Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2009 (vai al sommario)
LEGGE 3 agosto 2009, n. 111
Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del premio Arca dell'arte

1. E' istituito, a decorrere dall'anno 2009, il premio annuale «Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte», di seguito denominato «Arca dell'arte», intitolato all'opera dello scomparso soprintendente ai beni artistici e storici delle Marche Pasquale Rotondi, protagonista nell'attivita' di salvataggio di opere d'arte, organizzata a livello internazionale, europeo e nazionale. Nell'ambito dell'Arca dell'arte e' altresi' prevista la consegna di premi speciali.
2. L'Arca dell'arte ha le seguenti finalita':
a) segnalare le figure che si sono contraddistinte nell'attivita' di salvataggio di opere d'arte a livello internazionale, europeo e nazionale;
b) segnalare le figure che in campi particolari, quali la comunicazione e il mecenatismo, si sono distinte per particolari attivita' in favore dell'arte o della promozione dell'arte;
c) segnalare le figure che nell'esercizio di attivita' di protezione civile si sono contraddistinte per interventi di salvataggio di opere d'arte.
3. Per l'organizzazione dell'Arca dell'arte e' individuato quale ente responsabile il comune di Sassocorvaro, che agisce di concerto con la regione Marche, con i comuni di Carpegna e di Urbino e con la comunita' montana del Montefeltro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
4. I vincitori dell'Arca dell'arte sono selezionati dalla giuria di cui all'articolo 2 e sono premiati nella sede della Rocca ubaldinesca, situata nel comune di Sassocorvaro, con la consegna di una scultura appositamente ideata e realizzata.
5. A valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, sono promosse iniziative per la diffusione delle finalita' dell'Arca dell'arte nei comuni di Urbino e di Carpegna.
 
Art. 2.

Composizione della giuria

1. I vincitori dell'Arca dell'arte sono individuati e nominati da un'apposita giuria costituita da:
a) un rappresentante della famiglia Rotondi;
b) un rappresentante del comune di Sassocorvaro;
c) un rappresentante del comune di Carpegna;
d) un rappresentante del comune di Urbino;
e) un rappresentante della comunita' montana del Montefeltro;
f) un rappresentante della provincia di Pesaro e Urbino;
g) un rappresentante della regione Marche;
h) il direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
i) i competenti soprintendenti delle citta' di Urbino, Venezia, Ancona e Roma;
l) il rettore dell'Universita' degli studi di Urbino;
m) un rappresentante dell'Accademia Raffaello di Urbino;
n) due personalita' individuate tra gli studiosi d'arte e gli esponenti della cultura italiana, nominate dal Ministro per i beni e le attivita' culturali;
o) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.
2. I componenti della giuria di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali.
3. La presidenza della giuria spetta al rappresentante della famiglia Rotondi di cui al comma 1, lettera a). In caso di espressa rinuncia o d'impossibilita' dei familiari, il presidente e' eletto dalla giuria medesima fra i propri membri nelle forme e nei modi previsti dal regolamento di cui al comma 5.
4. Il ruolo di coordinatore e segretario generale dell'Arca dell'arte e' conferito annualmente, mediante incarico, a un professionista individuato dalle amministrazioni organizzatrici di cui all'articolo 1, comma 3.
5. La giuria, entro tre mesi dalla data della sua costituzione, adotta un regolamento, che prevede i termini per la selezione, la designazione e la cerimonia di assegnazione dell'Arca dell'arte, i modi e i tempi di presentazione delle candidature e delle autocandidature e di ogni altro elemento utile ai fini dell'organizzazione del medesimo premio. Il regolamento e' sottoposto, per l'approvazione, al parere vincolante del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da rendere entro tre mesi dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende comunque favorevole.
 
Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. A decorrere dall'anno 2009, e' autorizzata una spesa annua di 160.000 euro da corrispondere al comune di Sassocorvaro per l'organizzazione del premio annuale «Arca dell'arte». L'attribuzione delle predette risorse ha luogo subordinatamente all'approvazione, da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di un piano finanziario predisposto dal comune di Sassocorvaro con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 3.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 160.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 867):
Presentato dall'on. Massimo Vannucci ed altri il 7
maggio 2008.
Assegnato alla commissione VII (Cultura, scienza e
istruzione), in sede referente, il 31 luglio 2008 con
pareri delle commissioni I, V e questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il
15, 20, 28 gennaio 2009; l'11 febbraio 2009, il 18 marzo
2009 ed il 22 aprile 2009.
Assegnato nuovamente alla VII commissione (Cultura,
scienza e istruzione), in sede legislativa, l'11 giugno
2009.
Esaminato dalla VII Commissione, in sede legislativa ed
approvato il 17 giugno 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1620):
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni
culturali), in sede deliberante, il 2 luglio 2009 con
pareri delle Commissioni 1ª, 5ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 7ª commissione il 7 ed il 28 luglio 2009
ed approvato il 29 luglio 2009.
 
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