Gazzetta n. 181 del 6 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 8 luglio 2009
Disposizioni relative agli esami finali delle lauree triennali dell'area sanitaria - Anno accademico 2008-2009.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Visti i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n. 517, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001 adottato di concerto con il Ministro della Sanita';
Vista la nota in data 23 aprile 2002 del presidente della Conferenza dei presidi delle facolta' di medicina e chirurgia;
Considerata la necessita' di assicurare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b), del decreto 2 aprile 2001, che gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, articolati in due sessioni, si svolgano in periodi stabiliti a livello nazionale;

Decreta:
Art. 1.

Gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, dei corsi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie previsti dal decreto 2 aprile 2001, relativi all'anno accademico 2008-2009, si svolgeranno nei mesi di ottobre-novembre 2009 e marzo-aprile 2010.
Gli atenei interessati stabiliscono nell'ambito dei periodi sopra indicati le date di inizio degli esami per i singoli diplomi universitari e per le singole lauree.
Le date fissate per gli esami dei singoli corsi sono comunicate almeno un mese prima al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Direzione generale per l'universita' - e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie. A conclusione delle sessioni d'esame gli atenei comunicano ai predetti ministeri i dati distinti per professione relativi agli abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie.
 
Art. 2.

Alle sessioni sono ammessi i candidati che hanno regolarmente frequentato i singoli corsi, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocinii prescritti.
 
Art. 3.

Sono a carico delle universita' sedi di esami gli oneri finanziari connessi allo svolgimento degli stessi, ivi compresi i compensi e i trattamenti di missione da corrispondere ai membri delle commissioni giudicatrici e ai rappresentanti esterni, per i quali si applicano per ciascuna sessione le norme previste dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999 adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Roma, 8 luglio 2009
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Gelmini

p. Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Il Vice Ministro
Fazio
 
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