Gazzetta n. 178 del 3 agosto 2009 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 17 luglio 2009, n. 101
Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58, e 17 settembre 2007, n. 164, in materia di intermediazione finanziaria e di mercati degli strumenti finanziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004;
Visto l'articolo 12 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE;
Visto il decreto legislativo 28 marzo 2007, n. 51, recante attuazione della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2001/34/CE;
Vista la legge 20 giugno 2007, n. 77, recante delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonche' per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE;
Visto il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio deI Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. L'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 18-bis (Consulenti finanziari). - 1. La riserva di attivita' di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilita' per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita', indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, ed iscritte nell'albo di cui al comma 2, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. I requisiti di professionalita' per l'iscrizione nell'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.
2. E' istituito l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del comma 7, provvede un organismo composto da un presidente e quattro membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti che li designano secondo le modalita' fissate nello statuto dell'organismo, nominati tutti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I membri dell'organismo sono individuati tra persone di comprovate professionalita' e competenza in materie finanziarie, giuridiche ed economiche.
3. L'organismo di cui al comma 2 ha personalita' giuridica ed e' dotato di autonomia organizzativa e finanziaria.
4. L'organismo cura la redazione del proprio statuto che contiene le regole sul funzionamento e sull'assetto organizzativo interno, nel rispetto dei principi e criteri determinati dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 7 e dal Ministro dell'economia e delle finanze con il regolamento adottato ai sensi del comma 1. Lo statuto deve essere trasmesso al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e pubblicazione.
5. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione nell'albo, nonche' da coloro i quali presentano domanda di partecipazione alle prove valutative volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalita' per l'iscrizione nell'albo, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. Il provvedimento con cui l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Nel caso di mancato versamento dei contributi dovuti, l'organismo dispone la cancellazione dall'albo del soggetto inadempiente.
6. L'organismo di cui al comma 2:
a) provvede all'iscrizione nell'albo, previa verifica dei necessari requisiti, delle persone fisiche che ne facciano richiesta al fine di prestare l'attivita' di cui al comma 1, e ne dispone la cancellazione qualora vengano meno i requisiti;
b) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e) e g) del comma 7;
c) per i casi di violazione delle regole di condotta, di cui al comma 7, lettera d), delibera, dopo aver sentito il soggetto interessato, in relazione alla gravita' dell'infrazione e in conformita' alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), il richiamo scritto, il pagamento di un importo da euro cinquecento a euro venticinquemila, la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo;
d) svolge ogni altra attivita' necessaria per la tenuta dell'albo;
e) puo' richiedere agli iscritti nell'albo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, secondo le modalita' e nei termini dallo stesso determinati;
f) puo' effettuare nei confronti degli iscritti ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonche' procedere ad audizione personale.
7. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
a) alla formazione dell'albo e alle relative forme di pubblicita';
b) alla iscrizione nell'albo, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nell'albo;
c) alle cause di incompatibilita';
d) alle regole di condotta che gli iscritti nell'albo devono rispettare nel rapporto con i clienti, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;
e) alle modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta dagli iscritti nell'albo;
f) all'attivita' dell'organismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 6;
g) all'aggiornamento professionale degli iscritti.
8. Avverso le decisioni di cui al comma 6, lettera c), e' ammesso ricorso, da parte dell'interessato, alla Consob, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. La presentazione del ricorso e la decisione sul medesimo avvengono secondo le procedure determinate dalla Consob con il regolamento di cui al comma 7.
9. Avverso le decisioni adottate dalla Consob ai sensi del comma 8 e' ammessa opposizione da parte dell'interessato dinnanzi alla Corte d'appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 195.
10. La Consob puo' richiedere all'organismo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti. La Consob puo' effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'organismo.
11. In caso di inerzia o malfunzionamento dell'organismo la Consob propone motivatamente al Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione dei provvedimenti piu' opportuni, e, per i casi piu' gravi, lo scioglimento dell'organismo e la nomina di un commissario.».
2. All'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. E' istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalita' giuridica ed e' ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attivita'. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. Il provvedimento con cui l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6, lettera a), e svolge ogni altra attivita' necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima.».
3. Al comma 1 dell'articolo 94-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: «nonche'» e' sostituita dalle seguenti: «ivi incluse».
4. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 97 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la parola: «svolgano» sono inserite le seguenti: «, o abbiano svolto,».
5. All'articolo 100-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. La Consob puo' dettare disposizioni di attuazione del presente articolo.».
6. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 113-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «e le relative modalita' di pubblicazione» sono inserite le seguenti: «ferma restando la necessita' di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali,».
7. Al comma 3 dell'articolo 113-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «stabilisce modalita' e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate,» sono inserite le seguenti: «ferma restando la necessita' di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali,».
8. Al comma 1 dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «e i termini di comunicazione delle informazioni,» sono inserite le seguenti: «, ferma restando la necessita' di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali,».
9. Al comma 6 dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «i soggetti indicati nel comma 1», sono inserite le seguenti: «e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine».
10. All'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115, si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione che presentano le caratteristiche stabilite dalla Consob con regolamento e a condizione che l'ammissione sia stata richiesta o autorizzata dall'emittente.».
11. Al comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «L'articolo 116 non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «I commi 1 e 2 dell'articolo 116 non si applicano».
12. Al comma 1 dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «dagli emittenti quotati», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine».
13. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita dalla seguente:
«a) "strumenti finanziari":
1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonche' qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;
2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione e' stata richiesta o autorizzata dall'emittente; ».
14. Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «in un mercato regolamentato italiano» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano».
15. All'articolo 182 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2).».
16. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) alle negoziazioni di azioni proprie di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di societa' controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento; ».
17. All'articolo 184 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.».
18. All'articolo 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.».
19. Al comma 1 dell'articolo 187-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «previa contestazione degli addebiti agli interessati», sono inserite le seguenti: «, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero,».
20. Al comma 4 dell'articolo 187-octies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».
21. Al comma 1 dell'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il numero: «65; » e' inserito il seguente: «79-bis; ».
22. Al comma 1 dell'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31.».
23. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «capi II e III» sono sostituite dalle seguenti: «capi II e II-bis».
24. Al comma 2 dell'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera d-ter) sono aggiunte le seguenti:
«d-quater) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 18-bis e di quelle emanate in base ad esso;
d-quinquies) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31 e di quelle emanate in base ad esso.».
25. Al comma 4 dell'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «la sede o, nel caso di persone fisiche, il domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «sede la societa' o l'ente cui appartiene».
26. Al comma 2 dell'articolo 196 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «previa contestazione degli addebiti agli interessati», sono inserite le seguenti: «, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero,».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 21 della legge
6 febbraio 1996, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10 febbraio 1996, n. 34, supplemento ordinario, cosi'
recitano:
«Art. 8 (Riordinamento normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie). - 1. Il Governo
e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni dettate in attuazione della delega prevista
dall'art. 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse
materie ed apportando alle medesime le integrazioni e
modificazioni necessarie al predetto coordinamento.».
«Art. 21 (Servizi di investimento nel settore dei valori
mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese di
investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri di
delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio
93/6/CEE e 93/22/CEE sara' informata ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere che la prestazione a terzi, a titolo
professionale, dei servizi d'investimento indicati nella
sezione A dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE sia
riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che
gli agenti di cambio continuino ad esercitare le attivita'
loro consentite dall'ordinamento vigente;
b) prevedere che le imprese di investimento autorizzate
in conformita' alla direttiva 93/22/CEE possano prestare in
Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva stessa
in libera prestazione ovvero per il tramite di succursali;
stabilire, altresi', che la vigilanza sulle imprese
autorizzate sia esercitata dalle autorita' che hanno
rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le
attribuzioni delle autorita' italiane competenti in materia
di elaborazione e applicazione delle norme di
comportamento, di politica monetaria, nonche' di
costituzione, funzionamento e controllo di mercati
regolamentati;
c) definire la ripartizione delle competenze tra la
Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri gia' previsti nel
titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando
uniformita' di disciplina in relazione a servizi prestati
ed evitando duplicazioni di compiti nell'esercizio delle
funzioni di controllo;
d) prevedere che le autorita' italiane collaborino tra
loro e con le autorita' degli altri Stati membri
dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione europea
di libero scambio (EFTA), ai quali si applica l'Accordo
sullo Spazio economico europeo e, mediante accordi a
condizione di reciprocita', con le autorita' degli Stati
terzi preposte alla vigilanza sugli intermediari e i
mercati finanziari e sulle imprese assicurative;
e) stabilire le condizioni di accesso all'attivita' e
la disciplina delle partecipazioni al capitale delle
imprese di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e
garantendo in ogni caso la sana e prudente gestione delle
imprese d'investimento;
f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti alle
autorita' competenti si esplichi avendo riguardo alla
trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli
intermediari, alla tutela degli investitori, alla
stabilita', alla competitivita' ed al buon funzionamento
del sistema finanziario, nonche' alla sana e prudente
gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra
gli intermediari ammessi allo svolgimento di uno o piu'
servizi di investimento;
g) prevedere forme di vigilanza regolamentare,
informativa e ispettiva, riguardanti l'adeguatezza
patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni, le partecipazioni detenibili,
l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli
interni, le norme di comportamento, l'informazione, la
correttezza e la regolarita' delle negoziazioni. Dovra',
inoltre, essere prevista la riduzione al minimo e la
trasparenza dei conflitti di interesse;
h) stabilire la disciplina di comportamento degli
intermediari, ispirandola ai principi di cura
dell'interesse del cliente e dell'integrita' del mercato,
di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equita'.
Nella applicazione dei principi si dovra' altresi' tenere
conto della esperienza professionale degli investitori;
i) nell'applicazione dei principi si dovra' tener conto
della professionalita' dei promotori finanziari, anche al
fine della consulenza relativa ai servizi finanziari e ai
valori mobiliari oggetto della sollecitazione fuori sede;
l) prevedere che i diritti degli investitori sui fondi
e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano
servizi di investimento siano distinti da quelli delle
imprese affidatarie ed adeguatamente salvaguardati anche
attraverso l'eventuale affidamento dei fondi e dei valori
mobiliari a soggetti depositari terzi. La disciplina delle
crisi dovra' essere uniforme per tutti i soggetti
autorizzati all'attivita' di intermediazione in valori
mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento delle
imprese di investimento a provvedimenti cautelari, ad
amministrazione straordinaria, nonche' a liquidazione
coatta amministrativa;
m) prevedere il potere delle autorita' competenti di
disciplinare, in conformita' alla direttiva 93/22/CEE, le
ipotesi in cui le transazioni relative agli strumenti
finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani
devono essere eseguite nei mercati stessi;
n) prevedere la possibilita' di accesso delle imprese
di investimento e delle banche ai mercati regolamentati
secondo scadenze temporali che non penalizzino le banche
italiane rispetto agli altri operatori. Tali soggetti
potranno acquistare la qualita' di membri dei sistemi di
compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri e
delle procedure fissati dalle autorita' competenti;
o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e
informazione in modo da contemperare le esigenze di
trasparenza ed efficienza dei mercati regolamentati e il
diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento
le condizioni di svolgimento dei servizi;
p) le disposizioni necessarie per adeguare alle
direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo
svolgimento dei servizi di investimento, per la cui
adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di
legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia,
secondo le rispettive competenze normativamente previste;
q) disciplinare, secondo linee omogenee e in un'ottica
di semplificazione, l'istituzione, l'organizzazione e il
funzionamento dei mercati regolamentati, prevedendo
organismi di natura privatistica, che siano espressione
degli intermediari ammessi ai singoli mercati e siano
dotati di poteri di gestione, autoregolamentazione e
intervento, nonche' disciplinare l'articolazione, le
competenze e il coordinamento delle autorita' di controllo,
tenendo conto dei principi in materia di vigilanza sui
mercati contenuti nella legge 2 gennaio 1991, n. 1, e
successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556, e
relative disposizioni attuative;
r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito
dall'art. 3, comma 1, lettera c), della presente legge, nel
definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per
assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e delle
disposizioni generali o particolari emanate sulla base di
esse si tenga conto dei principi della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, con particolare
riguardo all'applicazione delle sanzioni nei confronti
delle persone fisiche. Dovra' essere sancita la
responsabilita' delle imprese di investimento, alle quali
appartengono i responsabili delle violazioni, per il
pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del diritto di
regresso verso i predetti responsabili, nonche' adottata
ogni altra disposizione necessaria per razionalizzare,
sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, il
sistema dei provvedimenti cautelari e delle sanzioni
amministrative applicabili alle violazioni di disposizioni
in materia di servizi di investimento.
2. In deroga al termine indicato all'art. 1, comma 1, i
decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al
presente articolo dovranno essere emanati entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al fine di dare pronta attuazione ai principi della
parita' concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati
e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive
stesse.
3. In sede di riordinamento normativo delle materie
concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e
mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si
provvedera' ai sensi dell'art. 8, le sanzioni
amministrative e penali potranno essere coordinate con
quelle gia' comminate da leggi vigenti in materia bancaria
e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari
offensivita'. A tal fine potra' stabilirsi che non
costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni
amministrative pecuniarie, sulla base dei principi della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
e fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni,
violazioni per le quali e' prevista, in via alternativa o
congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un
anno, con esclusione delle condotte volte ad ostacolare
l'attivita' delle autorita' di vigilanza ovvero consistenti
nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che
offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato.
4. In sede di riordinamento normativo delle materie
concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e
mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi potra'
essere altresi' modificata la disciplina relativa alle
societa' emittenti titoli sui mercati regolamentati, con
particolare riferimento al collegio sindacale, ai poteri
delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di
gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del
risparmio e degli azionisti di minoranza.».
- La legge 18 aprile 2005, n. 62, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 28
dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
28 dicembre 2005, n. 301, supplemento ordinario:
«Art. 12 (Attuazione della direttiva 2003/71/CE del 4
novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica
o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e
che modifica la direttiva 2001/34/CE). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo recante
le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del
4 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica
o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e
che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata
«direttiva».
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal
comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto
legislativo di cui al comma 1, puo' emanare disposizioni
correttive e integrative del medesimo decreto legislativo,
anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate
dalla Commissione europea secondo la procedura di cui
all'art. 24, paragrafo 2, della direttiva.
3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono
apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le
modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e
integrale recepimento della direttiva e delle relative
misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale,
mantenendo, ove possibile, le ipotesi di conferimento di
poteri regolamentari ivi contemplate; i decreti tengono
inoltre conto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina
dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi
dagli strumenti finanziari come definiti, rispettivamente,
dall'art. 1, comma 1, lettera u), e comma 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
b) individuare nella CONSOB l'Autorita' nazionale
competente in materia;
c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare
l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto
informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di
titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in
un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione
con la Banca d'Italia;
d) assicurare la conformita' della disciplina esistente
in materia di segreto d'ufficio alla direttiva;
e) disciplinare i rapporti con le Autorita' estere
anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;
f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla
CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in
conformita' alla direttiva e alle relative misure di
esecuzione dettate dalla Commissione europea:
1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di
pubblicare un prospetto nonche' i tipi di strumenti
finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui
ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di
pubblicare un prospetto;
2) le condizioni alle quali il collocamento tramite
intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti
finanziari oggetto di offerte a cui non si applica
l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare
a detto obbligo;
g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati
nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al
pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;
h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il
diritto dell'investitore di revocare la propria
accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo per
detta revoca un termine non inferiore a due giorni
lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilita'
dell'intermediario responsabile del collocamento in
presenza di informazioni false o di omissioni idonee a
influenzare le decisioni d'investimento di un investitore
ragionevole;
i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB puo'
autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie
imprese ad essere considerate investitori qualificati ai
fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a
investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un
prospetto;
l) prevedere una disciplina concernente la
responsabilita' civile per le informazioni contenute nel
prospetto;
m) prevedere che la CONSOB, con riferimento
all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza
delle informazioni nello stesso contenute, nonche' la
coerenza e la comprensibilita' delle informazioni fornite;
n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con
regolamenti, in conformita' alla direttiva e alle relative
misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea,
anche le seguenti materie:
1) impiego delle lingue nel prospetto con
individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve
essere redatta in lingua italiana;
2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento
concernente le informazioni che gli emittenti hanno
pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un
anno;
3) condizioni per il trasferimento dell'approvazione
di un prospetto all'Autorita' competente di un altro Stato
membro;
4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del
prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di
un avviso il quale precisi in che modo il prospetto e'
stato reso disponibile e dove puo' essere ottenuto dal
pubblico;
o) avvalersi della facolta' di autorizzare la CONSOB a
delegare compiti a societa' di gestione del mercato, nel
rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva;
p) fatte salve le sanzioni penali gia' previste per il
falso in prospetto, prevedere, per la violazione
dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni
amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un
quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due
volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia
determinabile, di importo minimo di centomila euro e
massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre
violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni
amministrative pecuniarie da cinquemila euro a
cinquecentomila euro; escludere l'applicabilita'
dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni; prevedere la pubblicita' delle
sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la
pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare
un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di
natura interdittiva;
q) attribuire alla CONSOB il relativo potere
sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che
salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le
violazioni siano commesse da persone giuridiche, la
responsabilita' di queste ultime, con obbligo di regresso
verso le persone fisiche responsabili delle violazioni.».
- La direttiva 2003/71/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
31 dicembre 2003, n. L 345.
- La direttiva 2001/34/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 6
luglio 2001, n. L 184.
- Il decreto legislativo 28 marzo 2007, n. 51, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2007, n. 94.
- La legge 20 giugno 2007, n. 77, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2007, n. 142.
- La direttiva 2002/15/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
23 marzo 2002, n. L 80.
- La direttiva 2004/25 e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
aprile 2004, n. L 142.
- La direttiva 2004/39/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 145.
- Il decreto legislativo 19 agosto 19 agosto 2005, n.
191, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre
2005, n. 221.
- La direttiva 2002/98/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
13 gennaio 2000, n. L 9.
- Il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2007, n. 234,
supplemento ordinario.
- La direttiva 2004/39/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 145.
- La direttiva 85/611/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31
dicembre 1985, n. L 375.
- La direttiva 93/6/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 11
giugno 1993, n. L 141.
- La direttiva 2000/12/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
26 maggio 2000, n. L 126.
- La direttiva 93/22/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 11
giugno 1993, n. L 141.
Nota all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 31, comma 4, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 31 (Promotori finanziari). - 1. Per l'offerta
fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le societa'
di gestione armonizzate, le Sicav, gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107
del testo unico bancario e le banche si avvalgono di
promotori finanziari. I promotori finanziari di cui si
avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed
extracomunitarie, le societa' di gestione armonizzate, le
banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai
fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una
succursale costituita nel territorio della Repubblica.
2. E' promotore finanziario la persona fisica che, in
qualita' di agente collegato ai sensi della direttiva
2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede
come dipendente, agente o mandatario. L'attivita' di
promotore finanziario e' svolta esclusivamente
nell'interesse di un solo soggetto.
3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico e'
responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal
promotore finanziario, anche se tali danni siano
conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.
4. E' istituito l'albo unico dei promotori finanziari,
articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo
provvede un organismo costituito dalle associazioni
professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti
abilitati. L'organismo ha personalita' giuridica ed e'
ordinato in forma di associazione, con autonomia
organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di
articolazione territoriale delle proprie strutture e
attivita'. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria
l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre
somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e
da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di
cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo
svolgimento delle proprie attivita'. Il provvedimento di
cui l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti
ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il
termine fissato per il pagamento, l'organismo procede alla
esazione delle somme dovute in base alle norme previste per
la riscossione, mediate ruolo, delle entrate dello Stato,
degli enti territoriali, degli enti pubblici e
previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo,
previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione
dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il
regolamento di cui al comma 6n, lettera a), e svolge ogni
altra attivita' necessaria per la tenuta dell'albo.
L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri
stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la
vigilanza della medesima.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i
requisiti di onorabilita' e di professionalita' per
l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di
professionalita' per l'iscrizione all'albo sono accertati
sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto
della pregressa esperienza professionale, validamente
documentata, ovvero sulla base di prove valutative.
6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i
criteri relativi:
a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e
alle relative forme di pubblicita';
b) ai requisiti di rappresentativita' delle
associazioni professionali dei promotori finanziari e dei
soggetti abilitati;
c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle
cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
d) alle cause di incompatibilita';
e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni
disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e
alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo
stesso articolo 196, comma 1;
f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami
contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4,
relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
g) alle regole di presentazione e di comportamento che
i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la
clientela;
h) alle modalita' di tenuta della documentazione
concernente l'attivita' svolta dai promotori finanziari;
i) all'attivita' dell'organismo di cui al comma 4 e
alle modalita' di esercizio della vigilanza da parte della
stessa CONSOB;
l) alle modalita' di aggiornamento professionale dei
promotori finanziari.
7. La CONSOB puo' chiedere ai promotori finanziari o ai
soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la
comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
documenti fissando i relativi termini. Essa puo' inoltre
effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti
e il compimento degli atti ritenuti necessari.».
- Si riporta il testo dell'art. 94-bis, comma 1, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 94-bis (Approvazione del prospetto). - 1. Ai fini
dell'approvazione, la Consob verifica la completezza del
prospetto ivi incluse la coerenza e la comprensibilita'
delle informazioni fornite.
2. La Consob approva il prospetto nei termini da essa
stabiliti con regolamento conformemente alle disposizioni
comunitarie. La mancata decisione da parte della Consob nei
termini previsti non costituisce approvazione del
prospetto.
3. Tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli
mercati, la Consob puo' affidare alla societa' di gestione
del mercato, mediante apposite convenzioni, compiti
inerenti al controllo del prospetto per offerte riguardanti
strumenti finanziari comunitari ammessi alle negoziazioni
ovvero oggetto di domanda di ammissione alle negoziazioni
in un mercato regolamentato nel rispetto dei principi
stabiliti dalle disposizioni comunitarie. Nel rispetto dei
suddetti principi e delle relative eccezioni, le deleghe di
compiti hanno termine il 31 dicembre 2011. La Consob
informa la Commissione europea e le autorita' competenti
degli altri Stati membri in merito agli accordi relativi
alla delega di compiti, precisando le condizioni che
disciplinano la delega.
4. Al fine di assicurare l'efficienza del procedimento
di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli di
debito bancari non destinati alla negoziazione in un
mercato regolamentato, la Consob stipula accordi di
collaborazione con la Banca d'Italia.
5. La Consob puo' trasferire l'approvazione di un
prospetto in caso di offerta avente ad oggetto strumenti
finanziari comunitari all'autorita' competente di un altro
Stato membro, previa accettazione di quest'ultima
autorita'. Tale trasferimento e' comunicato all'emittente e
all'offerente entro tre giorni lavorativi dalla data della
decisione assunta dalla Consob. I termini per
l'approvazione decorrono da tale data.».
- Si riporta il testo dell'art. 97, comma 4, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«4. Qualora sussista fondato sospetto di violazione
delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle
relative norme di attuazione, la CONSOB, allo scopo di
acquisire elementi conoscitivi, puo' richiedere, entro un
anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione
di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti
agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari di
cui alla presente Sezione, fissando i relativi termini. Il
potere di richiesta puo' essere esercitato anche nei
confronti di coloro per i quali vi e' fondato sospetto che
svolgano, o abbiano svolto, un'offerta al pubblico in
violazione delle disposizioni previste dall'art. 94.».
- Si riporta il testo dell'art. 100-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 100-bis (Circolazione dei prodotti finanziari). -
1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno
costituito oggetto di un'offerta al pubblico esente
dall'obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni
effetto una distinta e autonoma offerta al pubblico nel
caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella
definizione prevista all'art. 1, comma 1, lettera t), e non
ricorra alcuno dei casi di inapplicabilita' previsti
dall'articolo 100.
2. Si realizza una offerta al pubblico anche qualora i
prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in
Italia o all'estero di un collocamento riservato a
investitori qualificati siano, nei dodici mesi successivi,
sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da
investitori qualificati e tale rivendita non ricada in
alcuno dei casi di inapplicabilita' previsti dall'art. 100.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato
pubblicato un prospetto, l'acquirente, che agisce per scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale,
puo' far valere la nullita' del contratto e i soggetti
abilitati presso i quali e' avvenuta la rivendita dei
prodotti finanziari rispondono del danno arrecato. Resta
ferma l'applicazione delle sanzioni dall'art. 191 e quanto
stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo
comma, e 2526, quarto comma, del codice civile.
4. Il comma 2 non si applica alla rivendita di titoli di
debito emessi da Stati membri dell'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con classamento
creditizio di qualita' bancaria (rating investment grade)
assegnato da almeno due primarie agenzie internazionali di
classamento creditizio (rating), fermo restando l'esercizio
delle altre azioni civili, penali e amministrative previste
a tutela del risparmiatore.
4-bis. La Consob puo' dettare disposizioni di attuazione
del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 113-bis, comma 2,
lett.a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente
decreto:
«2. La Consob:
a) determina con regolamento i contenuti del prospetto e
le relative modalita' di pubblicazione, ferma restando la
necessita' di pubblicazione tramite mezzi di informazione
su giornali quotidiani nazionali, e di aggiornamento del
prospetto dettando specifiche disposizioni per i casi in
cui l'ammissione alla quotazione in un mercato
regolamentato avvenga simultaneamente ad un'offerta al
pubblico; ».
- Si riporta i testo dell'art. 113-ter, comma 3, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«3. La Consob, nell'esercizio dei poteri ad essa
attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalita' e
termini di diffusione al pubblico delle informazioni
regolamentate, ferma restando la necessita' di
pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali
quotidiani nazionali,tenuto conto della natura di tali
informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non
discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne
l'effettiva diffusione in tutta la Comunita' europea.».
- Si riporta i testo dell'art. 114, comma 1 e 6, del
decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58, citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto.
«1. Fermi gli obblighi di pubblicita' previsti da
specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i
soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza
indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo
181 che riguardano direttamente detti emittenti e le
societa' controllate. La CONSOB stabilisce con regolamento
le modalita' e i termini di comunicazione delle
informazioni, ferma restando la necessita' di pubblicazione
tramite mezzi di informazione su quotidiani nazionali,
detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite
alla societa' di gestione del mercato con le proprie e puo'
individuare compiti da affidarle per il corretto
svolgimento delle funzioni previste dall'art. 64, comma 1,
lettera b). ».
«6. Qualora i soggetti indicati nel comma 1, e gli
emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro
d'origine oppongano, con reclamo motivato, che dalla
comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai
sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli
obblighi di comunicazione sono sospesi. La CONSOB, entro
sette giorni, puo' escludere anche parzialmente o
temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre
che cio' non possa indurre in errore il pubblico su fatti e
circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo
si intende accolto.».
- Si riporta il testo dell'art. 116, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 116 (Strumenti finanziari diffusi tra il
pubblico). - 1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7,
e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti
finanziari che, ancorche' non quotati in mercati
regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in
misura rilevante. La CONSOB stabilisce con regolamento i
criteri per l'individuazione di tali emittenti e puo'
dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli
obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi
dell'Unione europea o in mercati di paesi extracomunitari,
in considerazione degli obblighi informativi a cui sono
tenuti in forza della quotazione.
2. Gli emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il
bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al
giudizio di una societa' di revisione iscritta nel registro
dei revisori contabili. Si applicano le disposizioni degli
articoli 155, comma 2, 156, 160, 162, commi 1 e 2, 163,
commi 1 e 4.
2-bis. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115
si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari
ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di
negoziazione che presentano le caratteristiche stabilite
dalla Consob con regolamento e a condizione che
l'ammissione sia stata richiesta o autorizzata
dall'emittente.».
- Si riporta il testo dell'art. 118, comma 2, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«2. I commi 1 e 2 dell'art. 116 non si applicano agli
strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle
azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di
acquisire o sottoscrivere azioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 118-bis, comma 1, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«1. La CONSOB stabilisce con regolamento, tenuto conto
dei principi internazionali in materia di vigilanza
sull'informazione societaria, le modalita' e i termini per
il controllo dalla stessa effettuato sulle informazioni
comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le
informazioni contenute nei documenti contabili, dagli
emittenti quotati,e dagli emittenti quotati aventi l'Italia
come Stato membro d'origine.».
- Si riporta il testo dell'art. 180, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato
nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 180 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
titolo si intendono per:
a) «strumenti finanziari»:
1) gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2,
ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata presentata
una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato
regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione
europea, nonche' qualsiasi altro strumento ammesso o per il
quale e' stata presentata una richiesta di ammissione alle
negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese
dell'Unione europea;
2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma
2, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di
negoziazione italiano, per i quali l'ammissione e' stata
richiesta o autorizzata dall'emittente; ».
- Si riporta il testo dell'art. 182, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 182 (Ambito di applicazione). - 1. I reati e gli
illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo
la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora
attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali e'
stata presentata una richiesta di ammissione alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un
sistema multilaterale di negoziazione italiano.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni
degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai
fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione o per i quali e' stata presentata una
richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea
.
2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le
disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si
applicano ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di
cu all'art. 180, comma 1, lettera a), numero 2).».
- Si riporta il testo dell'art. 183, comma 1, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 183 (Esenzioni). - 1. Le disposizioni di cui al
presente titolo non si applicano:
a) alle operazioni attinenti alla politica monetaria,
alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico
compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro
dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche
centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro
dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente
ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca
per conto degli stessi;
b) alle negoziazioni di azioni proprie di cui all'art.
180, comma 1, lettera a), effettuate nell'ambito di
programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di
societa' controllate o collegate, ed alle operazioni di
stabilizzazione di strumenti finanziari di cui all'art.
180, comma 1, lettera a), che rispettino le condizioni
stabilite dalla Consob con regolamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 184, comma 3, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«3. Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo o
fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il
profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante
offensivita' del fatto, per le qualita' personali del
colpevole o per l'entita' del prodotto o del profitto
conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se
applicata nel massimo.
3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti
finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lettera a), numero
2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro
centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre
anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 185, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse.
Cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 185 (Manipolazione del mercato). - 1. Chiunque
diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate
o altri artifizi concretamente idonei a provocare una
sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari,
e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la
multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
2. Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo o
fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il
profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante
offensivita' del fatto, per le qualita' personali del
colpevole o per l'entita' del prodotto o del profitto
conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se
applicata nel massimo.
2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti
finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lettera a), numero
2, la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro
centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre
anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 187-septies , comma 1,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato
nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 187-septies (Procedura sanzionatoria). - 1. Le
sanzioni amministrative previste dal presente capo sono
applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa
contestazione degli addebiti agli interessati, da
effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento
ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato
risiede o ha sede all'estero, e valutate le deduzioni da
essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso
termine gli interessati possono altresi' chiedere di essere
sentiti personalmente.».
- Si riporta il testo dell'art. 187-octies, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 187-octies (Poteri della CONSOB). - 1. La CONSOB
vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al
presente titolo e di tutte le altre disposizioni emanate in
attuazione della direttiva 2003/6/CE.
2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari
all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui
al presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti
dal presente decreto.
3. La CONSOB puo' nei confronti di chiunque possa essere
informato sui fatti:
a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi
forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione;
b) richiedere le registrazioni telefoniche esistenti
stabilendo il termine per la relativa comunicazione;
c) procedere ad audizione personale;
d) procedere al sequestro dei beni che possono formare
oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 187-sexies;
e) procedere ad ispezioni;
f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'art.
33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e dall'art. 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. La CONSOB puo' altresi':
a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche
amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed
informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'art. 25,
comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed
accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria
secondo le modalita' previste dagli articoli 2 e 3, comma
1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;
b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati
relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
c) richiedere la comunicazione di dati personali anche
in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti
nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'art. 20,
comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le
modalita' indicate dall'art. 3, comma 4, lettera b), del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonche'
acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti
nell'archivio indicato all'art. 13 del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15;
e) accedere direttamente, mediante apposita connessione
telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi
della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione del
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
91 del 20 aprile 1994.
e-bis) avvalersi, ove necessario, anche mediante
connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'art. 7, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605.
5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al
comma 4, lettera b), sono esercitati previa autorizzazione
del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione e'
necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al
comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei
confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati, dai
soggetti indicati nell'art. 114, commi 1, 2 e 8, e dagli
altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto.
6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere
l'esistenza di violazioni delle norme del presente titolo,
la CONSOB puo' in via cautelare ordinare di porre termine
alle relative condotte.
7. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni
degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di
procedura penale, in quanto compatibili.
8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e
f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle
informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri
eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i
quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno
diritto di averne copia.
9. Quando si e' proceduto a sequestro ai sensi del comma
3, lettera d), gli interessati possono proporre opposizione
alla CONSOB.
10. Sull'opposizione la decisione e' adottata con
provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno
successivo alla sua proposizione.
11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli
aventi diritto quando:
a) e' deceduto l'autore della violazione;
b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi
estranei all'illecito;
c) l'atto di contestazione degli addebiti non e'
notificato nei termini prescritti dall'art. 14 della legge
24 novembre 1981, n. 689;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria non e' stata
applicata entro il termine di due anni dall'accertamento
della violazione.
12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e
4 la CONSOB puo' avvalersi della Guardia di finanza che
esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di
indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi.
13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti
dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti
previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto d'ufficio e
vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla
CONSOB.
14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la
sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo.
Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la
CONSOB procede alla esazione delle somme dovute in base
alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo,
delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli
enti pubblici e previdenziali.
15. Quando l'autore della violazione esercita
un'attivita' professionale, il provvedimento che infligge
la sanzione e' trasmesso al competente ordine
professionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 190, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in
tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). - 1.
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di
direzione e i dipendenti di societa' o enti abilitati, i
quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli
6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21;
22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4;
28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7;
32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4;
39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2,
3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 79-bis;
187-nonies, ovvero le disposizioni generali o particolari
emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai
medesimi articoli, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro
duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel
caso di violazione dell'art. 18, comma 1, ovvero in caso di
esercizio dell'attivita' di consulente finanziario o di
promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi
di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31.
2. La stessa sanzione si applica:
a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione
del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni
previste dal capo I del titolo I della parte III e di
quelle emanate in base ad esse;
b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione
accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni
previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate
in base ad esse;
c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di
scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono
sistemi multilaterali di negoziazione ed agli
internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo
I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli
articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione della societa' indicata
nell'art. 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle
disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70, 70-bis e
77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime.
d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle
imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le
disposizioni previste dall'art. 25-bis, commi 1 e 2, e
quelle emanate in base ad esse;
d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei
mercati regolamentati in caso di inosservanza delle
disposizioni previste dall'art. 25, comma 3;
d-quater) i membri dell'organismo dei consulenti
finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni
previste dall'art. 18-bis e di quelle emanate in base ad
esso;
d-quinquies) ai membri dell'organismo dei promotori
finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni
previste dall'art. 31 e di quelle emanate in base ad
esso.».
- Si riporta il testo dell'art. 195, comma 4, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 195 (Procedura sanzionatoria). - Omissis.
4. Avverso il provvedimento di applicazione delle
sanzioni previste dal presente titolo e' ammessa
opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede
la societa' o l'ente cui appartiene l'autore della
violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia
applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata
commessa. L'opposizione deve essere notificata
all'Autorita' che ha adottato il provvedimento entro trenta
giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata
presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta
giorni dalla notifica.».
- Si riporta il testo dell'art. 196, comma 2, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«2. Le sanzioni sono applicate dalla CONSOB con
provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti
agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni
dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se
l'interessato risiede o ha sede all'estero, e valutate le
deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni.
Nello stesso termine gli interessati possono altresi'
chiedere di essere sentiti personalmente.».



 
Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164
1. Dopo il comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«14-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, nomina, in sede di prima applicazione, i membri dell'organismo di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fissando la durata in carica, i compensi e le attribuzioni. Alle relative spese provvede l'organismo mediante le risorse derivanti dai contributi e dalle altre somme versati dagli iscritti.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 luglio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Alfano



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 14, del
decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«14. Fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di cui all'articolo 18-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2009, la riserva di attivita' di cui
all'articolo 18 del medesimo decreto non pregiudica la
possibilita' per i soggetti che, alla data del 31 ottobre
2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di
continuare a svolgere il servizio di cui all'art. 1, comma
5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari
di pertinenza dei clienti.
14-bis . Il Ministro dell'economia e delle finanze con
proprio decreto, adottato sentite la Banca d'Italia e la
Consob, nomina, in sede di prima applicazione, i membri
dell'organismo di cui all'art. 18-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fissando la durata in
carica, i compensi e le attribuzioni: Alle relative spese
provvede l'organismo mediante le risorse derivanti dai
contributi e dalle altre somme versati dagli iscritti.».



 
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