Gazzetta n. 179 del 4 agosto 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 6 luglio 2009 |
Riconoscimento alla Sig.ra Lanz Kathrin di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Lanz Kathrin, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Physiotherapeutin» conseguito in Austria presso la «Eurak - europa-akademie fur health professionals - european academy for health professionals» - di Hall in Tirol (Austria) in data 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attivita' professionale di «Fisioterapista»; Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale e' stato gia' provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dalla richiedente; Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»; Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione; Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni Decreta: Art. 1.
Il titolo «Physiotherapeutin» conseguito in Austria il giorno 28 febbraio 2008 presso la «Eurak - europa-akademie fur health professionals - european academy for health professionals» - di Hall in Tirol (Austria) con autorizzazione ad esercitare l'attivita' professionale di «Physiotherapeutin» a partire dal giorno 28 febbraio 2008 dalla Sig.ra Lanz Kathrin nata a Vipiteno (Bolzano) (Italia) il giorno 10 gennaio 1984, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attivita' professionale di «Fisioterapista» (D.M. 741/94). Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 6 luglio 2009
Il direttore generale: Leonardi |
|
|
|