Gazzetta n. 180 del 5 agosto 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2009, n. 107
Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 agosto 1971, n. 822;
Vista la legge 6 marzo 1987, n. 110, recante ratifica dell'Accordo tra Italia ed Austria del 4 ottobre 1985 per l'utilizzazione del porto di Trieste;
Visto il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 18 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 1988;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340, ed, in particolare, l'articolo 36;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e successive modificazioni, che autorizza il Governo ad adottare un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;
Attesa la necessita' di dare esecuzione al comma 989 sopracitato mediante la riformulazione, nei limiti dei relativi criteri direttivi, della vigente normativa in materia di tasse e diritti marittimi, nell'ottica di un riordino e di una razionalizzazione della disciplina tramite l'accorpamento di taluni di detti tributi e delle relative procedure di riscossione e con l'obiettivo di una semplificazione della normativa e di una riduzione del numero delle tasse e dei diritti marittimi;
Considerato che la revisione della vigente disciplina delle tasse e dei diritti marittimi contribuisce ad una migliore e piu' efficace gestione dei porti e ne accresce le potenzialita' competitive;
Ritenuto opportuno accorpare in due soli tributi la tassa e la soprattassa d'ancoraggio, da una parte, e la tassa erariale e quella cosiddetta «portuale» sulle merci imbarcate e sbarcate, dall'altra;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2009;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Tassa di ancoraggio

1. Le navi nazionali, le navi estere equiparate alle nazionali in virtu' di trattati, nonche' le navi operate da compagnie di navigazione di Stati con i quali l'Unione europea abbia stipulato accordi di navigazione e di trasporto marittimo, ancorche' non battano la bandiera di detti Stati, che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato o negli ambiti richiamati al successivo articolo 3, comma 1, sono soggette al pagamento di una tassa di ancoraggio per ogni tonnellata di stazza netta, nella seguente misura:
a) euro 0,09 per ogni tonnellata eccedente le prime 50, se hanno una stazza netta non superiore a 200 tonnellate;
b) euro 0,14 se hanno una stazza netta superiore a 200 e fino a 350 tonnellate, ovvero se, avendo una stazza superiore a 350 tonnellate, navigano esclusivamente tra i porti dello Stato;
c) euro 0,72 se hanno una stazza netta superiore a 350 tonnellate e provengono o sono dirette all'estero.
2. Per le navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate provenienti o dirette all'estero, aventi merci in coperta ovvero nelle sovrastrutture, la stazza delle quali non sia gia' compresa nella stazza lorda, la tassa di ancoraggio di cui al comma 1 si applica altresi', in occasione dell'approdo nei porti, rade, spiagge dello Stato o negli ambiti di cui al successivo articolo 3, comma 1, ovvero in occasione del primo giorno di imbarco di tali merci, alle tonnellate di stazza corrispondenti allo spazio occupato dalle merci suddette secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi, nella misura di cui al comma 1, lettera c), con la sola eccezione delle esenzioni previste per le navi dagli articoli 20 e 21 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.
3. La tassa di ancoraggio, nel caso di cui al comma 1, lettera a), e' valevole per un anno, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per trenta giorni. Le navi, nei casi di cui alle lettere b) e c), possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di un anno pagando rispettivamente euro 0,50 ed euro 1,58 per ogni tonnellata di stazza netta. Le predette navi possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di un anno anche relativamente alle merci ed ai contenitori pieni trasportati in coperta ovvero nelle sovrastrutture della nave, il cui spazio non e' compreso nella stazza lorda della stessa, pagando rispettivamente euro 0,50 ed euro 1,58 per ogni tonnellata di stazza, calcolata secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi, corrispondente allo spazio occupabile dalla quantita' massima di merce e dal numero massimo di contenitori pieni trasportabili in coperta, o negli spazi chiusi non considerati nel calcolo della stazza, in accordo alle condizioni di caricamento prescritte nelle «Istruzioni al Comandante sulla stabilita' della nave». La tassa di ancoraggio decorre dal giorno dell'approdo.
4. Le navi portacontenitori adibite a servizi regolari di linea in attivita' di transhipment di traffico internazionale possono avvalersi della facolta' di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Alla tassa di ancoraggio sono applicabili le ipotesi di esenzione di cui all'articolo 13 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e, ai fini del calcolo, trovano altresi' applicazione i coefficienti di correzione di cui al decreto del Ministro della marina mercantile in data 18 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1988.
6. La quota di gettito della tassa di ancoraggio relativa alle merci ed ai contenitori collocati in coperta o nelle sovrastrutture di cui, rispettivamente, al comma 2 ed al comma 4, nonche' il diritto sostitutivo della tassa di ancoraggio, la tassa di ancoraggio per i rimorchiatori e quella per le navi che effettuano la pesca oltre gli stretti di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 7 e 14 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono attribuiti a ciascuna autorita' portuale per la circoscrizione territoriale di competenza.
7. Le navi estere non ammesse ad un trattamento uguale a quello delle navi nazionali sono soggette al pagamento del doppio della tassa di cui al comma 1 e non hanno diritto all'abbonamento.
8. Al fine di consentire una puntuale identificazione dei pertinenti introiti delle autorita' portuali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alle riscossioni a titolo di abbonamento alla tassa di ancoraggio sono attribuiti, ai sensi della vigente normativa, appositi codici tributi, differenziati per modalita' di pagamento o validita' temporale delle tasse.
9. Alla tassa di ancoraggio si applicano le procedure di riscossione previste dall'articolo 1, comma 119, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nelle more dell'adozione del decreto del Capo del Dipartimento delle finanze, la tassa di ancoraggio e' riscossa secondo la procedura di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340.
10. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei porti della Sicilia che non siano sede di autorita' portuale, ferma restando l'attribuzione alla Regione siciliana del gettito della tassa di ancoraggio di cui al presente articolo e fatto salvo quanto disposto dal comma 6 per le autorita' portuali della regione stessa, nonche' dall'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- La legge 9 febbraio 1963, n. 82, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio
1963, n. 52.
- La legge 14 agosto 1971, n. 822, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 ottobre
1971, n. 262.
- La legge 6 marzo 1987, n. 110, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 marzo 1987,
n. 70.
- Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 marzo
1988, n. 61.
- La legge 13 maggio 1988, n. 153, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 maggio
1988, n. 112.
- Il decreto del Ministro della marina mercantile del 18
marzo 1988 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 8 aprile 1988, n. 82.
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 8 marzo 1967, n. 60:
«Art. 36 (Accertamento e riscossione delle tasse sulle
merci imbarcate e sbarcate in determinati porti) - 1. Le
tasse di cui agli articoli 33 34 e 35 della legge sono
accertate e riscosse dalla Dogana sui documenti che
scortano la merce con separata bolletta.».
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' la legge 13
maggio 1988, n. 153, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 30 dicembre 1997, n. 302,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo del comma 989 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 2006, n.
299, supplemento ordinario:
«989. Il Governo e' autorizzato ad adottare, entro il 30
ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la
disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo
conto dei seguenti criteri direttivi:
a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e
delle procedure di riscossione;
b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di
ancoraggio, con attribuzione alle Autorita' portuali;
c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e
dei diritti sulla base del tasso d'inflazione a decorrere
dalla data della loro ultima determinazione, con decreto
del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
d) abrogazione espressa delle norme ritenute
incompatibili.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 9
febbraio 1963, n. 82:
«Art. 20 (Navi esenti dal pagamento della soprattassa di
ancoraggio). - Sono esenti dal pagamento della soprattassa
di ancoraggio le navi che trasportano le merci di cui alle
sottoindicate categorie ed hanno nelle stive uno spazio
vuoto corrispondente al volume delle merci collocate in
coperta:
a) le materie pericolose, in quei casi in cui, in base
alle norme sull'imbarco, trasporto in mare e sbarco di
dette materie, e' fatto divieto di imbarcarle sotto
coperta;
b) le merci facilmente deperibili;
c) le merci voluminose le quali per le loro dimensioni
non possono essere introdotte nelle stive;
d) le merci emananti cattivi odori;
e) gli animali vivi.».
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 9
febbraio 1963, n. 82:
«Art. 21 (Esenzione dal pagamento della soprattassa di
ancoraggio per fusti e recipienti vuoti). - Sono esenti dal
pagamento della soprattassa di ancoraggio le navi che
trasportano fusti, cassoni e recipienti in genere vuoti,
che debbano servire o abbiano servito per prendere o
lasciare un carico in un porto dello Stato, quando anche
non abbiano nelle stive un corrispondente spazio vuoto.».
- Si riporta il testo del comma dell'art. 10 della legge
27 dicembre 1997, n. 449:
«5. Nelle more della revisione dei criteri per
l'applicazione della tassa e sovrattassa di ancoraggio, le
navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea,
in attivita' di transhipment di traffico internazionale,
hanno facolta' di pagare, in alternativa alla tassa di
abbonamento annuale, prevista dall'articolo 1, terzo comma,
della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , e successive
modificazioni, una tassa di ancoraggio per singolo scalo
nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 10 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449:
«6. Le navi di cui al comma 5, provenienti o dirette ad
un porto estero, pagano nel primo scalo nazionale la
sovrattassa di ancoraggio prevista dall'art. 17 della legge
9 febbraio 1963, n. 82 , e successive modificazioni, nella
misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale di
ancoraggio calcolata sulle tonnellate di stazza
corrispondenti al volume delle merci effettivamente
trasportate nei contenitori collocati in coperta.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 9
febbraio 1963, n. 82:
«Art. 13 (Navi esenti dal pagamento della tassa di
ancoraggio). - Sono esenti dal pagamento della tassa di
ancoraggio:
a) le navi di stazza netta inferiore a 50 tonnellate;
b) le navi da guerra;
c) le navi da diporto di qualunque bandiera
riconosciute tali dai rispettivi governi;
d) le navi in disarmo;
e) le navi in rilascio forzato o volontario quando non
facciano operazioni di commercio e quelle che approdano in
zavorra per passare in disarmo, esservi riparate o
trasformate o per svernare;
f) le navi porta-cavi;
g) le navi ospedale;
h) le navi nazionali che esercitano la pesca e che
siano adibite esclusivamente al trasporto del pescato di
alti navi nazionali ed eccezione di quelle di cui al
successivo articolo;
i) le navi addette ai servizi marittimi dei porti,
delle rade e delle spiagge dello Stato, eccettuate quelle
di cui all'art. 7, ed i galleggianti mobili in genere
adibiti ai servizi attinenti alla navigazione ed al
traffico marittimo;
l) le navi di proprieta' dello Stato addette ai servizi
di vigilanza costiera.».
- Il decreto del Ministro della marina mercantile del 18
marzo 1988 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 8 aprile 1988, n. 82.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 9 febbraio
1963, n. 82:
«Art. 5 (Diritto sostitutivo della tassa d'ancoraggio
per navi in crociera turistica). - Le navi nazionali e le
estere, equiparate in virtu' di trattati alle nazionali, le
quali compiano crociere turistiche, hanno facolta' di
pagare in luogo della tassa di ancoraggio un diritto di
lire 300 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato.
Il diritto di lire 300 viene pagato una sola volta
qualunque sia il numero degli sbarchi o imbarchi effettuati
dallo stesso passeggero durante la crociera.
L'esercizio della facolta' di cui al primo comma e'
indipendente da quanto dovuto in base all'art. 2 per le
merci imbarcate o sbarcate.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 9 febbraio
1963, n. 82:
«Art. 7 (Tassa di ancoraggio per i rimorchiatori). - I
rimorchiatori nazionali e quelli esteri, equiparati in
virtu' di trattati ai nazionali, sono soggetti al pagamento
di una tassa di ancoraggio, con validita' annuale, di lire
25 per ogni cavallo indicato di potenza delle rispettive
macchine motrici.
I rimorchiatori battenti bandiera estera, non equiparata
a quella nazionale, sono soggetti al pagamento del doppio
della tassa di cui al comma precedente.
La forza in cavalli delle macchine motrici e' desunta
dai documenti di bordo.».
- Le navi nazionali che effettuano la pesca oltre gli
stretti o che siano adibite esclusivamente al trasporto del
pescato di dette navi, sono soggette, al pagamento della
tassa di ancoraggio di cui all'art. 1, o di quella ridotta
di cui all'art. 2 quando, ritornando nello Stato, compiano
nel porto di arrivo operazioni di commercio.
Lo sbarco dei prodotti della pesca, che non abbiano
subito trasformazione non e' considerato operazione di
commercio.».
- Si riporta il testo del comma 119 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 28 dicembre 2007, n.
300, supplemento ordinario:
«119. A fine di consentire la semplificazione degli
adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei
costi gestionali a carico dell'Amministrazione finanziaria,
e' consentito il pagamento o il deposito dei diritti
doganali mediante bonifico bancario o postale. A tale fine
e' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita'
speciale, presso la Banca d'Italia, su cui far affluire le
relative somme. Le modalita' di riversamento all'Erario o
agli altri enti beneficiari sono stabilite con successivo
decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali
del Ministero dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340:
«Art. 1 (Ordini di introito e bollette di pagamento). -
Le tasse di cui ai Titoli I, II (Capo 2°) della legge sono
riscosse dai ricevitori della Dogana su presentazione di
ordini di introito rilasciati dall'autorita' marittima.
Gli ordini di introito devono essere staccati da un
bollettario a matrice del modello stabilito, numerato e
firmato al sommo di ciascuna pagina a cura della
Capitaneria di porto competente. Di qualunque tassa o
diritto pagati il ricevitore doganale rilascia ricevuta
mediante bolletta di pagamento staccata da apposito
registro a matrice.
L'ordine di introito, dopo il rilascio della bolletta di
pagamento, viene allegato alla matrice di questo.
La bolletta di pagamento viene presentata alla
Capitaneria competente, che dopo averla registrata nel modo
di cui al successivo art. 4, la restituice
all'interessato.».
- Si riporta il testo del comma 982 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«982. Per assicurare l'autonomia finanziaria alle
autorita' portuali nazionali e promuovere
l'autofinanziamento delle attivita' e la razionalizzazione
della spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di
manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuni
nell'ambito portuale, con priorita' per quelli previsti nei
piani triennali gia' approvati, ivi compresa quella per il
mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna
autorita' portuale, a decorrere dall'anno 2007, per la
circoscrizione territoriale di competenza:
a) il gettito della tassa erariale di cui all'art. 2,
primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974,
n. 117, e successive modificazioni;
b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo
I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e
successive modificazioni.».



 
Art. 2.
Tassa portuale
1. Nei porti, nelle rade e spiagge dello Stato, nonche' negli ambiti richiamati all'articolo 3, comma 1, e' dovuta una tassa portuale sulle merci sbarcate ed imbarcate, commisurata alle tonnellate metriche di merce secondo le aliquote riportate, in relazione a ciascuna categoria merceologica ed alla tipologia di traffico, nella tabella allegata al presente regolamento. La frazione di tonnellata superiore ad un quintale e' considerata come tonnellata intera.
2. La tassa di cui al comma 1 sostituisce la tassa erariale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni e la tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355.
3. Alla tassa portuale si' applicano le procedure di riscossione previste dall'articolo 1, comma 119, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, Nelle more dell'adozione del decreto del Capo del Dipartimento delle finanze, si applicano le procedure di accertamento e di riscossione di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340. Sono fatte salve le esenzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, da riconoscersi alle merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti comunitari, nonche' alle merci contenute nei contenitori caricati su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del
decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 marzo 1974,
n. 68, e convertito, con modificazioni, dalla legge 16
aprile 1974, n. 117, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 4 maggio 1974, n. 115:
«2. In tutti i porti, rade e spiagge dello Stato e'
dovuta una tassa erariale, sulle merci sbarcate ed
imbarcate, in misura non superiore a lire 90 per ogni
tonnellata metrica di merce. La frazione di tonnellata
superiore ad un milione e' considerata come tonnellata
intera.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 5 maggio
1976, n. 355, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 5 giugno 1976, n. 147:
«Art. 1. - 1. Sulle merci sbarcate ed imbarcate nei
porti indicati dalle disposizioni di cui alla legge 9
ottobre 1967, n. 961, e successive modificazioni, sono
dovute le tasse portuali di cui al capo III, titolo II
della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive
modificazioni. La misura delle anzidette tasse portuali non
potra' eccedere, in alcun caso, il limite massimo di cui al
primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974,
n. 47, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 117, e
sara' determinata per ciascuno dei porti interessati con le
stesse procedure e con i medesimi criteri di cui al terzo
comma dell'art. 2 del predetto decreto-legge 28 febbraio
1974, n. 47.
2. I proventi delle tasse di cui al precedente comma
saranno devoluti per i due terzi agli enti indicati dalla
legge 9 ottobre 1967, n. 961, e successive modificazioni,
per l'assolvimento dei propri compiti, e per un terzo allo
Stato.».
- Con riguardo al comma 119 dell'art. 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, si veda la nota all'art. 1.
- Con riguardo all'art. 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340, si veda la nota
alle premesse.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153:
«3. Sono esenti dalla tassa erariale e da quella
portuale di cui al primo, secondo e quarto comma dell'art.
2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e
successive modificazioni, tutte le merci caricate sui carri
ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto
adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali,
nonche' le merci contenute nei contenitori caricati su navi
portacontenitori ugualmente adibite ai collegamenti
marittimi tra porti nazionali.».



 
Art. 3.
Ambito territoriale d'applicazione
1. Le tasse di cui al presente regolamento, il cui gettito e' attribuito alle autorita' portuali in virtu' di quanto previsto dall'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 6, del presente regolamento, sono applicate con riferimento alle operazioni commerciali che si svolgono negli ambiti spaziali di cui all'articolo 1, comma 986, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ad eccezione di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, e' fatta salva la vigente normativa speciale concernente le tasse ed i diritti marittimi relativa al porto franco di Trieste, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, ed al decreto del Ministro della marina mercantile 5 settembre 1989, n. 339, modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 11 aprile 1996, n. 372.



Nota all'art. 3:
- Con riguardo al comma 982 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, si veda la nota all'art. 1.
- Si riporta il testo del comma 986 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«986. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 982, nonche' quelle di cui al comma 985, si
interpretano nel senso che le navi che compiono operazioni
commerciali e le merci imbarcate e sbarcate nell'ambito di
porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso
strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili,
piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi
modo realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio e
alle tasse sulle merci.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153:
«Art. 2. - 1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari
delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali
derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti
dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale
statale in attivita' di servizio ed in quiescenza, i
dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non
territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al
1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di
aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia
comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5,
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di
essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le
condizioni previste dalle disposizioni del presente
articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto
al numero dei componenti ed al reddito del nucleo
familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto.
I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati
di lire dieci milioni per i nuclei familiari che
comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermita'
o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero,
se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I
medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due
milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in
condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata,
separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con
effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di
cui al comma 6 facciano parte due o piu' figli, l'importo
mensile dell'assegno spettante e' aumentato di lire 20.000
per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente
articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni
familiari, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' le norme che
disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le
materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro
trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia
comunque denominati, per effetto delle disposizioni del
presente decreto, non comporta la cessazione di altri
diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad
essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di
famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai
sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , nonche'
dell'art. 12, decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27, legge 25
agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con
esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente
separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1957, n. 818 , di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero,
senza limite di eta', qualora si trovino, a causa di
infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e
permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse
condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i
fratelli, le sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18
anni compiuti ovvero senza limiti di eta', qualora si
trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale,
nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad
un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di
entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a
pensione ai superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al
comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino
straniero che non abbiano la residenza nel territorio della
Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero e'
cittadino sia riservato un trattamento di reciprocita' nei
confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata
convenzione internazionale in materia di trattamenti di
famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il
principio di reciprocita' e' effettuato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro
degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere
comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno
entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare puo' essere composto di una sola
persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai
superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'eta' inferiore
a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non puo' essere
concesso piu' di un assegno. Per i componenti il nucleo
familiare cui l'assegno e' corrisposto, l'assegno stesso
non e' compatibile con altro assegno o diverso trattamento
di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare e' costituito
dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili
all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare
precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la
corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno
successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo
semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito
conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del
reddito concorrono altresi' i redditi di qualsiasi natura,
ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva se superiori a lire 2.000.000. Non si computano
nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque
denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi,
nonche' l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare e' resa con
dichiarazione, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad
autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di
cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 . L'ente
al quale e' resa la dichiarazione deve trasmetterne
immediatamente copia al comune di residenza del
dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da
lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione
previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al
70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata
al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal
comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno
1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura
pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato
dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei
redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno
immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio
di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980,
n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli
assegni familiari di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel
presente articolo e' valutato in lire 1.100 miliardi annui,
a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento.
14. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Il decreto del Ministro della marina mercantile 5
settembre 1989, n. 339, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 10 ottobre 1989, n.
237.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 11 aprile 1996, n. 372, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 luglio
1996, n. 164.



 
Art. 4.
Adeguamento delle tasse e diritti marittimi
1. Con il decreto di cui alla lettera c) del comma 989 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 16 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, si provvede all'adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi come disciplinati nella vigente legislazione e nel presente regolamento, sulla base dei parametri di cui al comma 2.
2. L'adeguamento viene effettuato, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993, data dell'ultima determinazione dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi, e la data di entrata in vigore del presente regolamento, prendendo a base il 75 per cento del tasso d'inflazione ufficialmente rilevato e graduando l'adeguamento stesso in modo da applicarlo nella misura del 33 per cento nell'anno 2009, nella misura di un ulteriore 33 per cento nell'anno 2010, e per il restante 34 per cento nell'anno 2011. Per gli anni successivi al 2011, l'adeguamento viene effettuato annualmente in ragione del 75 per cento del tasso ufficiale d'inflazione.
3. Ferme restando le disposizioni dell'Accordo tra Italia ed Austria del 4 ottobre 1985 per l'utilizzazione del porto di Trieste, ratificato con legge 6 marzo 1987, n. 110, al fine di riequilibrare il rapporto differenziale tra la misura della tassazione da applicarsi al porto franco di Trieste e quella relativa alla generalita' dei porti nazionali ed evitare possibili distorsioni di concorrenza, alle operazioni commerciali che si svolgono presso i punti franchi di detto porto si applicano i criteri di adeguamento di cui al comma 2, prendendo tuttavia a base il 100 per cento del tasso ufficiale d'inflazione.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo della lettera c) del comma 989
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e
dei diritti sulla base del tasso d'inflazione a decorrere
dalla data della loro ultima determinazione, con decreto
del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze; ».
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 2 luglio 2007, n. 51, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 17 agosto 2007, n. 190, supplemento ordinario:
«Art. 16. (Riordino della disciplina delle tasse e dei
diritti marittimi). - 1. Il comma 989 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dai seguenti:
«989. Il Governo e' autorizzato ad adottare, entro il 30
ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la
disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo
conto dei seguenti criteri direttivi:
a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e
delle procedure di riscossione;
b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di
ancoraggio, con attribuzione alle Autorita' portuali;
c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e
dei diritti sulla base del tasso d'inflazione a decorrere
dalla data della loro ultima determinazione, con decreto
del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
d) abrogazione espressa delle norme ritenute
incompatibili.
989-bis. Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad
adottare, entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, volto a rivedere i criteri per l'istituzione delle
autorita' portuali e la verifica del possesso dei requisiti
previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione,
tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento
con le reti strategiche, del volume dei traffici e della
capacita' di autofinanziamento.».
- Con riguardo alla legge 6 marzo 1987, n. 110, si veda
la nota alle premesse.



 
Art. 5.
Abrogazione delle norme incompatibili
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 1, 2, 17, 18, 19, 27, 28 e 33 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 maggio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Tremonti, Ministro dell'economia
e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 8, foglio n. 95



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 9 febbraio
1963, n. 82:
«Art. 1 (Soggetti e misure della tassa di ancoraggio).
1. Le navi nazionali e le estere equiparate in virtu' di
trattati alle nazionali, le quali compiono operazioni di
commercio in un porto, rada o spiaggia dello Stato, sono
soggette al pagamento di una tassa di ancoraggio per ogni
tonnellata di stazza nella seguente misura:
a) lire 10 per ogni tonnellata eccedente le prime 50 se
hanno una stazza netta non superiore a 200 tonnellate;
b) lire 15 se hanno una stazza netta superiore a 200 e
non a 350 tonnellate, ovvero se, avevano una stazza netta
superiore a 350 tonnellate, navigano esclusivamente fra i
porti dello Stato;
c) lire 80 se hanno una stazza netta superiore a 350
tonnellate e provengono o sono dirette all'estero.
2. La tassa di cui alla lettera a) e' valevole per un
anno, quelle di cui alle lettere b) e c) per trenta giorni.
3. Le navi possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio
per il periodo di un anno nei casi di cui alle lettere b) e
c) pagando rispettivamente lire 55 e lire 175 per ogni
tonnellata di stazza netta.
4. Le tasse di cui ai precedenti commi decorrono dal
giorno dell'approdo.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 febbraio
1963, n. 82:
«Art. 2 (Tassa di ancoraggio ridotta). - 1. Le navi che
sbarcano o imbarcano un numero di tonnellate di merci non
eccedente il quinto o il decimo delle tonnellate della loro
stazza netta hanno la facolta' di pagare rispettivamente la
meta' od il quarto della tassa di ancoraggio piu' un
diritto fisso di lire 5 per ogni tonnellata di stazza
netta.
2. Le navi che sbarcano o imbarcano un numero di
tonnellate di merci non eccedente il ventesimo delle
tonnellate della loro stazza netta possono pagare un
diritto di lire 200 per ogni tonnellata di merce sbarcata o
imbarcata.
3. Quando la nave imbarca o sbarca passeggeri ha
facolta' di pagare invece della tassa d'ancoraggio un
diritto fisso di lire 700 per ogni passeggero imbarcato o
sbarcato, indipendentemente dalla tassa ridotta che sia
dovuta per le merci imbarcate o sbarcate nei limiti di cui
ai due commi precedenti.
4. Le tasse pagate in base a questo articolo sono
valevoli soltanto per il porto nel quale le operazioni sono
state compiute.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 9
febbraio 1963, n. 82:
«Art. 17 (Navi soggette al pagamento della soprattassa
di ancoraggio per le merci collocate in coperta e relativi
limiti e condizioni). - 1. Le navi di stazza netta
superiore a 350 tonnellate provenienti o dirette
all'estero, aventi merci in coperta ovvero nelle
sovrastrutture la stazza delle quali non sia gia' compresa
nella stazza lorda, sono soggette al pagamento di una
soprattassa di ancoraggio nella misura di cui alla lettera
c) dell'art. 1 in ragione delle tonnellate di stazza
corrispondenti allo spazio occupato dalle merci suddette
secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 9
febbraio 1963, n. 82:
«Art. 18 (Decorrenza della soprattassa di ancoraggio). -
1. La soprattassa di ancoraggio decorre dal giorno in cui
la nave avente merci in coperta, al proda ad un porto, ad
una rada o spiaggia dello Stato per compiervi operazioni
commerciali.
2. Per la nave che imbarca per la prima volta merci in
coperta la soprattassa decorre dal giorno in cui ebbe
inizio l'imbarco delle merci stesse.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 9
febbraio 1963, n. 82:
«Art. 19 (Scadenza della soprattassa di ancoraggio). -
1. La soprattassa di ancoraggio non puo' avere scadenza
posteriore a quella della tassa di ancoraggio.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 9
febbraio 1963, n. 82:
«Art. 27 (Indicazione delle merci soggette alla tassa di
sbarco e relative aliquote). - 1. Sulle merci provenienti
dall'estero che vengono sbarcate nei porti, rade o spiagge
dello Stato per essere destinate alla importazione
definitiva o temporanea si applica una tassa di sbarco per
ogni tonnellata metrica nella seguente misura:
a) lire 10 per fosfati e assimilati e nitrati escluso
il nitrato di soda;
b) lire 20 per i materiali da costruzione muraria;
c) lire 30 per i cereali;
d) lire 65 per le altre merci.».
- Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 9
febbraio 1963, n. 82:
«Art. 28 (Frazioni di tonnellata). - Per l'applicazione
delle tasse di cui al precedente art. 27 ed ai susseguenti
articoli 33, 34 e 35, le frazioni di tonnellata superiori
al quintale sono considerate come tonnellata intera; di
quelle inferiori non si tiene conto.».
- Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 9
febbraio 1963, n. 82:
«Art. 33 (Tassa sulle merci nei porti di Genova, Venezia
e Napoli). - 1. Sulle merci, sbarcate, imbarcate e in
transito nei porti di Genova, Venezia e Napoli si applica
una tassa, per ogni tonnellata metrica nella seguente
misura:
A) Merci sbarcate:
lire 7,50, quando trattasi di fosfati e assimilati, e
nitrati, escluso il nitrato di soda;
lire 15, quando trattasi di cereali, sabbia, ghiaia e
pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino o quarzite
non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da
calce, cementi ed agglomerati cementizi, piastrelle e
pietre di pavimentazione, laterizi, pietre da costruzione;
lire 25, quando trattasi di carbone e olii minerali
alla rinfusa;
lire 70, quando trattasi di articoli da abbigliamento,
cacao, caffe', colofonia e resina, droghe e coloniali,
glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, olii
minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacita',
paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco,
tamarindo, the' e trementina;
lire 35, quando trattasi di merci diverse da quelle
sopra indicate;
B) Merci imbarcate:
lire 7,50, quando trattasi di fosfati e assimilati e
nitrati, escluso il nitrato di soda;
lire 10, quando trattasi di sabbia, ghiaia e
pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzite
non macinati, calce viva e spenta pietra da cemento e da
calce, cementi ed agglomerati cementizi, piastrelle e
pietre da pavimentazione, laterizi, pietre da costruzione;
lire 35, quando trattasi di articoli di abbigliamento,
cacao, caffe', colofonia e resina, droghe e coloniali,
glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, olii
minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacita',
paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco,
tamarindo, the' e trementina;
lire 15, quando trattasi di cereali o di merci diverse
da quelle sopra indicate:
C) Merci in transito provenienti e dirette all'estero:
lire 7,50, quando trattasi di fosfati e nitrati,
escluso il nitrato di soda;
lire 15, quando trattasi di cereali, carbone ed olii
minerali alla rinfusa;
lire 30, quando trattasi di merci diverse da quelle
sopra indicate.».



 
Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 4 <----
 
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