Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 25 giugno 2009 |
Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM»), come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008, che abroga, tra l'altro, i regolamenti (CE) del Consiglio n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007, incorporando le norme concernenti il settore ortofrutticolo di cui ai precitati regolamenti abrogati secondo la tavola di concordanza ivi contenuta; Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni, recante le modalita' di attuazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007, come recepiti nel richiamato regolamento (CE) n. 1234/2007 e che abroga, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 1148/2001 del 12 giugno 2001 della Commissione sui controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi; Visto il regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione del 16 settembre 1994 e successive modificazioni, che stabilisce le norme di qualita' delle banane nella fase di immissione in libera pratica sul territorio comunitario; Visto il regolamento (CE) n. 2898/95 della Commissione del 15 dicembre 1995 e successive modificazioni, che fissa le disposizioni relative al controllo del rispetto delle norme di qualita' nel settore delle banane; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del Ministero per le politiche agricole; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 e successive modificazioni, recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa, a norma dell'art. 1, comma 2, della citata legge 7 marzo 2003, n. 38 ed in particolare, l'art. 18 concernente l'armonizzazione e la razionalizzazione in materia di controlli e di frodi agroalimentari; Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, (legge comunitaria 2007), ed in particolare l'art. 7 che sostituisce il comma 1-bis dell'art. 18 del richiamato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies; Visti i richiamati commi 1-bis e 1-quater, di cui all'art. 7 della citata legge 25 febbraio 2008, n. 34, che stabiliscono, rispettivamente che 1'AGEA e' autorita' nazionale responsabile delle misure necessarie per assicurare l'osservanza delle normative comunitarie relative ai controlli di conformita' alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, avvalendosi dell'Agecontrol Spa e assume l'incarico di coordinamento delle attivita' dei controlli di conformita' degli organismi di cui all'art. 18, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 99/2004; Visti i richiamati commi 1-ter e 1-quinquies, di cui all'art. 7 della citata legge 25 febbraio 2008, n. 34, che stabiliscono, rispettivamente che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo', con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individuare ulteriori organismi di controllo e aggiungere altri settori merceologici a quello di cui al comma 1-bis, una volta verificata la compatibilita' con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili di AGEA e Agecontrol S.p.a.; Vista la nota ministeriale E-597 del 14 giugno 1996 con la quale l'Istituto nazionale per il Commercio con l'estero (ICE) e' stato designato a svolgere l'attivita' di controllo alle norme di qualita' nel settore delle banane; Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212, modificato da ultimo con il decreto ministeriale n. 2555 dell'8 agosto 2008, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e , in particolare, riguardo agli Organismi designati al coordinamento ed al controllo; Visto il decreto ministeriale del 9 marzo 2006, con il quale sono state stabilite le modalita' di versamento delle somme dovute per le sanzioni irrogate dall'Agecontrol SpA agli operatori ortofrutticoli ai sensi del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 e successive modificazioni; Considerato che il citato regolamento (CE) n. 1580/2007, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1221/2008, ha modificato sostanzialmente la normativa comunitaria concernente le norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e i relativi controlli di conformita', riducendo sensibilmente il numero di prodotti sottoposti a norma di commercializzazione specifica, con l'abrogazione di 24 regolamenti della Commissione; Considerato che le organizzazioni comuni di mercato del settore ortofrutticolo e delle banane sono state unificate nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, pertanto, e' opportuna una gestione unitaria delle attivita' di controllo alle norme di commercializzazione; Considerato che l'ICE, con note n. 1062 del 6 luglio 2006 e n. 1368 del 17 marzo 2009, ha chiesto di essere esonerata dal continuare ad effettuare i controlli di qualita' sulle banane a decorrere dal 1° luglio 2009; Considerato che per gli effetti dell'entrata in applicazione del regolamento (CE) n. 1221/2008 e la conseguente riduzione dei prodotti ortofrutticoli soggetti a controlli obbligatori, le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili di AGEA e Agecontrol S.p.a. consentono, a decorrere dal 1° luglio 2009, di aggiungere altri settori merceologici, quali le banane, ai sensi della citata legge 25 febbraio 2008, n. 34, anche attribuendo all'AGEA le somme dovute per le sanzioni irrogate dall'Agecontrol; Considerato che sullo schema di provvedimento, con il quale si da attuazione al nuovo sistema di norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli in vigore dal 1° luglio 2009, ai sensi del regolamento (CE) n. 1580/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 1221/2008, assegnando all'AGEA anche i controlli di qualita' nel settore delle banane, il Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, in data 9 giugno 2009, ha espresso l'avviso favorevole alla stipula dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Considerato che la riunione della Conferenza Stato-Regioni dell'11 giugno 2009 e' stata rinviata e che la prossima seduta del medesimo Organo e' fissata il 2 luglio 2009, data successiva alla entrata in applicazione delle nuove norme comunitarie, di cui al regolamento (CE) n. 1221/2008; Ravvisata l'urgenza di procedere all'emanazione del provvedimento di cui trattasi prima della scadenza del termine del 30 giugno 2009, fatta salva la emanazione del decreto confermativo ad avvenuta acquisizione della intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni;
Decreta: Art. 1. Finalita' 1. Il presente decreto reca norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 1221/2008, limitatamente al Titolo II (classificazione dei prodotti), con particolare riguardo ai seguenti aspetti: a) individuazione delle competenze degli organismi che intervengono nell'applicazione della normativa sulle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e nei relativi controlli di conformita'; b) gestione e aggiornamento della banca dati degli operatori del settore; c) definizione degli elementi applicativi previsti dalle disposizioni comunitarie; d) individuazione delle attivita' e procedure dei controlli di conformita' sul mercato interno e nelle fasi di importazione ed esportazione. |
| Art. 2. Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per: a) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni; b) «detentore»: persona fisica o giuridica che, ai sensi dell'art. 113-bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e' materialmente in possesso di prodotti ortofrutticoli freschi o trasformati per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione specifiche o generali e che e' responsabile dell'osservanza di tali norme ai fini della messa in vendita, consegna o commercializzazione di tali prodotti all'interno della Comunita'; c) «operatore»: persona fisica o giuridica che ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento, detiene prodotti ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione al fine di esporli o metterli in vendita, venderli o commercializzarli in ogni altro modo e che svolge effettivamente una di tali attivita'; d) «operatore riconosciuto»: operatore autorizzato ad operare conformemente all'art. 11 del regolamento; e) «controlli di conformita'»: i controlli compiuti sui prodotti ortofrutticoli in tutte le fasi di commercializzazione, conformemente al regolamento e secondo le procedure indicate nel manuale allegato al presente decreto e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, per verificare la conformita' degli stessi alle norme di commercializzazione e alle altre disposizioni del Titolo II del regolamento e agli articoli 113 e 113-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007; f) «Ministero» : il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; g) «Autorita' di coordinamento»: l'autorita' unica incaricata del coordinamento e del raccordo degli organismi interessati nelle materie disciplinate dal capo II del regolamento e dal presente decreto, ai sensi dell'art. 8 del regolamento; h) «AGEA»: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; i) «Organismo di controllo»: organismo incaricato allo svolgimento dei controlli di conformita' in applicazione dell'art. 113-bis paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e conformemente alle disposizioni dell'art. 10 del regolamento; j) «Agecontrol»: Agecontrol Spa; k) «Regione»: la Regione o la Provincia autonoma competenti per territorio; l) «manuale»: manuale operativo delle procedure allegato al presente decreto; m) «BDNOO»: la banca dati nazionale degli operatori del settore ortofrutticolo, costituita in conformita' all'art. 9 del regolamento; n) «norma specifica»: la norma di commercializzazione stabilita per ciascuno dei 10 prodotti elencati all'art. 2 del regolamento, come definita nella parte B dell'allegato I al regolamento medesimo; o) «norma generale»: la norma di commercializzazione generale, come definita nella parte A dell'allegato I al regolamento, a cui devono conformarsi i prodotti ai quali non si applica la norma specifica. |
| Art. 3. Organismi competenti 1. L'AGEA e' l'autorita' incaricata del coordinamento delle attivita' dei controlli di conformita' alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi, nonche' dei contatti, conformemente all'art. 8, paragrafo 1 , lettera a) del regolamento, nonche' ai commi 1-bis e 1-quater dell'art. 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. 2. L'autorita' di coordinamento provvede a: estrarre i campioni da assoggettare a verifica, sulla base dell'analisi dei rischi definita nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, basata sulle informazioni contenute nella banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli di cui all'art. 9 dello stesso regolamento, nonche' su qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini del controllo; effettuare le dovute comunicazioni alla Commissione europea e alle altre autorita' di coordinamento; stabilire per ciascuna campagna di commercializzazione il programma nazionale delle attivita', sulla base di quanto previsto all'art. 3-bis, comma 3, lettera a), ripartito per prodotti soggetti a norma specifica e per prodotti soggetti a norma generale, in conformita' alle disposizioni dettate dal regolamento, dal presente decreto e dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA; emanare le disposizioni attuative delle procedure di controllo, sulla base di quanto previsto all'art. 3-bis, comma 3, lettera b), al fine anche di assicurare l'uniformita' di esecuzione a livello nazionale, agli organismi responsabili dei controlli, di cui ai commi 1 e 2, e verificarne, eventualmente anche con visite in loco, l'efficacia e la conformita'. 3. Il Ministero svolge le funzioni di indirizzo generale sull' applicazione del regolamento. |
| Art. 3-bis Organismi di controllo 1. L'organismo responsabile dell'esecuzione delle attivita' legate ai controlli obbligatori di conformita' alle norme di commercializzazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera e) del presente decreto, e' l'Agecontrol. 2. Le Regioni, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono svolgere ulteriori controlli di conformita', secondo modalita' e termini dalle stesse stabiliti, avvalendosi della banca dati nazionale e in conformita' al manuale e alle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, fornendo apposita comunicazione all'autorita' di coordinamento e al Ministero. 3. Presso l'autorita' di coordinamento e' costituito apposito Comitato, composto da 4 rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, 1 rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e 2 rappresentanti di AGEA, con i seguenti compiti: a) proporre per ciascuna campagna di commercializzazione il programma nazionale delle attivita', ripartito per prodotti soggetti a norma specifica e per prodotti soggetti a norma generale, in conformita' alle disposizioni dettate dal regolamento, dal presente decreto e dalle disposizioni attuative emanate dall' AGEA; b) redigere ed aggiornare le disposizioni attuative delle procedure di controllo, al fine anche di assicurare l'uniformita' di esecuzione a livello nazionale, agli organismi responsabili dei controlli, di cui ai commi 1 e 2, e verificarne l'efficacia e la conformita'; c) effettuare il monitoraggio delle attivita' di verifica, definendo gli opportuni adeguamenti delle procedure utilizzate; d) acquisire le risultanze e le eventuali disfunzioni registrate nell'esecuzione dei controlli ai fini dell'adozione, da parte dell'AGEA, delle misure d'intervento necessarie. |
| Art. 4. Banca dati nazionale degli operatori del settore ortofrutticolo 1. La banca dati, realizzata dall'AGEA all'interno del SIAN e' messa a disposizione dell'Agecontrol, che ne cura il relativo aggiornamento, nonche' delle Regioni, in base alle procedure previste nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA. Sono tenuti all'iscrizione nella banca dati di cui all'art. 9 del regolamento, tutti gli operatori che prendono parte alla commercializzazione, anche nella fase di vendita al dettaglio, degli ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione. Il manuale riporta le categorie in cui sono suddivisi gli operatori tenuti all'iscrizione nella banca dati. 2. Non sono tenuti all'iscrizione nella banca dati gli operatori di talune categorie individuate nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, che non raggiungono il valore di fatturato di 60.000,00 euro al netto di IVA, riferito a tutti i prodotti soggetti a norme di commercializzazione, nonche' tutti gli operatori che svolgono le loro attivita' unicamente per i prodotti e/o lavorazioni di cui all'art. 5, comma 1. 3. Per l'iscrizione alla banca dati e per i successivi eventuali aggiornamenti, gli operatori presentano all'Agecontrol apposita domanda, utilizzando la modulistica recata dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA. 4. L'Agecontrol cura l'istruttoria delle domande di iscrizione, di aggiornamento e di cancellazione, la verifica degli elementi in esse contenuti, l'eventuale risoluzione di anomalie, l'acquisizione informatica dei dati e delle informazioni in esse contenute all'interno della banca dati, nonche' l'attribuzione e la comunicazione dei numeri di iscrizione agli operatori interessati. 5. L'Agecontrol ha facolta' di acquisire, anche nel corso dei controlli di conformita', ulteriori informazioni per gli operatori gia' iscritti, ai fini dell'aggiornamento d'ufficio della banca dati nazionale. 6. In banca nazionale dati sono acquisiti gli esiti dei controlli di conformita' eseguiti presso le imprese e le eventuali sanzioni. 7. Le informazioni contenute nella banca dati, sono utilizzate anche per la classificazione delle categorie di operatori, di cui all'art. 10, paragrafo 2 del regolamento, riportate nel manuale. 8. Gli operatori esteri che svolgono la loro attivita' sul territorio nazionale, sono tenuti all'iscrizione alla banca dati nazionale. |
| Art. 5. Esenzione dall'applicazione delle norme di commercializzazione 1. Non sono soggetti all'obbligo di conformita' alle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli: a) i prodotti commercializzati alle condizioni previste dall'art. 3, paragrafo 1 del regolamento; b) i prodotti che nell'ambito del territorio nazionale sono venduti, consegnati o avviati dal produttore a centri di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito, nonche' i prodotti avviati, ma non ceduti, da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio. I prodotti esentati dall'obbligo di conformita' alle norme di commercializzazione perche' destinati alla trasformazione industriale, o all'alimentazione animale o ad altri usi non alimentari, importati da Paesi terzi o esportati verso tali Paesi, devono essere accompagnati da un certificato, conformemente alle specifiche disposizioni attuative emanate dall'AGEA. |
| Art. 6.
Controlli sul mercato interno, nella fase di importazione e di esportazione 1. Gli operatori che commercializzano prodotti ortofrutticoli sottoposti a norma specifica, nonche' i prodotti soggetti alla norma generale indicati nel manuale, sul mercato interno e destinati al consumo allo stato fresco, sono soggetti, in tutti gli stadi della commercializzazione, a controlli a campione sul territorio nazionale, sulla base di un'analisi del rischio, secondo le disposizioni e le procedure degli articoli 10 e 20 del regolamento, nonche' del manuale e delle disposizioni attuative emanate dall'AGEA. 2. I metodi di controllo sono conformi a quelli descritti nell'allegato VI al regolamento, mentre quelli relativi al controllo della conformita' nella fase della vendita al minuto al consumatore, sono definiti nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA e nel manuale delle procedure. 3. Gli operatori iscritti nella banca dati nazionale, forniscono all'Agecontrol le informazioni, di cui all'art. 10, paragrafo 4 del regolamento, necessarie all'organizzazione e all'esecuzione dei controlli, sulla base delle modalita' riportate dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA e dal manuale delle procedure. 4. Gli operatori esentati dall'iscrizione nella banca dati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del presente decreto, sono in ogni caso tenuti, per i casi previsti, al rispetto delle norme di commercializzazione. 5. Se dai controlli emergono irregolarita' significative, l'autorita' di coordinamento dispone l'aumento della frequenza dei controlli, eventualmente preventivata, relativamente agli operatori, ai prodotti, al luogo di origine o ad altri parametri pertinenti con la tipologia di irregolarita'. 6. Nelle fasi di esportazione ed importazione, da o verso i Paesi terzi, sono effettuati, ai sensi dell'art. 12 del regolamento, controlli sistematici su tutti i prodotti soggetti a norma specifica, nonche' su quelli soggetti alla norma generale elencati nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, ad esclusione delle partite che sulla base dell'analisi dei rischi non necessitano di un controllo. Il certificato di conformita', conforme all'allegato III del regolamento, rilasciato dall'organismo di controllo, accompagna le dichiarazioni di esportazione e/o le dichiarazioni di immissione in libera pratica dei prodotti sottoposti a controllo. 7. Sulla base di un'analisi di rischio, il manuale e le disposizioni attuative emanate dall'AGEA indicano la percentuale minima di controllo delle partite importate da Paesi terzi, accompagnate dal certificato di conformita' rilasciato dall'organismo di controllo di un Paese terzo, riconosciuto ai sensi dell'art. 13 del regolamento. 8. L'Agecontrol, in caso di riscontro di prodotti non conformi, provenienti da altro Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo, ne da' immediata comunicazione all'autorita' di coordinamento. 9. L'Agecontrol e gli organismi di controllo entro il 31 marzo di ciascun anno, inviano all'autorita' di coordinamento, al Ministero ed alle Regioni una relazione dettagliata sui risultati dei controlli dell'anno precedente, secondo lo schema contenuto nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA. |
| Art. 7. Operatori riconosciuti 1. Sulla base delle disposizioni di cui all'art. 11 del regolamento e secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA gli operatori che ne fanno richiesta, classificati nella categoria di rischio piu' bassa e che sono in possesso dei requisiti richiesti e offrono particolari garanzie circa la conformita' alle norme di commercializzazione, possono essere autorizzati ad apporre su ogni confezione dei prodotti commercializzati sul mercato comunitario, una etichetta, conforme al facsimile di cui all'allegato II del regolamento e/o a controllare direttamente le partite destinate all'esportazione verso paesi terzi, tenendo un apposito registro secondo le modalita' prescritte nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA. 2. L'autorizzazione ha una durata di tre anni e puo' essere tacitamente rinnovata. L'Agecontrol, sulla base di un'analisi del rischio determinata dall'autorita' di coordinamento, esegue controlli per accertare il rispetto delle condizioni per il mantenimento dell'autorizzazione, che qualora non risultino piu' rispettate, viene revocata. Ogni operatore e' sottoposto a controllo per la verifica dei requisiti, almeno due volte ogni tre anni. 3. In caso di applicazione del comma 1, secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, il certificato di conformita' viene emesso dall'Agecontrol, che certifichera' almeno il 10% del totale delle partite annualmente destinate all'esportazione da ogni singolo operatore autorizzato. |
| Art. 8. Comunicazioni 1. L'autorita' di coordinamento effettua le seguenti comunicazioni alla Commissione europea, al Ministero e alle Regioni: a) le informazioni di cui al comma 8 dell'art. 6 del presente decreto, non appena ricevute dagli Organismi di controllo; b) i sistemi di ispezione e di analisi del rischio contenuti nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA e nel manuale delle procedure, nonche' ogni ulteriore modifica; c) entro il 30 giugno di ogni anno, una sintesi dei risultati dei controlli effettuati dagli organismi di controllo, nel corso dell'anno precedente. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) sono inviate anche all'autorita' di coordinamento degli Stati membri e ai Paesi terzi interessati. |
| Art. 9. Controlli nel settore delle banane 1. Le definizioni di cui all'art. 2, si applicano al presente Titolo per quanto compatibili. 2. L'AGEA, ai sensi del comma 1-quinquies dell'art. 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' l'autorita' incaricata del coordinamento delle attivita' dei controlli di qualita' nel settore delle banane. 3. L'AGEA, tramite l'Agecontrol, effettua i controlli di conformita' alle disposizioni sulle norme di qualita' delle banane, stabilite nel regolamento (CE) n. 2898/95 della Commissione del 15 dicembre 1995, secondo le disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione del 16 settembre 1994, nonche' delle disposizioni emanate dall'AGEA. I controlli sono eseguiti sulle banane destinate al consumo fresco, nelle fasi di importazione dai Paesi terzi e di primo sbarco in caso di banane prodotte nella Comunita'. 4. Qualora le banane non risultino conformi, si applicano le disposizioni del regolamento, per quanto di pertinenza. 5. Sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 2898/95 e secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, gli operatori che ne fanno richiesta, a condizione che risultino in possesso dei requisiti previsti, possono essere esentati dal controllo. L'Agecontrol, secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, certifica almeno il 10% del totale delle partite annualmente importate da ogni singolo operatore esentato. L'autorita' di coordinamento comunica alla Commissione e al Ministero l'elenco degli operatori che beneficiano dell'esenzione dei controlli sulle banane e i casi di revoca di tale beneficio. |
| Art. 10. Accertamento delle violazioni 1. Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 306/2002 e successive modificazioni, l'Agecontrol e le Regioni provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative e all'applicazione delle relative sanzioni, ferme restando le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Se in occasione dei controlli di cui all'art. 6 del presente decreto, il personale incaricato del controllo prende atto della non conformita' alla norma di commercializzazione generale, per prodotti diversi da quelli indicati nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate da AGEA, applica la sanzione conseguente. 3. Il pagamento per le somme dovute per le sanzioni irrogate dall'Agecontrol, a decorrere dal 1° luglio 2009, e' effettuato a favore dell'autorita' di coordinamento, secondo le procedure riportate nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA. 4. Il pagamento per le somme dovute per le sanzioni irrogate dagli Organismi di controllo a decorrere dal 1° luglio 2009 e' effettuato a favore delle Regioni nel cui territorio e' stata rilevata l'infrazione. |
| Art. 11. Norme transitorie 1. Gli operatori autorizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) del presente decreto, possono continuare ad utilizzare, fino ad esaurimento delle scorte, le etichette fac-simili di cui all'allegato II del regolamento. 2. Le autorizzazioni concesse agli operatori anteriormente al 1° luglio 2009 continuano ad applicarsi per il periodo in relazione al quale sono state concesse; tuttavia essi devono dimostrare di disporre entro il 31 dicembre 2009, di addetti al controllo che abbiano ricevuto una formazione riconosciuta dall'Agecontrol, conforme a quanto previsto dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, di attrezzature adeguate per il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti, qualora cio' non sia previsto dall'autorizzazione gia' concessa. 3. L'AGEA adotta le disposizioni necessarie ad assicurare la transizione al nuovo sistema dei controlli, compreso l'aggiornamento della banca dati nazionale, di cui all'art. 4 del presente decreto. 4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla rivisitazione del manuale delle procedure, con decreto ministeriale da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. |
| Art. 12. Abrogazioni 1. I decreti ministeriali del 1° agosto 2005, del 9 marzo 2006 e dell' 8 agosto 2008 sono abrogati e le relative disposizioni, a decorrere dal 1 ° luglio 2009, sono sostituite da quelle contenute nel presente decreto. |
| Art. 13. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 giugno 2009 Il Ministro : Zaia
Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 87 |
| Allegato
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