Gazzetta n. 180 del 5 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 luglio 2009
Designazione della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Roma quale autorita' pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera d);
Visto il decreto 11 gennaio 2008 relativo alla designazione della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Roma, quale autorita' pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione «Abbacchio Romano» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 6 novembre 2003;
Visto il decreto 5 giugno 2008 concernente la modifica del decreto 6 novembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Abbacchio Romano»;
Visto il Regolamento (CE) n. 507/2009 della Commissione del 15 giugno 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano»;
Considerato che la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Roma, ha adeguato il piano gia' predisposto per il controllo della denominazione «Abbacchio Romano» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come indicazione geografica protetta mediante il gia' citato Regolamento (CE) n. 507/2009 del 15 giugno 2009;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Decreta:
Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto dell'11 gennaio 2008, alla Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Roma, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta transitoriamente a livello nazionale «Abbacchio Romano» e' da considerarsi riferita alla indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) 507/2009 del 15 giugno 2009.
 
Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreta.
Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Roma o propone un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Roma e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2009

Il direttore generale: La Torre
 
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