Gazzetta n. 179 del 4 agosto 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 105
Regolamento recante modifiche al regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, concernente l'organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, recante nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare, ed in particolare l'articolo 11;
Vista la legge 24 marzo 1932, n. 453, recante disposizioni per disciplinare la perdita di medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, ed in particolare l'articolo 7;
Visto il regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, concernente l'organizzazione della funzione consultiva in materia di concessioni e di perdita delle decorazioni al valor militare, modificato con il regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15, e con i decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1337, e 31 dicembre 1973, n. 1076;
Visto il regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1480, che estende al tempo di pace la concessione della croce al valor militare;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, ed in particolare l'articolo 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, concernente il regolamento di riordino degli organismi esistenti presso l'Amministrazione della difesa alla data del 4 luglio 2006, emanato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 19 gennaio e del 16 marzo 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2009;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Modifiche al regio decreto 30 marzo 1933, n. 422
1. Al regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La funzione consultiva sulle proposte di concessione e di perdita di medaglie o di croci di guerra al valor militare, di cui al regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, e alla legge 24 marzo 1932, n. 453, e' affidata alla Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare, di seguito denominata: “Commissione”, che ha sede presso il Ministero della difesa.";
b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. La Commissione e' costituita da ufficiali generali o ammiragli in servizio permanente, secondo la seguente composizione:
a) Presidente: un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente, piu' elevato in grado o piu' anziano dei rimanenti membri effettivi e supplenti della Commissione; l'incarico e' conferito:
1) secondo una rotazione cosi' stabilita: Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei carabinieri;
2) per la durata di un anno, rinnovabile una sola volta;
b) membri effettivi:
1) per le proposte di competenza dell'Esercito: due generali dell'Esercito, un ufficiale ammiraglio della Marina, un generale dell'Aeronautica e un generale dell'Arma dei carabinieri;
2) per le proposte di competenza della Marina: un generale dell'Esercito, due ufficiali ammiragli della Marina, un generale dell'Aeronautica e un generale dell'Arma dei carabinieri;
3) per le proposte di competenza dell'Aeronautica: un generale dell'Esercito, un ufficiale ammiraglio della Marina, due generali dell'Aeronautica e un generale dell'Arma dei carabinieri;
4) per le proposte di competenza dell'Arma dei carabinieri: un generale dell'Esercito, un ufficiale ammiraglio della Marina, un generale dell'Aeronautica e due generali dell'Arma dei carabinieri;
c) membri supplenti: un generale dell'Esercito, un ufficiale ammiraglio della Marina, un generale dell'Aeronautica e un generale dell'Arma dei carabinieri.
2. Il presidente e i membri effettivi e supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.
3. Nel numero dei membri effettivi previsti per ciascuna Forza armata e' compreso l'ufficiale generale o ammiraglio che ricopre la carica di presidente della Commissione. All'occorrenza e' fatto cessare l'ufficiale generale o ammiraglio meno elevato in grado o, a parita' di grado, meno anziano in ruolo.";
c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Nel caso di assenza o di legittimo impedimento, il presidente e' sostituito dal membro effettivo piu' anziano. Verificandosi tale sostituzione, la Commissione e' integrata dal membro supplente della medesima Forza armata cui appartiene il presidente.
2. I membri supplenti intervengono alle sedute della Commissione nei casi di assenza o di legittimo impedimento dei rispettivi membri effettivi e hanno, come questi, voto deliberativo. Inoltre, i membri supplenti intervengono con potere di voto deliberativo qualora chiamati a sostituire i membri effettivi della Commissione nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2.";
d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Le funzioni di segretario della Commissione sono conferite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, ad un ufficiale superiore in servizio permanente, di grado non inferiore a tenente colonnello.";
e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. La Commissione, validamente costituita con l'intervento del presidente e dei membri effettivi indicati in una delle quattro situazioni disciplinate dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), delibera a maggioranza assoluta dei voti e con l'intervento di tutti i suoi componenti. I membri effettivi sono sostituiti dai rispettivi membri supplenti in caso di assenza o di legittimo impedimento. Non e' ammessa l'astensione al voto del presidente e dei membri della Commissione.
2. Nei casi in cui le proposte di conferimento della decorazione riguardino militari appartenenti a Forze armate diverse, i quali abbiano partecipato insieme alla stessa impresa, il presidente ha facolta' di convocare di volta in volta la Commissione costituita con la rappresentanza di due membri delle Forze armate cui i proposti appartengono e di un membro delle altre Forze armate. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.";
f) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. La Commissione e' convocata per ordine del presidente e l'avviso di convocazione e' comunicato, a cura della segreteria, ai soli membri effettivi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), interessati alle proposte di conferimento poste all'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima del giorno della seduta, onde sia possibile provvedere tempestivamente alla eventuale sostituzione di quelli di essi che non possano intervenirvi, con i rispettivi membri supplenti.".



N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di «promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti».
- Il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, recante:
«Nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e
della croce di guerra al valor militare», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1932, n. 261. Si
riporta il testo dell'art. 11:
«Art. 11. - La proposta al Re, da parte del Ministro
competente, deve essere preceduta dal parere di un organo
consultivo militare, costituito a tal uopo, il quale si
pronuncia sulla convenienza della concessione e sul grado
della decorazione da conferire. Di esso debbono far parte
almeno due ufficiali della Forza armata alla quale il
militare appartiene.
Con apposito decreto Reale, da emanarsi su proposta del
Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la
marina, per l'aeronautica, per le colonie e per le finanze,
sara' provveduto alla costituzione di tale organo
consultivo ed alle modalita' del suo funzionamento.».
- La legge 24 marzo 1932, n. 453, recante: «Disposizioni
per disciplinare la perdita di medaglie e della croce di
guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di
guerra», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio
1932, n. 109. Si riporta il testo dell'art. 7:
«Art. 7. - Le proposte di perdita delle ricompense al
valore, nei casi di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e
6, sono fatte dal Ministro competente dopo sentito il
parere di apposita Commissione.
Alla costituzione di tale Commissione sara' provveduto
con decreto Reale.».
- Il regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, recante:
«Organizzazione della funzione consultiva in materia di
concessione e di perdita delle decorazioni al valor
militare», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio
1933, n. 115.
- Il regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15, recante:
«Modifiche alla costituzione della Commissione militare
unica per la concessione e la perdita di decorazioni al
valor militare» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie speciale - 29 gennaio 1944, n. 4.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto
1952, n. 1337, recante: «Modificazioni alla costituzione
della Commissione militare unica per la concessione e la
perdita di decorazioni al valor militare», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1952, n. 257.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1973, n. 1076, recante: «Nuove norme sulla composizione
della commissione consultiva militare unica per la
concessione e la perdita di decorazioni al valor militare»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1974, n.
105.
Si ritiene opportuno riportare gli articoli 1, 2 e 3:
«Art. 1. - La commissione consultiva militare unica per
la concessione e la perdita di decorazioni al valor
militare, di cui al regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, e
successive modificazioni, e' cosi' composta:
Presidente: un ufficiale in servizio permanente
effettivo dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica di
grado non inferiore a generale di divisione o grado
corrispondente, secondo una rotazione cosi' stabilita: due
dell'Esercito, uno della Marina; due dell'Esercito, uno
dell'Aeronautica; e cosi' di seguito. L'incarico e'
conferito per la durata massima di un anno e puo' essere
rinnovato solo per un altro anno.
Membri effettivi:
per le proposte di competenza dell'Esercito:
tre generali dell'Esercito;
un ammiraglio;
un generale dell'Aeronautica.
Per le proposte di competenza della Marina:
due generali dell'Esercito;
due ammiragli;
un generale dell'Aeronautica.
Per le proposte di competenza dell'Aeronautica:
due generali dell'Esercito;
due generali dell'Aeronautica;
un ammiraglio.
Membri supplenti:
un generale dell'Esercito, un ammiraglio, un generale
dell'Aeronautica.
Nel numero dei membri effettivi previsti per ciascuna
Forza armata e' compreso l'ufficiale generale o ammiraglio
che ricopra la carica di presidente. All'occorrenza e'
fatto cessare l'ufficiale generale o ammiraglio meno
elevato in grado o, a parita' di grado, meno anziano di
ruolo.
Quando trattasi di proposte relative a militari
appartenenti a Forze armate diverse, i quali abbiano
insieme partecipato alla stessa impresa, il presidente ha
facolta' di convocare di volta in volta la commissione
costituita con la rappresentanza di due membri per le Forze
armate cui i proposti appartengono, e di un membro per
l'altra Forza armata.».
«Art. 2. - La commissione delibera a maggioranza
assoluta di voti e con l'intervento di tutti i suoi
componenti, sostituendosi i membri effettivi, in caso di
assenza o di legittimo impedimento, con i membri
supplenti.».
«Art. 3. - Sono abrogati l'art. 2 del regio decreto 30
marzo 1933, n. 422, gli articoli 2 e 3 del regio decreto 3
gennaio 1944, n. 15, e l'articolo unico del decreto
luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 162.».
- Il regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1480, recante:
«Estensione al tempo di pace della concessione della croce
al valor militare», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 gennaio 1942, n. 10.
- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante: «Delega al
Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di
finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 88, recante: «Regolamento di riordino degli
organismi esistenti presso l'Amministrazione della difesa
alla data del 4 luglio 2006, emanato ai sensi dell'art. 29
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 (supplemento
ordinario). Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 2:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi Forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del regio decreto 30
marzo 1933, n. 422, e successive modificazioni, citato
nelle note alle premesse:
«Art. 1. - La funzione consultiva sulle proposte di
concessione di medaglie o di croci di guerra al valor
militare che i Ministri per la guerra, per la marina, per
l'aeronautica e per le colonie, a seconda della rispettiva
competenza, intendano presentare alla Sovrana sanzione, e'
affidata ad un'unica Commissione militare avente sede in
Roma.».
- L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1973, n. 1076, riportato nelle note alle
premesse, ha abrogato l'art. 2 del regio decreto 30 marzo
1933, n. 422.
- Si riportano i testi degli articoli 3, 4, 5 e 7 del
regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, e successive
modificazioni, citato nelle note alle premesse:
«Art. 3. - I membri supplenti intervengono alle sedute
della Commissione nei casi di assenza o di legittimo
impedimento dei membri effettivi ed hanno, come questi,
voto deliberativo.».
«Art. 4. - Le funzioni di segretario della Commissione
sono affidate ad un ufficiale superiore del Regio esercito
in s.p.e. di grado non inferiore a tenente colonnello,
designato dal Ministro per la guerra.».
«Art. 5. - Le deliberazioni della Commissione sono prese
a maggioranza assoluta di voti e con intervento dei cinque
suoi componenti, sostituendo i membri effettivi, in caso di
assenza o di legittimo impedimento, con i membri
supplenti.».
«Art. 7. - La Commissione e' convocata per ordine del
presidente e l'ordine di convocazione e' comunicato, a cura
della segreteria, ai singoli membri effettivi almeno sette
giorni prima del giorno della seduta, onde sia possibile
provvedere tempestivamente alla eventuale sostituzione di
quelli di essi che non possano intervenirvi, con i
rispettivi membri supplenti.».



 
Art. 2.
Abrogazioni e termine di durata della Commissione
1. Sono abrogati il regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15, il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1337, il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1076, e l'articolo 12 del regio decreto 30 marzo 1933, n. 422.
2. E' confermato il termine di durata della Commissione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 giugno 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

La Russa, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 283



Nota all'art. 2:
- Per il regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15, e i
decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n.
1337, e 31 dicembre 1973, n. 1076, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 12 del regio decreto 30
marzo 1933, n. 422, citato nelle note alle premesse:
«Art. 12 (Disposizione transitoria). - Sulle proposte di
concessione di decorazioni al valor militare e sui reclami
gia' pervenuti alle competenti Amministrazioni centrali
alla data del 27 novembre 1932 (data di entrata in vigore
del regio decreto 4 novembre 1932, numero 1423),
esprimeranno parere gli organi consultivi di cio'
incaricati a norma delle disposizioni preesistenti, e
cioe':
la Commissione istituita col regio decreto 15 dicembre
1887;
il Consiglio superiore di marina;
la Commissione istituita col regio decreto 2 luglio
1925;
la Commissione istituita col regio decreto 25 marzo
1929, n. 676.
Esaurito l'esame delle proposte e dei reclami suddetti,
tali organi cesseranno di funzionare per quanto riguarda la
consulenza di cui trattasi, dovendo la funzione consultiva
in materia di concessioni di medaglie e di croce di guerra
al valor militare essere esercitata, a norma dell'art. 11
del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, dalla
Commissione unica costituita col presente decreto.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 88, e' stato gia' citato nella note alle premesse.
Si riporta il testo dell'art. 2:
«Art. 2 (Durata e relazione di fine mandato). - 1. Gli
organismi di cui all'art. 1 durano in carica tre anni
decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata,
gli organismi di cui all'art. 1 presentano una relazione
sull'attivita' svolta al Ministro della difesa che la
trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta
della perdurante utilita' degli stessi e della conseguente
eventuale proroga della durata, comunque non superiore a
tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
difesa. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono
adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli
organismi di cui all'art. 1 restano in carica fino alla
scadenza del termine di durata e possono essere confermati
una sola volta nel caso di proroga della durata
dell'organismo a cui essi appartengono.».



 
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