteri
attribuiti in materia alle Regioni a statuto speciale ed
alle regioni autonome di Trento e Bolzano.
3. Le funzioni amministrative concernenti concessioni da
rilasciare sulla terraferma per la coltivazione di risorse
geotermiche di interesse locale sono delegate alle regioni.
4. Sono risorse geotermiche d'interesse nazionale quelle
economicamente utilizzabili per la realizzazione di un
progetto geotermico tale da assicurare una potenza
erogabile complessiva di almeno 20.000 kilowatt termici,
alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi
centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse
geotermiche rinvenute in aree marine.
5. Sono risorse geotermiche di interesse locale quelle
economicamente utilizzabili per la realizzazione di un
progetto geotermico di potenza inferiore a 20.000 kilowatt
termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla
temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi
centigradi.
6. Sono considerate piccole utilizzazioni locali le
utilizzazioni di acque calde geotermiche reperibili a
profondita' inferiori a 400 metri con potenza termica
complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici.
7. E' esclusa dall'applicazione della presente legge la
disciplina della ricerca e coltivazione delle acque
termali, intendendosi come tali le acque da utilizzarsi
unicamente a scopo terapeutico.
8. Nel caso che insieme al fluido geotermico siano
presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le
disposizioni della presente legge non si applicano qualora
il valore economico dei KWH termici recuperabili da detto
fluido risulti inferiore a quello delle sostanze minerali
coesistenti. In tale caso si applicano le norme di cui al
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
9. L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi
geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o
comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o
industriale, anche in area marina, sono autorizzate, nel
caso di risorse geotermiche di interesse nazionale,
dall'ingegnere capo della competente sezione dell'ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia
ovvero dalla corrispondente autorita' regionale in caso di
risorse geotermiche di interesse locale.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative).- 1. Le opere per la realizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli stessi impianti,
autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilita'
ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del
Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle
province delegate dalla regione, nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di
tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico,
che costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi e'
convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento
del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli
impianti offshore l'autorizzazione e' rilasciata dal
Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con le modalita' di cui
al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo
da parte della competente autorita' marittima.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. In caso di dissenso, purche'
non sia quello espresso da una amministrazione statale
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, o del patrimonio
storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e
specificamente disciplinato dalle regioni, e' rimessa alla
Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome
di Trento e di Bolzano. Il rilascio dell'autorizzazione
costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in
conformita' al progetto approvato e deve contenere,
l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a
carico del soggetto esercente a seguito della dismissione
dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo
alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero
ambientale. Il termine massimo per la conclusione del
procedimento di cui al presente comma non puo' comunque
essere superiore a centottanta giorni.
4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a
biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la
pubblica utilita' e le procedure conseguenti per le opere
connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del
procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la
disponibilita' del suolo su cui realizzare l'impianto».
5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile
di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non
e' previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si
applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi
impianti, quando la capacita' di generazione sia inferiore
alle soglie individuate dalla tabella A allegata al
presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si
applica la disciplina della denuncia di inizio attivita' di
cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie
di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di
installazione per i quali si procede con la medesima
disciplina della denuncia di inizio attivita'.
6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne'
prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e
delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di
cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere
ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti
piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere conto
delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57,
articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, art. 14.
8. [Gli impianti di produzione di energia elettrica di
potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre
che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti,
alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi
di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche
e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2
e 3 dell'art. 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, attivita' ad inquinamento atmosferico poco
significativo ed il loro esercizio non richiede
autorizzazione. E' conseguentemente aggiornato l'elenco
delle attivita' ad inquinamento atmosferico poco
significativo di cui all'allegato I al decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1991].
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche in assenza della ripartizione di cui
all'art. 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al
comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee
guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma
3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad
assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti. Le
regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.
In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine,
si applicano le linee guida nazionali.».
- Si riporta il testo dell'allegato IV alla Parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dalla presente legge:
«Allegati alla Parte II (All.ti I-VII)
2. Industria energetica ed estrattiva:
a) impianti termici per la produzione di energia
elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica
complessiva superiore a 50 MW;
b) attivita' di ricerca sulla terraferma delle sostanze
minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse
geotermiche, incluse le relative attivita' minerarie;
c) impianti industriali non termici per la produzione
di energia, vapore ed acqua calda «con potenza complessiva
superiore a 1 MW»;
d) impianti industriali per il trasporto del gas,
vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una
lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
e) impianti industriali per la produzione di energia
mediante lo sfruttamento del vento «con potenza complessiva
superiore a 1 MW»;
f) installazione di oleodotti e gasdotti con la
lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
g) attivita' di ricerca di idrocarburi liquidi e
gassosi in terraferma;
h) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui
all'art. 2, comma 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443, mediante dragaggio marino e fluviale;
i) agglomerazione industriale di carbon fossile e
lignite;
l) impianti di superficie dell'industria di estrazione
di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di
minerali metallici nonche' di scisti bituminose;
m) impianti per la produzione di energia idroelettrica
con potenza installata superiore a 100 kW;
n) impianti di gassificazione e liquefazione del
carbone.».
- Si riporta il secondo periodo del comma 4 dell'art. 12
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
«4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed
esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e
deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito
della dismissione dell'impianto o, per gli impianti
idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di
reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per
la conclusione del procedimento di cui al presente comma
non puo' comunque essere superiore a centottanta giorni.».
- Si riporta il secondo periodo del comma 2 dell'art. 6
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
«2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1,
l'energia elettrica prodotta puo' essere remunerata a
condizioni economiche di mercato per la parte immessa in
rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto
per il consumo dell'energia».
- Si riporta il testo dell'art. 9-ter del decreto-legge
6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, come sostituito dalla
presente legge:
«Art. 9-ter (Coordinamento dei piani regionali degli
impianti di incenerimento dei rifiuti urbani). - 1. Ai fini
di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei
rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi
derivanti dal Protocollo di Kyoto e di incrementare la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel
rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa
europea sulla gestione dei rifiuti, e' istituita la
Cabinadi regia nazionale per il coordinamento dei piani
regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati
dalla raccolta differenziata, la cui organizzazione e il
cui funzionamento sono disciplinati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
e d'intesa con la Conferenzaunificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, utilizzando
allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive
modificazioni, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Autorita' nazionale competente). - 1. E'
istituito il Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle
attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, come
definite dall'art. 3. Il Comitato ha sede presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e
organizzativo»;
«1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione
di Autorita' nazionale competente»;
1-ter. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato
presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
nell'anno precedente (14).
2. Il Comitato ha il compito di:
a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione,
presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo
all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del Ministro delle attivita' produttive;
b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di
assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e dal Ministro delle attivita'
produttive;
c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote
di emissione sulla base del PNA e del parere della
Commissione europea di cui all'art. 9, comma 3, della
direttiva n. 2003/87/CE, presentarla al pubblico per
consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
delle attivita' produttive;
d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi
entranti sulla base delle modalita' definite nell'ambito
del PNA;
e) definire le modalita' di presentazione da parte del
pubblico di osservazioni sulle materie di cui al presente
comma, lettere a) e c), nonche' i criteri e le modalita'
con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;
f) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a
effetto serra, di cui all'art. 4;
g) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a
effetto serra ai sensi dell'art. 7;
h) rilasciare annualmente una parte delle quote
assegnate;
i) approvare ai sensi dell'art. 19 i raggruppamenti di
impianti che svolgono un'attivita' elencata nell'allegato
A;
l) impartire disposizioni all'amministratore del
registro di cui all'art. 14;
m) accreditare i verificatori ed esercitare il
controllo sulle loro attivita' ai sensi dell'art. 17;
n) definire i criteri di svolgimento delle attivita' di
verifica e di predisposizione del relativo attestato
conformemente a quanto previsto dall'allegato D e dalla
decisione della Commissione europea C(2004)130;
o) irrogare le sanzioni di cui all'art. 20 e rendere
pubblici i nomi dei gestori che hanno violato i requisiti
per la restituzione di quote di emissioni a norma dell'art.
16, comma 2, della direttiva 2003/87/CE;
p) definire eventuali disposizioni attuative in materia
di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di
cui all'allegato E, e di quanto previsto dalla decisione
della Commissione europea C(2004)130;
q) definire le modalita' e le forme di presentazione
della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto
serra e della richiesta di aggiornamento di tale
autorizzazione;
r) definire le modalita' per la predisposizione e
l'invio della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5,
sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato F;
s) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo
quanto previsto dall'art. 15, commi 8 e 9;
t) predisporre e presentare alla Commissione europea la
relazione di cui all'art. 23;
t-bis) predisporre, sotto forma di apposito capitolo
del PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di
quote a titolo oneroso (15);
t-ter) definire i criteri per la gestione del Registro
nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui
all'art. 14 (16);
«t-quater) svolgere attivita' di supporto al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
attraverso la partecipazione, con propri componenti
all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui
all'art. 23 della direttiva 2003/87/CE e alle riunioni in
sede comunitaria o internazionale concernenti
l'applicazione del Protocollo di Kyoto»;
2-bis. Il Comitato «propone al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare» azioni volte a:
a) promuovere le attivita' progettuali legate ai
meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;
b) favorire la diffusione dell'informazione, la
promozione e l'orientamento con riferimento al settore
privato e pubblico a livello nazionale;
c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete
diplomatica italiana e le strutture internazionali
dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire
adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed
imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione
concertata a beneficio del Sistema-Paese, le attivita'
pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di
programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di
accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto
del Protocollo di Kyoto;
e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari
delle attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita'
di formazione, per l'assistenza nella creazione delle
necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di
procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per
la semplificazione dei percorsi amministrativi
autorizzatori e per ogni altra necessaria attivita'
funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;
f) supportare le aziende italiane nella preparazione di
progetti specifici corrispondenti alle priorita' di
sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
g) valorizzare il potenziale dei vari settori
tecnologico-industriali italiani nello sviluppo di progetti
internazionali per la riduzione delle emissioni (18).
3. Il Comitato e' composto da un Consiglio direttivo e
da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al
Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non
nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio
medesimo (19).
3-bis. Il Consiglio direttivo e' composto da otto
membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro
dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive,
rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Per
l'espletamento dei compiti cui al comma 2, lettera
t-quater) ed al comma 2-bis il Consiglio direttivo e'
integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari
esteri (20).
3-ter. I direttori generali delle competenti direzioni
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono
membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti
membri rimangono in carica quattro anni (21).
3-quater. La Segreteria tecnica e' composta da
quattordici membri di elevata qualifica professionale, con
comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori
interessati dal presente decreto. Il coordinatore della
Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello
sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero
dell'economia e delle finanze e uno dal Gestore servizi
elettrici, di seguito: «GSE» (22).
4. Le modalita' di funzionamento del Comitato saranno
definite in un apposito regolamento da approvarsi con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministero delle attivita'
produttive; il regolamento dovra' assicurare la costante
operativita' e funzionalita' del Comitato in relazione agli
atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi
del presente decreto.
5. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con
proprie deliberazioni, assunte a maggioranza dei
componenti, di cui viene data adeguata informazione ai
soggetti interessati. Sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, le
deliberazioni inerenti:
a) il Piano nazionale di cui alla lettera a), comma 2,
da sottoporre alla consultazione del pubblico;
b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla
lettera b) del comma 2 notificato alla Commissione europea;
c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c)
del comma 2 da sottoporre alla consultazione del pubblico;
d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c)
del comma 2 approvata dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e dal Ministro delle attivita'
produttive;
e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle
lettere p), q) e r) del comma 2;
e-bis) la relazione di cui al comma 1-ter (23).
5-bis. I membri del Comitato non devono trovarsi in
situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni
del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale
conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi
sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o
all'ente designante ogni sopravvenuta situazione di
conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il
Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto
(24).
5-quater. Il Comitato puo' istituire, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di
lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in
rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali
maggiormente interessati (26).
5-quinquies. Per le attivita' di cui al comma 2-bis, il
Consiglio direttivo si puo' avvalere, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un
gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il
gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:
a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano
di lavoro programmatico da approvarsi da parte del
Consiglio direttivo;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione
annuale dell'attivita' svolta (27).
5-sexies. La partecipazione al Comitato per
l'espletamento di attivita' non riconducibili a quelle di
cui all'art. 26, comma 1, non deve comportare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti
del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma
5-quater non spetta alcun emolumento, compenso, ne'
rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto (28).
6. [Per le attivita' di sua competenza il Comitato si
avvale degli uffici della Direzione per la ricerca
ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e degli uffici della Direzione
generale energia e risorse minerarie del Ministero delle
attivita' produttive, nonche' dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); al fine di
assicurare il coordinamento tra i suddetti soggetti il
Comitato puo' istituire apposito gruppo di lavoro. Per
garantire la partecipazione delle associazioni maggiormente
rappresentative dei soggetti interessati all'attuazione del
presente decreto, il Comitato promuove l'istituzione di
appositi gruppi di lavoro anche su materie specifiche (29)]
(30).
7. [La partecipazione al Comitato e ai gruppi di lavoro
non da' luogo alla corresponsione di indennita',
emolumenti, compensi o rimborsi spese] (31). ».
(12) L'originario comma 1 e' stato cosi' sostituito, con
gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter, dalla lettera a) del
comma 5 dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n.
51. Vedi, anche, il comma 9-sexies dell'art. 4,
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa
legge di conversione.
(13) L'originario comma 1 e' stato cosi' sostituito, con
gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter, dalla lettera a) del
comma 5 dell'art. 1, decreto legislastivo 7 marzo 2008, n.
51.
(14) L'originario comma 1 e' stato cosi' sostituito, con
gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter, dalla lettera a) del
comma 5 dell'art. 1, decreto legislastivo 7 marzo 2008, n.
51.
(15) Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 5
dell'art. 1, decreto legislastivo 7 marzo 2008, n. 51.
(16) Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 5
dell'art. 1, decreto legislastivo 7 marzo 2008, n. 51.
(17) Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 5
dell'art. 1, decreto legislastivo 7 marzo 2008, n. 51.
(18) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 5
dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51.
(19) L'originario comma 3 e' stato cosi' sostituito, con
gli attuali commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, dalla lettera
d) del comma 5 dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo
2008, n. 51.
(20) L'originario comma 3 e' stato cosi' sostituito, con
gli attuali commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, dalla lettera
d) del comma 5 dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo
2008, n. 51.
(21) L'originario comma 3 e' stato cosi' sostituito, con
gli attuali commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, dalla lettera
d) del comma 5 dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo
2008, n. 51.
(22) L'originario comma 3 e' stato cosi' sostituito, con
gli attuali commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, dalla lettera
d) del comma 5 dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo
2008, n. 51.
(23) Lettera aggiunta dalla lettera e) del comma 5
dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51.
(24) Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 5
dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51.
(25) Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 5
dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51.
(26) Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 5
dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51.
(27) Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 5
dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51.
(28) Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 5
dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51.
(29) Vedi, anche, gli articoli 1, 9 e 10, decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.
(30) Comma abrogato dalla lettera g) del comma 5
dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51.
(31 ) Comma abrogato dalla lettera g) del comma 5
dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51.



 
Art. 28.
(Ridefinizione dei poteri dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas)

1. All'articolo 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i settori dell'energia elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attivita' della relativa filiera".
2. All'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas riferisce, anche in relazione alle lettere c) ed i) del comma 3, entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
3. Ai compiti attribuiti ai sensi del presente articolo l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Alla lettera c) del comma 20 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parole: "lire 50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.500".



Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, della legge
14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita'.», come modificato dalla presente legge:
«5. Le Autorita' operano in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono
preposte alla regolazione e al controllo del settore di
propria competenza.» «Per i settori dell'energia elettrica
e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di
garantire mercati effettivamente concorrenziali, le
competenze ricomprendono tutte le attivita' della relativa
filiera».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 12, della legge
23 agosto 2004, n. 239 «Riordino del settore energetico,
nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia» nel testo
vigente al 31 dicembre 2006, come modificato dalla presente
legge.
«12. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
presenta al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei
ministri la relazione sullo stato dei servizi e
sull'attivita' svolta, ai sensi dell'art. 2, comma 12,
lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il
30 giugno di ciascun anno. Nella relazione l'Autorita'
illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle
esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilita' e in
conformita' agli indirizzi di politica generale del settore
di cui al comma 11.».
«L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas riferisce,
anche in relazione alle lettere c) ed i) del comma 3, entro
il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari
competenti sullo stato del mercato dell'energia elettrica e
del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.».
- Si riporta il testo della lettera c) del comma 20
dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante
«Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di
pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di
regolazione dei servizi di pubblica utilita'.», come
modificata dalla presente legge:
«c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in
caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di
mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il
servizio, alle richieste di informazioni o a quelle
connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso
in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano
veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
nel minimo a lire “euro 2.500” e non superiori
nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione
delle violazioni ha la facolta', qualora cio' non
comprometta la fruibilita' del servizio da parte degli
utenti, di sospendere l'attivita' di impresa fino a 6 mesi
ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la
decadenza della concessione; ».



 
Art. 29.
(Agenzia per la sicurezza nucleare)

1. E' istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorita' nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attivita' concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari provenienti sia da impianti di produzione di elettricita' sia da attivita' mediche ed industriali, la protezione dalle radiazioni, nonche' le funzioni e i compiti di vigilanza sulla costruzione, l'esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.
2. L'Agenzia e' composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e dalle risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attivita' di competenza dell'Agenzia che le verranno associate.
3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1 senza nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui al comma 17.
4. L'Agenzia vigila sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nell'ambito di priorita' e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente ed in ossequio ai principi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari. L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri Paesi e con le organizzazioni europee e internazionali d'interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati, anche concludendo accordi di collaborazione.
5. L'Agenzia e' la sola autorita' nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. In particolare:
a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche in riferimento alle attivita' di cui al comma 1 sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;
b) l'Agenzia ha la responsabilita' del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;
c) l'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture, al fine di assicurare che le attivita' non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni di esercizio siano rispettate;
d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e a partecipare alle prove richieste;
e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualita', l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonche' delle infrastrutture pertinenziali, la trasmissione di dati, informazioni e documenti;
f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard e procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformita' alla normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
g) l'Agenzia puo' imporre prescrizioni e misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza da parte dei medesimi soggetti alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri, irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonche' disporre la sospensione delle attivita' di cui alle autorizzazioni e proporre alle autorita' competenti la revoca delle autorizzazioni medesime. Alle sanzioni non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono versati, per il funzionamento dell'Agenzia stessa, al conto di tesoreria unica, ad essa intestato, da aprire presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'Agenzia comunica annualmente all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi delle sanzioni complessivamente incassati. Il finanziamento ordinario annuale a carico del bilancio dello Stato di cui ai commi 17 e 18 del presente articolo e' corrispondentemente ridotto per pari importi. L'Agenzia e' tenuta a versare, nel medesimo esercizio, anche successivamente all'avvio dell'ordinaria attivita', all'entrata del bilancio dello Stato le somme rivenienti dal pagamento delle sanzioni da essa incassate ed eccedenti l'importo del finanziamento ordinario annuale ad essa riconosciuto a legislazione vigente;
h) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;
i) l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i titolari dell'autorizzazione all'esercizio o allo smantellamento di impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita nel rispetto dei migliori standard internazionali, fissati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (ATEA);
l) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatone.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia puo' avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente.
7. Per l'esercizio delle attivita' connesse ai compiti ed alle funzioni dell'Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
8. L'Agenzia e' organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri. I componenti dell'Agenzia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa il presidente dell'Agenzia, due membri sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e due dal Ministro dello sviluppo economico. Prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono procedere all'audizione delle persone individuate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Il presidente e i membri dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscusse moralita' e indipendenza, di comprovata professionalita' ed elevate qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della sicurezza sanitaria. La carica di componente dell'Agenzia e' incompatibile con incarichi politici elettivi, ne' possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare predisposta dall'Agenzia.
9. Il presidente dell'Agenzia ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza del presidente e di almeno due membri. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.
10. Sono organi dell'Agenzia il presidente e il collegio dei revisori dei conti. Il direttore generale e' nominato collegialmente dall'Agenzia all'unanimita' dei suoi componenti e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e' composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e da due componenti supplenti. Il collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarita' della gestione.
11. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia e dei suoi organi sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto e' definita e individuata anche la sede dell'Agenzia. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse dell'ISPRA e dell'ENEA allo stato disponibili ai sensi del comma 18.
12. Gli organi dell'Agenzia e i suoi componenti durano in carica sette anni.
13. A pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico.
14. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, ne' con le relative associazioni. La violazione di tale divieto e' punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualita' dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e' approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge.
16. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e' approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia.
17. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unita'. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le risorse di personale dell'organico dell'ENEA e di sue societa' partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unita'. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie, attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 18. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti.
18. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attivita' dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia e' autorizzata ad applicare e introitare in relazione alle prestazioni di cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, determinati in 500.000 euro per l'anno 2009 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
19. Per l'amministrazione e la contabilita' dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria e' approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
20. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 16, le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici gia' disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data.
21. L'Agenzia puo' essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e' nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, che esercita le funzioni del presidente e dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni recante
«Modifiche al sistema penale.»:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi
in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della
presente legge non consentivano l'oblazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, primo comma, della
legge 29 ottobre 1984, n. 720 recante «Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi
pubblici.»:
«1. Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e i
provvedimenti adottati, nonche' i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 25 gennaio 1984, n. 5, 24
marzo 1984, n. 37, 24 maggio 1984, n. 153 e 25 luglio 1984,
n. 372, con decorrenza 30 agosto 1984, gli istituti e le
aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli
organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla
presente legge, effettuano, nella qualita' di organi di
esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le
operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle
contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti
enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed
extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni,
sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti
dal settore privato, devono essere versate in contabilita'
speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle
provenienti da mutui, devono affluire in contabilita'
speciale infruttifera, nella quale devono altresi' essere
versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto
altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni
di pagamento sono addebitate in primo luogo alla
contabilita' speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei
relativi fondi.
Con decreti del Ministro del tesoro e' fissato il tasso
d'interesse per le contabilita' speciali fruttifere e sono
altresi' disciplinati le condizioni, i criteri e le
modalita' per l'effettuazione delle operazioni e per il
regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i
tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi
pubblici di cui al precedente primo comma e le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche
alle disponibilita' in numerario o in titoli esistenti
presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del
mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del
Ministro del tesoro di cui al presente comma.
Il tasso di interesse per le somme versate nelle
contabilita' speciali fruttifere di cui al primo comma del
presente articolo deve essere fissato dal decreto
ministeriale in una misura compresa fra il valore
dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti
postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari
del Tesoro a scadenza trimestrale.
Il decreto ministeriale che, a norma del precedente
secondo comma, stabilisce le condizioni, i criteri e le
modalita' di attuazione delle discipline previste dalla
presente legge deve garantire agli enti ed organismi
interessati la piena ed immediata disponibilita', in ogni
momento, delle somme di loro spettanza giacenti in
tesoreria nelle contabilita' speciali fruttifere e
infruttifere.
All'onere derivante dalla corresponsione degli interessi
previsti dal precedente primo comma, valutabile in lire
quaranta miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale
1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento «proroga
fiscalizzazione dei contributi di malattia». Il Ministro
del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro
del tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti
ed agli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa
alla presente legge si applicano le disposizioni previste
dall'art. 40, legge 30 marzo 1981, n. 119 , modificato
dall'art. 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge11
novembre 1983, n. 638, nonche' dall'art. 35,
quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730
, come ulteriormente modificate e integrate dal successivo
art. 3 della presente legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 2403 del codice civile:
«Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - 1. Il
collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della
societa', vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto
costitutivo ed accertare la regolare tenuta della
contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili e
l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la
valutazione del patrimonio sociale.
2. Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno
ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei
valori e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti dalla
societa' in pegno, cauzione o custodia.
3. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere,
anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
4. Il collegio sindacale puo' chiedere agli
amministratori notizie sull'andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.
5. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel
libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421.».
- La legge 25 agosto 1991, n. 282 recante «Riforma
dell'ENEA.», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1991, n. 203:
- La tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.
203, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2009).», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
2008, n. 303, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
2003, n. 97, recante «Regolamento concernente
l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.»:
«Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le attivita'
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali.
3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni
dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la
presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di
quelle del servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art.
8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale
rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del
direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto
prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di
quattro membri, di cui due designati dal Ministero
dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina
inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra
indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita'
indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 .
5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
la presidenza del consiglio dei ministri. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate
all'agenzia.».
- Si riporta il testo dell'art. 28, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.»:
«3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
che si esprimono entro venti giorni dalla data di
assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi
di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di
costituzione e di funzionamento, le procedure per la
definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di
ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
delle risorse (dell'ISPRA). In sede di definizione di tale
decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime
per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla
razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche
attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali
e logistiche.».



 
Art. 30.
(Misure per l'efficienza del settore energetico)

1. La gestione economica del mercato del gas naturale e' affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il mercato del gas naturale secondo criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, e' approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
2. Il Gestore del mercato elettrico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico.
3. Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore del mercato elettrico, in qualunque forma prestate,non possono essere distratte dalla destinazione prevista, ne' essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli partecipanti o del Gestore del mercato elettrico, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione volontaria.
4. Il Gestore del mercato elettrico definisce le modalita' e i tempi di escussione delle garanzie prestate nonche' il momento in cui i contratti conclusi sui mercati, la compensazione e i conseguenti pagamenti diventano vincolanti tra i partecipanti ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore e, nel caso di apertura di una procedura concorsuale nei confronti di un partecipante, opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima. Nessuna azione, compresa quella di nullita', puo' pregiudicare la definitivita' di cui al periodo precedente. Le societa' di gestione di sistemi di garanzia di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, possono svolgere i servizi di compensazione, garanzia e liquidazione anche con riferimento ai contratti conclusi nelle piattaforme di mercato organizzate e gestite dal Gestore ai sensi del presente comma.
5. Al fine di assicurare elevati livelli di tutela per i clienti finali del settore del gas, la societa' Acquirente unico Spa quale fornitore di ultima istanza garantisce la fornitura di gas ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di continuita', sicurezza ed efficienza del servizio.
6. Al fine di garantire la competitivita' dei clienti industriali finali dei settori dell'industria manifatturiera italiana caratterizzati da elevato e costante utilizzo di gas, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) procedere alla revisione delle norme previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al fine di rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale;
b) definire misure che promuovano l'incontro della domanda di gas dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta, al fine di garantire l'effettivo trasferimento dei benefici della concorrenzialita' del mercato anche agli stessi clienti finali industriali.
7. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema del decreto legislativo di cui al comma 6 e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. In caso di ritardo nella trasmissione, il termine per l'esercizio della delega e' differito di un periodo corrispondente al ritardo medesimo, comunque non eccedente i tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 6. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, il decreto legislativo puo' comunque essere emanato.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene la societa' Acquirente unico Spa al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicita' degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali di cui al comma 5. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico e' stabilita la data di assunzione da parte della societa' Acquirente unico Spa della funzione di garante della fornitura di gas per i clienti finali di cui al medesimo comma 5.
9. Al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato elettrico nella regione Sardegna, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico, adotta misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella medesima regione mediante l'individuazione di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e la cessione di capacita' produttiva virtuale sino alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale.
10. Trascorsi novanta giorni dall'avvio del meccanismo di cui al comma 9, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina le modalita' per la cessazione, entro il 31 dicembre 2009, dell'applicazione delle condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 11 del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
11. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e' riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, a seguito di nuova costruzione o rifacimento nonche' limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti. Il medesimo regime di sostegno e' riconosciuto sulla base del risparmio di energia primaria, anche con riguardo all'energia autoconsumata sul sito di produzione, assicurando che il valore economico dello stesso regime di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Stati membri dell'Unione europea al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' per il riconoscimento dei benefici di cui al presente comma e all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, garantendo la non cumulabilita' delle forme incentivanti.
12. Sono prorogati di un anno i termini previsti dall'articolo 14, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Per effetto di detta proroga, i diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati, o in fase di realizzazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nel testo vigente al 31 dicembre 2006, sono fatti salvi purche' i medesimi impianti:
a) siano gia' entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;
b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009;
c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009, purche' i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006.
13. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "assegnati dopo il 31 dicembre 2007". All'articolo 2, comma 173, della medesima legge n. 244 del 2007, dopo le parole: "enti locali" sono inserite le seguenti: "o regioni".
14. Alla lettera d) del numero 1 della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "esclusivamente meccanica" sono inserite le seguenti:"e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata".
15. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e' aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 marzo 1992, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Tali aggiornamenti sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresi' conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui alla deliberazione della medesima Autorita' n. 249/06 del 15 novembre 2006.
16. Per gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento ai sensi della normativa vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite norme per la semplificazione degli adempimenti relativi all'installazione dei dispositivi e alle misure di carattere fiscale e per la definizione di procedure semplificate in materia di versamento delle accise e degli altri oneri tributari e fiscali.
17. Il decreto di cui al comma 16 non deve comportare minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 8, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le societa' utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate all'ammodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
19. I clienti finali che prestano servizi di interrompibilita' istantanea o di emergenza sono esentati, relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 MW per sito e solo per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile, dall'applicazione dei corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 111/06 del 9 giugno 2006.
20. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni.
21. La validita' temporale dei bolli metrici e della marcatura "CE" apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h e' di quindici anni, decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di verificazione o accertamento della conformita' prima della loro immissione in commercio.
22. Con proprio decreto di natura non regolamentare il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, puo' stabilire una maggiore validita' temporale rispetto a quella di cui al comma 21, comunque non superiore a venti anni, per particolari tipologie di misuratori di gas che assicurano maggiori efficienza e garanzie per i consumatori rispetto a quelli attualmente installati in prevalenza.
23. Non puo' essere apposto un nuovo bollo recante l'anno di verificazione o di fabbricazione o di apposizione della marcatura "CE" ai misuratori di gas sottoposti a verificazione dopo la loro riparazione o rimozione.
24. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie di misuratori e alla relativa normativa nazionale e comunitaria, le modalita' di individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura "CE".
25. Ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce, con proprio provvedimento, le modalita' e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi dei misuratori da sostituire non vengano posti a carico dei consumatori ne' direttamente ne' indirettamente. Al fine di consentire l'innovazione tecnologica del parco contatori gas, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas potra' prevedere la sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili mediante contatori elettronici che adottino soluzioni tecnologicamente avanzate quali la telelettura e la telegestione, che assicurino vantaggi ai consumatori finali quali una maggiore informazione al cliente circa l'andamento reale dei propri consumi nonche' riduzioni tariffarie conseguenti ai minori costi sostenuti dalle imprese. Con il medesimo provvedimento sono determinate le sanzioni amministrative pecuniarie che l'Autorita' puo' irrogare in caso di violazioni, nella misura minima e massima di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
26. Al comma 1 dell'articolo 23-bis del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-bis del decreto- legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale. Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificita' territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non puo' essere inferiore al territorio comunale".
27. Al fine di garantire e migliorare la qualita' del servizio elettrico ai clienti finali collegati, attraverso reti private con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministero dello sviluppo economico determina, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le societa' di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' incaricata dell'attuazione dei suddetti criteri al fine del contemperamento e della salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento alla necessita' di un razionale utilizzo delle risorse esistenti.
28. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e' sostituito dal seguente:
"1. Le miscele combustibili diesel- biodiesel con contenuto in biodiesel inferiore o uguale al 7 per cento, che rispettano le caratteristiche del combustibile diesel previste dalla norma CEN prEN 590 - Settembre 2008, possono essere immesse in consumo sia presso utenti extra rete che in rete. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al 7 per cento possono essere avviate al consumo solo presso utenti extra rete e impiegate esclusivamente in veicoli omologati per l'utilizzo di tali miscele".
29. Nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156, recante la disciplina per l'applicazione dell'accisa agevolata sul bio- diesel, il limite del 5 per cento del contenuto sul biodiesel di cui agli articoli 7 e 9 e' elevato al 7 per cento.



Note all'art. 30:
- Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica.»:
«Art. 5 (Funzioni di gestore del mercato). - 1. La
gestione economica del mercato elettrico e' affidata ad un
gestore del mercato. Il gestore del mercato e' una societa'
per azioni, costituita dal gestore della rete di
trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Esso organizza il
mercato stesso secondo criteri di neutralita', trasparenza,
obiettivita', nonche' di concorrenza tra produttori,
assicurando altresi' a gestione economica di un'adeguata
disponibilita' della riserva di potenza. La disciplina del
mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno
dalla data della propria costituzione, e' approvata con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel
rispetto dei predetti criteri, i compiti del gestore del
mercato in ordine al bilanciamento della domanda e
dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di
energia elettrica che non si avvalgono di quanto disposto
dall'art. 6.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
si applica il dispacciamento passante. Entro il 1 gennaio
2001 l'ordine di entrata in funzione delle unita' di
produzione di energia elettrica nonche' la selezione degli
impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti
e' determinato, salvo quanto previsto dall'art. 11, secondo
il dispacciamento di merito economico. Dalla data in cui
questo viene applicato, il gestore del mercato assume la
gestione delle offerte di acquisto e di vendita
dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi.
(Periodi soppressi dal decreto-legge agosto 2003, n. 239,
convertito con legge 27 ottobre 2003, n. 290).
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e'
competente, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della direttiva
96/92/CE, anche per le controversie in materia di accesso
alle reti di interconnessione e di contratti d'importazione
ed esportazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 69 e 70 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.»:
«Art. 69 (Compensazione e liquidazione delle operazioni
su strumenti finanziari non derivati).- 1. La Banca
d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina il
funzionamento del servizio di compensazione e di
liquidazione, nonche' del servizio di liquidazione su base
lorda, delle operazioni aventi a oggetto strumenti
finanziari non derivati, inclusi le modalita' di tempo e
gli adempimenti preliminari e complementari. Tale
disciplina puo' prevedere che il servizio di compensazione
e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base
lorda, esclusa la fase di regolamento finale del contante,
siano gestiti da una societa' autorizzata dalla Banca
d'Italia, d'intesa con la CONSOB. Per il trasferimento dei
titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la
girata puo' essere eseguita e completata ai sensi dell'art.
15, commi 1 e 3, del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n.
239. (Si applica l'art. 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10.)
(1-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob,
determina:
a) le risorse finanziarie della societa' di gestione;
b) le attivita' connesse e strumentali a quelle di
compensazione e liquidazione;
c) i requisiti di organizzazione della societa';
d) i criteri generali per l'ammissione, esclusione e
sospensione dei partecipanti;
e) i criteri generali in base ai quali la societa' di
gestione puo' partecipare direttamente ai sistemi di
compensazione e liquidazione esteri. 1-ter. L'accesso al
servizio di compensazione e liquidazione, nonche' al
servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni
aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati e'
subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e
obiettivi.).
2. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo'
disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi
finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e
della liquidazione delle operazioni indicate nel comma 1,
anche emanando disposizioni concernenti la costituzione e
l'amministrazione di fondi di garanzia alimentati da
versamenti effettuati dai partecipanti.
3. Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica
l'art. 68, comma 2.».
«Art. 70 (Compensazione e garanzia delle operazioni su
strumenti finanziari). - 1. La Banca d'Italia, d'intesa con
la CONSOB, puo' disciplinare il funzionamento di sistemi di
compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto
strumenti finanziari, anche prevedendo che i partecipanti
al sistema effettuino versamenti di margini o altre
prestazioni a titolo di garanzia dell'adempimento degli
obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema stesso.
Le garanzie acquisite non possono (...) essere soggette ad
azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del
singolo partecipante o del soggetto che gestisce il
sistema, anche in caso di apertura di procedure
concorsuali. (Le garanzie acquisite possono essere
utilizzate esclusivamente secondo le regole di cui alla
disciplina dettata ai sensi del presente comma. Si applica
l'art. 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10.).
(1-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob,
determina:
a) le risorse finanziarie delle societa' che gestiscono
sistemi di compensazione e garanzia;
b) i requisiti di organizzazione del gestore dei
sistemi;
c) i criteri generali per l'ammissione, esclusione e
sospensione dei partecipanti;
d) i criteri generali in base ai quali il gestore dei
sistemi puo' partecipare direttamente ai sistemi di
compensazione e garanzia esteri.).
2. Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati nel
comma 1 assumono in proprio le posizioni contrattuali da
regolare.
(2-bis. L'accesso ai sistemi di compensazione e garanzia
delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari e'
subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e
obiettivi.)».
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 19 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 Attuazione della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge
17 maggio 1999, n. 144:
«2. A decorrere dal 1o gennaio 2003 e fino al 31
dicembre 2010, nessuna impresa del gas puo' vendere,
direttamente o a mezzo di societa' controllate,
controllanti o controllate da una medesima controllante, ai
clienti finali piu' del 50% dei consumi nazionali di gas
naturale su base annuale.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2002 e fino al 31 dicembre
2010, nessuna impresa del gas puo' immettere gas importato
o prodotto in Italia, nella rete nazionale, al fine della
vendita in Italia, direttamente o a mezzo di societa'
controllate, controllanti o controllate da una medesima
controllante, per quantitativi superiori al 75% dei consumi
nazionali di gas naturale su base annuale. La suddetta
percentuale e' ridotta di due punti percentuali per ciascun
anno successivo al 2002 fino a raggiungere il 61%.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, commi 11 e 12, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
concernente «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»:
«11. Al fine di consentire lo sviluppo e la
ristrutturazione produttiva delle imprese interessate,
l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le
forniture di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003,
n. 83, viene prorogata a tutto l'anno 2010 alle condizioni
tariffarie di cui al 31 dicembre 2004.
12. Le condizioni tariffarie di cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, sono estese con
provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il
gas, alle forniture di energia elettrica destinata alle
produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e
zinco e al ciclo cloro-soda, con riferimento ai prezzi
praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei
limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, situati nel territorio della
regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione in alta
tensione. Le condizioni tariffarie di cui al presente comma
vengono riconosciute a fronte della definizione di un
protocollo d'intesa contenente impegni per il lungo periodo
sottoscritto dalle parti con l'amministrazione della
regione Sardegna ed i Ministeri interessati.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 6 del
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 recante
«Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione
della cogenerazione basata su una domanda di calore utile
nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla
direttiva 92/42/CEE»:
«1. Al fine di assicurare che il sostegno alla
cogenerazione sia basato sulla domanda di calore utile e
simultaneamente sui risparmi di energia primaria, alla
cogenerazione ad alto rendimento si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 2,
11, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79. La cogenerazione ad alto rendimento accede ai benefici
derivanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi
dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del
1999 e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante «Attuazione
della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della
cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel
mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla
direttiva 92/42/CEE.»:
«Art. 14 (Disposizioni transitorie). - 1. I diritti
acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati o in
fase di realizzazione in attuazione dell'art. 1, comma 71,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31
dicembre 2006, rimangono validi purche' i medesimi impianti
posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) siano gia' entrati in esercizio nel periodo
intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge
23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;
b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in
vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della
data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il
31 dicembre 2008;
c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008,
purche' i lavori di realizzazione siano stati
effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre
2006.
2. Gli impianti di cui al comma 1 mantengono il
trattamento derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma
71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31
dicembre 2006, fino alla data di naturale scadenza del
trattamento stesso, ove detti impianti, se di potenza
elettrica superiore a 10 MW, ottengano, entro due anni
dalla data di entrata in esercizio, la registrazione del
sito secondo il regolamento EMAS e con le modalita' e nel
rispetto dei commi 3 e 4.
3. Al fine di consentire l'esercizio dei diritti
acquisiti di cui al comma 1, l'art. 267, comma 4, lettera
c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si
applica ai certificati verdi rilasciati all'energia
prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al
teleriscal-damento limitatamente alla quota di energia
termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.
I predetti certificati possono essere utilizzati da ciascun
soggetto sottoposto all'obbligo di cui all'art. 11, commi
1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per
coprire fino al 20 per cento dell'obbligo di propria
competenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, puo' essere
modificata la predetta percentuale allo scopo di assicurare
l'equilibrato sviluppo delle fonti rinnovabili e l'equo
funzionamento del meccanismo di incentivazione agli
impianti di cui al comma 1.
4. E' fatto obbligo ai soggetti che beneficiano dei
diritti richiamati al comma 1 di realizzare un sistema di
monitoraggio continuo delle emissioni inquinanti degli
impianti.
5. Il Gestore del sistema elettrico - GSE effettua
periodiche verifiche al fine del controllo dei requisiti
che consentono l'accesso e il mantenimento dei diritti
richiamati al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 152, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», come modificato dalla
presente legge:
«152. La produzione di energia elettrica da impianti
alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in
data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso
agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione
che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi
pubblici di natura nazionale, regionale, locale o
comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto
interessi con capitalizzazione anticipata “assegnati
dopo il 31 dicembre 2007''.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 173, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)», come modificato dalla presente
legge:
«173. Nell'ambito delle disponibilita' di cui all'art.
12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19
febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 2007, e ai fini dell'applicazione dell'art.
6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui
soggetti responsabili sono enti locali «o regioni» sono
considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di
cui all'art. 2, comma 1, lettera b3), del medesimo
decreto.».
- Si riporta la lettera d) del numero 1 della sezione 4
della parte II dell'allegato X alle Parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante «Norme in
materia ambientale.», come modificata dalla presente legge:

«Allegato X
Disciplina dei combustibili
Parte II
Caratteristiche merceologiche dei combustibili e metodi di
misura
Sezione 4
Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative
condizioni di utilizzo (parte 1, sezione 1, paragrafo 1,
lettera n) e sezione 2, paragrafo 1, lettera h).
1. Tipologia e provenienza
(Omissis);
d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione
esclusivamente meccanica «e dal trattamento con aria,
vapore o acqua anche surriscaldata” di legno vergine
e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili
e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno
vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli,
non contaminati da inquinanti; ».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 141, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008).»:
«141. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481, a far data dal 1° gennaio 2007, il
valore medio del prezzo del metano ai fini
dell'aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui
al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del
Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio
1992, e successive modificazioni, e' determinato
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, tenendo
conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del
gas naturale.».
- La delibera n. 154/08 dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas del 21 ottobre 2008 e' pubblicata sul
sito www.autorita.energia.it in data 24 ottobre 2008 e
nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008.
- La delibera n. 249/06 dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas del 15 novembre 2006, e' pubblicata sul
sito www.autorita.energia.it in data 15 novembre 2006 e
nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006.
- La delibera n. 111/06 dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas del 9 giugno 2006, e' pubblicata sul
sito www.autorita.energia.it in data 13 giugno 2006 e nella
GU n. 153 supplemento ordinario n. 158 del 4 luglio 2006.
- Si riporta il testo della lettera c) del comma 20
dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 recante
«Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di
pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di
regolazione dei servizi di pubblica utilita'.»:
«c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in
caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di
mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il
servizio, alle richieste di informazioni o a quelle
connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso
in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano
veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a
lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni
ha la facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita'
del servizio da parte degli utenti, di sospendere
l'attivita' di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al
Ministro competente la sospensione o la decadenza della
concessione; ».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 23-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.», come
modificato dalla presente legge:
«1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano
l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica, in applicazione della disciplina
comunitaria e al fine di favorire la piu' ampia diffusione
dei principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento e
di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori
economici interessati alla gestione di servizi di interesse
generale in ambito locale, nonche' di garantire il diritto
di tutti gli utenti alla universalita' ed accessibilita'
dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle
prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere
e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato
livello di tutela degli utenti, secondo i principi di
sussidiarieta', proporzionalita' e leale cooperazione. Le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a
tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative
discipline di settore con esse incompatibili.
Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, e dell'art. 46-bis del decretolegge
1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, inmateria di
distribuzione di gas naturale. Gli ambiti territoriali
minimi di cui al comma 2 del citato art. 46-bis sono
determinati dal Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni,
sentite la Conferenzaunificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli
impianti di distribuzione e con riferimento alle
specificita' territoriali e al numero dei clienti finali.
In ogni caso l'ambito non puo' essere inferiore al
territorio comunale.».
- Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante
«Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme
comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno
2000.
- Si riporta il testo dell'art. 46-bis del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale.»:
«Art. 46-bis (Disposizioni in materia di concorrenza e
qualita' dei servizi essenziali nel settore della
distribuzione del gas). - 1. Al fine di garantire al
settore della distribuzione di gas naturale maggiore
concorrenza e livelli minimi di qualita' dei servizi
essenziali, i Ministri dello sviluppo economico e per gli
affari regionali e le autonomie locali, sentita la
Conferenza unificata e su parere dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, individuano entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto i criteri di gara e di valutazione
dell'offerta per l'affidamento del servizio di
distribuzione di gas previsto dall'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto
in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche
offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei
consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del
servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle
reti e degli impianti.
2. I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari
regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza
unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per
lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di
distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari,
secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in
base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e
determinano misure per l'incentivazione delle relative
operazioni di aggregazione.
(3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione
di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio
di distribuzione di gas e' bandita per ciascun bacino
ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del
relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un
anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.).
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i comuni interessati
dalle (nuove gare) di cui al comma 3 possono incrementare
il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove
minore e (fino al nuovo affidamento), fino al 10 per cento
del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla
delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n.
237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001,
e successive modificazioni, destinando prioritariamente le
risorse aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela
relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce
deboli di utenti. (4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008,
alle gare di cui al comma 1 del presente articolo si
applicano, oltre alle disposizioni di cui all'art. 15,
comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
anche le disposizioni di cui all'art. 113, comma 15-quater,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, che si intendono estese a tutti i servizi pubblici
locali a rete.)».
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali.», si veda nelle note all'art.
46.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica.»:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente
decreto si applicano le definizioni di cui ai seguenti
commi.
2. Autoproduttore e' la persona fisica o giuridica che
produce energia elettrica e la utilizza in misura non
inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle
societa' controllate, della societa' controllante e delle
societa' controllate dalla medesima controllante, nonche'
per uso dei soci delle societa' cooperative di produzione e
distribuzione dell'energia elettrica di cui all'art. 4,
numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli
appartenenti ai consorzi o societa' consortili costituiti
per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche
rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti
industriali anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Clienti sono le imprese o societa' di distribuzione,
gli acquirenti grossisti e gli acquirenti finali di energia
elettrica.
4. Cliente finale e' la persona fisica o giuridica che
acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio.
5. Cliente grossista e' la persona fisica o giuridica
che acquista e vende energia elettrica senza esercitare
attivita' di produzione, trasmissione e distribuzione nei
Paesi dell'Unione europea.
6. Cliente idoneo e' la persona fisica o giuridica che
ha la capacita', per effetto del presente decreto, di
stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore,
distributore o grossista, sia in Italia che all'estero.
7. Cliente vincolato e' il cliente finale che, non
rientrando nella categoria dei clienti idonei, e'
legittimato a stipulare contratti di fornitura
esclusivamente con il distributore che esercita il servizio
nell'area territoriale dove e' localizzata l'utenza.
8. Cogenerazione e' la produzione combinata di energia
elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un
significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni
separate.
9. Contratto bilaterale e' il contratto di fornitura di
servizi elettrici tra due operatori del mercato.
10. Dispacciamento e' l'attivita' diretta ad impartire
disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati
degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e
dei servizi ausiliari.
11. Dispacciamento di merito economico e' l'attivita' di
cui al comma 10, attuata secondo ordini di merito
economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.
12. Dispacciamento passante e' l'attivita' di cui al
comma 10, condizionata unicamente da eventuali impedimenti
o vincoli di rete.
13. Dispositivo di interconnessione e' l'apparecchiatura
per collegare le reti elettriche.
14. Distribuzione e' il trasporto e la trasformazione di
energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa
tensione per le consegne ai clienti finali.
15. Fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il
vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le
maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia
elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici
(...).
16. Linea diretta e' la linea elettrica di trasporto che
collega un centro di produzione ad un centro di consumo,
indipendentemente dal sistema di trasmissione e
distribuzione.
17. Piccola rete isolata e' ogni rete con un consumo
inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento e'
ottenuto dall'interconnessione con altre reti.
18. Produttore e' la persona fisica o giuridica che
produce energia elettrica indipendentemente dalla
proprieta' dell'impianto.
19. Produzione e' la generazione di energia elettrica,
comunque prodotta.
20. Rete di trasmissione nazionale e' il complesso delle
stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di
trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale
gestite unitariamente.
21. Rete interconnessa e' un complesso di reti di
trasmissione e distribuzione collegate mediante piu'
dispositivi di interconnessione.
22. Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la
gestione di una rete di trasmissione o distribuzione quali,
esemplificativamente, i servizi di regolazione di
frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della
tensione e riavviamento della rete.
23 Sistema elettrico nazionale: il complesso degli
impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di
distribuzione nonche' dei servizi ausiliari e dei
dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati
nel territorio nazionale.
24. Trasmissione e' l'attivita' di trasporto e
trasformazione dell'energia elettrica sulla rete
interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai
clienti, ai distributori e ai destinatari dell'energia
autoprodotta ai sensi del comma 2.
25. Utente della rete e' la persona fisica o giuridica
che rifornisce o e' rifornita da una rete di trasmissione o
distribuzione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 recante
«Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla
promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti
rinnovabili nei trasporti.», come sostituito dalla presente
legge:
«1. Le miscele combustibili diesel-biodiesel con
contenuto in biodiesel inferiore o uguale al 7 per cento,
che rispettano le caratteristiche del combustibile diesel
previste dalla norma CEN prEN 590 - Settembre 2008, possono
essere immesse in consumo sia presso utenti extra rete che
in rete. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura
superiore al 7 per cento possono essere avviate al consumo
solo presso utenti extra rete e impiegate esclusivamente in
veicoli omologati per l'utilizzo di tali miscele».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 3 settembre 2008, n. 156 concernente le «modalita' di
applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato
«biodiesel», ai sensi dell'art. 22-bis, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2008.



 
Art. 31.
(Semplificazione di procedure)

1. All'articolo 1, comma 24, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "e al comma 346 del medesimo articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1".



Note all'art. 31:
- Si riporta il testo del comma 24, lettera c), ed i
commi 346 e 347 dell'art. 1, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008).», come sostituito dalla presente legge:
«c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla
sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole
unita' immobiliari, «e ai commi 346 e 347 del medesimo art.
1», non e' richiesta la documentazione di cui all'art. 1,
comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre
2006, n. 296.».
«346. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con proprio decreto,
sentite le organizzazioni rappresentative di categoria, le
associazioni ambientaliste di cui all'art. 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le
associazioni dei consumatori, definisce le modalita' di
attuazione della contribuzione volontaria di cui al comma
344 e del contributo di cui al comma 345 nonche' le
modalita' di gestione del Fondo. Con il medesimo decreto e'
istituito un comitato di esperti che ha il compito di
verificare l'attuazione delle finalita' del Fondo di cui al
comma 344. Le spese di funzionamento del comitato di cui al
periodo precedente sono poste a carico delle dotazioni del
Fondo «un centesimo per il clima».
«347. Per l'anno 2008, al Fondo di cui al comma 344 e'
assegnata una dotazione di 1 milione di euro ai fini
dell'avvio della campagna di comunicazione del medesimo
Fondo.».



 
Art. 32.
(Impulso alla realizzazione del mercato
unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo
di interconnector con il coinvolgimento
di clienti finali energivori)

1. Al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica, la societa' Terna Spa provvede, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o piu' potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "interconnector" ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, nonche' le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW della complessiva capacita' di trasporto disponibile con i Paesi esteri, in particolare con quelli confinanti con il nord dell' Italia.
2. Terna Spa comunica un elenco di massima di possibili infrastrutture da realizzare ai sensi del comma 1 e delle relative opere al Ministro dello sviluppo economico ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, Terna Spa organizza una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli interconnector, specificando nel bando le misure ed i corrispettivi di cui al comma 6 per il singolo interconnector, le condizioni del contratto di mandato da stipulare con i soggetti aggiudicatari per la programmazione e la progettazione dell'opera e l'impegno che i medesimi soggetti devono assumere a stipulare un successivo contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'interconnector, il cui perfezionamento e' subordinato al rilascio di apposita esenzione, per una durata pari a venti anni, dall'accesso a terzi sulla capacita' di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005.
4. Ciascun interconnector che ottiene l'esenzione di cui al comma 3 deve entrare in servizio entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale deldecreto di rilascio dell'esenzione stessa; in difetto, e' riconosciuto il diritto, da esercitare entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, a ciascuno dei soggetti selezionati di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ed ai relativi diritti di utilizzazione della connessa capacita' di trasporto, fermo restando il pagamento degli oneri gia' sostenuti da Terna Spa in esecuzione dei contratti di mandato di cui al comma 3.
5. In considerazione dell'impatto che il significativo incremento della capacita' complessiva di interconnessione indotto dalle disposizioni del presente articolo puo' avere sulla gestione del sistema elettrico italiano e sui relativi livelli di sicurezza, alle procedure concorsuali di cui al comma 3 possono partecipare esclusivamente clienti finali, anche raggruppati in forma consortile fra loro, che siano titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40 per cento escludendo i quindici giorni di minori prelievi di energia elettrica su base annua e che si impegnino a riduzioni del proprio prelievo dalla rete, secondo modalita' definite da Terna Spa, nelle situazioni di criticita' in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione. Ciascun cliente che soddisfa i requisiti di cui al precedente periodo puo' partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 3 per una quota non superiore al valore della potenza disponibile complessiva dei predetti punti di prelievo. La perdita di titolarita' di punti di prelievo di cui al presente comma comporta la decadenza dai relativi diritti, ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con provvedimenti da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al comma 2, disciplina misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e fino alla messa in servizio dell'interconnector e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei limiti della capacita' di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati. A tal fine, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione del costo efficiente per la realizzazione e la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna Spa a fronte delle predette misure, individuando nel contempo la modalita' di riequilibrio, a favore dei clienti finali diversi da quelli selezionati, degli eventuali vantaggi originati dalle predette misure nell' ambito del periodo ventennale di esenzione di cui al comma 3, nonche' le modalita' per la copertura delle eventuali differenze maturate in capo a Terna Spa tra detti corrispettivi ed i costi conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero nell'ambito delle medesime misure.
7. Per i casi in cui i soggetti selezionati esercitano il diritto di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ai sensi del comma 4, i provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di cui al comma 6 prevedono il diritto dei soggetti stessi di avvalersi delle misure di cui al medesimo comma, a fronte dei relativi corrispettivi, non oltre l'esercizio del diritto di rinuncia.
8. Ai clienti finali selezionati nelle procedure di cui al presente articolo vengono ridotte, se esistenti, le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilita' istantanea e con preavviso resi a Terna Spa nella misura del 20 per cento rispetto agli ammontari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con conseguente riduzione del corrispettivo cui i medesimi clienti hanno diritto per il periodo rimanente sotteso alle succitate obbligazioni. Le quote non coperte dei servizi di interrompibilita' a seguito delle suddette riduzioni vengono eventualmente riallocate da Terna Spa, esperita una rivalutazione delle necessita' di sistema, a soggetti diversi dai predetti clienti finali. Con l'estinguersi delle suddette obbligazioni, i clienti finali selezionati non sono ammessi all'erogazione dei servizi di interrompibilita' istantanea e con preavviso eventualmente richiesti da Terna Spa che potranno invece essere resi, con le medesime modalita' attualmente in vigore, da clienti finali diversi da quelli selezionati.
9. Terna Spa provvede ad assegnare le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilita', che si rendessero eventualmente disponibili, ai migliori offerenti selezionati mediante un'asta al ribasso a valere sul corrispettivo per il servizio da rendere, disciplinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che opera per minimizzare il corrispettivo di dispacciamento imposto all'utenza finale a remunerazione del complessivo servizio di interrompibilita', anche ai fini della riallocazione di cui al comma 8.



Note all'art. 32:
- Il regolamento (CE) 1228/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2003 relativo alle condizioni
di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di
energia elettrica e' pubblicato nella GUCE L 176/1 del 15
luglio 2003.



 
Art. 33.
(Reti interne di utenza)

1. Nelle more del recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia, e' definita Rete interna di utenza (RIU) una rete elettrica il cui assetto e' conforme a tutte le seguenti condizioni:
a) e' una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero e' una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) connette unita' di consumo industriali, ovvero connette unita' di' consumo industriali e unita' di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purche' esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non piu' di tre comuni adiacenti, ovvero di non piu' di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unita' di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
c) e' una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi;
d) e' collegata tramite uno o piu' punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto puo' essere diverso dai soggetti titolari delle unita' di consumo o di produzione, ma non puo' essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.
2. Ai fini della qualita' del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, la responsabilita' del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi e' limitata, nei confronti delle unita' di produzione e di consumo connesse alle RIU, al punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi, ferma restando l'erogazione, da parte della societa' Tenta Spa, del servizio di dispacciamento alle singole unita' di produzione e di consumo connesse alla RIU. Resta in capo al soggetto responsabile della RIU il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in relazione all'attivita' svolta.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas:
a) individua i casi di cui al comma 1 e li comunica al Ministero dello sviluppo economico;
b) stabilisce le modalita' con le quali e' assicurato il diritto dei soggetti connessi alla RIU di accedere direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi;
c) fissa le condizioni alle quali le singole unita' di produzione e di consumo connesse nella RIU fruiscono del servizio di dispacciamento;
d) definisce le modalita' con le quali il soggetto responsabile della RIU provvede alle attivita' di misura all'interno della medesima rete, in collaborazione con i gestori di rete con obbligo di connessione di terzi deputati alle medesime attivita';
e) ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere a) e b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, formula proposte al Ministero dello sviluppo economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas effettua il monitoraggio ai fini del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonche' quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto- legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali.
6. Limitatamente alle RIU di cui al comma 1, i corrispettivi tariffari di cui al comma 5 si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 del presente articolo.



Note all'art. 33:
- Si riporta il testo del comma 12, lettere a) e b),
dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 recante
«Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di
pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di
regolazione dei servizi di pubblica utilita'.»:
«12. Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di
cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni:
a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al
Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a
regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative
forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti,
proponendo al Governo le modifiche normative e
regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche
tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione
delle normative comunitarie;
b) propone ai Ministri competenti gli schemi per il
rinnovo nonche' per eventuali variazioni dei singoli atti
di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni o dei
contratti di programma; ».
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 3 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica.»:
«11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati
gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi
inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca e le
attivita' di cui all'art. 13, comma 2, lettera e)
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede al
conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma
10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei
suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare
per le attivita' ad alto consumo di energia, e' definita in
misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del
decreto-legge 14 novembre 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 recante
“Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento
e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei
rifiuti radioattivi.”:
«1. Misure di compensazione territoriale sono stabilite,
fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore
dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del
ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in
esercizio del Deposito nazionale di cui all'art. 1, comma
1, le misure sono trasferite al territorio che ospita il
Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti
radioattivi.».



 
Art. 34.
(Misure per il risparmio energetico)

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria, alla parte II dell'allegato IX alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2.7, dopo le parole: "fenomeni di condensa" sono inserite le seguenti: "con esclusione degli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonche' da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071";
b) al numero 2.10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas";
c) al numero 3.4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/ 42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonche' da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071";
d) al numero 3.6 sono soppresse le parole: "esclusivamente metallici,".



Note all'art. 34:
- Si riportano i numeri 2.7, 2.10, 3.4 e 3.6 della parte
II dell'allegato IX alla Parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia
ambientale» come modificati dalla presente legge:

«Allegato IX
Impianti termici civili
(Omissis).
Parte II
Requisiti tecnici e costruttivi
(Omissis).
2. Caratteristiche dei camini.
(Omissis).
2.7. Gli impianti installati o che hanno subito una
modifica relativa ai camini successivamente all'entrata in
vigore della parte quinta del presente decreto devono
essere dotati di camini realizzati con prodotti su cui sia
stata apposta la marcatura «CE». In particolare, tali
camini devono:
essere realizzati con materiali incombustibili;
avere andamento verticale e il piu' breve e diretto
possibile tra l'apparecchio e la quota di sbocco;
essere privi di qualsiasi strozzatura in tutta la loro
lunghezza;
avere pareti interne lisce per tutta la lunghezza;
garantire che siano evitati fenomeni di condensa «con
esclusione degli impianti termici alimentati da apparecchi
a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla
direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa ai requisiti di rendimento, nonche' da generatori
d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie
affini come definite dalla norma UNI 11071»;
essere adeguatamente distanziati, mediante
intercapedine d'aria o isolanti idonei, da materiali
combustibili o facilmente infiammabili;
avere angoli arrotondati con raggio non minore di 20
mm, se di sezione quadrata o rettangolare;
avere un'altezza correlata alla sezione utile secondo
gli appropriati metodi di calcolo riportati dalla normativa
tecnica vigente (norme UNI e norme CEN). Resta salvo quanto
stabilito ai punti 2.9 e 2.10,
(Omissis).
2.10. Le bocche dei camini situati a distanza compresa
fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono
essere a quota non inferiore a quella del filo superiore
dell'apertura piu' alta. «Le presenti disposizioni non si
applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai
requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio,
del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas»;
(Omissis).
3. Canali da fumo.
(Omissis).
3.4. I canali da fumo devono essere costituiti con
strutture e materiali aventi le medesime caratteristiche
stabilite per i camini. «Le presenti disposizioni non si
applicano agli impianti termici alimentati da apparecchi a
condensazione conformi ai requisiti previsti dalla
direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa ai requisiti di rendimento, nonche' da generatori
d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie
affini come definite dalla norma UNI 11071»;
(Omissis).
3.6. I raccordi fra i canali da fumo e gli apparecchi di
cui fanno parte i focolari devono essere, rimovibili con
facilita' e dovranno avere spessore non inferiore ad 1/100
del loro diametro medio, nel caso di materiali ferrosi
comuni, e spessore adeguato, nel caso di altri metalli.».
- La Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, concernente i «Requisiti di rendimento per le nuove
caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi
o gassosi», e' pubblicata nella GUCE n. L 167 del 22 giugno
1992.
- La Direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno
1990, concernente il «Ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati Membri in materia di apparecchi a gas» e'
pubblicata nella GUCE n. L 196 del 26 luglio 1990.



 
Art. 35.
(Efficienza energetica degli edifici)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, all'allegato A sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 14, sono soppresse le parole: ", scaldacqua unifamiliari";
b) dopo il numero 14 e' inserito il seguente:
"14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario e' un impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nel numero 14 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria".



Note all'art. 35:
- Si riporta il testo del numero 14 dell'allegato A del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante
«Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005,
supplemento ordinario n. 158, come modificato dalla
presente legge:
«14 - impianto termico e' un impianto tecnologico
destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli
ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi
igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di
acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali
sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del
calore nonche' gli organi di regolazione e di controllo;
sono compresi negli impianti termici gli impianti
individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati
impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia
radiante, tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia
assimilati agli impianti termici quando la somma delle
potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio
della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 15
kW.
«14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario e` un
impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio
di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nel
numero 14 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione
o erogazione dell'acqua calda sanitaria.».



 
Art. 36.
(Misure per lo sviluppo
della programmazione negoziata)

1. Le richieste di rimodulazione, presentate dai patti territoriali entro il 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 2, comma 191, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, devono riguardare iniziative comprese nel medesimo patto sentito il parere, sul bando di rimodulazione, della regione o provincia autonoma interessata, che si deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero dello sviluppo economico.
2. All'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto- legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009".



Note all'art. 36:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 191, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008).»:
«191. Al comma 6, lettera b), dell'art. 8-bis del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, le
parole: «richieste entro quarantotto mesi dalla data di
avvio dell'istruttoria» sono sostituite dalle seguenti:
«Per i patti ed i contratti in essere alla data del 31
dicembre 2007, le relative richieste di rimodulazione
possono essere presentate entro il 31 dicembre 2008.».
- Si riporta il testo dell'art. 8-bis, comma 6, lettera
b) del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2008, n. 127, e
successive modificazioni recante «Disposizioni urgenti in
materia finanziaria.», come modificato dalla presente
legge:
«b) per la copertura finanziaria di rimodulazioni non
ancora autorizzate di patti territoriali e di contratti
d'area (. Per i patti ed i contratti in essere alla data
del 31 dicembre 2007, le relative richieste di
rimodulazione possono essere presentate entro il «31
dicembre 2009».



 
Art. 37.
(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile - ENEA)

1. E' istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
2. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e' un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonche' alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.
3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni previste dal presente articolo e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, e' soppresso.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e di controllo, la sede, le modalita' di costituzione e di funzionamento e le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione delle risorse dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In sede di adozione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario e due subcommissari.
6. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attivita' dei commissari di cui al comma 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Note all'art. 37:
- Il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257
recante «Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma
dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre
2003.



 
Art. 38.
(Promozione dell'innovazione
nel settore energetico)

1. Al fine di promuovere la ricerca e la sperimentazione nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, nonche' per Io sviluppo della generazione distribuita di energia e di nuove tecnologie per l'efficienza energetica, e' stipulata un'apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del piano di cui al terzo periodo del presente comma, per ciascun anno del triennio. La convenzione e' approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per i fini di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede all'approvazione di un piano operativo che, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorita', modalita' di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.
2. Il piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti finalita':
a) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sullo stoccaggio definitivo del biossido di carbonio emesso dagli impianti termoelettrici nonche' realizzazione, anche in via sperimentale, dello stoccaggio definitivo del biossido di carbonio in formazioni geologiche profonde e idonee, anche a fini di coltivazione, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;
b) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacita' di ricerca e di sviluppo di ausilio alla realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di futuri reattori di potenza, ai programmi internazionali sul nucleare denominati "Generation IV International Forum" (GIF), "Global Nuclear Energy Partnership" (GNEP), "International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles" (INPRO), "Accordo bilaterale Italia- USA di cooperazione energetica", "International Thermonuclear Experimental Reactor" (ITER) e "Broader Approach", ad accordi bilaterali, internazionali di cooperazione energetica e nucleare anche finalizzati alla realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di futuri reattori di potenza, nonche' partecipazione attiva ai programmi di ricerca, con particolare attenzione a quelli comunitari, nel settore del trattamento e dello stoccaggio del combustibile esaurito, con specifica attenzione all'area della separazione e trasmutazione delle scorie;
c) adozione di misure di sostegno e finanziamento per la promozione di interventi innovativi nel settore della generazione di energia di piccola taglia, in particolare da fonte rinnovabile, nonche' in materia di risparmio ed efficienza energetica e microcogenerazione;
d) partecipazione ai progetti per la promozione delle tecnologie "a basso contenuto di carbonio" secondo quanto previsto dall'Accordo di collaborazione Italia- USA sui cambiamenti climatici del luglio 2001 e dalla Dichiarazione congiunta sulla cooperazione per la protezione dell'ambiente tra l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti d'America e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Al fine di garantire la continuita' delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, il Ministro dello sviluppo economico attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, per il triennio 2009- 2011 anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma.
4. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica, la sicurezza energetica e la riduzione di emissione di gas effetto serra, all'articolo 11, comma 14, del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta";
b) al terzo periodo, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2010";
c) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
"d) definizione di un piano industriale quinquennale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione dell'energia elettrica;
e) presentazione di un programma di attivita' per la cattura ed il sequestro dell'anidride carbonica emessa dall'impianto".



Note all'art. 38:
- Per il comma 11 dell'art. 3 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79 recante «Attuazione della direttiva
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica.». Si veda nelle note all'art. 33.
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 14, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
concernente “Disposizioni urgenti nell'ambito del
Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale.”, come modificato dalla presente legge:
«14. Fermo restando quanto disposto dall'art. 8, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo
1994, la regione Sardegna assegna una concessione integrata
per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la
produzione di energia elettrica con la cattura e lo
stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta»;
Al concessionario e' assicurato l'acquisto da parte del
Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.
dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le
modalita' previste dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994. La regione Sardegna assicura la
disponibilita' delle aree e delle infrastrutture necessarie
e assegna la concessione mediante procedure di gara «entro
il 31 dicembre 2010»;
Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio,
fino all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione
di energia elettrica oggetto della concessione. Gli
elementi da prendere in considerazione per la valutazione
delle offerte, previo esame dell'adeguatezza della
struttura economica e finanziaria del progetto ai fini
dell'assegnazione della concessione sono:
a) massimizzazione del rendimento energetico
complessivo degli impianti;
b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di
tecnologia idonea al contenimento delle polveri e degli
inquinanti gassosi, in forma di gassificazione, ciclo
supercritico o altro equivalente;
c) contenimento dei tempi di esecuzione del progetto;
d) definizione di un piano industriale quinquennale per
lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e
l'esercizio della centrale di produzione dell'energia
elettrica;
e) presentazione di un programma di attivita' per la
cattura ed il sequestro dell'anidride carbonica emessa
dall'impianto.».



 
Art. 39.
(Valorizzazione ambientale
degli immobili militari e penitenziari

1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonche' per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, puo', fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con la finalita' di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilita' del sistema, nonche' della flessibilita' e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l'appartenenza al demanio dello Stato.
2. Il Ministero della giustizia, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonche' per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, puo', fatti salvi i diritti dei terzi, utilizzare direttamente gli istituti penitenziari con le medesime finalita' di cui al comma 1.
3. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni immobili di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
4. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, nel rispetto dei principi e con le modalita' previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento all'articolo 17 del medesimo codice, e successive modificazioni, puo' stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All'accordo devono essere allegati un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformita' del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente.
5. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.
6. Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalita' di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, qualora previsto, e' reso in base alla normativa vigente.
7. La determinazione finale della conferenza di servizi di cui al comma 6 costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.



Note all'art. 39:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio
2004, supplemento ordinario n. 28.
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 13-ter del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici.»:
«13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e
13-bis, con decreti adottati ai sensi del medesimo comma
13-bis sono individuati:
a) entro il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un
valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da
consegnare all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007;
b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per un
valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da
consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre
2007. Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa,
sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di
razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento
del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il
processo di pianificazione territoriale e urbanistica
previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo
scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente
funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti,
e individua entro il (31 dicembre 2008), con le stesse
modalita' indicate nel primo periodo, immobili non piu'
utilizzati per finalita' istituzionali, da consegnare
all'Agenzia del demanio "ad avvenuto completamento delle
procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui
ai commi 13-ter e 13-ter.1". Periodo soppresso dal
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, converito con
legge 2 dicembre 2005, n. 248.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.»:
«Art. 17 (Contratti segretati o che esigono particolari
misure di sicurezza (articoli 14 e 57, direttiva 2004/18;
art. 21, direttiva 2004/17; art. 4, decreto legislativo n.
358/1992; art. 33, legge n. 109/1994; art. 82, decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 5, decreto
legislativo n. 157/1995; art. 8, decreto legislativo n.
158/1995; art. 122, decreto del Presidente della Repubblica
n. 170/2005; art. 24, comma 6, legge n. 109/1994, art. 24,
comma 7, legge n. 289/2002). - 1. Le opere, i servizi e le
forniture destinati ad attivita' della Banca d'Italia,
delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa
della Nazione o per i compiti di istituto nonche'
dell'amministrazione della giustizia, o ad attivita' degli
enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui
sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza
in conformita' a disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione
degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato,
possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni
relative alla pubblicita' delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del
presente articolo.
2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con
provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da
considerarsi «segreti» ai sensi del regio decreto 11 luglio
1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di
altre norme vigenti, oppure «eseguibili con speciali misure
di sicurezza».
3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in
possesso, oltre che dei requisiti previsti dal presente
codice, dell'abilitazione di sicurezza.
4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o
eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo
esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto
e sempre che la negoziazione con piu' di un operatore
economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.
5. L'operatore economico invitato puo' richiedere di
essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di
un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i
componenti. La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore
entro i successivi dieci giorni e' tenuto a pronunziarsi
sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a
diniego di autorizzazione.
6. Gli incaricati della progettazione, della direzione
dell'esecuzione e del collaudo, qualora esterni
all'amministrazione, devono essere in possesso
dell'abilitazione di sicurezza.
7. I contratti di cui al presente art. posti in essere
da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente
al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si
pronuncia altresi' sulla regolarita', sulla correttezza e
sull'efficacia della gestione. Dell'attivita' di cui al
presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun
anno in una relazione al Parlamento.
8. (Comma abrogato dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.)».
- Si riporta il testo degli articoli dal 14 al 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»:
«Art. 14. (Conferenza di servizi) - 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, (entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta). (La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate".
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. (. . .). L'indizione della conferenza puo'
essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente (ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario) entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). (Quando la conferenza e'
convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso
al concedente il diritto di voto) (1) (5)
"5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni).
Aggiornamento (1)
Il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto
dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha
disposto, circa le procedure per l'attuazione di progetti
di protezione dell'ambiente, che «ai fini dell'acquisizione
delle necessarie intese, concerti, nulla osta o assensi
comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, il
commissario puo' convocare apposite conferenze di servizi
ai sensi del presente art. 14, che devono pronunciarsi
entro trenta giorni dalla prima convocazione.
L'approvazione assunta all'unanimita' sostituisce ad ogni
effetto gli atti di competenza delle singole
amministrazioni e comporta, altresi', dichiarazione di
pubblica utilita', urgenza e indifferibilita', di lavori».
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Aggiornamento (5)
La Legge 15 maggio 1997, n. 127 ha stabilito che «le
disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 del presente
art. 14, si applicano anche alle altre conferenze di
servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge».
«Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1.
La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti
di particolare complessita' (e di insediamenti produttivi
di beni e servizi), (su motivata richiesta
dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto
preliminare, da uno studio di fattibilita'), prima della
presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni per
ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro
trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e
di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime
sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le
condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute (e della
pubblica incolumita'), si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso. (3-bis. Il dissenso espresso
in sede di conferenza preliminare da una amministrazione
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
3).
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del
procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il
progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.
«Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi). -
(01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione).
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza
di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate,
anche per via telematica o informatica, (almeno cinque
giorni) prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede (ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo).
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima (ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso,
per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione
della pronuncia sulla compatibilita' ambientale). Se la VIA
non interviene nel termine previsto per l'adozione del
relativo provvedimento, l'amministrazione competente si
esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si
conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto.
Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti
partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di
trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di
altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessita'
di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute
(, del patrimonio storico-artistico e della pubblica
incolumita').
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
(6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui al comma 3,
l'amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede).
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la
volonta' dell'amministrazione rappresentata (. . .).
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o
atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta
conferenza).
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte
a VIA e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente
all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o
nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un
quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati.».
«Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi). - 1. Il dissenso di uno o piu'
rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza
di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo'
riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
2. (Comma abrogato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15).
3. Se il motivato dissenso e' espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la decisione e' rimessa
dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni:
a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra
amministrazioni statali;
b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni»,
in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una
regionale o tra piu' amministrazioni regionali;
c) alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un
ente locale o tra piu' enti locali. Verificata la
completezza della documentazione inviata ai fini
istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni,
salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della
Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di
prorogare tale termine per un ulteriore periodo non
superiore a sessanta giorni".
(3-bis. Se il motivato dissenso e' espresso da una
regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
propria competenza, la determinazione sostitutiva e'
rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci
giorni:
a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte
tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
amministrazioni regionali;
b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra
una regione o provincia autonoma e un ente locale.
Verificata la completezza della documentazione inviata ai
fini istruttori, la decisione e' assunta entro trenta
giorni, salvo che il Presidente della Conferenza
Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la
complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta
giorni).
(3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis
la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non
provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli
affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che
assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e
dell'art. 118 della Costituzione, alla competente Giunta
regionale ovvero alle competenti Giunte delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la
determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni;
qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine
predetto, la decisione e' rimessa al Consiglio dei
Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti
delle regioni interessate).
(3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni
regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con
propria legge, intese per la composizione del dissenso ai
sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione,
anche attraverso l'individuazione di organi comuni
competenti in via generale ad assumere la determinazione
sostitutiva in caso di dissenso).
(3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione).
4. (Comma abrogato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15).
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in
caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art. 5,
comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».



 
Art. 40.
(Elettrodotti aerei)

1. Alla lettera z) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la parola: "elettrodotti" e' inserita la seguente: "aerei".



Note all'art. 40:
- Si riporta il testo della lettera z) dell'allegato III
alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.
152 recante «Norme in materia ambientale, come modificata
dalla presente legge:
«z) Elettrodotti «aerei» per il trasporto di energia
elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con
tracciato di lunghezza superiore a 10 km.».



 
Art. 41.
(Tutela giurisdizionale)

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcito- rie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad infrastrutture di' trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti.
2. Per le controversie di cui al presente articolo trovano applicazione le disposizioni processuali di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
3. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d'ufficio.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di competenza territoriale di cui al comma 25 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
5. Le norme del presente articolo si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un'autorita' giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1 permane fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, dinanzi al quale la parte interessata ha l'onere di riassumere il ricorso e l'istanza cautelare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Nelle ipotesi di riassunzione del ricorso di cui al comma 5, non e' dovuto il contributo unificato di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Note all'art. 41:
- Si riporta il testo dell'art. 23-bis della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 recante «Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali.»:
«Art. 23-bis. - 1. Le disposizioni di cui al presente
art. si applicano nei giudizi davanti agli organi di
giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento
di incarichi di progettazione e di attivita'
tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere
pubbliche o di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di
gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonche'
quelli relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi
pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli
atti di esclusione dei concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorita'
amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera
del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e
quelli connessi concernenti la formazione e il
funzionamento degli organi.
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla
meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma, il
tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi
sulla domanda cautelare, accertata la completezza del
contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso
ai sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame che il
ricorso evidenzi l'illegittimita' dell'atto impugnato e la
sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa
con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima
udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data
di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la pronunzia di appello e' trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di
merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni
decorre dalla data di avviso alle parti.
4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono
depositare documenti entro il termine di quindici giorni
dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al
medesimo comma e possono depositare memorie entro i
successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul
buon esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della
sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso
la sentenza del tribunale amministrativo regionale
pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 e' di trenta
giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla
pubblicazione della sentenza. La parte puo', al fine di
ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza,
proporre appello nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da
proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro
centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione
della sentenza.
8. Le disposizioni del presente art. si applicano anche
davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata.».
- Si riporta il testo del comma 25 dell'art. 2 della
legge 14 novembre 1995, n. 481 recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita'.»:
«25. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti delle
Autorita' rientrano nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale
amministrativo regionale ove ha sede l'Autorita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia. (Testo A)., di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e
successive modificazioni:
«Art. 9. (L) (Contributo unificato). - 1. E' dovuto il
contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun
grado di giudizio, nel processo civile, compresa la
procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel
processo amministrativo, secondo gli importi previsti
dall'art. 13 e salvo le esenzioni previste dall'art. 10.».



 
Art. 42.
(Impianti eolici per la produzione di energia
elettrica ubicati in mare e altre disposizioni
in materia di fonti per la produzione di
energia elettrica)

1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il numero 7) e' inserito il seguente:
"7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare".
2. Alla lettera c-bis) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "energia elettrica" sono inserite le seguenti: "sulla terraferma".
3. In relazione ai progetti di cui al numero 7-bis) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio. Per le medesime procedure avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge e' fatta salva la facolta' dei proponenti di richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la procedura di valutazione di impatto ambientale sia svolta in conformita' a quanto disposto dal comma 1.
4. Nella tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1-bis, fonte eolica off- shore, il coefficiente: "1,10" e' sostituito dal seguente: "1,50";
b) al numero 6, rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo, il coefficiente: "1,10" e' sostituito dal seguente: "1,30".
5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 382-ter e' abrogato.
6. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 28";
b) il numero 7 e' abrogato;
c) il numero 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri traccia- bili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 18".
7. All'articolo 2, comma 150, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "di cui alle tabelle 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla tabella 2".
8. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti, di proprieta' di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro- alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al numero 6 della tabella 3 allegata alla presente legge, l'accesso, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva e' cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento".



Note all'art. 42:
- Si riporta il testo del numero 7 dell'allegato II alla
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia
ambientale.», come modificato dalla presente legge:
«7) Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
in mare.».
«7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia
elettrica ubicati in mare.».
- Si riporta la lettera c-bis dell'allegato III alla
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
recante «Norme in materia ambientale.», come modificato
dalla presente legge:
«c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia
elettrica «sulla terraferma», con procedimento nel quale e'
prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante
del Ministero per i beni e le attivita' culturali; ».
- Si riporta il testo della tabella 2 allegata della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)», come modificato dalla presente
legge:

----> Vedere Tabella 2 a pag. 124 <----

- Si riporta il testo della tabella 3 allegata alla
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)», come modificato dalla presente
legge;

----> Vedere Tabella 3 a pag. 125 <----

- Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19
gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi
di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della
politica agricola comune e istituisce taluni regimi di
sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i
regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) e'
pubblicato nella GUUE del 31 gennaio 2009 L 30/16.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 150, lettera
c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», come
modificato dalla presente legge:
«c) sono stabilite le modalita' con le quali gli
operatori della filiera di produzione e distribuzione di
biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la
tracciabilita' e la rintracciabilita' della filiera, anche
ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe
«di cui alla tabella 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 152, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)», come modificato dalla presente
legge:
«152. La produzione di energia elettrica da impianti
alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in
data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso
agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione
che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi
pubblici di natura nazionale, regionale, locale o
comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto
interessi con capitalizzazione anticipata.
«Per gli impianti, di proprieta' di aziende agricole o
gestiti in connessione con aziende agricole,
agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati
dalle fonti di cui al numero 6 della tabella 3 allegata
alla presente legge, l'accesso, a decorrere dall'entrata in
esercizio commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva
e' cumulabile con altri incentivi pubblici di natura
nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto
capitale o in conto interessi con capitalizzazione
anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo
dell'investimento.».



 
Art. 43.
(Tassa automobilistica dei veicoli
alimentati a GPL o a metano)

1. L'articolo 2, comma 61, del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' sostituito dal seguente:
"61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualita' successive i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/ 2007, del 20 giugno 2007".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nei limiti delle risorse ivi disponibili, le parole: ", sugli autoveicoli di categoria "euro 0", "euro 1" e "euro 2"" sono soppresse.



Note all'art. 43:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 61, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 recante
«Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria.», come modificato dalla presente legge:
«61. Le regioni possono esentare dal pagamento della
tassa automobilistica regionale per cinque annualita'
successive i veicoli appartenenti alle categorie
internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema
di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data
successiva alla data di entrata in vigore del presente
decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una
delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento
europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo
1994, direttiva 98/69/CE, del ottobre 1998, regolamento
(CE) n. 715/2007, del 20 giugno 2007.».
- La Direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 marzo 1994 relativa alle misure da
adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di
veicoli a motore e recante modifica della direttiva
70/220/CEE e' pubblicata nella GUCE L100 del 19 aprile
1994.
- La Direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alle misure da
adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei
veicoli a motore e recante modificazione della direttiva
70/220/CEE del Consiglio e' pubblicata nella GUCE L 350/1
del 28 dicembre 1998.
- Il Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 giugno 2007 relativo
all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle
emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri
(Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla
riparazione e la manutenzione del veicolo e' pubblicata
nella GUUE n. L 171 del 29 giugno 2007.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 recante
«Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi.», come modificato dalla presente legge:
«7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura
dell'incentivo di cui all'art. 29, comma 9, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e'
rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni
degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni
degli impianti a metano, nei limiti della disponibilita'
prevista dal comma 59 dell'art. 2 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, come ulteriormente
incrementata dal comma 8 dell'art. 29 del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31.».
- Si riporta il testo del comma 59 dell'art. 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 recante
«Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria.»:
«59. Per gli interventi finalizzati ad incentivare
l'installazione su autoveicoli immatricolati come «euro 0»
o «euro 1p di impianti a GPL o a metano per autotrazione,
e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.».
- Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito
con legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto che
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 del presente
art. e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno
2009.».



 
Art. 44.
(Diritto annuale per le imprese esercenti
attivita' di distribuzione di carburanti)

1. Fatta salva la possibilita' di successive disposizioni di portata piu' generale e di durata non limitata, anche nell'ambito dell'ordinaria potesta' regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009, per le imprese esercenti attivita' di distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359, deve essere inteso al netto delle accise. Le conseguenti minori entrate per il sistema camerale sono compensate nella misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per essere successivamente ripartite tra le singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in proporzione alle minori entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi alla riscossione del diritto annuale per l'anno 2008. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.



Note all'art. 44:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 18 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni
recante «Riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.»:
«3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica determina ed
aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre
dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad
ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa
iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8, da
applicare secondo le modalita' di cui al comma 4, ivi
compresi gli importi minimi, che comunque non possono
essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa
vigente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e quelli massimi, nonche' gli importi del
diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono
altresi' determinati gli importi del diritto applicabili
alle unita' locali, nonche' le modalita' e i termini di
liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di
tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione
amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento
dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni
in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera f),
numero 4) del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato dell'11 maggio 2001, n. 359
recante «Regolamento per l'attuazione dell'art. 17 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento,
riscossione e liquidazione del diritto annuale versato
dalle imprese in favore delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.»:
«4) per gli altri soggetti, la somma dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi
ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e, in mancanza, come
rappresentati nelle scritture contabili previste dagli
articoli 2214 e seguenti del codice civile; ».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica.»:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». (2) (3) (4) (5)
-----------------
Aggiornamento (2)
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto che
«l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui al comma 5 del
presente articolo, e' ridotta di 2.000 milioni di euro per
l'anno 2005.».
-----------------
Aggiornamento (3)
- La legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto che la
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui al comma 5 del presente art., e' ridotta
di 487.309.000 euro per l'anno 2008, di 556 milioni di euro
per l'anno 2009 e di 280 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010.
-----------------
Aggiornamento (4)
- Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha
disposto che «Le dotazioni del Fondo per la competitivita'
e lo sviluppo di cui all'art. 1, comma 841, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, sono ridotte, per l'anno 2008,
rispettivamente di 90,5 milioni di euro e di 5,5 milioni di
euro. La dotazione del predetto Fondo per la competitivita'
e lo sviluppo e' incrementata, per l'anno 2009, di 90,5
milioni di euro.».
-----------------
Aggiornamento (5)
- Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha
disposto che «il Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui al comma 5 del presente art. e'
integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno
2008, di 2.340 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e
di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il
predetto Fondo e' altresi' incrementato, a valere, per
quanto attiene all'anno 2008, sulla quota delle maggiori
entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli
articoli 81 e 82 dello stesso decreto-legge n. 112/2008,
dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008,
20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro
per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e
25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. La
dotazione del fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui al comma 5 del presente art. e'
ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per
l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e
2011». Ha inoltre disposto che «la dotazione del Fondo per
gli interventi strutturali di politica economica di cui al
comma 5 del presente art. e' integrata a valere sulla quota
delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative
previste dagli articoli 81 e 82 dello stesso decreto-legge
n. 112/2008, dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno
2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni
di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011. Il medesimo fondo e' ridotto di 168 milioni
di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009.».



 
Art. 45.
(Istituzione del Fondo per la riduzione del
prezzo alla pompa dei carburanti nelle
regioni interessate dalla estrazione di
idrocarburi liquidi e gassosi)

1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione e' tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2.
2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonche' dalle attivita' di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore.
3. Il Fondo e' alimentato:
a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1;
b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalita' procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilita' del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute. Tali somme dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto.



Note all'art. 45:
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625 recante «Attuazione
della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi:
«1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1°
gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di
coltivazione e' tenuto a corrispondere annualmente allo
Stato il valore di un'aliquota del prodotto della
coltivazione pari al 7% della quantita' di idrocarburi
liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 7% della
quantita' di idrocarburi gassosi e al 4% della quantita' di
idrocarburi liquidi estratti in mare.».



 
Art. 46.
(Progetti di innovazione industriale e misure
per il riordino del sistema delle stazioni
sperimentali per l'industria)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere la competitivita' del sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ovvero individuare nuove aree tecnologiche. A decorrere dall'anno 2009, l'aggiornamento o l'individuazione di nuove aree tecnologiche puo' intervenire entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del sistema delle stazioni sperimentali in termini di organicita' delle relazioni tra gli enti e il Ministero dello sviluppo economico, in funzione di obiettivi di politica economica generale di miglioramento della competitivita' del sistema produttivo nazionale attraverso la promozione e il sostegno all'innovazione, alla ricerca e alla formazione del personale qualificato;
b) qualificazione delle stazioni sperimentali come enti pubblici economici, sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, considerati nell'espletamento delle loro attivita' di ricerca e sviluppo precompetitivo anche come organismi di ricerca secondo la disciplina comunitaria;
c) razionalizzazione organizzativa e funzionale mediante la trasformazione, la fusione, lo scorporo o la soppressione delle stazioni sperimentali gia' esistenti in relazione alle esigenze di promozione e sostegno del sistema produttivo nazionale attraverso l'individuazione o il riordino dei settori produttivi di riferimento per la relativa attivita', in considerazione delle capacita' ed esperienze specifiche maturate dalle stazioni sperimentali nei tradizionali campi di attivita' e in quelli connessi o funzionali alle capacita' operative, professionali e tecniche, definendo le modalita' operative per il trasferimento di risorse umane e finanziarie, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale;
d) previsione dell'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale in caso di trasformazione, fusione, scorporo o soppressione delle stazioni sperimentali gia' esistenti, con individuazione di modalita' operative per l'articolazione delle attivita' di riferimento delle stazioni sperimentali secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c);
e) riconoscimento dell'autonomia statutaria delle stazioni sperimentali, con previsione dell'adozione della deliberazione di approvazione dello statuto e delle relative modifiche a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale e relativa approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, con determinazione del limite massimo di componenti per la composizione del consiglio di amministrazione in funzione dell'articolazione rappresentativa del nuovo o diverso settore di competenza individuato secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c) e comunque in misura non superiore a dodici;
f) previsione che ogni stazione sperimentale provveda alla gestione delle spese e al finanziamento delle proprie attivita' mediante i proventi e i contributi a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, nonche' previsione della stipulazione di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti, per la regolazione dei rapporti finanziari e delle modalita' di riscossione dei contributi previsti;
g) previsione della possibilita' di stipulazione, da parte delle stazioni sperimentali, di convenzioni e accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali, per le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo le modalita' e i criteri definiti nello statuto;
h) riassetto e semplificazione della normativa vigente sulle stazioni sperimentali, fatto salvo quanto previsto alla lettera d), modificando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo i principi e criteri direttivi di cui al presente articolo e all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e individuando espressamente le norme abrogate;
i) previsione che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle stazioni sperimentali siano disciplinati dalle disposizioni del capo I del titolo II del libro quinto del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;
l) definizione delle misure transitorie per assicurare la continuita' operativa degli organismi nel processo di riordino, anche stabilendo che i consigli di amministrazione siano costituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma, che gli statuti siano deliberati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data di insediamento e che, in caso di inutile decorso del termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sia nominato un commissario straordinario per l'adozione degli atti richiesti.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo puo' adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi nonche' della procedura di cui al medesimo comma 2, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
4. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2, sono prorogate le gestioni commissariali in essere relative alle stazioni sperimentali per l'industria.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Note all'art. 46:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 842 della legge
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
2007).»:
«842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui
al comma 841 individuata con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze nonche' con il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con
il Ministro per i diritti e le pari opportunita', di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi
della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo
dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i
progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito
delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della
mobilita' sostenibile, delle nuove tecnologie della vita,
delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle
tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali e
turistiche.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, recante «Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato -
regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali (nella materia di rispettiva
competenza); ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Per l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
si veda nelle note all'art. 14.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 recante «Riordino delle
stazioni sperimentali per l'industria, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59.»:
«Art. 8 (Fonti di finanziamento). - 1. Le Stazioni
Sperimentali per l'industria provvedono al finanziamento
delle proprie attivita' attraverso:
a) proventi derivanti dalle attivita' di cui all'art.
2, comma 2, ivi compresi quelli derivanti da convenzioni ed
accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e
privati, nazionali, comunitari ed internazionali;
b) contributi a carico delle imprese ai sensi dell'art.
23, quarto comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n.
2523, modificato con decreto dei Presidente della
Repubblica 24 aprile 1948, n.718;
c) rendite dei patrimonio;
d) lasciti e donazioni;
e) eventuali altre entrate.
2. I criteri di determinazione e la misura dei
contributi di cui al comma 1, lettera b), sono deliberati
dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei principi
di equita' e proporzionalita', previa individuazione delle
imprese cui e' preordinata l'attivita' svolta dalla
Stazione Sperimentale.
3. Alla riscossione dei contributi si provvede in
conformita' alle norme vigenti.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 recante
«Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.»:
«2. In relazione ai settori di competenza, ai sensi
delle rispettive leggi istitutive, le Stazioni Sperimentali
per l'industria svolgono in particolare:
a) attivita' di ricerca industriale e attivita' di
sviluppo precompetitiva;
b) attivita' di certificazione di prodotti o di
processi produttivi;
c) analisi e controlli;
d) consulenza alle imprese, alle pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici;
e) attivita' di documentazione, divulgazione,
promozione della qualita' e supporto alla formazione negli
specifici settori produttivi, anche al fine di consentire
la crescita occupazionale qualificata;
f) partecipazione all'attivita' di normazione tecnica;
g) attivita' ad esse affidate dallo Stato, dalle
Regioni, nonche' quelle derivanti da convenzioni
internazionali.».
- Per l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,e
successive modificazioni, recante «elega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa.», si veda nelle note
all'art. 5.



 
Art. 47.
(Legge annuale per il mercato
e la concorrenza)

1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.
2. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, come modificato dal comma 5 del presente articolo, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse agli stessi fini di cui al comma 1 del presente articolo dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.
3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonche' alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre autorita' amministrative indipendenti, di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attivita' economiche private, nonche' di garantire la tutela dei consumatori;
b) una o piu' deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.
4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi:
a) lo stato di conformita' dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonche' alle politiche europee in materia di concorrenza;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i' cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,indicando gli ambiti in cui non si e' ritenuto opportuno darvi seguito.
5. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: "entro il 30 aprile di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo di ogni anno".



Note all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'art. 23 della legge 10
ottobre 1990, n. 287 recante «Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato.»:
«Art. 23. (Relazione annuale). - 1. L'Autorita' presenta
al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30
aprile di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta
nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al
Parlamento.».
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali.», si veda nelle note all'art.
3.
- Si riporta il testo degli articoli 21, 22 e 23 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante «Norme per la tutela
della concorrenza e del mercato.»:
«Art. 21 (Potere di segnalazione al Parlamento ed al
Governo). - 1. Allo scopo di contribuire ad una piu'
completa tutela della concorrenza e del mercato,
l'Autorita' individua i casi di particolare rilevanza nei
quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti
amministrativi di carattere generale determinano
distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento
del mercato che non siano giustificate da esigenze di
interesse generale.
2. L'Autorita' segnala le situazioni distorsive
derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al
Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi,
al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri
competenti e agli enti locali e territoriali interessati.
3. L'Autorita', ove ne ravvisi l'opportunita', esprime
parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o
prevenire le distorsioni e puo' pubblicare le segnalazioni
ed i pareri nei modi piu' congrui in relazione alla natura
e all'importanza delle situazioni distorsive.
Art. 22 (Attivita' consultiva). - 1. L'Autorita' puo'
esprimere pareri sulle iniziative legislative o
regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed
il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di
amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri puo' chiedere il parere
dell'Autorita' sulle iniziative legislative o regolamentari
che abbiano direttamente per effetto:
a) di sottomettere l'esercizio di una attivita' o
l'accesso ad un mercato a restrizioni quantitative;
b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree;
c) di imporre pratiche generalizzate in materia di
prezzi e di condizioni di vendita.
Art. 23 (Relazione annuale). - 1. L'Autorita' presenta
al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30
aprile di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta
nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al
Parlamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione:
«e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie; ».
- Si riporta il testo dell'art. 23 della legge 10
ottobre 1990, n. 287 recante «Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato.», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 23 (Relazione annuale). - 1. L'Autorita' presenta
al Presidente del Consiglio dei Ministri, «entro il 31
marzo di ogni anno», una relazione sull'attivita' svolta
nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al
Parlamento.».



 
Art. 48.
(Modifiche al decreto- legge
n. 223 del 2006)

1. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "degli operatori" sono inserite le seguenti: "nel territorio nazionale", la parola: "esclusivamente" e' soppressa e dopo le parole: "societa' o enti" sono aggiunte le seguenti: "aventi sede nel territorio nazionale".



Note all'art. 48:
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazione, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione
fiscale.», come modificato dalla presente legge:
«1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della
concorrenza e del mercato e di assicurare la parita' degli
operatori «nel territorio nazionale», le societa', a
capitale interamente pubblico o misto, costituite o
partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e
locali per la produzione di beni e servizi strumentali
all'attivita' di tali enti in funzione della loro
attivita', con esclusione dei servizi pubblici locali e dei
servizi di committenza o delle centrali di committenza
apprestati a livello regionale a supporto di enti senza
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche', nei casi
consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato
di funzioni amministrative di loro competenza, devono
operare con gli enti costituenti o partecipanti o
affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di
altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento
diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre
societa' o enti «aventi sede nel territorio nazionale». Le
societa' che svolgono l'attivita' di intermediazione
finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal
divieto di partecipazione ad altre societa' o enti.».



 
Art. 49.
(Modifica dell'articolo 140-bis del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206)

1. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' sostituito dal seguente:
"Art. 140-bis. - (Azione di classe). - 1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui da' mandato o comitati cui partecipa, puo' agire per l'accertamento della responsabilita' e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
2. L'azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralita' di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.
3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcito- ria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, e' depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.
4. La domanda e' proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta e' competente il tribunale di Torino, per il Trentino- Alto Adige e il Friuli- Venezia Giulia e' competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise e' competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria e' competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.
5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale puo' intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilita'.
6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilita' della domanda, ma puo' sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere e' in corso un'istruttoria davanti a un'autorita' indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda e' dichiarata inammissibile quando e' manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'identita' dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonche' quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.
7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilita' e' reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.
8. Con l'ordinanza di inammissibilita', il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la piu' opportuna pubblicita' a cura e spese del soccombente.
9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalita' della piu' opportuna pubblicita', ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicita' e' condizione di procedibilita' della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:
a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono
di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;
b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicita', entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza e' trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicita', anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.
10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile.
11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresi' il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicita' ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene piu' opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio.
12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilita', il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.
13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresi' conto dell'entita' complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonche' delle connesse difficolta' di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte puo' comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute piu' opportune.
14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. E' fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo".
2. Le disposizioni dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.



Note all'art. 49:
- Si riporta il testo dell'art. 140-bis del codice del
consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, come modificato dalla presente legge:
«Art. 140-bis (Azione di classe). - 1. I diritti
individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui
al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di
classe, secondo le previsioni del presente art.. A tal fine
ciascun componente della classe, anche mediante
associazioni cui da' mandato o comitati cui partecipa, puo'
agire per l'accertamento della responsabilita' e per la
condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
2. L'azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralita' di
consumatori e utenti che versano nei confronti di una
stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti
relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341
e 1342 del codice civile;
b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali
di un determinato prodotto nei confronti del relativo
produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto
contrattuale;
c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio
derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche
commerciali scorrette o da comportamenti
anticoncorrenziali.
3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della
tutela di cui al presente art. aderiscono all'azione di
classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta
rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria
individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto
previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente,
oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli
elementi costitutivi del diritto fatto valere con la
relativa documentazione probatoria, e' depositato in
cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al
comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai
sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile
decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro
che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto
di adesione.
4. La domanda e' proposta al tribunale ordinario avente
sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa,
ma per la Valle d'Aosta e' competente il tribunale di
Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia
Giulia e' competente il tribunale di Venezia, per le
Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise e' competente il
tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria e'
competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la
causa in composizione collegiale.
5. La domanda si propone con atto di citazione
notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso
il tribunale adı`to, il quale puo' intervenire
limitatamente al giudizio di ammissibilita'.
6. All'esito della prima udienza il tribunale decide
con ordinanza sull'ammissibilita' della domanda, ma puo'
sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini
del decidere e' in corso un'istruttoria davanti a
un'autorita' indipendente ovvero un giudizio davanti al
giudice amministrativo. La domanda e' dichiarata
inammissibile quando e' manifestamente infondata, quando
sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice
non ravvisa l'identita' dei diritti individuali tutelabili
ai sensi del comma 2, nonche' quando il proponente non
appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della
classe.
7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilita' e'
reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine
perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello
decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre
quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo
dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento
davanti al tribunale.
8. Con l'ordinanza di inammissibilita', il giudice
regola le spese, anche ai sensi dell'art. 96 del codice di
procedura civile, e ordina la piu' opportuna pubblicita' a
cura e spese del soccombente.
9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il
tribunale fissa termini e modalita' della piu' opportuna
pubblicita', ai fini della tempestiva adesione degli
appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicita' e'
condizione di procedibilita' della domanda. Con la stessa
ordinanza il tribunale:
a) definisce i caratteri dei diritti individuali
oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai
quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella
classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;
b) fissa un termine perentorio, non superiore a
centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione
della pubblicita', entro il quale gli atti di adesione,
anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria.
Copia dell'ordinanza e' trasmessa, a cura della
cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne
cura ulteriori forme di pubblicita', anche mediante la
pubblicazione sul relativo sito internet.
10. E` escluso l'intervento di terzi ai sensi
dell'art. 105 del codice di procedura civile.
11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il
tribunale determina altresi' il corso della procedura
assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa,
efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o
con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni
tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare
indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di
prove o argomenti; onera le parti della pubblicita'
ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel
modo che ritiene piu' opportuno l'istruzione probatoria e
disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio.
12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia
sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'art.
1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro
che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio
omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In
caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei
confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica
utilita', il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto
in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle
relative carte dei servizi eventualmente emanate. La
sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla
pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati
durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e
incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo
la pubblicazione della sentenza.
13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di
cui all'art. 283 del codice di procedura civile, tiene
altresi' conto dell'entita' complessiva della somma
gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonche'
delle connesse difficolta' di ripetizione in caso di
accoglimento del gravame. La corte puo' comunque disporre
che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la
somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e
resti vincolata nelle forme ritenute piu' opportune.
14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche
nei confronti degli aderenti. E` fatta salva l'azione
individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione
collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe
per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa
dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal
giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto
termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo
stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente
adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo,
assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta
giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti
non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno
espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti
salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di
chiusura anticipata del processo.».
- Si riporta il testo degli articoli 1341, 1342, 2943 e
2945 del codice civile:
«Art. 1341 (Condizioni generali di contratto). - Le
condizioni generali di contratto predisposte da uno dei
contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al
momento della conclusione del contratto questi le ha
conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria
diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono
specificamente approvate per iscritto, le condizioni che
stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte,
limitazioni di responsabilita', facolta' di recedere dal
contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono
a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla
facolta' di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta'
contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o
rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o
deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria.
Art. 1342 (Contratto concluso mediante moduli o
formulari). - 1. Nei contratti conclusi mediante la
sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per
disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti
contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al
formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario
qualora siano incompatibili con esse, anche se queste
ultime non sono state cancellate.
2. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma
dell'art. precedente.».
«Art. 2943 (Interruzione da parte del titolare). - 1. La
prescrizione e' interrotta dalla notificazione dell'atto
con il quale si inizia un giudizio, sia questo di
cognizione ovvero conservativo o esecutivo:
2. E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso
di un giudizio.
3. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito
e' incompetente.
4. La prescrizione e' inoltre interrotta da ogni altro
atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto
notificato con il quale una parte, in presenza di
compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria
intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone
la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina
degli arbitri.(1)
(1) N. Redaz. - Comma sostituito dalla L. 5 gennaio
1994, n. 25, art. 25, con decorrenza dal 18 aprile 1994.
(Omissis).».
«Art. 2945 (Effetti e durata dell'interruzione). - 1.
Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di
prescrizione.
2. Se l'interruzione e' avvenuta mediante uno degli atti
indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la
prescrizione non corre fino al momento in cui passa in
giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
3. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto
interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia
dalla data dell'atto interruttivo.
4. Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal
momento della notificazione dell'atto contenente la domanda
di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce
il giudizio non e' piu' impugnabile o passa in giudicato la
sentenza resa sull'impugnazione.(1)
(1) N. Redaz. - Comma aggiunto dalla L. 5 gennaio 1994,
n. 25, art. 25.».
- Si riporta il testo dell'art. 96 e dell'art. 105 del
codice di procedura civile:
«Art. 96 (Responsabilita' aggravata). - Se risulta che
la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con
mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra
parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento
dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui
e' stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta
domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure
iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della
parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni
l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la
normale prudenza. La liquidazione dei danni e' fatta a
norma del comma precedente (1).
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi
dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi'
condannare la parte soccombente al pagamento, a favore
della controparte, di una somma equitativamente
determinata. (2).
-----------------------
(1) Vedi, anche, l'art. 82, R.D. 29 giugno 1939, n.
1127, in materia di brevetti per invenzioni industriali e
l'art. 5, L. 11 maggio 1990, n. 108, sulla disciplina dei
licenziamenti individuali.
(2) Comma aggiunto dal comma 12 dell'art. 45, L. 18
giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilita' previsti
dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 58 della
stessa legge.».
«Art.105 (Intervento volontario). - Ciascuno puo'
intervenire in un processo tra altre persone per far
valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse,
un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo
dedotto nel processo medesimo.
Puo' altresi' intervenire per sostenere le ragioni di
alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse (1)
(2)
-----------------------
(1) Vedi il terzo comma dell'art. 25, L. 24 dicembre
1969, n. 990; la L. 10 giugno 1978, n. 295; l'art. 9 della
L. 26 gennaio 1980, n. 13; la L. 22 ottobre 1986, n. 742 e
l'art. 6, L. 13 aprile 1988, n. 117, sulla responsabilita'
civile dei magistrati. La Corte costituzionale, con
sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 455 (Gazz. Uff. 7 gennaio
1998, n. 1 - Prima serie speciale), ha dichiarato non
fondata la questione di legittimita' del presente comma, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
(2) Per la definizione dei procedimenti in materia di
diritto societario e di intermediazione finanziaria,
nonche' in materia bancaria e creditizia vedi l'art. 14,
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio
2004.».
- Si riporta il testo dell'art. 1226 del codice civile:
«Art. 1226 (Valutazione equitativa del danno). Se il
danno non puo' essere provato nel suo preciso ammontare, e'
liquidato dal giudice con valutazione equitativa.».
- Si riporta il testo dell'art. 283 del codice di
procedura civile:
«Art. 283 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in
appello). - Il giudice dell'appello, su istanza di parte,
proposta con l'impugnazione principale o con quella
incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi,
anche in relazione alla possibilita' di insolvenza di una
delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia
esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o
senza cauzione (1).
-----------------------
(1) Articolo cosi' sostituito prima dall'art. 34, L. 26
novembre 1990, n. 353 - in vigore dal 1° gennaio 1993 per
effetto dell'art. 92 della citata legge, come modificato
dall'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477 - e poi dal comma 1
dell'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello
stesso art. 2, modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30
dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con
modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha cosi'
disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in
vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti
instaurati successivamente a tale data di entrata in
vigore.». Ai giudizi pendenti al 1° gennaio 1993 si
applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni
anteriormente vigenti, ai sensi del citato art. 92, come
modificato, da ultimo, dall'art. 6, D.L. 7 ottobre 1994, n.
571, convertito, con modificazioni, con L. 6 dicembre 1994,
n. 673. L'art. 4, quarto comma, del suddetto decreto-legge
ha disposto che per i giudizi iniziati successivamente al
1° gennaio 1993, alle sentenze di primo grado pubblicate
anteriormente al 30 aprile 1995 si applicano gli articoli
282, 283 e 337 del codice di procedura civile nel testo
anteriormente vigente. L'art. 90, secondo comma, della
suddetta legge n. 353 del 1990, come sostituito dall'art.
9, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge, con
modificazioni, con L. 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff.
20 dicembre 1995, n. 296), ha cosi' disposto: «Gli articoli
282, 283, 337, comma primo, e 431, commi quinto e sesto,
del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge, si applicano ai giudizi iniziati dopo il 1°
gennaio 1993, nonche' alle sentenze pubblicate dopo il 19
aprile 1995». Il secondo comma dell'art. 1 della suddetta
legge n. 534 del 1995 ha disposto che restino validi gli
atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del D.L. 21 aprile 1995, n. 121, del D.L. 21 giugno 1995,
n. 238 e del D.L. 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in
legge.
- Il testo del presente art. in vigore prima della
sostituzione disposta dalla citata legge n. 263 del 2005
era il seguente: «Il giudice d'appello su istanza di parte,
proposta con l'impugnazione principale o con quella
incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in
tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della
sentenza impugnata.».



 
Art. 50.
(Verifica della liberalizzazione dei servizi
a terra negli aeroporti civili)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ogni sei mesi, presenta alle Camere una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento:
a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra;
b) al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di reperibilita', informazione in tempo reale all'utenza, minori costi per i consumatori;
c) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio;
d) alle misure e ai correttivi concreti adottati per un'effettiva liberalizzazione nel settore;
e) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialita' del mercato.
 
Art. 51.
(Misure per la conoscibilita'
dei prezzi dei carburanti)

1. Al fine di favorire la piu' ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, e' fatto obbligo a chiunque eserciti l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua secondo criteri di gradualita' e sostenibilita' le decorrenze dell'obbligo di cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalita' per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonche' per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la piu' ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attivita' ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalita' ivi previste.



Note all'art. 51:
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante «Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.»:
«3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli
11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.».



 
Art. 52.
(SACE Spa)

1. Al fine di ottimizzare l'efficienza dell'attivita' della societa' SACE Spa a sostegno dell' internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitivita' rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalita' sui mercati internazionali, il Governo e' delegato ad adottare, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) separazione tra le attivita' che la societa' SACE Spa svolge a condizioni di mercato dall'attivita' che, avendo ad oggetto rischi non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la normativa vigente;
b) possibilita' che le due attivita' di cui alla lettera a) siano esercitate da organismi diversi, determinandone la costituzione e i rapporti;
c) possibilita' che all'organismo destinato a svolgere l'attivita' a condizioni di mercato partecipino anche soggetti interessati all'attivita' o all'investimento purche' non in evidente conflitto di interessi;
d) previsione, nell'ambito della separazione delle attivita' della societa', e anche nelle ipotesi di cui alla lettera a), di opportune forme di trasparenza, ed eventuali procedure di verifica e controllo indipendente, delle attivita' svolte sia dal suddetto organismo che dalle imprese assicurate.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 53.
(Delega al Governo per la riforma
della disciplina in materia di camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare uniformita' e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del ripartodi competenze tra lo Stato e le regioni, e revisione della disciplina relativa ai segretari generali delle camere di commercio;
b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli stessi;
c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentativita' delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;
d) valorizzazione del ruolo delle camere di commercio quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;
e) previsione di limitazioni per la costituzione di nuove camere di commercio ai fini del raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico;
f) valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle camere di commercio a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di alternanza scuola- lavoro e di orientamento al lavoro e alle professioni;
g) miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio, nonche' valorizzazione del ruolo dell'Unioncamere con conseguente razionalizzazione e semplificazione del sistema contrattuale;
h) previsione che all'attuazione del presente comma si provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Al comma 1 dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
"g-bis) i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580".
3. Il decreto legislativo di cui al comma I e' emanato previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Note all'art. 53:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto
legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla
legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della
Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima
della scadenza. 3. Se alla delega legislativa si riferisce
ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di
separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante
piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti.
In relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto
per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo
e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi
dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle
Commissioni permanenti delle due Camere competenti per
materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le
eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle
direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei
trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i
testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve
essere espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 23-bis, comma 1, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 recante «Istituzione dei
tribunali amministrativi regionali.», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 23-bis - 1. Le disposizioni di cui al presente
art. si applicano nei giudizi davanti agli organi di
giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
(omissis).
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e
quelli connessi concernenti la formazione e il
funzionamento degli organi.
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla
meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma, il
tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi
sulla domanda cautelare, accertata la completezza del
contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso
ai sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame che il
ricorso evidenzi l'illegittimita' dell'atto impugnato e la
sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa
con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima
udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data
di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la pronunzia di appello e' trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di
merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni
decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte
della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
ne da' avviso alle parti.
«g-bis) i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 12,
comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».
- Si riporta il comma 3 dell'art. 12 della legge 29
dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni recante
«Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.»:
«3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, emana, ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del
presente art. nonche' al comma 1 dell'art. 14, con
particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle
modalita' relativi alla procedura di designazione dei
componenti il consiglio e alle modalita' per esperire i
ricorsi relativi all'individuazione della
rappresentativita' delle organizzazioni di cui al comma 1
del presente art. nonche' all'elezione dei membri della
giunta.».



 
Art. 54.
(Internazionalizzazione delle imprese
e sostegno alla rete estera
dell'Istituto nazionale per il commercio estero)

1. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 2 della presente legge, sono altresi' destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operativita' della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



Note all'art. 54:
- Per il testo del comma 554 e del comma 556 dell'art. 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», si veda nelle note
all'art. 2».



 
Art. 55.
(Interpretazione autentica in materia di
esercizio di autotrasporto in forma associata)

1. L'espressione "in forma associata" di cui all'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che le imprese, in possesso dei requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e professionale ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi attraverso tale tipologia di accesso al mercato, devono aderire, ferme le condizioni di dettaglio stabilite con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale - Direzione generale per il trasporto stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a un consorzio o a una cooperativa a proprieta' divisa, esistente o di nuova costituzione, che:
a) sia iscritto o venga iscritto alla sezione speciale, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, dell'albo degli autotrasportatori per conto di terzi;
b) gestisca e coordini effettivamente a livello centralizzato e in tutte le sue fasi l'esercizio dell'autotrasporto da parte delle imprese aderenti.



Note all'art. 55:
- Si riporta il testo del comma 227 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)», come interpretata dalla presente
legge:
«227. Le imprese che intendono esercitare la professione
di autotrasportatore di cose per conto di terzi, in
possesso dei requisiti di onorabilita', capacita'
finanziaria e professionale, ed iscritte all'albo degli
autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a
dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda,
altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare,
purche' composto di veicoli di categoria non inferiore a
Euro 3, di altra impresa che cessa l'attivita' di
autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito
ed immatricolato, singolarmente o in forma associata,
veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non
inferiore a Euro 3 e aventi massa complessiva a pieno
carico non inferiore a 80 tonnellate.».
- Il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 1990, n. 155 recante «Regolamento per
l'istituzione di una sezione speciale per l'iscrizione,
nell'albo degli autotrasportatori di cose, di cooperative a
proprieta' divisa e di consorzi», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1990.



 
Art. 56.
(Editoria)

1. Il regolamento di delegificazione previsto dal comma 1 dell'articolo 44 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entra in vigore, relativamente ai contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, a decorrere dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
3. All'articolo 81, comma 16, del citato decreto- legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole: "5,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "6,5 punti percentuali".
4. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino alla rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data 13 novembre 2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della societa' Poste italiane Spa nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto- legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e' pari a quello riveniente dalla convenzione in essere in analoga materia piu' favorevole al prenditore.



Note all'art. 56:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 44 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione Tributaria»:
«1. Con regolamento di delegificazione ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro
per la semplificazione normativa, sono emanate senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto
conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio
dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono
limite massimo di spesa, misure di semplificazione e
riordino della disciplina di erogazione dei contributi
all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62,
nonche' di ogni altra disposizione legislativa o
regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi
e criteri direttivi:
a) semplificazione della documentazione necessaria per
accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello
stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva
distribuzione e messa in vendita della testata, nonche'
l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;
b) semplificazione delle fasi del procedimento di
erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a
procedure informatizzate, che il contributo sia
effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo
a quello di riferimento; b-bis) mantenimento del diritto
all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990,
n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in
presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi
diritto, per le imprese radiofoniche private che abbiano
svolto attivita' di interesse generale ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 250.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 250 recante «Provvidenze
per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle
imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli
utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio
1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo
11 della legge stessa.», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1990.
- Si riporta il testo dell'articolo 81, comma 16, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.», come
modificato dalla presente legge:
«(16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e
dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle
tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul
reddito delle societa' di cui all'articolo 75 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e' applicata con una addizionale
di «6,5 punti percentuali» per i soggetti che abbiano
conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di
ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei
settori di seguito indicati:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o
commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi
vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio
liquefatto e gas naturale;
c) produzione o commercializzazione di energia
elettrica. Nel caso di soggetti operanti anche in settori
diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la
disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi
relativi ad attivita' riconducibili ai predetti settori
siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei
ricavi conseguiti. La medesima disposizione non si applica
ai soggetti che producono energia elettrica mediante
l'impiego prevalente di biomasse e di fonte
solare-fotovoltaica o eolica.).».
- I decreti del Ministro delle comunicazioni del 13
novembre 2002 recano:
«Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe
in abbonamento postale di cui alla lettera b) del comma 20
dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2002, n.
289.
«Spedizione di stampe in abbonamento postale di cui alla
lettera c) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
dicembre 2002, n. 290.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004,n. 46 recante “
Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali
agevolate per i prodotti editoriali.»:
«Art. 3 (Modalita' di corresponsione dei rimborsi). - 1.
Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso
in favore della societa' Poste italiane S.p.a. della somma
corrispondente all'ammontare delle riduzioni
complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati
sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono
effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', rilasciata dalla societa' Poste
italiane S.p.A., attestante l'avvenuta puntuale
applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del
presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle
riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente
titolo.
(1-bis. Con decreto del Ministro delle comunicazioni
sono determinate le procedure per il monitoraggio
dell'andamento degli oneri ai fini del limite di spesa di
cui al presente articolo).».



 
Art. 57.
(Distruzione delle
armi chimiche)

1. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2023, la spesa di euro 1.200.000 annui per la distruzione delle armi chimiche, in attuazione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, ratificata ai sensi della legge 18 novembre 1995, n. 496.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20092011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti indicati nell'Allegato 2.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Note all'art. 57:
- La legge 18 novembre 1995, n. 496 recante «Ratifica ed
esecuzione della convenzione sulla proibizione dello
sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi
chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a
Parigi il 13 gennaio 1993.», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficialen. 276 del 25 novembre 1995, supplemento ordinario
n. 139.



 
Art. 58.
(Requisiti per lo svolgimento di servizi
ferroviari passeggeri in ambito nazionale)

1. Per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale, per i quali sia necessario l'accesso alla infrastruttura ferroviaria nazionale, le imprese ferroviarie devono essere in possesso di apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti in termini di capacita' finanziaria e professionale che le imprese richiedenti devono possedere ai fini del rilascio della licenza, nonche' i servizi minimi che le stesse devono assicurare in termini di servizi complementari all'utenza.
3. Il rilascio della licenza per i servizi nazionali passeggeri puo' avvenire esclusivamente nei confronti di imprese aventi sede legale in Italia e, qualora siano controllate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da imprese aventi sede all'estero, nei limiti dei medesimi principi di reciprocita' previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge siano gia' in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 possono richiedere la conversione dello stesso in licenza nazionale, previa dimostrazione dell'avvio delle attivita' finalizzate all'ottenimento del certificato di sicurezza.
5. Le imprese gia' in possesso di titolo autorizzatorio e che abbiano gia' iniziato la loro attivita' continuano ad avere accesso all'infrastruttura nazionale, ferma restando la necessita' di richiedere entro il termine di cui al comma 4 la conversione dello stesso in licenza nazionale.



Note all'art. 58:
- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante
«Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e
2001/14/CE in materia ferroviaria.», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficialen. 170 del 24 luglio 2003, supplemento
ordinario n. 118.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 10
ottobre 1990, n. 287 recante « Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato.):
«Art. 7 (Controllo). - 1. Ai fini del presente titolo si
ha controllo nei casi contemplati dall'articolo 2359 del
codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti
o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o
congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e
di diritto, la possibilita' di esercitare un'influenza
determinante sulle attivita' di un'impresa, anche
attraverso:
a) diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita'
o su parti del patrimonio di un'impresa;
b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che
conferiscono un'influenza determinante sulla composizione,
sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di
un'impresa.
2. Il controllo e' acquisito dalla persona o dalla
impresa o dal gruppo di persone o di imprese:
a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei
contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici
suddetti;
b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o
beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti
giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne
derivano.».
- Si riporta il testo dell'articolo 131, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001).»:
«1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e
il risanamento finanziario delle attivita' di trasporto
ferroviario, il Ministro dei trasporti e della navigazione
puo' rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in
possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a
quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3,
comma 1, lettera a), del medesimo decreto, a condizione di
reciprocita' qualora si tratti di imprese aventi sede
all'estero o loro controllate; puo' altresi' autorizzare la
societa' Ferrovie dello Stato S.p.A. e le aziende in
concessione ad effettuare operazioni in leasing per
l'approvvigionamento d'uso di materiale rotabile. Gli
articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359, si applicano per la parte concernente l'infrastruttura
ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto
ferroviario. La societa' Ferrovie dello Stato Spa delibera
le conseguenti modifiche statutarie.».



 
Art. 59.
(Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri
in ambito nazionale)

1. Dal 1° gennaio 2010, le imprese ferroviarie che forniscono servizi di trasporto internazionale di passeggeri hanno il diritto di far salire e scendere passeggeri tra stazioni nazionali situate lungo il percorso del servizio internazionale, senza il possesso della licenza nazionale di cui all'articolo 58, a condizione che la finalita' principale del servizio sia il trasporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi. Il rispetto di tale condizione e' valutato in base a criteri, determinati con provvedimento dell'Organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, quali la percentuale del volume di affari e di carico, rappresentata rispettivamente dai passeggeri sulle tratte nazionali e sulle tratte internazionali, nonche' la percorrenza coperta dal servizio.
2. Lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul territorio italiano, puo' essere soggetto a limitazioni nel diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del servizio, nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico in termini di redditivita' di tutti i servizi coperti da tale contratto, incluse le ripercussioni sul costo netto per le competenti autorita' pubbliche titolari del contratto, domanda dei passeggeri, determinazione dei prezzi dei biglietti e relative modalita' di emissione, ubicazione e numero delle fermate, orario e frequenza del nuovo servizio proposto.
3. L'Organismo di regolazione di cui al comma 1, entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, stabilisce se un servizio ferroviario rispetta le condizioni ed i requisiti di cui ai commi 1 e 2 e, se del caso, dispone le eventuali limitazioni al servizio, in base ad un'analisi economica oggettiva e a criteri prestabiliti, previa richiesta:
a) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) del gestore dell'infrastruttura;
c) della o delle regioni titolari del contratto di servizio pubblico;
d) della impresa ferroviaria che fornisce il servizio pubblico.
4. L'Organismo di regolazione motiva la sua decisione e ne informa tutte le parti interessate, precisando il termine entro il quale le medesime possono richiedere il riesame della decisione e le relative condizioni cui questo e' assoggettato.



Note all'art. 59:
- Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante «Attuazione delle
direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia
ferroviaria.»:
«Art. 37 (Organismo di regolazione). - 1. L'organismo di
regolazione indicato all'articolo 30 della direttiva
2001/14/CE e' il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti o sue articolazioni. Esso vigila sulla
concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari e agisce in
piena indipendenza sul piano organizzativo, giuridico,
decisionale e della strategia finanziaria, dall'organismo
preposto alla determinazione dei canoni di accesso
all'infrastruttura, dall'organismo preposto
all'assegnazione della capacita' e dai richiedenti,
conformandosi ai principi di cui al presente articolo.
2. L'organismo di regolazione collabora con gli
organismi degli altri Paesi membri della Comunita' europea,
scambiando informazioni sulle proprie attivita', nonche'
sui principi e le prassi decisionali adottati, al fine di
coordinare i rispettivi principi decisionali in ambito
comunitario.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29 in tema di
vertenze relative all'assegnazione della capacita' di
infrastruttura, ogni richiedente ha il diritto di adire
l'organismo di regolazione se ritiene di essere stato
vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di
qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso
decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura o
eventualmente dall'impresa ferroviaria in relazione a
quanto segue:
a) prospetto informativo della rete;
b) procedura di assegnazione della capacita' di
infrastruttura e relativo esito;
c) sistema di imposizione dei canoni di accesso
all'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per i
servizi di cui all'articolo 20;
d) livello o struttura dei canoni per l'utilizzo
dell'infrastruttura e dei corrispettivi per i servizi di
cui all'art. 20;
(e) accordi per l'accesso di cui all'articolo 6 del
presente decreto);
f) (lettera soppressa dal decreto legislativo 10 agosto
2007, n. 162).
4. L'organismo di regolazione, nell'ambito dei propri
compiti istituzionali, ha facolta' di chiedere al gestore
dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi altra
parte interessata, tutte le informazioni che ritiene utili,
in particolare al fine di poter garantire che i canoni per
l'accesso all'infrastruttura ed i corrispettivi per la
fornitura dei servizi di cui all'articolo 20, applicati dal
gestore dell'infrastruttura, siano conformi a quanto
previsto dal presente decreto e non siano discriminatori.
Le informazioni devono essere fornite senza indebiti
ritardi.
5. Con riferimento alle attivita' di cui al comma 3,
l'organismo di regolazione decide sulla base di un ricorso
o eventualmente d'ufficio e adotta le misure necessarie
volte a porre rimedio entro due mesi dal ricevimento di
tutte le informazioni necessarie. Fatto salvo il comma 7,
la decisione dell'organismo di regolazione e' vincolante
per tutte le parti cui e' destinata.
6. In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione
di capacita' di infrastruttura o contro le condizioni di
una proposta di assegnazione di capacita', l'organismo di
regolazione puo' concludere che non e' necessario
modificare la decisione del gestore dell'infrastruttura o
che, invece, essa deve essere modificata secondo gli
orientamenti precisati dall'organismo stesso.
7. In ogni caso, avverso le determinazioni
dell'organismo di regolazione e' ammesso il sindacato
giurisdizionale.
8. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».



 
Art. 60.
(Modifiche al decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. I servizi di trasporto pubblico ferroviario, qualora debbano essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle regioni ai soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ovvero della apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003";
2) al comma 2, lettera a), dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Tale esclusione non si applica alle imprese ferroviarie affidatane di servizi pubblici relativamente all'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto servizi gia' forniti dalle stesse";
3) al comma 2, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"g-bis) relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario, la definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe in coerenza con l'incremento dei costi dei servizi, che tenga conto del necessario miglioramento dell'efficienza nella prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, di cui all'articolo 19, comma 5, del tasso di inflazione programmato, nonche' del recupero di produttivita' e della qualita' del servizio reso";
b) all'articolo 19, comma 3, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed i criteri di aggiornamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera g-bis)".



Note all'art. 60:
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante «Conferimento
alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato
dalla presente legge:
«1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico
regionale e locale, con qualsiasi modalita' effettuati e in
qualsiasi forma affidati, e' regolato, a norma dell'art.
19, mediante contratti di servizio di durata non superiore
a nove anni. L'esercizio deve rispondere a principi di
economicita' ed efficienza, da conseguirsi anche attraverso
l'integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto. I
servizi in economia sono disciplinati con regolamento dei
competenti enti locali. "Al fine di garantire l'efficace
pianificazione del servizio, degli investimenti e del
personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio
dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque
affidati hanno durata minima non inferiore a sei anni
rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti di
bilancio allo scopo finalizzati".».
«1-bis. I servizi di trasporto pubblico
ferroviario,qualora debbano essere svolti anche sulla rete
infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle regioni ai
soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ovvero della apposita
licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le
procedure previste dal medesimo decreto legislativo n. 188
del 2003; ».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera
r), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante
«Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e
2001/14/CE in materia ferroviaria.»:
«r) «titolo autorizzatorio», il titolo di cui all'art.
131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
rilasciato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti su richiesta delle imprese ferroviarie in
possesso di licenza, che consente l'espletamento, sulla
rete infrastrutturale nazionale, di tutte le tipologie di
servizi di trasporto in ambito nazionale ed internazionale,
a condizioni di reciprocita' qualora si tratti di imprese
ferroviarie aventi sede all'estero o loro controllate; ».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
recante “Conferimento alle regioni ed agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di trasporto
pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente
legge:
«a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta
del gestore del servizio sulla base degli elementi del
contratto di servizio di cui all'articolo 19 e in
conformita' alla normativa comunitaria e nazionale sugli
appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare
i soggetti in possesso dei requisiti di idoneita' morale,
finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della
normativa vigente, per il conseguimento della prescritta
abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada,
con esclusione, terminato il periodo transitorio previsto
dal presente decreto o dalle singole leggi regionali, delle
societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in
affidamento diretto o a seguito di procedure non ad
evidenza pubblica, e delle societa' dalle stesse
controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e
delle societa' di gestione delle reti, degli impianti e
delle altre dotazioni patrimoniali. Tale esclusione non si
applica alle imprese ferroviarie affidatarie di servizi
pubblici relativamente all'espletamento delle prime gare
aventi ad oggetto servizi gia' forniti dalle stesse.
Periodo soppresso dalla legge 1° agosto 2002, n. 166. La
gara e' aggiudicata sulla base delle migliori condizioni
economiche e di prestazione del servizio, nonche' dei piani
di sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti,
oltre che della fissazione di un coefficiente minimo di
utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle
singole linee esercite. Il bando di gara deve garantire che
la disponibilita' a qualunque titolo delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale
per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun
modo, elemento discriminante per la valutazione delle
offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresi'
assicurare che i beni di cui al periodo precedente siano,
indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la
disponibilita', messi a disposizione del gestore risultato
aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica;
».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 2, lettera
g), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
recante “Conferimento alle regioni ed agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di trasporto
pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente
legge:
«g) la determinazione delle tariffe del servizio in
analogia, ove possibile, a quanto previsto dall'art. 2
della legge 14 novembre 1995, n. 481.".
«g-bis) relativamente ai servizi di trasporto pubblico
ferroviario, la definizione di meccanismi certi e
trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe in
coerenza con l'incremento dei costi dei servizi, che tenga
conto del necessario miglioramento dell'efficienza nella
prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da
traffico e costi operativi, di cui all'articolo 19, comma
5, del tasso di inflazione programmato, nonche' del
recupero di produttivita' e della qualita' del servizio
reso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 5, del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante
«Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare
gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il
regolamento (CEE) n. 1893/91, avere caratteristiche di
certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un
progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico
e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di
infrastruttura, dovra' essere pari almeno allo 0,35 a
partire dal 1 gennaio 2000. Trovano applicazione ai
trasporti regionali e locali, a tale fine, le norme della
direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 3, lettera
d), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
recante “Conferimento alle regioni ed agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di trasporto
pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge:
«d) la struttura tariffaria adottata «ed i criteri di
aggiornamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2,
lettera g-bis).».



 
Art. 61.
(Ulteriori disposizioni in materia
di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorita' competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Alle societa' che, in Italia o all'estero, risultino aggiudicatarie di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto regolamento (CE) n. 1370/2007 non si applica l'esclusione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.



Note all'art. 61:
- Si riporta il testo dell' articolo 5, paragrafi 2, 4,
5, e 6 e dell'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE)
n.1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23ottobre 2007 , relativo ai servizi pubblici di trasporto
di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n.1191/69 e(CEE) n.1107/70:
«2. A meno che non sia vietato dalla legislazione
nazionale, le autorita' competenti a livello locale, si
tratti o meno di un'autorita' singola o di un gruppo di
autorita' che forniscono servizi integrati di trasporto
pubblico di passeggeri, hanno facolta' di fornire esse
stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di
procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di
servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su
cui l'autorita' competente a livello locale, o, nel caso di
un gruppo di autorita', almeno una di esse, esercita un
controllo analogo a quello che esercita sulle proprie
strutture. Se un'autorita' competente a livello locale
assume tale decisione, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) al fine di determinare se l'autorita' competente a
livello locale esercita tale controllo, sono presi in
considerazione elementi come il livello della sua
rappresentanza in seno agli organi di amministrazione, di
direzione o vigilanza, le relative disposizioni negli
statuti, l'assetto proprietario, l'influenza e il controllo
effettivi sulle decisioni strategiche e sulle singole
decisioni di gestione. Conformemente al diritto
comunitario, la proprieta' al 100 % da parte dell'autorita'
pubblica competente, in particolare in caso di partenariato
pubblico-privato, non e' un requisito obbligatorio per
stabilire il controllo ai sensi del presente paragrafo, a
condizione che vi sia un'influenza pubblica dominante e che
il controllo possa essere stabilito in base ad altri
criteri;
b) il presente paragrafo si applica a condizione che
l'operatore interno e qualsiasi soggetto sul quale detto
operatore eserciti un'influenza anche minima esercitino le
loro attivita' di trasporto pubblico di passeggeri
all'interno del territorio dell'autorita' competente a
livello locale, escluse eventuali linee in uscita o altri
elementi secondari di tali attivita' che entrano nel
territorio di autorita' competenti a livello locale vicine,
e non partecipino a procedure di gara per la fornitura di
servizi di trasporto pubblico di passeggeri organizzate
fuori del territorio dell'autorita' competente a livello
locale;
c) in deroga alla lettera b), un operatore interno puo'
partecipare a una procedura di gara equa da due anni prima
che termini il proprio contratto di servizio pubblico ad
aggiudicazione diretta, a condizione che sia stata adottata
la decisione definitiva di sottoporre a procedura di gara
equa i servizi di trasporto di passeggeri coperti dal
contratto dell'operatore interno e che questi non abbia
concluso nessun altro contratto di servizio pubblico ad
aggiudicazione diretta;
d) in mancanza di un'autorita' competente a livello
locale, le lettere a), b) e c) si applicano a un'autorita'
nazionale per una zona geografica non nazionale, a
condizione che l'operatore interno non partecipi a gare
pubbliche indette per la fornitura di servizi di trasporto
pubblico di passeggeri al di fuori della zona per la quale
e' stato aggiudicato il contratto di servizio pubblico;
e) in caso di subappalto ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 7, l'operatore interno e' obbligato a prestare
egli stesso la maggior parte dei servizi di trasporto
pubblico di passeggeri in questione.
Omissis.
4. A meno che sia vietato dalla legislazione nazionale,
le autorita' competenti hanno facolta' di aggiudicare
direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore
annuo medio stimato e' inferiore a 1000000 EUR oppure che
riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di
passeggeri inferiore a 300000 chilometri l'anno.
Qualora un contratto di servizio pubblico sia
aggiudicato direttamente a una piccola o media impresa che
opera con non piu' di 23 veicoli, dette soglie possono
essere aumentate o a un valore annuo medio stimato
inferiore a 2000000 EUR oppure, qualora il contratto
riguardi la fornitura di servizi di trasporto pubblico di
passeggeri, inferiore a 600000 chilometri l'anno.
5. L'autorita' competente puo' prendere provvedimenti di
emergenza in caso di interruzione del servizio o di
pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di
emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di
un contratto di servizio pubblico o di una proroga
consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di
un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi
pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di
impugnare la decisione che impone la fornitura di
determinati servizi pubblici. I contratti di servizio
pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di
emergenza o le misure che impongono di stipulare un
contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a
due anni.
6. A meno che non sia vietato dalla legislazione
nazionale, le autorita' competenti hanno facolta' di
aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico
di trasporto per ferrovia, fatta eccezione per altri modi
di trasporto su rotaia quali metropolitana o tram. In
deroga all'articolo 4, paragrafo 3, la durata di tali
contratti non e' superiore a dieci anni, salvo nei casi in
cui si applica l'articolo 4, paragrafo 4.».
«Art. 8 (Transizione). - 1. I contratti di servizio
pubblico sono aggiudicati conformemente alle norme previste
nel presente regolamento. Tuttavia, i contratti di servizio
o i contratti di servizio pubblico di cui alle direttive
2004/17/CE o 2004/18/CE per la fornitura di servizi di
trasporto di passeggeri con autobus o tram sono aggiudicati
secondo le procedure di cui a dette direttive, qualora tali
contratti non assumano la forma di contratti di concessione
di servizi quali definiti in dette direttive. Se i
contratti devono essere aggiudicati a norma delle direttive
2004/17/CE o 2004/18/CE, le disposizioni dei paragrafi 2, 3
e 4 del presente articolo non si applicano.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'aggiudicazione di
contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o
su strada si conforma all'articolo 5 a decorrere dal 3
dicembre 2019. Durante tale periodo transitorio gli Stati
membri adottano misure per conformarsi gradualmente
all'articolo 5, al fine di evitare gravi problemi
strutturali, in particolare per quanto riguarda la
capacita' di trasporto.
Entro i sei mesi successivi alla prima meta' del periodo
transitorio gli Stati membri presentano alla Commissione
una relazione sullo stato dei lavori, ponendo l'accento
sull'attuazione dell'aggiudicazione graduale di contratti
di servizio pubblico conformemente all'articolo 5. Sulla
scorta delle relazioni degli Stati membri, la Commissione
puo' proporre loro misure appropriate.».
- Per l'art. 18, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante «Conferimento
alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» si veda nelle
note all'art. 60.



 
Art. 62.
(Modifiche al decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 188)

1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera r), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287";
b) all'articolo 6, comma 2, la lettera a) e' abrogata e alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "limitatamente ai servizi a committenza pubblica";
c) all'articolo 9, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Nei casi di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica altresi' la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento alla condizione di reciprocita' qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287";
d) all'articolo 12, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a disposizione delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalita' previste dal presente decreto, l'infrastruttura ferroviaria e presta i servizi di cui all'articolo 20, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di equita', allo scopo di garantire un'efficiente gestione della rete, nonche' di conseguire la massima utilizzazione della relativa capacita'";
e) all'articolo 17:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: "di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi di gestione d'infrastruttura forniti";
2) al comma 10, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2008" sono soppresse;
3) dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente:
"11-bis. Relativamente alla corrente di trazione di cui alla lettera e) del comma 5, il relativo prezzo di fornitura e' determinato secondo i seguenti principi:
a) applicazione delle condizioni di approvvigionamento a minor costo ai servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine di minimizzare il costo del servizio universale;
b) computo dei consumi medi per tipologia di treno;
c) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie;
d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle condizioni del mercato dell'energia elettrica, anche tramite conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base dei costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti dal gestore dell'infrastruttura e comunicati alle imprese ferroviarie";
f) all'articolo 20:
1) al comma 2, le lettere g), h) e i) sono abrogate;
2) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) servizi di manovra;
c-ter) controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura;
c-quater) assistenza alla circolazione di treni speciali, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura";
3) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Il gestore dell'infrastruttura, ove decida di fornire alcuni dei servizi di cui al comma 5 ma non intenda prestarli direttamente, provvede ad affidarne la gestione a sue societa' controllate ovvero, con procedure trasparenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a soggetti terzi, nel rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie";
4) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove disponibile, la prestazione di servizi connessi con attivita' ferroviarie nei terminali, nei porti e negli interporti che servono o potrebbero servire piu' di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide a condizioni di mercato";
g) all'articolo 23:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "delle tracce orarie richieste" sono inserite le seguenti: "e degli eventuali servizi connessi";
2) al comma 5, al terzo periodo, le parole: ", e comunque non superiore a dieci anni," sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un periodo superiore ai dieci anni e' possibile solo in casi particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali";
3) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "sotto forma di tracce orarie" sono inserite le seguenti: "e dei servizi connessi";
h) all'articolo 24, comma 1, le parole: "sotto forma di tracce orarie" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui all'articolo 20, comma 2, lettere b) e c)";
i) all'articolo 25, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie devono, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto per la concessione dei diritti di utilizzo, essere in possesso del certificato di sicurezza".



Note all'art. 62:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera r),
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante
«Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e
2001/14/CE in materia ferroviaria.», come modificato dalla
presente legge:
« r) «titolo autorizzatorio», il titolo di cui
all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, rilasciato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti su richiesta delle imprese ferroviarie in
possesso di licenza, che consente l'espletamento, sulla
rete infrastrutturale nazionale, di tutte le tipologie di
servizi di trasporto in ambito nazionale ed internazionale,
a condizioni di reciprocita' qualora si tratti di imprese
ferroviarie aventi sede all'estero o loro controllate«ai
sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
».
- Per l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287
recante «Norme per la tutela della concorrenza e del
mercato.», si veda nelle note all'art. 58.
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante
«Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e
2001/14/CE in materia ferroviaria.», come modificato dalla
presente legge:
«a) Le imprese ferroviarie che intendono effettuare
tutte o alcune delle tipologie di servizi di trasporto di
seguito indicate, devono possedere, in aggiunta a quanto
previsto al comma 1, il titolo autorizzatorio di cui
all'art. 3, comma 1, lettera r).».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 7, del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante
«Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e
2001/14/CE in materia ferroviaria.», come modificato dalla
presente legge:
«7. L'impresa ferroviaria e tenuta a richiedere la
conferma della licenza nel caso in cui siano sopravvenute
modifiche della configurazione giuridica dell'impresa
stessa e, in particolare, nei casi di fusione,
incorporazione o acquisizione del controllo societario da
parte di un altro soggetto. L'impresa ferroviaria che
richiede la conferma puo' continuare l'attivita' a meno che
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sospenda,
con provvedimento motivato, l'efficacia della licenza gia'
rilasciata se ritiene compromessa la sicurezza del servizio
di trasporto.
7-bis. Nei casi di cui al comma 7, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti verifica altresi' la
permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo
autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento
alla condizione di reciprocita' qualora si tratti di
imprese aventi sede all'estero o loro controllate ai sensi
dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; ».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante
«ttuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e
2001/14/CE in materia ferroviaria.», come modificato dalla
presente legge:
«(1. Alle imprese ferroviarie che rientrano nell'ambito
di applicazione della presente decreto e' riconosciuto, a
condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti,
l'accesso all'intera rete ferroviaria, per l'esercizio dei
servizi di trasporto internazionale di merci. Inoltre,
entro il 1° gennaio 2007, alle imprese ferroviarie che
rientrano nell'ambito di applicazione e' consentito, a
condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti,
l'accesso all'infrastruttura per l'esercizio di tutti i
tipi di servizi di trasporto ferroviario di merci. Il
gestore dell'infrastruttura ferroviaria presta inoltre i
servizi di cui all'articolo 20 alle associazioni
internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese
ferroviarie, nei termini e con le modalita' previste dal
presente decreto, nel rispetto dei principi di non
discriminazione e di equita' e di trasparenza, allo scopo
di garantire un'efficiente gestione della rete, nonche' di
conseguire la massima utilizzazione della relativa
capacita').
1-bis. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette
a disposizione delle imprese ferroviarie, nei termini e con
le modalita' previste dal presente decreto,
l'infrastruttura ferroviaria e presta i servizi di cui
all'articolo 20, nel rispetto dei principi di non
discriminazione e di equita', allo scopo di garantire
un'efficiente gestione della rete, nonche' di conseguire la
massima utilizzazione della relativa capacita'; ».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3, 10 e
11, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante
«Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e
2001/14/CE in materia ferroviaria.», come modificato dalla
presente legge:
«3. Ai fini della determinazione del canone sono presi
in considerazione i costi diretti e indiretti «dei servizi
di gestione d'infrastruttura forniti», i costi di energia
sostenuti dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per
lo svolgimento della corrispondente attivita', nonche' le
spese generali dirette e quota di quelle indirette. Dai
costi cosi' considerati devono dedursi gli eventuali
indennizzi e gli eventuali contributi pubblici di qualsiasi
natura previsti nel contratto di programma di cui all'art.
14.
Omissis.
10. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al
comma 1, della conseguente determinazione dei canoni da
parte del gestore dell'infrastruttura e del recepimento
delle modalita' e termini di calcolo dei canoni nel
prospetto informativo della rete, i canoni di utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere
calcolati sulla base dei criteri dettati dai decreti
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 21
marzo e del 22 marzo 2000, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile
2000, e successive modifiche ed integrazioni.
11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso
all'infrastruttura ed i principi e procedure per
l'assegnazione della capacita' di cui all'articolo 27 e per
il calcolo del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria e dei corrispettivi per la fornitura dei
servizi di cui all'articolo 20. Con lo stesso decreto sono
definite le regole in materia di servizi di cui
all'articolo 20.
11-bis. Relativamente alla corrente di trazione di cui
alla lettera e) del comma 5, il relativo prezzo di
fornitura e' determinato secondo i seguenti principi:
a) applicazione delle condizioni di approvvigionamento
a minor costo ai servizi oggetto di contratti di servizio
pubblico, al fine di minimizzare il costo del servizio
universale;
b) computo dei consumi medi per tipologia di treno;
c) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie;
d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle
condizioni del mercato dell'energia elettrica, anche
tramite conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base dei
costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti dal
gestore dell'infrastruttura e comunicati alle imprese
ferroviarie;
».
- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 2, lettere
g), h) e i), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188
recante «ttuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e
2001/14/CE in materia ferroviaria.», come modificato dalla
presente legge:
«g) servizi di manovra;
h) controllo dei trasporti di merci pericolose, previa
sottoscrizione di contratti specifici con il gestore
dell'infrastruttura;
i) assistenza alla circolazione di treni speciali,
previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore
dell'infrastruttura.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 5, del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante
«Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e
2001/14/CE in materia ferroviaria.», come modificato dalla
presente legge:
«5. Su richiesta di ciascuna associazione internazionale
di imprese ferroviarie o impresa ferroviaria il gestore
dell'infrastruttura presta, ove disponibili, i seguenti
servizi complementari:
a) corrente di trazione;
b) preriscaldamento treni passeggeri;
c) fornitura di combustibile e ogni altro servizio
fornito presso le infrastrutture a cui e' consentito
l'accesso;
c-bis) servizi di manovra;
c-ter) controllo della circolazione di treni che
effettuano trasporti di merci pericolose, previa
sottoscrizione di contratti specifici con il gestore
dell'infrastruttura;
c-quater) assistenza alla circolazione di treni
speciali, previa sottoscrizione di contratti specifici con
il gestore dell'infrastruttura;
5-bis. Il gestore dell'infrastruttura, ove decida di
fornire alcuni dei servizi di cui al comma 5 ma non intenda
prestarli direttamente, provvede ad affidarne la gestione a
sue societa' controllate ovvero, con procedure trasparenti
nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a
soggetti terzi, nel rispetto delle esigenze di accesso
equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle
imprese ferroviarie; ».
- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 8, del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante
«Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e
2001/14/CE in materia ferroviaria.», come modificato dalla
presente legge:
«8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove disponibile,
la prestazione di servizi connessi con attivita'
ferroviarie nei terminali, nei porti e negli interporti che
servono o potrebbero servire piu' di un cliente finale,
sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera
equa, non discriminatoria e trasparente e le richieste da
parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a
restrizioni soltanto se esistono alternative valide a
condizioni di mercato; ».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 1, del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante
«Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e
2001/14/CE in materia ferroviaria.», come modificato dalla
presente legge:
«1. Nel rispetto degli articoli 81, 82 e 86 del Trattato
istitutivo dell'Unione europea, l'accordo quadro di cui
all'articolo 22, comma 5, specifica le caratteristiche
della capacita' di infrastruttura richiesta dal richiedente
e a questo offerta per un periodo di norma superiore alla
vigenza di un orario di servizio ed a partire dal primo
orario di servizio utile, compatibilmente con le procedure
individuate per l'assegnazione di capacita' nell'articolo
27 e nel prospetto informativo della rete. L'accordo quadro
non specifica il dettaglio delle tracce orarie richieste «e
degli eventuali servizi connessi», ma mira a rispondere
alle legittime esigenze commerciali del richiedente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 5, del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante
«Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e
2001/14/CE in materia ferroviaria.», come modificato dalla
presente legge:
«5. Gli accordi quadro sono conclusi di regola per un
periodo di cinque anni. In casi specifici e' ammessa una
durata maggiore o minore. Un periodo superiore ai cinque
anni, e' motivato dall'esistenza di contratti commerciali
specifici, connessi ad investimenti o rischi di particolare
rilievo, strettamente connessi all'utilizzazione della
capacita' acquisita con l'accordo quadro.
Un periodo superiore ai dieci anni e' possibile solo in
casi particolari, in presenza di cospicui investimenti a
lungo termine e soprattutto se questi costituiscono
l'oggetto di impegni contrattuali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 7, del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante
«Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e
2001/14/CE in materia ferroviaria.», come modificato dalla
presente legge:
«7. Se il richiedente di un accordo quadro non e'
un'impresa ferroviaria o un'associazione internazionale di
imprese ferroviarie, esso dovra' indicare in tempo utile al
gestore dell'infrastruttura le imprese ferroviarie o le
associazioni internazionali di imprese ferroviarie che
effettueranno per suo conto, almeno per il primo anno di
vigenza dell'accordo medesimo, i servizi di trasporto
relativi alla capacita' acquisita con tale accordo quadro.
A tali fini dette imprese ferroviarie o associazioni
internazionali d'imprese ferroviarie procedono, ai sensi
dell'articolo 24, alla richiesta di assegnazione di
capacita' specifiche, sotto forma di tracce orarie e dei
servizi connessi, e successivamente alla stipula del
contratto con il gestore dell'infrastruttura, secondo le
procedure previste negli articoli 22 e 25 e nel prospetto
informativo della rete.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 1, del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante
«Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e
2001/14/CE in materia ferroviaria.»” , come
modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Richieste di tracce orarie). - 1. Le richieste
di capacita' specifiche di infrastruttura possono essere
presentate dalle imprese ferroviarie e dalle associazioni
internazionali di imprese ferroviarie sotto forma di tracce
orarie e dei connessi servizi di cui all'articolo 20, comma
2, lettere b) e c); ».
- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 4, del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante
«Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e
2001/14/CE in materia ferroviaria.», come modificato dalla
presente legge:
«4. Il gestore dell'infrastruttura assicura il
trattamento delle richieste di capacita' di infrastruttura
che gli pervengono da qualsiasi organismo comune
eventualmente istituito dai gestori dell'infrastruttura,
presso cui i richiedenti possano presentare direttamente le
richieste.
4-bis. Le imprese ferroviarie e le associazioni
internazionali di imprese ferroviarie devono,
preliminarmente alla sottoscrizione del contratto per la
concessione dei diritti di utilizzo, essere in possesso del
certificato di sicurezza.».



 
Art. 63.
(Ulteriori misure in materia
di trasporti ferroviari)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti, anche in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, alla competenza delle medesime regioni e province autonome. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformita' agli ordinamenti finanziari delle singole regioni e province autonome, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, utilizzando le risorse gia' destinate a tale titolo al pagamento dei corrispettivi in favore di Trenitalia Spa derivanti dal contratto di servizio in essere con lo Stato, sulla base di un piano di riparto predisposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni e le province autonome interessate.



Note all'art. 63:
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante «Conferimento
alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 9. (Servizi ferroviari di interesse regionale e
locale in concessione a F.S. S.p.A.). - 1. Con decorrenza
1° giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i
compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai
servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato
S.p.A. di interesse regionale e locale.
2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono
comunque i servizi interregionali di interesse locale, le
regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie
dello Stato S.p.A. e stipulano, entro il (30 settembre
1999), i relativi contratti di servizio ai sensi
dell'articolo 19. Detti contratti di servizio entrano in
vigore il (1° ottobre 1999. Trascorso il periodo
transitorio di cui all'articolo 18, comma 4, le regioni
affidano i predetti servizi con le procedure di cui al
medesimo articolo 18, comma 2, lettera a".
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al
fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato
S.p.A., fino alla data di attuazione delle deleghe alle
regioni, provvede:
a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto
di servizio tra la societa' stessa ed il Ministero dei
trasporti e della navigazione;
b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo,
l'intesa delle regioni, che possono integrare il predetto
contratto di servizio pubblico con contratti regionali
senza ulteriori oneri per lo Stato;
c) a stipulare con le regioni gli accordi di programma
di cui all'articolo 2; ».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante
“Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59:
«3. Per le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle
funzioni, nonche' il trasferimento dei relativi beni e
risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e
attraverso apposite norme di attuazione.».



 
Art. 64.
(Disposizioni in materia di farmaci)

1. La disposizione di cui alla lettera g) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica, fino al 31 dicembre 2009, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia italiana del farmaco (ALFA) definisce le modalita' tecniche applicative della disposizione di cui al primo periodo.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 luglio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1441-ter):
Disegno di legge risultante dallo Stralcio degli
articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno
di legge 1441, d'iniziativa del Ministro dell'economia e
finanze (Tremonti), Ministro per lo sviluppo economico
(Scajola), Ministro senza portafoglio per la pubblica
amministrazione e innovazione (Brunetta), Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali (Sacconi),
Ministro senza portafoglio per la semplificazione normativa
(Calderoli), Ministro della giustizia (Alfano), deliberato
dall'Assemblea il 5 agosto 2008.
Assegnato alla X commissione (Industria, commercio,
turismo) in sede referente il 5 agosto 2008, con pareri
delle commissioni I, II, III, V, VI, VII, VIII, XII, XIII,
XIV e questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione il 16, 17, 18, 23, 24, 29,
30 settembre 2008; 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 e 22
ottobre 2008.
Esaminato in aula il 23, 29 e 30 ottobre 2008 e
approvato il 4 novembre 2008.
Senato della Repubblica (atto n. 1195):
Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio,
turismo) in sede referente l'11 novembre 2008 con pareri
delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª , 6ª, 7ª, 8ª , 9ª,
11ª, 12ª, 13ª, 14ª, questioni regionali.
Esaminato dalla 10ª commissione il 19 novembre 2008; 2,
3, 9, 10, 16, 17 dicembre 2008; 13, 20, 22, 28 gennaio
2009; 11, 12, 25 febbraio 2009; 3, 4, 17, 18, 25, 26, 31
marzo 2009; 1, 7, 8, 21, 22, 23, 28 e 29 aprile 2009.
Esaminato in aula il 28 aprile 2009; 5, 6, 7, 12, 13 e
14 maggio 2009 e approvato con modificazioni, il 19 maggio
2009.
Camera dei deputati (atto n. 1441-ter-B):
Assegnato alla X commissione permanente (Attivita'
produttive, commercio e turismo) in sede referente il 21
maggio 2009 con pareri delle Commissioni I, II, III, IV, V,
VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV e qestioni regionali.
Esaminato dalla X commissione il 9, 11, 16, 17 e 18 giugno
2009.
Esaminato in aula i1 23, 24, 25 e 30 giugno 2009; e
approvato con modificazioni il 1° luglio 2009.
Senato della Repubblica (atto 1195-B):
Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio,
turismo) in sede referente il 2 luglio 2009 con pareri
delle commissioni lª, 4ª, 5ª, 6ª, 9ª, 13ª, 14ª e questioni
regionali.
Esaminato dalla 10ª commissione il 7 e 8 luglio 2009.
Esaminato in aula 1'8 luglio 2009 e approvato il 9
luglio 2009.



Note all'art. 64:
- Si riporta la lettera g) del comma 796 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007),»:
«g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera
f) del presente comma, per il periodo 1° marzo 2007-29
febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari
a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle
aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei
farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla
base di tabelle di equivalenza degli effetti
economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale,
approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda
farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il
termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere
alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del
5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del
consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla
contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a
favore delle regioni interessate, degli importi indicati
nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AlFA, secondo
le modalita' indicate nella presente disposizione normativa
e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo
complessivo equivalente a quello derivante, a livello
nazionale, dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei
propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007,
l'approvazione della richiesta delle singole aziende
farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il
ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30
settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento,
da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi dovuti
alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza,
in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i
termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007
e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento
alle singole regioni devono essere inviati da ciascuna
azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute
rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e
22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini
previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i
farmaci dell' azienda farmaceutica inadempiente,
l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese
successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre
2006;».



 
ALLEGATO 1
(articolo 12, comma 2)

ENTI OPERANTI NEL SETTORE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

ICE (Istituto nazionale per il commercio estero)
SIMEST Spa (Societa' italiana per le imprese all'estero)
INFORMEST
FINEST Spa
Camere di commercio italiane all'estero
 
ALLEGATO 2
(articolo 57, comma 2)

=====================================================================
| 2009 | 2010 | 2011 =====================================================================
Ministero dell'economia e delle| | | finanze | 357.000| 343.000| 313.000 ---------------------------------------------------------------------
Ministero degli affari esteri | 128.000| 0| 0 ---------------------------------------------------------------------
Ministero dell'interno | 0| 171.000| 261.000 ---------------------------------------------------------------------
Ministero della difesa | 715.000| 686.000| 626.000 ---------------------------------------------------------------------
TOTALE | 1.200.000| 1.200.000| 1.200.000
 
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