Gazzetta n. 179 del 4 agosto 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 13 luglio 2009 |
Autorizzazione all'organismo denominato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana». |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il Regolamento (CE) n. 465 del 12 marzo 2004 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 che, sostituendo l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, detta apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 3 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2004, con il quale l'organismo di controllo «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica» e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana»; Visto il decreto 13 febbraio 2007 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica» e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure ad eventuale diverso organismo di controllo; Vista la comunicazione effettuata, ai sensi del comma 8 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, dall'Associazione Castanicoltori della Garfagnana con la quale la predetta Associazione ha indicato quale organismo di controllo da autorizzare per svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana» «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» con sede in Bologna, via Nazario Sauro, 2, in sostituzione di «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica»; Considerato che «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana» conformemente allo schema tipo; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana»; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, quale Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Considerata la necessita', espressa dal suddetto Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 22 maggio 2009; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Decreta: Art. 1.
L'organismo denominato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale», con sede in Bologna, via Nazario Sauro n. 2, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 465 del 12 marzo 2004. |
| Art. 2.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. |
| Art. 3.
L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» e' tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 4.
L'Organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06». |
| Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. |
| Art. 6.
L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7.
L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Toscana. |
| Art. 8.
L'organismo «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica» dovra' rendere disponibile all'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» la documentazione inerente il controllo della denominazione di origine protetta in questione svolto fino alla data di emanazione del presente decreto. |
| Art. 9.
L'Organismo autorizzato «ICEA - Istituto per a Certificazione Etica ed Ambientale» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Toscana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 luglio 2009
Il direttore generale: La Torre |
|
|
|