Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, Istituito a norma dell'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio vini Doc «Candia Colli Apuani», intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Candia Colli Apuani»;
Visto il parere favorevole della Regione Toscana;
Ha espresso nel corso della riunione del 21 luglio 2009, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Annesso
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VINI D.O.C.
«CANDIA DEI COLLI APUANI»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
«Candia dei Colli Apuani» bianco (secco e amabile);
«Candia dei Colli Apuani» Vin Santo;
«Candia dei Colli Apuani» bianco Vendemmia tardiva;
«Candia dei Colli Apuani» Vermentino bianco;
«Candia dei Colli Apuani» rosso;
«Candia dei Colli Apuani» rosato;
«Candia dei Colli Apuani» Vermentino nero;
«Candia dei Colli Apuani» rosato Vermentino nero;
«Candia dei Colli Apuani» Barsaglina o Massaretta.
Art. 2.

Base ampelografia

La denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
«Candia dei Colli Apuani» bianco (secco e amabile), Vin Santo e vendemmia tardiva: Vermentino bianco: minimo 70 %;
possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione in toscana in misura massima del 30%.
«Candia dei Colli Apuani » Vermentino bianco: Vermentino bianco: minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione in toscana in misura massima del 15%.
«Candia dei Colli Apuani» rosso e rosato: Sangiovese dal 60 all'80%; Merlot massimo 20% o Merlot nella misura minima del 50% se da soli e del 70% se congiuntamente;
possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione in toscana in misura massima del 20%30%.
«Candia dei Colli Apuani» rosso e rosato Vermentino nero: Vermentino nero: minimo 85%.
«Candia dei Colli Apuani» rosso Barsaglina o Massaretta: Barsaglina minimo 85%;
possono concorrere alla produzione dei vini con indicazione del vitigno, da soli o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione in Toscana in misura massima del 15%.
Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve comprende la parte di territorio dei Colli Apuani idoneo alla produzione del vino di cui all'articolo 1 e precisamente le zone viticole dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso, in provincia di Massa Carrara.
Tale zona e' cosi' delimitata dal km 378 sulla via Aurelia, il limite segue la strada statale verso nord e raggiunta la citta' di Massa, prosegue nella stessa direzione per le strade urbane che costeggiano a oriente il centro abitato, pervenuto in localita' Capaccola (q. 70) segue in direzione nord-est prima e dopo q. 63, est la strada urbana fino ad attraversare il F. Frigido alla confluenza del fosso Colombera; segue poi verso sud la strada che alla q. 46 piega verso nord-ovest per Ortola, la supera e raggiunge Castellare q. 62 da dove, verso sud-ovest, segue la strada per Falce a incrociare Canale della Foce, prosegue quindi nella stessa direzione prima lungo questi e in localita' Romagnano a q. 33 per la strada che si immette al q. 21 su quella per Nazzano, su questa prosegue verso tale localita' fino alla q. 17 per prendere poi la strada verso nord-est per Ficola, la supera e raggiunge Fabbrica da dove prosegue verso sud-ovest, per la strada verso la costa; all'altezza di Raglia raggiunge la q. 35 dove piega verso nord-ovest per Raglia, la lambisce per riprendere in direzione sud-ovest la strada che incrocia la linea ferroviaria alla q. 18. Da q. 18 segue verso nord-ovest la strada che passa a sud dei rilievi del M. Castellare e Barbuto passando per le q. 10, 11 fino a raggiungere la q. 18 sul confine di provincia, lungo questi prosegue verso nord-est fino all'altezza del Pezzo Grande da dove, verso una retta est-sud raggiunge S. Lucia a q. 336, da S. Lucia segue una linea spezzata in direzione nord-est con i vertici su: Fontia (q. 353), il Grattafolo (q. 153), q. 359 e q. 300 (a sud di Selva) e da qui segue, verso nord-est, il fosso affluente del Canale Gragnana e all'altezza di S. Rocco, poco prima del centro abitato di Carrara, segue una retta verso est fino alla q. 99 sulla strada per Miseglia, prosegue verso tale centro abitato e dopo aver attraversato e costeggiato la ferrovia per breve tratto, raggiunge q. 123. Da q. 123 segue in direzione sud prima una retta fino a S. Croce (q. 295) e poi la strada fino a q. 226 (la Foce) incrociando il confine comunale di Massa, ridiscende poi lungo questi verso ovest e sud, toccando le q. 305, 380 e 413 da dove segue una retta verso est fino a q. 201 e successivamente nella stessa direzione l'impluvio per raggiungere il Canale della Foce, ridiscende lungo questi e, all'altezza della q. 125, allorche' il canale riceve come affluente il fosso che ha origine sul confine comunale di Massa dai rilievi a nord (q. 569-535), il limite segue una retta in direzione est-sud fino a raggiungere q. 150 sul fosso Colombera, prosegue quindi per il sentiero che, nella stessa direzione attraversa Lavacchio e raggiunge l'impluvio a q. 263, ridiscende lungo questi sino a confluire sul F. Frigido (q. 54). Da q. 54 segue una retta in direzione sud-est e raggiunge a S. Carlo la strada Altagnana-Massa, prosegue lungo questa verso sud fino alla q. 208 da dove segue nella stessa direzione una retta spezzata che passa per le q. 255 e 354 e raggiunge a q. 94 l'acquedotto alle pendici del M. Pepe (q. 228). Da q. 94 segue il sentiero che in direzione est-nord tocca la Presa d'acqua, q. 263 e raggiunge q. 253, per proseguire poi verso est, lungo una linea retta che attraversa le q. 367,213 e 381 per raggiungere infine sul T. lascio la q. 241. Da q. 241, in linea retta verso sud-est, arriva a q. 723 sul confine di provincia per ridiscendere verso sud lungo questi fino alla q. 201. Da q. 201 prosegue per una retta verso ovest fino a incrociare la strada statale Aurelia all'altezza della stazione ferroviaria, al km 374,800 circa, segue quindi la strada statale verso Massa e superato il C.le di Montignoso prende a nord la strada per Capanne a p. 44 quella che in direzione nord-ovest si immette nuovamente sull'Aurelia (km 376,500) e quindi su tale via verso nord-ovest raggiunge il km 378 da dove e' iniziata la delimitazione.
Art. 4.

Norme per viticultura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni collinari calcareo-argillosi o argillosi-silicei e di favorevole esposizione, con esclusione di quelli di fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati, e comunque quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' esclusa ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso per non piu' di due interventi annui prima dell'invaiatura.
I nuovi impianti e i reimpianti debbono prevedere un numero minimo di 6.000 ceppi per ettaro e una produzione media di kg 1,5 per ceppo.
La resa massima di uva a ettaro ammessa per la produzione dei vini «Candia dei Colli Apuani» non deve essere superiore a 9 ton. in coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima di uva ad ettaro e' la seguente:

=====================================================================
ANNO DI PRODUZIONE | PRODUZIONE UVA TONNELLATE/ETTARO =====================================================================
Primo anno vegetativo | 0
Secondo anno vegetativo | 50 % della produzione prevista
Terzo anno vegetativo | 100 % della produzione prevista

Ai fini dell'entrata in produzione si fa riferimento all'anno vegetativo (per impianto primaverile si intende anche quello effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso).
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione di vini «Candia dei Colli Apuani» devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Candia dei Colli Apuani» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50%.
Non e' consentita l'aggiunta di anidride carbonica per la rasatura dei vini. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le proprie caratteristiche.
I vini «Candia dei Colli Apuani» tipologia «amabile» possono essere soggetti a rifermentazione in bottiglia.
E' consentito l'arricchimento nella misura massima di un grado alcolico, secondo le disposizioni di legge vigenti, del vino a DOC «Candia dei Colli Apuani» per le tipologie secco e amabile, con mosto concentrato ottenuto da uve Vermentino e di altri vitigni prodotte nel comprensorio o con mosto concentrato e rettificato.
Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» possono essere destinate alla produzione della tipologia Vin Santo e debbono assicurare, dopo l'appassimento, al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 16%.
Le operazioni di vinificazione del vino «Candia dei Colli Apuani» Vin Santo devono seguire il tradizionale metodo che, in particolare, prevede che le uve, dopo aver subito un'accurata cernita, devono essere sottoposte ad appassimento naturale in locali idonei, e ammostate non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo; e' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 27%.
La resa massima di uva fresca in Vin Santo finito non deve essere superiore al 35%.
La vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» Vin Santo debbono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacita' non superiore ai 5 ettolitri; solo al momento della campionatura puo' essere contenuto in altri recipienti.
L'immissione al consumo del «Vin Santo» non puo' avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» possono essere destinate alla produzione della tipologia “Vendemmia tardiva” debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 15%. Le uve destinate alla produzione di questa tipologia possono essere sottoposte ad appassimento in pianta o in locali idonei; e' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata.
La resa massima di uva fresca in Vino finito non deve essere superiore al 60%.
Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini «Candia dei Colli Apuani», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Candia dei Colli Apuani» amabile o abboccato:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: profumo gradevole, delicato, leggermente aromatico, caratteristico;
sapore: fruttato, amabile, armonico, vivace o tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l. E' prevista la tipologia frizzante.
«Candia dei Colli Apuani» secco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: profumo delicato, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, talvolta morbido, fruttato, pieno, armonico, con retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l. E' prevista la tipologia frizzante.
«Candia dei Colli Apuani» Vin Santo:
colore: dal paglierino all'ambrato piu' o meno intenso;
odore: etereo, intenso, aromatico;
sapore: dal secco all'amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% (di cui almeno 14 svolti e un minimo di 2 da svolgere);
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l;
«Candia dei Colli Apuani» Vermentino:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fruttato con note di spezie, o di agrumi e miele;
sapore: asciutto, talvolta morbido, pieno, armonico, con retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
«Candia dei Colli Apuani» Vendemmia tardiva:
colore: dal paglierino all'ambrato piu' o meno intenso;
odore: etereo, intenso, aromatico;
sapore: dal secco all'amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 24 g/l;
«Candia dei Colli Apuani» rosso:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato con note speziate;
sapore: asciutto, giustamente tannico equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
«Candia dei Colli Apuani» Vermentino nero
colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
odore: fruttato, con note floreali e vegetali o speziate;
sapore: asciutto, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Candia dei Colli Apuani» Barsaglina
colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
odore: fruttato con note speziate e vegetali;
sapore: asciutto, giustamente tannico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
«Candia dei Colli Apuani» rosato:
colore: rosa di buona intensita';
odore: vinoso, fruttato con note vegetali o floreali;
sapore: asciutto, fresco ed equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
«Candia dei Colli Apuani» rosato Vermentino nero:
colore: rosa di buona intensita';
odore: vinoso, fruttato con note vegetali o floreali;
sapore: asciutto, fresco ed equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, l'odore ed il sapore dei vini puo' evidenziare lieve sentore di legno.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
Sulle bottiglie e' obbligatorio riportare in etichetta il riferimento alla tipologia secco o asciutto. E' facoltativo il riferimento alla tipologia amabile; qualora esso venga riportato puo' essere comunicato che il prodotto puo' essere soggetto a rifermentazione in bottiglia.
Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» e' vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «superiore, riserva, extra, fine, scelto, selezionato» e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Sui recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.

Immissione al consumo

Per il confezionamento, le capacita' nominali, la forma dei recipienti e la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.
 
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