Gazzetta n. 179 del 4 agosto 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2009
Deroga al limite del 20% di cui al comma 8, dell'articolo 77-quater del decreto-legge n. 112/2008, per l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del regime di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, concernente l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
Visto in particolare, l'art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista;
Visto l'art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha esteso l'applicazione del regime di tesoreria unica mista di cui al decreto legislativo n. 279 del 1997, anche alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, comprese le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i policlinici universitari a gestione diretta, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli istituti zooprofilattici sperimentali e alle agenzie sanitarie regionali;
Visto in particolare, il comma 8, dell'art. 77-quater, della legge n. 133 del 2008 che ha previsto l'apertura di nuove contabilita' speciali infruttifere intestate alle strutture sanitarie e il trasferimento sulle predette contabilita' speciali delle somme giacenti, alla data del 31 dicembre 2008, sulle preesistenti contabilita' speciali per spese correnti e per spese capitale, prevedendone il prelievo in quote annuali costanti del venti per cento;
Considerato che il comma 8, dell'art. 77-quater, della legge n. 133 del 2008 prevede che, su richiesta delle regioni competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al prelievo annuale del venti per cento a valere sulle nuove contabilita' speciali;
Considerato che la regione Campania con note n. 397/SP del 4 febbraio 2009 e n. 1210/SP dell'8 aprile 2009 ha chiesto la deroga al limite del prelievo annuale del venti per cento, dapprima per un totale complessivo di 5.400.000,00 euro, e, da ultimo, per un totale di 4.923.405,84 euro, relativamente all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno;
Tenuto conto che dalla documentazione allegata alla nota della regione Campania n. 1210/SP dell'8 aprile 2009, riferita all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, emerge una situazione finanziaria critica e tale da giustificare la concessione della deroga;
Ritenuta l'opportunita' di evitare che la mancata concessione della deroga possa comportare un danno alla struttura sanitaria della regione Campania correlato agli interessi passivi per il ricorso alle anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere;
Vista la nota in data 8 giugno 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze, con la quale si propone di assentire alla richiesta di deroga al predetto limite per l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno;
Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e' stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.

1. Per i motivi di cui alle premesse, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno e' autorizzato ad utilizzare nel corso del 2009 l'importo di euro 4.923.405,84, a valere sulle giacenze esistenti al 31 dicembre 2008, in deroga al limite del venti per cento stabilito dal comma 8, dell'art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Le somme relative a pignoramenti e a sequestri non sono comunque soggette a vincoli di indisponibilita' e restano a disposizione di giustizia.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2009

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta
 
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