Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 7 luglio 2009 |
Assegnazione delle risorse finanziarie alle regioni per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009. (Decreto n. 46449). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, il quale prevede che il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali nel limite complessivo di spesa di € 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 20 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, il quale prevede la possibilita', nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al capoverso precedente, di prorogare, anche senza soluzione di continuita', i trattamenti gia' concessi ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto, altresi', i commi 2, 3, 6, 7, dell'art. 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; Visto l'art. 18, comma 1 lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione; Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome; Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo; Vista la delibera CIPE del 6 marzo 2009 che prevede: l'assegnazione di 4 miliardi di euro a favore del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui 0,980 miliardi per l'armo 2009; la ripartizione delle predette risorse complessive in 2,950 miliardi di euro al centro nord e 1,050 al Mezzogiorno; Considerato, conseguentemente, che alle Regioni e alle Province Autonome del centro nord e' riservato il 73,75% e alle Regioni del Mezzogiorno il 26,25%, percentuali calcolate con riferimento alle risorse messe complessivamente a disposizione nel biennio; Visti gli accordi governativi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, stipulati con le Regioni e le Province Autonome, ai fini dell'attribuzione di risorse finanziarie per la concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita', di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi occupazionali a rilevanza regionale; Visti in particolare: i punti 2 e 3 che prevedono che a valere sui fondi nazionali vengano imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE il 30% delle risorse per i sostegni al reddito; il punto 4 che prevede che, fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al precedente punto 3, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali; il punto 14 che prevede che, nelle more dell'esito finale dell'approfondimento tecnico con la Commissione Europea, la copertura integrale del sostegno al reddito e' assicurata, nell'ambito delle disponibilita' annuali allo scopo finalizzate, a carico dei fondi nazionali attribuiti a ciascuna Regione e Provincia Autonoma con i predetti accordi; Visto, in particolare, l'accordo stipulato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Abruzzo del 17 aprile 2009 che attribuisce, altresi', alla Regione medesima 30 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione nei comuni di cui all'art. 1 dell'Ordinanza n. 3754 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, da erogarsi con la copertura integrale del sostegno al reddito a valere sui fondi nazionali; Ritenuto, pertanto, di procedere ad una prima assegnazione delle risorse finanziarie a valere sui fondi assegnati per il 2009 dalla delibera CIPE sopra citata per la concessione, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita', di disoccupazione speciale e di attivare, unitamente alle predette misure, ulteriori interventi mediante uno specifico finanziamento a valere sui POR FSE per la realizzazione di politiche attive in favore dei lavoratori interessati; Ritenuto, altresi', di stanziare 30 milioni di euro al valere sulle risorse di cui l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e successive modificazioni, per gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa in favore dei lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione nei comuni di cui all'art. 1 dell'Ordinanza n. 3754 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, da erogarsi con la copertura integrale del sostegno al reddito a valere sui fondi nazionali;
Decreta: Art. 1.
Sono assegnate alle Regioni e alle Province Autonome, risorse finanziarie complessivamente pari ad € 674 milioni, di cui € 418 milioni nel Centro Nord e € 256 milioni nel Mezzogiorno, a valere sui fondi 2009 previsti dalla delibera CIPE del 6 marzo 2009, cosi' ripartite:
----> Vedere a pag. 6 <---- |
| Art. 2.
A valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e successive modificazioni, sono, altresi', destinati 30 milioni di euro alla Regione Abruzzo per gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa in favore dei lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione nei comuni di cui all'art. 1 dell'Ordinanza n. 3754 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009. |
| Art. 3.
Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa: a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi nazionali sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e' imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito; b) in applicazione del punto 4, fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3 dei medesimi accordi, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali; c) in applicazione del punto 14, nelle more dell'esito finale dell'approfondimento tecnico con la Commissione Europea, la copertura integrale dei sostegni al reddito e' assicurata, nell'ambito delle disponibilita' annuali allo scopo finalizzate, a carico dei fondi nazionali attribuiti a ciascuna Regione e Provincia Autonoma con i predetti accordi; d) in applicazione del punto 15 dell'accordo con la Regione Abruzzo di cui in premessa, gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa in favore dei lavoratori subordinati indicati all'art. 1 dell'Ordinanza n. 3754 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009 sono erogati con la copertura integrale del sostegno al reddito a valere sui 30 milioni di euro di cui al precedente art. 2. |
| Art. 4.
Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nelle singole Regioni e Province Autonome di cui al presente decreto, d'intesa con le parti sociali. |
| Art. 5.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le Regioni, le Province Autonome e Italia Lavoro sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 7 luglio 2009
p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Il segretario delegato Viespoli
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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