Gazzetta n. 186 del 12 agosto 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Lison-Pramaggiore». |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Vini Doc Lison-Pramaggiore intesa ad ottenere la modifica dell'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore»; Visto il parere favorevole della Regione Veneto e della Regione Friuli-Venezia Giulia sull'istanza di cui sopra; Ha espresso, nella riunione del 21 e 22 luglio 2009 parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, l'art. 8 del disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. |
| Annesso Art. 8. Etichettature, designazione e presentazione 8.1) Annata. I vini a denominazione di origine «Lison-Pramaggiore» in fase di commercializzazione possono facoltativamente riportare l'annata di produzione in etichetta e nel qual caso anche nella documentazione prevista dalla specifica normativa. L'uso dell'annata e' invece obbligatorio per le tipologie Lison-Pramaggiore «Rosso», «Bianco» e «Novello», per i vini che si fregiano della qualificazione Riserva e della specificazione «Classico». 8.2) Volumi nominali, tappature e recipienti. Per i vini a denominazione di origine controllata Lison-Pramaggiore, immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie di vetro di capacita' inferiore a 3 litri, e' fatto divieto di usare le chiusure del tipo: corona, strappo e vite. Tuttavia, per i vini a denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» senza alcuna specificazione aggiuntiva, e' consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacita' non inferiore ai 2 litri. 8.3) Uso di chiusure speciali. Per tutte le tipologie confezionate in recipienti di contenuto fino a litri 0,250, 0,375 e' tuttavia ammesso l'uso del tappo a vite. 8.4) Limitazioni per alcune tipologie. Per i vini a denominazione di origine controllata Lison-Pramaggiore «Rosso», «Bianco» e «Novello», nonche' per i vini che si fregiano della qualificazione «Riserva» e della specificazione «classico», all'atto dell'ammissione al consumo e' fatto obbligo di confezionare il prodotto unicamente in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 0,750. Tuttavia, limitatamente alle tipologie riportate nel presente paragrafo, e' consentito l'utilizzo di tradizionali bottiglie di vetro dalla capacita' di litri 1,5 a litri 5, utilizzando per queste esclusivamente chiusure in sughero raso bocca. |
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