Gazzetta n. 184 del 10 agosto 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 27 luglio 2009 |
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Modena» o «Di Modena», e approvazione del relativo disciplinare di produzione. |
|
|
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Modena» o «Provincia di Modena» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista la domanda del Consorzio tutela del Lambrusco di Modena, presentata in data 5 marzo 2009, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Modena» o «di Modena» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Modena il 27 aprile 2009, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Modena» o «Di Modena», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 15 giugno 2009 (supplemento ordinario n. 91); Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze c controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopraindicati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento delle denominazione di origine controllata «Modena» o «Di Modena», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal predetto Comitato; Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Modena» o «Di Modena» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La denominazione di origine controllata «Modena» o «Di Modena», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2009/2010. 3. La indicazione geografica tipica dei vini «Modena» o «Provincia di Modena» di cui al decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti sino ad ora determinati. |
| Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2009, i vini a denominazone di origine controllata «Modena» o «Di Modena», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e provincie autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo. |
| Art. 3.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Modena» o «Di Modena», e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. |
| Art. 4.
1. All'allegato A sono riportati i codici delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Modena» o «Di Modena», di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 2009 Il capo Dipartimento: Nezzo |
| Annesso
----> Vedere da pag. 28 a pag. 35 <---- |
|
|
|