Gazzetta n. 179 del 4 agosto 2009 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78
Testo del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, (nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 1 luglio 2009), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura, delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali
1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attivita' produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attivita' del progetto puo' avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.
2. (( All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, )) si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del (( Fondo sociale per occupazione e formazione, )) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, (( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009. ))
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' attuative del comma 1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede sulla base dei dati comunicati dall'INPS al monitoraggio degli oneri (( derivanti dall'attuazione del comma 1, )) anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
(( 4-bis. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente:
«511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, e' autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009, fermo restando per l'anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce modalita', termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato con provvedimento di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 2006, n. 51». ))

5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attivita', di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del (( Fondo sociale per occupazione e formazione, )) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, (( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009. ))
6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e' aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. (( Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, )) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, (( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009 )) . Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite nel decreto (( del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo precedente, )) provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti delle risorse (( ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto. ))
7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i seguenti periodi: «L'incentivo di cui al primo periodo e' erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere (( un'attivita' di lavoro autonomo, )) avviare (( un'attivita' autoimprenditoriale o una micro impresa, )) o per associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, (( o di sospensione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, )) il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49».
(( 8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore gia' percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo, per avviare un'attivita' autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformita' alla normativa vigente, e' liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilita' pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore e' liquidato altresi', nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilita' per dodici mesi al massimo. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni.
8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.
8-ter. Al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo delle complessive risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori sociali per l'anno 2009, l'ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo' essere, in via alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata in tutto o in parte, previo specifico versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per l'anno 2009 le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2:
«Art. 18. (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene
alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in
sede europea, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, assegna una quota delle
risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e'
istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 11-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
(Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio):
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
e del saldo netto da finanziare in termini di competenza,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili
pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi
che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota
da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per
il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo
dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15
della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del
trattamento economico e normativo del personale dipendente
da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime
contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni
di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente
al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di
interventi di carattere localistico o microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di
formazione professionale):
«Art. 25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). - Per
favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo
regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi
di cui all'articolo precedente, e' istituito, presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con
l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 ,
un Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui
dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a
carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un
apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
n. 114, e modificato dall'art. 11 della legge 3 giugno
1975, n. 160 , sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo
integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata in misura pari
allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
contributivo. I due terzi delle maggiori entrate derivanti
dall'aumento contribuitivo di cui al precedente comma
affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle
somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non
utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi,
derivante dall'applicazione della presente legge
nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo
9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in
apposito conto corrente infruttifero aperto presso la
tesoreria centrale e denominato «Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - somme destinate a promuovere
l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all'art. 8 della decisione del
consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1°
febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
20 dicembre 1977.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge 14
febbraio 1987, n. 40, recante: «Norme per la copertura
delle spese generali di amministrazione degli enti privati
gestori di attivita' formative.»:
«Art. 1. - 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale concede agli enti privati, che svolgono attivita'
rientranti nell'ambito delle competenze statali come
definite dall'art. 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione e dalle vigenti normative in materia,
contributi per le spese generali di amministrazione
relative al coordinamento operativo a livello nazionale
degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale.
2. Possono usufruire degli interventi di cui al comma 1
gli enti privati che applichino per il personale il
contratto nazionale di lavoro di categoria; rendano
pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di
attivita'; non perseguano scopi di lucro; abbiano carattere
nazionale; operino in piu' di una regione; siano dotati di
struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento
delle attivita' di cui al comma 1.
3. Gli enti di cui ai commi precedenti aventi
personalita' giuridica provvedono, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ad
apportare ai propri statuti le necessarie modifiche,
prevedendo, qualora mancante tra i propri organi, la
costituzione di un collegio di sindaci del quale fanno
parte due funzionari in rappresentanza, rispettivamente,
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato.».
- Si riporta il testo del comma 36 dell'art. 2 della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2009)»:
«Art. 2 (Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e
per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse
destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti
retributivi per il personale statale in regime di diritto
pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilita'
interno).
(omissis).
36. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali
e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro
per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, di seguito denominato «Fondo per
l'occupazione», il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la
concessione, anche senza soluzione di continuita', di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e
di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori
produttivi e ad aree regionali. La dotazione di cui
all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio
1999, n. 144, e successive modificazioni, come da ultimo
rideterminata dall'art. 1, comma 10, del decreto-legge 6
marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2006, n. 127, e' ridotta a euro 139.109.570
per l'anno 2009. Nell'ambito delle risorse preordinate allo
scopo nel Fondo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
destinata, per l'anno 2009, la somma di 150 milioni di euro
per le finalita' di cui all'art. 31, comma 3, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Conseguentemente, per
l'anno 2009 l'ammontare complessivo dei pagamenti a carico
del predetto Fondo non puo' eccedere l'importo di 420
milioni di euro.
(omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 (Interventi urgenti in
materia di politiche del lavoro e sociali), convertito con
modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni:
«1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico
del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso
di cessazione dell'attivita' dell'intera azienda, di un
settore di attivita', di uno o piu' stabilimenti o parte di
essi, il trattamento straordinario di integrazione
salariale per crisi aziendale puo' essere prorogato, sulla
base di specifici accordi in sede governativa, per un
periodo fino a dodici mesi nel caso di programmi, che
comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla
ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi dodici
mesi il concreto avvio del piano di gestione delle
eccedenze occupazionali. A tale finalita' il Fondo per
l'occupazione e' integrato di 63 milioni di euro per l'anno
2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad
incremento dei livelli occupazionali), convertito con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863:
«Art. 1.- 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, acquisito il parere di cui al successivo comma 3 e
comunque scaduto il termine ivi previsto, concede il
trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo
comma 2, agli operai ed agli impiegati delle imprese
industriali e di quelle di cui all'art. 23 della legge 23
aprile 1981, n. 155 , e all'art. 35 della legge 5 agosto
1981, n. 416 , le quali abbiano stipulato contratti
collettivi aziendali, con i sindacati aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, che stabiliscano una riduzione dell'orario di
lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la
riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale
anche attraverso un suo piu' razionale impiego.
2. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale
di cui al comma 1 e' determinato nella misura del cinquanta
per cento del trattamento retributivo perso a seguito della
riduzione di orario. Il trattamento retributivo perso va
determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti
retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel
periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di
solidarieta'. Il predetto trattamento di integrazione
salariale, che grava sulla contabilita' separata dei
trattamenti straordinari della Cassa integrazione guadagni,
viene corrisposto per un periodo non superiore a
ventiquattro mesi ed il suo ammontare e' ridotto in
corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi
intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
3. [L'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione, accertata la finalizzazione della riduzione
concordata di orario al riassorbimento della esuberanza di
personale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento
della domanda di concessione del trattamento di
integrazione salariale di cui al presente art., esprime su
di essa parere motivato].
4. Il periodo per il quale viene corrisposto il
trattamento di integrazione salariale, di cui al precedente
comma 2, e' riconosciuto utile di ufficio ai fini della
acquisizione del diritto, della determinazione della misura
della pensione e del conseguimento di supplemento di
pensione da liquidarsi a carico della gestione
pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati.
Il contributo figurativo e' a carico della contabilita'
separata dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni ed
e' commisurato al trattamento retributivo perso a seguito
della riduzione di orario.
5. Ai fini della determinazione delle quote di
accantonamento relative al trattamento di fine rapporto
trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo
dell'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 . Le quote
di accantonamento relative alla retribuzione persa a
seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico
della cassa integrazione guadagni.
6. Per quanto non previsto dal presente art., al
trattamento di integrazione salariale di cui ai commi
precedenti si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e
successive modificazioni ed integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 7-ter del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi, nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario),
convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n.
33, cosi' come modificato dalla presente legge:
«7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal
lavoro in atto ai sensi dell'art. 1 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi
tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e
2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o
sospesi per cessazione totale o parziale dell'attivita' o
per intervento di procedura concorsuale da imprese non
rientranti nella disciplina di cui alla medesima legge n.
223 del 1991, e' concesso dall'INPS un incentivo pari
all'indennita' spettante al lavoratore, nel limite di spesa
autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di
contribuzione figurativa, per il numero di mensilita' di
trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale
incentivo e' erogato attraverso il conguaglio con le somme
dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi
previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto
previsto dall'art. 8, comma 4-bis, della citata legge n.
223 del 1991. L'incentivo di cui al primo periodo e'
erogato al lavoratore destinatario del trattamento di
sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia
richiesta per intraprendere una attivita' di lavoro
autonomo, avviare un'attivita' autoimprenditoriale o una
micro impresa, o per associarsi in conformita' alle norme
vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, o di
sospensione ai sensi dell'art. 19, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, il lavoratore, successivamente
all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del
medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le
somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui
all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 16 della
legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro):
«Art. 16. (Indennita' di mobilita' per i lavoratori
disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione
di personale). - 1. Nel caso di disoccupazione derivante da
licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art.
24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili,
rientranti nel campo di applicazione della disciplina
dell'intervento straordinario di integrazione salariale il
lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far
valere una anzianita' aziendale di almeno dodici mesi, di
cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi
compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da
ferie, festivita' e infortuni, con un rapporto di lavoro a
carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto
alla indennita' di mobilita' ai sensi dell'art. 7.»
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 27
febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni
(Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure
urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione):
«Art. 17. - 1. E' istituito presso la Sezione speciale
per il credito alla cooperazione un fondo per gli
interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.
2. Al fine di salvaguardare e incrementare
l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie
imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di
piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite
nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore
di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale
di societa' finanziarie appositamente costituite,
utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo di cui
al comma 1.
3. L'entita' delle partecipazioni e' determinata per una
quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle
societa' finanziarie aventi i requisiti che hanno
presentato domanda di partecipazione e per una quota pari
al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto
delle partecipazioni assunte nonche' dei finanziamenti e
delle agevolazioni erogate ai sensi dell'art. 12 della
legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota e' determinata
in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte
di ciascuna societa' finanziaria delle risorse conferite
dal Ministero di cui al comma 2 ai sensi della predetta
norma. Il Ministero esclude dalla ripartizione le societa'
finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad
almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due
anni dal conferimento delle stesse. Per l'attivita' di
formazione e consulenza alle cooperative nonche' di
promozione della normativa, le societa' finanziarie ammesse
alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare
annualmente, in misura non superiore all'1 per cento,
risorse equivalenti agli interventi previsti dall'art. 12
della citata legge 5 marzo 2001, n. 57, effettuati
nell'anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto
dal comma 6 del presente art., il Ministero stabilisce le
modalita' di attuazione del presente comma.
4. Le societa' finanziarie di cui al comma 2, che
assumono la natura di investitori istituzionali, devono
essere ispirate ai principi di mutualita' di cui all'art.
26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte
nell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, essere in possesso dei
requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di
professionalita' ed onorabilita' previsti per i soggetti
che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di
controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta
cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e
comunque in non meno di dieci regioni.
5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le
societa' finanziarie possono assumere partecipazioni
temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorita'
per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende
in crisi, nonche' concedere alle cooperative stesse
finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformita'
alla disciplina comunitaria in materia, per la
realizzazione di progetti di impresa. Le societa'
finanziarie possono, altresi', svolgere attivita' di
servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi
pubblici.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono
fissati i termini di presentazione delle domande ed e'
approvato il relativo schema, nonche' sono individuate le
modalita' di riparto delle risorse sulla base dei criteri
di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle
partecipazioni al fine, in particolare, di garantire
l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5.».
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 19 del
gia' citato decreto-legge n. 185 del 2008:
«2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione
dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al
comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva
alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi
del presente art., determinata in 100 milioni di euro, e'
destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere
sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui
all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come
rideterminato dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il
medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei
pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito
dall'art. 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22
dicembre 2008, n. 203.».



 
(( Art. 1-bis

Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non
coperti dalla cassa integrazione guadagni
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
27 novembre 1997, n. 477 (Regolamento recante norme in
materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa
integrazione guadagni):
«Art. 1. - 1. Per gli enti ed aziende pubblici e privati
erogatori di servizi di pubblica utilita', nonche' per le
categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema
pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare
processi di ristrutturazione aziendale e di crisi, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, emana i regolamenti di cui
all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
, nel momento in cui sono depositati presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale contratti collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e
successive modificazioni.».



 
(( Art. 1-ter

Dichiarazione di attivita' di assistenza e di sostegno alle famiglie
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli:
a) ad attivita' di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:
a) all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo;
b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.
3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 e' presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' presentata, con modalita' informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilita':
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
b) l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da piu' soggetti conviventi percettori di reddito;
e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non e' inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non e' inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.
5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attivita' di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.
6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unita' per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unita' per le attivita' di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma e' quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.
7. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilita' della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unita' per l'attivita' di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilita' della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui e' sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unita' per l'attivita' di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresi' attestare la necessita' di avvalersi di due unita'. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per se' causa di inammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.
8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attivita' di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:
a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.
10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13.
11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.
12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.
14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresi', le modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
15. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, e' punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e' commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
17. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 22 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero):
«Art. 9. (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo). - 1. Lo straniero in possesso, da almeno
cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di
validita', che dimostra la disponibilita' di un reddito non
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel
caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito
sufficiente secondo i parametri indicati nell'art. 29,
comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei
parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia
fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria
accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale competente
per territorio, puo' chiedere al questore il rilascio del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
per se' e per i familiari di cui all'art. 29, comma 1.
2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo e' a tempo indeterminato ed e' rilasciato entro
novanta giorni dalla richiesta.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli
stranieri che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione
professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per
motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di
soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione
su tale richiesta;
c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il
riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in
attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve
durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla
convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni
diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle
relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle
missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975
sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con
organizzazioni internazionali di carattere universale.
4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo non puo' essere rilasciato agli stranieri
pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie
indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per
i reati previsti dall'art. 380 del codice di procedura
penale, nonche', limitatamente ai delitti non colposi,
dall'art. 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di
un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di
soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto
altresi' della durata del soggiorno nel territorio
nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e
lavorativo dello straniero.
5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1,
non si computano i periodi di soggiorno per i motivi
indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.
6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale
non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e
sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono
inferiori a sei mesi consecutivi e non superano
complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che
detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere
agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di
salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e'
revocato:
a) se e' stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per
il rilascio, di cui al comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un
periodo di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di
lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione
europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e
comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per
un periodo superiore a sei anni.
8. Lo straniero al quale e' stato revocato il permesso
di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7,
puo' riacquistarlo, con le stesse modalita' di cui al
presente art.. In tal caso, il periodo di cui al comma 1,
e' ridotto a tre anni.
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui
confronti non debba essere disposta l'espulsione e'
rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in
applicazione del presente testo unico.
10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione puo'
essere disposta:
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza
dello Stato;
b) nei casi di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) quando lo straniero appartiene ad una delle
categorie indicate all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, ovvero all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575, sempre che sia stata applicata, anche in via
cautelare, una delle misure di cui all'art. 14 della legge
19 marzo 1990, n. 55.
11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di
espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche
dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno sul
territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per
l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami
familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
di tali vincoli con il Paese di origine.
12. Oltre a quanto previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il
titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo puo':
a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione
di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale
salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 6;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita'
lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge
espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero.
Per lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato non
e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui
all'art. 5-bis;
c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale,
di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in
materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative
all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico,
compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia
diversamente disposto e sempre che sia dimostrata
l'effettiva residenza dello straniero sul territorio
nazionale;
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme
e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
13. E' autorizzata la riammissione sul territorio
nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro
dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non
costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato.».
«Art. 22. (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato). - 1. In ogni provincia e' istituito presso
la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno
sportello unico per l'immigrazione, responsabile
dell'intero procedimento relativo all'assunzione di
lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed
indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato con uno straniero residente all'estero deve
presentare allo sportello unico per l'immigrazione della
provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede
legale l'impresa, ovvero di quella ove avra' luogo la
prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva
dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di
lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c)
del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone
iscritte nelle liste di cui all'art. 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le
richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di
cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, competente in relazione alla provincia di residenza,
domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a
diffondere le offerte per via telematica agli altri centri
ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro
mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti
dall'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna
domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario,
anche per via telematica, il centro trasmette allo
sportello unico richiedente una certificazione negativa,
ovvero le domande acquisite comunicandole altresi' al
datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il
centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello
unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel
complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla
presentazione della richiesta, a condizione che siano state
rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il
questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'art. 3,
comma 4, e dell'art. 21, e, a richiesta del datore di
lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice
fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via
telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha
validita' per un periodo non superiore a sei mesi dalla
data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti
di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione
del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo
straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a
cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita'
consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo
sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del
rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, e' punito
con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per
l'accertamento e l'irrogazione della sanzione e' competente
il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'art. 23, ai fini
dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato
dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di
stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite
collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche
relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso
il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresi' il
rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi
delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere
con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure,
all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui all'art. 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il
posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che
si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di
attuazione stabilisce le modalita' di comunicazione ai
centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del
lavoratore straniero nelle liste di collocamento con
priorita' rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
dall'art. 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di
sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocita' al verificarsi
della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta',
anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto
dall'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.
152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
regolare attivita' di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego,
dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e
delle relative norme di attuazione.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 30-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.
286):
«3. Alla domanda devono essere allegati:
a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla
Camera di commercio, industria ed artigianato, per le
attivita' per le quali tale iscrizione e' richiesta;
b) autocertificazione della posizione previdenziale e
fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda,
la capacita' occupazionale e reddituale del datore di
lavoro;
c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno
a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario
a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore
settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una
retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per
l'assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.».
- Si riporta il testo dell'art. 5-bis del gia' citato
decreto legislativo n. 286 del 1998:
«Art. 5-bis (Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato). - 1. Il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia e un
prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non
appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della
disponibilita' di un alloggio per il lavoratore che rientri
nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi
di edilizia residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro
delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel
Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del
permesso di soggiorno il contratto che non contenga le
dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro e' sottoscritto
in base a quanto previsto dall'art. 22 presso lo sportello
unico per l'immigrazione della provincia nella quale
risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avra'
luogo la prestazione lavorativa secondo le modalita'
previste nel regolamento di attuazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del gia' citato
decreto legislativo n. 286 del 1998:
«Art. 12. (Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del
presente testo unico compie atti diretti a procurare
l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero
ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in
altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha
titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per
ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del
codice penale, non costituiscono reato le attivita' di
soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei
confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto,
compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso
illegale in altro Stato del quale la persona non e'
cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e'
punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con
la multa di 15.000 euro per ogni persona.
3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza
illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu'
persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la
persona e' stata esposta a pericolo per la sua vita o la
sua incolumita';
c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la
persona e' stata sottoposta a trattamento inumano o
degradante;
c-bis) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al
fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o
comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano
l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al
fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva e'
aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di
25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle
previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale,
concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e
3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti
le pene sono diminuite fino alla meta' nei confronti
dell'imputato che si adopera per evitare che l'attivita'
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando
concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi
per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione
di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'art. 4-bis, comma 1, terzo periodo, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono
inserite le seguenti: «nonche' dall'art. 12, commi 3, 3-bis
e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.».
3-septies. (Abrogato).
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio
l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo
di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio
direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo
che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al
fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di
illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita'
punite a norma del presente articolo, favorisce la
permanenza di questi nel territorio dello Stato in
violazione delle norme del presente testo unico, e' punito
con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a
lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in
concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la
permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata
da un terzo alla meta'.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto
profitto, da' alloggio ad uno straniero, privo di titolo di
soggiorno, in un immobile di cui abbia disponibilita',
ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, e' punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con
provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena
su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice
di procedura penale, anche se e' stata concessa la
sospensione condizionale della pena, comporta la confisca
dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al
reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni
confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove
disposta, dei beni confiscati sono destinate al
potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione
dei reati in tema di immigrazione clandestina.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto ad
accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei
documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di
cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a
euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei
casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici
mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o
concessione rilasciata dall'autorita' amministrativa
italiana inerenti all'attivita' professionale svolta e al
mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al
contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte
nell'ambito delle direttive di cui all'art. 11, comma 3,
gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle
province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di
trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
speciale regime doganale, quando, anche in relazione a
specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono
fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei
reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei
controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in
appositi moduli, che e' trasmesso entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i
presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.
Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni, con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 352, commi
3 e 4 del codice di procedura penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia
finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati
previsti dal presente articolo, sono affidati
dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia
giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego
in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato
o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di
protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di
trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.
100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze
di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si
applicano le disposizioni dell'art. 301-bis, comma 3, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita'
da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita'
giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la
distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate
le modalita' di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta,
assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne
abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono
alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o
trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, sono
comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione
dei beni confiscati. Ai fini della determinazione
dell'eventuale indennita', si applica il comma 5 dell'art.
301-bis del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna
per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonche'
le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta,
dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle
attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi reati,
anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi
interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, rubrica «Sicurezza pubblica».
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che
incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una
nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia
adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti,
puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono
rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale,
possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di
cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che
da parte delle navi della Marina militare, anche da parte
delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti
dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera
nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti
di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi della
Marina militare nonche' quelle di raccordo con le attivita'
svolte dalle altre unita' navali in servizio di polizia
sono definite con decreto interministeriale dei Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e
9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i
controlli concernenti il traffico aereo.».
- Si riporta il testo dell'art. 1344 del codice civile:
«Art. 1344 (Contratto in frode alla legge). - Si reputa
altresi' illecita la causa quando il contratto costituisce
il mezzo per eludere l'applicazione di una norma
imperativa.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5 e dell'art.
13, commi 1 e 2 del gia' citato decreto legislativo n. 286
del 1998:
«5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti
nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si
tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di
revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto
della natura e della effettivita' dei vincoli familiari
dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e
sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo
straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche
della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio
nazionale.».
«Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1. Per motivi di
ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dell'interno puo' disporre l'espulsione dello straniero
anche non residente nel territorio dello Stato, dandone
preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri
e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo
straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
dell'art. 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
assenza della comunicazione di cui all'art. 27, comma
1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei
termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da
forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e'
stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di
sessanta giorni e non e' stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituto dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del
terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive
modificazioni:
«Art. 3 (Nuove norme in materia di espulsioni degli
stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo). - 1.
Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13,
comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il
Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto puo'
disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad una
delle categorie di cui all'art. 18 della legge 22 maggio
1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di
ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato
possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o
attivita' terroristiche, anche internazionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, il decreto di espulsione
e' immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame
o impugnativa da parte dell'interessato. L'esecuzione del
provvedimento e' disposta dal questore ed e' sottoposta
alla convalida da parte del tribunale in composizione
monocratica secondo le disposizioni di cui all'art. 13,
comma 5-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
2-bis. Se il destinatario del provvedimento e'
sottoposto a procedimento penale, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 13, commi 3, 3-bis, 3-ter,
3-quater e 3-quinquies del decreto legislativo n. 286 del
1998.
3. Il prefetto puo' altresi' omettere, sospendere o
revocare il provvedimento di espulsione di cui all'art. 13,
comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998,
informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando
sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di
soggiorno di cui all'art. 2 del presente decreto, ovvero
quando sia necessario per l'acquisizione di notizie
concernenti la prevenzione di attivita' terroristiche,
ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attivita'
informative dirette alla individuazione o alla cattura dei
responsabili dei delitti commessi con finalita' di
terrorismo.
4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e'
ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per
territorio. Il ricorso giurisdizionale in nessun caso puo'
sospendere l'esecuzione del provvedimento.
4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di
cui al comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su
sua delega, non e' ammessa la sospensione dell'esecuzione
in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 21 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o
dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.
5. - 6. (Abrogati).
7. All'art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998,
il comma 3-sexies e' abrogato.».
- Si riporta il testo degli articoli 380, 381 e 444 del
codice di procedura penale:
«Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti
anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti
nel titolo I del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'art. 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto
dall'art. 600-bis, primo comma, delitto di pornografia
minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo,
anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art.
600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile previsto
dall'art. 600-quinquies del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'art.
609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e
delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'art.
609-octies del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977,
n. 533, quella prevista dall'art. 625, primo comma, numero
2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in
quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui
all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'art. 624-bis del
codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante
di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice
penale;
f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice
penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice
penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18
aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza
prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle
associazioni di carattere militare previste dall'art. 1
della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma
3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione
e organizzazione della associazione di tipo mafioso
prevista dall'art. 416-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'art. 416 commi 1 e 3 del codice penale, se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.».
«Art. 381(Arresto facoltativo in flagranza). - 1. Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno
facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un
delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la
legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel
massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in
flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui
previsto dall'art. 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
prevista dagli articoli 319, comma 4 e 321 del codice
penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista
dall'art. 336 comma 2 del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e
di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e
444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del
codice penale;
f) lesione personale prevista dall'art. 582 del codice
penale;
g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635 comma
2 del codice penale;
i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del
codice penale;
l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale
pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma,
e 600-quater del codice penale, anche se relative al
materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 del
medesimo codice;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non
riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della
legge 18 aprile 1975, n. 110;
m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di
identificazione falso previsti dall'art. 497-bis del codice
penale;
m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico
ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o
di altri, prevista dall'art. 495 del codice penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire
l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali,
previste dall'art. 495-ter del codice penale.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela
viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si
procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e'
giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla
pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona
richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
delle informazioni o il rifiuto di fornirle.».
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo,
secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma,
600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o
commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'
609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice
penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali e per
tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto
comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni
soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».
- Si riporta il testo dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa):
«Art. 76 (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.».
- Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e
successive modificazioni (Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286):
«Art. 37 (Iscrizione nelle liste o nell'elenco
anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore
licenziato, dimesso o invalido). - 1. Quando il lavoratore
straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa
in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa
che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello
unico e al Centro per l'impiego competenti entro 5 giorni
dalla data di licenziamento. Il Centro per l'impiego
procede, in presenza delle condizioni richieste dalla
rispettiva disciplina generale, all'iscrizione dello
straniero nelle liste di mobilita', anche ai fini della
corresponsione della indennita' di mobilita' ove spettante,
nei limiti del periodo di residua validita' del permesso di
soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore
stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.
Qualora il licenziamento collettivo non dia luogo
all'iscrizione nelle liste di mobilita' si applica la
disposizione del comma 2.
2. Quando il licenziamento e' disposto a norma delle
leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in
caso di dimissioni, il datore di lavoro ne da'
comunicazione entro 5 giorni allo Sportello unico e al
Centro per l'impiego competenti. Lo straniero, se
interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per
avvalersi della previsione di cui all'art. 22, comma 11,
del testo unico, deve presentarsi, non oltre il
quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto
di lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere la
dichiarazione, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito
dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che
attesti l'attivita' lavorativa precedentemente svolta,
nonche' l'immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa, esibendo il proprio permesso di
soggiorno.
3. Il Centro per l'impiego provvede all'inserimento del
lavoratore nell'elenco anagrafico, di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n.
442, ovvero provvede all'aggiornamento della posizione del
lavoratore qualora gia' inserito. Il lavoratore mantiene
l'inserimento in tale elenco per il periodo di residua
validita' del permesso di soggiorno e, comunque, ad
esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo
complessivo non inferiore a sei mesi.
4. Il Centro per l'impiego notifica, anche per via
telematica, entro 10 giorni, allo Sportello unico la data
di effettuazione dell'inserimento nelle liste di cui al
comma 1 ovvero della registrazione dell'immediata
disponibilita' del lavoratore nell'elenco anagrafico di cui
al comma 2, specificando, altresi', le generalita' del
lavoratore straniero e gli estremi del rispettivo permesso
di soggiorno.
5. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e
del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a
rimanere nel territorio dello Stato offre il termine
fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il
permesso medesimo, previa documentata domanda
dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione
nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione
nell'elenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso e'
subordinato all'accertamento, anche per via telematica,
dell'inserimento dello straniero nelle liste di cui al
comma 1 o della registrazione nell'elenco di cui al comma
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 36-bis.
6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al
comma 5, lo straniero deve lasciare il territorio dello
Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di
soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di
soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.
7. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per
motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro
subordinato, che sia dichiarato invalido civile,
l'iscrizione delle liste di cui all'art. 8 della legge 12
marzo 1999, n. 68, equivale all'iscrizione ovvero alla
registrazione di cui ai commi 1 e 2.».



 
Art. 2.
Contenimento del costo delle commissioni bancarie
1. A decorrere dal 1 novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non puo' mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1 novembre 2009, la data di disponibilita' economica per il beneficiario non puo' mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1 aprile 2010, la data di disponibilita` economica non puo' mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. E' nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, all'articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non puo' comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullita' del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.».
3. Al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: )) «Nel caso in cui la surrogazione del mutuo (( prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 )) non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente e' comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilita' per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.».
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
(( 4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla poverta', nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, adecorrere dall'anno 2010 e' autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 120 del gia'
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 120 (Decorrenza delle valute e modalita' di
calcolo degli interessi). - 1. Gli interessi sui versamenti
presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi
dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa
succursale presso la quale viene effettuato il versamento
sono conteggiati con la valuta del giorno in cui e'
effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del
prelevamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 2-bis del gia' citato
decreto-legge n. 185 del 2009, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2-bis (Ulteriori disposizioni concernenti
contratti bancari). - 1. Sono nulle le clausole
contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo
scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un
periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a
fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresi' nulle
le clausole, comunque denominate, che prevedono una
remunerazione accordata alla banca per la messa a
disposizione di fondi a favore del cliente titolare di
conto corrente indipendentemente dall'effettivo
prelevamento della somma, ovvero che prevedono una
remunerazione accordata alla banca indipendentemente
dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte
del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di
messa a disposizione delle somme sia predeterminato,
unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente
utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente,
in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e
alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia
specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con
cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo
utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva
comunque la facolta' di recesso del cliente in ogni
momento. L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di
cui al periodo precedente, ivi compreso quanto
eventualmente richiesto a titolo di corrispettivo per lo
sconfinamento oltre l'affidamento richiesto, non puo'
comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre,
dell'importo dell'affidamento, a pena di nullita' del patto
di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze
assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza
sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni
derivanti dalle clausole, comunque denominate, che
prevedono una remunerazione, a favore della banca,
dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei
fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815
del codice civile, dell'art. 644 del codice penale e degli
articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione
all'applicazione dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n.
108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma
dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli
interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina
vigente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino a che la rilevazione
del tasso effettivo globale medio non verra' effettuata
tenendo conto delle nuove disposizioni.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono
adeguati alle disposizioni del presente articolo entro
centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di
adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti
dell'art. 118, comma 1, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 5-quater dell'art. 2 del
gia' citato decreto-legge n. 185 del 2008, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per
l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 8 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come
modificato dal comma 450 dell'art. 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, si applicano le sanzioni pecuniarie
di cui all'art. 144, comma 4, del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Nel caso in cui la
surrogazione del mutuo prevista dal citato articolo 8 del
decreto-legge n. 7 del 2007 non si perfezioni entro il
termine di trenta giorni dalla data della richiesta da
parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio
delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini
dell'operazione di surrogazione, la banca cedente e'
comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari
all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di
mese di ritardo. Resta ferma la possibilita' per la banca
cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il
ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 4-bis del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per
i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della
pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81:
«8. In conformita' a quanto previsto dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 531197 e
581221, per consentire lo sviluppo del programma di
microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di
microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato
nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del
Microcredito e' trasformato nel Comitato nazionale italiano
permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per
l'erario. I componenti del Comitato, gia' costituito presso
il Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro
anni e possono essere rinnovati una sola volta.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito “Fondo per interventi
strutturali di politica economica”, alla cui
costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in
2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal
comma 1.».



 
Art. 3.
Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie
1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia, nella prospettiva dell'eventuale revisione della normativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta con decreto, in conformita' al comma 10-ter dell'articolo 3 della decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilita' contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalita' determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nel rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.
2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale nelle procedure di cui al comma 1 e' fissato, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, formulata con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente (( verificati dalla citata Autorita' sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti ai fini della determinazione dei predetti costi per i corrispondenti periodi di competenza. )) L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente e' destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi tre anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima Autorita', tenendo conto dei mandati dei clienti.
3. Al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressivita' che tengano conto della struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall'inizio del (( primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; ))
b) adegua la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilita' a vantaggio dei clienti finali, anche industriali;
c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l'offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture.
4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in via transitoria e sino all'adozione dei (( medesimi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3, )) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
(( 4-bis. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti agricoli, da' diritto all'emissione dei certificati previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Agli impianti di cui al periodo precedente non si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.
4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali del settore elettrico, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, deve tenere conto, se necessario, dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis del presente articolo.
4-quater. Al fine di garantire agli utenti finali l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualita' ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo si applica il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Atal fine l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottare nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali, con particolare valorizzazione dei costi per investimenti e finalizzati alla qualita' del servizio. I costi sostenuti per la copertura dell'onere sono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 10-ter dell'art. 3 del
gia' citato decreto-legge n. 185 del 2008:
«10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello
sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una
segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia,
che e' resa pubblica. La segnalazione puo' contenere,
altresi', proposte finalizzate all'adozione di misure per
migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso
interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per
promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie
del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il
mese di gennaio dell'anno successivo, puo' adottare uno o
piu' decreti sulla base delle predette proposte
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. A tale
riguardo, potranno essere in particolare adottate misure
con riferimento ai seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali
europei dell'energia elettrica, anche attraverso
l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione
dell'energia elettrica e l'allocazione della capacita' di
trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari
dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di
lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione
degli operatori, un'adeguata liquidita' e un corretto grado
di integrazione con i mercati sottostanti.».
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 3
dell'art. 2 del decreto del Ministro delle attivita'
produttive 24 ottobre 2005 (Direttive per la
regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle
produzioni di energia di cui all'art. 1, comma 71, della
legge 23 agosto 2004, n. 239):
«3. Per i soli impianti di cui all'art. 1, comma 2,
lettera c), valgono, in aggiunta alle definizioni di cui al
comma 1, le seguenti definizioni:
a) impianto di cogenerazione abbinato al
teleriscaldamento e' un sistema integrato, costituito dalle
sezioni di un impianto di produzione combinata di energia
elettrica e calore che rispettano i criteri definiti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi
dell'art. 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, e
da una rete di teleriscaldamento per la distribuzione del
calore, cogenerato dall'impianto di cogenerazione medesimo,
a una pluralita' di edifici o ambienti per impieghi
connessi prevalentemente con gli usi igienico-sanitari e la
climatizzazione, il riscaldamento, il raffrescamento, il
condizionamento di ambienti a destinazione residenziale,
commerciale, industriale e agricola, ad esclusione, nel
caso di ambienti a destinazione industriale, degli impieghi
in apparecchiature e macchine a servizio di processi
industriali.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive
modificazioni (Attuazione della direttiva n. 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica):
«Art. 11 (Energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1.
Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il
risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di
anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche
nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i
soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno,
importano o producono energia elettrica da fonti non
rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema
elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota
prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in
esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita'
aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in
vigore del presente decreto.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle
importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al
netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e
delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonche' al netto
dell'energia elettrica prodotta da impianti di
gassificazione che utilizzino anche carbone di origine
nazionale, l'uso della quale fonte e' altresi' esentato
dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'art. 8
della legge 23 dicembre 1998, n. 488; la quota di cui al
comma 1 e' inizialmente stabilita nel due per cento della
suddetta energia eccedente i 100 GWh.
3. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto
obbligo anche acquistando, in tutto o in parte,
l'equivalente quota o i relativi diritti da altri
produttori, purche' immettano l'energia da fonti
rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore
della rete di trasmissione nazionale. I diritti relativi
agli impianti di cui all'art. 3, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481, sono attribuiti al gestore della
rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete di
trasmissione nazionale, al fine di compensare le
fluttuazioni produttive annuali o l'offerta insufficiente,
puo' acquistare e vendere diritti di produzione da fonti
rinnovabili, prescindendo dalla effettiva disponibilita',
con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali
emissioni di diritti in assenza di disponibilita'.
4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale
assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da
impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche
rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di
specifici criteri definiti dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia
combustibile primaria, queste ultime per una quota massima
annuale non superiore al quindici per cento di tutta
l'energia primaria necessaria per generare l'energia
elettrica consumata.
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, sono adottate le direttive per l'attuazione
di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, nonche' gli
incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni
successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse
al rispetto delle norme volte al contenimento delle
emissioni di gas inquinanti, con particolare riferimento
agli impegni internazionali previsti dal protocollo di
Kyoto.
6. Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie
di fonti rinnovabili, con deliberazione del CIPE, adottata
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata,
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi
pluriennali ed e' effettuata la ripartizione tra le regioni
e le province autonome delle risorse da destinare
all'incentivazione. Le regioni e le province autonome,
anche con proprie risorse, favoriscono il coinvolgimento
delle comunita' locali nelle iniziative e provvedono,
attraverso procedure di gara, all'incentivazione delle
fonti rinnovabili.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 14 del
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (Attuazione
della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della
cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel
mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla
direttiva n. 92/42/CEE):
«Art. 14 (Disposizioni transitorie). - 1. I diritti
acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati o in
fase di realizzazione in attuazione dell'art. 1, comma 71,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31
dicembre 2006, rimangono validi purche' i medesimi impianti
posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) siano gia' entrati in esercizio nel periodo
intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge
23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;
b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in
vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della
data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il
31 dicembre 2008;
c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008,
purche' i lavori di realizzazione siano stati
effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre
2006.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 7 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del
Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia):
«3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su
proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico,
stabilisce entro ogni anno, sulla base del bilancio
dell'anno precedente delle imprese produttrici e
distributrici di cui al comma 1, l'acconto per l'anno in
corso ed il conguaglio per l'anno precedente da
corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle
medesime imprese produttrici e distributrici.».



 
Art. 4.
Interventi urgenti per le reti dell'energia
1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi (( alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonche', d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, )) da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati uno o piu' Commissari (( straordinari del Governo, )) ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata con le stesse modalita' di cui al comma 1 (( del presente articolo. ))
3. Ciascun Commissario, (( sentiti gli enti locali interessati, )) emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi' individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che cio' comporti (( nuovi o maggiori oneri )) a carico del bilancio dello Stato, nonche' i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.
(( 4-bis. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: « nonche' dell'amministrazione della giustizia » sono inserite le seguenti: « e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalita'».
4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzioneper la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto al valore in essere all'atto della restituzione all'avente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.
4-quater. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' assegnato alla societa' Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni gia' disposte. L'amministratore delegato della societa' Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' nominato commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attivita', anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la societa' affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.
4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario ha una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attivita' svolta e trasmette i relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
fine di realizzare specifici obiettivi determinati in
relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali, puo' procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni
dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un ministro da lui delegato.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 20 del gia'
citato decreto-legge n. 185 del 2008:
«4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3,
il commissario ha, sin dal momento della nomina, con
riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto
necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche
sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il
commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente
e nel rispetto comunque della normativa comunitaria
sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto
dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133; i decreti di cui al comma 1 del presente
articolo contengono l'indicazione delle principali norme
cui si intende derogare.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e
successive modificazioni, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 17 (Contratti segretati o che esigono particolari
misure di sicurezza). - 1. Le opere, i servizi e le
forniture destinati ad attivita' della Banca d'Italia,
delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa
della Nazione o per i compiti di istituto nonche'
dell'amministrazione della giustizia e dell'amministrazione
finanziaria relativamente alla gestione del sistema
informativo della fiscalita' o ad attivita' degli enti
aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono
richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in
conformita' a disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione
degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato,
possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni
relative alla pubblicita' delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del
presente articolo.
2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con
provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da
considerarsi “segreti” ai sensi del regio
decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre
1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure «eseguibili
con speciali misure di sicurezza».
3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in
possesso, oltre che dei requisiti previsti dal presente
codice, dell'abilitazione di sicurezza.
4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o
eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo
esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto
e sempre che la negoziazione con piu' di un operatore
economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.
5. L'operatore economico invitato puo' richiedere di
essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di
un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i
componenti. La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore
entro i successivi dieci giorni e' tenuto a pronunziarsi
sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a
diniego di autorizzazione.
6. Gli incaricati della progettazione, della direzione
dell'esecuzione e del collaudo, qualora esterni
all'amministrazione, devono essere in possesso
dell'abilitazione di sicurezza.
7. I contratti di cui al presente articolo posti in
essere da amministrazioni statali sono sottoposti
esclusivamente al controllo successivo della Corte dei
conti, la quale si pronuncia altresi' sulla regolarita',
sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.
Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro
il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al
Parlamento.
8. (Abrogato).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia. (Testo A):
«2. La sentenza definitiva del giudice penale che
accerta che vi e' stata lottizzazione abusiva, dispone la
confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere
abusivamente costruite. Per effetto della confisca i
terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al
patrimonio del comune nel cui territorio e' avvenuta la
lottizzazione. La sentenza definitiva e' titolo per la
immediata trascrizione nei registri immobiliari.».
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre
1955, n. 221.
- Per il riferimento al comma 1 dell'art. 18 del
decreto-legge 29 novembre 208, n. 185, si vedano le note
all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 20 del gia' citato
decreto-legge n. 185 del 2008:
«Art. 20 (Norme straordinarie per la velocizzazione
delle procedure esecutive di progetti facenti parte del
quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del
relativo regime di contenzioso amministrativo). - 1. In
considerazione delle particolari ragioni di urgenza
connesse con la contingente situazione
economico-finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e
assistere la spesa per investimenti, compresi quelli
necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente per materia di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati gli investimenti pubblici di competenza
statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilita', con
particolare riferimento agli interventi programmati
nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione
nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico
del territorio nonche' per le implicazioni occupazionali ed
i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni
assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al
presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro
dello sviluppo economico quando riguardi interventi
programmati nei settori dell'energia e delle
telecomunicazioni. Per quanto riguarda gli interventi di
competenza regionale si provvede con decreto del Presidente
della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i
tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e
il quadro finanziario dello stesso. Sul rispetto dei
suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati,
nominati con i medesimi provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora
l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per
l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento
delle procedure realizzative e su quelle autorizzative,
sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attivita'
occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse
disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di
impulso, attraverso il piu' ampio coinvolgimento degli enti
e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento
degli stessi ed il rispetto dei tempi. Puo' chiedere agli
enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei
propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia
possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma,
il commissario comunica senza indugio le circostanze del
ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della
Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Qualora sopravvengano circostanze che
impediscano la realizzazione totale o parziale
dell'investimento, il commissario straordinario delegato
propone al Ministro competente ovvero al Presidente della
Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di
Trento e di Bolzano la revoca dell'assegnazione delle
risorse.
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3,
il commissario ha, sin dal momento della nomina, con
riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto
necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche
sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il
commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente
e nel rispetto comunque della normativa comunitaria
sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto
dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133; i decreti di cui al comma 1 del presente
articolo contengono l'indicazione delle principali norme
cui si intende derogare.
5. Il commissario, se alle dipendenze di
un'amministrazione pubblica statale, dalla data della
nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico,
e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente,
fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente
articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro
dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo
viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di
disponibilita' di posti, il dipendente viene
temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da
riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i
relativi oneri sono compensati mediante contestuale
indisponibilita' di un numero di posti dirigenziali
equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad
assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per
tali finalita' a legislazione vigente. Per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente articolo, il commissario
puo' avvalersi degli uffici delle amministrazioni
interessate e del soggetto competente in via ordinaria per
la realizzazione dell'intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse
dal commissario non possono comportare oneri privi di
copertura finanziaria in violazione dell'art. 81 della
Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi
di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi
correlati con il patto di stabilita' con l'Unione europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il
coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro
competente per materia che esplica le attivita' delegate
avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Per gli interventi di competenza regionale il Presidente
della Giunta Regionale individua la competente struttura
regionale. Le strutture di cui al presente comma segnalano
alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato nella
realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale
esercizio dell'azione di responsabilita' di cui all'art. 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8. I provvedimenti adottati ai sensi del presente
articolo sono comunicati agli interessati a mezzo fax o
posta elettronica all'indirizzo da essi indicato. L'accesso
agli atti del procedimento e' consentito entro dieci giorni
dall'invio della comunicazione del provvedimento. Il
termine per la notificazione del ricorso al competente
Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti
emanati ai sensi del presente articolo e' di trenta giorni
dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza, comunque
acquisita. Il ricorso principale va depositato presso il
Tar entro cinque giorni dalla scadenza del termine di
notificazione del ricorso; in luogo della prova della
notifica puo' essere depositata attestazione dell'ufficiale
giudiziario che il ricorso e' stato consegnato per le
notifiche; la prova delle eseguite notifiche va depositata
entro cinque giorni da quando e' disponibile. Le altre
parti si costituiscono entro dieci giorni dalla
notificazione del ricorso principale e entro lo stesso
termine possono proporre ricorso incidentale; il ricorso
incidentale va depositato con le modalita' e termini
previsti per il ricorso principale. I motivi aggiunti
possono essere proposti entro dieci giorni dall'accesso
agli atti e vanno notificati e depositati con le modalita'
previste per il ricorso principale. Il processo viene
definito ad una udienza da fissarsi entro 15 giorni dalla
scadenza del termine per la costituzione delle parti
diverse dal ricorrente; il dispositivo della sentenza e'
pubblicato in udienza; la sentenza e' redatta in forma
semplificata, con i criteri di cui all'art. 26, quarto
comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Le misure
cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non
possono comportare, in alcun caso, la sospensione o la
caducazione degli effetti del contratto gia' stipulato, e,
in caso di annullamento degli atti della procedura, il
giudice puo' esclusivamente disporre il risarcimento degli
eventuali danni, ove comprovati, solo per equivalente. Il
risarcimento per equivalente del danno comprovato non puo'
comunque eccedere la misura del decimo dell'importo delle
opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse
risultato aggiudicatario, in base all'offerta economica
presentata in gara. Se la parte soccombente ha agito o
resistito in giudizio con mala fede o colpa grave si
applicano le disposizioni di cui all'art. 96 del codice di
procedura civile. Per quanto non espressamente disposto dal
presente articolo, si applica l'art. 23-bis della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 e l'art. 246 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8-bis. Per la stipulazione dei contratti ai sensi del
presente articolo non si applica il termine di trenta
giorni previsto dall'art. 11, comma 10, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia
in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al
comma 2. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione
dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3,
quarto e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora
non siano rispettati i termini per l'esecuzione
dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale
si provvede con decreti del Presidente della Giunta
Regionale.
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
si applica quanto specificamente previsto dalla Parte II,
Titolo III, Capo IV, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nella progettazione
esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture
e insediamenti produttivi strategici di preminente
interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo
IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004,
n. 142, si applicano i limiti acustici previsti
nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'art. 11,
comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 142 del 2004.
10-bis. Il comma 4 dell'art. 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383, e' sostituito dal seguente: «4. L'approvazione dei
progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla
conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti
di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le
autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da
leggi statali e regionali. Se una o piu' amministrazioni
hanno espresso il proprio dissenso nell'ambito della
conferenza di servizi, l'amministrazione statale
procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate
le specifiche risultanze della conferenza di servizi e
tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta
sede, assume comunque la determinazione di conclusione del
procedimento di localizzazione dell'opera. Nel caso in cui
la determinazione di conclusione del procedimento di
localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del
dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita' ovvero dalla regione interessata, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616».
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per
l'attivita' della struttura tecnica di missione prevista
dall'art. 163, comma 3, lettera a), del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 145, comma 40, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle
opere di cui al presente comma da parte della Banca europea
per gli investimenti (BEI), il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate
di collaborazione con la BEI stessa. L'area di
collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli
interventi relativi alle opere infrastrutturali
identificate nel primo programma delle infrastrutture
strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per
la programmazione economica con delibera n. 121 del 21
dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate
nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi
di sicurezza per le gallerie della rete stradale
transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV,
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche
necessari per l'ammissibilita' al finanziamento da parte
della BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa
e' tenuta statutariamente ad attenersi.
10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica
ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli
individuati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell'art. 1, comma 1, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da
parte della BEI stessa.
10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di contributi
pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto
dall'art. 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, possono
richiedere il finanziamento da parte della Banca europea
per gli investimenti secondo le forme documentali e
contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni
di finanziamento di scopo.
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 185, comma 1, dopo la lettera c), e'
aggiunta la seguente:
«c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso dell'attivita' di
costruzione, ove sia certo che il materiale sara'
utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello
stesso sito in cui e' stato scavato»;
b) all'art. 186, comma 1, sono premesse le seguenti
parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 185,».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 163 del gia'
citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
«3. Per le attivita' di cui al presente capo il
Ministero puo':
a) avvalersi di una struttura tecnica di missione
composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici
individuati dalle regioni o province autonome
territorialmente coinvolte, nonche', sulla base di
specifici incarichi professionali o rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed
esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di
procedure amministrative. La struttura tecnica di missione
e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture;
i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor
di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le
modalita' stabilite con il decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di cui al comma 6;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima,
personale di alta specializzazione e professionalita',
previa selezione, con contratti a tempo determinato di
durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una
sola volta;
c) avvalersi, quali advisor, di societa' specializzate
nella progettazione e gestione di lavori pubblici e
privati.».



 
(( Art. 4-bis
Disposizioni in materia di trasporto pubblico
1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorita' competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo. Alle societa' che, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica e' fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano. ))




Riferimenti normativi:
- Il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai
servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per
ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
1191/69 e (CEE) n. 1107/70 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 315 del 3 dicembre 2007.



 
(( Art. 4-ter
Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV
1. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 11-septiesdel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per l'anno 2009.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
3. Al fine di assicurare la piena funzionalita' dei servizi di navigazione aerea da parte della societa' per azioni denominata Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Comiso, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca per i necessari interventi di ammodernamento dell'infrastruttura e dei sistemi, e' autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
4. All'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i commi 2 e 3 sono abrogati.
5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3 e' abrogato.
6. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma» sono soppresse.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente del comma 11 dell'art. 2
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)»:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). - 1-10.
(Omissis).
11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 1,00 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'art. 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.
12-60. (Omissis)».
- La Tabella C della legge finanziaria 22 dicembre 2008,
n. 203, reca l'elenco degli «stanziamenti autorizzati in
relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione
annua e' demandata alla legge finanziaria» ripartiti per
singoli Ministeri.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, reca «Disposizioni in materia
di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di
contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3. - 1. (Omissis).
2-3. (Abrogati).
4. La base imponibile, determinata ai sensi dei commi 2
e 3, e' ridotta delle somme versate dai soci alle
cooperative sino alla data del 31 dicembre 1989.
5. L'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti
di beni e servizi effettuati da cooperative a proprieta'
indivisa per le prestazioni rese ai soci assegnatari per
l'uso dell'immobile e' detraibile ai sensi dell'art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, a decorrere dal 1° gennaio 1990.
6. La disposizione di cui all'art. 10, n. 14), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si
applica anche se il trasporto e' effettuato dal vettore in
dipendenza dl contratti stipulati con soggetti diversi dal
viaggiatore.
7. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le
cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti
delle biblioteche universitarie, nonche' le importazioni
dei detti beni effettuate dagli stessi organismi.
8. Le agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto previste dall'art. 13, comma 1, della legge 10
febbraio 1989, n. 48 e successive modificazioni, continuano
ad applicarsi fino al 31 dicembre 1992.
9. La disposizione prevista dall'art. 74, primo comma,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 34 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per le
cessioni di supporti integrativi di giornali quotidiani e
di periodici, si applica anche alle operazioni effettuate
anteriormente al 1° gennaio 1990. Non si da' luogo a
rimborsi, ne e' consentita la variazione di cui all'art. 26
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni.
10. Ai fini di quanto disposto dall'art. 74, primo
comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la diminuzione a titolo
di forfettizzazione della resa deve intendersi applicabile
anche sui corrispettivi relativi alle copie consegnate o
spedite in abbonamento e si considerano supporti
integrativi i nastri, i dischi, le videocassette ed altri
supporti sonori o videomagnetici ceduti, per un prezzo
indistinto ed in unica confezione, unitamente a giornali
quotidiani, libri e periodici, a condizione che il costo
del supporto non sia superiore ai tre quarti del predetto
prezzo di vendita al pubblico.
11. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista
dall'art. 8, primo comma, numeri 2), 4) e 5), del
decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891,
relativa alle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, deve intendersi applicabile anche se le opere
sono realizzate al di fuori dell'ambito urbano; la medesima
aliquota deve intendersi applicabile agli interventi di
recupero di cui al numero 6) dell'art. 8 del predetto
decreto-legge n. 693 del 1980, effettuati sulle stesse
opere. Non si fa luogo a rimborso delle imposte pagate.
12. (Omissis).
13. Tra i servizi prestati nei porti, aeroporti,
autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti
direttamente il funzionamento e la manutenzione degli
impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto,
di cui all'art. 9, n. 6), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono compresi
anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento,
ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli
impianti gia' esistenti, pur se tali opere vengono
dislocate, all'interno del predetti luoghi, in sede diversa
dalla precedente; si intendono compresi altresi', purche'
resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i
servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai
mezzi di trasporto e quelli di cui al numero 5) dello
stesso articolo prescindendo dalla definitiva destinazione
doganale dei beni.
13-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, gli
oggetti d'arte, da arredo o di carattere ornamentale
fabbricati esclusivamente con prodotti lapidei sono
soggetti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
all'aliquota ordinaria. Non si da' luogo a rimborsi qualora
sia stata applicata, nel passato, l'aliquota sopra citata.
13-ter - 13-quinquies. (Abrogati).
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30
dicembre 1991, n. 417 (Disposizioni concernenti criteri di
applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse
per contratti di trasferimento di titoli o valori e altre
disposizioni tributarie urgenti), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 gennaio 1992, n. 1, e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 6 febbraio 1992, n. 66,
riportata al n. CXXXIII, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1. - 1. (Omissis).
2. (Omissis).
3. (Abrogato).
4. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto a
decorrere dal 1° gennaio 1990; le variazioni
dell'imponibile o dell'imposta relativa ai corrispettivi
versati dai soci nel periodo compreso fra il 1° gennaio
1990 e la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto possono essere effettuate,
ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 5 marzo 1992.
5. (Omissis).
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica dal
trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore
del presente decreto. Per i casi di affitto di azienda
verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i
trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono
considerate valide le operazioni effettuate
dall'affittuaria nell'esercizio della facolta' di cui al
quarto comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 5.
7. Tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto
la produzione di beni di cui al terzo comma dell'art. 16
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, come sostituito dall'art. 7 della legge 29
febbraio 1980, n. 31, devono intendersi comprese anche
quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione,
adattamento o perfezionamento, anche se relative a
semilavorati o parti degli stessi beni.
8. (Omissis).
9. La disposizione di cui all'art. 6, comma 6, della
legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi concernente
tutte le operazioni indicate nell'art. 19, secondo comma,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
10. (Omissis).
11. (Omissis).
12. (Omissis).
13. (Omissis).
14. La disposizione contenuta nell'art. 26-bis del
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve
intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria di cui al numero 22 della tabella A, parte
seconda, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica agli
immobili indicati nell'art. 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive
modificazioni, ivi compresi i manufatti per sepoltura,
nonche' le aree destinate alla costruzione ed
all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di
loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non
costituiscono attivita' di natura commerciale agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il
trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a
rimborso di imposte gia' pagate ne' e' consentita la
variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
15. A modifica di quanto stabilito nell'art. 1, secondo
comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, come modificato
dall'art. 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1987, n. 550,
anziche' almeno novanta giorni prima, le disposizioni
relative all'imposta sul valore aggiunto devono essere
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale almeno sessanta giorni
prima della data stabilita per la loro entrata in vigore.
16. Gli interessi di cui all'art. 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n, 165, si intendono dovuti anche per
i rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno, con
decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro
pagamento, e soggetti alla prescrizione di cui all'art.
2946 del codice civile.
16-bis. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto», come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Effettuazione delle operazioni). - Le cessioni
di beni si considerano effettuate nel momento della
stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento
della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.
Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi
si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai
numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel
momento in cui si producono tali effetti e comunque, se
riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla
consegna o spedizione.
In deroga al precedente comma l'operazione si considera
effettuata:
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica
autorita' e per le cessioni periodiche o continuative di
beni in esecuzione di contratti di somministrazione,
all'atto del pagamento del corrispettivo;
b) per i passaggi dal committente al commissionario, di
cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni
da parte del commissionario;
c) per la destinazione al consumo personale o familiare
dell'imprenditore e ad altre finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2,
all'atto del prelievo dei beni;
d) per le cessioni di beni inerenti a contratti
estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i
beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto
tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla
consegna o spedizione;
d-bis) per le assegnazioni in proprieta' di case di
abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a
proprieta' divisa, alla data del rogito notarile;
d-ter) (soppresso).
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate
all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate
nell'art. 3, terzo comma, primo periodo, si considerano
effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di
carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a
quello in cui sono rese .
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati
nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa
fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo,
l'operazione si considera effettuata, limitatamente
all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a
quella del pagamento.
L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle
prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui
le operazioni si considerano effettuate secondo le
disposizioni dei commi precedenti e l'imposta e' versata
con le modalita' e nei termini stabiliti nel titolo
secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici
indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata
tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o
partecipanti, di cui al quarto comma dell'art. 4, nonche'
per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato
ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti
pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai
sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , alle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
agli istituti universitari, alle unita' sanitarie locali,
agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e
cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti
pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di
previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del
pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di
applicare le disposizioni del primo periodo. Per le
cessioni di beni di cui all'art. 21, quarto comma, quarto
periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a
quello della loro effettuazione.».



 
(( Art. 4-quater
Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici
1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 70, comma 11, lettera b), al primo periodo, dopo le parole: «a presentare offerte» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c)» e l'ultimo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 86, il comma 5 e' abrogato;
c) all'articolo 87:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonche', in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione puo' provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio»;
2) al comma 2, alinea, le parole: «di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1,» sono soppresse;
d) all'articolo 88:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, puo' istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruita' dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti»;
3) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni» e la parola: «giustificazioni» e' sostituita dalla seguente: «precisazioni»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite»;
5) al comma 4, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre giorni»;
6) al comma 7, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In alternativa, la stazione appaltante, purche' si sia riservata tale facolta' nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, puo' procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5» e, al secondo periodo, le parole: «dichiara l'aggiudicazione» sono sostituite dalle seguenti: «procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione»;
e) all'art. 122, comma 9, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;
f) all'articolo 124, comma 8, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;
g) all'articolo 165, comma 4, al terzo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e, al quarto periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
h) all'art. 166:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a f), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 1), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 2), si applicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 11, dell'art. 70, del
gia' citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure
negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando
l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi
previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti,
purche' indichino nel bando di gara le ragioni
dell'urgenza, possono stabilire:
a) un termine per la ricezione delle domande di
partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data
di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del
bando alla Commissione;
b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la
ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni,
ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per
oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data
di invio dell'invito a presentare offerte, ovvero non
inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per
oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla
medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di
cui all'art. 53, comma 2, lettera c).».
- Si riporta il testo dell'art. 86 del gia' citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 86 (Criteri di individuazione delle offerte
anormalmente basse). - 1. Nei contratti di cui al presente
codice, quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
prezzo piu' basso, le stazioni appaltanti valutano la
congruita' delle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la predetta media.
2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il
criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, le stazioni appaltanti
valutano la congruita' delle offerte in relazione alle
quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare
la congruita' di ogni altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e
nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti
a valutare che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo
relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto
all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi
o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del
lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle,
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla
base dei valori economici previsti dalla contrattazione
collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu'
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle
differenti aree territoriali. In mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato
in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non puo' essere
comunque soggetto a ribasso d'asta.
4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle
offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le
stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.
5. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 87 del gia' citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 87 (Criteri di verifica delle offerte anormalmente
basse). - 1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa,
la stazione appaltante richiede all'offerente le
giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono
a formare l'importo complessivo posto a base di gara,
nonche', in caso di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, relative agli
altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai
sensi dell'art. 88. All'esclusione puo' provvedersi solo
all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.
2. Le giustificazioni possono riguardare, a titolo
esemplificativo:
a) l'economia del procedimento di costruzione, del
processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del
servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui
dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i
prodotti, o per prestare i servizi;
d) l'originalita' del progetto, dei lavori, delle
forniture, dei servizi offerti;
e) [il rispetto delle norme vigenti in tema di
sicurezza e condizioni di lavoro];
f) l'eventualita' che l'offerente ottenga un aiuto di
Stato;
g) il costo del lavoro come determinato periodicamente
in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti
dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali; in
mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del
lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo
del settore merceologico piu' vicino a quello preso in
considerazione.
3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a
trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla
legge o da fonti autorizzate dalla legge.
4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli
oneri di sicurezza in conformita' all'art. 131, nonche' al
piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12,
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa
stima dei costi conforme all'art. 7, decreto del Presidente
della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione
dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi
relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente
indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto
all'entita' e alle caratteristiche dei servizi o delle
forniture.
4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione
di cui all'art. 40 del presente decreto, devono essere
considerate anche le informazioni fornite dallo stesso
soggetto interessato relativamente all'avvenuto
adempimento, all'interno della propria azienda, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta e'
anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un
aiuto di Stato, puo' respingere tale offerta per questo
solo motivo unicamente se, consultato l'offerente,
quest'ultimo non e' in grado di dimostrare, entro un
termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a
quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato
concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge
un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente
la Commissione.».
- Si riporta il testo dell'art. 88 del gia' citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 88 (Procedimento di verifica e di esclusione delle
offerte anormalmente basse). - 1. La stazione appaltante
richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un
termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione,
per iscritto, delle giustificazioni.
1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno,
puo' istituire una commissione secondo i criteri stabiliti
dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte;
ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruita'
dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le
precisazioni ritenute pertinenti.
2. All'offerente e' assegnato un termine non inferiore a
cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni
richieste.
3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui
al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi
costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni
fornite.
4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente
bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un
anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita
a indicare ogni elemento che ritenga utile.
5. Se l'offerente non si presenta alla data di
convocazione stabilita, la stazione appaltante puo'
prescindere dalla sua audizione.
6. [La stazione appaltante esclude l'offerta che, in
base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo
complesso, inaffidabile].
7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima
migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa,
e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera
progressivamente nei confronti delle successive migliori
offerte, fino ad individuare la migliore offerta non
anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purche' si
sia riservata tale facolta' nel bando di gara, nell'avviso
di gara o nella lettera di invito, puo' procedere
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto
previsto ai commi da 1 a 5. All'esito del procedimento di
verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali
esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli
elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile,
e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 11 e 12, all'aggiudicazione definitiva in favore
della migliore offerta non anomala.».
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 122 del gia'
citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di
euro quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo' prevedere
nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86;
in tal caso non si applica l'art. 87, comma 1. Comunque la
facolta' di esclusione automatica non e' esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a
dieci; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3.».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 124 del gia'
citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«8. Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a
100.000 euro quando il criterio di aggiudicazione e' quello
del prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo'
prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell'art. 86; in tal caso non si applica l'art. 87,
comma 1. Comunque la facolta' di esclusione automatica non
e' esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e'
inferiore a dieci; in tal caso si applica l'art. 86, comma
3.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 165 del gia'
citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto
preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero
delle attivita' produttive e al Ministero per i beni e le
attivita' culturali, nonche' alle regioni o province
autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e'
altresi' rimesso agli enti gestori delle interferenze ai
fini di cui all'art. 166. Le amministrazioni interessate
rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro
sessanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare;
le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia
ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni della
sezione II del presente capo. Nei successivi quarantacinque
giorni il Ministero, acquisito, nei casi previsti, il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di
altra commissione consultiva competente, formula la propria
proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta
giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o
piu' delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero
delle infrastrutture invita i soggetti medesimi a rendere
la valutazione o parere entro i successivi trenta giorni;
in mancanza di riscontro il Ministro formula la propria
proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 166 del gia' citata
decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 166 (Progetto definitivo. Pubblica utilita'
dell'opera). - 1. Il progetto definitivo delle
infrastrutture e' integrato da una relazione del
progettista attestante la rispondenza al progetto
preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede
di approvazione dello stesso con particolare riferimento
alla compatibilita' ambientale e alla localizzazione
dell'opera. E' corredato inoltre dalla definizione delle
eventuali opere e misure mitigatrici e compensative
dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.
2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica
utilita' e' comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per
esso dal concessionario o contraente generale, ai privati
interessati alle attivita' espropriative ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; la
comunicazione e' effettuata con le stesse forme previste
per la partecipazione alla procedura di valutazione di
impatto ambientale dall'art. 5 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel
termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione
di avvio del procedimento, i privati interessati dalle
attivita' espropriative possono presentare osservazioni al
soggetto aggiudicatore, che dovra' valutarle per ogni
conseguente determinazione. Le disposizioni del presente
comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327.
3. Il progetto definitivo e' rimesso da parte del
soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente
generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal
progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e
autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori di
opere interferenti. Nel termine perentorio di sessanta
giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche
amministrazioni competenti e i gestori di opere
interferenti possono presentare motivate proposte di
adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto
definitivo o di varianti migliorative che non modificano la
localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere,
nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche
prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in
sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono
acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza di
servizi, convocata non prima di trenta giorni dal
ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati
e conclusa non oltre il termine di novanta giorni di cui al
presente comma.
4. La conferenza di servizi di cui al comma 3 ha
finalita' istruttoria e ad essa non si applicano le
previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia
di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi
alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero
valuta la compatibilita' delle proposte e richieste
pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle
pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere
interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel
progetto preliminare approvato e formula la propria
proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi,
approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il
progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di
pubblica utilita'.
5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata con
il voto favorevole della maggioranza dei componenti il
CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e
parere comunque denominato e consente la realizzazione e,
per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di
tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel
progetto approvato. In caso di dissenso della regione o
provincia autonoma, si provvede con le modalita' di cui
all'art. 165, comma 6. Gli enti locali provvedono
all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di
competenza ed hanno facolta' di chiedere al soggetto
aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di
porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.».



 
(( Art. 4-quinquies

Affitto di beni agricoli di proprieta' dello Stato e degli enti
pubblici
1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialita' agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua i beni liberi di proprieta' dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai sensi del presente articolo. L'individuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.
2. L'Agenzia del demanio cede in affitto i beni di cui al comma 1 a giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Ai contratti di affitto di cui al comma 2 del presente art. si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di beni ai sensi del comma 2 del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
5. Gli enti pubblici statali possono cedere in affitto beni aventi destinazione agricola di cui siano proprietari con le modalita' di cui al presente art., previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I relativi proventi, nella misura del 90 per cento, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare con le modalita' di cui al presente articolo i beni di loro proprieta' aventi destinazione agricola.
7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente art., anche al fine della possibile estensione all'ipotesi di alienazione dei terreni interessati, indicando le modalita' per l'esercizio del diritto di prelazione sui beni affittati.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3 dell'art.
5-bis del decreto-legislativo 18 maggio 2001, n. 228
recante «Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
57»:
«Art. 5-bis (Conservazione dell'integrita' aziendale). -
1. (Omissis).
2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni
agricoli a coloro che si impegnino a costituire un
compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualita' di
coltivatore diretto o di imprenditore agricolo
professionale per un periodo di almeno dieci anni dal
trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'art.
5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli
onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un
sesto.
3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari
notarili ad un sesto in favore della costituzione del
compendio unico di cui al comma 2 spettano comunque ai
trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze,
compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui
alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre
2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa ad
acquirenti che nell'atto o con dichiarazione separata si
impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.
4-11-quater (Omissis).».
- Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante
«Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in
attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144» al capo III del titolo I tratta Misure in
favore della nuova imprenditorialita' in agricoltura.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 15 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
n. 38»:
«Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta'
nazionale). - 1. Presso la Tesoreria centrale e' aperto un
conto corrente infruttifero denominato «Fondo di
solidarieta' nazionale» intestato al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
2. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3,
lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, allo scopo denominato «Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi». Per gli
interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), e'
iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo
denominato «Fondo di solidarieta' nazionale-interventi
indennizzatori».
3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi destinato
agli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), si
provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta'
nazionale-interventi indennizzatori, destinato agli
interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), si
provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione
civile, come determinato ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge
finanziaria.».



 
(( Art. 4-sexies
Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone
1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, nonche', anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del numero 127-novies) della
Tabella A, parte III, recante «Beni e servizi soggetti
all'aliquota del 10%», del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 633/1972:
«Tabella A - Parte terza. - (Beni e servizi soggetti
all'aliquota del 10%) - (Omissis).
127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei
rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a
norma dell'art. 10, numero 14), del presente decreto;
(omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 19 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante «Conferimento
alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 19 (Contratti di servizio). - 1. I contratti di
servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri
per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi
tariffari e sono stipulati prima dell'inizio del loro
periodo di validita'. Per i servizi ferroviari i contratti
di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del
loro periodo di validita', al fine di consentire la
definizione degli orari nazionali.
2. I contratti di servizio per i quali non e'
assicurata, al momento della loro stipula, la
corrispondenza tra gli importi di cui alla lettera e) del
comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono nulli.
3. I contratti di servizio, nel rispetto anche delle
disposizioni dell'art. 14, comma 2, del regolamento n.
1191/69/CEE, cosi' come modificato dall'art. 1 del
regolamento 1893/91/CEE, nonche' nel rispetto dei principi
sull'erogazione dei servizi pubblici cosi' come fissati
dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono:
a) il periodo di validita';
b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il
programma di esercizio;
c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in
termini di eta', manutenzione, confortevolezza e pulizia
dei veicoli, e di regolarita' delle corse;
d) la struttura tariffaria adottata;
e) l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico
all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del
contratto e le modalita' di pagamento, nonche' eventuali
adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura
tariffaria;
f) le modalita' di modificazione del contratto
successivamente alla conclusione;
g) le garanzie che devono essere prestate dall'azienda
di trasporto;
h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del
contratto;
i) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai
lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto
esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di
forti discontinuita' nella quantita' di servizi richiesti
nel periodo di validita' del contratto di servizio;
l) l'obbligo dell'applicazione, per le singole
tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi
contratti collettivi di lavoro, cosi' come sottoscritti
dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative e dalle associazioni datoriali di
categoria.
4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e), possono
essere soggetti a revisione annuale con modalita'
determinate nel contratto stesso allo scopo di incentivare
miglioramenti di efficienza. I suddetti importi possono
essere incrementati in misura non maggiore del tasso
programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle
differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso
effettivo di inflazione, a parita' di offerta di trasporto.
5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare
gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il
regolamento (CEE) n. 1893/91, avere caratteristiche di
certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un
progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico
e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di
infrastruttura, dovra' essere pari almeno allo 0,35 a
partire dal 1° gennaio 2000. Trovano applicazione ai
trasporti regionali e locali, a tale fine, le norme della
direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991.
6. I contratti di servizio in vigore alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono adeguati, per
le parti eventualmente in contrasto con il presente
decreto, in occasione della prima revisione annuale.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante «Attuazione
della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e
della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria»:
«Art. 11 (Principi). - 1. Il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria e' soggetto autonomo ed indipendente, sul piano
giuridico, organizzativo o decisionale, dalle imprese
operanti nel settore dei trasporti.
2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e'
responsabile del controllo della circolazione in sicurezza
dei convogli, della manutenzione e del rinnovo
dell'infrastruttura ferroviaria, sul piano tecnico,
commerciale e finanziario, assicurandone l'accessibilita',
la funzionalita', nonche' le informazioni; deve altresi'
assicurare la manutenzione e la pulizia degli spazi
pubblici delle stazioni passeggeri.
3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto
al rispetto della riservatezza delle informazioni
commerciali in suo possesso.
4. Al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale,
per la rete di propria attribuzione, sono affidati in via
esclusiva i compiti e le funzioni relativi al calcolo e
riscossione dei canoni e l'assegnazione di capacita' sulla
base delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 27.
5. Per quanto riguarda i gestori di infrastrutture
ferroviarie regionali e locali, rientranti nel campo di
applicazione del presente decreto, ove l'attivita' di
gestione dell'infrastruttura ferroviaria sia svolta da un
soggetto che sia titolare anche di un'impresa ferroviaria,
le attivita' ed i compiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,
devono essere espletati senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, attraverso una struttura aziendale
autonoma e distinta, sotto il profilo patrimoniale e
contabile, dalle altre strutture destinate allo svolgimento
delle attivita' espletate in qualita' di impresa
ferroviaria. I criteri per la separazione contabile sono
stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1108/70.».



 
(( Art. 4-septies
Interventi in favore della filiera agroalimentare
1. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
«A completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto sviluppo agroalimentare S.p.A. (ISA) e' versato l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno 2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. All'attuazione del periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con delibera del CIPE compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. L'impiego del predetto importo da parte dell'ISA resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell'85 per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle aree del centro-nord». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 28 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
in materia finanziaria), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«1-bis. A completa attuazione di quanto previsto
dall'art. 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto sviluppo
agroalimentare S.p.A. (ISA) e' versato l'importo di 20
milioni di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro
per l'anno 2010, per i compiti di istituto, in favore della
filiera agroalimentare. Agli oneri derivanti dal periodo
precedente si provvede mediante corrispondente riduzione
delle assegnazioni disposte dal CIPE in favore del Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di
cui all'art. 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni. L'impiego da parte dell'ISA del predetto
importo resta soggetto al vincolo di destinazione
territoriale dell'85 per cento a favore del Mezzogiorno e
del restante 15 per cento a favore delle aree del
centro-nord. Entro il 30 giugno 2008, per il potenziamento
di tali attivita', la societa' ISA e' autorizzata ad
acquisire per incorporazione, secondo il vigente diritto
societario, la societa' Buonitalia S.p.A., nonche' ad
apportare le modifiche al proprio statuto necessarie per
ricomprendere negli scopi sociali le attivita' svolte dalla
societa' Buonitalia S.p.A., anche ai sensi di quanto
previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, e successive modificazioni. Nell'ambito della
predetta incorporazione affluiscono alla societa' ISA anche
le risorse di cui all'art. 10, comma 10, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80.».



 
Art. 5.
(( Detassazione degli investimenti in macchinari ))
1. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti (( in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature )) compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (( 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, )) fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. (( L'agevolazione di cui al presente comma puo' essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti. ))
2. I soggetti titolari di attivita' industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se e' documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
3. L'incentivo fiscale e' revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.
(( 3-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 e' revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
3-ter. Per aumenti di capitale di societa' di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.
3-quater. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficolta' finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti. ))




Riferimenti normativi:
- Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate del 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, reca
«Classificazione delle attivita' economiche da utilizzare
in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia
delle entrate».
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, reca
«Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose».
- Si riporta il testo degli articoli 2342 e 2464 del
codice civile:
«Art. 2342 (Conferimenti). - Se nell'atto costitutivo
non e' stabilito diversamente, il conferimento deve farsi
in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere
versato presso una banca almeno il venticinque per cento
dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con
atto unilaterale, il loro intero ammontare.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si
osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le
azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere
integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Se viene meno la pluralita' dei soci, i versamenti
ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta
giorni.
Non possono formare oggetto di conferimento le
prestazioni di opera o di servizi.».
Art. 2464 (Conferimenti). - Il valore dei conferimenti
non puo' essere complessivamente inferiore all'ammontare
globale del capitale sociale.
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo
suscettibili di valutazione economica.
Se nell'atto costitutivo non e' stabilito diversamente,
il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere
versato presso una banca almeno il venticinque per cento
dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel
caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero
ammontare. Il versamento puo' essere sostituito dalla
stipula, per un importo almeno corrispondente, di una
polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con
le caratteristiche determinate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio puo' in
ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il
versamento del corrispondente importo in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si
osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le
quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere
integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Il conferimento puo' anche avvenire mediante la
prestazione di una polizza di assicurazione o di una
fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per
l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal
socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di
servizi a favore della societa'. In tal caso, se l'atto
costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione
possono essere sostituite dal socio con il versamento a
titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro
presso la societa'.
Se viene meno la pluralita' dei soci, i versamenti
ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta
giorni.».



 
Art. 6.
Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa
1. Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a piu' avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.



Riferimenti normativi:
- Il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre
1988, reca «Coefficienti di ammortamento del costo dei beni
materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attivita'
commerciali, arti e professioni».



 
(( Art. 6-bis

Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto
pubblico interregionale di competenza statale
1. Al fine di fronteggiare le gravi difficolta' legate alla crisi economica e finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazione del comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale e' riconosciuto un contributo per l'acquisto, negli anni 2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria «euro 4» ed «euro 5» per un importo non superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella misura massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 5 milioni di euro per l'anno 2010.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, nonche' dalla decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti modalita' operative e termini per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, rispettivamente, per l'anno 2009 a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, del presente decreto. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 1 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286:
«14. Gli organismi preposti all'attivita' di controllo,
accertamento e riscossione dei tributi erariali sono
impegnati ad orientare le attivita' operative per una
significativa riduzione della base imponibile evasa ed al
contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco
illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con
Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte
delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un
ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno
2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008,
e' destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare,
nei confronti del personale dell'Amministrazione
economico-finanziaria, per meta' delle risorse, nonche'
delle amministrazioni statali, per la restante meta' delle
risorse, la concessione di incentivi all'esodo, la
concessione di incentivi alla mobilita' territoriale,
l'erogazione di indennita' di trasferta, nonche' uno
specifico programma di assunzioni di personale qualificato.
Le modalita' di attuazione del presente comma sono
stabilite in sede di contrattazione integrativa.».



 
Art. 7.
Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza
1. All'articolo 106 del (( testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato «TUIR», )) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma:
«3-bis: Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite e' deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.»;
b) nel comma 5 dopo le parole « di cui al comma 3 » sono aggiunte le parole «e di cui al comma 3-bis».
2. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis dell'art. 106 del TUIR, (( introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, )) si applica ai crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e la media ivi prevista e' commisurata alla residua durata del suddetto periodo d'imposta.
3. Per evitare indebiti effetti di sostituzione e novazione, l'Agenzia delle entrate dispone controlli mirati alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di violazioni, le sanzioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano in ogni caso nella misura massima.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 106 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi, come modificato dalla presente legge:
«Art. 106 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per
rischi su crediti). - 1. Le svalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da
garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni
e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1
dell'art. 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel
limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si
tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti.
La deduzione non e' piu' ammessa quando l'ammontare
complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha
raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine
dell'esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate
con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei
crediti stessi, sono deducibili a norma dell'art. 101,
limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo
delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei
precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare
complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti
dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il
reddito dell'esercizio stesso.
3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei
crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto
da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di
erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti
finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di
Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni
italiane o delle attivita' ad esse collegate, sono
deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per
cento del valore dei crediti risultanti in bilancio,
aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio.
L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo
0,30 per cento e' deducibile in quote costanti nei diciotto
esercizi successivi. Ai fini del presente comma le
svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei
crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio
l'ammontare complessivo delle svalutazioni e' inferiore al
limite dello 0,30 per cento, sono ammessi in deduzione,
fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su
crediti. Gli accantonamenti non sono piu' deducibili quando
il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento
del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine
dell'esercizio.
3-bis. Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a
decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2009, limitatamente all'ammontare che eccede la
media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta
precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da
misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato,
da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o
indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo
stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare
delle svalutazioni eccedenti il detto limite e' deducibile
in quote costanti nei nove esercizi successivi.
4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare
dei crediti si comprendono anche quelli impliciti nei
contratti di locazione finanziaria nonche' la rivalutazione
delle operazioni «fuori bilancio» iscritte nell'attivo in
applicazione dei criteri di cui all'art. 112.
5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3 e di cui al
comma 3-bis, determinate con riferimento al valore di
bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'art.
101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare
dell'accantonamento per rischi su crediti dedotto nei
precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del
predetto accantonamento eccede il 5 per cento del valore
dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a
formare il reddito dell'esercizio stesso.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma
delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662»:
«Art. 1 (Violazioni relative alla dichiarazione delle
imposte dirette). - 1. Nei casi di omessa presentazione
della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione
amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire
cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la
sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. Essa
puo' essere aumentata fino al doppio nei confronti dei
soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle
singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello
accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella
dovuta o un credito superiore a quello spettante, si
applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento
per cento della maggior imposta o della differenza del
credito. La stessa sanzione si applica se nella
dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta
ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse
sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui
al comma 2 e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di
omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi
di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita'
degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa
ovvero di arte o professione, accertato a seguito della
corretta applicazione degli studi di settore, non e'
superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo dichiarato.
3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano
redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di
un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori
imposte relative a tali redditi.
4. Per maggiore imposta si intende la differenza tra
l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento
e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi
degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , recante
disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi.».



 
Art. 8.
Sistema «export banca»
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti autorizza e disciplina le attivita' di Cassa depositi e prestiti S.p.A. al servizio di SACE S.p.A. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un sistema integrato di «export banca». A questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. con l'utilizzo dei fondi di cui (( all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, )) rientrano anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.A. (( Con i medesimi decreti sono stabiliti modalita' e criteri al fine di consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE S.p.A. anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 5 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni:
«7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al
periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto
della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate
anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle
bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con
preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di
fondi e' effettuata esclusivamente presso investitori
istituzionali.».



 
Art. 9.
Tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
1. (( Al fine di garantire la tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, )) in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:
(( a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie: ))
1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'(( elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi )) del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri (( per la finanza pubblica, )) le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
2. nelle amministrazioni di cui al (( numero 1, )) al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo (( di accertamento di cui al presente numero )) comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie (( locali, )) ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, (( e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico )) pubblici, anche trasformati in fondazioni;
3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attivita' di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge (( 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, )) e' effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni (( incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera, )) escluse le regioni e le province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformita' con quanto stabilito (( ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008; ))
4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al (( numero 3 )) sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
(( b) in relazione ai debiti gia' in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, )) l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di (( entrata in vigore )) del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, e' accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. (( I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all'art. 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'anno finanziario 2009. ))
(( 1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei confronti di un'amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall'istanza dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza. ))



Riferimenti normativi:
- La direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 giugno 2000 recante «Lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali« e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 200 dell' 8 agosto
2000.
- Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante
«Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
ottobre 2002, n. 249.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005):
«5. Al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione
europea, indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note di
aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa
complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005
nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni
successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non puo'
superare il limite del 2 per cento rispetto alle
corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno,
come risultanti dalla Relazione previsionale e
programmatica.».
- Si riporta il testo del comma 1-ter e 1-quater
dell'art. 9 del gia' citato decreto-legge n. 185 del 2008:
«1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle
risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni
debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle
attivita' di cui all'art. 3, comma 67, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, un'attivita' di analisi e revisione
delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative
risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono
illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti,
che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo
stato della spesa di cui all'art. 3, comma 68, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da
inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle
finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo art. 3,
comma 68, della legge n. 244 del 2007 e' prorogato al 20
settembre 2009.».
«1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti
sulla base delle indicazioni fornite con circolare del
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base
dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti
rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che
i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero
dell'economia e delle finanze elabora specifiche
proposte.».
- Si riporta il testo dei commi 166 e 170 dell'art. 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«166. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli
organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria
trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti una relazione sul bilancio di
previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto
dell'esercizio medesimo.».
(Omissis).
«170. Le disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano
anche agli enti del Servizio sanitario nazionale. Nel caso
di enti di cui al presente comma che non abbiano rispettato
gli obblighi previsti ai sensi del comma 166, la Corte
trasmette la propria segnalazione alla regione interessata
per i conseguenti provvedimenti.».
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 17 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 ( Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«Art. 17 (Assestamento e variazioni di bilancio). Entro
il mese di giugno di ciascun anno il Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica, presenta al Parlamento un
apposito disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli
stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della
consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede
di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre
precedente.».
- Si riporta il testo del comma 174 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
«174. Al fine del rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla
base del monitoraggio trimestrale una situazione di
squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai
dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati
adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano
sufficienti, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del
Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i
successivi trenta giorni il presidente della regione, in
qualita' di commissario ad acta, approva il bilancio di
esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al
fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i
necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi
inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive entro le misure stabilite dalla normativa
vigente. I predetti incrementi possono essere adottati
anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
accertati o stimati nel settore sanitario relativi
all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti
necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31
maggio, nella regione interessata, con riferimento agli
anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque
nella misura massima prevista dalla vigente normativa
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive; scaduto il termine del 31
maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono
avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni
d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti
liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel
medesimo anno sulla base della misura massima
dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali
imposte.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Si riporta il testo degli articoli 1268 e seguenti del
codice civile concernenti la delega di pagamento:
«Art. 1268 (Delegazione cumulativa). - Se il debitore
assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga
verso il creditore, il debitore originario non e' liberato
dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari
espressamente di liberarlo.
Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione
del terzo non puo' rivolgersi al delegante, se prima non ha
richiesto al delegato l'adempimento.».
«Art. 1269 (Delegazione di pagamento). - Se il debitore
per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi puo'
obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore
l'abbia vietato.
Il terzo delegato per eseguire il pagamento non e'
tenuto ad accettare l'incarico, ancorche' sia debitore del
delegante. Sono salvi gli usi diversi.».
«Art. 1270 (Estinzione della delegazione). - Il
delegante puo' revocare la delegazione, fino a quando il
delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del
delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di
questo.
Il delegato puo' assumere l'obbligazione o eseguire il
pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la
sopravvenuta incapacita' del delegante.».
«Art. 1271 (Eccezioni opponibili dal delegato). - Il
delegato puo' opporre al delegatario le eccezioni relative
ai suoi rapporti con questo.
Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato
non puo' opporre al delegatario, benche' questi ne fosse
stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre
al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante
e delegatario.
Il delegato non puo' neppure opporre le eccezioni
relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se
ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento.».
«Art. 1272 (Espromissione). - Il terzo che, senza
delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il
debito, e' obbligato in solido col debitore originario, se
il creditore non dichiara espressamente di liberare
quest'ultimo.
Se non si e' convenuto diversamente, il terzo non puo'
opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti
col debitore originario.
Puo' opporgli invece le eccezioni che al creditore
avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono
personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi
all'espromissione. Non puo' opporgli la compensazione che
avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque
si sia verificata prima dell'espromissione.».
«Art. 1273 (Accollo). - Se il debitore e un terzo
convengono che questi assuma il debito dell'altro, il
creditore puo' aderire alla convenzione, rendendo
irrevocabile la stipulazione a suo favore.
L'adesione del creditore importa liberazione del
debitore originario solo se cio' costituisce condizione
espressa della stipulazione o se il creditore dichiara
espressamente di liberarlo.
Se non vi e' liberazione del debitore, questi rimane
obbligato in solido col terzo.
In ogni caso il terzo e' obbligato verso il creditore
che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha
assunto il debito, e puo' opporre al creditore le eccezioni
fondate sul contratto in base al quale l'assunzione e'
avvenuta.».
«Art. 1274 (Insolvenza del nuovo debitore). - Il
creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il
debitore originario, non ha azione contro di lui se il
delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto
espressa riserva.
Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui
assunse il debito in confronto del creditore, il debitore
originario non e' liberato.
Le medesime disposizioni si osservano quando il
creditore ha aderito all'accollo stipulato a suo favore e
la liberazione del debitore originario era condizione
espressa della stipulazione.».
«Art. 1275 (Estinzione delle garanzie). - In tutti i
casi nei quali il creditore libera il debitore originario,
si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che
le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.».
«Art. 1276 (Invalidita' della nuova obbligazione). - Se
l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il
creditore e' dichiarata nulla o annullata, e il creditore
aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di
questo rivive, ma il creditore non puo' valersi delle
garanzie prestate da terzi.».



 
(( Art. 9-bis
Patto di stabilita' interno per gli enti locali
1. Le province e i comuni con piu' di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilita' interno relativo all'anno 2008, ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, recati dalle disposizioni di cui al comma 1, vengono compensati mediante il mancato utilizzo, nel limite massimo di 2.250 milioni di euro, delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a integrazione dei Fondi di cui agli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, relativi ai residui passivi perenti, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013.
3. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativo all'anno 2008, il termine per l'invio della certificazione di cui al comma 16 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' prorogato al 30 settembre 2009.
4. All'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ma si applicano» sono inserite le seguenti: «, fino alla data di invio della certificazione,».
5. Sono esclusi dal patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. In funzione di anticipazione dell'attuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere espresso in sede di tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2009, dell'ammontare dei proventi spettanti a regioni e province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome, ivi compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali, in misura tale da garantire disponibilita' finanziarie complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali risorse sono assegnate ad un fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le attivita' di carattere sociale di pertinenza regionale. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, criteri e modalita' per la distribuzione delle risorse di cui al presente comma tra le singole regioni e province autonome, che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad attuare con proprio decreto.
6. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento.
7. L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata puo' essere devoluta:
a) in misura non superiore al 50 per cento dell'importo non erogato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa;
b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilita' che residuano, al netto di quanto previsto ai sensi della lettera a), ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunita' locali e del territorio;
c) per la parte ulteriormente residua, ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno nell'ultimo triennio .
8. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, sono definite le modalita' di attuazione del comma 7.
9. Le risorse trasferite dallo Stato al comune di Viareggio al fine di finanziare le opere di ricostruzione connesse al disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e le spese effettuate da parte del comune a valere sulle predette risorse sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' per l'anno 2009. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 21-bis dell'art. 77-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno per l'anno 2008 relativamente ai
pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei
limiti delle disponibilita' di cassa a fronte di impegni
regolarmente assunti ai sensi dell'art. 183 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, entro la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le disposizioni
di cui ai commi 20 e 21 del presente art. non si applicano
agli enti locali che hanno rispettato il patto di
stabilita' interno nel triennio 2005-2007 e che hanno
registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al
netto delle spese per adeguamenti contrattuali del
personale dipendente, compreso il segretario comunale, per
un ammontare non superiore a quello medio corrispondente
del triennio 2005-2007.».
- Per il riferimento al primo comma dell'art. 17 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 si vedano le note all'art. 9.
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della gia'
citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla
Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte
degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di
provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel
caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
soppresso];
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito art.,
dalla legge di approvazione del bilancio.».
«Art. 8 (Fondo speciale per la riassegnazione di residui
perenti delle spese in conto capitale). - Nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro e'
istituito, nella parte in conto capitale, un «Fondo
speciale per la riassegnazione dei residui passivi della
spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi
precedenti per perenzione amministrativa.».
- Si riporta il testo del comma 16 dell'art. 7-quater
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi, nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33:
«16. Ai fini della verifica del rispetto del patto di
stabilita' interno relativo all'anno 2008 la certificazione
di cui al comma 667 e al comma 686 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, deve
essere inviata entro il termine perentorio del 31 maggio
2009.».
- Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 77-bis del
gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui
al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio
del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento,
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione
del saldo finanziario in termini di competenza mista
conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal
responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto
e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 14.
La mancata trasmissione della certificazione entro il
termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento
al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la
certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il
rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui
al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della
certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'art.
76.».
- La legge 5 maggio 2009, n. 42 recante «Delega al
Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell'art. 119 della Costituzione» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2009, n. 103.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 117 della
Costituzione:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 27 della
gia' citata legge n. 42 del 2009:
«7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme
fondamentali della presente legge e dei principi che da
essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di ciascuna
regione a statuto speciale e di ciascuna provincia
autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di
leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia
autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le
regioni, per le riforme per il federalismo, per la
semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e
per le politiche europee nonche' dai Presidenti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il
tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per
assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' e per valutare la congruita' delle
attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute
successivamente all'entrata in vigore degli statuti,
verificandone la coerenza con i principi di cui alla
presente legge e con i nuovi assetti della finanza
pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' assicurata
l'organizzazione del tavolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni (Delega
al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attivita' produttive):
«1. Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per
il rilancio delle attivita' produttive.
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture
pubbliche e private e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese
nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e
l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi
immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e
la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui
rilevanza culturale trascende i confini nazionali.
L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni
o province autonome interessate e inserito, previo parere
del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con
l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare
le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al
presente comma, il Governo procede secondo finalita' di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio
nazionale, nonche' a fini di garanzia della sicurezza
strategica e di contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese e per
l'adeguamento della strategia nazionale a quella
comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei
servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
sviluppare la portualita' turistica, il Governo,
nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene
conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel
programma di infrastrutture strategiche non comprese nel
Piano generale dei trasporti costituisce automatica
integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
della presente legge il programma e' approvato dal CIPE
entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal
programma sono automaticamente inseriti nelle intese
istituzionali di programma e negli accordi di programma
quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della
individuazione delle priorita' e ai fini
dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle
intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle
risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una
intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra il
Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al
fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
opere.
1-bis. Il programma da inserire nel Documento di
programmazione economico-finanziaria deve contenere le
seguenti indicazioni:
a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti
strategici da realizzare;
b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
c) risorse disponibili e relative fonti di
finanziamento;
d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei
programmi precedentemente approvati;
e) quadro delle risorse finanziarie gia' destinate e
degli ulteriori finanziamenti necessari per il
completamento degli interventi.
2. Il Governo e' delegato ad emanare, nel rispetto delle
attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi volti a definire un quadro
normativo finalizzato alla celere realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi
del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la
valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione
integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al
comma 1 e comunque nel rispetto del disposto dell'art. 2
della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno
1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del
Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime
speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19,
20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, nonche' alle ulteriori disposizioni della
medesima legge che non siano necessaria ed immediata
applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per
finanziare e realizzare, con il concorso del capitale
privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al
comma 1;
b) definizione delle procedure da seguire in
sostituzione di quelle previste per il rilascio dei
provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie;
definizione della durata delle medesime non superiore a sei
mesi per la approvazione dei progetti preliminari,
comprensivi di quanto necessario per la localizzazione
dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma
competente, che, a tal fine, provvede a sentire
preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista,
della VIA; definizione delle procedure necessarie per la
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed
urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la
cui durata non puo' superare il termine di ulteriori sette
mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione
delle interferenze con servizi pubblici e privati, con
previsione di responsabilita' patrimoniali in caso di
mancata tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate, del compito
di valutare le proposte dei promotori, di approvare il
progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla
esecuzione dei progetti approvati, adottando i
provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari,
comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove
prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le
istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto
necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi,
eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di
advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i
poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, nonche' della eventuale ulteriore
collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle
finanze nel settore della finanza di progetto, ovvero
offerta dalle regioni o province autonome interessate, con
oneri a proprio carico;
d) modificazione della disciplina in materia di
conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da
parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre,
in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta
giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non
modificano la localizzazione e le caratteristiche
essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti
migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE
ai fini della approvazione del progetto definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel
rispetto delle direttive dell'Unione europea, della
realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico
soggetto contraente generale o concessionario;
f) disciplina dell'affidamento a contraente generale,
con riferimento all'art. 1 della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con
qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze
specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente
generale e' distinto dal concessionario di opere pubbliche
per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed e'
qualificato per specifici connotati di capacita'
organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione
dell'onere relativo all'anticipazione temporale del
finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in
tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la
liberta' di forme nella realizzazione dell'opera, per la
natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo
del rapporto che lega detta figura al soggetto
aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio;
previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale,
di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione
diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei
mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per il soggetto
aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata
prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la
normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta
dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un
regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del
1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria
rilevanza comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente
disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici
e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della
normativa comunitaria, finalizzate a favorire il
contenimento dei tempi e la massima flessibilita' degli
strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad
un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma
restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare
a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con
l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione
antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
appaltatori; previsione della possibilita' di costituire
una societa' di progetto ai sensi dell'art. 37-quinquies
della citata legge n. 109 del 1994, anche con la
partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e
tecnico-operative gia' indicate dallo stesso contraente
generale nel corso della procedura di affidamento;
previsione della possibilita' di emettere titoli
obbligazionari ai sensi dell'art. 37-sexies della legge n.
109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti
finanziari, con la previsione del relativo regime di
garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti
aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e
strumenti finanziari per la costituzione delle riserve
bancarie o assicurative previste dalla legislazione
vigente;
i) individuazione di adeguate misure atte a valutare,
ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il
regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato
l'esecuzione di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica
unita a gestione della stessa, e tenuto conto della
redditivita' potenziale della stessa, della possibilita' di
corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera e
nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un
prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico
dell'opera, anche a fronte della prestazione successiva di
beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore
relativamente all'opera realizzata, nonche' della
possibilita' di fissare la durata della concessione anche
oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche
dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni
della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
concessionario e nel limite percentuale eventualmente
indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
m) previsione del rispetto dei piani finanziari
allegati alle concessioni in essere per i concessionari di
pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
n) previsione, dopo la stipula dei contratti di
progettazione, appalto, concessione o affidamento a
contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per
equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma
specifica; restrizione, per tutti gli interessi
patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una
provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di collaudo delle
opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a
strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di
collaudo.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono
emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nonche' quello delle competenti Commissioni parlamentari,
che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei
tre anni successivi alla loro emanazione possono essere
emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi, nel rispetto della medesima procedura e
secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il Governo
integra e modifica il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in
conformita' alle previsioni della presente legge e dei
decreti legislativi di cui al comma 2.
3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione dei
progetti preliminari e definitivi, di cui al comma 2,
l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi
individuati nel comma 1 puo' essere disposta con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del CIPE integrato dai presidenti delle
regioni o delle province autonome interessate, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Con il predetto
decreto sono dichiarate la compatibilita' ambientale e la
localizzazione urbanistica dell'intervento nonche' la
pubblica utilita' dell'opera; lo stesso decreto sostituisce
ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque
denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere
ed attivita' previste nel progetto approvato.
4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo e'
delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo
parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle
regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'
decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei
limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici
progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo
quanto previsto al comma 1.
5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome previste dagli statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione.
6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni
edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere
realizzati, in base a semplice denuncia di inizio
attivita', ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'art. 2, comma
60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni:
a) gli interventi edilizi minori, di cui all'art. 4,
comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e
sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene
conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica;
c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono
specificamente disciplinati da piani attuativi che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in
sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione
di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che
sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore
della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di
attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde
dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di
costruzione venga accompagnato da apposita relazione
tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani
attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove
edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti
urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma
recanti analoghe previsioni di dettaglio.
7. Nulla e' innovato quanto all'obbligo di versare il
contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al
costo di costruzione.
8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6
che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistico-ambientale e' subordinata
al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione
richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano
in particolare le disposizioni del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in
via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di venti giorni per la presentazione della denuncia
di inizio dell'attivita', di cui all'art. 4, comma 11, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio
del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia
favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla
denuncia, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la
presentazione della denuncia di inizio dell'attivita'
decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
11. Il comma 8 dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, e' abrogato.
12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle
regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, salvo che le leggi regionali emanate prima della
data di entrata in vigore della presente legge siano gia'
conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d)
del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie
aggiuntive e differenti presupposti urbanistici. Le regioni
a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito
applicativo delle disposizioni di cui al periodo
precedente.
13. E' fatta in ogni caso salva la potesta' legislativa
esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
14. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 30
giugno 2003, un decreto legislativo volto a introdurre nel
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui all'art. 7 della legge 8 marzo
1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche
strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di
cui ai commi da 6 a 13.
15. I soggetti che effettuano attivita' di gestione dei
rifiuti la cui classificazione e' stata modificata con la
decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16
gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 28
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell'art.
30 del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi
codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire
l'attivita' di gestione dei rifiuti. L'attivita' puo'
essere proseguita fino all'emanazione del conseguente
provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio
delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto
legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attivita' non sono
soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono
attivita' gia' in essere.
16. Con riferimento alle competenze delle regioni, di
cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le regioni emanano norme affinche' gli
uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti
in plastica con una quota di manufatti in plastica
riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno
stesso.
17. Il comma 3, lettera b), dell'art. 7 ed il comma 1,
lettera f-bis) dell'art. 8 del decreto legislativo n. 22
del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da
scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono,
percio', escluse dall'ambito di applicazione del medesimo
decreto legislativo solo nel caso in cui, anche quando
contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze
inquinanti derivanti dalle attivita' di escavazione,
perforazione e costruzione, siano utilizzate, senza
trasformazioni preliminari, secondo le modalita' previste
nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non
sottoposto a VIA, secondo le modalita' previste nel
progetto approvato dall'autorita' amministrativa competente
previo parere dell'ARPA sempreche' la composizione media
dell'intera massa non presenti una concentrazione di
inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme
vigenti.
18. Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 puo'
essere verificato in accordo alle previsioni progettuali
anche mediante accertamenti sui siti di destinazione dei
materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono
individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del
decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro
dell'ambiente e successive modificazioni, salvo che la
destinazione urbanistica del sito non richieda un limite
inferiore.
19. Per i materiali di cui al comma 17 si intende per
effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e
macinati anche la destinazione a differenti cicli di
produzione industriale, purche' sia progettualmente
previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per
tale anche il riempimento delle cave coltivate, nonche' la
ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo
autorizzata dall'autorita' amministrativa competente,
previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA,
parere dell'ARPA a condizione che siano rispettati i limiti
di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata
secondo modalita' di rimodellazione ambientale del
territorio interessato. Qualora i materiali di cui al comma
17 siano destinati a differenti cicli di produzione
industriale, le autorita' amministrative competenti ad
esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui
medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante
l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva
destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine
l'utilizzatore e' tenuto a documentarne provenienza,
quantita' e specifica destinazione.».



 
Art. 10.
Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali
1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidita' delle imprese, (( tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo piu' rigoroso, sono introdotte le seguenti disposizioni: ))
a) (( al fine di contrastare gli abusi: ))
1. all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' aggiunto il seguente periodo: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.»;
2. al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 2.1. )) all'articolo 3, comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.»;
(( 2.2. )) all'articolo 8, comma 4, (( terzo periodo, )) dopo le parole: «e' anche presentata,» sono aggiunte le seguenti: «in via telematica ed»;
(( 2.3. )) all'articolo 8-bis, comma 2, primo periodo, (( le parole: «articolo 88» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 74» )) e le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 25.000»;
(( 2.4. )) all'articolo 8-bis, comma 2, e' aggiunto il seguente periodo: «Sono inoltre esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.»;
3. all'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 3.1. )) al primo comma, l'ottavo e nono periodo sono sostituiti dal seguente: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalita' ed i termini per l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo.»;
(( 3.2. )) al sesto comma, dopo le parole: «Se successivamente al rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o alla compensazione », dopo le parole: « indebitamente rimborsate» sono aggiunte le seguenti: «o compensate» e dopo le parole: «dalla data del rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o della compensazione»;
4. fino all'emanazione del provvedimento di cui al (( numero 3.1. )) , continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;
5. all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2.»;
6. all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49 e' inserito il seguente: «49-bis. I soggetti di cui al (( comma 49, )) che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (( secondo modalita' tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.»; ))
7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a (( 15.000 euro annui, )) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione e' sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, (( del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica )) 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, (( del medesimo regolamento, )) relativamente ai contribuenti per i quali e' esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, (( del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. )) L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni (( di cui alla presente lettera, )) le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;
8. all'articolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista (( dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, )) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;
b) (( al fine di incrementare le compensazioni fiscali, )) all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 10.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione o
dell'istanza da cui il credito emerge.».
- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 1, 8 e
8-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, recante “Regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai
sensi dell'art. 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n.
662”, come modificati dalla presente legge:
«Art. 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un
ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di
imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla
presentazione della dichiarazione dei redditi e della
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale. E'
esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione
annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti
e delle societa' che si sono avvalsi della procedura di
liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di
cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. In deroga a quanto previsto dal secondo
periodo i contribuenti che intendono utilizzare in
compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito
risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto possono non comprendere tale
dichiarazione in quella unificata.».
«Art. 8 (Dichiarazione annuale in materia di imposta sul
valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di
determinati contribuenti). - 1. Salvo quanto previsto
relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente
presenta, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, tra il
1° febbraio e il 30 settembre, in via telematica, la
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto
dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformita'
al modello approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui
e' utilizzato con provvedimento amministrativo da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La dichiarazione
annuale e' presentata anche dai contribuenti che non hanno
effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione i
contribuenti che nell'anno solare precedente hanno
registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di
cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo
che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui
all'art. 19-bis 2 del medesimo decreto, ovvero abbiano
registrato operazioni intracomunitarie, nonche' i
contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni
normative.
2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli
elementi necessari per l'individuazione del contribuente,
per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e
dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli, nonche'
gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione,
esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate e' in grado di
acquisire direttamente.
3. Le detrazioni sono esercitate entro il termine
stabilito dall'art. 19, comma 1, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta
dovuta per l'anno solare precedente, sempreche' i relativi
termini di presentazione non siano ancora scaduti, e'
presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le
modalita' e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero
entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine
scade successivamente al termine ordinario. Con le medesime
modalita' e nei termini ordinari, i curatori o i commissari
liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni
registrate nell'anno solare in cui e' dichiarato il
fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa.
Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare
anteriore alla dichiarazione di fallimento o di
liquidazione coatta amministrativa e' anche presentata, in
via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina, apposita
dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate ai fini della eventuale insinuazione al passivo
della procedura concorsuale.
5. - 7. (Omissis).».
«Art. 8-bis (Comunicazione dati I.V.A.). - 1. (Omissis).
2. Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i
contribuenti che per l'anno solare precedente hanno
registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di
cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo
che abbiano registrato operazioni intracomunitarie, i
contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni
normative dall'obbligo di presentazione della dichiarazione
annuale di cui all'art. 8, i soggetti di cui all'art. 74
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali,
nonche' le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo
di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale a euro
25.000. Sono inoltre esonerati i contribuenti che
presentano la dichiarazione annuale entro il mese di
febbraio.
3. - 6. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto”, come modificato dalla presente legge:
«Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). - I rimborsi
previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in
sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla
scadenza del termine di presentazione della dichiarazione
prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e
per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se
inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza
dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti
dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione
rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le
casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art.
38, o da una impresa commerciale che a giudizio
dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di
solvibilita' o mediante polizza fideiussoria rilasciata da
un istituto o impresa di assicurazione. Per le piccole e
medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal
D.M. 18 settembre 1997 e dal D.M. 27 ottobre 1997 del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette
garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o
cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 29
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti negli elenchi
previsti dagli artt. 106 e 107 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni. Per i gruppi di societa', con patrimonio
risultante dal bilancio consolidato superiore a 500
miliardi di lire, la garanzia puo' essere prestata mediante
la diretta assunzione da parte della societa' capogruppo o
controllante di cui all'art. 2359 del codice civile della
obbligazione di integrale restituzione della somma da
rimborsare, comprensiva dei relativi interessi,
all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di
cessione della partecipazione nella societa' controllata o
collegata. In ogni caso la societa' capogruppo o
controllante deve comunicare in anticipo
all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la
partecipazione nella societa' controllata o collegata. La
garanzia concerne anche crediti relativi ad annualita'
precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia
stessa. Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono
esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di
importo non superiore a lire 10 milioni. Sulle somme
rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per
cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno
successivo a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra
la data di notifica della richiesta di documenti e la data
della loro consegna, quando superi quindici giorni. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le ulteriori modalita' ed i termini per
l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo.
Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a
periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate
nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a),
b) ed e) del terzo comma dell'articolo 30 nonche' nelle
ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo terzo comma
quando effettua acquisti ed importazioni di beni
ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi
dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle
importazioni di beni e servizi imponibili ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.
Quando sia stato constatato nel relativo periodo di
imposta uno dei reati di cui all'art. 4, primo comma, n.
5), del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516,
l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti e'
sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul
valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti
illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione
del relativo procedimento penale.
Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento
degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando
i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle
somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore
aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza
occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e' autorizzata
dilazione per il versamento all'erario dell'imposta
riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso provvedersi con i
normali stanziamenti di bilancio.
Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con
il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalita' relative
all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per
la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori
all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti
le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il
versamento all'erario dell'imposta riscossa nonche' le
modalita' relative alla presentazione della contabilita'
amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari
uffici.
Se successivamente al rimborso o alla compensazione
viene notificato avviso di rettifica o accertamento il
contribuente, entro sessanta giorni, deve versare
all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso
risultano indebitamente rimborsate o compensate, insieme
con gli interessi del 2 per cento annuo dalla data del
rimborso o della compensazione, a meno che non presti la
garanzia prevista nel secondo comma fino a quando
l'accertamento sia divenuto definitivo.
I rimborsi di cui all'art. 30, terzo comma, lettere a),
b) e d), sono eseguiti, senza prestazione delle garanzie
previste nel presente articolo, quando concorrono le
seguenti condizioni:
a) l'attivita' e' esercitata dall'impresa da almeno 5
anni;
b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o
di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza
detraibile da cui risulti, per ciascun anno, una differenza
tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o
dell'eccedenza di credito dichiarate superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi
non superano cento milioni di lire;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi
superano i cento milioni di lire ma non superano un
miliardo di lire;
3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o
comunque a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati
superano un miliardo di lire;
c) e' presentata una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta' a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, attestante che:
1) il patrimonio netto non e' diminuito rispetto alle
risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40
per cento; la consistenza degli immobili iscritti
nell'attivo patrimoniale non si e' ridotta, rispetto alle
risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40
per cento per cessioni non effettuate nella normale
gestione dell'attivita' esercitata; l'attivita' stessa non
e' cessata ne' si e' ridotta per effetto di cessioni di
aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;
2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso
e' presentata da societa' di capitali non quotate nei
mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta,
azioni o quote della societa' stessa per un ammontare
superiore al 50 per cento del capitale sociale;
3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi
previdenziali e assicurativi.
L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non
puo' eccedere il 100 per cento della media dei versamenti
affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio
precedente.
Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono individuate, anche progressivamente, in relazione
all'attivita' esercitata ed alle tipologie di operazioni
effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i
rimborsi di cui al primo e al secondo comma sono eseguiti
in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta.»
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,
recante «Regolamento recante modificazioni alle
disposizioni relative alla presentazione delle
dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA”,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Rimborsi e compensazioni di eccedenze di
crediti IVA). - 1. Non sono ammessi alla compensazione di
cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, i crediti e i debiti relativi all'imposta sul
valore aggiunto trasferiti da parte delle societa' e degli
enti che si avvalgono della procedura di compensazione
della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'art.
73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. Sono, invece, ammessi alla compensazione di
cui all'art. 17, comma 2, del citato decreto legislativo n.
241 del 1997, i crediti e i debiti relativi alla stessa
imposta risultanti dai prospetti riepilogativi annuali
delle dichiarazioni di gruppo da parte degli enti e delle
societa' controllanti.
2. Il rimborso di cui al secondo comma dell'art. 38-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' richiesto presentando all'ufficio
competente in via telematica entro l'ultimo giorno del mese
successivo al trimestre di riferimento l'apposita istanza
prevista dal decreto del Ministro delle finanze, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 luglio 1975,
unitamente alla dichiarazione di cui alla lettera c) del
settimo comma del predetto art. 38-bis, se ricorrono le
condizioni per l'esonero dalla prestazione delle garanzie.
3. I contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal
secondo comma dell'art. 38-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la richiesta
di rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori
all'anno, possono, in alternativa, effettuare la
compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, per l'ammontare massimo
corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di
riferimento, presentando all'ufficio competente, in via
telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al
trimestre di riferimento, l'istanza di cui al comma 2. Gli
enti e le societa' controllanti che si avvalgono delle
disposizioni di cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
possono, in alternativa alla richiesta di rimborso
infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle
annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, effettuare
la compensazione prevista dal citato art. 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997. Tali compensazioni possono
essere effettuate solo successivamente alla presentazione
dell'istanza di cui al comma 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 37 (Disposizioni in tema di accertamento,
semplificazione e altre misure di carattere finanziario). -
1. - 48. (Omissis).
49. A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari
di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite
intermediari, modalita' di pagamento telematiche delle
imposte, dei contributi e dei premi di cui all'art. 17,
comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
delle entrate spettanti agli enti ed alle casse
previdenziali di cui all'art. 28, comma 1, dello stesso
decreto legislativo n. 241 del 1997.
49-bis. I soggetti di cui al comma 49 che intendono
effettuare la compensazione prevista dall'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a
10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente
i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate secondo modalita' tecniche definite con
provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle
entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente comma.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 35 del
citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
«Art. 35 (Responsabili dei centri). - 1. Il responsabile
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti
di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), su
richiesta del contribuente:
a) rilascia un visto di conformita' dei dati delle
dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa
documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,
nonche' di queste ultime alla relativa documentazione
contabile;
b) assevera che gli elementi contabili ed
extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili
e da altra documentazione idonea.
2. - 3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998:
«Art. 1 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni
in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.). - 1. Ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a
pena di nullita', su modelli conformi a quelli approvati
entro il 31 gennaio con provvedimento amministrativo, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le
dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione
relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di
imposta non coincidente con l'anno solare, relativamente ai
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, per le dichiarazioni
relative al periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. I
provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione
dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4, comma 1, e i
modelli di dichiarazione di cui agli artt. 34, comma 4, e
37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, recante norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, sono emanati entro il 15 gennaio dell'anno
in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in
formato elettronico dall'Agenzia delle entrate in via
telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione
delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non
obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono
essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
possono essere stabilite altre modalita' di distribuzione o
di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di
altri stampati.
3. La dichiarazione e' sottoscritta, a pena di nullita',
dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o
negoziale. La nullita' e' sanata se il contribuente
provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal
ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate.
4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone
fisiche e' sottoscritta, a pena di nullita', dal
rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha
l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante
negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto a
sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta
giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate.
5. La dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti
all'imposta sul reddito delle societa' sottoposti al
controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi
speciali e' sottoscritta anche dai soggetti che
sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione
priva di tale sottoscrizione e' valida, salva
l'applicazione della sanzione di cui all'art. 9, comma 5,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni.
6. In caso di presentazione della dichiarazione in via
telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente
articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione
che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2409-bis del
codice civile:
«Art. 2409-bis (Controllo contabile). - Il controllo
contabile sulla societa' e' esercitato da un revisore
contabile o da una societa' di revisione iscritti nel
registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio il controllo contabile e' esercitato da una
societa' di revisione iscritta nel registro dei revisori
contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, e'
soggetta alla disciplina dell'attivita' di revisione
prevista per le societa' con azioni quotate in mercati
regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale
per le societa' e la borsa.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla
redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che il
controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale.
In tal caso il collegio sindacale e' costituito da
revisori contabili iscritti nel registro istituito presso
il Ministero della giustizia.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante
«Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa
dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai
sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241»:
«Art. 2 (Visto di conformita'). - 1. Il rilascio del
visto di conformita' di cui all'art. 35, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica
il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella
dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione
e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e
detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo
scomputo delle ritenute d'acconto.
2. Il rilascio del visto di conformita' di cui all'art.
35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, implica, inoltre:
a) la verifica della regolare tenuta e conservazione
delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle
imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti
nella dichiarazione alle risultanze delle scritture
contabili e di queste ultime alla relativa documentazione;
c) (Soppressa).».
- Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997:
«Art. 39 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca
reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le
violazioni di norme tributarie:
a) ai soggetti indicati nell'art. 35 che rilasciano il
visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si
applica, la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro
2.582. La violazione e' punibile in caso di liquidazione
delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi
dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'art. 36-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli artt.
36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche' in caso di
liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni
e di controllo di cui agli artt. 54 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La
violazione e' punibile a condizione che non trovi
applicazione l'art. 12-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute
violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e'
disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione
dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e
l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso
di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo
di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di
rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si
considera violazione particolarmente grave il mancato
pagamento della suddetta sanzione;
b) al professionista che rilascia una certificazione
tributaria di cui all'art. 36 infedele, si applica la
sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso
di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel
corso di un biennio, e' disposta la sospensione dalla
facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per un
periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e' inibita
in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di
violazioni di particolare gravita'; si considera violazione
particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta
sanzione.
1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei
commi 1 e 3 del presente articolo e dell'art. 7-bis, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di
assistenza fiscale per il quale abbia operato il
trasgressore e' obbligato solidalmente con il trasgressore
stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione
irrogata.
2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e
dell'art. 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono
irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle
entrate competente in ragione del domicilio fiscale del
trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate
dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di
contestazione e' unico per ciascun anno solare di
riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza,
puo' essere integrato o modificato dalla medesima direzione
regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli
ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la
violazione per l'eventuale adozione di ulteriori
provvedimenti.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
all'art. 37, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si
applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro
2.582.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
assistenza fiscale di cui all'art. 33, comma 3, e' revocata
quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme
tributarie e delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 35,
nonche' quando gli elementi forniti all'amministrazione
finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla
documentazione fornita dal contribuente; nei casi di
particolare gravita' e' disposta la sospensione
cautelare.».
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 27 del
decreto decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 27 (Accertamenti). - 1. - 17. (Omissis).
18. L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti
per il pagamento delle somme dovute e' punito con la
sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei
crediti stessi. E' punito con la sanzione del duecento per
cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza
i crediti di cui al primo periodo per il pagamento delle
somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila
euro per ciascun anno solare. Per le sanzioni previste nel
presente comma, in nessun caso si applica la definizione
agevolata prevista dagli artt. 16, comma 3 e 17, comma 2
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti
intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo
per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di
bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere
elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000
euro.
(Omissis).».



 
Art. 11.
Analisi e studi economico-sociali
1. I sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonche' dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, sono, (( senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, )) utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali. La formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati nell'ambito del sistema statistico nazionale, e in particolare del regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali.



Riferimenti normativi:
- Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 223/2009 dell'11 marzo 2009, pubblicato nella G.U.U.E.
31 marzo 2009, n. L 88, e' relativo alle statistiche
europee e abroga:
- il regolamento (CE/ Euratom) n. 1101/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla
trasmissione all'Istituto statistico delle Comunita'
europee di dati statistici protetti dal segreto;
- il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo
alle statistiche comunitarie;
- la decisione 89/382/CEE/ Euratom del Consiglio, che
istituisce un comitato del programma statistico delle
Comunita' europee (Testo rilevante ai fini del SEE e della
Svizzera).



 
(( Art. 11-bis

Obbligo di presentazione del documento unico di regolarita'
contributiva
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e', in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento»;
b) all'articolo 29, comma 4, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28».))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli artt. 28 e 29 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4,
comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 28 (Esercizio dell'attivita'). - 1. Il commercio
sulle aree pubbliche puo' essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e'
soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone
fisiche o a societa' di persone regolarmente costituite
secondo le norme vigenti.
2-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
cui al comma 1 e', in ogni caso, soggetta alla
presentazione da parte del richiedente del documento unico
di regolarita' contributiva (DURC), di cui all'art. 1,
comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il
31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio
dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della
collaborazione gratuita delle associazioni di categoria
riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia del
lavoro, verifica la sussistenza del documento;
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un
posteggio e' rilasciata, in base alla normativa emanata
dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed
abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito
del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma
itinerante e' rilasciata, in base alla normativa emanata
dalla regione, dal comune nel quale il richiedente ha la
residenza, se persona fisica, o la sede legale.
L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche
alla vendita al domicilio del consumatore nonche' nei
locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio,
di cura, di intrattenimento o svago.
5. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.
5;
b) il settore o i settori merceologici e, qualora non
intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il
posteggio del quale chiede la concessione.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' sulle
aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che
si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il
comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre
regioni del territorio nazionale.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari
abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il
titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per
l'una e l'altra attivita'. L'abilitazione alla
somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul
titolo autorizzatorio.
8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei
prodotti alimentari e' soggetto alle norme comunitarie e
nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le
modalita' di vendita e i requisiti delle attrezzature sono
stabiliti dal Ministero della sanita' con apposita
ordinanza.
9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente
articolo nelle aree demaniali marittime e' soggetto al
nulla osta da parte delle competenti autorita' marittime
che stabiliscono modalita' e condizioni per l'accesso alle
aree predette.
10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore
e' vietato il commercio sulle aree pubbliche negli
aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai
titolari della relativa concessione in un mercato, sono
assegnati giornalmente, durante il periodo di non
utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti
legittimati ad esercitare il commercio sulle aree
pubbliche, che vantino il piu' alto numero di presenze nel
mercato di cui trattasi.
12. Le regioni, entro un anno dalla data di
pubblicazione del presente decreto, emanano le norme
relative alle modalita' di esercizio del commercio di cui
al presente articolo, i criteri e le procedure per il
rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui
all'art. 29, nonche' la reintestazione dell'autorizzazione
in caso di cessione dell'attivita' per atto tra vivi o in
caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi.
Le regioni determinano altresi' gli indirizzi in materia di
orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a
fissare i medesimi.
13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio piu'
idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un
adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione,
stabiliscono, altresi', sulla base delle caratteristiche
economiche del territorio secondo quanto previsto dall'art.
6, comma 3, del presente decreto, della densita' della rete
distributiva e della popolazione residente e fluttuante, i
criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per
la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da
destinare allo svolgimento dell'attivita', per
l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati
che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa,
nonche' per l'istituzione di mercati destinati a
merceologie esclusive. Stabiliscono, altresi', le
caratteristiche tipologiche delle fiere, nonche' le
modalita' di partecipazione alle medesime prevedendo in
ogni caso il criterio della priorita' nell'assegnazione dei
posteggi fondato sul piu' alto numero di presenze
effettive.
14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento,
provvedono all'emanazione delle disposizioni previste dal
presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei
rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di
consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle
imprese del commercio.
15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate
dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree
da destinare all'esercizio dell'attivita', nonche' le
modalita' di assegnazione dei posteggi, la loro superficie
e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura
congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che
esercitano la vendita diretta ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Al fine di
garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i
comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei
posteggi nei mercati e nelle fiere.
16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono
individuate altresi' le aree aventi valore archeologico,
storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del
commercio di cui al presente articolo e' vietato o
sottoposto a condizioni particolari ai fini della
salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti
divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di
viabilita', di carattere igienico sanitario o per altri
motivi di pubblico interesse. Vengono altresi' deliberate
le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria
delle domande di rilascio, il termine, comunque non
superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro
il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non
venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte
le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza
dell'azione amministrativa e la partecipazione al
procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modifiche.
17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio
commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari,
le regioni e i comuni possono stabilire particolari
agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre
entrate di rispettiva competenza per le attivita'
effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone
periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri
di minori dimensioni.
18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni
provvedono in via sostitutiva, adottando le norme
necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle
norme comunali».
«Art. 29 (Sanzioni). - 1. Chiunque eserciti il commercio
sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o
fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa,
nonche' senza l'autorizzazione o il permesso di cui
all'art. 28, commi 9 e 10, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000
a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e
della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti
per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla
deliberazione del comune di cui all'art. 28 e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
3. In caso di particolare gravita' o di recidiva il
sindaco puo' disporre la sospensione dell'attivita' di
vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La
recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa
violazione per due volte in un anno, anche se si e'
proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. L'autorizzazione e' revocata:
a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attivita'
entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo
proroga in caso di comprovata necessita';
b) nel caso di decadenza dalla concessione del
posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno
solare per periodi di tempo complessivamente superiori a
quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia,
gravidanza o servizio militare;
c) nel caso in cui il titolare non risulti piu'
provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2.
c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale ed
annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'art. 28.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo
l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel quale
hanno avuto luogo. Alla medesima autorita' pervengono i
proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero
da ordinanze ingiunzioni di pagamento.».



 
(( Art. 11-ter
Sportello unico per le attivita' produttive
1. All'articolo 38, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «con esclusione delle attivita' gia' disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorita' amministrativa competente» sono soppresse. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 38 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, si procede alla semplificazione e al
riordino della disciplina dello sportello unico per le
attivita' produttive di cui al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447, e successive modificazioni, in base ai seguenti
principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli
artt. 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto
previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e
dall'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di
accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e
fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva in
luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque
coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui
all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite
misure telematiche, il collegamento tra le attivita'
relative alla costituzione dell'impresa di cui alla
comunicazione unica disciplinata dall'art. 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le
attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla
lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento
delle procedure e delle formalita' per i prestatori di
servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la
realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni
e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti
previsti dalla normativa per la realizzazione, la
trasformazione, il trasferimento e la cessazione
dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere
affidata a soggetti privati accreditati (“Agenzie per
le imprese”). In caso di istruttoria con esito
positivo, tali soggetti privati rilasciano una
dichiarazione di conformita' che costituisce titolo
autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita'. Qualora si
tratti di procedimenti che comportino attivita'
discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti
privati accreditati svolgono unicamente attivita'
istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico,
ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di
cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo
sportello unico, delegandole alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a
disposizione il portale “impresa.gov” che
assume la denominazione di “impresainungiorno”,
prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;
e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata
immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo
sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione
della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il
privato puo' richiedere il ricorso alla conferenza di
servizi di cui agli artt. da 14 a 14-quinquies della legge
7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente
contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici,
e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la
formulazione di osservazioni ostative, ovvero per
l'attivazione della conferenza di servizi per la
conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di
servizi, scaduto il termine previsto per le altre
amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro
competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni
caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal
caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il
responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
emissione degli avvisi medesimi.».



 
(( Art. 11-quater

Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di
incitamento alla violenza
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra l'Agenzia delle entrate, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri,la Direzionegenerale per il cinema e la Direzionegenerale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ulteriori rispetto a quelle gia' previste ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al Ministero per i beni e le attivita' culturali per interventi a favore del settore dello spettacolo. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente del comma 466 dell'art. 1
della legge 23 dicembre 2005 n. 266, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)»:
«466. E' istituita una addizionale alle imposte sul
reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa
e dagli esercenti arti e professioni, nonche' dai soggetti
di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 25 per cento.
L'addizionale e' indeducibile ai fini delle imposte sul
reddito, si applica alla quota del reddito complessivo
netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei
ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione,
distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale
pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto
all'ammontare totale dei ricavi o compensi; al fine della
determinazione della predetta quota di reddito, le spese e
gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi
adibiti promiscuamente alle predette attivita' e ad altre
attivita', sono deducibili in base al rapporto tra
l'ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei
compensi derivanti da tali attivita' e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Ai
fini del presente comma, per materiale pornografico si
intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi
supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria,
cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche
realizzata o riprodotta su supporto informatico o
telematico, in cui siano presenti immagini o scene
contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra
adulti consenzienti, come determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Con lo stesso decreto sono definite
le modalita' per l'attuazione del presente comma anche
quanto alle trasmissioni volte a sollecitare la credulita'
popolare. Per la dichiarazione, gli acconti, la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il
contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non
disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni
previste per le imposte sul reddito. Per il periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' dovuto un acconto pari al 120 per cento
dell'addizionale che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni del presente comma nel periodo d'imposta
precedente.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»:
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi
2, 3 e 5.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 31 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008:
«Art. 31 (IVA servizi televisivi). - 1. A decorrere dal
1° gennaio 2009 il n. 123-ter della Tabella A, Parte terza,
allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e' soppresso.
2. L'art. 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
273, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Periodo di applicazione). - 1. Le disposizioni
di cui all'art. 1 si applicano nei limiti temporali
previsti dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12
febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto
relativamente al periodo di applicazione del regime di
imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di
radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi
prestati tramite mezzi elettronici.».
3. L'addizionale di cui all'art. 1, comma 466, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, anche al reddito proporzionalmente
corrispondente alla quota di ricavi derivanti dalla
trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto
nonche' ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive
volte a sollecitare la credulita' popolare che si rivolgono
al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento. Nel
citato comma il terzo periodo e' cosi' sostituito: «Ai fini
del presente comma, per materiale pornografico si intendono
i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti
integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria,
cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche
realizzata o riprodotta su supporto informatico o
telematico, in cui siano presenti immagini o scene
contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra
adulti consenzienti, come determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Con lo stesso decreto sono definite
le modalita' per l'attuazione del presente comma anche
quanto alle trasmissioni volte a sollecitare la credulita'
popolare.».



 
Art. 12.
Contrasto ai paradisi fiscali
1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attivita' economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonche' di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati.
2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita' di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, (( n. 107, )) e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.
3. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attivita' economiche e finanziarie all'estero, l'Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unita' speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale.
(( 3-bis. Per le attivita' connesse alle finalita' di cui al comma 3 da svolgere all'estero, l'Agenzia delle entrate si avvale del personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, secondo modalita' stabilite d'intesa con il Comando generale della guardia di finanza.
3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, riservata al personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, puo' essere aumentata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. ))




Riferimenti normativi:
- Il decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999,
reca «Individuazione di Stati e territori aventi un regime
fiscale privilegiato».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
21 novembre 2001, reca «Individuazione degli Stati non
appartenenti all'Unione europea soggetti ad un regime di
tassazione non privilegiato di cui all'art. 96-bis, comma
2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi (cd.
“white list”).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, recante «Rilevazione a fini
fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di
denaro, titoli e valori»:
«Art. 4 (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le
attivita'). - 1. Le persone fisiche, gli enti non
commerciali, e le societa' semplici ed equiparate ai sensi
dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che al termine
del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero
ovvero attivita' estere di natura finanziaria, attraverso
cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera
imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione
dei redditi. Agli effetti dell'applicazione della presente
disposizione si considerano di fonte estera i redditi
corrisposti da non residenti, soggetti all'imposta
sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, o soggetti alla
ritenuta prevista nel terzo comma dell'art. 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonche' i redditi derivanti da beni che si trovano al di
fuori del territorio dello Stato.
2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresi'
indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e
sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli
investimenti all'estero e le attivita' estere di natura
finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al
termine del periodo di imposta i soggetti non detengono
investimenti e attivita' finanziarie della specie.
3. In caso di esonero dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi
termini previsti per la presentazione della dichiarazione
dei redditi.
4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei
redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per i
certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in
gestione od in amministrazione agli intermediari residenti
indicati nell'art. 1, per i contratti conclusi attraverso
il loro intervento, anche in qualita' di controparti,
nonche' per i depositi ed i conti correnti, a condizione
che i redditi derivanti da tali attivita' estere di natura
finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli
intermediari stessi.
5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3
non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti
ed attivita' al termine del periodo d'imposta, ovvero
l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso
dell'anno, non supera l'importo di 10.000 euro.
6. Ai fini del presente articolo viene annualmente
stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il
controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare,
calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano
dei cambi determinera' con riferimento ai dati di chiusura
delle borse valori di Milano e di Roma.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare
successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti
all'estero e le attivita' estere di natura finanziaria
oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano stati
compiuti atti, anche preliminari, di accertamento
tributario o valutario, si considerano effettuati, anche
agli effetti fiscali, nell'anno 1990.».
- Per il testo vigente dell'art. 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si vedano le note
all'art. 7.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei
compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»:
«Art. 4 (Attivita' internazionale a tutela del bilancio
dello Stato e dell'Unione europea). - 1. Il Corpo della
Guardia di finanza promuove e attua, fermo restando quanto
previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, nonche' dalla legge 1° aprile 1981, n. 121,
per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia
in materia di ordine e di sicurezza pubblica, forme di
cooperazione operativa, a livello internazionale, con
organismi collaterali esteri, per il contrasto delle
violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del
bilancio dello Stato e dell'Unione europea.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per lo
svolgimento di attivita' di supporto e consulenza in
materia economica e finanziaria, il Corpo della Guardia di
finanza puo' destinare, fuori dal territorio nazionale,
secondo le procedure e le modalita' previste dall'art. 168
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, proprio personale, che operera' presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in
qualita' di esperti.
3. A tali fini il contingente previsto dall'art. 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e' aumentato di una quota di dodici unita', riservata
agli esperti del Corpo.
4. Per le medesime finalita' di cui ai commi 1 e 2, il
Corpo della Guardia di finanza puo' destinare, con il
trattamento di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, e nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, proprio
personale anche presso le sedi istituzionali competenti
nella materia di cui al comma 1, in ambito internazionale
ed europeo.
5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3
del presente articolo si provvede con le risorse
finanziarie previste dall'art. 8 della legge 31 marzo 2000,
n. 78.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 168 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni, recante «Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri»:
«Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico
o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso
uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello
Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad un
massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica
Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di
costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della
sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione
dell'incarico, le persone predette prestano promessa
solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'
da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli artt. 142, 143, 144, 147 e
170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le disposizioni
della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti
con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il
Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con
il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre
Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro
competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla
stessa persona possono essere conferiti piu' incarichi
purche', nel complesso, non superino gli otto anni. Gli
incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio
del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad
occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti
presso Organismi internazionali, non possono superare il
numero di cinquantuno, comprese le quattro unita' fissate
dall'art. 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
e successive modificazioni. Il Ministro per gli affari
esteri puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale metta a disposizione
dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci
funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non
inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione
di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del
presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri
puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono
complessivamente superare il numero di centosessantacinque,
di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con
l'esclusione delle unita' riservate da speciali
disposizioni di legge all'espletamento di particolari
compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea.».



 
Art. 13.
Contrasto agli arbritaggi fiscali internazionali
1. Per analogia e armonizzazione con quanto gia' disposto in altri ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali l'accesso a regimi che possono favorire disparita' di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, e' sottoposto ad una verifica di effettivita' sostanziale. A tal fine nel (( TUIR )) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 167, nel comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente «a) la societa' o altro ente non residente svolga un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua principale attivita', nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attivita' bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento»;
b) all'articolo 167, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del (( comma 5 )) non si applica qualora i proventi della societa' o altro ente non residente provengono per piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale, letteraria o artistica, nonche' dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa' o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.»;
c) all'articolo 167, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu' della meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale, letteraria o artistica nonche' dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa' o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.
8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria secondo le modalita' indicate nel precedente comma 5.»;
d) nell'articolo 168, comma 1, dopo le parole « di cui all'articolo 167 » sono aggiunte le seguenti: «, con l'esclusione di quanto disposto al comma 8-bis».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 167 e 168 del
citato DPR n. 917 del 1986, come modificati dalla presente
legge:
«Art. 167 (Disposizioni in materia di imprese estere
controllate). - 1. Se un soggetto residente in Italia
detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite
societa' fiduciarie o per interposta persona, il controllo
di una impresa, di una societa' o di altro ente, residente
o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, i redditi
conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a
decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti
residenti in proporzione alle partecipazioni da essi
detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le
partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai
redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in
Stati o territori diversi da quelli di cui al citato
decreto.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone
fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e
73, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Ai fini della determinazione del limite del controllo
di cui al comma 1, si applica l'articolo 2359 del codice
civile, in materia di societa' controllate e societa'
collegate.
4. [Abrogato].
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il
soggetto residente dimostra, alternativamente, che:
a) la societa' o altro ente non residente svolga
un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua
principale attivita', nel mercato dello Stato o territorio
di insediamento; per le attivita' bancarie, finanziarie e
assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta
quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei
ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento;
b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di
localizzare i redditi in Stati o territori diversi da
quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Per i fini
di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare
preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi
dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante lo statuto dei diritti del contribuente.
5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5
non si applica qualora i proventi della societa' o altro
ente non residente provengono per piu' del 50% dalla
gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli,
partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie,
dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti
immateriali relativi alla proprieta' industriale,
letteraria o artistica, nonche' dalla prestazione di
servizi nei confronti di soggetti che direttamente o
indirettamente controllano la societa' o l'ente non
residente, ne sono controllati o sono controllati dalla
stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non
residente, ivi compresi i servizi finanziari.
6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai
sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata
con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del
soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per
cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni
del titolo I, capo VI, nonche' degli articoli 84, 111, 112;
non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 86,
comma 4, e 102, comma 3. Dall'imposta cosi' determinata
sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 165, le
imposte pagate all'estero a titolo definitivo.
7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai
soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono
alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino
all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai
sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi
precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che
non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del
primo periodo del presente comma, sono ammesse in
detrazione, ai sensi dell'articolo 165, fino a concorrenza
delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite
degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo
periodo del predetto comma.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del
presente articolo.
8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova
applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti
controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in
Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora
ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a
piu' della meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti
ove residenti in Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per piu' del 50%
dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in
titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita'
finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di
diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale,
letteraria o artistica nonche' dalla prestazione di servizi
nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente
controllano la societa' o l'ente non residente, ne sono
controllati o sono controllati dalla stessa societa' che
controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi
i servizi finanziari.

8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano
se il soggetto residente dimostra che l'insediamento
all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa
volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini
del presente comma il contribuente deve interpellare
l'amministrazione finanziaria secondo le modalita' indicate
nel precedente comma 5.».
«Art.168 (Disposizioni in materia di imprese estere
collegate). - 1. Salvo quanto diversamente disposto dal
presente articolo, la norma di cui all'articolo 167, con
l'esclusione di quanto disposto dal comma 8-bis si applica
anche nel caso in cui il soggetto residente in Italia
detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite
societa' fiduciarie o per interposta persona, una
partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili di
un'impresa, di una societa' o di altro ente, residente o
localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis; tale percentuale e'
ridotta al 10 per cento nel caso di partecipazione agli
utili di societa' quotate in borsa. La norma di cui al
presente comma non si applica per le partecipazioni in
soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato
decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili
organizzazioni situate in Stati o territori diversi da
quelli di cui al medesimo decreto.
2. I redditi del soggetto non residente oggetto di
imputazione sono determinati per un importo corrispondente
al maggiore fra:
a) l'utile prima delle imposte risultante dal bilancio
redatto dalla partecipata estera anche in assenza di un
obbligo di legge;
b) un reddito induttivamente determinato sulla base dei
coefficienti di rendimento riferiti alle categorie di beni
che compongono l'attivo patrimoniale di cui al successivo
comma 3.
3. Per la determinazione forfettaria di cui al comma 2
si applicano i seguenti coefficienti:
a) l'1 per cento sul valore dei beni indicati
nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), anche se
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del
valore dei crediti;
b) il 4 per cento sul valore delle immobilizzazioni
costituite da beni immobili e da beni indicati
nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;
c) il 15 per cento sul valore delle altre
immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
disposizioni attuative del presente articolo.».



 
(( Art. 13-bis

Disposizioni concernenti il rimpatrio di attivita' finanziarie e
patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato
1. E' istituita un'imposta straordinaria sulle attivita' finanziarie e patrimoniali:
a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;
b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perche' detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.
2. L'imposta si applica come segue:
a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilita' di scomputo di eventuali perdite;
b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.
3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.
4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i reati, ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalita', in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonche' dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.
6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attivita' finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.
7. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50»;
b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50»
8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilita' speciale per essere destinate alle finalita' indicate all'articolo 16, comma 3. ))




Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e
successive modificazioni, reca «Rilevazione a fini fiscali
di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli
e valori».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione
dell'euro in materia di tassazione dei redditi di natura
finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero,
di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie»:
«Art. 17 (Disposizioni in materia di antiriciclaggio). -
1. Alle operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 si
applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di
identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal
decreto-legge n. 143 del 1991 e tutte le altre disposizioni
in materia penale, di lotta alla criminalita' organizzata e
al terrorismo.
2. Le operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 non
costituiscono di per se' elemento sufficiente ai fini della
valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione di
cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 143 del 1991, ferma
rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dal
medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 143.
2-bis. L'utilizzo delle modalita' di cui agli articoli
12, 15 e 16 per effettuare il rimpatrio o la
regolarizzazione di attivita' detenute all'estero derivanti
da reati diversi da quelli per i quali e' esclusa la
punibilita' ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c),
non produce gli effetti di cui al medesimo articolo 14 ed
e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari
al 100 per cento del valore corrente delle attivita'
oggetto della dichiarazione riservata.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si
applicano ai casi di reati gia' estinti, non punibili o non
piu' previsti come tali dall'ordinamento, salvo che per i
delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di
corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di
persona a scopo di estorsione, di usura, di traffico di
armi, di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e
acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito di
sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al
contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonche' dei
delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e
comunque per i delitti puniti con l'ergastolo ovvero con
pena edittale non inferiore nel massimo a quindici anni di
reclusione.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli4 e 5 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante «Nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25
giugno 1999, n. 205».
«Art. 4 (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi
previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione
da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle
dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od
elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a
taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi fittizi, e' superiore al dieci per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati
in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire quattro
miliardi.».
«Art. 5 (Omessa dichiarazione). - 1. E' punito con la
reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali
relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e'
superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a
lire centocinquanta milioni.
2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non
si considera omessa la dichiarazione presentata entro
novanta giorni dalla scadenza del termine o non
sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al
modello prescritto.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 11, 13, 14,
15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del citato
decreto-legge n. 350 del 2001:
«Art. 11 (Definizioni). - 1. Ai fini delle disposizioni
di cui al presente capo, si intende per:
a) «interessati», le persone fisiche, gli enti non
commerciali, le societa' semplici e le associazioni
equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) «intermediari», le banche italiane, le societa'
d'intermediazione mobiliare previste dall'articolo 1, comma
1, lettera e), del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le societa' di
gestione del risparmio previste dall'articolo 1, comma 1,
lettera o), dello stesso testo unico, limitatamente alle
attivita' di gestione su base individuale di portafogli di
investimento per conto terzi, le societa' fiduciarie di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, gli agenti di cambio
iscritti nel ruolo unico previsto dall'articolo 201 del
predetto testo unico, le Poste italiane S.p.a., le stabili
organizzazioni in Italia di banche e di imprese di
investimento non residenti;
c) «decreto-legge n. 429 del 1982», il decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la
repressione della evasione in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la
definizione delle pendenze in materia tributaria;
d) «decreto-legge n. 167 del 1990», il decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni,
recante norme in tema di rilevazione a fini fiscali di
taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e
valori;
e) «decreto-legge n. 143 del 1991», il decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni,
recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del
contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e
prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio;
f) [soppressa];
g) «decreto legislativo n. 319 del 1998», il decreto
legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino
dell'Ufficio italiano dei cambi, a norma dell'articolo 1,
comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;
h) «decreto legislativo n. 74 del 2000», il decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25
giugno 1999, n. 205».
«Art. 13 (Adempimenti). - 1. Gli interessati presentano
agli intermediari una dichiarazione riservata delle
attivita' finanziarie rimpatriate, conferendo l'incarico di
ricevere in deposito le attivita' provenienti dall'estero e
optando per il versamento della somma di cui all'articolo
12, comma 1, ovvero per il conferimento del mandato alla
sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2.
Nella dichiarazione gli interessati devono inoltre
attestare che le attivita' da rimpatriare erano da essi
detenute fuori dal territorio dello Stato, ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, almeno al 1° agosto 2001. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, e' approvato il modello di
dichiarazione riservata. Per la determinazione del
controvalore in euro delle attivita' finanziarie espresse
in valuta viene utilizzato il cambio stabilito con apposito
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana entro il 31 ottobre 2001, sulla base della media
dei cambi fissati, ai sensi dell'articolo 76, comma 7, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, per il periodo da settembre 2000 ad agosto 2001.
Nei casi diversi dal rimpatrio di denaro la somma di cui
all'articolo 12, comma 1, e' commisurata all'ammontare
delle altre attivita' finanziarie rimpatriate indicato
nella dichiarazione riservata.
2. Gli intermediari versano la somma di cui all'articolo
12, comma 1, secondo le disposizioni contenute nel capo III
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
effettuare la compensazione di cui all'articolo 17 dello
stesso decreto, entro il termine previsto per il versamento
delle ritenute relative al mese di ricezione della
dichiarazione riservata, trattenendone l'importo dal denaro
rimpatriato, ovvero, ove l'interessato non fornisca
direttamente la provvista corrispondente, effettuando i
disinvestimenti necessari, anche in mancanza di apposite
istruzioni dello stesso. Gli intermediari versano alla
Banca d'Italia, entro la data stabilita con il decreto di
cui all'articolo 18, comma 2, le somme corrispondenti ai
mandati alla sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo
12, comma 2.
3. Gli intermediari rilasciano agli interessati copia
della dichiarazione riservata. Gli intermediari comunicano
all'amministrazione finanziaria, entro il termine stabilito
per la dichiarazione dei sostituti d'imposta, l'ammontare
complessivo delle attivita' rimpatriate, quello delle somme
di cui all'articolo 12, comma 1, versate, ovvero dei titoli
di cui all'articolo 12, comma 2, sottoscritti, senza
indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno
presentato la dichiarazione riservata.
4. Nei confronti degli intermediari, per la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni,
i rimborsi e il contenzioso relativi alle somme di cui
all'articolo 12, comma 1, si applicano le disposizioni in
materia di imposte sui redditi».
«Art. 14 (Effetti del rimpatrio). - 1. Salvo quanto
stabilito dal comma 7, il rimpatrio delle attivita'
finanziarie effettuato ai sensi dell'articolo 12 e nel
rispetto delle modalita' di cui all'articolo 13:
a) preclude nei confronti del dichiarante e dei
soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento
tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i
quali non e' ancora decorso il termine per l'azione di
accertamento alla data di entrata in vigore del presente
decreto, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle
somme o dalle altre attivita' costituite all'estero e
oggetto di rimpatrio;
b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie e
previdenziali e quelle previste dall'articolo 5 del
decreto-legge n. 167 del 1990, relativamente alla
disponibilita' delle attivita' finanziarie dichiarate;
c) esclude la punibilita' per i reati di cui agli
articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000,
nonche' per i reati di cui al decreto-legge n. 429 del
1982, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 4,
lettere d) e f), del predetto decreto n. 429 del 1982,
relativamente alla disponibilita' delle attivita'
finanziarie dichiarate.
2. Fermi rimanendo gli obblighi in materia di
antiriciclaggio indicati all'articolo 17 e quelli di
rilevazione e comunicazione previsti dagli articoli 1,
commi 1 e 2, e 3-ter del decreto-legge n. 167 del 1990, gli
intermediari non effettuano le comunicazioni
all'amministrazione finanziaria previste dall'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990. Gli
intermediari non devono comunicare all'amministrazione
finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e
notizie concernenti le dichiarazioni riservate, ivi
compresi quelli riguardanti la somma e i titoli di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2.
3. Per quanto riguarda la non comunicazione
all'amministrazione finanziaria disposta dal comma 2,
qualora non sia rispettata la limitazione ai dati e notizie
indicati nel comma 2, gli intermediari devono comunicare
alla medesima amministrazione i dati e le notizie relativi
alle dichiarazioni riservate, nonche' quelli eccedenti i
medesimi.
4. Gli intermediari sono obbligati, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, a fornire i dati e le
notizie relativi alle dichiarazioni riservate ove siano
richiesti in relazione all'acquisizione delle fonti di
prova e della prova nel corso dei procedimenti e dei
processi penali, nonche' in relazione agli accertamenti per
le finalita' di prevenzione e per l'applicazione di misure
di prevenzione di natura patrimoniale previste da
specifiche disposizioni di legge ovvero per l'attivita' di
contrasto del riciclaggio e di tutti gli altri reati, con
particolare riguardo alle norme antiterrorismo nonche' per
l'attivita' di contrasto del delitto di cui all'articolo
416-bis del codice penale.
5. Relativamente alle attivita' finanziarie oggetto di
rimpatrio, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le
dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 4 del
decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in
corso alla data di presentazione della dichiarazione
riservata, nonche' per quello precedente, ove la
dichiarazione medesima sia presentata nel periodo dal 1°
gennaio al 28 febbraio 2002. Restano fermi gli obblighi di
dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti
dall'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 167 del 1990.
5-bis. Relativamente alle attivita' finanziarie
rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati considerano
quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti,
in mancanza della dichiarazione di acquisto, l'importo
risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, ovvero quello indicato nella
dichiarazione riservata. In quest'ultimo caso gli
interessati comunicano all'intermediario, ai fini degli
articoli 6 e 7 del predetto decreto legislativo, la
ripartizione dell'importo complessivo indicato nella
dichiarazione riservata fra le diverse specie delle
predette attivita'.
6. In caso di accertamento, gli interessati possono
opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi e
estintivi di cui al comma 1 con invito a controllare la
congruita' della somma di cui all'art. 12, comma 1, in
relazione all'ammontare delle attivita' indicato nella
dichiarazione riservata, ovvero l'effettivita' della
sottoscrizione dei titoli di cui all'art. 12, comma 2.
Previa adesione dell'interessato, le basi imponibili
fiscali e contributive determinate dalle amministrazioni
competenti sono definite fino a concorrenza degli importi
dichiarati.
7. Il rimpatrio delle attivita' non produce gli effetti
di cui al presente articolo quando, alla data di
presentazione della dichiarazione riservata, una delle
violazioni delle norme indicate al comma 1 e' stata gia'
constatata o comunque sono gia' iniziati accessi, ispezioni
e verifiche o altre attivita' di accertamento tributario e
contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale
conoscenza. Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi
di cui al comma 1, lettera c) quando per gli illeciti
penali ivi indicati e' gia' stato avviato il procedimento
penale, di cui gli interessati hanno avuto formale
conoscenza.
8. Gli interessati possono comunicare agli intermediari
cui e' presentata la dichiarazione riservata i redditi
derivanti dalle attivita' finanziarie rimpatriate,
percepiti dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto e prima della presentazione della dichiarazione
medesima, fornendo contestualmente la provvista
corrispondente alle imposte dovute, che sarebbero state
applicate dagli intermediari qualora le attivita'
finanziarie fossero gia' state depositate presso gli
stessi. Nei confronti degli intermediari si applica
l'articolo 13, comma 4».
«Art. 15 (Regolarizzazione delle attivita' finanziarie
detenute all'estero). - 1. In conformita' alle disposizioni
del Trattato istitutivo della Comunita' europea in materia
di libera circolazione dei capitali, gli interessati che
comunque detengono all'estero alla data di entrata in
vigore del presente decreto attivita' finanziarie, possono
conseguire gli effetti indicati nell'articolo 14, ad
eccezione del comma 8, relativamente alle attivita'
finanziarie mantenute all'estero e regolarizzate, con il
versamento della somma indicata nell'articolo 12, comma 1,
ovvero con le modalita' indicate all'articolo 12, comma 2,
nel rispetto dei termini previsti nel medesimo articolo.
2. Gli interessati presentano agli intermediari la
dichiarazione riservata di cui all'articolo 13 delle
attivita' finanziarie oggetto di regolarizzazione, optando
per il versamento della somma di cui all'articolo 12, comma
1, ovvero per la sottoscrizione dei titoli di cui
all'articolo 12, comma 2. Alla dichiarazione riservata deve
essere allegata una certificazione degli intermediari non
residenti che attesta che le attivita' corrispondenti agli
importi in essa indicati sono in deposito presso i medesimi
intermediari.
3. Gli intermediari versano, ai sensi dell'articolo 13,
comma 2, la somma indicata all'articolo 12, comma 1, ovvero
versano alla Banca d'Italia il controvalore dei titoli di
cui all'articolo 12, comma 2, ed effettuano le relative
comunicazioni e attestazioni con le modalita' di cui
all'articolo 13, commi 2, 3 e 4.
4. Gli intermediari effettuano le rilevazioni di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del
1990 e le comunicazioni di cui al comma 3 dello stesso
articolo».
«Art. 16 (Regolarizzazione di altre attivita'). - 1. In
conformita' alle disposizioni del Trattato istitutivo della
Comunita' europea in materia di libera circolazione dei
capitali, gli interessati che comunque detengono alla data
di entrata in vigore del presente decreto investimenti ed
attivita' all'estero diversi dalle attivita' di cui
all'articolo 15 possono regolarizzare, nel periodo di tempo
di cui all'articolo 12, i predetti investimenti e attivita'
con le modalita' indicate nel predetto articolo 15, senza
obbligo della certificazione ivi prevista. La
regolarizzazione produce gli effetti di cui all'articolo
14, ad eccezione del comma 8.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3 e 4».
«Art. 19 (Disciplina sanzionatoria). - (Omissis).
2. Per la violazione indicata all'articolo 14, comma 3,
l'intermediario e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria del 25 per cento dell'ammontare degli importi
eccedenti quelli indicati nella dichiarazione riservata.
2-bis. L'interessato che attesta falsamente nella
dichiarazione prevista dall'articolo 13 la detenzione fuori
del territorio dello Stato del denaro o delle attivita'
rimpatriate alla data indicata ai sensi dell'articolo 12,
comma 1, e' punito con la reclusione da tre mesi a un
anno».
«Art. 20 (Rilevazioni dell'Ufficio italiano dei cambi).
- 1. - 2. [Soppressi].
3. L'Ufficio italiano dei cambi, nell'esercizio
dell'attivita' di raccolta delle informazioni per
l'elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei
pagamenti e sulla posizione patrimoniale verso l'estero,
assegnata con il decreto legislativo n. 319 del 1998 e
nell'esercizio dell'attivita' di analisi statistica sui
dati aggregati di cui all'articolo 5, comma 10, del
decreto-legge n. 143 del 1991 fissa le modalita' di
rilevazione delle attivita' rimpatriate o regolarizzate.».
- Il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, reca
«Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni
di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro
irregolare».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto-legge n. 167 del 1990, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Sanzioni). - 1. Per la violazione degli
obblighi di cui all'articolo 1, posti a carico degli
intermediari, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria del 25 per cento degli importi delle operazioni
cui le violazioni si riferiscono. All'irrogazione delle
sanzioni provvede l'ufficio delle imposte competente in
relazione al domicilio fiscale dell'intermediario.
2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
nell'articolo 2, relativo ai trasferimenti diversi da
quelli riguardanti investimenti all'estero e attivita'
estere di natura finanziaria, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento
dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la
confisca di beni di corrispondente valore quando
l'ammontare complessivo di tali trasferimenti e' superiore,
nel periodo di imposta, a 10.000 euro.
3. [Abrogato].
4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
nell'articolo 4, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 10 al 50 per cento
dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la
confisca di beni di corrispondente valore.
5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
nell'articolo 4, comma 2, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 10 al 50 per cento dello
ammontare degli importi non dichiarati.
6. Per la violazione dell'obbligo di cui allo articolo
4, comma 3, si applicano le sanzioni amministrative
pecuniarie previste rispettivamente per la violazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 4.
7. [Soppresso].
8. Chiunque fornisce agli intermediari di cui
all'articolo 1 false indicazioni sul soggetto realmente
interessato al trasferimento da o verso l'estero di denaro,
titoli o valori mobiliari ovvero dichiara falsamente di non
essere residente in Italia, in modo da non consentire
l'adempimento degli obblighi previsti nello stesso articolo
1, e' punito, salvo che il fatto costituisca un piu' grave
reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la
multa da lire un milione a lire dieci milioni.
8-bis. Chiunque, nel rendere la dichiarazione prevista
dall'articolo 3, omette di indicare le generalita' del
soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o
verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero
le indica false, e' punito, salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno
e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.».



 
Art. 14.

Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di societa' ed enti
(( 1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilita' in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunita' europee e quelle necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia ai sensi del comma 4, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, con l'aliquota del 6 per cento, entro l'importo massimo di 300 milioni di euro.
2. L'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' versata, a titolo di acconto, entro il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il saldo e' versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta.
3. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilita' di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza corrispondente alle disponibilita' cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza e' scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del TUIR, e successive modificazioni.
4. L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini della determinazione del reddito e non puo' essere imputata a stato patrimoniale. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riferimento alle disponibilita' auree della Banca d'Italia, fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere non ostativo della Banca centrale europea e comunque nella misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale e finanziaria della banca centrale; la predetta misura e' stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere della Banca d'Italia.
5. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione delle procedure previste dal comma 4, le maggiori entrate previste dal presente articolo siano inferiori al gettito stimato in 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, modulate sulle singole voci in proporzione alle disponibilita' esistenti alla data del 30 novembre 2009, ovvero anche attraverso l'adozione di ulteriori misure ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, recante
«Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della L.
24 aprile 1998, n. 128»:
«Art. 1. - 1. I metalli preziosi considerati ai fini del
presente decreto sono i seguenti: platino, palladio, oro e
argento.».
- Si riportano il testo vigente degli articoli 22 e 79
del citato D.P.R. n. 917 del 1986:
«Art. 22 (Scomputo degli acconti). - 1. Dall'imposta
determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano
nell'ordine: a) l'ammontare dei crediti per le imposte
pagate all'estero secondo le modalita' di cui all'articolo
165; b) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto
dell'imposta; c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto
operate, anteriormente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo e su quelli tassati
separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione
della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta
relativa al periodo di imposta nel quale sono state
operate. Le ritenute operate sui redditi delle societa',
associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si
scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte
dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.
2. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta,
dei versamenti e delle ritenute, e' superiore a quello
dell'imposta netta sul reddito complessivo, il contribuente
ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in
diminuzione dell'imposta del periodo d'imposta successiva o
di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei
redditi. Per i redditi tassati separatamente, se
l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti e'
superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli
19 e 21, il contribuente ha diritto al rimborso
dell'eccedenza».
«Art. 79 (Scomputo degli acconti). - 1. I versamenti
eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le
ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano
dall'imposta a norma dell'articolo 22, salvo il disposto
del comma 2 del presente articolo.
2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 1 del
decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692,
applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo
di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a
formare il reddito complessivo ancorche' non siano stati
percepiti e assoggettati alla ritenuta. L'importo da
scomputare e' calcolato in proporzione all'ammontare degli
interessi e altri proventi che concorrono a formare il
reddito.».
- La legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive
modificazioni, reca «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2009)». La Tabella C della legge finanziaria
reca l'elenco degli «stanziamenti autorizzati in relazione
a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e'
demandata alla legge finanziaria» ripartiti per singoli
Ministeri.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11-ter,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio»:
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di
salvaguardia per la compensazione degli effetti che
eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria
delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero
minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
seguenti modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei
fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione nello stato di previsione della entrata delle
risorse da utilizzare come copertura;
c) [abrogata];
d) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo
e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati da una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL
devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno
decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati
sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni
legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti
appartenenti al settore pubblico allargato la relazione
riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al
Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture
adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte
riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni
parlamentari competenti nelle modalita' previste dai
Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le
conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme
di copertura recate dalla legge di delega.
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed
organismi pubblici non territoriali gli organi interni di
revisione e di controllo provvedono agli analoghi
adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri..».



 
(( Art. 14-bis

Finanziamento del sistema informatico di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o piu' decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonche' ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attivita' svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalita' operative semplificate, in particolare i tempi e le modalita' di attivazione nonche' la data di operativita' del sistema, le informazioni da fornire, le modalita' di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalita' di interconnessione e interoperabilita' con altri sistemi informativi, le modalita' di elaborazione dei dati, le modalita' con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorita' di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonche' l'entita' dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 acopertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operativita' del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1116 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007):
«1116. Per l'anno 2007 una quota non inferiore a 5
milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti
per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
iscritte a bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' riservata in sede
di riparto alla realizzazione di un sistema integrato per
il controllo e la tracciabilita' dei rifiuti, in funzione
della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di
prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di
criminalita' organizzata nell'ambito dello smaltimento
illecito dei rifiuti».
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 189 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«3-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, a partire dall'istituzione di un sistema
informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti,
ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su
produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti
e la realizzazione in formato elettronico del formulario di
identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e
scarico e del M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, le categorie di soggetti di cui al comma
precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e
utilizzo delle apparecchiature elettroniche.».
- Si riporta il testo del comma 24 dell'art. 2 del
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori
disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale):
«24. All'articolo 189 sono apportate le seguenti
modificazioni: il comma 3, e' sostituito dai seguenti:
«3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita'
di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli
intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli
enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il
riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le
imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti
pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di
rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3,
lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
territorialmente competenti, con le modalita' previste
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantita' e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle
predette attivita'. Sono esonerati da tale obbligo gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile con un volume di affari annuo non superiore a euro
ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8,
nonche', per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e
gli enti produttori iniziali che non hanno piu' di dieci
dipendenti.
3-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, a partire dall'istituzione di un sistema
informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti,
ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su
produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti
e la realizzazione in formato elettronico del formulario di
identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e
scarico e del M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, le categorie di soggetti di cui al comma
precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e
utilizzo delle apparecchiature elettroniche.».
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 2 del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 (Misure straordinarie
per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania, nonche' misure urgenti
di tutela ambientale) convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 2008, n. 210:
«2-bis. Il Sottosegretario di Stato di cui al
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in
collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione
ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, avvia un progetto pilota per garantire la piena
tracciabilita' dei rifiuti, al fine di ottimizzare la
gestione integrata dei rifiuti stessi».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».



 
Art. 15.
Potenziamento della riscossione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attivita' di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS (( e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, )) in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonche' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. (( A decorrere dalla medesima dati commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati. ))
2. All'articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi (( degli articoli 23 e seguenti )) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta (( d'acconto )) nella misura del 20%, secondo modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
3. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole da «entro» a «nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.
5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 148 e' abrogato.
6. All'articolo 2, comma 2, del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole: «entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito» sono aggiunte le seguenti: «e con le modalita' previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
7. La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (( nonche' sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria )) puo' essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.
8. Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, (( per la rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria )) sono individuati gli atti di cui al comma 7.
(( 8-bis. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.».
8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8-quater. Il comma 7 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' sostituito dal seguente:
«7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, la loro validita' e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo puo' procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni.».
8-quinquies. Al primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il numero 7) e' inserito il seguente:
«7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge; ».
8-sexies. Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 7) e' aggiunto il seguente:
«7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.».
8-septies. Nei limiti di spesa di cui alle somme residuate dall'adozione delle misure di sostegno al credito e agli investimenti destinate al settore dell'autotrasporto, previste dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, pari a 44 milioni di euro, e' riconosciuto, per l'anno 2009, un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attivita'. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta e' usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.
8-octies. All'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
7-bis. Ove si accerti che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o piu' veicoli, gli uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, al Corpo della guardia di finanza e alla regione territorialmente competente.».
8-novies. Gli interventi di cui al comma 19 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con apposite misure di sostegno agli investimenti, dirette a fronteggiare la grave crisi che ha interessato il settore dell'autotrasporto, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.
8-decies. Al fine di assicurare i principi di trasparenza, imparzialita' e garanzia e in attesa di una sua completa riorganizzazione che preveda specifiche unita' operative allo scopo dedicate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, puo' istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica e l'analisi delle attivita' o degli adempimenti a qualunque titolo connessi con le concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici. Puo' essere chiamato a far parte di tali commissioni esclusivamente personale, in attivita' o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e dirigenti della Polizia di Stato e della pubblica amministrazione.
8-undecies. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla lettera e) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonche' tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari.».
8-duodecies. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove applicabili.
8-terdecies. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalita' di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall'INPS a seguito delle attivita' ispettive.».
8-quaterdecies. All'articolo 39-quaterdel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «installazione» sono aggiunte le seguenti: «o, nel caso in cui non sia possibile la sua identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei medesimi apparecchi o congegni»;
b) al comma 2, terzo periodo, le parole: «il possessore dei» sono sostituite dalle seguenti: «l'esercente a qualsiasi titolo i»;
c) al comma 2, quarto periodo, le parole da: «o, nel caso» fino a: «nulla osta» sono soppresse;
d) al comma 2, quinto periodo, la parola: «Sono» e' sostituita dalle seguenti: «Nel caso in cui non sia possibile l'identificazione dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sono»;
e) al comma 2, quinto periodo, le parole: «il possessore dei» sono sostituite dalle seguenti: «il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dei medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a qualsiasi titolo i»;
f) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto, l'accertamento e i controlli in materia di prelievo erariale unico alla Societa' italiana degli autori ed editori. Nello svolgimento delle attivita' di accertamento e di controllo, affidate con la convenzione di cui al periodo precedente, la Societaitaliana degli autori ed editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1.».
8-quinquiesdecies. Al fine di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonche' di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali e' stata emessa l'ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la possibilita', per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:
a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;
b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;
c) di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella.
8-sexiesdecies. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di cui al comma 8-quinquiesdecies, gli agenti della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della facolta' prevista dal comma 8-quinquiesdecies, mediante l'invio di apposita comunicazione.
8-septiesdecies. Con il provvedimento di cui al comma 8-quinquiesdecies e' approvato il modello della comunicazione di cui al comma 8-sexiesdeciese sono stabiliti le modalita' e i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all'operazione.
8-duodevicies. L'avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o per la quale e' stata emessa l'ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in
materia di finanza pubblica»:
«Art. 13 (Norme di interpretazione autentica). - 1. Le
disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9
marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la
sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme
corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del
quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che
risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile
all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia
dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta
segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul
diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano
gia' conosciuti dall'ente competente, consente la
ripetibilita' delle somme indebitamente percepite.
2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle
situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura
o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede,
entro l'anno successivo, al recupero di quanto
eventualmente pagato in eccedenza.
3. L'art. 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93,
si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti
giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati
durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre
1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal
competente ente erogatore delle prestazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti», come modificato della presente legge:
«Art. 35 (Personale degli enti di ricerca e altre
disposizioni in materia di lavoro e di biobanche). - 1.
Limitatamente agli enti di ricerca, le disposizioni di cui
all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nel testo modificato dall'art. 3, comma 76, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivamente dall'art.
46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, non si applicano fino al 30 giugno 2009.
2. Il secondo periodo del comma 14 dell'art. 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
soppresso.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con Il
Ministro dell'economia e delle finanze e con Il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definite le modalita' applicative delle disposizioni
di cui al comma 14 dell'art. 66 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2 del
presente articolo, intese a chiarire che, al fine di
garantire omogeneita' di computo delle retribuzioni del
personale cessato e di quello neo assunto, nella
definizione delle economie delle cessazioni non si tiene
conto del maturato economico.
4. Il personale ex CONI, transitato alle dipendenze
della CONI Servizi S.p.a., per effetto del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, in servizio presso le
federazioni sportive nazionali, permane in servizio presso
le stesse al fini del loro funzionamento.
5. Nelle parole "esercizio diretto di attivita' sportive
dilettantistiche" contenute nell'art. 67, comma 1, lettera
m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la
formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza
all'attivita' sportiva dilettantistica.
6. Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline
associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI si applica quanto previsto dall'art. 67, comma 1,
lettera m), secondo periodo, del testo unico delle Imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e dall'art. 61, comma 3, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni.
7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5 e 6,
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009, 2,6 milioni di
euro per l'anno 2010 e 2,4 milioni di euro a decorrere dal
2011, si provvede per l'anno 2009 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'art.
63, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. Per l'anno 2010 si provvede a valere sul fondo di
cui all'art. 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'art. 60,
comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno
2011 si provvede quanto a 1,2 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2009, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero, e quanto a 1,2 milioni di
euro mediante corrispondente riduzione del medesimo fondo
speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione
delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate
al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito
dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente
il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la
corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno
dell'anno successivo.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il
reddito di riferimento e' quello dell'anno in corso,
dichiarato in via presuntiva.
10. Per i procedimenti di cui all'allegato A rilevano i
redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di
Impresa conseguiti In Italia, anche presso organismi
internazionali, o all'estero al netto dei contributi
previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso
anno di riferimento della prestazione.
11. - 13. (Abrogati).
14. Il termine di cui all'art. 10, comma 3, della legge
21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, previo accordo con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di una rete
nazionale di banche per la conservazione di cordoni
ombelicali, e' differito al 31 dicembre 2009. A tal fine
sono autorizzati la raccolta, la conservazione e lo
stoccaggio del cordone ombelicare da parte di strutture
pubbliche e di quelle individuate ai sensi dell'art. 23
della predetta legge n. 219 del 2005 e in base all'accordo
del 10 luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
227 del 30 settembre 2003, autorizzate dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il
Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue.
15. L'art. 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e'
abrogato.
16. Nell'art. 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2008, n. 129, al comma 4, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: ''In tal caso, entro trenta giorni dal
rientro, il militare ha diritto alla ricostruzione di
carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di
soprannumero. La ricostruzione di carriera avviene
conferendo le promozioni con la stessa decorrenza
attribuita al primo dei militari promossi che lo seguiva
nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in
ruolo, indipendente e' collocato in posizione
immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari
grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento
nella graduatoria tra coloro che ha ottenuto il miglior
posizionamento nella graduatoria tra coloro che lo
seguivano nel ruolo di provenienza. Per il conseguimento
del grado vertice il militare e sottoposto al giudizio
della Commissione superiore di avanzamento.».
- Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 21, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 21 (Disposizioni per il recupero d'imponibile). -
(Omissis).
15. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte
previste nel titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive
modificazioni, nonche' l'art. 11, commi 5, 6, 7 e 9 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413 , devono intendersi
applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito
mediante pignoramento anche presso terzi in base ad
ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito
a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni,
deve essere operata una ritenuta alla fonte. In
quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito
mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se
rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi
degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare
all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d'acconto
nella misura del 20%, secondo modalita' stabilite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del
servizio nazionale della riscossione, in attuazione della
delega prevista dalla Legge 28 settembre 1998, n. 337»,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Discarico per inesigibilita'). - 1. Ai fini
del discarico delle quote iscritte a ruolo, il
concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente
creditore, una comunicazione di inesigibilita'. Tale
comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalita'
stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
2. Costituiscono causa di perdita del diritto al
discarico:
a) la mancata notificazione imputabile al
concessionario, della cartella di pagamento, prima del
decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e,
nel caso previsto dall'art. 32, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo
mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche
in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle
procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli;
la prima comunicazione e' effettuata entro il diciottesimo
mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale
comunicazione e' effettuata con le modalita' stabilite con
decreto del Ministero delle finanze;
c) la mancata presentazione, entro il terzo anno
successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di
inesigibilita' prevista dal comma 1. Tale comunicazione e'
soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua
presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso
per causa non imputabile al concessionario;
d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su
tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento
del pignoramento, risultava dal sistema informativo del
Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non
fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a
ruolo, nonche' sui nuovi beni la cui esistenza e' stata
comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;
d-bis) il mancato svolgimento delle attivita'
conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e
cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;
e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo,
se imputabile al concessionario; sono imputabili al
concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto
al discarico i vizi e le irregolarita' compiute
nell'attivita' di notifica della cartella di pagamento e
nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi
concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita'
non hanno influito sull'esito della procedura.
3. - 6. (Omissis).».
- La legge 24 dicembre 2007, n. 244, reca «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008). Il comma 148 dell'art. 1,
abrogato dalla presente legge, revoca: Decorrenza delle
disposizioni sui termini di notifica.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante
«Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le
modalita' di applicazione degli studi di settore», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Adeguamento alle risultanze degli studi di
settore). - 1. Per i periodi d'imposta in cui trova
applicazione lo studio di settore, ovvero le modifiche
conseguenti alla revisione del medesimo, non si applicano
sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che
indicano nelle dichiarazioni di cui all'art. 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, ricavi o compensi non annotati nelle
scritture contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, a quelli
derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore.
2. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1,
l'adeguamento al volume di affari risultante dalla
applicazione degli studi di settore e' operato, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di
sanzioni e interessi, effettuando il versamento della
relativa imposta entro il termine del versamento a saldo
dell'imposta sul reddito e con le modalita' previste per i
pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di
acconto delle imposte dall'art. 20 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. I maggiori corrispettivi devono
essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita
sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, e riportati nella
dichiarazione annuale.
2-bis. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 e'
effettuato, per i periodi d'imposta diversi da quello in
cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero
le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, a
condizione che sia versata, entro il termine per il
versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una
maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza
tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli
studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La
maggiorazione non e' dovuta se la predetta differenza non
e' superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati
nelle scritture contabili.».
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante «Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma
133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 22 (Ipoteca e sequestro conservativo). - 1. In
base all'atto di contestazione, al provvedimento di
irrogazione della sanzione o al processo verbale di
constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente,
quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio
credito, puo' chiedere, con istanza motivata, al presidente
della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di
ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati
in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di
ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro
beni, compresa l'azienda.A tal fine l'Agenzia delle entrate
si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo
comma, numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere
notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti
interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla
notifica, depositare memorie e documenti difensivi.
3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2,
fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima
camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data
comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. La
commissione decide con sentenza.
4. In caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel
ritardo, il presidente, ricevuta l'istanza, provvede con
decreto motivato. Contro il decreto e' ammesso reclamo al
collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti
in camera di consiglio, provvede con sentenza.
5. Nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle
commissioni tributarie, le istanze di cui al comma 1 devono
essere presentate al tribunale territorialmente competente
in ragione della sede dell'ufficio richiedente, che
provvede secondo le disposizioni del libro IV, titolo I,
capo III, sezione I, del codice di procedura civile, in
quanto applicabili.
6. Le parti interessate possono prestare, in corso di
giudizio, idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione
bancaria o assicurativa. In tal caso l'organo dinanzi al
quale e' in corso il procedimento puo' non adottare ovvero
adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.
7. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel
termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene
notificato atto di contestazione o di irrogazione. In tal
caso, il presidente della commissione tributaria
provinciale ovvero il presidente del tribunale dispongono,
su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente
richiedente, la cancellazione dell'ipoteca. I provvedimenti
perdono altresi' efficacia a seguito della sentenza, anche
non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la
domanda. La sentenza costituisce titolo per la
cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento
parziale, su istanza di parte, il giudice che ha
pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entita'
dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza e'
pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice
la cui sentenza e' stata impugnata con ricorso per
cassazione.».
- Si riporta il testo vigente dei commi 5, 6, dell'art.
27 del citato decreto-legge 185 del 2008, nonche' il testo
del comma 7 del medesimo art. 27, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 27 (Accertamenti). - (Omissis).
5. L'art. 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, si applica anche alle somme dovute per il pagamento
di tributi e dei relativi interessi agli uffici e agli enti
di cui al comma 1 del medesimo articolo, in base ai
processi verbali di constatazione.
6. In caso di pericolo per la riscossione, dopo la
notifica, da parte dell'ufficio o ente, del provvedimento
con il quale vengono accertati maggiori tributi, si
applicano, per tutti gli importi dovuti, le disposizioni di
cui ai commi da 1 a 6, dell'art. 22, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Inrelazione agli importi iscritti a ruolo in base ai
provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le
misure cautelari adottate ai sensi dell'art. 22 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna
formalita' o annotazione, la loro validita' e il loro grado
a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il
ruolo. Quest'ultimo puo' procedere all'esecuzione sui beni
sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'art.
76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.
602 del 1973, e successive modificazioni.
(Omissis)».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei
loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) - 6-bis). (Omissis).
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari,
alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle societa' di
gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati,
notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto
intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i
servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie
prestate da terzi. Alle societa' fiduciarie di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella
sezione speciale dell'albo di cui all'art. 20 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, puo' essere richiesto, tra l'altro,
specificando i periodi temporali di interesse, di
comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali
esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di
vigilanza in coerenza con le regole europee e
internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del
comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati,
documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria
e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di
vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
disposizioni di legge;
8) - 8-ter). (Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 51, del citato DPR n.
633 del 1972, come modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Attribuzioni e poteri degli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto). - Gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto controllano le
dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai
contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e
provvedono all'accertamento e alla riscossione delle
imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione
delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli
altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono
alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse
e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti
che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla
base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
delle finanze che tengano anche conto della capacita'
operativa degli uffici stessi. I criteri selettivi per
l'attivita' di accertamento di cui al periodo precedente,
compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti
prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle
imprese manifatturiere che svolgono la loro attivita' in
conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90
per cento.
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche ai sensi dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona
o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e
scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso
di scritturazione, o per fornire dati, notizie e
chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro
confronti anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero
rilevati a norma dell'art. 52, ultimo comma, o dell'art.
63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'art. 18, comma
3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle
operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del
numero 7) e dell'art. 52, ultimo comma, o dell'art. 63,
primo comma, o acquisiti ai sensi dell'art. 18, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il
contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle
dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni
imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti
si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza
rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere
applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
professioni, con invito a restituirli compilati e firmati,
questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei
confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e
fatture relativi a determinate cessioni di beni o
prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni
informazione relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello
Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed
enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che
effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per
conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica e agli
ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle societa' di
gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ai
soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica
il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione
della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le
societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
estinti da non piu' di cinque anni dalla data della
richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso
dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari,
alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle societa' di
gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati,
notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto
intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i
servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie
prestate da terzi. Alle societa' fiduciarie di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella
sezione speciale dell'albo di cui all'art. 20 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, puo' essere richiesto, tra l'altro,
specificando i periodi temporali di interesse, di
comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali
esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficioprocedente.
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di
vigilanza in coerenza con le regole europee e
internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del
comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati,
documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria
e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di
vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
disposizioni di legge.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma
devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento fissando per l'adempimento un termine non
inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al
n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine puo'
essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal
competente direttore centrale o direttore regionale per
l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le
disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni.
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonche'
le relative risposte, anche se negative, sono effettuate
esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le
disposizioni attuative e le modalita' di trasmissione delle
richieste, delle risposte, nonche' dei dati e delle notizie
riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato
numero 7).
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo
comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
ai commi terzo e quarto dell'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201,
recante«Interventi urgenti in materia di adeguamento dei
prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori
dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca
professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il
G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni
Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997»:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di agricoltura, pesca
professionale e autotrasporto). - 1. Il comma 2 dell'art. 9
deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
sostituito dal seguente:
«2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori
dell'agricoltura, della pesca professionale e
dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei
prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di
sostegno al credito e agli investimenti nel rispetto dei
vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di
aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei
livelli di competitivita', con decreti dei Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009. Entro il 31
gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle
misure di cui al primo periodo, attraverso l'emanazione di
appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali
misure si provvede, nel limite di 230 milioni di euro, con
le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, giacenti fuori
della Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale
importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere
versate, nell'anno 2009, entro il 15 gennaio, all'entrata
del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione
alle pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per l'importo di 200 milioni di euro, di cui 15
milioni destinati al completamento degli interventi
previsti dall'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007,
n. 227, e del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, e
utilizzate entro il 31 marzo 2009».
2. Il comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
2-bis. Per le inderogabili esigenze conseguenti
all'attuazione del comma 1, nonche' al fine di potenziare
l'azione di tutela e valorizzazione del sistema
agroalimentare italiano, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e' autorizzato ad assumere,
in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei
dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, per
un numero complessivo massimo fino a 68 unita', nei limiti
di un importo massimo fino a 100.000 euro per l'anno 2008 e
di un importo massimo a regime di 3 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1°
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-ter. Al fine di rafforzare la tutela e la
competitivita' dei prodotti a denominazione protetta per
fronteggiare la grave crisi del settore agricolo, con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per la
fissazione dell'importo del contributo di ammissione che i
soggetti appartenenti alla categoria dei «produttori ed
utilizzatori», al momento della loro immissione nel sistema
di controllo, sono tenuti a versare ai consorzi di tutela
delle singole produzioni DOP e IGP riconosciuti ai sensi
dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e
successive modificazioni.
2-quater. Al fine di fronteggiare la crisi del settore
agricolo, all'art. 9 del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' premesso il seguente: «01. Le
agevolazioni di cui al presente capo sono concedibili su
tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di
Stato per il settore agricolo e per quello della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli»;
b) al comma 1, le parole: «al familiare» sono
soppresse;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
“2-bis. Le societa' subentranti devono essere
amministrate da un giovane imprenditore agricolo e devono
essere prevalentemente composte da soggetti di eta'
compresa tra i 18 e i 39 anni che abbiano la maggioranza
assoluta numerica e delle quote di partecipazione”.».
- Per il testo vigente dell'art. 17 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997 si vedano le note all'art. 10.
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 reca
«Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 61 e 109
comma 5 del citato DPR n. 917/1986:
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi
inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la
parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi
e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi
del comma 1 del presente articolo non da' diritto alla
detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'art. 15.».
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. - 4. (Omissis).
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95,
sono deducibili nella misura del 75 per cento.
6. - 9. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 9 luglio
1990, n. 187, recante «Norme in materia di tasse
automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico
registro automobilistico», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7. - 1. I servizi delle conservatorie dei registri
del pubblico registro automobilistico sono meccanizzati
mediante l'uso di elaboratori elettronici. A tal fine
presso l'Automobile club d'Italia e' istituito un archivio
magnetico centrale contenente le informazioni di carattere
tecnico e giuridico relative ai veicoli. I registri
previsti dall'art. 11 del regio decreto-legge 15 marzo
1927, n. 436 , tenuti presso le sedi provinciali
dell'Automobile club d'Italia, sono sostituiti con archivi
magnetici.
2. Gli uffici del pubblico registro automobilistico
rilasciano, al momento della prima iscrizione del veicolo e
di ogni altra successiva formalita' il certificato di
proprieta' attestante lo stato giuridico del medesimo. Tale
certificato sostituisce il foglio complementare previsto
dall'art. 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 , e
la sua presentazione agli uffici e' condizione per
l'espletamento delle formalita' richieste successivamente
alla sua emissione.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale,
sono determinate le modalita' e le procedure concernenti il
funzionamento degli uffici del pubblico registro
automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione
della documentazione prescritta, la elaborazione e
fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli
iscritti, la forma, il contenuto e le modalita' di utilizzo
della modulistica occorrente per il funzionamento degli
uffici medesimi, nonche' i tempi di attuazione delle nuove
procedure. E' comunque gratuita, anche se effettuata
mediante supporto informatico o tramite collegamento
telematico, qualunque fornitura di dati agli organi
costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e
militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e alle agenzie fiscali, nonche', limitatamente ai
casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello
svolgimento dell'attivita' affidata in concessione, ai
concessionari del servizio nazionale della riscossione; su
tali forniture non e' dovuto all'Automobile Club d'Italia
(ACI) alcun rimborso dei costi sostenuti per il
collegamento telematico.
4. La data di inizio del funzionamento del servizio
meccanizzato viene stabilita per ciascun ufficio
provinciale del pubblico registro automobilistico dalla
procura della Repubblica territorialmente competente.
5. Le richieste di formalita' presentate senza
l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia sono irricevibili.
6. Fino alla data di cui al comma 4 i servizi delle
conservatorie dei registri del pubblico registro
automobilistico continuano ad essere effettuati presso
ciascun ufficio secondo la normativa vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale, possono essere apportate modifiche ed
aggiunte alle voci di cui alla tabella allegato B al
decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.
7-bis. Ove si accerti che una singola persona fisica
risulti proprietaria di dieci o piu' veicoli, gli uffici
del pubblico registro automobilistico sono tenuti ad
effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle
entrate, al Corpo della guardia di finanza e alla regione
territorialmente competente.».
- Si riporta il testo vigente del comma 19 dell'art. 2
della citata legge n. 203 del 2008:
«Art. 2 (Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e
per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse
destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti
retributivi per il personale statale in regime di diritto
pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilita'
interno). - (Omissis).
19. Per l'anno 2009, nel limite di spesa di 40 milioni
di euro, e' riconosciuto un credito d'imposta
corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale
tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo,
di massa massima complessiva non inferiore a 7,5
tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta
attivita'. La misura del credito d'imposta deve essere
determinata in modo tale che, per i veicoli di massa
massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari
al doppio della misura del credito spettante per i veicoli
di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5
tonnellate. Il credito d'imposta e' usufruibile in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non e'
rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della
produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle
imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 74 del
citato DPR n. 633 del 1972, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori).
- In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo,
l'imposta e' dovuta:
a) per il commercio di sali e tabacchi importati o
fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello
Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di
monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del
prezzo di vendita al pubblico;
b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle
cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio
industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del
prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica
nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione
al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria.
L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art.
8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo
17 aprile 1948, n. 525;
c) per il commercio di giornali quotidiani, di
periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di
cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita
al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute.
L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle
copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di
forfettizzazione della resa del 70 per cento per i libri e
dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici,
esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a
supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si
intendono i prodotti editoriali registrati come
pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
e successive modificazioni. Per supporti integrativi si
intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri
supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche
gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali
quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni
unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo
dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per
cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non
ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con
l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui
al primo periodo della presente lettera c) si applica anche
se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono
ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi,
con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il
costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente
alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento
del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene
ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla
pubblicazione e' superiore al dieci per cento del prezzo o
dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota
di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano
l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16
dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di
prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle
copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta
legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni
quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali
quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono
ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti
da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla
legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della
commercializzazione, ai sensi dell'art. 35, presso il
competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a
disposizione del pubblico, nonche' per la vendita di
qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di
codici di accesso, per fruire dei servizi di
telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal
titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i
servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o,
se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente
praticato per la vendita al pubblico in relazione alla
quantita' di traffico telefonico messo a disposizione
tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si
applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla
vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel
territorio dello Stato tramite proprie stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato, loro
rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma
dell'art. 17, ovvero tramite identificazione diretta ai
sensi dell'art. 35-ter, nonche' ai commissionari, agli
altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla
vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei
mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per
tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei
soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o
professioni, anche successive alla prima cessione, i
cedenti rilasciano un documento in cui devono essere
indicate anche la denominazione e la partita IVA del
soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima
indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale
supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico,
predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che
realizza o commercializza gli stessi;
e) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai
trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di
sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall'esercente
l'attivita' di trasporto ovvero l'attivita' di gestione
dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al
pubblico. A tal fine le operazioni di vendita al pubblico
di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici
urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai
parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di
intermediazione con rappresentanza ad esse relative,
nonche' tutte le operazioni di compravendita effettuate dai
rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 52 del citato
DPR n. 633 del 1972:
«Art. 52 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali
destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole,
artistiche o professionali per procedere ad ispezioni
documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra
rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta
e per la repressione dell'evasione e delle altre
violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono
essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo
scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad
abitazione, e' necessaria anche l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei
locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra'
essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di
un suo delegato.
L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel
precedente comma puo' essere eseguito, previa
autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto
in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del
presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri,
documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati,
borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per
l'esame di documenti e la richiesta di notizie
relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
ferma restando la norma di cui all'art. 103 del codice di
procedura penale.
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri,
registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui
tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si
trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che
sono comunque accessibili tramite apparecchiature
informatiche installate in detti locali.
I libri, registri, scritture e documenti di cui e'
rifiutata l'esibizione non possono essere presi in
considerazione a favore del contribuente ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione
di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
la sottrazione di essi alla ispezione.
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal
contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il
motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha
diritto di averne copia.
I documenti e le scritture possono essere sequestrati
soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata
sottoscrizione o di contestazione del contenuto del
verbale. I libri e i registri non possono essere
sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o
farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle
parti che interessano la propria firma o sigla insieme con
la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
dei registri.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a
merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti
adibiti al trasporto per conto di terzi.
In deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti
che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri
all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi
qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei
propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o
alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve
esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma.
Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno
facolta' di disporre l'accesso di propri impiegati muniti
di apposita autorizzazione presso le pubbliche
amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51
allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi
previste e presso le aziende e istituti di credito e
l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui
copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello
stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto
nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
direttamente la completezza o la esattezza dei dati e
notizie, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le
pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti
trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal
contribuente con le aziende e istituti di credito e
l'Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni
dell'ultimo comma dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 83 del citato
decreto-legge n. 112/2008, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria).
- 1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli
sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e
contributiva a carico dei soggetti non residenti e di
quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni,
l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate predispongono di
comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base
dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in
loro possesso. L'INPS e l'Agenzia delle entrate attivano
altresi' uno scambio telematico mensile delle posizioni
relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali
riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da
contratti di associazione in partecipazione, quando
l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di
lavoro.
2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le
modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma
1 con apposita convenzione
2-bis. La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche
le modalita' di trasmissione, tra le due Amministrazioni,
delle violazioni in materia contributiva, per le quali non
si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia
delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle
violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in
materia di ritenute, individuate dall'INPS a seguito delle
attivita' ispettive.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 39-quater del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 39-quater (Accertamento e controlli in materia di
prelievo erariale unico). - 1. Gli uffici
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
nell'adempimento dei loro compiti si avvalgono delle
attribuzioni e dei poteri indicati nell'art. 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni. Per l'esecuzione di accessi,
ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni
dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
2. Il prelievo erariale unico e' dovuto anche sulle
somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano
vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il
gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'art. 38,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, nonche' tramite apparecchi e congegni muniti
del nulla osta di cui al predetto art. 38, comma 5, il cui
esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o
amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del
nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le
sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha
provveduto alla loro installazione o, nel caso in cui non
sia possibile la sua identificazione, dal possessore o
detentore a qualsiasi titolo dei medesimi apparecchi o
congegni. E' responsabile in solido per le somme dovute a
titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni
amministrative l'esercente a qualsiasi titolo i locali in
cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del
nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla
osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, il cui esercizio
sia qualificabile come illecito civile, penale o
amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico
accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati
di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica
prevista dal comma 4 dell'art. 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni
amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso
l'illecito. Nel caso in cui non sia possibile
l'identificazione dei soggetti che hanno commesso
l'illecito, sono responsabili in solido per le somme dovute
a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni
amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui
al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro
installazione, il possessore o detentore, a qualsiasi
titolo, dei medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a
qualsiasi titolo i locali in cui sono installati e il
concessionario di rete titolare del relativo nulla osta,
qualora non siano gia' debitori di tali somme a titolo
principale.
3. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato procedono all'accertamento della base imponibile e
del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e
congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati
relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi
apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e congegni
per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano
memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non
corretto o siano stati alterati, gli uffici
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate
sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con
decreti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi
2 e 3 sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono
state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati
negli stessi commi 2 e 3, le somme su cui e' calcolato il
prelievo erariale unico.
4-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad
apposita convenzione da approvare con proprio decreto,
l'accertamento e i controlli in materia di prelievo
erariale unico alla Societa' italiana degli autori ed
editori. Nello svolgimento delle attivita' di accertamento
e di controllo, affidate con la convenzione di cui al
periodo precedente, la Societaitaliana degli autori ed
editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al
comma 1.».
- Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, reca
«Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato».
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca
«Nuovo codice della strada».



 
(( Art. 15-bis
Disposizioni in materia di giochi
1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a sessanta giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.».
2. All'articolo 110, comma 9, lettera c), primo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «da 1.000 a 6.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 4.000 euro».
3. L'eventuale esclusione da responsabilita' di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, opera altresi' nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, quando abbiano adempiuto all'obbligo di segnalazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia delle illiceita' o irregolarita' riscontrate nella gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento.
4. I poteri e le attribuzioni di accertamento e controllo di cui all'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trovano applicazione anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica.
5. I poteri di accesso e ispezione tecnica e amministrativa attribuiti ai concessionari di rete ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono essere esercitati anche negli ambienti di cui al comma 4 del presente articolo. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 38 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)», come modificato dal presente
articolo:
«Art. 38 (Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione
finanziaria per gli apparecchi da divertimento e
intrattenimento). 1. - 2. [Abrogati].
3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei
congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o
congegno che essi intendono produrre o importare al
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica
della loro conformita' alle prescrizioni stabilite con
l'art. 110, commi 6, lettera a), e 7, del predetto testo
unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne
garantiscono la immodificabilita' delle caratteristiche
tecniche e delle modalita' di funzionamento e di
distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o
schede che ne bloccano il funzionamento in caso di
manomissione o, in alternativa, con l'impiego di
dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. La
verifica tecnica vale altresi' a constatare che la
manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle
schede, anche solo tentata, risulta automaticamente
indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del
congegno ovvero che essa e' dagli stessi comunque
altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a
constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche,
anche relative alla memoria, delle modalita' di
funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi
di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad
un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o
dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno
sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica e'
rilasciata apposita certificazione. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato puo' stipulare convenzioni per
l'effettuazione della verifica tecnica.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia
nulla osta ai produttori e agli importatori degli
apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi 6,
lettera a), e 7, del citato testo unico di cui al regio
decreto n. 773 del 1931, nonche' ai loro gestori. A questo
fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione
di un numero predeterminato di apparecchi e congegni,
ciascuno identificato con un apposito e proprio numero
progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano
che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello
per il quale e' stata conseguita la certificazione di cui
al comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni
apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla
osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I
produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli
apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e,
sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa
scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda
esplicativa sono altresi' consegnate, insieme agli
apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore
cessione.
5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al
comma 3 prodotti o importati dopo il 1° gennaio 2003
richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3,
precisando in particolare il numero progressivo di ogni
apparecchio o congegno per il quale la richiesta e'
effettuata nonche' gli estremi del nulla osta del
produttore o dell'importatore ad essi relativo.
5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di
cui all'art. 110, commi 6, lettera b), e 7, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il
nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente
articolo dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade
automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni
risultino, per un periodo superiore a sessanta giorni,
anche non continuativi, non collegati alla rete telematica
prevista dall'art. 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni.
6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai
precedenti commi, e' necessario il possesso delle licenze
previste dall'art. 86, terzo comma, lettera a) o b), del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni.
7. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza,
secondo le direttive del Ministero
dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche'
il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali
ed agenti di polizia tributaria effettuano il controllo
degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi
dei produttori, degli importatori e dei gestori degli
apparecchi e dei congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di
coloro che comunque li detengono anche temporaneamente,
verificando altresi' che, per ogni apparecchio e congegno,
risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi siano
contrassegnati dal numero progressivo e dotati della
relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarita', e'
revocato il nulla osta al produttore o all'importatore
ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni
irregolari, e il relativo titolo e' ritirato, ovvero dallo
stesso sono espunti gli identificativi degli apparecchi e
congegni irregolari.
8. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento
con gli uffici finanziari competenti per l'attivita'
finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui
giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli
elementi utili per la repressione delle violazioni alle
leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici,
scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato,
procede, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti
uffici, secondo le norme e con le facolta' di cui agli
articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, ed agli articoli 51 e 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 9 del citato art. 110
del regio decreto n. 773 del 1931, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 110 (...). - 1-8. (Omissis).
9. In materia di apparecchi e congegni da
intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le
seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso
sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai
commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
di legge ed amministrative attuative di detti commi, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso
sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai
commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti
dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od
installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od
aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti
alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei
commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie
di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
di legge ed amministrative attuative di detti commi,
corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di
altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od
installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o
aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non
siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti
dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di
cui alle lettere a), b), c) e d), e' preclusa
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
possibilita' di rilasciare all'autore delle violazioni
titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e
l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la
distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al
comma 7, per un periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli
apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni
apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a
3.000 euro per ciascun apparecchio.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 12 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile.», come modificato dalla presente legge:
«Art. 12.(Norme di carattere fiscale in materia di
giochi). - 1. Al fine di assicurare maggiori entrate non
inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2009, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri
decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto puo':
a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;
b) adottare ulteriori modalita' di gioco del Lotto,
nonche' dei giochi numerici a totalizzazione nazionale,
inclusa la possibilita' di piu' estrazioni giornaliere;
c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma
automatizzata, anche in una o piu' citta' gia' sedi di
ruota;
d) consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei
giorni festivi;
e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta
di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di
gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attivita'
dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate
erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento
a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai
sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
f) adeguare, nel rispetto dei criteri gia' previsti
dall'ordinamento interno, nonche' delle procedure
comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17
settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresi', la raccolta
a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di
carte organizzati in forma diversa dal torneo,
relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica
applicata sulle somme giocate e', per ciascun gioco, pari
al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di
gioco, non risultano restituite al giocatore;
g) relativamente alle scommesse a distanza a quota
fissa con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per
cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al
regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi
al consumatore, disponendo altresi' in cinquanta centesimi
di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto
dirigenziale all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero
3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e
successive modificazioni, le parole: «e per le scommesse
con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori», ovunque ricorrano, e le parole: «e per quelle
con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori» sono soppresse;
h) per le scommesse a quota fissa di cui all'art. 1,
comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre
che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di cui alla
lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento
della raccolta al netto delle somme che, in base al
regolamento di gioco, sono restituite in vincite al
consumatore, nonche' la fissazione della posta unitaria di
gioco in 1 euro. Conseguentemente, all'art. 1, comma 88,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'alinea, le
parole «introduce con uno o piu' provvedimenti» sono
sostituite dalle seguenti: «disciplina con uno o piu'
provvedimenti» e la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: «b) proposizione delle scommesse da parte dei
concessionari di cui alla lettera a) all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato che valuta l'aderenza della
scommessa proposta ai principi definiti dai provvedimenti
che disciplinano la materia»;
i) determinare i poteri di controllo dei concessionari
della rete telematica per la gestione degli apparecchi da
gioco di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, nonche' l'eventuale esclusione dalle
sanzioni relative alle irregolarita' riscontrate dai
medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori
criteri:
1) potere, per i concessionari della rete telematica
di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre
l'accesso di propri incaricati nei locali destinati
all'esercizio di raccolta di gioco per procedere ad
ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del
corretto esercizio degli apparecchi stessi;
2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attivita'
ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli
organi di polizia le illiceita' riscontrate, anche qualora
esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di
altri concessionari;
3) previsione, in relazione agli illeciti accertati
con le procedure di cui ai punti precedenti,
dell'esclusione delle responsabilita' previste dall'art.
39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326;
4) applicabilita' dell'articolo 22 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle
somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via
principale o in solido, a norma dell'art. 39-quater del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In
tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro
conservativo, di cui al citato articolo 22, sono richiesti
sui beni dell'impresa e sui beni personali
dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se
responsabile e' persona giuridica, ed i medesimi
provvedimenti sono richiesti, altresi', sui beni di ogni
altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile
a qualunque titolo;
l) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a
regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto
del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati,
dalla generazione remota e casuale di combinazioni
vincenti, anche numeriche, nonche' dalla restituzione di
vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per
cento delle somme giocate, definendo:
1) il prelievo erariale unico applicabile con una
aliquota massima non superiore al 4 per cento delle somme
giocate, con la possibilita' di graduare, nel tempo, le
percentuali di tassazione in modo crescente, per favorire
le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco;
2) le caratteristiche degli ambienti dedicati,
assicurando che i videoterminali siano collocati in
ambienti destinati esclusivamente ad attivita' di gioco
pubblico, nonche' il rapporto tra loro superficie e numero
di videoterminali;
3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti,
nonche' le modalita' di verifica della loro conformita',
tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di
sicurezza ed affidabilita' vigenti a livello
internazionale;
4) le procedure di autorizzazione dei concessionari
all'installazione, previo versamento di euro 15.000
ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del
quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi
gia' posseduti. Il versamento di cui al periodo precedente
e' eseguito con due rate di euro 7.500 da versare
rispettivamente entro il 30 ottobre 2009 ed entro il 30
giugno 2010;
5) le modalita' con cui le autorizzazioni
all'installazione dei videoterminali di cui al numero 4)
possono essere cedute tra i soggetti affidatari della
concessione e possono essere prestate in garanzia per
operazioni connesse al finanziamento della loro
acquisizione e delle successive attivita' di installazione;
m) fissare le modalita' con le quali i concessionari
delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi
offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e
complementari a quello ufficiale, fermo il potere
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di
certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti
ulteriori criteri:
1) asseverazione preventiva, da parte
dell'Amministrazione, degli eventi del programma
complementare del concessionario;
2) acquisizione in tempo reale, da parte del
totalizzatore nazionale, degli eventi del programma
complementare e dei loro esiti;
n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo
minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota
fissa su sport e su altri eventi che comunque non possono
essere inferiori ad 1 euro, nonche' il limite della vincita
potenziale per il quale e' consentita l'accettazione di
scommesse che comunque non puo' essere superiore a 50.000
euro;
o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva
di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso
che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio
ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima
dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante
compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo
stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalita'
telematiche previste dall'art. 39, comma 13-quater, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
fornendo altresi' il regolamento del concorso, nonche' la
documentazione comprovante l'avvenuto versamento della
cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di
concorsi ed operazioni a premio di cui e' vietato lo
svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro
cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione e'
raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a
premio siano continuati quando ne e' stato vietato lo
svolgimento. La sanzione e' altresi' applicabile nei
confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo
partecipano all'attivita' distributiva di materiale di
concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il
Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data
notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e
attraverso i mezzi di informazione individuati dal
Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della
manifestazione vietata;
p) disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte
legati al consumo;
p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31
dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del Bingo,
istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate
vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi,
per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento
a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del
gioco, prevedendo, inoltre, la possibilita' per il
concessionario di versare il prelievo erariale sulle
cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta
giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia
della copertura fideiussoria gia' prestata dal
concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la
stessa dovesse risultare incapiente.».
- Per il testo dell'art. 39-quater del citato
decreto-legge n. 269 del 2003, si vedano le note all'art.
15.



 
(( Art. 15-ter
Piano straordinario di contrasto del gioco illegale
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato promuove un piano straordinario di contrasto del gioco illegale.
2. Ai fini di cui al comma 1 opera presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un apposito Comitato, presieduto dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui fanno parte rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della stessa Amministrazione autonoma. Il Comitato, che puo' avvalersi dell'ausilio della societa' Sogei Spa, di altri organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici e di associazioni rappresentative, sovraintende alla definizione, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicita', di strategie e indirizzi, alla pianificazione e al coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari sull'intero territorio nazionale, per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori. Particolare e specifica attenzione e' dedicata dal Comitato all'attivita' di prevenzione e repressione dei giochi on line illegali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' istituita, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un'apposita banca dati, alimentata da tutte le informazioni derivanti dall'ordinaria gestione dei giochi pubblici, nonche' dall'attivita' di controllo da chiunque effettuata e da qualunque altra fonte conoscitiva. Lo studio e l'elaborazione, anche tecnico-statistica, degli elementi informativi della banca dati sono utilizzati per la rilevazione di possibili indici di anomalia e di rischio, quali fonti di innesco delle attivita' di cui al comma 2. ))
 
Art. 16.
Flussi finanziari
(( 1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e 76, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012,a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede:
a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 12, commi 1 e 2, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15, commi 2 e 7, dall'articolo 21 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.184,4 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.534,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;
b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo 20 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 140,3 milioni di euro per l'anno 2009, a 607,1 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.097,1 milioni di euro per l'anno 2011;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.
2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011, di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.868,4 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.828,4 milioni di euro per l'anno 2014, di 1.665,4 milioni di euro per l'anno 2015, di 1.491,4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.783,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo.
2-bis. Per le medesime finalita' perseguite nell'anno 2008, la dotazione del fondo di cui all'articolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' stabilita in 1,5 milioni di euro per l'anno 2009.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

3. Le risorse di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in conformita' (( alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria )) per gli anni 2010-2013, all'attuazione della manovra di bilancio (( per gli anni 2010 e seguenti. ))
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1240 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007):
«1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia
fiscale e di finanza pubblica) convertito, con
modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
«terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: «30 giugno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni,
e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla
riduzione della pressione fiscale, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di
politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
- Si riporta il testo del comma 8-bis dell'art. 60 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«8-bis. Nello stato di previsione del Ministero della
difesa e' istituito un fondo con una dotazione pari a 3
milioni di euro per l'anno 2008, da utilizzare per far
fronte alle esigenze prioritarie del Ministero stesso».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7-quinquies
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi, nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33:
«1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi
urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai
settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi
connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni
di euro».



 
(( Art. 16-bis
Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue
1. A valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attivita' di competenza del suddetto commissario, in particolare per il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal CIPE; la definizione amministrativa delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999; le attivita' di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, nonche' gli oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 19 del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 (Disposizioni urgenti
per accelerare la concessione delle agevolazioni alle
attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del
relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento
ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995,
n. 104:
«5. Per le opere della gestione separata e per i
progetti speciali di cui al comma 4, nonche' per quelli
trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art.
19 del d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali provvede mediante
un commissario ad acta, riferendo trimestralmente al CIPE
sul suo operato. Il commissario ad acta esercita i poteri e
osserva le procedure di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni e integrazioni. Gli oneri per i compensi del
commissario ad acta, e per non piu' di due consulenti
giuridici per la definizione del contenzioso in atto, da
definire con decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'art.
19, comma 5, del d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni e integrazioni; assegnata al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali».
- La delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999 recante
«Progetto speciale promozionale delle aree interne del
Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli
tipici. Progetto speciale per interventi di forestazione
protettiva e produttiva nelle aree a rischio idrogeologico
della Campania» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - n.
255 del 29 ottobre 1999 - Supplemento Ordinario n. 189.
- Si riporta il testo dell'art. 1-ter del decreto-legge
9 settembre 2005, n. 182 (Interventi urgenti in agricoltura
e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per
contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere
agroalimentari), convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2005, n. 231:
«Art. 1-ter (Ulteriori interventi del commissario ad
acta ex-Agensud). - 1. Nell'ambito delle disponibilita'
esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1-bis, il commissario ad acta opera anche attraverso
specifiche convenzioni con l'Unione nazionale per
l'incremento delle razze equine (UNIRE) e con l'Ente per lo
sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in
Puglia, Lucania e Irpinia al fine di fare fronte,
consentendo il funzionamento degli enti medesimi, alle
situazioni di crisi dei rispettivi settori di intervento.
2. Il commissario ad acta di cui al comma 1, nell'ambito
delle disponibilita' esistenti sull'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1-bis, opera anche attraverso
specifiche convenzioni con:
a) le regioni interessate su tutto il territorio
nazionale al fine di contrastare l'espandersi della
patologia della flavescenza dorata;
b) la regione Calabria, per il superamento delle
problematiche del settore vitivinicolo;
c) gli organismi di valorizzazione e tutela di
produzioni agricole di qualita' per iniziative volte a
favorire l'aggregazione dei produttori e ad accrescere la
conoscenza delle peculiarita' delle produzioni agricole
mediterranee, e in particolare siciliane.».



 
Art. 17.
Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti
1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: (( «Il termine di cui al secondo periodo )) si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».
2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonche' degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.
(( 4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. ))
5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie gia' conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli gia' previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3.
6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:
«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia' autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni (( del personale diplomatico, )) dei corpi di polizia (( e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, )) delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita', degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. (( Per le finalita' di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi' fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente. ))
8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'(( elenco adottato dall'ISTAT ai sensi )) del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, (( di concerto )) con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, e' determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come (( modificato )) dal presente articolo.
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (( e all'articolo 3, comma 90, )) della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (( Tale percentuale puo' essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un'efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti. ))
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresi' bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo (( nonche' dal personale di cui )) all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianita' previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.
13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili (( ai sensi della normativa )) vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.
14. (( (Soppresso). ))
15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.
16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.
17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.
18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, (( comma 13, del decreto-legge )) 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010.
19. (( L'efficacia delle graduatorie )) dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al (( 30 settembre 2003, e' prorogata fino al )) 31 dicembre 2010.
20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».
21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo (( 12
febbraio 1993, n. 39, ))
in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni (( dell'Autorita', )) in caso di parita' di voti, prevale quello (( del presidente» )) .
22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' abrogato.
(( 22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle societa' controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attivita' strumentali, puo' essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.
22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione. ))

23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. (( A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, )) limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;
b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 e' abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto (( del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; )) gli accertamenti (( di cui al medesimo comma 5-bis )) sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».
(( 24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

25. L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo. ))

26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 (( del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, )) e successive modificazioni ed integrazioni»;

b) il comma 3 e' (( sostituito dal seguente: )) «3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, (( senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, )) un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di risultato.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.»;
d) dopo il comma 5 e' aggiunto (( il seguente: «5-bis. )) Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure (( di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto».))
27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.».
28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente:
«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attivita' istituzionali e' istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice e' affidato al (( CNIPA. ))
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».
30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
«f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo (( 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; ))
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; ».
(( 30-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

«1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimita'».

30-ter. Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. L'azione e' esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.

30-quater. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimita'.»;

b) al comma 1-bis, dopo le parole: «dall'amministrazione» sono inserite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione,».

30-quinquies. All'articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti: «non puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e».))


31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attivita' svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima puo' disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonche' sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.
32. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, e' aggiunto il seguente comma:
«46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilita' delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.».
33. Fermo restando quanto previsto dall'(( articolo 45 del regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.
34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entita' delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
(( 34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a 10 milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalita' di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e puo' graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della societa' di gestione. ))

35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.
(( 35-bis. Per il personale delle agenzie fiscali il periodo di tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre 2009.

35-ter. Al fine di assicurare l'operativita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale nei confronti di quello dei comparti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificita' dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico unitariamente con quelli della sicurezza e della difesa, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita' operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008.

35-sexies. In relazione alla straordinaria necessita' di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operativita' su tutto il territorio nazionale del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione incendi, e' autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

35-septies. Per le finalita' di cui al comma 35-sexies, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un piu' efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno e' scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilita' di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario effettivamente ricoperti.

35-novies. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata vigore della presente disposizione, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalita' applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».

35-decies. Restano fermi tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonche' i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.
35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.

35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma 35-undecies non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 26 (Taglia-enti). - 1. Gli enti pubblici non
economici con una dotazione organica inferiore alle 50
unita', con esclusione degli ordini professionali e loro
federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non
inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del
comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, degli enti la cui funzione consiste nella
conservazione e nella trasmissione della memoria della
Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento
alleleggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata
della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del
Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita' portuali, degli
enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al
novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di
quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono,
altresi', soppressi tutti gli enti pubblici non economici,
per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano
stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma
634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Nei
successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano
ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e per la semplificazione normativa gli enti che risultano
soppressi ai sensi del presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono
attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso
di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e'
oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede a
titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto,
anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla
soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o
prorogati.
3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a
585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono abrogati.
4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2
della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministro per la semplificazione
normativa»;
b) le parole: «amministrative pubbliche statali» sono
sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate
dallo Stato, anche in forma associativa,»;
c) le parole: «termine di centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
5. All'art. 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007,
n. 165, le parole: «e con il Ministro dell'economia e delle
finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
semplificazione normativa».
6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall'articolo
1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e la relativa
dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui,
comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce in
apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di
utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.».
- Si riporta il testo del comma 634 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)
(legge finanziaria 2008), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o
dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro
per la semplificazione normativa, il Ministro per
l'attuazione del programma di Governo e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni
sindacali in relazione alla destinazione del personale,
sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in
liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonche'
strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato,
anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che
non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'articolo
9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi.
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.».
- Si riporta il testo del comma 483 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«483. Dall'attuazione del comma 482 deve derivare un
miglioramento dell'indebitamento netto non inferiore a 205
milioni di euro per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per
l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009. A tal fine, entro il 30 settembre 2007, il Governo
da' conto dei provvedimenti adottati in apposito documento
allegato alla relazione di cui al comma 480.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 60 del gia'
citato decreto-legge n. 112 del 2008:
«3. Fermo restando quanto previsto in materia di
flessibilita' con la legge annuale di bilancio, in via
sperimentale, limitatamente al prossimo esercizio
finanziario, nella legge di bilancio, nel rispetto
dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica
e dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per
missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione,
possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni
finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione
per le spese di natura obbligatoria, per le spese in
annualita' e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra
spese di funzionamento e spese per interventi sono
consentite nel limite del 10 per cento delle risorse
stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso
l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale
per finanziare spese correnti. In apposito allegato a
ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le
autorizzazioni legislative ed i relativi importi da
utilizzare per ciascun programma.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 34-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14:
«Nell'ambito del processo di riorganizzazione della
Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al fine di consentire
il necessario adeguamento strutturale per l'ottimizzazione
dei processi registrativi, ispettivi e di farmacovigilanza,
nonche' per l'armonizzazione delle procedure di competenza
agli standard quantitativi e qualitativi delle altre
Agenzie regolatorie europee, la pianta organica dell'AIFA
e' fissata dal 1° gennaio 2009 nel numero di 450 unita'.».
- Per il riferimento al comma 5 dell'art. 1 della legge
n. 311 del 2004 si vedano le note all'art. 9.
- Si riporta il testo del comma 641 dell'art. 2 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«641. A decorrere dalla data di cui al comma 640,
dall'attuazione delle norme previste dai commi da 634 a 642
deve derivare il miglioramento dell'indebitamento netto di
cui all'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, tenuto conto anche degli effetti in termini
di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti emanati in
applicazione dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448. In caso di accertamento di minori economie,
rispetto ai predetti obiettivi di miglioramento
dell'indebitamento netto, si applica il comma 621, lettera
a), dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 35 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni:
«4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi
compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, con organico superiore
alle 200 unita', l'avvio delle procedure concorsuali e'
subordinato all'emanazione di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo dei commi 519 e 558 dell'art. 1
della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del
fondo di cui al comma 513 e' destinata alla stabilizzazione
a domanda del personale non dirigenziale in servizio a
tempo determinato da almeno tre anni, anche non
continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di
contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre
anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore
alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne
faccia istanza, purche' sia stato assunto mediante
procedure selettive di natura concorsuale o previste da
norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del
personale assunto a tempo determinato mediante procedure
diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.
Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di
cui al presente comma, e prioritariamente del personale di
cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in
servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione
delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente
comma, la stabilizzazione del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' consentita al
personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro
dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti
ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco
previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i
criteri, il sistema di selezione, nonche' modalita'
abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui
al presente comma sono autorizzate secondo le modalita' di
cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.».
(Omissis).
«558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando
il rispetto delle regole del patto di stabilita' interno,
possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in
organico, alla stabilizzazione del personale non
dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre
anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito
in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data
del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per
almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio
anteriore alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonche' del personale di cui al comma 1156, lettera
f), purche' sia stato assunto mediante procedure selettive
di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle
iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo
determinato mediante procedure diverse si provvede previo
espletamento di prove selettive.».
- Si riporta il testo del comma 90 dell'art. 3 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«90. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della
pubblica amministrazione e' comunque subordinato
all'espletamento di procedure selettive di natura
concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le
procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma
519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni
2008 e 2009:
a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici
non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono ammettere alla procedura
di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che
consegua i requisiti di anzianita' di servizio ivi previsti
in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data
del 28 settembre 2007;
b) le amministrazioni regionali e locali possono
ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui
all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, anche il personale che consegua i requisiti di
anzianita' di servizio ivi previsti in virtu' di contratti
stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.».
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 32 (Unioni di comuni). - 1. Le unioni di comuni
sono enti locali costituiti da due o piu' comuni di norma
contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una
pluralita' di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono
approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le
procedure e la maggioranza richieste per le modifiche
statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e
le modalita' per la loro costituzione e individua altresi'
le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente
dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e
deve prevedere che altri organi siano formati da componenti
delle giunte e dei consigli dei comuni associati,
garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina
della propria organizzazione, per lo svolgimento delle
funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari
con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto
compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei
comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia
di composizione degli organi dei comuni; il numero dei
componenti degli organi non puo' comunque eccedere i limiti
previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione
complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti
derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui
servizi ad esse affidati.».
- Si riporta il testo del comma 94 dell'art. 3 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi
dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della
presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni
sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei
fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la
progressiva stabilizzazione del seguente personale non
dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di
maturazione dei presenti requisiti:
a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai
sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
b) gia' utilizzato con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata
in vigore della presente legge, e che alla stessa data
abbia gia' espletato attivita' lavorativa per almeno tre
anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente
al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e
560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. E' comunque
escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla
presente lettera il personale di diretta collaborazione
degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' il
personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e
di ricerca nelle universita' e negli enti di ricerca.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni (Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro):
«Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti
pubblici). - 1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a
carattere nazionale, e quelli che svolgono attivita' in una
o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie
locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da
inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali
non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello
della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni
effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed
in quelle di mobilita', che abbiano la professionalita'
eventualmente richiesta e i requisiti previsti per
l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati
numericamente alla sezione secondo l'ordine delle
graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni
territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la
loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi
dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria
nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto
immediato.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle
graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la
cui attivita' si esplichi nel territorio di piu'
circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle
circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
si esplichi nell'intero territorio regionale, con
riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni
della regione, secondo un sistema integrato definito ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 4.
4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori
avviati sono determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti
pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che
svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da
ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
della graduatoria delle domande presentate dagli
interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono
stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria
unica nonche' i criteri e le modalita' per la
informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica
Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal
Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
di principio e di indirizzo per la legislazione delle
regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo
le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili
militarmente ordinati.
9. (Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 523 e 643 dell'art. 1
della gia' citata legge n. 296 del 2006, e successive
modificazioni:
«523. Per l'anno 2008 le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici
e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono procedere, per il medesimo anno, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui
al presente comma si applica anche alle assunzioni del
personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le
limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie
protette e a quelle connesse con la professionalizzazione
delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n.
331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla
legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004.».
«643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca
pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite
dell'80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo
dell'anno precedente, purche' entro il limite delle risorse
relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno.».
- Si riporta il testo dei commi 526 e 527 dell'art. 1
della gia' citata legge n. 296 del 2006, e successive
modificazioni:
«526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono
altresi' procedere, per l'anno 2008, nel limite di un
contingente di personale non dirigenziale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente,
alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale,
in possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite
del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in
rapporti a tempo indeterminato delle forme di
organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una
stabilizzazione del personale volontario, di cui agli
articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto
negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre
anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo
restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso
alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti
disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di
selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di
formazione.
527. Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma
523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale
a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', nel limite di un contingente
complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua
lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni
di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse
secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo dei commi 3, 5, 13 e 14 dell'art.
66 del gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008, e
successive modificazioni:
«Art. 66 (Turn over). - 1.(Omissis).
2. (Omissis).
3.Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In
ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere
non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per
cento delle unita' cessate nell'anno precedente.
4. (Omissis).
5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in
possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unita' di personale da stabilizzare non puo'
eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento
delle unita' cessate nell'anno precedente.
6.-12. (Omissis).
13. Per il triennio 2009-2011, le universita' statali,
fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere,
per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di
un contingente corrispondente ad una spesa pari al
cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo
indeterminato complessivamente cessato dal servizio
nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale
somma per una quota non inferiore al 60 per cento
all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato,
nonche' di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14,
della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una quota non
superiore al 10 per cento all'assunzione di professori
ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori
per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse
residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei
limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno
2009, anche il personale oggetto di procedure di
stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti
previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle
universita' per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal
comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si
applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette. In relazione a quanto previsto dal
presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre
1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', e' ridotta di 63,5 milioni di
euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno
2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417
milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013.
14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca
possono procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4. - 1. E' istituito il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per
l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale,
amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza
di giudizio.
2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito dal
presidente e da tre membri, scelti tra persone dotate di
alta e riconosciuta competenza e professionalita' e di
indiscussa moralita' e indipendenza. Il presidente e'
nominato con decreto del presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su
proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, gli altri tre membri.
L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e di ciascuno
dei tre membri dell'Autorita' sono comprovate dal relativo
curriculum di cui e' disposta la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in allegato
ai suddetti decreti. Ai fini delle deliberazioni
dell'Autorita', in caso di parita' di voti, prevale quello
del presidente.
3. Il presidente e i tre membri durano in carica quattro
anni e possono essere confermati una sola volta. Per
l'intera durata dell'incarico essi non possono esercitare,
a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale e di
consulenza, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura,
essere imprenditori o dirigenti d'azienda; nei due anni
successivi alla cessazione dell'incarico non possono
altresi' operare nei settori produttivi dell'informatica. I
dipendenti statali ed i docenti universitari, per l'intera
durata dell'incarico, sono collocati, rispettivamente,
nella posizione di fuori ruolo e di aspettativa.
4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi
dell'Autorita', al fine della corretta esecuzione delle
deliberazioni adottate dall'Autorita' medesima, sovrintende
un direttore generale, che ne risponde al presidente
dell'Autorita' ed e' nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su designazione del presidente dell'Autorita'. Il
direttore generale dura in carica tre anni, puo' essere
confermato, anche piu' di una volta, ed e' soggetto alle
disposizioni di cui al comma 3.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono
determinate le indennita' da corrispondere al Presidente,
ai tre membri ed al direttore generale.».
Il comma 602 dell'art. 2 della citata legge n. 244/2007,
abrogato dalla presente legge, citava disposizioni
transitorie.
- Si riporta il testo dell'art. 2383 del codice civile:
«Art. 2383. Nomina e revoca degli amministratori.
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea,
fatta eccezione per i primi amministratori, che sono
nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli
articoli 2351, 2449 e 2450.
Gli amministratori non possono essere nominati per un
periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa
disposizione dello statuto, e sono revocabili
dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati
nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza
giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli
amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro
delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e
il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la
cittadinanza, nonche' a quali tra essi e' attribuita la
rappresentanza della societa', precisando se disgiuntamente
o congiuntamente.
Le cause di nullita' o di annullabilita' della nomina
degli amministratori che hanno la rappresentanza della
societa' non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento
della pubblicita' di cui al quarto comma, salvo che la
societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza».
- Si riporta il testo dell'art. 71 del gia' citato
decreto-legge n. 112 del 2008, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 71 (Assenze per malattia e per permesso retribuito
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. Per i
periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il
trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni
indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi
carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro
trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu'
favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi
o dalle specifiche normative di settore per le assenze per
malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di
servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital,
nonche' per le assenze relative a patologie gravi che
richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti
dall'applicazione del presente comma costituiscono economie
di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono
per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al
miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono
essere utilizzate per incrementare i fondi per la
contrattazione integrativa.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia
di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e
difesa nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo
correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni
di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento
economico fondamentale.
2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un
periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il
secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene
giustificata esclusivamente mediante presentazione di
certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale.
3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla
sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di
assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze
funzionali e organizzative.
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche
normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle
assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa
vigente, definiscono i termini e le modalita' di fruizione
delle stesse, con l'obbligo di stabilire una
quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di
permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti,
i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano
una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di
fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza
dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente,
per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento
all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto
osservare nella giornata di assenza.
5. (Abrogato).
5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti
assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende
sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni
pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali
del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i
relativi oneri restano comunque a carico delle aziende
sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto
delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale e' individuata una quota di finanziamento
destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra
le regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri
territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui
al comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie
risorse disponibili a tale scopo.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7-quinquies
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi, nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33:
«1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi
urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai
settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi
connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni
di euro».
- Per il riferimento al comma 5 dell'art. 10 del gia'
citato decreto-legge n. 282 del 2004 si vedano le Note
all'art. 16.
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 64 del
gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008:
«3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema
scolastico».
«4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica
della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici
del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per la
determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 36 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). -
1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno
ordinario le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato seguendo le procedure di reclutamento
previste dall'art. 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali
le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto
delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la
competenza delle amministrazioni in ordine alla
individuazione delle necessita' organizzative in coerenza
con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei
contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
formativi e della somministrazione di lavoro, in
applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, dall'art. 3 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 16 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per quanto
riguarda la somministrazione di lavoro ed il lavoro
accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'art.
70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' da ogni
successiva modificazione o integrazione della relativa
disciplina con riferimento alla individuazione dei
contingenti di personale utilizzabile. Non e' possibile
ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali.
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del
lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla
base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
le amministrazioni redigono senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
la retribuzione di risultato.
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente art. sono responsabili anche ai
sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali
violazioni si terra' conto in sede di valutazione
dell'operato del dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5-bis. Le disposizioni previste dall'art. 5, commi
4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al
personale reclutato secondo le procedure di cui all'art.
35, comma 1, lettera b), del presente decreto.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 7 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica
nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca,
per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e
di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma
restando la necessita' di accertare la maturata esperienza
nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art.
1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004,
n. 191, e' soppresso.
Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36,
comma 3, del presente decreto.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 65 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le
istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica ai sensi dell'art. 38,
commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui
certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto
stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della
normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con i diversi strumenti di cui all'art. 64,
comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna
amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo
restando il disposto dell'art. 64, comma 3.
c-bis) ovvero quando l'autore e' identificato dal
sistema informatico attraverso le credenziali di accesso
relative all'utenza personale di posta elettronica
certificata di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti
collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29];
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze
di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.».
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio dl controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine dl trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi dl giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazIone, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con
deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte del conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito dl altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma del rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito, Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte del conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica Il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame dl atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte del conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte del conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dal presidenti dl
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni dl controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 27 marzo
2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e
procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale
nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche):
«Art. 7 (Responsabilita' per danno erariale). - 1. La
sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti
dei dipendenti indicati nell'art. 3 per i delitti contro la
pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II
del libro secondo del codice penale e' comunicata al
competente procuratore regionale della Corte dei conti
affinche' promuova entro trenta giorni l'eventuale
procedimento di responsabilita' per danno erariale nei
confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto
dall'art. 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».
- Si riporta il testo dell'art. 2043 del Codice civile:
«Art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito). -
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 14 gennaio
1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Azione di responsabilita'). - 1. La
responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica
e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
con dolo o con colpa grave, ferma restando
l'insindacabilita' nel merito delle scelte discrezionali.
In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa quando il
fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto
vistato e registrato in sede di controllo preventivo di
legittimita'. Il relativo debito si trasmette agli eredi
secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento
del dante causa e di conseguente indebito arricchimento
degli eredi stessi.
1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo restando
il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi
comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o
da altra amministrazione, o dalla comunita' amministrata in
relazione al comportamento degli amministratori o dei
dipendenti pubblici soggetti al giudizio di
responsabilita'.
1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la
responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che hanno
espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano
nella competenza propria degli uffici tecnici o
amministrativi la responsabilita' non si estende ai
titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito
l'esecuzione.
1-quater. Se il fatto dannoso e' causato da piu'
persone, la Corte dei conti, valutate le singole
responsabilita', condanna ciascuno per la parte che vi ha
preso.
1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli
concorrenti che abbiano conseguito un illecito
arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili
solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in
giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.
In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si
estende la responsabilita' solidale e' effettuata in sede
di ricorso per revocazione.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si
e' verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di
occultamento doloso del danno, dalla data della sua
scoperta.
2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di
applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie
entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima
del 31 dicembre 1996.
2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data
del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un
termine di prescrizione decennale, la prescrizione si
compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel piu' breve
termine dato dal compiersi del decennio.
3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento
sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia
del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che
hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi,
l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui
la prescrizione e' maturata.
4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita'
amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici
anche quando il danno sia stato cagionato ad
amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di
appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.».
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 10-bis del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come
modificato dalla presente legge:
«10. Le disposizioni dell'art. 3, comma 2-bis, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e
dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice
contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la
sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le
modalita' di cui all'art. 91 del codice di procedura
civile, non puo' disporre la compensazione delle opere del
giudizio e liquida l'ammontare degli onorari e diritti
spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il
parere di congruita' dell'Avvocatura dello Stato da
esprimere sulle richieste di rimborso avanzate
all'amministrazione di appartenenza».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della gia' citata
legge n. 20 del 1994, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Autonomia finanziaria). - 1. La Corte dei conti
delibera con regolamento le norme concernenti
l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei
bilanci e la gestione delle spese.
2. A decorrere dall'anno 1995, la Corte dei conti
provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un
fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di
previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il bilancio preventivo e il rendiconto della
gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2-bis. Al fine di rafforzare l'attivita' parlamentare di
controllo della finanza pubblica e di garantire
l'indipendenza della Corte dei conti in attuazione
dell'art. 100 della Costituzione, il Presidente della
Corte, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmette alle
Camere una relazione in merito allo svolgimento delle
funzioni istituzionali e alle connesse esigenze finanziarie
della Corte, evidenziando separatamente i costi di gestione
e i piani di sviluppo. Nella relazione sono, in
particolare, illustrate le spese connesse alle funzioni
della Corte quale organo ausiliario del Parlamento, con
particolare riferimento all'attivita' di controllo
parlamentare sui conti pubblici e sulla qualita' e
razionalizzazione della spesa. La relazione individua,
distintamente rispetto alle spese obbligatorie e d'ordine e
a quelle legate all'espletamento delle funzioni
giurisdizionali, le esigenze direttamente ricollegabili
allo svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del
Parlamento, con particolare riferimento alle attivita'
finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul
rendiconto generale dello Stato, nonche' alle attivita'
volte al perseguimento delle priorita' indicate dal
Parlamento in ordine allo svolgimento dei controlli sulla
gestione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della presente
legge, ivi comprese le attivita' conseguenti
all'applicazione dei commi 53, 60, 62, 64, 65 e 70
dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche'
dell'art. 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15. I Presidenti
delle Camere, acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari sulla relazione, la trasmettono al
Ministro dell'economia e delle finanze».

- Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97
(Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilita' degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo
1975, n. 70):
«Art. 45 (La situazione amministrativa). - 1. La
situazione amministrativa (Allegato n. 15), allegata al
conto del bilancio, evidenzia:
la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i
pagamenti complessivamente fatti nell'esercizio, in conto
competenza e in conto residui, il saldo alla chiusura
dell'esercizio;
il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere
(residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui
passivi);
il risultato finale di amministrazione.
2. La situazione amministrativa deve tener distinti i
fondi non vincolati, da quelli vincolati e dai fondi
destinati al finanziamento delle spese in conto capitale.
Tale ripartizione e' illustrata in calce al prospetto
dimostrativo della situazione amministrativa.
3. L'avanzo di amministrazione, puo' essere utilizzato:
a) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia
degli equilibri di bilancio di cui all'art. 5, comma 11,
ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il
finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive
in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese
correnti solo in sede di assestamento;
b) per il finanziamento di spese di investimento.
4. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione
puo' essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo
di amministrazione accertato in un ammontare superiore a
quello presunto rinveniente dall'esercizio immediatamente
precedente per la realizzazione delle finalita' di cui alle
lettere a) e b) del comma 3. Tale utilizzazione puo'
avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo
dell'esercizio precedente.
5. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato
ai sensi del comma 1 e' applicato al bilancio di previsione
nei modi e nei termini di cui all'art. 5, comma 9, in
aggiunta alle quote vincolate e non disponibili comprese
nel risultato contabile di amministrazione.».
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2006, n. 100, S.O.
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 1 del gia'
citato decreto-legge n. 262 del 2006:
«14. Gli organismi preposti all'attivita' di controllo,
accertamento e riscossione dei tributi erariali sono
impegnati ad orientare le attivita' operative per una
significativa riduzione della base imponibile evasa ed al
contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco
illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con
Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte
delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un
ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno
2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008,
e' destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare,
nei confronti del personale dell'Amministrazione
economico-finanziaria, per meta' delle risorse, nonche'
delle amministrazioni statali, per la restante meta' delle
risorse, la concessione di incentivi all'esodo, la
concessione di incentivi alla mobilita' territoriale,
l'erogazione di indennita' di trasferta, nonche' uno
specifico programma di assunzioni di personale qualificato.
Le modalita' di attuazione del presente comma sono
stabilite in sede di contrattazione integrativa».
- Si riportano i testi dei commi 3 e 3-bis dell'art. 4
del gia' citato decreto-legge n. 185 del 2008:
«3. Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di
60 milioni di euro, al personale del comparto sicurezza,
difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificita'
dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del
comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro
dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, e'
riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento
economico accessorio, una riduzione dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali
e comunali. La misura della riduzione e le modalita'
applicative della stessa saranno individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3-bis. Le risorse del fondo istituito dall'art. 1, comma
1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, alimentato dalle societa' aeroportuali in proporzione
al traffico generato, destinate al Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del
Ministero dell'interno, sono utilizzate, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, per il 40 per cento al fine dell'attuazione
di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in
anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il
miglioramento della qualita' del servizio di soccorso
prestato dal personale del medesimo Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, e per il 60 per cento al fine di
assicurare la valorizzazione di una piu' efficace attivita'
di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, prevedendo particolari emolumenti da destinare
all'istituzione di una speciale indennita' operativa per il
servizio di soccorso tecnico urgente espletato
all'esterno».
- Si riporta il testo del comma 519, art. 1, della gia'
citata legge n. 296 del 2006:
«519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del
fondo di cui al comma 513 e' destinata alla stabilizzazione
a domanda del personale non dirigenziale in servizio a
tempo determinato da almeno tre anni, anche non
continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di
contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre
anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore
alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne
faccia istanza, purche' sia stato assunto mediante
procedure selettive di natura concorsuale o previste da
norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del
personale assunto a tempo determinato mediante procedure
diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.
Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di
cui al presente comma, e prioritariamente del personale di
cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31
dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure
di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la
stabilizzazione del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e' consentita al personale
che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da
almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi
giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno,
fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per
l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle
vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema
di selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di
formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 39, comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni».
- Si riporta il testo dell'art. 28 del gia' citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:
«Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione di
strutture tecniche statali). - 1. E' istituito, sotto la
vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse
finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui
all'art. 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio
1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale
per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale
per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di
insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente
articolo, sono soppressi.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da adottare di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
che si esprimono entro venti giorni dalla data di
assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi
di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di
costituzione e di funzionamento, le procedure per la
definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di
ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale
decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime
per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla
razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche
attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali
e logistiche.
4. La denominazione «Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia
per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici
(APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)»
e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM)».
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo
svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio
dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nomina un commissario e due
subcommissari.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente
articolo, compresa l'attivita' dei commissari di cui al
comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e
passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i collegi
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui
all'art. 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e'
composta da ventitre esperti, provenienti dal settore
pubblico e privato, con elevata qualificazione
giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure
tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla
nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la
composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma
7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi
esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e'
garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e
di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
ambientali di cui all'art. 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici,
scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e
geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'art. 2,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le
funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di
nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica».
- Si riporta il testo del comma 57 dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal
servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia
chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a
seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza
definitiva di proscioglimento perche' il fatto non sussiste
o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non
costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato
ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della
notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione
dal servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la
data di entrata in vigore della presente legge, anche se
gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore
della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria
richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il
prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego,
anche oltre i limiti di eta' previsti dalla legge, comprese
eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della
durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e
del periodo di servizio non espletato per l'anticipato
collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in
deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal
proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico
ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della
sospensione. Alle sentenze di proscioglimento di cui al
presente comma sono equiparati i provvedimenti che
dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva
del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del
dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche'
non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o
non e' previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza
irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata
anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, il pubblico
dipendente puo' chiedere il riconoscimento del migliore
trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione
della carriera con il computo del periodo di sospensione
dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non
espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del gia'
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
2007, n. 273 recante «Regolamento recante la modalita' di
erogazione del Fondo per il proseguimento degli interventi
a favore dell'autotrasporto per l'acquisto di veicoli di
ultima generazione, a norma dell'art. 1, comma 919, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2008, n. 36.
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 10.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione o
dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma del citato
art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento
presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello
Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ,
e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992,
n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre
1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario
nazionale di cui all'art. 31 della L. 28 febbraio 1986, n.
41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.L. 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
L. 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
2-bis. (Abrogato).».
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 61 e del comma 5,
dell'art 109, del Decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917(Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi):
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi
inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la
parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi
e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi
del comma 1 del presente articolo non da' diritto alla
detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'art. 15».
«5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95,
sono deducibili nella misura del 75 per cento».



 
Art. 18.
Tesoreria statale
1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati, per le societa' non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi (( nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, )) comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le modalita' e la tempistica per l'utilizzo delle disponibilita' esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilita' e per effettive esigenze di spesa.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare puo' essere stabilito che i soggetti indicati al comma 1 devono detenere le proprie disponibilita' finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti sono stabiliti l'eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla predetta giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le altre modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma. Il tasso d'interesse non puo' superare quello riconosciuto sul conto di disponibilita' del Tesoro.
3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati i criteri per l'integrazione dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire una riduzione dei costi associati a tale gestione.
4. Con separati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi (( da 1 a 3 )) possono essere estesi alle Amministrazioni incluse (( nell'elenco )) richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Autorita' indipendenti nonche' degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale.



Riferimenti normativi:
- Per il riferimento al comma 5 dell'art. 1 della legge
n. 311 del 2004 si vedano le note all'art. 9.



 
Art. 19.
Societa' pubbliche
1. All'articolo 18 del (( decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, )) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
(( «2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgono attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette societa' adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalita' e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno delle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica».))
2. All'articolo 3 della (( legge 24 dicembre 2007, n. 244, )) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «La delibera di cui al presente comma e' trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.»;
b) (( (soppressa). ))
3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, e' modificato come segue:
a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.»;
b) il comma 1 e' abrogato;
c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale»;
d) al comma 3, dopo la lettera a), e' introdotta la seguente lettera: «a-bis) ai titolari di azioni della societa' Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto e' condizionato all'osservanza delle condizioni e modalita' di seguito specificate; »;
e) al comma 3, lettera b), le parole «di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti parole «di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista»; dopo le parole «controvalore delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;
f) al comma 3, lettera b) e' aggiunto infine il seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010»;
g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari di obbligazioni di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «entro il 31 agosto 2009»;
h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»;
i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilita', trasmettono» sono aggiunte le parole «in cartaceo e su supporto informatico»;
j) al comma 5 lettera a), dopo le parole «titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»; le parole «delle quantita' di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «delle quantita' di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;
k) al comma 5, lettera c), dopo le parole «quantita' di titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»; dopo le parole «soggetti titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»;
l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e azionari»;
m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole «trasferimento delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;
n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;
o) dopo il comma 7, e' introdotto il seguente comma: «7-bis. Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del (( testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al )) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
p) e' abrogato il comma 8;
q) il comma 9 e' sostituito dal seguente comma: «9. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.»;
r) e' abrogato il comma 10.
4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 7-octies, comma 3, lettera a), del (( decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, )) convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato (( dal comma 3 del presente articolo, )) si considerano valide le richieste presentate dai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-octies, comma 2, del (( decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, )) convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di 230 milioni di euro per l'anno 2010.
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.
6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attivita' imprenditoriale ovvero per finalita' di natura economica o finanziaria.
7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (( come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, )) e' sostituito dal seguente:
«b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, (( terzo comma, )) del codice civile; ».
8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (( come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, )) e' sostituito dal seguente:
«d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera b); ».
(( 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009. ))
9. L'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso.
(( 9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1021 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e' integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma, i concessionari recuperano il suddetto importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa di competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione. ))
10. L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' sostituito dal seguente: «13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.».
11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni (( delle societa' )) di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, (( e successive modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ))
12. Il consiglio di amministrazione (( delle societa' )) di cui al comma 11 del presente articolo e' conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto dovra' conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
13. All'articolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: «ovvero da eventuali disposizioni speciali» sono inserite le parole: «nonche' dai provvedimenti di attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
(( 13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7255 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2009, per un importo di euro 49.000.000, agarantire la necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo Tirrenia nell'anno 2009 e all'ammodernamento della flotta dell'intero Gruppo e l'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo di euro 9.500.000, aincrementare, nell'esercizio finanziario 2009, il fondo perequativo per le autorita' portuali e, per un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con priorita' per il sistema informativo del demanio marittimo (SID).
13-ter. Per le finalita' di cui al comma 13-bis, per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50.000.000 avalere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7620 dello stato di previsione del medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 avalere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7255 dello stato di previsione del medesimo Ministero. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Reclutamento del personale delle societa'
pubbliche). - 1. A decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, le societa' che
gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione
pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e
modalita' per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di
cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
2. Le altre societa' a partecipazione pubblica totale o
di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e
modalita' per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi,
anche di derivazione comunitaria, di trasparenza,
pubblicita' e imparzialita'.
“2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico
delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale si applicano, in relazione al regime previsto per
l'amministrazione controllante, anche alle societa' a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che
siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici
locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a
soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere
non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgono
attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a
supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette societa'
adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle
disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in
materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle
altre voci di natura retributiva o indennitaria e per
consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i
rapporti con le regioni, sentita la Conferenzaunificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30
settembre 2009, sono definite le modalita' e la modulistica
per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno delle
societa' a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo che siano titolari di affidamenti diretti di
servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano
funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale
aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero
che svolgano attivita' nei confronti della pubblica
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di
natura pubblicistica”.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alle societa' quotate su mercati regolamentati.».
- Si riporta il testo del comma 28 dell'art. 3 della
gia' citata legge n. 244 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il
mantenimento delle attuali devono essere autorizzati
dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla
sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera
di cui al presente comma e' trasmessa alla sezione
competente della Corte dei conti.».
- Si riporta il testo dell'art. 7-octies del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi, nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario),
convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n.
33, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-octies (Misure a favore degli obbligazionisti e
dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane
S.p.A). - 1. (Abrogato).
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno
2009 fino ad un massimo di 100 milioni di euro si provvede
con quota parte delle risorse affluite all'entrata del
bilancio dello Stato nell'ambito dell'unita' previsionale
di base 2.2.1.2, ai sensi dell'art. 1, commi 343 e 345,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine della tutela del risparmio, a fronte delle
iniziative resesi necessarie per garantire la continuita'
aziendale della societa' Alitalia - Linee aeree italiane
Spa, ora in amministrazione straordinaria, e in
considerazione del preminente interesse pubblico alla
garanzia del servizio pubblico di trasporto aereo
passeggeri e merci in Italia, in particolare nei
collegamenti con le aree periferiche, si stabilisce quanto
segue:
a) ai titolari di obbligazioni del prestito
obbligazionario “Alitalia 7,5 per cento 2002-2010
convertibile” emesso da Alitalia - Linee aeree
italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene
attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia
e delle finanze i propri titoli per un controvalore
determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle
obbligazioni nell'ultimo mese di negoziazione, pari ad euro
0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97%
del valore nominale, e comunque nei limiti di cui alla
successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di
nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre
2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto
e' condizionato all'osservanza delle condizioni e modalita'
di seguito specificate;
a-bis) ai titolari di azioni della societa' Alitalia -
Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione
straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al
Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per
un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di
borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto
del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e
comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in
cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola,
con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario
di euro 1.000. Il diritto e' condizionato all'osservanza
delle condizioni e modalita' di seguito specificate;
b) le assegnazioni di titoli di Stato di cui alle
lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori
rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista
e a euro 50.000 per ciascun azionista e avverranno con
arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Per gli
importi inferiori a euro 1.000 si provvede ad assegnare
provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al
conto di deposito titoli di cui al comma 4; l'intermediario
finanziario che provvede alla comunicazione di cui al comma
5, lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato
e provvede, alla scadenza pattuita, a riversare all'entrata
del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del
titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni e
delle azioni trasferite dall'interessato al Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi delle disposizioni
seguenti. Le assegnazioni di titoli di Stato agli
obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il
limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti
assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti
di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010.
4. I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al
comma 3 che intendano esercitare il relativo diritto
dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il 31
agosto 2009, la relativa richiesta al Ministero
dell'economia e delle finanze, per il tramite degli
intermediari finanziari che curano la gestione del conto di
deposito relativo ai titoli menzionati, nella quale
dichiarano il loro impegno irrevocabile:
a) a trasferire al Ministero dell'economia e delle
finanze la totalita' dei titoli obbligazionari e azionari
detenuti;
b) a rinunciare, in favore del Ministero dell'economia e
delle finanze e di Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora
in amministrazione straordinaria, a qualsiasi pretesa e
iniziativa direttamente o indirettamente connessa alla
proprieta' dei titoli.
5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 4, gli intermediari finanziari,
sotto la propria responsabilita', trasmettono in cartaceo e
su supporto informatico al Ministero dell'economia e delle
finanze e ad Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in
amministrazione straordinaria:
a) i nominativi dei soggetti titolari delle obbligazioni
e delle azioni che, entro il termine stabilito, hanno
presentato la richiesta di adesione, con specifica
indicazione, per ciascuno di essi, delle quantita' di detti
titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 4 e del
numero di conto deposito titoli al quale trasferire i
titoli di Stato eventualmente spettanti;
b) le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute;
c) un'attestazione contenente l'effettiva giacenza
presso i propri conti delle quantita' di titoli
obbligazionari e azionari dichiarati da ciascun soggetto
richiedente e la conformita' delle dichiarazioni e degli
impegni al contenuto delle disposizioni di cui al comma 4 e
la provenienza degli stessi dai soggetti titolari delle
obbligazioni e delle azioni di cui al comma 3.
6. A successiva richiesta del Ministero dell'economia e
delle finanze, gli intermediari finanziari trasferiscono
detti titoli obbligazionari e azionari sul conto titoli
presso la Banca d'Italia intestato al Ministero
dell'economia e delle finanze. La Banca d'Italia verifica
l'effettivo trasferimento delle obbligazioni e delle azioni
e ne da' comunicazione al Ministero dell'economia e delle
finanze e ad Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in
amministrazione straordinaria. Con il trasferimento, il
Ministero dell'economia e delle finanze subentra
automaticamente in tutti i connessi diritti, anche nei
confronti della societa' e della procedura di
amministrazione straordinaria, nonche' nelle relative
azioni, anche in quelle formulate in sede giudiziaria.
7. Entro il 31 dicembre 2010, e comunque non prima di
trenta giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione
della Banca d'Italia che attesta l'avvenuto trasferimento
dei titoli, il Ministero dell'economia e delle finanze
provvede a trasferire i titoli di Stato spettanti agli
aventi diritto sul conto di deposito titoli indicato nella
comunicazione di cui al comma 5.
7-bis. Alle operazioni previste dal presente articolo
non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e
seguenti e agli articoli 114 e seguenti del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.
8. (Abrogato).
9. E' abrogato il comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge
28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in
legge 27 ottobre 2008, n. 166.
10. (Abrogato).».
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 2497 del
codice civile:
«Art. 2497 (Responsabilita'). - Le societa' o gli enti
che, esercitando attivita' di direzione e coordinamento di
societa', agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o
altrui in violazione dei principi di corretta gestione
societaria e imprenditoriale delle societa' medesime, sono
direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste
per il pregiudizio arrecato alla redditivita' ed al valore
della partecipazione sociale, nonche' nei confronti dei
creditori sociali per la lesione cagionata all'integrita'
del patrimonio della societa'. Non vi e' responsabilita'
quando il danno risulta mancante alla luce del risultato
complessivo dell'attivita' di direzione e coordinamento
ovvero integralmente eliminato anche a seguito di
operazioni a cio' dirette.».
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 3 della
gia' citata legge n. 244 del 2007, e successive
modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge:
«12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, commi 459,
460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le amministrazioni pubbliche statali che detengono,
direttamente o indirettamente, il controllo di societa', ai
sensi dell'art. 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del
codice civile, promuovono entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nelle forme
previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di
indirizzo, iniziative volte a:
a) ridurre il numero dei componenti degli organi
societari a tre, se composti attualmente da piu' di cinque
membri, e a cinque, se composti attualmente da piu' di
sette membri;
b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei
soci, sulle materie delegabili, al presidente possano
essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di
amministrazione che provvede a determinare in concreto il
contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo
comma, del codice civile;
c) sopprimere la carica di vice presidente eventualmente
contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica
stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalita' di
individuazione del sostituto del presidente in caso di
assenza o di impedimento, senza titolo a compensi
aggiuntivi;
d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo
quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare
proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono
essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, terzo
comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso
di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera
b).».
- Si riporta il testo dell'art. 71 della legge 18 giugno
2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
processo civile):
«Art. 71 (Societa' pubbliche). - 1. All'art. 3 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 12 e' sostituito dai seguenti:
“12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, ovvero da eventuali disposizioni speciali,
gli statuti delle societa' non quotate, direttamente o
indirettamente controllate dallo Stato ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice
civile, si adeguano alle seguenti disposizioni:
a) ridurre il numero massimo dei componenti degli
organi di amministrazione a cinque se le disposizioni
statutarie vigenti prevedono un numero massimo di
componenti superiore a cinque, e a sette se le citate
disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di
componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai
sensi dell'art. 2389, primo comma, del codice civile sono
ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti
disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi
precedentemente deliberati per ciascun componente
dell'organo di amministrazione;
b) prevedere che al presidente possano essere
attribuite deleghe operative con delibera dell'assemblea
dei soci;
c) sopprimere la carica di vicepresidente
eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere
che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale
modalita' di individuazione del sostituto del presidente in
caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi
aggiuntivi;
d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo
quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare
proprie attribuzioni a un solo componente, al quale
soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi
dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile;
e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla
lettera d), fermo quanto previsto ai sensi della lettera
b), la possibilita' che l'organo di amministrazione
conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri
dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti
compensi aggiuntivi;
f) prevedere che la funzione di controllo interno
riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando
quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato
eventualmente costituito all'interno dell'organo di
amministrazione;
g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di
presenza ai componenti degli organi sociali.
12-bis. Le societa' di cui al comma 12 provvedono a
limitare ai casi strettamente necessari la costituzione di
comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso
di loro costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma
12, lettera d), puo' essere riconosciuta a ciascuno dei
componenti di tali comitati una remunerazione
complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso
deliberato per la carica di componente dell'organo
amministrativo”;
b) al comma 27, le parole: “o
indirettamente” sono soppresse;
c) dopo il comma 27 e' inserito il seguente:
«27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano
ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle
finanze gia' previste dalle disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge. In caso di
costituzione di societa' che producono servizi di interesse
generale e di assunzione di partecipazioni in tali
societa', le relative partecipazioni sono attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i
diritti dell'azionista di concerto con i Ministeri
competenti per materia»;
d) dopo il comma 28 e' inserito il seguente:
«28-bis. Per le amministrazioni dello Stato,
l'autorizzazione di cui al comma 28 e' data con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze”;
e) al comma 29, le parole: “Entro diciotto
mesi” sono sostituite dalle seguenti: “Entro
trentasei mesi” ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Per le societa' partecipate dallo Stato,
restano ferme le disposizioni di legge in materia di
alienazione di partecipazioni”;
f) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:
“32-bis. Il comma 734 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non puo'
essere nominato amministratore di ente, istituzione,
azienda pubblica, societa' a totale o parziale capitale
pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti
incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi
consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per
ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.
32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si
applicano per le partecipazioni in societa' emittenti
strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati”.».
- Si riporta il testo del comma 1020 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«1020. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del
canone annuo di cui all'art. 10, comma 3, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e' fissata nel 2,4 per cento dei
proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.
Il 42 per cento del predetto canone e' corrisposto
direttamente ad ANAS Spa che provvede a darne distinta
evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma
1018 e che lo destina prioritariamente alle sue attivita'
di vigilanza e controllo sui predetti concessionari fino
alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la
corresponsione di contributi alle concessionarie, secondo
direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture,
volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza
ed efficacia. Il Ministero delle infrastrutture provvede,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio,
all'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo e
vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS Spa,
nonche' dei concessionari autostradali, anche attraverso
misure organizzative analoghe a quelle previste dall'art.
163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163; all'alinea del medesimo comma 3
dell'art. 163, le parole: “, ove non vi siano
specifiche professionalita' interne,” sono soppresse.
Le convenzioni accessive alle concessioni in essere tra
ANAS Spa ed i suoi concessionari sono corrispondentemente
modificate al fine di assicurare l'attuazione delle
disposizioni del presente comma».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 luglio
1966, n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico
dello Stato), come modificato dall'art. 1 del decreto
legislativo 21 aprile 1999, n. 116:
«Art. 1. - 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, di seguito denominato anche Istituto, e' trasformato
in societa' per azioni entro il 31 dicembre 2001, previa
verifica dei necessari requisiti economici e patrimoniali e
approvazione di un piano triennale d'impresa da parte del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, comprensivo del piano riguardante la gestione
del patrimonio immobiliare. Le azioni della societa'
derivante dalla trasformazione dell'Istituto sono
attribuite al Tesoro dello Stato.
2. Sino alla trasformazione in societa' per azioni,
l'Istituto conserva la personalita' giuridica di ente
pubblico economico, e' sottoposto alla vigilanza del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ed e' disciplinato dalla presente legge.».
- Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 83 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria ), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni
di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari,
i diritti dell'azionista della societa' di gestione del
sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai
sensi dell'art. 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in
base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le
disposizioni incompatibili con il presente comma. Il
consiglio di amministrazione, composto di cinque
componenti, e' conseguentemente rinnovato entro il 30
giugno 2008 senza applicazione dell'art. 2383, terzo comma,
del codice civile».
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 2383 del
codice civile:
«Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa
disposizione dello statuto, e sono revocabili
dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati
nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza
giusta causa.».
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 3 della
gia' citata legge n. 244 del 2007, e successive
modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge:
«12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, commi 459,
460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ovvero da eventuali disposizioni speciali nonche' dai
provvedimenti di attuazione dell'art. 5, comma 4, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, gli
statuti delle societa' non quotate, direttamente o
indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'art.
2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si
adeguano alle seguenti disposizioni:
a) ridurre il numero massimo dei componenti degli
organi di amministrazione a cinque se le disposizioni
statutarie vigenti prevedono un numero massimo di
componenti superiore a cinque, e a sette se le citate
disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di
componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai
sensi dell'art. 2389, primo comma, del codice civile sono
ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti
disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi
precedentemente deliberati per ciascun componente
dell'organo di amministrazione;
b) prevedere che al presidente possano essere
attribuite deleghe operative con delibera dell'assemblea
dei soci;
c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente
contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica
stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalita' di
individuazione del sostituto del presidente in caso di
assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi
aggiuntivi;
d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo
quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare
proprie attribuzioni a un solo componente, al quale
soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi
dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile;
e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera
d), fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), la
possibilita' che l'organo di amministrazione conferisca
deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo
stesso, a condizione che non siano previsti compensi
aggiuntivi;
f) prevedere che la funzione di controllo interno
riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando
quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato
eventualmente costituito all'interno dell'organo di
amministrazione;
g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di
presenza ai componenti degli organi sociali. 12-bis. Le
societa' di cui al comma 12 provvedono a limitare ai casi
strettamente necessari la costituzione di comitati con
funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro
costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12,
lettera d), puo' essere riconosciuta a ciascuno dei
componenti di tali comitati una remunerazione
complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso
deliberato per la carica di componente dell'organo
amministrativo».
- Si riporta il testo del comma 1003 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007):
«1003. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei
servizi ed interventi concernenti i porti con connotazioni
di hub portuali di interesse nazionale, nonche' per il
potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati
allo sviluppo dell'intermodalita' e delle attivita' di
transhipment, e' autorizzato un contributo di 100 milioni
di euro per l'anno 2008 da iscrivere nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il
Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio
decreto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le
caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di
interesse nazionale».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 8 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti
in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222:
«4. Per potenziare il trasporto marittimo passeggeri
nello Stretto di Messina e' autorizzata la spesa di 40
milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio di
navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei
relativi servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di
Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali,
nonche' per la introduzione di agevolazioni tariffarie nel
periodo dell'emergenza di cui al comma 2 e la istituzione
del sistema informativo dei servizi di mobilita' nello
Stretto».



 
Art. 20.
Contrasto alle frodi in materia di invalidita' civile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e' effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, )) concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.
2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'art. 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita', complete della certificazione medica attestante la natura delle infermita' invalidanti, sono presentate (( all'INPS, )) secondo modalita' stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.
4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore (( della legge di conversione del presente decreto, )) sono disciplinate le modalita' attraverso le quali sono affidate all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidita' civile.
5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, )) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo e' soppressa la parola «anche»;
b) nel secondo periodo sono soppresse le parole «sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia»;
c) nel terzo periodo sono soppresse le parole «e' litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e»;
(( 5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, e' inserito il seguente 6-bis: ))
«6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullita', del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facolta' indicate nel secondo comma dell'art. 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1o aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.».
6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, e' nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidita' civile, gia' approvate (( con decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, )) e successive modificazioni. (( Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia. )) Dalla attuazione del presente comma non devono derivare (( nuovi o maggiori )) oneri per la finanza pubblica.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
n. 698 (Regolamento recante norme sul riordinamento dei
procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni
civili e sulla concessione dei benefici economici):
«5. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti
prescritti per il godimento dei benefici si da' luogo alla
immediata sospensione cautelativa del pagamento degli
stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del
provvedimento di sospensione. Il successivo formale
provvedimento di revoca produce effetti dalla data
dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In
caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui
vengono rilevati elementi di responsabilita' per danno
erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del
provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di
responsabilita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre
2005, n. 230, come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in
materia di invalidita' civile e certificazione di
regolarita' contributiva ai fini dei finanziamenti
comunitari). - 1. L'Istituto nazionale della previdenza
sociale (I.N.P.S.) subentra nell'esercizio delle funzioni
residuate allo Stato in materia di invalidita' civile,
cecita' civile, sordomutismo, handicap e disabilita', gia'
di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di
verifica dei medici nominati in rappresentanza
dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili,
dell'Unione italiana dei ciechi e dell'Ente nazionale per
la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita le
data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle
funzioni trasferite e sono individuate le risorse, umane,
strumentali e finanziarie da trasferire.
3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 conserva
il trattamento giuridico ed economico in godimento fino ai
rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto degli enti pubblici non economici,
in cui il personale trasferito dovra' confluire. A seguito
del trasferimento del personale sono ridotte in maniera
corrispondente le dotazioni organiche del Ministero
dell'economia e delle finanze e le relative risorse sono
trasferite all'IN.P.S.
4. Fino alla data stabilita con i decreti di cui al
comma 2, resta fermo, in materia processuale, quanto
stabilito dall'art. 42, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
5. Per le controversie instaurate nel periodo compreso
tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la
data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle
funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero
dell'economia e delle finanze e' assunta, ai sensi del
predetto art. 42, comma 1, del citato decreto-legge n. 269
del 2003, da propri funzionari ovvero da avvocati
dipendenti dall'I.N.P.S.
6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da
parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti
introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di
invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap
e disabilita', nonche' le sentenze ed ogni provvedimento
reso in detti giudizi devono essere notificati all'I.N.P.S.
La notifica va effettuata presso le sedi provinciali
dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al
presente comma l'I.N.P.S. limitatamente al giudizio di
primo grado, e' rappresentato e difeso direttamente da
propri dipendenti.
6-bis. Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi
a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel
caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico
d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale
dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullita', del
consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad
inviare apposita comunicazione ai direttore della sede
provinciale dell'I.N.P.S. competente. Al predetto
componente competono le facolta' indicate nel secondo comma
dell'art. 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi
di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far
data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero
dell'economia e delle finanze o del medesimo in solido con
l'I.N.P.S., all'onere delle spese legali, di consulenza
tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque
l'I.N.P.S.
7. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni
comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a
presentare il documento unico di regolarita' contributiva
di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266.».



 
Art. 21.
(( Rilascio di concessioni in materia di giochi
1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attivita' di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attivitae' sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralita' di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresi' la maggiore concorrenzialita', economicita' e capillarita' distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai piu' qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilita' morale, tecnica ed economica.
2. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio, comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.
3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione e' basata sul criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario e' attribuito ai seguenti criteri:
a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 300 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;
b) offerta di standard qualitativi che garantiscano la piu' completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilita' e non imitabilita' dei biglietti, nonche' di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;
c) capillarita' della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010, fermo restando il divieto, a pena di nullita', di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla liberta' contrattuale dei fornitori di beni o servizi.
4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non piu' di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo e' subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.
5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale, le lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione continuano ad essere distribuite dalla rete esclusiva dell'attuale concessionario, che le gestisce, comunque non oltre il 31 gennaio 2012, secondo le regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione.
6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita restano in ogni caso riservati al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente, ovvero mediante una societa' a totale partecipazione pubblica.
7. Per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, entro il 15 settembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:
a) l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 novembre 2009 e che siano stati autorizzati all'installazione dei videoterminali, con conseguente prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuita';
b) l'affidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con quelli gia' richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. Gli operatori di cui alla presente lettera, al pari dei concessionari di cui alla lettera a), sono autorizzati all'installazione dei videoterminali fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta gia' posseduti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale;
c) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, fino al termine delle concessioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non determina la decadenza dalle autorizzazioni acquisite.
8. All'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il numero 5) e' sostituito dal seguente:
«5) le modalita' con cui le autorizzazioni all'installazione dei videoterminali di cui al numero 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attivita' di installazione; ».
9. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto dell'illegalita' e dell'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attivita' di controllo sul territorio, e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la formazione del personale dell'amministrazione finanziaria a cura della Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma, anche mediante procedure selettive.
5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma 5 si provvede a valere nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse sono utilizzate secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale interessato dal transito di cui al comma 5 e' destinatario di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola di cui al presente articolo.».
10. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente:
«p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del Bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilita' per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria gia' prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente.».
11. Al fine di consentire la parita' di trattamento tra i soggetti che parteciperanno alle selezioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche' dal presente articolo, qualora il nuovo aggiudicatario sia gia' concessionario dello specifico gioco, il trasferimento in proprieta' all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutti i beni materiali e immateriali costituenti la rete distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere, e' differito alla scadenza della convenzione di concessione sottoscritta all'esito delle citate procedure di selezione.
12. Relativamente al gioco istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e' possibile adottare ulteriori formule di gioco derivabili dall'estrazione fino ad un massimo di 100 numeri, dall'1 al 100, ambedue inclusi, e stabilire, per tali formule di gioco, l'aliquota del prelievo erariale in misura pari all'11 per cento delle cartelle acquistate, la percentuale delle somme da distribuire in vincite in misura non inferiore al 70 per cento della raccolta di ogni partita e il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco in misura pari allo 0,80 per cento del valore delle cartelle acquistate.
13. Il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli e' stabilito, per l'anno 2009, al 31 ottobre con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da aprile dell'anno precedente a settembre dell'anno in corso e, per l'anno 2010, al 30 aprile e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da ottobre dell'anno precedente a marzo dell'anno in corso e per quella dovuta da aprile a settembre dell'anno in corso. ))




Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 1 dell'art. 12 del citato
decreto-legge n. 39/2008, per il testo del comma 4
dell'art. 14-bis del citato D.P.R. n. 640 del 1972 e per il
testo del comma 6 dell'articolo 110 del citato regio
decreto n. 773 del 1931, si vedano le note all'art. 15-bis.
- Si riporta il testo dell'art. 4-septies del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, recante
«Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e
trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa
pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di
termini», come modificato dalla presente legge:
«Art. 4-septies (Disposizioni relative alla Scuola
superiore dell'economia e delle finanze) - 1. La Scuola
superiore dell'economia e delle finanze non puo' promuovere
la partecipazione a societa' e consorzi ne' partecipare a
societa' e consorzi gia' costituiti. Conseguentemente le
partecipazioni societarie detenute dalla Scuola superiore
dell'economia e delle finanze alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro.
2. Il ruolo dei professori ordinari di cui all'articolo
5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e' soppresso.
L'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, nonche' i commi 4-bis e 5-bis dell'articolo 5 del
citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, sono
abrogati. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze
puo' continuare ad avvalersi di personale docente
collocato, per un periodo non superiore a tre anni
eventualmente rinnovabile, in posizione di comando,
aspettativa o fuori ruolo.
3. All'articolo 12, comma 3, secondo periodo, della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: «previa
autorizzazione,» sono inserite le seguenti: «per un periodo
non superiore a due anni suscettibile di rinnovo,».
4. I professori ordinari inquadrati nel ruolo di cui
all'articolo 5, comma 5, del citato decreto ministeriale 28
settembre 2000, n. 301, ed i ricercatori della Scuola
superiore dell'economia e delle finanze in servizio alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono inseriti in appositi ruoli ad
esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto di opzione
per il rientro nei ruoli delle amministrazioni di
provenienza, anche ad ordinamento militare, le risorse
finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento
retributivo sono trasferite dalla Scuola superiore
dell'economia e delle finanze all'amministrazione
interessata. In tal caso, entro trenta giorni dal rientro,
il militare ha diritto alla ricostruzione di carriera,
anche con eventuale collocamento in posizione di
soprannumero. La ricostruzione di carriera avviene
conferendo le promozioni con la stessa decorrenza
attribuita al primo dei militari promossi che lo seguiva
nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in
ruolo, il dipendente e' collocato in posizione
immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari
grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento
nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di
provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il
militare e' sottoposto al giudizio della Commissione
superiore di avanzamento.
5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia
dell'azione di contrasto all'illegalita' e all'evasione
fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco
pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle
attivita' di controllo sul territorio, e di utilizzare le
risorse ordinariamente previste per la formazione del
personale dell'amministrazione finanziaria a cura della
Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le
riduzioni degli assetti organizzativi stabilite
dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, le dotazioni organiche
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle
agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in
misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione
organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il
personale del Ministero dell'economia e delle finanze
transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate
dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al
primo periodo del presente comma, anche mediante procedure
selettive.
5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di
cui al comma 5 si provvede a valere nei limiti delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse
sono utilizzate secondo le modalita' previste dall'articolo
1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il
personale interessato dal transito di cui al comma 5 e'
destinatario di un apposito programma di riqualificazione
da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate
alla formazione a cura della Scuola di cui al presente
articolo.».
- Il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000,
n. 29 reca «Regolamento recante norme per l'istituzione del
“Bingo” ai sensi dell'art. 16 della legge 13
maggio 1999, n. 133.».



 
Art. 22.
Settore sanitario
1. All'articolo 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1-bis le parole: «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: (( «entro il 15 ottobre 2009»)) ;
b) al comma 1-ter le parole «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: (( «entro il 15 ottobre 2009 si applicano comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonche' le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre».))
2. E' istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la (( Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con intesa da stipulare, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, insede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle risorse del fondo di cui al presente comma, sono definiti gli importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti. ))
3. Il fondo di cui al comma 2 e' alimentato dalle economie conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e all'attivita' amministrativa dell'Agenzia italiana del farmaco nella determinazione del prezzo dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del (( decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni. )) A tal fine il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rideterminato in riduzione in valore assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a decorrere dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato e' ridotto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. (( In sede di stipula del Patto per la salute e' determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano all'entrata del bilancio dello Stato per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
3-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole da: «tenendo conto» fino a: «spesa complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «con l'eccezione della quota di sforamento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini, che e' posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche». ))

4. Attesa la straordinaria necessita' ed urgenza di tutelare, (( ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, )) l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al (( decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, )) e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economicofinanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, (( pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, )) relativamente agli anni 2007 e 2008, si applicano le seguenti disposizioni:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la regione a predisporre entro settanta giorni un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'Accordo (( di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, )) nonche' a provvedere a quanto previsto dall'articolo 1, comma 174 della medesima legge;
b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il Piano presentato sia valutato non congruo a seguito di istruttoria congiunta del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del (( Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, )) sulle cui conclusioni e' sentita la regione in apposita riunione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un Commissario per la predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei necessari interventi di contenimento strutturale della spesa, da redigere all'esito del riaccertamento dei debiti pregressi nonche' dell'attivazione delle procedure amministrativo-contabili minime necessarie per valutare positivamente l'attendibilita' degli stessi conti. Alla riunione del (( Consiglio )) dei Ministri partecipa il Presidente della giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
c) (( il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui alla lettera b) )) e' approvato dal Consiglio dei Ministri, che ne affida contestualmente l'attuazione al Commissario nominato ai sensi della (( medesima )) lettera b). Nello svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro, il Commissario sostituisce gli organi della regione nell'esercizio delle attribuzioni necessarie all'attuazione del Piano stesso; contestualmente a tale nomina, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3635, cessa dal suo incarico;
d) ai crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, che non siano in contrasto con le disposizioni del presente comma.
5. In sede di verifica sull'attuazione dei Piani di rientro, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse e di assicurare piena indipendenza e imparzialita' di giudizio, i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione, non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 (( della citata Intesa )) Stato-regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la predetta Conferenza provvede alla tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti, fermo restando che nelle more di tale designazione, allo scopo di non ritardare le necessarie azioni di contrasto alle situazioni di criticita' in essere, Comitato e Tavolo possono proseguire e concludere i propri lavori. Restano salvi gli atti e le attivita' gia' espletati da Comitato e Tavolo anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione.
6. Per la specificita' che assume la struttura indicata dall'articolo 1 comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale e per le riconosciute caratteristiche di specificita' ed innovativita' dell'assistenza, a valere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per l'erogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di un contributo annuo fisso di 50 milioni di euro. (( Conseguentemente, per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro. Al medesimo articolo 79, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole da: «, comprensivi» fino a: «15 febbraio 1995» sono soppresse. ))
7. L'importo di 50 milioni di euro previsto per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' erogato alla struttura sanitaria di cui al comma 6 per le medesime finalita' di cui al comma 6.
8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia di acquisto di beni e servizi, di cui all'Allegato 1, comma 2, lettera b) (( della citata Intesa )) Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima Intesa procede alla valutazione sentita la CONSIP.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 79 del citato D.L.
n. 112 del 2008, come modificato dalla presente legge:
«Art. 79. (Programmazione delle risorse per la spesa
sanitaria) - 1. Al fine di garantire il rispetto degli
obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale cui concorre
ordinariamente lo Stato e' confermato in 102.683 milioni di
euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e
all'articolo 3, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, ed e' determinato in 103.945 milioni di euro per
l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011.
Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla
legislazione vigente, nonche' quelli derivanti dagli
accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al
finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da
quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di
finanziamento previsto per l'anno 2009, e' subordinato alla
stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, da sottoscrivere entro il 15 ottobre 2009, che, ad
integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8
agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del
6 settembre 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo
2005 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 e dell'intesa
Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre
2006, di cui al provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006, contempli ai fini
dell'efficientamento del sistema e del conseguente
contenimento della dinamica dei costi, nonche' al fine di
non determinare tensioni nei bilanci regionali
extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente
all'attivazione della leva fiscale regionale:
a) una riduzione dello standard dei posti letto,
diretta a promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero
ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno
all'assistenza in regime ambulatoriale;
b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a
quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in connessione con i
processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di
razionalizzazione e di efficientamento della rete
ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli
enti del Servizio sanitario nazionale anche attraverso:
1) la definizione di misure di riduzione stabile della
consistenza organica del personale in servizio e di
conseguente ridimensionamento dei fondi della
contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi
nazionali del predetto personale;
2) la fissazione di parametri standard per
l'individuazione delle strutture semplici e complesse,
nonche' delle posizioni organizzative e di coordinamento
rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale
del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
comunque delle disponibilita' dei fondi della
contrattazione integrativa, cosi' come rideterminati ai
sensi di quanto previsto dal numero 1;
c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili
uno squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad
attivare anche forme di partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi
i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della
vigente normativa, prevedendo altresi' forme di attivazione
automatica in corso d'anno in caso di superamento di soglie
predefinite di scostamento dall'andamento programmatico
della spesa.
1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al
comma 1-bis entro il 15 ottobre 2009 si applicano comunque
l'articolo 120 della Costituzione, nonche' le norme statali
di attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5
maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale;
inoltre, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 169,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
fissati lo standard di dotazione dei posti letto nonche'
gli ulteriori standard necessari per promuovere il
passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero
diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime
ambulatoriale nonche' per le finalita' di cui al comma
1-bis, lettera b), del presente articolo.
1-quater. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «di criteri e parametri
fissati dal Piano stesso» sono sostituite dalle seguenti:
«di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano»;
b) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «La
predetta modalita' di ammissione al finanziamento e' valida
per le linee progettuali attuative del Piano sanitario
nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009,
il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote
vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di
ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di
finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario
nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le
regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo
complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre
l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata
all'approvazione da parte della Conferenza per manente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei
progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una
relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno
precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei
progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata
erogazione della quota residua del 30 per cento ed il
recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo
spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70
per cento gia' erogata».
1-quinquies. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 8-sexies, comma 5:
1) al primo periodo, le parole da: «in base ai costi
standard» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: «tenuto conto, nel rispetto dei principi di
efficienza e di economicita' nell'uso delle risorse, anche
in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni
calcolati in riferimento a strutture preventivamente
selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e
qualita' dell'assistenza come risultanti dai dati in
possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi
standard delle prestazioni gia' disponibili presso le
regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e
differenti modalita' di remunerazione delle funzioni
assistenziali attuate nelle regioni e nelle province
autonome»;
2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Lo
stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto
del principio del perseguimento dell'efficienza e dei
vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a
livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni
adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali
tariffe per classi di strutture secondo le loro
caratteristiche organizzative e di attivita', verificati in
sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe
massime di cui al presente comma sono assunte come
riferimento per la valutazione della congruita' delle
risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli
importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori
alle tariffe massime restano a carico dei bilanci
regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione e' abrogato il decreto del
Ministro della Sanita' 15 aprile 1994, recante
“Determinazione dei criteri generali per la
fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza
specialistica, riabilitativa ed ospedaliera”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio
1994»;
b) all'articolo 1, comma 18, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le attivita' e le funzioni assistenziali
delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4,
comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario
nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di
quanto stabilito negli specifici accordi di cui
all'articolo 8-quinquies.»;
c) all'articolo 8-quater, al comma 3, lettera b), dopo
le parole: «delle strutture al fabbisogno» sono inserite le
seguenti: «, tenendo conto anche del criterio della soglia
minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse
regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle
singole strutture sanitarie,»;
d) all'articolo 8-quinquies:
1) al comma 2, alinea, le parole: «accordi con le
strutture pubbliche ed equiparate» sono sostituite dalle
seguenti: «accordi con le strutture pubbliche ed
equiparate, comprese le aziende
ospedaliero-universitarie,»;
2) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «distinto
per tipologia e per modalita' di assistenza» e' aggiunto il
seguente periodo: «Le regioni possono individuare
prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire
la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda
sanitaria locale competente, alla fruizione presso le
strutture o i professionisti accreditati»;
3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:
«2-quater. Le regioni stipulano accordi con le
fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che
sono definiti con le modalita' di cui all'articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
Le regioni stipulano altresi' accordi con gli istituti,
enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale,
attuata in coerenza con la programmazione sanitaria
regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di
spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati annualmente
dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di
bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali
risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
412e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti
accordi e ai predetti contratti si applicano le
disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed
e-bis).
2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di
cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di
cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei
professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio
sanitario nazionale interessati e' sospeso».
1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli
obiettivi finanziari programmatici di cui al comma 1:
a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle
esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del
cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di
specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario
nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da
adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le
modalita' con le quali entro il 15 marzo di ogni anno
l'Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e l'INPS mettono a
disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera
sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, le informazioni utili a consentire la
verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per
reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui
all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni ed integrazioni,
individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo
familiare, in quanto disponibile al sistema informativo
dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende
quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze,
del 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni;
b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono
definite le modalita' con cui il cittadino e' tenuto ad
autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di
competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per
reddito in difformita' dalle predette informazioni,
prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende
sanitarie locali delle informazioni rese da gli assistiti
in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e,
in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero
delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello
stesso dalla successiva prescrivibilita' di ulteriori
prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del
SSN;
c) per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, hanno sotto scritto l'Accordo per il
perseguimento dell'equilibrio economico nel settore
sanitario, una quota delle risorse di cui all'articolo 20,
comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, come da ultimo rideterminate dall'articolo
83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, puo'
essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a
garantire la disponibilita' di dati economici, gestionali e
produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello
locale, per consentirne la produzione sistematica e
l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello
svolgimento delle attivita' di programmazione e di
controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani
di rientro. I predetti interventi devono garantire la
coerenza e l'integrazione con le metodologie definite
nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo
sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1,
comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, e con i modelli dei dati del
Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).
1-septies. All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicita'
nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della
qualita' dell'assistenza erogata, secondo criteri di
appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto
erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per
cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede
di dimissione, in conformita' a specifici protocolli di
valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede
deve essere effettuata secondo criteri di campionamento
rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla
totalita' delle cartelle cliniche per le prestazioni ad
alto rischio di inappropriatezza individuate dalle regioni
tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze».
2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi
collettivi nazionali con il personale convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale per il biennio economico
2006-2007, il livello del finanziamento cui concorre
ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, e' incrementato
di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione del
Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il
collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta
elettronica, di cui al comma 5-bis dell'articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, il secondo periodo e' soppresso.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
“Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»:
«Art. 3 (Intese) - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri
puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del
presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti
all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi
quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto ad
esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai
fini di eventuali deliberazioni successive.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 13 del
citato decreto-legge n. 39 del 2009:
«Art. 13 (Spesa farmaceutica ed altre misure in materia
di spesa sanitaria) - 1. Al fine di conseguire una
razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale:
a) il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, e'
ridotto del 12 per cento a decorrere dal trentesimo giorno
successivo a quello della data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2009. La riduzione
non si applica ai medicinali originariamente coperti da
brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da
tale brevetto, ne' ai medicinali il cui prezzo sia stato
negoziato successivamente al 30 settembre 2008. Per un
periodo di dodici mesi a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e ferma restando l'applicazione
delle ulteriori trattenute previste dalle norme vigenti, il
Servizio sanitario nazionale nel procedere alla
corresponsione alle farmacie di quanto dovuto per
l'erogazione di farmaci trattiene, a titolo di recupero del
valore degli extra sconti praticati dalle aziende
farmaceutiche nel corso dell'anno 2008, una quota pari
all'1,4 per cento calcolata sull'importo al lordo delle
eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico
dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge.
Tale trattenuta e' effettuata nell'anno 2009 in due rate
annuali e non si applica alle farmacie rurali con fatturato
annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore a 258.228,45
euro. A tale fine le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano adottano le necessarie disposizioni
entro il 30 giugno 2009;
b) per i medicinali equivalenti di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, e successive modificazioni, con esclusione
dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che
abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, le
quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo
periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono cosi' rideterminate: per le
aziende farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65
per cento e per i farmacisti 26,7 per cento. La rimanente
quota dell'8 per cento e' ridistribuita fra i farmacisti ed
i grossisti secondo le regole di mercato ferma restando la
quota minima per la farmacia del 26,7 per cento. Per la
fornitura dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, il mancato rispetto delle quote di spettanza
previste dal primo periodo della presente lettera, anche
mediante cessione di quantitativi gratuiti di farmaci o
altra utilita' economica, comporta, con modalita' da
stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze:
1) per l'azienda farmaceutica, la riduzione, mediante
determinazione dell'AIFA, del 20 per cento del prezzo al
pubblico dei farmaci interessati dalla violazione, ovvero,
in caso di reiterazione della violazione, la riduzione del
50 per cento di tale prezzo;
2) per il grossista, l'obbligo di versare al Servizio
sanitario regionale una somma pari al doppio dell'importo
dello sconto non dovuto, ovvero, in caso di reiterazione
della violazione, pari al quintuplo di tale importo;
3) per la farmacia, l'applicazione della sanzione
pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a tremila
euro. In caso di reiterazione della violazione l'autorita'
amministrativa competente puo' ordinare la chiusura della
farmacia per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni;
c) il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica
territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e'
rideterminato nella misura del 13,6 per cento per l'anno
2009.
Omissis».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405:
«Art. 7 (Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale
composizione). - 1. I medicinali, aventi uguale
composizione in principi attivi, nonche' forma
farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di
rilascio, numero di unita' posologiche e dosi unitarie
uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio
sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo piu'
basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale
ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite
direttive definite dalla regione.
2. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al comma
1, aventi un prezzo superiore al minimo, puo' apporre sulla
ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista
all'atto della presentazione, da parte dell'assistito,
della ricetta non puo' sostituire il farmaco prescritto con
un medicinale uguale avente un prezzo piu' basso di quello
originariamente prescritto dal medico stesso.
3. Il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al
comma 2, dopo aver informato l'assistito, consegna allo
stesso il farmaco avente il prezzo piu' basso, disponibile
nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a
quanto previsto nelle direttive regionali di cui al comma
1.
4. Qualora il medico apponga sulla ricetta l'indicazione
di cui al comma 2, con cui ritiene il farmaco prescritto
insostituibile ovvero l'assistito non accetti la
sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3,
la differenza fra il prezzo piu' basso ed il prezzo del
farmaco prescritto e' a carico dell'assistito con
l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni
vitalizie.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 recante «Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale», come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Misure di governo della spesa e di sviluppo del
settore farmaceutico) - 1. A decorrere dall'anno 2008
l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica
territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci
erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo
delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli
assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali
collocati in classe «A» ai fini della rimborsabilita',
inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in
dimissione ospedaliera, non puo' superare a livello
nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per
cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo
Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse
vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme
erogate per il finanziamento di attivita' non rendicontate
dalle aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a
carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia
a livello nazionale che in ogni singola regione e'
annualmente determinato dal Ministero della salute, entro
il 15 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento, sulla base del riparto delle disponibilita'
finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato
dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta
di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il
15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le
regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), al Ministero della salute e al Ministero
dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione
diretta, come definita dal presente comma, per singola
specialita' medicinale, relativi al mese precedente,
secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del
Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007 concernente
l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni
farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Le
regioni, entro i quindici giorni successivi ad ogni
trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della salute
e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati
relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera. Il rispetto
da parte delle regioni di quanto disposto dal presente
comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more
della concreta e completa attivazione del flusso
informativo della distribuzione diretta, alle regioni che
non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della
determinazione del tetto e della definizione dei budget di
cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo
conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40
per cento della spesa complessiva per l'assistenza
farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso
informativo del nuovo sistema informativo sanitario.
2. A decorrere dall'anno 2008 e' avviato il nuovo
sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del
Servizio sanitario nazionale, che e' cosi' disciplinato:
a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui
al comma 1, e' basato sulla attribuzione da parte
dell'AIFA, a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni
all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro il 15
gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato sulla
base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i
quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci
equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal
calcolo di cui al precedente periodo viene detratto, ai
fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle somme
restituite al Servizio sanitario nazionale per effetto
dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e del comma 3 del presente articolo.
Viene detratto, altresi', il valore della minore spesa
prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale e'
effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle
decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in
considerazione; tale valore e' calcolato sulla base dei
dati dell'anno precedente. Ai fini della definizione dei
budget l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle risorse
incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di
spesa rispetto all'anno precedente e di quelle rese
disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista
per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono
nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del
budget. Un ulteriore 20 per cento delle risorse
incrementali, come sopra definite, costituisce un fondo
aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno
autorizzati nel corso dell'anno, mentre il restante 20 per
cento costituisce un fondo di garanzia per esigenze
allocative in corso d'anno. Il possesso, da parte di un
farmaco, del requisito della innovativita' e' riconosciuto
dall'AIFA, sentito il parere formulato dalla Commissione
consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa
Agenzia, e ha validita' per 36 mesi agli effetti del
presente articolo, fatta salva la possibilita' dell'AIFA di
rivalutare l'innovativita' sulla base di nuovi elementi
tecnico-scientifici resisi disponibili;
b) la somma dei budget di ciascuna Azienda,
incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci
innovativi di cui alla lettera a), nonche' dell'ulteriore
quota del 20 per cento prevista dalla stessa lettera a),
deve risultare uguale all'onere a carico del SSN per
l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come
determinato al comma 1;
c) in fase di prima applicazione della disposizione di
cui alla lettera a) e nelle more della concreta e completa
attivazione dei flussi informativi, l'AIFA, partendo dai
prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle misure
di contenimento della spesa farmaceutica di cui
all'articolo 1, comma 796, lettera f), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, attribuisce a ciascuna Azienda
titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget
provvisorio sulla base delle regole di attribuzione del
budget definite dalla stessa lettera a). Il budget
definitivo viene attribuito a ciascuna Azienda entro il 30
settembre 2008 alla luce dei dati sulla distribuzione
diretta forniti dalle regioni ai sensi del citato decreto
del Ministro della salute in data 31 luglio 2007. In
assenza di tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito un
valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale
all'incidenza dei farmaci di PHT di cui alla determinazione
AIFA del 29 ottobre 2004, pubblicata nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre
2004, e successive modificazioni;
d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di
spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al
Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e
delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al
31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno
l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di
spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati
dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali,
disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e dall'articolo 18 del regolamento di cui al
decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n.
245, nonche' sulla base dei dati delle regioni concernenti
la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1;
e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di
ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi
dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui
alla lettera b), si da' luogo al ripiano dello sforamento
determinato nel predetto arco temporale, secondo le regole
definite al comma 3. Qualora i valori di spesa verificati
al 30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata
ai primi 9 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli
incrementi di cui alla predetta lettera b), si da' luogo al
ripiano dello sforamento stimato del periodo 1° giugno-31
dicembre, salvo conguaglio determinato sulla base della
rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite al
comma 3. La predetta stima tiene conto della variabilita'
dei consumi nel corso dell'anno.
3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono cosi'
definite:
a) l'intero sforamento e' ripartito a lordo IVA tra
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura
proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi
dei medicinali, con l'eccezione della quota di sforamento
imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le
aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da
queste distribuiti direttamente ai cittadini, che e' posta
a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in
proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle
strutture pubbliche. L'entita' del ripiano e' calcolata,
per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del
budget attribuito di cui al comma 2, lettera a). Al fine di
favorire lo sviluppo e la disponibilita' dei farmaci
innovativi la quota dello sforamento imputabile al
superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo
di cui alla citata lettera a) del comma 2 e' ripartita, ai
fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende
titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati
relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
b) la quota di ripiano determinata a seguito della
verifica al 31 maggio, e' comunicata dall'AIFA a ciascuna
Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata
a seguito della verifica al 30 settembre e' comunicata
dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le
Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla
comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione
all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e
della salute;
c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si
applica il sistema di cui all'articolo 1, comma 796,
lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la
quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA
ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote
di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il
corrispondente incremento della percentuale di sconto a
favore del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli
importi dovuti, entro i termini previsti dalla lettera b)
del presente comma, direttamente alle regioni dove si e'
verificato lo sforamento in proporzione al superamento del
tetto di spesa regionale;
d) la mancata integrale corresponsione a tutte le
regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto
dovuto nei termini perentori previsti, comporta la
riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da
brevetto, in misura tale da coprire l'importo
corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei
successivi sei mesi.
4. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la
stima della spesa farmaceutica, cosi' come definita al
comma 1, relativa all'anno successivo distintamente per
ciascuna regione e la comunica alle medesime regioni. Le
regioni che, secondo le stime comunicate dall'AIFA,
superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al
comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento
della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta, per un
ammontare pari almeno al 30 per cento dello sforamento;
dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello
Stato. Le regioni utilizzano eventuali entrate da
compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a
scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico.
5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica
ospedaliera cosi' come rilevata dai modelli CE, al netto
della distribuzione diretta come definita al comma 1, non
puo' superare a livello di ogni singola regione la misura
percentuale del 2,4 per cento del finanziamento cui
concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di
piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al
netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita'
non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale
sforamento di detto valore e' recuperato interamente a
carico della regione attraverso misure di contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti
della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci
del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura
a carico di altre voci del bilancio regionale. Non e'
tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un
equilibrio economico complessivo.
5-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Sono nulli i provvedimenti regionali di cui al
comma 2, assunti in difformita' da quanto deliberato, ai
sensi del comma 1, dalla Commissione unica del farmaco o,
successivamente alla istituzione dell'AIFA, dalla
Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia,
fatte salve eventuali ratifiche adottate dall'AIFA
antecedentemente al 1° ottobre 2007».
5-ter. Per la prosecuzione del progetto «Ospedale senza
dolore» di cui all'accordo tra il Ministro della sanita',
le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29
giugno 2001, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro
per l'anno 2007.
5-quater. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il
medico indica in ricetta o il nome della specialita'
medicinale o il nome del generico.
5-quinquies. Al comma 8 dell'articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo
la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da
contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca,
aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e
attivita' editoriali, destinati a contribuire alle
iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e
privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui
settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del
comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non
economico dell'Agenzia».
5-sexies. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 16
della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive
modificazioni, dopo le parole: «ad uso autologo» sono
inserite le seguenti: «, agli intermedi destinati alla
produzione di emoderivati individuati con decreto del
Ministro della salute su proposta dell'AIFA».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 120 della
Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 120. La Regione non puo' istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne'
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni [Cost. 16], ne' limitare l'esercizio del diritto al
lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione. ».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 novembre 2001, reca «Definizione dei livelli essenziali
di assistenza».
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 12 dell'Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005 recante “Intesa, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n.
131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della L. 30
dicembre 2004, n. 311”:
«Art. 9 (Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei LEA.) - 1. Ai fini della presente
intesa, e' istituito presso il Ministero della salute il
Comitato paritetico permanente per la verifica
dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in
condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo
delle risorse e per la verifica della congruita' tra le
prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.
2. Il Comitato, che si avvale del supporto tecnico
dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, opera sulla
base delle informazioni desumibili dal sistema di
monitoraggio e garanzia di cui al decreto ministeriale 12
dicembre 2001, nonche' dei flussi informativi afferenti al
Nuovo Sistema Informativo Sanitario.
3. Il Comitato e' composto da quattro rappresentanti del
Ministero della salute, di cui uno con funzioni di
coordinatore, due rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze, un rappresentante del
Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e da sette rappresentanti delle
Regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome. ».
«Art. 12 (Tavolo di verifica degli adempimenti). - 1. Ai
fini della verifica degli adempimenti per le finalita' di
quanto disposto dall'art. 1, comma 184, lettera c) della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, il Tavolo tecnico
per la verifica degli adempimenti, coordinato da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
e composto da rappresentanti:
del Dipartimento degli affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
del Ministero della salute;
delle Regioni capofila delle Areee sanita' e Affari
finanziari, nell'ambito della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e Province autonome;
di una ulteriore regione indicata dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali;
della Segreteria della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano;
della Segreteria della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome.
2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 richiede alle
singole Regioni la documentazione necessaria alla verifica
degli adempimenti. Il Tavolo procede ad un primo esame
della documentazione, informando le Regioni, prima della
convocazione, sui punti di criticita' riscontrati,
affinche' esse possano presentarsi con le eventuali
integrazioni, atte a superare le criticita' individuate. Il
coordinatore del Tavolo tecnico dispone che di tutte le
sedute sia redatto verbale. Il verbale, che da' conto dei
lavori e delle posizioni espresse dai partecipanti, e'
trasmesso ai componenti del Tavolo e alla Regione
interessata.
3. Il Tavolo tecnico:
entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, fornisce alle Regioni le indicazioni relative
alla documentazione necessaria per la verifica degli
adempimenti, che le stesse devono produrre entro il
successivo 30 maggio;
effettua una valutazione del risultato di gestione, a
partire dalle risultanze contabili al quarto trimestre ed
esprime il proprio parere entro il 30 luglio dell'anno
successivo a quello di riferimento;
si avvale delle risultanze del Comitato di cui all'art.
9 della presente intesa, per gli aspetti relativi agli
adempimenti riportati nell'Allegato 1, al Punto 2, lettere
c), e), f), g), h), e agli adempimenti derivanti dagli
articoli 3, 4 e 10 della presente intesa;
riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo
politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre
dell'anno successivo a quello di riferimento. Riferisce,
altresi', al tavolo politico su eventuali posizioni
discordanti. Nel caso che tali posizioni riguardino la
valutazione degli adempimenti di una singola Regione, la
stessa viene convocata dal Tavolo politico.
4. Il Tavolo politico e' composto:
per il Governo, dal Ministro dell'economia e delle
finanze o suo delegato, dal Ministro della salute o suo
delegato e dal Ministro per gli affari regionali o suo
delegato;
per le Regioni, da una delegazione politica della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome, guidata dal Presidente o suo delegato.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
successivamente alla presa d'atto del predetto Tavolo
politico in ordine agli esiti delle verifiche sugli
adempimenti in questione, provvede entro il 15 ottobre
dell'anno successivo a quello di riferimento per le Regioni
adempienti ad erogare il saldo, e provvede nei confronti
delle Regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176,
della legge n. 311 del 2004.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3” :
«Art. 8 (Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per le finalita'
previsti dall'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente per materia, anche su
iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna
all'ente interessato un congruo termine per adottare i
provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale
termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo
interessato, su proposta del Ministro competente o del
Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i
provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un
apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei
ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato” - (legge finanziaria 2005):
«Art. 1 (..) - 1- 172 (Omissis).
173. L'accesso al finanziamento integrativo a carico
dello Stato derivante da quanto disposto al comma 164,
rispetto al livello di cui all'accordo Stato-regioni dell'8
agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del
7 settembre 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2 per
cento su base annua a decorrere dal 2005, e' subordinato
alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, che contempli ai fini del contenimento della
dinamica dei costi:
a) gli adempimenti gia' previsti dalla vigente
legislazione;
b) i casi nei quali debbano essere previste modalita'
di affiancamento dei rappresentanti dei Ministeri della
salute e dell'economia e delle finanze ai fini di una
migliore definizione delle misure da adottare;
c) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio
della spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo sistema
informativo sanitario;
d) il rispetto degli obblighi di programmazione a
livello regionale, al fine di garantire l'effettivita' del
processo di razionalizzazione delle reti strutturali
dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con
particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti
letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla
promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero
diurno, nonche' alla realizzazione degli interventi
previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano
nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario,
coerentemente con il Piano sanitario nazionale;
e) il vincolo di crescita delle voci dei costi di
produzione, con esclusione di quelli per il personale cui
si applica la specifica normativa di settore, secondo
modalita' che garantiscano che, complessivamente, la loro
crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per
cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel
bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali costi
di personale di competenza di precedenti esercizi;
f) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di
garantire in sede di programmazione regionale,
coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto
delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio
economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie,
aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in
sede di preventivo annuale che di conto consuntivo,
realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza
degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto
delle amministrazioni pubbliche e prevedendo
l'obbligatorieta' dell'adozione di misure per la
riconduzione in equilibrio della gestione ove si
prospettassero situazioni di squilibrio, nonche' l'ipotesi
di decadenza del direttore generale.
174. Al fine del rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla
base del monitoraggio trimestrale una situazione di
squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai
dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati
adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano
sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma
1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del
Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i
successivi trenta giorni il presidente della regione, in
qualita' di commissario ad acta, approva il bilancio di
esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al
fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i
necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi
inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive entro le misure stabilite dalla normativa
vigente. I predetti incrementi possono essere adottati
anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
accertati o stimati nel settore sanitario relativi
all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti
necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31
maggio, nella regione interessata, con riferimento agli
anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque
nella misura massima prevista dalla vigente normativa
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive; scaduto il termine del 31
maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono
avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni
d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti
liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel
medesimo anno sulla base della misura massima
dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali
imposte.
175. (Omissis).
176. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui
al comma 173 e' precluso l'accesso al maggiore
finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con
conseguente immediato recupero delle somme eventualmente
erogate.
177.- 179. (Omissis).
180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per
gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un
programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri
della salute e dell'economia e delle finanze e la singola
regione stipulano apposito accordo che individui gli
interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
necessaria per la riattribuzione alla regione interessata
del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma.
(Omissis)».
- Il testo dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 21 dicembre 2007, n. 3635 recante:
“Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a
fronteggiare l'emergenza socio-economico-sanitaria nel
territorio della regione Calabria” e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2008.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto-legge 159 del 2007 :
«Art. 4 (Commissari ad acta per le regioni
inadempienti). - 1. Qualora nel procedimento di verifica e
monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal
Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato
permanente per la verifica dei livelli essenziali di
assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9
dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005, con le modalita' previste dagli accordi
sottoscritti ai sensi dell'articolo1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione
degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione
alla realizzabilita' degli equilibri finanziari nella
dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli
interventi di risanamento, riequilibrio
economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema
sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo
e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela
dell'unita' economica e dei livelli essenziali delle
prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro
quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi,
organizzativi e gestionali idonei a garantire il
conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al
comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere,
valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi
programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad
acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di
rientro. Al fine di assicurare la puntuale attuazione del
piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
puo' nominare, anche dopo l'inizio della gestione
commissariale, uno o piu' subcommissari di qualificate e
comprovate professionalita' ed esperienza in materia di
gestione sanitaria, con il compito di affiancare il
commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Il
commissario puo' avvalersi dei subcommissari anche quali
soggetti attuatori e puo' motivatamente disporre, nei
confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle
aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il
trattamento economico in godimento, la sospensione dalle
funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto
attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla
durata massima del commissariamento ovvero alla naturale
scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.
Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale
sono a carico della regione interessata, che mette altresi'
a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i
mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono determinati i compensi degli organi della
gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti
adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
2-bis. I crediti interessati dalle procedure di
accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31
dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani
di rientro dai deficit sanitari di cui all'articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i
quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della
comunicazione di informazioni, entro un termine definito,
sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque
anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima
di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, qualora, alla
scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la
comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la
predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma
non producono interessi.».
- Si riporta il testo del comma 164 dell'articolo 1
della citata legge n. 311 del 2004:
«Art. 1 (..). - (Omissis).
164. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari
e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il triennio 2005-2007 il livello complessivo della spesa
del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento
concorre lo Stato, e' determinato in 88.195 milioni di euro
per l'anno 2005, 89.960 milioni di euro per l'anno 2006 e
91.759 milioni di euro per l'anno 2007. I predetti importi
ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per
ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore
finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale «Bambino
Gesu'». Lo Stato, in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi
del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e
2003. A tal fine e' autorizzata, a titolo di regolazione
debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno
2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei
disavanzi della regione Lazio per l'anno 2003, derivanti
dal finanziamento dell'ospedale «Bambino Gesu'». Le
predette disponibilita' finanziarie sono ripartite tra le
regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza Stato-Regioni.
(omissis)».
- Si riporta il testo vigente del comma 796, lettera a)
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007):
«Art. 1 (..). - (Omissis).
796. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari
e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di
intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute
sul quale la Conferenza delle regioni e delle province
autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso
la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
cui concorre ordinariamente lo Stato, e' determinato in
96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni
di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per
l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di
euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
«Bambino Gesu'», preventivamente accantonati ed erogati
direttamente allo stesso ospedale dallo Stato. All'articolo
1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le
parole: «a decorrere dall'anno 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «limitatamente all'anno 2006»;
(omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'Allegato 1 della
citata Intesa Stato- regioni del 23 marzo 2005:
Allegato 1 - (omissis).
2. E' previsto che le Regioni siano tenute ad
ottemperare ai seguenti adempimenti, e in particolare a:
a) mantenere la stabilita' e l'equilibrio di gestione
del servizio sanitario regionale, tramite:
misure di contenimento della spesa (strumenti di
controllo della domanda, riduzione della spesa sanitaria o
in altri settori, applicazione di strumenti fiscali);
la quantificazione dei maggiori oneri a proprio
carico, indicandone la copertura (art.4, commi 2 e 3, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405);
b) adempiere alle disposizioni in materia di acquisto
di beni e servizi, cosi' come previsto dall'art. 2, comma
1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
cosi' come modificato dall'art. 3, comma 168, della legge
24 dicembre 2003, n. 350;
(omissis).».



 
(( Art. 22-bis

Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province
autonome
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato a effettuare, se necessario anche in piu' anni, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanita', le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalita' di riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale a decorrere dall'anno 2005. Le compensazioni sono indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.
2. La procedura di cui al comma 1 e' applicata nelle more della definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica spettante a ciascuna regione e provincia autonoma in base alla legislazione vigente. ))
 
(( Art. 22-ter
Disposizioni in materia di accesso al pensionamento
1. Inattuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonche' di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto».
2. Adecorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di eta' anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'eta' pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non puo' comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenzadel Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto Fondo e' incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera b-bis),
dell'art. 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
(Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
«1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri».



 
Art. 23.
Proroga di termini
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le parole «30 giugno 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009,».
2. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole «fino al 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009.».
(( 3. All'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2010» e le parole: «entro il 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009»;
b) al comma 4, le parole: «al 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2009».))

4. Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco delle unita' autorizzate per l'anno 2009, tenuto conto della vigenza delle sole graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali attingere in parti uguali, il termine di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, e' prorogato al 31 dicembre 2009. E' altresi' prorogata al 31 dicembre 2009 la graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi della posizione C2.
5. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
6. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del (( codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al )) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
7. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole «e comunque non oltre il 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».
8. All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
9. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo modificato dal comma 10, dell'articolo 4-bis, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e' prorogato al 31 dicembre 2010. La proroga del termine di cui al presente comma, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'articolo 2 del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine per la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994.
10. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2009».
11. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».
12. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2, dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».
13. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le parole: «dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o ottobre 2009».
14. Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, come identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192, comma 2, e 193, comma 2, del (( codice della proprieta' industriale, di cui al )) decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono prorogati di sei mesi. La richiesta di cui all'articolo 191, comma 2 e 192, comma 2, nonche' l'istanza di cui all'articolo 193, comma 2, del citato decreto legislativo n. 30 del 2005, deve essere accompagnata unicamente dall'autocertificazione da cui risulti la condizione di residente in uno dei comuni di cui al presente comma.
(( 14-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente:
«4-ter. 1. Nel caso in cui, al termine di scadenza, il programma non risulti completato, in ragione delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonche' delle conseguenti difficolta' connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, puo' disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per le imprese con unita' locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010».))

15. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura (( dell'Aquila, previste dal regolamento )) di cui al decreto (( del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato )) 24 luglio 1996, n. 501, e' prorogato al 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere di commercio stesse.
(( 15-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di belle arti dell'Aquila e del Conservatorio «Alfredo Casella» dell'Aquila e' differito al 30 aprile 2011, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi dell'Accademia e del Conservatorio stessi. ))
16. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dall'articolo 19, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «decorsi diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi».
17. Il Consiglio della magistratura militare nell'attuale composizione e' prorogato fino al 13 novembre 2009, ai fini dell'attuazione degli adempimenti correlati alle modifiche previste dal comma 18.
18. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera c), e' sostituita dalla seguente: «c) due componenti eletti dai magistrati militari; »;
2) la lettera d), e' sostituita dalla seguente: «d) un componente estraneo alla magistratura militare, che assume le funzioni di vice presidente, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; il componente estraneo alla magistratura militare non puo' esercitare attivita' professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare ne' puo' esercitare attivita' professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 2, comma 603, lettera c), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato ed il posto di organico e' reso indisponibile per la medesima durata.»;
c) il comma 2, e' sostituito dal seguente:
«2. L'attivita' e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio della magistratura militare sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente.»;
d) al comma 4, le parole «almeno cinque componenti, di cui tre elettivi.» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre componenti, di cui uno elettivo.»;
e) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «dei componenti non magistrati» sono sostituite dalle seguenti: «del componente non magistrato»;
2) le parole «tali componenti» sono sostituite dalle seguenti: «tale componente»;
f) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, e' rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.».
19. E' abrogato il comma 604 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indette con decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare da adottarsi tra il sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza di cui al comma 17.
20. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e' prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa (( l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca )) (ANVUR) e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.
21. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
(( 21-bis. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, di cui all'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2010.
21-ter. L'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica anche alla legge finanziaria per l'anno 2010.
21-quater. Al comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «limitatamente al prossimo esercizio finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010».
21-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4».
21-sexies. Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e' riaperto per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le rivendite gia' istituite con contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2008 inpossesso dei requisiti stabiliti dal citato comma, purche', entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano intestate a persone fisiche.
21-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalita' per la semplificazione delle procedure di rilevazione contabile degli aggi e dei compensi comunque denominati spettanti ai soggetti che effettuano attivita' di cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonche' di gestione del lotto, delle lotterie e di servizi di incasso delle tasse automobilistiche e delle tasse di concessione governativa o attivita' analoghe e che si avvalgono dei regimi contabili di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
21-octies. All'articolo 6, numeri 1 e 5, della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole da: «1. Apposita carta bollata» fino a: «dieci marche del taglio massimo» sono sostituite dalle seguenti: «1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta».
21-novies. All'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011».
21-decies. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e successive modificazioni, le parole: «anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2010».))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158 (Misure urgenti per
contenere il disagio abitativo di particolari categorie
sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2008, n. 199, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1. - 1. Al fine di ridurre il disagio abitativo e
di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari
categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1,
della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della
realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal
Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo
11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita
locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, gia'
sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell'articolo
22-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, e' ulteriormente differita al 31 dicembre
2009, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 8 febbraio 2007, n. 9.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7-bis del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi, nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-bis (Sospensione dell'efficacia di disposizioni
in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non
di linea). - 1. Nelle more della ridefinizione della
disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in
materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di
linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle
regioni e agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29,
comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, e' sospesa fino al 31 dicembre 2009.».

- Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 41 del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 41 (Proroghe di termini in materia finanziaria.
Proroga di termini in materia di istruzione e misure
relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata
dall'Unione europea per il periodo 2007-2013). - 1. Il
termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi
nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le
relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
dicembre 2009».
(Omissis).
«4. Il termine per effettuare le assunzioni di personale
gia' autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3,
comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
prorogato al 30 settembre 2009. ».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 28 del gia'
citato decreto-legge n. 248 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 28 (Proroga dei termini per il riordino ed il
riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A.). - 1. Il termine per l'attuazione del
piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo
periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' differito al 30 giugno 2010 in riferimento
alle societa' regionali dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa
S.p.A., per consentire il completamento delle attivita'
connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di
salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario,
le societa' regionali continuano a svolgere le attivita'
previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi
ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle
regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio
delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione
agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la
continuita' nell'esercizio delle funzioni, il Ministro
dello sviluppo economico, con decreto di natura non
regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definisce le modalita', i termini e le procedure
per il graduale subentro delle regioni, da completarsi
entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo
periodo, le attivita' che, in via transitoria, sono svolte
dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonche' le misure e
le modalita' del cofinanziamento nazionale, secondo criteri
che favoriscano l'attuazione dell'articolo 1, comma 461,
della citata legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali
in materia di autoimprenditorialita' e autoimpiego, a
valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, assegnate al Ministero dello sviluppo economico.».

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 159 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
L. 6 luglio 2002, n. 137), cosi' come modificato dalla
presente legge:

«159 (Regime transitorio in materia di autorizzazione
paesaggistica). - 1. Fino al 31 dicembre 2009 il
procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica e' disciplinato secondo il regime transitorio
di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo
IV si applica anche ai procedimenti di rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31
dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l'emanazione
della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale
data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei
soggetti delegati all'esercizio della funzione
autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di
organizzazione e di competenza tecnico-scientifica
stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le
eventuali necessarie modificazioni all'assetto della
funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle
regioni, di quanto prescritto al precedente periodo
determina la decadenza delle deleghe in essere alla data
del 31 dicembre 2009.».
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 19 del
decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (Attuazione
della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli
strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE,
93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE.),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«14. Fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di cui all'articolo 18-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2009, la riserva di attivita' di cui
all'articolo 18 del medesimo decreto non pregiudica la
possibilita' per i soggetti che, alla data del 31 ottobre
2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di
continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1,
comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti
finanziari di pertinenza dei clienti.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 del gia'
citato decreto-legge n. 248 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 8 (Piani di rientro, tariffe di prestazioni
sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici). - 1. Ai fini
del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di
programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei
piani di rientro dei disavanzi sanitari e alla stipula
degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni
sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono
disposti i seguenti interventi:
a) con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per le
quali si e' verificato il mancato raggiungimento degli
obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio
economico-finanziario contenuti nello specifico piano di
rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo
sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
non si applicano gli effetti previsti dall'articolo 1,
comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo
corrispondente a quello per il quale la regione ha
adottato, entro il 31 dicembre 2007, misure di copertura
idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel
settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222;
b) all'art. 8-quinquies, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera e) e'
aggiunta la seguente:
«e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito
il rispetto del limite di remunerazione delle strutture
correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi
della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a
seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso
dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque
remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni
remunerate, di cui alla lettera b), si intende
rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei
limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile
stipula di accordi integrativi, nel rispetto
dell'equilibrio economico-finanziario programmato»;
c) entro il 30 giugno 2008, al fine di permettere la
definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi
ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda
universitaria Policlinico Umberto I, il commissario
liquidatore e' autorizzato ad effettuare transazioni nel
limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla
sorte capitale, ad esclusione degli interessi e della
rivalutazione monetaria, previa definitiva rinuncia da
parte dei creditori ad ogni azione e pretesa. Per le
finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa
di 250 milioni di euro per il 2008. Tale somma e'
trasferita su un conto vincolato della Gestione
commissariale dell'azienda per l'effettuazione dei
pagamenti entro il 31 dicembre 2009. Le somme non
utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il
termine di cui al periodo precedente sono riversate al
bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo
dello stato di previsione dell'entrata. Agli oneri
derivanti dalla presente lettera, pari a 250 milioni di
euro per il 2008, si fa fronte mediante riduzione, per il
medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma
12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007, n. 127.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 3 del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni
diverse) convertito, con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17, come da ultimo modificato dl comma
10, dell'art. 4-bis, del decreto-legge 3 giugno 2008, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2008, n. 129:
«4. Il termine per il completamento degli investimenti
per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle
strutture ricettive, previsto dall'articolo 14, comma 1,
del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007 per le imprese
che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili
del fuoco entro il 30 giugno 2005.».

- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma
8, della L. 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 2 (Parere di conformita'). - 1. Gli enti e i
privati responsabili delle attivita' di cui al comma 4
dell'articolo 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame
dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche
di quelli esistenti.
2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla
conformita' degli stessi alla normativa antincendio entro
quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Qualora
la complessita' del progetto lo richieda, il predetto
termine, previa comunicazione all'interessato entro 15
giorni dalla data di presentazione del progetto, e'
differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione
incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando
ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto
interessato l'integrazione della documentazione presentata,
il termine e' interrotto, per una sola volta, e riprende a
decorrere dalla data di ricevimento della documentazione
integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima nei
termini prescritti, il progetto si intende respinto.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 26 del gia'
citato decreto-legge n. 248 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo
1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, e' differito al 30 aprile 2008
per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo
conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi
alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad
opera del Comitato di cui all'accordo di programma
sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e
Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine
suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei
successivi quindici giorni. Il Commissario e' altresi'
autorizzato a prorogare i contratti in essere per la
gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione
dell'acqua fino al 30 settembre 2009 nei limiti delle
risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008
effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti
finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o
siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare
l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari
per il completamento delle opere medesime. Tale importo e'
versato alle entrate diverse dello Stato per essere
riassegnato al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, che e' autorizzato ad attribuire
all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle
suddette disponibilita', per concorrere al risanamento
dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il
risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056
della medesima legge, in relazione agli interessi maturati
sulle opere realizzate dallo stesso, in conseguenza del
quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le
regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalita' e
caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo
del comma 1055 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14 del
decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (Attuazione
della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e
relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«2. Il produttore di pile e accumulatori soggetto agli
obblighi di cui al comma 1 puo' immettere sul mercato tali
prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al
Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di
competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata,
conformemente a quanto previsto dall'allegato III, entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Annualmente, entro il 31 marzo, i produttori
comunicano alle Camere di commercio i dati relativi alle
pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale
nell'anno precedente, suddivisi per tipologia; tale dato e'
comunicato per la prima volta all'atto dell'iscrizione con
riferimento all'anno solare precedente.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 354 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle
assicurazioni private) come da ultimo modificato dall'art.
16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14, cosi' come modificato dalla presente legge:
«4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate
in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano
a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi
del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque
non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal
comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si
applicano, con la procedura sanzionatoria prevista
dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV
e V del titolo XVIII in relazione alle materie
rispettivamente disciplinate.».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli),
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, cosi' come modificato dalla presente legge:

«8. La disciplina di cui al presente articolo trova
applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009.».
- Si riporta il testo del comma 2 degli articoli 191,
192 e 193 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
(Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo
15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273):
«Art. 191. - (Omissis).
2. Su richiesta motivata la proroga puo' essere concessa
fino ad un massimo di sei mesi dalla data di scadenza o di
comunicazione con cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi
ha fissato il termine.».
«Art. 192. - (Omissis).
2. La richiesta deve essere presentata entro due mesi
dal termine non osservato.».
«Art. 193. - (Omissis).
2. Nel termine di due mesi dalla data di cessazione
dell'impedimento deve essere compiuto l'atto omesso e deve
essere presentata l'istanza di reintegrazione con
l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la
documentazione idonea. L'istanza non e' ricevibile se sia
trascorso un anno dalla data di scadenza del termine non
osservato. Nel caso di mancato pagamento di un diritto di
mantenimento o rinnovo, detto periodo di un anno decorre
dal giorno di scadenza del termine comunque utile stabilito
per il versamento del diritto. In questo caso deve anche
allegarsi l'attestazione comprovante il pagamento del
diritto dovuto, comprensivo del diritto di mora.».
- Il decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501 recante
«Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 settembre 1996,
n. 226.
- Si riporta il testo del comma 447 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2008), come da ultimo modificato
dall'art. 19, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, cosi' come modificato dalla presente legge:
«447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449
diventano efficaci decorsi ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 30
dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della
magistratura militare), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - 1. E' istituito, con sede in Roma, il
Consiglio della magistratura militare, di cui fanno parte:
a) il primo presidente della Corte di cassazione, che
lo presiede;
b) il procuratore generale militare presso la Corte di
cassazione;
c) due componenti eletti dai magistrati militari;
d) un componente estraneo alla magistratura militare,
che assume le funzioni di vicepresidente, scelto d'intesa
tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari
di universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno
quindici anni di esercizio professionale; il componente
estraneo alla magistratura militare non puo' esercitare
attivita' professionale suscettibile di interferire con le
funzioni della magistratura militare ne' puo' esercitare
attivita' professionale nell'interesse o per conto, ovvero
contro l'amministrazione militare.
1-bis. Ferma restando la dotazione organica di cui
all'articolo 2, comma 603, lettera c), primo periodo, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, i magistrati militari
componenti elettivi del Consiglio della magistratura
militare sono collocati fuori ruolo per la durata del
mandato ed il posto di organico e' reso indisponibile per
la medesima durata.
2. L'attivita' e l'attuazione delle deliberazioni del
Consiglio della magistratura militare sono promosse dal
presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice
presidente.
3. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse
attribuzioni previste per il Consiglio superiore della
magistratura, ivi comprese quelle concernenti i
procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro di grazia
e giustizia e al procuratore generale presso la Corte di
cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il
procuratore generale militare presso la Corte di
cassazione. Il procedimento disciplinare nei confronti dei
magistrati militari e' regolato dalle norme in vigore per i
magistrati ordinari. Il procuratore generale militare
presso la Corte di cassazione esercita le funzioni di
pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a
maggioranza e per la loro validita' e' necessaria la
presenza di almeno tre componenti, di cui uno elettivo. A
parita' di voti prevale il voto del presidente.
5. Il Consiglio dura in carica quattro anni.
6. Per quanto concerne lo stato giuridico del componente
non magistrato del Consiglio si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n.
195 , e successive modificazioni. Il trattamento economico
di tale componente e' stabilito con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, avuto
riguardo alle incompatibilita', ai carichi di lavoro e alle
indennita' dei componenti del Consiglio superiore della
magistratura eletti dal Parlamento.
7. E' abrogato l'art. 7 della legge 7 maggio 1981, n.
180 . L'azione disciplinare nei confronti dei giudici
militari e' esercitata dal Ministro della difesa o dal
procuratore generale militare presso la Corte di
cassazione. Si applicano a questi ultimi le disposizioni
del comma 3.
8. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanate le norme concernenti l'ufficio di segreteria del
Consiglio della magistratura militare, nonche' le
disposizioni occorrenti per il funzionamento del Consiglio
stesso e per la sua prima formazione e quelle di
adattamento delle corrispondenti disposizioni vigenti per
il Consiglio superiore della magistratura. Con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della
difesa, e' rideterminata la dotazione organica dell'ufficio
di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in
riduzione rispetto a quella attuale.».
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 4-bis del
gia' citato decreto-legge n. 97 del 2008:
«18. Il Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario (CNVSU) di cui all'art. 2 della legge
19 ottobre 1999, n. 370, e' prorogato, nella composizione
esistente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, fino al 31 maggio 2009
ovvero, se ultimate prima della suddetta data, fino al
completamento delle procedure occorrenti a rendere
effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui
all'art. 2, commi da 138 a 141, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286. Per le attivita' di funzionamento
del CNVSU e del Comitato di indirizzo per la valutazione
della ricerca (CIVR) sono utilizzate le risorse finanziarie
entro i limiti di spesa previsti dall'art. 2, comma 142,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
iscritte nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 2-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure
straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009, n. 13, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«2-quater. Ove il regolamento di cui al comma 6
dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre 2009,
i comuni che intendano adottare la tariffa integrata
ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti.».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 1 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria ), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

«1-bis. In via sperimentale, la legge finanziaria per
l'anno 2009 contiene esclusivamente disposizioni
strettamente attinenti al suo contenuto tipico con
l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al
sostegno o al rilancio dell'economia nonche' di carattere
ordinamentale, microsettoriale e localistico.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 60 del gia'
citato decreto-legge n. 112 del 2008, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«3. Fermo restando quanto previsto in materia di
flessibilita' con la legge annuale di bilancio, in via
sperimentale, limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e
2010, nella legge di bilancio, nel rispetto dell'invarianza
degli effetti sui saldi di finanza pubblica e
dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per
missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione,
possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni
finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione
per le spese di natura obbligatoria, per le spese in
annualita' e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra
spese di funzionamento e spese per interventi sono
consentite nel limite del 10 per cento delle risorse
stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso
l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale
per finanziare spese correnti. In apposito allegato a
ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le
autorizzazioni legislative ed i relativi importi da
utilizzare per ciascun programma.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 26 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), cosi' come modificato dalla presente legge:
«6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione
devono essere realizzati entro cinque anni dalla
pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto
il provvedimento puo' stabilire un periodo piu' lungo.
Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza
del proponente, dall'autorita' che ha emanato il
provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto
ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al
presente comma si applicano ai provvedimenti adottati
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 65 della
legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale):
«2. Le rivendite speciali annuali di generi di
monopolio, gia' istituite con contratto decorrente da data
antecedente al 30 giugno 2000, intestate a persone fisiche
ed ubicate in esercizi diversi da quelli specificatamente
previsti dal primo comma dell'articolo 53 del citato
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, possono essere
trasformate in rivendite ordinarie, ove siano venute meno
le condizioni che ne giustificarono a suo tempo l'impianto
come speciali e nella accertata condizione di
accessibilita' diretta da parte del pubblico in genere,
qualora i relativi gerenti ne chiedano, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
conferimento a trattativa privata secondo le modalita'
previste dall'articolo 1, primo comma, lettera b), della
legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi):
«1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano
anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono
obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo
stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c)
e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di
cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano
superato l'ammontare di lire seicento milioni per le
imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero
di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre
attivita', sono esonerati per l'anno successivo dalla
tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti
articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture
previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per
i contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed altre attivita' si fa riferimento
all'ammontare dei ricavi relativi alla attivita'
prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei
ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle
prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
stabiliti i criteri per la individuazione delle attivita'
consistenti nella prestazione di servizi.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n.
292, S.O. n. 3.
- Si riporta il testo del comma 1130 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«1130. Il programma di cui al comma 1129, definito con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, e con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da adottare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, e'
finalizzato ad individuare le misure da introdurre
progressivamente nell'ordinamento interno al fine di
giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio
2011, della commercializzazione di sacchi non
biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano
entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa
comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello
comunitario.».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 3 del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 (Disposizioni urgenti
per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia
di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003,
n. 170, cosi' come modificato dalla presente legge:
«1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo
l'ordinamento previgente alla riforma di cui al D.M. 3
novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, e ai relativi decreti
attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di
abilitazione professionale dell'anno 2010, svolgono le
prove degli esami di Stato per le professioni di dottore
agronomo e dottore forestale, architetto, assistente
sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e
psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.».



 
Art. 24.

Disposizioni in materia di forze armate, forze di polizia, proroga di
missioni di pace e segreto di Stato
1-72. (( (soppressi). ))
73. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 3, la lettera l) e' sostituita dalla seguente:
«l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi' sulla loro corretta applicazione; »;
b) all'articolo 9:
1) al comma 2, lettera b), la parola «misure» e' sostituita dalle seguenti: «disposizioni esplicative»;
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, le parole «altre classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «classifiche segreto e riservatissimo»;
2.2) al secondo periodo, le parole «classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «tre classifiche di segretezza citate»;
c) all'articolo 42:
1) al comma 1, le parole «e siano a cio' abilitati» sono soppresse;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo e' necessario altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).».
74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unita', interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il personale e' posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e' attribuita un'indennita' di importo analogo a quella onnicomprensiva, (( di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni, )) corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
(( 76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali e' autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 4 della
legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attivita' di informazione per la
sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita'
svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza
dei predetti servizi relativamente alle attivita' di
ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di
sicurezza degli Stati esteri;
b) e' costantemente informato delle operazioni di
competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e
trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri le
informative e le analisi prodotte dal Sistema di
informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti
provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza,
dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni
dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma
l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per
l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa,
elabora analisi strategiche o relative a particolari
situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta
dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei
rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da
sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca
informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio
dei Ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni
periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le
Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei
Ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio
informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il CISR, informazioni e
analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad
ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di
informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di
acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni
altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei
servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri
lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;
i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI,
verificando la conformita' delle attivita' di informazione
per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle
direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Per tale finalita', presso il DIS e'
istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di
organizzazione e di funzionamento sono definite con il
regolamento di cui al comma 7. L'ufficio ispettivo,
nell'ambito delle competenze definite con il predetto
regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del direttore
generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, inchieste interne su specifici episodi e
comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di
informazione per la sicurezza;
l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite
dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito
regolamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, ai fini
della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle
classifiche di segretezza, vigilando altresi' sulla loro
corretta applicazione;
m) cura le attivita' di promozione e diffusione della
cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria
del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalita'
definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo
articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 della gia' citata
legge n. 124 del 2007, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9 (Tutela amministrativa del segreto e nulla osta
di sicurezza). - 1. E' istituito nell'ambito del DIS, ai
sensi dell'articolo 4, comma 7, l'Ufficio centrale per la
segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di
coordinamento, di consulenza e di controllo
sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e
di ogni altra disposizione in ordine alla tutela
amministrativa del segreto di Stato e alle classifiche di
segretezza di cui all'articolo 42.
2. Competono all'UCSe:
a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio
delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri
quale Autorita' nazionale per la sicurezza, a tutela del
segreto di Stato;
b) lo studio e la predisposizione delle disposizioni
esplicative volte a garantire la sicurezza di tutto quanto
e' coperto dalle classifiche di segretezza di cui
all'articolo 42, con riferimento sia ad atti, documenti e
materiali, sia alla produzione industriale;
c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di sicurezza
(NOS), previa acquisizione del parere dei direttori dei
servizi di informazione per la sicurezza e, ove necessario,
del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno;
d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco
completo di tutti i soggetti muniti di NOS.
3. Il NOS ha la durata di cinque anni per la classifica
di segretissimo e di dieci anni per le classifiche segreto
e riservatissimo indicate all'articolo 42, fatte salve
diverse disposizioni contenute in trattati internazionali
ratificati dall'Italia. A ciascuna delle tre classifiche di
segretezza citate corrisponde un distinto livello di NOS.
4. Il rilascio del NOS e' subordinato all'effettuazione
di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad
escludere dalla conoscibilita' di notizie, documenti, atti
o cose classificate ogni soggetto che non dia sicuro
affidamento di scrupolosa fedelta' alle istituzioni della
Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonche' di
rigoroso rispetto del segreto.
5. Al fine di consentire l'accertamento di cui al comma
4, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche
amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di
pubblica utilita' collaborano con l'UCSe per l'acquisizione
di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi
degli articoli 12 e 13.
6. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3,
l'UCSe puo' revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni
e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilita'
a carico del soggetto interessato.
7. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 7,
disciplina il procedimento di accertamento preventivo di
cui al comma 4 del presente articolo, finalizzato al
rilascio del NOS, nonche' gli ulteriori possibili
accertamenti di cui al comma 6, in modo tale da
salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.
8. I soggetti interessati devono essere informati della
necessita' dell'accertamento nei loro confronti e possono
rifiutarlo, rinunciando al NOS e all'esercizio delle
funzioni per le quali esso e' richiesto.
9. Agli appalti di lavori e alle forniture di beni e
servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da
norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di
volta in volta necessaria, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 17, comma 3, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di
cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede,
tramite l'UCSe, al Presidente del Consiglio dei Ministri
l'autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi.
Contestualmente all'autorizzazione, l'UCSe trasmette al
soggetto appaltante l'elenco delle ditte individuali e
delle imprese munite di NOS.
11. Il dirigente preposto all'UCSe e' nominato e
revocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell'Autorita' delegata, ove istituita, sentito il
direttore generale del DIS. Il dirigente presenta
annualmente al direttore generale del DIS, che informa il
Presidente del Consiglio dei Ministri, una relazione
sull'attivita' svolta e sui problemi affrontati, nonche'
sulla rispondenza dell'organizzazione e delle procedure
adottate dall'Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure
da adottare per garantirne la correttezza e l'efficienza.
La relazione e' portata a conoscenza del CISR.».
- Si riporta il testo dell'art. 42 della gia' citata
legge n. 124 del 2007, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 42 (Classifiche di segretezza). - 1. Le
classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere
la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attivita' o
cose ai soli soggetti che abbiano necessita' di accedervi
in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate
segretissimo, segreto e riservatissimo e' necessario
altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).
2. La classifica di segretezza e' apposta, e puo' essere
elevata, dall'autorita' che forma il documento, l'atto o
acquisisce per prima la notizia, ovvero e' responsabile
della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti,
notizie o cose.
3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo,
segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono
attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti
nelle relazioni internazionali.
4. Chi appone la classifica di segretezza individua,
all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono
essere classificate e fissa specificamente il grado di
classifica corrispondente ad ogni singola parte.
5. La classifica di segretezza e' automaticamente
declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi
cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore
periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di
classifica.
6. La declassificazione automatica non si applica
quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia
del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto
alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di
quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri verifica il
rispetto delle norme in materia di classifiche di
segretezza. Con apposito regolamento sono determinati
l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui
e' conferito il potere di classifica e gli uffici che,
nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati
all'esercizio delle funzioni di informazione per la
sicurezza della Repubblica, nonche' i criteri per
l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i
modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di
interesse per la sicurezza della Repubblica.
8. Qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione
di documenti classificati per i quali non sia opposto il
segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorita'
giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con
modalita' che ne tutelino la riservatezza, garantendo il
diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione
senza estrarne copia.
9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS
o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni
stadio della declassificazione, nonche' quelli privi di
ogni vincolo per decorso dei termini, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 7-bis del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125:
«Art. 7-bis (Concorso delle Forze armate nel controllo
del territorio). - 1. Per specifiche ed eccezionali
esigenze di prevenzione della criminalita', ove risulti
opportuno un accresciuto controllo del territorio, puo'
essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di
personale militare appartenente alle Forze armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge
1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
a 3.000 unita'.
1-bis. Ai fini e con le medesime modalita' di cui al
comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare,
in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un piu'
efficace controllo del territorio e' autorizzato, fino al
31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
a 500 militari delle Forze armate.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore
della difesa e previa informazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce
in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire
comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con
esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini
di identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1,
1-bis e 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del
personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per
lavoro straordinario e di un'indennita' onnicomprensiva
determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo
2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento
economico accessorio previsto per le Forze di polizia,
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della
difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di
euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno
2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia
e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008
e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2
milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per
l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 61 del gia'
citato decreto-legge n. 112 del 2008:
«18. Per l'anno 2009 e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo,
con una dotazione di 100 milioni di euro, per la
realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il
Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle
iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della
sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le
disposizioni per l'attuazione del presente comma.».
- Si riporta il testo del comma 151 dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
[legge finanziaria 2004]):
«151. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.».



 
Art. 25.
Spese indifferibili
1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali e' autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per l'anno 2009, in soli termini di competenza.
2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalita' per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.
4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di (( 256 milioni di euro per l'anno 2009, 377 milioni di euro per l'anno 2010, 91 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro per l'anno 2012. ))
5. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010», sono sostituite dalle seguenti: « (( 279 milioni di euro per l'anno 2009, 567 milioni )) di euro per l'anno 2010, 84 milioni di euro per l'anno 2011». Alla compensazione degli effetti finanziari recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di cui al precedente comma 4.
(( 5-bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nonche' i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre senza alcuna maggiorazione ne' sanzione e senza alcun interesse. ))
6. All'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo le parole: «con una dotazione», sono inserite le seguenti «fino ad un massimo».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio n. 3780 del 6 giugno 2009
(Attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione
Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»):
«Art. 1 (Sospensione degli adempimenti e dei
versamenti). - 1. Nei confronti delle persone fisiche,
anche in qualita' di sostituti d'imposta, che, alla data
del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale nei comuni
individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, sono sospesi dal 6 aprile al 30
novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai
versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si
fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,
altresi', nei confronti dei soggetti diversi dalle persone
fisiche, compresi i sostituti d'imposta, aventi il
domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni di cui al
comma 1.
3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro
domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui ai
commi 1 e 2, non operano le ritenute alla fonte. La
sospensione si applica alle ritenute da operare ai sensi
degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 28, secondo
comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dell'art. 5 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, dell'art. 19 del decreto
ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, dell'art. 50, comma 4,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360. Le ritenute gia' operate dai
sostituti non aventi il domicilio fiscale nei comuni di cui
al comma 1 del presente articolo devono comunque essere
versate.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3754 del 9 aprile 2009 (Ulteriori disposizioni urgenti
conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la
provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo
il giorno 6 aprile 2009):
«Art. 2. - 1. Ai datori di lavoro ed ai lavoratori
autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data
dell'evento sismico nei comuni di cui all'articolo 1 e'
concessa fino al 30 novembre 2009 la sospensione del
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la
quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonche' di quelli
con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
«2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 14 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«1-bis. Con le assegnazioni disposte ai sensi del comma
1, il CIPE puo' disporre la riduzione, in termini di sola
cassa, del fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, degli importi di 279 milioni di euro
per l'anno 2009, 567 milioni di euro per l'anno 2010, 84
milioni di euro per l'anno 2011 e 270 milioni di euro per
l'anno 2012.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 (Interventi urgenti
in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da
costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto,
dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di
finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli
adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria,
colpite dagli eventi sismici del 1997), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 185:
«2. Al fine di effettuare la definizione della propria
posizione ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge
6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono
l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo,
ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle
sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti gia'
eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate
mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di
ciascun mese a decorrere da giugno 2009. Al relativo onere,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di
euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo
per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni
di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per l'anno
2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di
finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e' incrementato
di 8,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 18,3 milioni di
euro per l'anno 2010 e di 3,3 milioni di euro per l'anno
2011 in termini di sola cassa.».
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 6 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2:
«4-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 3 del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, si
applicano altresi' per tutti i soggetti residenti o aventi
domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi
sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze 14 e 15 novembre
2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del
20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 59,4 milioni di euro per l'anno
2009, di 32 milioni di euro per l'anno 2010, di 7 milioni
di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2012 al 2019. Le risorse di cui al periodo
precedente sono iscritte in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
materia di processo civile), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1(Banda larga). - 1. Il Governo, nel rispetto
delle attribuzioni costituzionali delle regioni e nel
rispetto dell'articolo 4, comma 3, lettera h), del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, individua un programma
di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate
necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di
comunicazione elettronica pubbliche e private
all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi
avanzati di informazione e di comunicazione del Paese.
Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente
comma, il Governo procede secondo finalita' di riequilibrio
socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il
Governo individua e sottopone al Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione
nel programma le risorse necessarie, che integrano i
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una
dotazione fino ad un massimo di 800 milioni di euro per il
periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del fondo per le
aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. In ogni
caso e' fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle
risorse alle regioni del Mezzogiorno.».



 
Art. 26.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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