Gazzetta n. 178 del 3 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 luglio 2009
Semplificazione delle modalita' di accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali denominati «contratti di solidarieta'». (Decreto n. 46448).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
al lavoro, alla salute e alle politiche sociali

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Visto l'art. 7-ter, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;
Visto il decreto ministeriale n. 31445 del 20 agosto 2002 cosi' come integrato dal decreto ministeriale n. 32832 del 16 settembre 2003;
Considerata l'esigenza di semplificare le modalita' di accesso ai contratti di solidarieta';
Considerata, altresi', l'opportunita' di:
favorire l'utilizzo di uno strumento che consenta, pur in presenza di esuberi di personale, di evitare il ricorso ai licenziamenti collettivi e di salvaguardare i rapporti di lavoro;
consentire l'utilizzo del contratto di solidarieta' ai lavoratori dipendenti di aziende che, pur se ammesse ad una procedura concorsuale, mantengano in capo all'imprenditore l'esercizio dell'impresa con conseguente svolgimento dell'attivita' lavorativa;
fondare la valutazione dell'accesso ai contratti di solidarieta' sulla sussistenza dell'esubero occupazionale e sulla finalita' di evitare il ricorso ai licenziamenti, in conformita' al dettato dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
conformare la durata del contratto di solidarieta' alle previsioni normative di cui all'art. 1 del precedente capoverso, nonche' all'art. 7, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
sostituire il parametro di congruita' fissato dal decreto ministeriale n. 31445 del 20 agosto 2002, con un indice di congruita', di piu' agevole applicazione, consistente nel rapporto tra ore non lavorate e ore che sarebbero state lavorate dai soggetti coinvolti nel contratto di solidarieta';
riconoscere la possibilita' di ricorrere a prestazioni di lavoro straordinario nelle ipotesi di sopravvenute e straordinarie esigenze aziendali direttamente collegate all'attivita' produttiva;
armonizzare le procedure per il pagamento diretto dell'integrazione salariale a seguito di contratto di solidarieta' con le procedure applicate per il pagamento diretto della cassa integrazione guadagni straordinaria;
Ritenuto, pertanto, di semplificare le modalita' di accesso al trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale, la cui applicazione e' stata gia' oggetto di precedenti decreti ministeriali;

Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, contratti collettivi aziendali, di seguito denominati «contratti di solidarieta'», che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale.
 
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Possono fare ricorso al contratto di solidarieta' tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ivi comprese le aziende appaltatrici di servizi di mense e di servizi di pulizia, alle condizioni rispettivamente previste dall'art. 23, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dall'art. 1, comma 7, della legge 19 luglio 1994, n. 451. In conformita' alla suddetta disciplina, la concessione del trattamento regolato dal presente decreto trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente piu' di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione dell'istanza del trattamento di integrazione salariale, computandosi, a tal fine, anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
2. Il requisito occupazionale di cui al comma 1 non trova applicazione per le imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonche' editrici e/o stampatrici di giornali periodici, considerata la specialita' della normativa sancita, per il settore dell'editoria, dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
3. Sono escluse dall'applicazione del contratto di solidarieta' le imprese che abbiano presentato istanza per essere ammesse ad una delle procedure concorsuali di cui all'art. 3 della citata legge n. 223 del 1991, ovvero siano ammesse ad una procedura concorsuale qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata.
4. Il contratto di solidarieta' non si applica nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili. A tale riguardo, nel caso di imprese rientranti nel settore edile, devono essere indicati nel suddetto contratto i nominativi dei lavoratori inseriti nella struttura permanente, distinguendo detti lavoratori da quelli di cui al primo periodo del presente punto 4.
5. Il ricorso al contratto di solidarieta' non e' ammesso per rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati al fine di soddisfare le esigenze di attivita' produttive soggette a fenomeni di natura stagionale.
 
Art. 3.
Soggetti beneficiari
1. Puo' beneficiare del contratto di solidarieta' tutto il personale dipendente ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.
2. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a part-time e' ammissibile l'applicazione dell'ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro.
 
Art. 4.
Modalita' applicative
1. L'esubero di personale, in relazione al quale viene sottoscritto tra le parti il contratto di solidarieta', deve essere quantificato e motivato nel contratto stesso.
2. La riduzione dell'orario di lavoro e' stabilita, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 1993 convertito dalla legge n. 236 del 1993, cosi' come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 510 del 1996 convertito dalla legge n. 608 del 1996, nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale o mensile.
3. Il contratto di solidarieta' e' considerato idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, non superi il 60% dell'orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarieta'.
4. Qualora le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, ritengano di derogare nel senso di una minore riduzione di orario, cosi' come gia' determinata nel contratto di solidarieta', le modalita' di tale deroga devono essere previste nel contratto stesso. L'azienda comunica l'avvenuta variazione di orario al competente ufficio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In tutti i casi in cui la deroga comporti, invece, una maggiore riduzione di orario e' necessario stipulare un nuovo contratto di solidarieta', con la conseguente presentazione di una nuova istanza.
5. Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarieta', a meno che l'impresa non dia prova di sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all'attivita' produttiva.
 
Art. 5.
Pagamento diretto
1. Puo' essere autorizzato il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, con le stesse modalita' previste per la integrazione salariale straordinaria di cui l'art. 7-ter, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. In tale ipotesi, l'istanza e' contemporaneamente presentata, oltre che al competente ufficio del lavoro, anche al servizio ispezione del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti in base alla ubicazione delle unita' aziendali interessate dall'intervento stesso.
 
Art. 6.

Durata del trattamento e richiesta di un nuovo contratto di
solidarieta'
1. Il contratto di solidarieta' puo' avere, come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 726 del 1984 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863 del 1984, una durata non superiore a ventiquattro mesi, prorogabile, come previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 536 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 1988, di ulteriori ventiquattro mesi. Come disposto dal comma 4 del sopra citato art. 7, per gli operai e per gli impiegati occupati nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, il limite massimo per detta facolta' di deroga e' fissato in trentasei mesi.
2. Qualora il contratto di solidarieta' raggiunga la durata massima prevista dal sopra citato art. 7, commi 1 e 4, del decreto-legge n. 536 del 1987, convertito, con modificazioni, con legge n. 48 del 1988, un nuovo contratto di solidarieta' puo' essere stipulato, per le medesime unita' aziendali coinvolte dal contratto precedente, decorsi dodici mesi.
 
Art. 7.

Deroga ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge, del 23 luglio
1991, n. 223
1. Fermo restando l'arco temporale fissato dall'art. 4, comma 35, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, il limite massimo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale stabilito dall'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, puo' essere superato nelle singole unita' produttive, qualora il ricorso al contratto di solidarieta' abbia la finalita' di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilita' di cui all'art. 4 della citata legge n. 223 del 1991.
 
Art. 8.
Disposizioni finali
1. Le modalita' ed i criteri indicati nei precedenti articoli si applicano ai contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
2. Dalla medesima data cessano di avere efficacia i decreti ministeriali n. 31445 del 20 agosto 2002 e n. 32832 del 16 settembre 2003.
3. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 luglio 2009
Il Sottosegretario di Stato: Viespoli

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2009 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 162
 
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