Gazzetta n. 181 del 6 agosto 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2009
Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi di bonifica da porre in essere nel sito di interesse nazionale di Manfredonia per le discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani e Conte di Troia. (Ordinanza n. 3793).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 2009, con il quale e' stato dichiarato fino al 31 maggio 2010 lo stato di emergenza in relazione agli interventi di bonifica da realizzare nel sito di interesse nazionale di Manfredonia (Foggia) per le discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani e Conte di Troia;
Considerato che a seguito delle attivita' svolte presso i predetti siti sono stati rinvenuti ingenti quantitativi di biogas la cui captazione dovra' essere effettuata preventivamente rispetto alle azioni di bonifica;
Considerato, pertanto, che tale rinvenimento, comportando interventi ulteriori e diversi rispetto a quelli gia' approvati con decreto del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare n. 3209 del 18 dicembre 2006, ha reso necessaria la revisione e l'aggiornamento del piano di cui al citato decreto, unitamente alla rivisitazione del relativo crono programma;
Considerato che, in data 29 aprile 2009, e' stato approvato con decreto 8254/Qdv/Usi/B del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il progetto per l'effettuazione della messa in sicurezza permanente dei siti pubblici sopra richiamati, in seguito alla Conferenza dei servizi decisoria tenutasi presso il predetto dicastero il 27 aprile 2009;
Considerato, che sul territorio della regione Puglia sono gia' in corso azioni volte a fronteggiare la situazione di criticita' esistente nel settore dei rifiuti;
Considerato, inoltre, che la Corte di giustizia delle Comunita' europee con sentenza 25 novembre 2004 ha condannato lo Stato italiano per la mancata bonifica delle discariche pubbliche e private presenti nel sito di interesse nazionale di Manfredonia, a cui ha fatto seguito l'emanazione di un parere motivato ex art. 228 del Trattato CE;
Considerato, che per l'esecuzione della citata sentenza e' stata avviata un'azione di negoziato con i competenti uffici della Commissione europea, per evitare l'ulteriore deferimento della Repubblica italiana alla Corte di giustizia delle Comunita' europee;
Considerato che e' divenuto urgente, anche allo scopo di salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente, attuare interventi immediati sulle discariche pubbliche Pariti 1 RSU e Conte di Troia;
Acquisita l'intesa della regione Puglia con note del 24 giugno e del 2 luglio 2009;
Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Dispone:
Art. 1.

1. Il Presidente della regione Puglia e' nominato Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento di attivita' di bonifica delle discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani e Conte di Troia, nell'ambito del sito di interesse nazionale di Manfredonia (Foggia).
2. Per l'espletamento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato a nominare apposito soggetto attuatore che operera' sulla base di specifiche indicazioni impartite dal Commissario delegato medesimo. Con separato atto il Commissario delegato determina il compenso del soggetto attuatore, tenuto conto della specifica professionalita' posseduta, con oneri a carico dei fondi commissariali.
 
Art. 2.

1. Nelle aree delle discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani e Conte di Troia comprese nella perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio del 10 gennaio 2000, il Commissario delegato provvede, in via prioritaria rispetto ad ogni altra iniziativa, all'approvazione ed alla realizzazione del progetto esecutivo dell'intervento di bonifica sulla base delle indicazioni della Conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare il 27 aprile 2009.
2. L'approvazione di cui al comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale.
3. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato, e' autorizzato ad avvalersi di societa' specializzate a totale capitale pubblico, all'uopo utilizzando le convenzioni gia' esistenti.
4. Il medesimo Commissario, per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente ordinanza potra', altresi', avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali, delle amministrazioni periferiche dello Stato e delle aziende pubbliche di servizi e della cooperazione degli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato ed il soggetto attuatore possono derogare, ove ritenuto necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
a) articoli 5, 6, 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, fermo il rispetto dell'art. 6 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999; articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla tempistica ed alle modalita' ivi previste, art. 14, fermo il rispetto dell'art. 10 della citata direttiva 1999/31/CE; punto 2.4.2. dell'allegato I, quarto capoverso;
b) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis e successive modifiche ed integrazioni;
c) decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;
d) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 3, 6, 7, 11, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 70, 71, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III 240, 241 e 243 e successive modificazioni ed integrazioni e relative disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
e) leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire;
f) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 61, commi 7-bis e 9;
g) legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26.
 
Art. 4.

1. Per garantire il necessario supporto tecnico-scientifico alle attivita' che devono essere svolte per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato o, il Soggetto attuatore, possono avvalersi di non oltre tre esperti di elevata qualificazione, per i quali, qualora non dipendenti pubblici, il Commissario delegato determina con proprio provvedimento i relativi compensi, tenendo conto della professionalita' richiesta e della specificita' dell'incarico conferito.
2. Per le attivita' di cooperazione necessarie all'attuazione della presente ordinanza, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi fino ad un massimo di tre unita' di personale, comunque in servizio presso il medesimo dicastero e di personale in servizio presso istituti e societa' che realizzano attivita' strumentali alle esigenze e finalita' del suddetto dicastero, nonche' fino ad un massimo di due esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative. Al predetto personale il Commissario delegato riconosce il trattamento di missione, nonche' il lavoro straordinario svolto fino ad un massimo di settanta ore mensili. Agli esperti e' riconosciuta una indennita' mensile omnicomprensiva determinata nel provvedimento di nomina in relazione al profilo professionale ed alle mansioni a cui sono adibiti.
 
Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede nel limite di euro 10 milioni a valere sui fondi esistenti sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia, per 24 milioni di euro a valere sui fondi stanziati con delibera CIPE 35/05 e 3/06 come definiti negli Accordi di programma quadro «Risanamento e tutela del territorio della regione Puglia» del 4 agosto 2004, II e III atto integrativo, nonche' ulteriori economie che la regione reperira' per il completamento dell'intervento. Le risorse di cui al presente articolo saranno trasferite sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato di cui alla presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2009
Il Presidente: Berlusconi
 
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