IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli prot. n. 500171 del 7 luglio 2009, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ivi indicati, relativi al fascicolo processuale n. 54040/08 a carico del sig. Roberto Conte ed altri, consigliere regionale della regione Campania, ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter, della citata legge n. 55/1990; Vista la sentenza pronunciata mediante lettura del dispositivo, del Tribunale di Napoli, Sezione del Giudice per le indagini preliminari, Ufficio quarto, del 4 giugno 2009, con la quale e' stata disposta, nei confronti del consigliere regionale sig. Roberto Conte, la condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, per i reati di cui agli artt. 110 e 116-bis, commi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, e 8° deI codice penale, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 116-bis, comma 6, del codice penale; Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone la sospensione di diritto, fra l'altro, dalle cariche di «…consigliere regionale» per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per taluni delitti, fra cui quello previsto dall'art. 416-bis del codice penale; Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, e' tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003; Visto l'art. 545 c.p.p. a norma del quale la sentenza e' pubblicata in udienza mediante la lettura del dispositivo, nella fattispecie intervenuta in data 4 giugno 2009; Rilevato, pertanto, che da quella data decorre la sospensione prevista dal ripetuto art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/1990; Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003; Sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro dell'interno
Decreta:
a decorrere dal 4 giugno 2009 e' accertata la sospensione del sig. Roberto Conte dalla carica di consigliere regionale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55. Roma, 15 luglio 2009 Il Presidente: Berlusconi |