Gazzetta n. 186 del 12 agosto 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 17 luglio 2009 |
Riconoscimento, alla sig.ra Cechova Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale; Vista l'istanza della sig.ra Cechova Daniela, nata a Ostrava (Repubblica Ceca) il 5 agosto 1977, cittadina ceca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «professione specializzata di assistente sociale», conseguito nella Repubblica Ceca ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale; Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di laurea in teologia ussita - studi psicosociali conseguita presso la «Univerzita Karlova», come attestato in data 9 giugno 2004; Considerato che il titolo accademico-professionale in possesso della sig.ra Cechova «compie tutte le premesse richieste per l'esercizio della professione specializzata di assistente sociale nella Repubblica Ceca» come attestato dall'autorita' competente ceca «Ministero del lavoro e degli affari sociali»; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 aprile 2009; Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra; Ritenuto che la richiedente non ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale sez. A in quanto le difformita' sono tali che non possono essere superate nemmeno con l'applicazione di misure compensative; Ritenuto che la domanda possa essere accolta per la sezione B ma essendo la formazione accademica e professionale non completa si ritiene necessario l'applicazione di una misura compensativa nelle seguenti materie (scritte e orali): 1) organizzazione dei servizi sociali, 2) principi fondamentali del servizio sociale, 3) teoria e metodi e tecniche del servizio sociale e solo orale, 4) deontologia e ordinamento professionale oppure, a scelta della richiedente in un tirocinio di diciotto mesi; Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Cechova Daniela, nata a Ostrava (Repubblica Ceca) il 5 agosto 1977, cittadina ceca, e' riconosciuto il titolo quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sezione B, e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di diciotto mesi. |
| Art. 3.
La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente vertera' sulle seguenti materie: 1) organizzazione dei servizi sociali, 2) principi fondamentali del servizio sociale, 3) teoria e metodi e tecniche del servizio sociale e solo orale, 4) deontologia e ordinamento professionale. Le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del seguente decreto. Roma, 17 luglio 2009 Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sez. B. b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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