Gazzetta n. 186 del 12 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 luglio 2009
Rettifica al decreto 1 agosto 2008 di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto direttoriale 10 agosto 2008 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 192 del 18 agosto 2008;
Vista l'istanza presentata dall'ARSIAL - regione Lazio, il 9 luglio 2009, con la quale e' stato rilevato che all'art. 5, comma 8 del citato disciplinare di produzione, limitatamente alla indicazione di decorrenza del periodo di invecchiamento obbligatorio, e' stato erroneamente omesso il riferimento alla tipologia «superiore»;
Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere alla rettifica del predetto comma, con l'inserimento del riferimento alla tipologia «superiore», conformemente al preesistente parere del Comitato nazionale tutela vini espresso in data 14 maggio 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2008;
Decreta:
Articolo unico
A titolo di rettifica, il comma 8, dell'art. 5 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» riconosciuto con decreto direttoriale 10 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 192 del 18 agosto 2008, e' sostituito per intero dal testo di seguito riportato: «per il vino “Cesanese del Piglio” o “Piglio” l'immissione al consumo e' consentita non prima del primo febbraio dell'anno successivo alla vendemmia; per il vino “Cesanese del Piglio” superiore o “Piglio” superiore, l'immissione al consumo e' consentita non prima del primo luglio dell'anno successivo alla vendemmia».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo
 
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