Gazzetta n. 179 del 4 agosto 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 20 luglio 2009 |
Modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca». |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Valcalepio, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca»; Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Lombardia; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2009; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca» in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Bergamasca», approvato con decreto ministeriale 11 novembre 1995, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2009/2010. |
| Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2009/2010, i vini con la Indicazione Geografica Tipica «Bergamasca», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'Accordo Stato regioni e provincie autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi negli appositi elenchi delle vigne della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Bergamasca». |
| Art. 3.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Indicazione Geografica Tipica. |
| Art. 4.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione Geografica Tipica «Bergamasca» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 luglio 2009
Il capo dipartimento: Nezzo |
| Allegato Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «BERGAMASCA»
Art. 1.
1] La indicazione geografica tipica «Bergamasca», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2.
1] La indicazione geografica tipica «Bergamasca» e riservata ai seguenti vini: Bianchi; Rossi, anche nelle tipologie Novello, moscato; Rosati. 2] I vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione nella provincia di Bergamo. 3] I vini bianchi, rossi e rosati ad indicazione geografica tipica «Bergamasca» ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni, possono essere accompagnati dalla specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella provincia di Bergamo. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione di mosti e vini sopraindicati le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Bergamo fino ad un massimo del 15%. 4] La specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, non e' prevista per la tipologia novello. Art. 3.
1] La zona di produzione delle Uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Bergamasca» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Rogno, Costa Volpino, Bossico, Lovere, Sovere, Endine Gaiano, Pianico, Castro, Solto Collina, Riva di solto, Fonteno, Parzanica, Vigolo, Tavernola Bergamasca, Monasterolo, Grone, Berzo San Fermo, Casazza, Predore, Sarnico, Viadanica, Adrara S.Rocco, Adrara S. Martino, Foresto Sparso, Villongo, Gandosso, Credaro, Castelli Calepio, Grumello del Monte, Chiuduno, Carobbio degli Angeli, Zandobbio, Trescore Balneario, Luzzana, Entratico, Vigano S. Martino, Borgo di Terzo, Pradalunga, Cenate Sopra, Cenate Sotto, S. Paolo D'argon, Gorlago, Albano S. Alessandro, Torre De' Roveri, Scanzorosciate, Villa di Serio, Pradalunga, Nembro, Alzano Lombardo, Ranica, Torre Boldone, Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Villa D'Alme', Almenno S. Salvatore, Almenno S. Bartolomeo, Palazzago, Caprino Bergamasco, Cisano Bergamasco, Pontida, Villa D'Adda, Carvico, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Mapello, Ambivere, Barzana, Paladina, ValbremboAlme', Brembate Sopra, Ponte S. Pietro, Presezzo, Bonate Sopra, Terno D'Isola, Calusco D'Adda, Mozzo, Seriate, Brusaporto, Bagnatica, Montello, Costa Mezzate, Bolgare, Telgate, Curno, Gorle e Pedrengo in provincia di Bergamo. Art. 4.
1] Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. 2] La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, gia' comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, art. 1 - comma 1, per i vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca» non deve essere superiore a tonnellate 16 per le uva a bacca bianca, a tonnellate 17 per le uve a bacca rossa, a tonnellate 18 per le uve prodotte dal vitigno Schiava e a tonnellate 11 per le uve provenienti dal vitigno Moscato di Scanzo. 3] Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,5% vol per i bianchi; 10% vol per i rossi; 10% vol per i rosati, ad eccezione delle uve provenienti dal vitigno Schiava per le quali il limite e' fissato al 9,5% vol. 4] Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Art. 5.
1] Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 2] La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino. Art. 6.
1] I vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca», anche con la specificazione del nome del vitigno di colore analogo, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: «Bergamasca» bianco: 11% vol; «Bergamasca» rosso: 11% vol; «Bergamasca» rosato: 11% vol; «Bergamasca» novello: 11% vol; «Bergamasca» rosato Schiava: 10% vol. 2] La indicazione geografica tipica «Bergamasca» Moscato potra' essere prodotta anche nella tipologia amabile. Art. 7.
1] Alla indicazione geografica tipica «Bergamasca» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. 2] E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 3] Ai sensi dell'art. 7 punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, indicazione geografica tipica «Bergamasca» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. |
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