Gazzetta n. 184 del 10 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 luglio 2009
Prolungamento dei termini per la presentazione dei programmi definitivi del bando relativo al progetto di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il Made in Italy».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1, comma 841 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il Fondo per la competitivita' e lo sviluppo;
Visto l'art. 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la realizzazione di progetti di innovazione industriale nell'ambito di specifiche aree tecnologiche;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);
Visto l'art. 1, comma 845 della citata legge n. 296/2006, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisca appositi regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria;
Visto il decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008 con il quale le risorse del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo destinate ai progetti di innovazione industriale sono state ripartite tra le aree tecnologiche indicate all'art. 1, comma 842 della citata legge n. 296/2006;
Visto il decreto interministeriale del 6 marzo 2008 con il quale e' stato adottato il progetto di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il Made in Italy» ed e' stato, tra l'altro, stabilito che le risorse del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo sono destinate, oltre che alle incentivazioni finanziarie in attuazione dell'Azione strategica di innovazione ivi prevista, anche all'attuazione delle Azioni connesse;
Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 6461 del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale e' stato autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008 con il quale e' stato istituito, ai sensi del citato art. 1, comma 845 della legge n. 296/2006, il predetto regime di aiuto;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 luglio 2008, con il quale e' stato emanato il bando relativo al citato progetto di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il Made in Italy» e sono stati stabiliti condizioni, criteri e modalita' per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo, destinando alle finalita' del bando medesimo l'importo di 190.000.000 di euro;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° agosto 2008, con il quale e' stata estesa l'ammissibilita' alle agevolazioni ad alcuni codici di attivita' economica individuati nell'ambito della classificazione ISTAT 2007;
Visto l'art. 9, comma 6 del citato bando, che, in conformita' a quanto previsto all'art. 6, comma 4 del decreto interministeriale del 6 marzo 2008 di adozione del progetto di innovazione industriale di riferimento, prevede che la valutazione dei programmi sia svolta dal Ministero, attraverso un comitato di esperti appositamente costituito, nel caso in cui, al momento dell'avvio della fase di valutazione, non sia pienamente operativa l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 marzo 2009, con il quale, preso atto del mancato avvio operativo della predetta Agenzia, e' stato costituito un Comitato di esperti per l'espletamento delle attivita' di istruttoria e valutazione relative alla prima fase prevista dall'art. 9 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 luglio 2008;
Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 30 marzo, del 10 aprile e del 16 giugno 2009 con i quali sono stati nominati i componenti del predetto Comitato di esperti;
Visti i risultati della valutazione effettuata dal Comitato di esperti;
Visto l'art. 9, comma 5 del citato bando, ai sensi del quale il Ministero dello sviluppo economico, comunica ai «referenti del programma» l'esito motivato della valutazione, comprensivo delle indicazioni tecniche eventualmente formulate dall'Agenzia e pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco delle domande ammesse alla presentazione dei programmi definitivi;
Visto l'art. 10, comma 1 del predetto bando, ai sensi del quale i programmi definitivi sono presentati, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 9, comma 5, pena la decadenza, in conformita' allo schema di domanda di cui all'allegato n. 3;
Considerato che il predetto bando prevede la possibilita' di ampliare il partenariato originariamente proposto, prima della presentazione dei programmi definitivi;
Ritenuto opportuno, in relazione alla circostanza predetta, al fine di favorire la piu' ampia collaborazione ed integrazione tra le imprese, concedere un prolungamento dei tempi per la presentazione dei programmi definitivi;
Decreta:
Articolo unico
L'art. 10, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 luglio 2008 e' modificato nel modo seguente:
I programmi definitivi sono presentati, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 9, comma 5, pena la decadenza, in conformita' allo schema di domanda di cui all'allegato n. 3. Alla domanda, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti, e' allegata la proposta tecnica del programma definitivo, redatto, anche in lingua inglese, secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, nonche' la documentazione indicata nell'allegato n. 5. Nella domanda deve essere indicata la banca alla quale dovranno essere erogate le agevolazioni in base a quanto stabilito all'art. 12, comma 4.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2009
Il Ministro : Scajola
 
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