Gazzetta n. 186 del 12 agosto 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 6 agosto 2009 |
Avvio dei sistemi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile; Visto l'art. 12, comma 1, lettera l) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che ha tra l'altro disposto la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco con controllo remoto dei gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati; Visto il punto 4 dell'art. 12, comma 1, lettera l) del decreto-legge n. 39 del 2009, che recita: «le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi gia' posseduti. Il versamento di cui al periodo precedente e' eseguito con due rate di euro 7.500 da versare rispettivamente entro il 30 ottobre 2009 ed entro il 30 giugno 2010»; Ritenuto di dover individuare le modalita' di attuazione del richiamato punto 4 dell'art. 12, comma 1, lettera l) del decreto-legge n. 39 del 2009; Decreta:
Art. 1.
Finalita' 1. Il presente decreto ha per oggetto le procedure di autorizzazione dei concessionari, individuati a seguito della procedura di selezione aperta, indetta con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, in data 14 aprile 2004, per l'installazione degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S., (c.d. videoterminali), al fine di attuarne la concreta sperimentazione e l'avvio a regime dei relativi sistemi di gioco. |
| Art. 2.
Definizioni 1. Ai soli fini del presente decreto, si intende: a) AAMS, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) concessionario/i, il soggetto selezionato da AAMS, in base a procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento delle attivita' e funzioni pubbliche oggetto della concessione; c) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida attivita' e funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.; d) rete telematica di collegamento del sistema di gioco, la rete di trasmissione dati che connette tutte le componenti del sistema di gioco; e) sistema/i di gioco, la piattaforma tecnologica per l'offerta di gioco che consente il controllo remoto del gioco attraverso apparecchi videoterminali in ambienti dedicati. La rete telematica di collegamento del sistema di gioco garantisce la connessione di tutte le altre componenti del sistema di gioco, ovvero: i. sistema di sala, ovvero server di sala, ove previsto; ii. apparecchi videoterminali, il cui funzionamento e' consentito solo se collegati con il sistema centrale, in maniera diretta o tramite il sistema di sala; f) apparecchio/i videoterminale/i, ogni apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S., comprensivo delle periferiche necessarie per lo svolgimento del gioco, ivi inclusi i dispositivi di inserimento e di erogazione di monete e/o banconote e/o ticket, nonche' di dispositivi di lettura/scrittura di smart card, dei software e dei dispositivi hardware per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, ed il cui funzionamento e' possibile solo in presenza di un collegamento alla rete telematica di collegamento del sistema di gioco; g) VLT (Video Lottery Terminal), l'apparecchio videoterminale di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.; h) AWP (Amusement With Prizes), apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. |
| Art. 3.
Avvio dei sistemi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S. 1. La realizzazione e conduzione della parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, relativa ai sistemi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S., e' oggetto delle vigenti convenzioni di concessione, stipulate a seguito della procedura di selezione aperta, indetta con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, in data 14 aprile 2004, la cui scadenza e' fissata alla data del 30 ottobre 2010. L'avvio di tali sistemi di gioco viene quindi affidato agli aggiudicatari di detta procedura, fino alla naturale scadenza della convenzione di concessione in essere. 2. I concessionari di cui al comma 1, a seguito di pubblico avviso di AAMS, da adottarsi entro il 15 settembre 2009, indicano nei successivi 15 giorni, il numero di VLT che intendono installare, nel limite massimo del 14% dei nulla osta di apparecchi AWP in proprio possesso alla data di pubblicazione del presente decreto. AAMS, sulla base del numero di VLT richieste e previa verifica dell'avvenuto versamento della prima rata di cui all'art. 12, comma 1, lettera l), punto 4) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, autorizza l'installazione delle predette VLT, sulla base di quanto previsto dal decreto recante la disciplina dei requisiti per la sperimentazione e l'avvio a regime dei sistemi di gioco istituiti dall'art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S. (VLT). 3. Entro il 10 ottobre 2009, AAMS pubblica avviso contenente il numero delle VLT che non sono state richieste ed autorizzate. I concessionari che hanno gia' richiesto le VLT nel loro limite massimo, possono richiederne l'assegnazione in misura ulteriore al migliore offerente in ragione di una offerta economica piu' vantaggiosa, con base d'asta di 15.000 euro per ogni VLT il cui versamento e' suddiviso in due rate di uguale importo, da versarsi rispettivamente entro il 30 novembre 2009 ed entro il 30 giugno 2010. 4. Entro il 30 marzo 2010, i concessionari di cui al comma 1 confermano il numero di VLT richieste ed assegnate e, nel caso in cui tale numero sia inferiore a quello indicato ai sensi del comma 2, AAMS procede alla rideterminazione dell'importo dovuto, da versare entro il 30 giugno 2010. |
| Art. 4.
Disciplina tributaria 1. Agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico, fissato in misura del 2% delle somme giocate per gli anni 2009, 2010 e 2011, del 3% delle somme giocate per l'anno 2012 e del 4% delle somme giocate per l'anno 2013, dovuto dal soggetto titolare della concessione per il controllo remoto del gioco mediante gli apparecchi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 2009 Il direttore generale: Ferrara |
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