Gazzetta n. 181 del 6 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 maggio 2009
Copertura, fino a concorrenza degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali del trasporto pubblico locale, in attuazione dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale, prevede l'abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, dell'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e la conseguente applicazione, per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, dei trattamenti economici previdenziali di malattia secondo le norme, le modalita' e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria con eventuale erogazione di trattamenti aggiuntivi secondo la contrattazione collettiva di categoria;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004. n. 47, il quale all'art. 23, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo dei contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005;
Visto il decreto-legge 21 febbraio 2005. n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, il quale, all'art. 1, comma 2, autorizza al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio dei contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di 260 milioni di curo annui a decorrere dall'anno 2005;
Visto l'art. 1, comma 273, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che le somme eventualmente residuate dagli importi di cui ai predetto art. 23 del decreto-legge n. 355 del 2003 e all'art. 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 16 del 2005, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivami dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto interministeriale 6 agosto 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti, in attuazione dell'art. 1, del citato comma 273 della legge n. 266 del 2005, con il quale sono stati quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalita' di riparto delle somme per l'anno di competenza 2005;
Tenuto conto degli accordi sindacali nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali con i quali sono stati definiti i trattamenti di malattia da riconoscere al personale dipendente a decorrere dall'anno 2005;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con i quali sono stati istituiti il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007, con il quale sono stati richiesti i dati riguardanti le aziende dei trasporto pubblico locale, necessari per la quantificazione dei maggiori oneri contrattuali derivanti dall'attuazione del citato art. 1, comma 148, della legge n. 311 del 2004;
Rilevato che dalle istanze presentate dalle aziende beneficiarie entro i termini stabiliti dal predetto comunicato i' stato quantificato un onere pari ad euro 57.765.834,47;
Visto il decreto interministeriale 4 dicembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 273, della legge 21 dicembre 2005, n. 266, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2009, che quantifica - per l'anno 2006 - gli oneri sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto secondo i criteri e da ripartizione indicati nel prospetto allegato al decreto medesimo che stabiliva la percentuale di riparto nella misura del 68,95935675%. data dal rapporto tra la semina disponibile e il totale delle somme richieste;
Vista, la legge 9 aprile 2009, n. 33 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, che, all'art. 7, comma 1-quater, prevede che sono considerate valide le domande pervenute anche successivamente ai termine indicato nel predetto Comunicato del 30 settembre 2007 e comunque non oltre il 31 dicembre 2007 e dispone. altresi', l'autorizzazione di una spesa pari ad euro 1.200.000,00;
Considerato che dalle istanze presentate dalle aziende beneficiarie successivamente al termine indicato del 30 settembre 2007 e comunque entro il 31 dicembre 2007 e' stato quantificato un onere pari ad euro 1.194.977,62;
Ritenuto di dover procedere al riparto secondo le modalita' e i criteri di' ripartizione delle risorse finanziarie, come sopra quantificate, alle aziende di trasporto pubblico locale aventi titolo;

Decreta:
Art. 1.

1. Le somme, relative alle istanze presentate dalle aziende beneficiarie successivamente al termine indicato del 30 settembre 2007 e comunque entro il 31 dicembre 2007, come quantificate nelle premesse, sono ripartite, ai sensi dell'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. sulla base della percentuale di riparto del 68,95935675 % prevista dal decreto interministeriale 4 dicembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Art. 2.

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le risorse complessive di cui al prospetto allegato, a valere su apposita evidenza contabile nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali' e di sostegno alle gestioni previdenziali.
2. L'INPS provvede ad erogare le somme alle aziende destinatarie tramite procedura automatizzata, nelle modalita' previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
3. L'erogazione di cui al comma 2 e' subordinata alla verifica della correntezza contributiva o del possesso del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) da parte delle aziende interessate, ai fini dell'eventuale conguaglio.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 maggio 2009
Il Ministro: Sacconi

Registrato alla Corte dei conti 7 luglio 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 226
 
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