Gazzetta n. 184 del 10 agosto 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'
COMUNICATO
Articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 concernente misure contro la tratta di persone - Programmi di assistenza. (Avviso n. 4/2009).

Il Ministro per le pari opportunita' emana il seguente avviso per la
presentazione dei progetti di fattibilita' di cui all'art. 2,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, 19 settembre
2005, n. 237, emanato in attuazione dell'art. 13 della legge 11
agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone. 1. Premessa.
Con il presente avviso si intende dare attuazione allo speciale programma di assistenza previsto dall'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone e dall'art. 1 del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 19 settembre 2005, n. 237.
La commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2, del regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione, decreto legislativo n. 286/1998, ridenominata «commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento» a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 102 - riunitasi il 6 luglio 2009 per l'esame dello schema del presente avviso - valutera', sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dal regolamento di attuazione del 19 settembre 2005, n. 237, i progetti di fattibilita' rivolti specificamente ad assicurare progetti individualizzati di assistenza che garantiscano, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della citata legge n. 228/2003.
In tale prospettiva, i progetti innanzi richiamati devono essere funzionali a garantire una prima ed immediata assistenza alle persone vittime, anche potenziali, dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 c.p.
Tale assistenza - in conformita' alla qualificazione del fenomeno della tratta come grave violazione dei diritti umani contenuta nella decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio del 19 luglio 2002 e nel piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani, ed in conformita' alle finalita' perseguite con lo specifico Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale - dovra' essere garantita, in ottemperanza del principio di non discriminazione, alle vittime e potenziali vittime dei reati ex articoli 600 e 601 c.p., emergenti da tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla loro eta', nazionalita', genere e dal tipo di sfruttamento subito.
Definizioni:
- programma di assistenza: si intende il programma di assistenza nel suo complesso, cosi' come definito all'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e consiste in interventi rivolti specificamente ad assicurare, in via transitoria, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, adeguate condizioni di alloggio, vitto ed assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico.
- progetti di fattibilita': si intendono i progetti da attivarsi ad iniziativa di regioni, enti locali o enti privati indicanti i tempi, le modalita' e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonche' le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate, tesi a realizzare singoli e diversi progetti di assistenza individualizzati e presentati, ai fini del finanziamento di cui al programma di assistenza, ai sensi del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237.
- progetti individualizzati di assistenza: si intendono i singoli progetti di assistenza da realizzarsi, all'interno dei progetti di fattibilita', a favore delle vittime di tratta e riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu', di cui all'art. 1 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/2005. 2. Obiettivi.
Nel quadro dell'attuazione dello speciale programma di assistenza previsto dall'art. 13 della legge n. 228/2003, costituiscono oggetto del presente avviso i progetti di fattibilita', di durata annuale, per la realizzazione di progetti individualizzati di assistenza, ciascuno della durata di tre mesi, prorogabili fino ad altri tre, a favore delle vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu' e di tratta di persone.
Affinche' l'assistenza pronta ed immediata da prestare alle vittime, anche solo potenziali, dei reati di cui agli articoli 600 e 601 c.p. si realizzi nella maniera piu' efficace, ed in conformita' ai principi evidenziati nelle premesse, appare opportuno che gli anzidetti progetti di fattibilita' prevedano forme di raccordo e sinergia anche con gli esistenti meccanismi di intervento che, nell'ambito dei programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'art. 18 t.u. immigrazione, sono specificamente volti a favorire l'emersione e la fuoriuscita dai circuiti di sfruttamento, quale l'apposito numero verde istituito dal Dipartimento per le pari opportunita', la cui attivita' e' stata recentemente rinnovata come da apposita delibera della commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento.
Pertanto, i progetti di fattibilita' sopra descritti dovranno prevedere in ogni caso:
- fornitura alle vittime di alloggio e ricovero in strutture adeguate;
- assistenza che accompagni le vittime a far emergere la propria condizione;
- disponibilita' di servizi socio-sanitari di pronto intervento;
- convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e comunque con i servizi sociali degli enti locali.
Dovra' altresi' essere predisposta una lettera di intenti sottoscritta con la postazione centrale del numero verde anzidetto, e con la postazione periferica operante nel territorio sul quale si intende realizzare l'intervento, in merito alle modalita' di invio e presa in carico delle vittime di tratta. Tali procedure dovranno essere specificate in un apposito protocollo operativo da inviare al Dipartimento per le pari opportunita' entro sessanta giorni dalla comunicazione di approvazione del progetto, e concluso con la postazione centrale del numero verde, nonche' con la postazione periferica operante nel territorio prescelto per l'intervento ed esistente a quel momento. Dovranno, altresi', essere individuate figure professionali appositamente dedicate all'attivita' di raccordo con la postazione centrale del numero verde e periferica di riferimento.
Si evidenzia che la dimensione territoriale del progetto dovra' avere ambito almeno provinciale. I progetti dovranno quindi essere in grado di coprire un'area territoriale di estensione pari o maggiore di quella provinciale; per assicurare un'equilibrata distribuzione delle risorse non potranno essere presentati piu' progetti che insistano - in tutto o in parte - sul medesimo territorio. A tal proposito, per ulteriori dettagli, si rimanda al successivo punto 6 del presente avviso. 3. Destinatari.
Sono destinatari dei progetti le persone vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu' e di tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio. 4. Proponenti ed attuatori.
I progetti di fattibilita' possono essere presentati dalle regioni, dagli enti locali e dai soggetti privati, convenzionati con tali enti, regolarmente iscritti, alla data di scadenza della presentazione della domanda di finanziamento di cui al presente avviso, nella seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera B) del regolamento di attuazione del testo unico concernente la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.
Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto di fattibilita' e lo realizza.
Il proponente e' responsabile della realizzazione del progetto presentato.
Ove l'attuazione del progetto o parte di esso venga affidata a soggetti terzi, da indicare specificamente nel progetto stesso, i proponenti ne rimangono comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste.
I soggetti privati, proponenti od attuatori, a pena di inammissibilita' dell'intero progetto, debbono essere regolarmente iscritti nella seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati, di cui all'art. 52, comma 1, lettera B) del regolamento di attuazione del testo unico gia' citato, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente avviso. Tale iscrizione puo' essere idoneamente documentata anche in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il progetto puo' altresi' prevedere piu' soggetti attuatori, indicando dettagliatamente il riparto di compiti e competenze.
Possono essere indicate forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici, appositamente documentate attraverso lettere d'intento e/o protocolli d'intesa.
Ciascun proponente puo' presentare un solo progetto.
L'ente proponente non puo' essere indicato quale soggetto attuatore in altro progetto che insista sul medesimo territorio di riferimento. Nel caso in cui cio' si verifichi, tale ultimo progetto sara' considerato inammissibile. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilita' del progetto, l'ente proponente deve presentare una dichiarazione ove attesti l'esistenza di tale condizione (Allegato 4).
L'ente proponente puo' altresi' avvalersi di forme di collaborazione con enti privati, diversi dall'eventuale/i ente/i attuatore/i, per la fornitura di servizi e/o per la realizzazione di specifiche attivita' necessarie alla completa realizzazione del progetto, (es.: consulenza, mediazione linguistica, trasporti, ecc.). In ogni caso la responsabilita' della gestione dell'intervento ricade esclusivamente sull'ente proponente. 5. Risorse programmate.
L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di fattibilita' di cui al presente avviso e' di 2.500.000,00 euro a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunita', ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228 e dell'art. 2 del relativo regolamento di attuazione.
Le iniziative saranno finanziate come segue:
- nella misura dell'80% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;
- nella misura del 20% del totale della spesa a valere sulle risorse della regione e dell'ente locale.
Si precisa che la quota del 20% a carico della regione e dell'ente locale puo' essere corrisposta in denaro e/o in valorizzazione di: personale, beni, mezzi e attrezzature. Queste ultime voci dovranno essere, in ogni caso, quantificate nel preventivo economico (Allegato 3).
Al fine di assicurare una equa distribuzione delle risorse su tutto il territorio nazionale nessun progetto potra' essere finanziato con risorse statali per un importo superiore ai seguenti massimali:
- € 450.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
- € 400.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente dai 2.000.000 ai 3.000.000 di abitanti;
- € 200.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente superiore a 1.000.000 di abitanti;
- € 100.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente inferiore a 1.000.000 di abitanti.
A tal fine faranno fede i dati Istat relativi all'anno 2008, consultabili sul sito http://demo.istat.it.
Si precisa che tali massimali sono riferiti alla quota finanziabile dallo Stato (80%) che non potranno essere, in ogni caso, superati. 6. Dimensione territoriale dei progetti.
In attesa degli esiti dell'attivita' di monitoraggio sui progetti di cui agli articoli 18 decreto legislativo n. 289/1998 e 13 legge n. 228/2003, che e' in corso di svolgimento, e' necessario avvalersi, quale norma transitoria, della seguente indicazione per l'individuazione della dimensione territoriale dei progetti.
Deve essere chiaramente indicato il territorio di riferimento delle attivita' e degli interventi previsti nel progetto che, come gia' evidenziato al punto 2 «Obiettivi», dovra' avere una dimensione almeno provinciale. Non potranno essere presentati piu' progetti che insistano - in tutto o in parte - sul medesimo territorio; nel caso in cui tale evenienza dovesse comunque verificarsi, la commissione ammettera' al finanziamento un solo progetto, scegliendo quello che avra' riportato il punteggio maggiore.
La suddetta dimensione territoriale dovra' essere comprovata mediante l'allegazione di elementi concreti concernenti:
- l'impegno assunto tramite il cofinanziamento da singoli enti territoriali;
- l'esistenza di protocolli operativi con gli attori presenti sul territorio (Questure, Comandi Carabinieri, ASL, ecc.);
- l'operativita' dei partner formalmente coinvolti nelle attivita' del progetto nei territori indicati, comprovata da documentazione allegata al progetto. 7. Durata dei progetti di fattibilita'.
Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti di fattibilita' della durata di dodici mesi, all'interno dei quali si realizzino i singoli programmi individualizzati, ciascuno della durata di tre mesi, prorogabili per un ulteriore periodo non superiore a tre mesi da parte della commissione, previa tempestiva istanza congruamente motivata e ferma restando l'entita' di finanziamento gia' concesso. 8. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti.
8.1. L'ente proponente dovra' presentare la seguente documentazione:
a) la domanda di candidatura, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente (Allegato 1);
b) il formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente (Allegato 2);
c) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente locale o regione, dalla quale emerga in maniera espressa ed inequivoca che il progetto presentato e' beneficiario del co-finanziamento nella misura almeno del 20%, cosi' come previsto dall'art. 25, comma 1 del regolamento di attuazione del testo unico richiamato;
d) una analisi costi-benefici relativa alle finalita' da perseguire, con particolare riferimento alla dimensione territoriale del progetto e/o alla diffusione locale del fenomeno, definita attraverso i seguenti indicatori: numero di persone destinatarie, effetto moltiplicatore, trasferibilita' dei risultati, promozione delle buone pratiche, valutazione degli interventi;
e) un preventivo economico, compilato analiticamente secondo lo schema di cui all'Allegato 3, suddiviso nelle seguenti categorie di spesa:
- personale (non puo' superare il 65 % del costo complessivo);
- mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza (non puo' superare il 10% del costo complessivo);
- spese di gestione per i servizi di prima assistenza;
- costi generali (non puo' superare il 7% del costo complessivo);
- spese di produzione e divulgazione materiale (non puo' superare il 3% del costo complessivo);
f) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze degli eventuali soggetti attuatori, se privati;
g) l'indicazione della rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto e le modalita' di collegamento tra i diversi attori dell'intervento, definite e attestate da appositi accordi di collaborazione;
h) la dichiarazione, da parte dell'ente proponente, di aver presentato un unico progetto e, in quanto tale, di non insistere, in qualita' di soggetto attuatore, nel medesimo territorio di riferimento (Allegato 4);
i) la dichiarazione sulla dimensione (almeno provinciale) del progetto;
j) convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e comunque con i servizi sociali degli enti locali;
k) la lettera di intenti con la postazione centrale del numero verde e con la postazione periferica operante nel territorio sul quale si intende realizzare l'intervento in merito alle modalita' di invio e presa in carico delle persone vittime di tratta.
8.2. L'ente proponente, se privato, dovra' presentare, oltre alla documentazione sopra elencata, anche la seguente:
l) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze del soggetto proponente;
m) la convenzione eventualmente gia' stipulata, ovvero lo schema tipo di convenzione che l'ente privato, proponente o attuatore, intende stipulare con gli enti locali o le regioni, per la realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. A tal fine si fa presente che la convenzione di cui sopra deve essere firmata dal legale rappresentante della regione o dell'ente locale, ovvero, in sua vece da un responsabile espressamente delegato per funzione o materia;
n) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante l'avvenuta iscrizione nella seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico gia' citato.
8.3. Requisiti di ammissibilita'.
Non saranno ammessi alla valutazione, e percio' saranno considerati inammissibili, i progetti non corredati dalla seguente documentazione:
- lettere: a), b), c), e), h), i), j), k);
- per l'ente proponente privato, inoltre, le lettere: l), m) e n).
I progetti dovranno essere inviati o consegnati al Dipartimento entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
L'ammissibilita' dei progetti verra' riscontrata preventivamente alla valutazione.
La convenzione di cui alla lettera m) del punto 8.2 del presente bando, qualora sia formalizzata successivamente all'approvazione del progetto, dovra' pervenire al Dipartimento entro e non oltre sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione del progetto. 9. Assistenza tecnica per la definizione delle domande.
Il testo del presente avviso, nonche' tutti i relativi allegati, saranno disponibili sul sito www.pariopportunita.gov.it.
I soggetti interessati potranno contattare la segreteria tecnica della commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta al numero telefonico: 06.67.79.24.50 e/o tramite l'e-mail: articolo13@palazzochigi.it. 10. Valutazione dei progetti.
La valutazione dei progetti e' svolta dalla commissione interministeriale di cui in premessa.
La commissione provvede alla valutazione dei progetti tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base di indicatori e criteri, di seguito esplicitati.
La commissione procede ad un esame di merito dei progetti presentati sulla base di una scheda tecnica, con una scala di punteggio da 0 a 100. La commissione stabilisce, altresi', una soglia minima di qualita' fissata in 55 punti, al di sotto della quale i progetti, seppur ammissibili dal punto di vista formale, non sono ritenuti finanziabili.
Il punteggio assegnato dalla commissione e' cosi' ripartito:
Area 1 - Competenze e capacita' organizzativa - punti da 0 a 22:
- esperienza e capacita' organizzativa del proponente e dell'eventuale ente attuatore, anche in relazione ai risultati conseguiti, comprovata da idonea documentazione attestante il numero delle vittime assistite, di cui all'art. 13 legge n. 228/2003, ed il numero di inserimenti lavorativi, di cui all'art. 18 decreto legislativo n. 286/1998, effettuati nell'ambito dei precedenti progetti finanziati dal Dipartimento per le pari opportunita', nonche' in relazione alla puntualita' nell'invio delle rendicontazioni economiche, delle relazioni d'attivita', delle schede di entrata e di uscita, ed alla qualita' di tale documentazione:
Ente proponente:
- titolarita' o gestione di progetti ex. art. 18, decreto legislativo n. 286/1998 (punti da 0 a 3);
- titolarita' o gestione di progetti ex. art. 13, legge n. 228/2003 (punti da 0 a 3);
- titolarita' o gestione di altri progetti o iniziative sulla tratta (punti da 0 a 1).
Ente/i attuatore/i:
- titolarita' o gestione di progetti ex. art. 18, decreto legislativo n. 286/1998 (punti da 0 a 3);
- titolarita' o gestione di progetti ex. art. 13, legge n. 228/2003 (punti da 0 a 3);
- titolarita' o gestione di altri progetti o iniziative sulla tratta (punti da 0 a 1) cantierabilita' del progetto (punti da 0 a 1);
- Disponibilita' di personale in possesso di adeguata professionalita' e/o di competenze specialistiche. In particolare saranno tenute in considerazione la formazione e l'esperienza specifica sulla tratta, l'adeguatezza della copertura dei servizi assicurata dal personale previsto, la diversificazione dei ruoli e delle figure professionali, documentata possibilmente anche attraverso curricula. Tali figure dovrebbero includere: coordinatore, psicologo, operatore pari di origine straniera, operatore pari transessuale, educatore professionale, mediatore sociale, mediatore interculturale e/o linguistico, assistente sociale, operatore dedicato all'attivita' di raccordo con il numero verde. Inoltre sara' tenuta in considerazione la previsione di una consulenza legale e sanitaria (punti da 0 a 7).
Area 2 - Impatto sul contesto territoriale di riferimento - punti da 0 a 22:
- dimensione territoriale del progetto considerata in base ai parametri indicati al punto 6 del presente avviso e all'estensione degli interventi (punti da 0 a 12) cosi' ripartiti:
- dimensione provinciale ( 0 - 5);
- dimensione sovraprovinciale ( 3 - 8);
- dimensione regionale o sovraregionale ( 6 - 12);
- diffusione del fenomeno sul territorio di riferimento (punti da 0 a 5);
- localizzazione e/o estensione del progetto in zone dove non sono stati ancora realizzati interventi strutturati o in territori particolarmente sensibili (punti da 0 a 5).
Area 3 - Impatto e qualita' del progetto rispetto ai destinatari, in relazione al costo complessivo del progetto - punti da 0 a 22:
- diversificazione e qualita' degli interventi in relazione alle tipologie di sfruttamento e alle caratteristiche delle vittime (punti da 0 a 4);
- numero dei destinatari che si prevede accedano ai programmi individualizzati di assistenza (punti da 0 a 5);
- diversificazione delle strutture e numero dei posti dedicati alle vittime di tratta inserite nel progetto (punti da 0 a 4);
- altri servizi a disposizione dei destinatari (punti da 0 a 3);
- metodologia di intervento per l'emersione delle potenziali vittime e per la realizzazione dei progetti di protezione e assistenza (punti da 0 a 6).
Area 4 - Impatto e qualita' delle forme di collaborazione in rete, in relazione al costo complessivo del progetto - punti da 0 a 17:
- previsione di forme di partenariato o collaborazione con regioni ed enti locali (punti da 0 a 5);
- previsione di forme di partenariato o collaborazione con prefetture, Forze dell'ordine, Autorita' giudiziarie, Sindacati (punti da 0 a 5);
- previsione di forme di partenariato o collaborazione con enti competenti in materia sanitaria (punti da 0 a 3);
- previsione di forme di partenariato o collaborazione con enti in grado di realizzare programmi di rimpatrio volontario assistito (punti da 0 a 1);
- previsione di forme di partenariato o collaborazione con altri progetti art. 13 (punti da 0- 3).
Area 5 - Ulteriori elementi di qualita' e analisi costi/benefici - punti da 0 a 17:
- effetto moltiplicatore, trasferibilita' dei risultati, promozione delle buone pratiche previsti (punti da 0 a 1);
- attivita' di formazione e sistema di valutazione (punti da 0 a 1);
- congruita' complessiva del budget di spesa (punti da 0 a 9);
- equilibrio nella distribuzione tra voci di costo (punti da 0 a 6). 11. Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilita' delle spese.
Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili saranno precisati nell'apposito atto di concessione che verra' stipulato tra l'ente proponente e il Dipartimento per le pari opportunita'. 12. Modalita' e termini di presentazione della domanda.
I soggetti interessati alla presentazione dei progetti relativi ai programmi di protezione sociale dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso, come indicato al punto 8.
Le buste contenenti le proposte (un originale, piu' una copia) con indicazione del riferimento in calce a destra: «Progetti di assistenza, Avv. 4/2009 - art. 13, legge n. 228/2003», con la dicitura «NON APRIRE» e con indicazione del mittente dovranno pervenire al Dipartimento per le pari opportunita', Largo Chigi n. 19 - 00187 Roma - entro e non oltre quarantacinque giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Le domande possono essere spedite con raccomandata a/r, nel qual caso fa fede il timbro postale di spedizione.
La consegna a mano potra' effettuarsi dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 13 presso il Dipartimento per le pari opportunita', Largo Chigi n. 19, Roma, IV° piano, stanza n. 4090.
La commissione provvedera' alla valutazione dei progetti entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.
 
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