Gazzetta n. 187 del 13 agosto 2009 (vai al sommario) |
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LEGGE 3 agosto 2009, n. 114 |
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonche' dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito, (SOFA UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprieta' o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonche' dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito (SOFA UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprieta' o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004. |
| Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' con quanto stabilito rispettivamente dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). |
| Art. 3. Procedure relative all'esercizio della giurisdizione 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le autorita' competenti e definite le procedure e le modalita' per l'attuazione degli articoli 8, paragrafi 3 e 5, e 17, paragrafo 6, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge. |
| Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 agosto 2009 NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri La Russa, Ministro della difesa Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1555): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), Ministro della giustizia (Alfano), Ministro della difesa (La Russa) il 7 maggio 2009. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente, il 4 giugno 2009, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 12ª, 14ª. Esaminato dalla 3ª commissione l'11 e 23 giugno 2009. Esaminato in aula e approvato il 24 giugno 2009. Camera dei deputati (atto n. 2553): Assegnato alla III commissione (Affari esteri) in sede referente il 2 luglio 2009 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, IX, XI, XII e XIV. Esaminato dalla III commissione l'8 e 23 luglio 2009. Esaminato in aula e approvato, il 29 luglio 2009. |
| Allegato ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLO STATUTO DEI MILITARI E DEL PERSONALE CIVILE DISTACCATI PRESSO LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA, DEI QUARTIERI GENERALI E DELLE FORZE CHE POTREBBERO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE DELL'UNIONE EUROPEA NELL'AMBITO DELLA PREPARAZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI COMPITI DI CUI ALL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, COMPRESE LE ESERCITAZIONI, NONCHE' DEI MILITARI E DEL PERSONALE CIVILE DEGLI STATI MEMBRI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'UNIONE EUROPEA PER ESSERE IMPIEGATI IN TALE AMBITO (SOFA UE)
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
VISTO il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il titolo V,
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
(1) Il Consiglio europeo ha deciso, in applicazione della politica estera e di sicurezza comune (PESC), di dotare l'UE delle capacita' necessarie per prendere ed attuare decisioni nell'intero ambito della prevenzione dei conflitti e delle attivita' di gestione delle crisi definite nel TUE. (2) Le decisioni nazionali di inviare forze degli Stati membri dell'Unione europea (in appresso "Stati membri") nel territorio di altri Stati membri e di ricevere tali forze degli Stati membri nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, saranno adottate conformemente alle disposizioni del titolo V del TUE, in particolare dell'articolo 23, paragrafo 1, e saranno oggetto di disposizioni separate tra gli Stati membri interessati. (3) Sara' necessario concludere accordi specifici con i paesi terzi interessati in caso di esercitazioni o operazioni eseguite al di fuori del territorio degli Stati membri. (4) Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi e altri strumenti internazionali che istituiscono organi giurisdizionali internazionali, tra cui lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale,
HANNO DECISO QUANTO SEGUE:
PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI A MILITARI E PERSONALE CIVILE
ARTICOLO 1
Ai sensi del presente accordo si intende per: 1. "militari": a) il personale militare distaccato dagli Stati membri presso il Segretariato generale del Consiglio per costituire lo Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS); b) il personale militare supplementare degli Stati membri, diverso dal personale delle istituzioni dell'UE, cui l'EUMS puo' ricorrere temporaneamente, su richiesta del Comitato militare dell'Unione europea (EUMC), per attivita' nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni; c) il personale militare degli Stati membri distaccato presso i quartieri generali e le forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'UE, o il relativo personale, nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni; 2. "personale civile": il personale civile distaccato dagli Stati membri presso le istituzioni dell'UE per attivita' nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, o il personale civile, ad eccezione del personale assunto in loco, che lavora con i quartieri generali o le forze o che e' in altro modo messo a disposizione dell'UE dagli Stati membri per le stesse attivita'; 3. "persona a carico": qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare, oppure designata come componente il nucleo familiare del militare o del membro del personale civile dalla legislazione dello Stato d'origine. Tuttavia, se tale legislazione considera familiare o componente il nucleo familiare soltanto una persona convivente con il militare o il membro del personale civile, tale condizione e' considerata soddisfatta quando la persona in questione e' prevalentemente a carico del militare o del membro del personale civile; 4. "forza": le persone o altri soggetti costituiti da militari e da personale civile quali definiti ai paragrafi 1 e 2, con riserva che gli Stati membri interessati potranno concordare di non considerare determinate persone, unita', formazioni o altri soggetti come costituenti una "forza" o appartenenti ad essa agli effetti del presente accordo; 5. "quartieri generali": i quartieri generali situati nel territorio degli Stati membri, istituiti da uno o piu' Stati membri o da un'organizzazione internazionale, che possono essere messi a disposizione dall'UE nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni; 6. "Stato d'origine": lo Stato membro cui appartiene il militare o il membro del personale civile o la forza; 7. "Stato ospitante": lo Stato membro sul cui territorio si trovano il militare o il membro del personale civile, la forza o i quartieri generali, sia di stanza, sia in missione, sia in transito, a seguito di un ordine di missione individuale o collettivo o di una decisione di distacco presso le istituzioni dell'UE.
ARTICOLO 2 1. Gli Stati membri facilitano, qualora necessario, l'ingresso, il soggiorno e la partenza a fini ufficiali del personale e delle relative persone a carico di cui all'articolo 1. Cio' non impedisce la richiesta di prove al fine di stabilire che tale personale e le persone a carico rientrano nelle categorie descritte all'articolo 1. 2. A tal fine, fatte salve le norme pertinenti applicabili alla libera circolazione delle persone ai sensi del diritto comunitario, e' sufficiente un ordine di missione individuale o collettivo o una decisione di distacco presso le istituzioni dell'UE.
ARTICOLO 3 I militari e il personale civile nonche' le persone a loro carico sono tenuti a rispettare le leggi in vigore nello Stato ospitante e ad astenersi da qualsiasi attivita' incompatibile con lo spirito del presente accordo.
ARTICOLO 4 Ai fini del presente accordo: 1. le patenti di guida rilasciate dai servizi militari dello Stato d'origine sono riconosciute sul territorio dello Stato ospitante per veicoli militari comparabili; 2. il personale abilitato di qualsiasi Stato membro puo' fornire assistenza medica e dentistica al personale delle forze e dei quartieri generali di qualsiasi altro Stato membro.
ARTICOLO 5 I militari e il personale civile interessato indossano l'uniforme, secondo i regolamenti vigenti nello Stato d'origine.
ARTICOLO 6 I veicoli con un'immatricolazione specifica delle forze armate o dell'amministrazione dello Stato d'origine recano, oltre al numero di immatricolazione, una targa distintiva della loro nazionalita'.
PARTE II
DISPOSIZIONI APPLICABILI ESCLUSIVAMENTE AI MILITARI O AL PERSONALE CIVILE DISTACCATI PRESSO LE ISTITUZIONI DELL'UE
ARTICOLO 7 I militari e il personale civile distaccati presso le istituzioni dell'UE possono detenere e portare armi conformemente all'articolo 13 quando lavorano con i quartieri generali o le forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'UE nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, o quando partecipano a missioni collegate a tali compiti.
ARTICOLO 8 1. I militari e il personale civile distaccati presso le istituzioni dell'UE godono dell'immunita' giurisdizionale di qualsiasi tipo in ordine a dichiarazioni o scritti e ad atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, immunita' di cui continuano a beneficiare anche quando il loro distacco sia giunto al termine. 2. Le immunita' previste dal presente articolo sono concesse non a beneficio del personale interessato, ma nell'interesse dell'UE. 3. Sia l'autorita' competente dello Stato d'origine sia la pertinente istituzione dell'UE sospendono le immunita' dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'UE qualora tali immunita' impediscano alla giustizia di fare il suo corso e quando detta autorita' competente e pertinente istituzione dell'UE possono farlo senza pregiudicare gli interessi dell'Unione europea. 4. Le istituzioni dell'UE cooperano in qualsiasi momento con le autorita' competenti degli Stati membri per agevolare la corretta amministrazione della giustizia e si adoperano per evitare ogni abuso delle immunita' concesse a norma del presente articolo. 5. Qualora un'autorita' competente o un organo giudiziario di uno Stato membro ritenga che si e' verificato un abuso dell'immunita' concessa a norma del presente articolo, l'autorita' competente dello Stato d'origine e la pertinente istituzione dell'UE consultano, su richiesta, l'autorita' competente dello Stato membro interessato al fine di accertare se tale abuso si e' verificato. 6. Se le consultazioni non producono un risultato soddisfacente per le due parti, la controversia e' esaminata dalla pertinente istituzione dell'UE per giungere ad una composizione. 7. Qualora non sia possibile comporre tale controversia, la pertinente istituzione dell'UE adotta le modalita' particolareggiate per la sua composizione. Il Consiglio adotta tali modalita' all'unanimita'
PARTE III
DISPOSIZIONI APPLICABILI ESCLUSIVAMENTE 'AI QUARTIERI GENERALI E ALLE FORZE NONCHE' AI MILITARI E AL PERSONALE CIVILE CHE LAVORANO CON ESSI
ARTICOLO 9 Nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, i quartieri generali e le forze di cui all'articolo 1 e il relativo personale e equipaggiamento sono autorizzati a transitare e insediarsi temporaneamente nel territorio di uno Stato membro previo accordo delle autorita' competenti di quest'ultimo.
ARTICOLO 10 I militari e il personale civile ricevono cure mediche e dentistiche di pronto soccorso, compresa l'ospedalizzazione, alle stesse condizioni del personale analogo dello Stato ospitante.
ARTICOLO 11 Con riserva dell'applicazione degli accordi e delle intese vigenti o che possono essere conclusi tra i rappresentanti autorizzati degli Stati ospitanti e degli Stati d'origine dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le autorita' dello Stato ospitante sono le uniche responsabili dell'adozione delle misure opportune affinche' siano messi a disposizione delle unita', delle formazioni e degli altri soggetti gli immobili e i terreni, nonche' relativi servizi e strutture di cui possono avere bisogno. Tali accordi e intese sono per quanto possibile conformi ai regolamenti relativi all'alloggio e all'accantonamento di unita', formazioni o altri soggetti analoghi dello Stato ospitante. In mancanza di un accordo specifico che preveda altrimenti, i diritti e gli obblighi derivanti dall'occupazione o dall'uso di immobili, terreni, servizi o strutture sono disciplinati dalle leggi dello Stato ospitante.
ARTICOLO 12 1. Le unita', formazioni o soggetti normalmente costituiti da militari o dal personale civile hanno il diritto di esercitare funzioni di polizia, in virtu' di un accordo con lo Stato ospitante, in tutti i campi, stabilimenti, quartieri generali o altre installazioni occupati esclusivamente da essi. La polizia di tali unita', formazioni o soggetti puo' prendere tutte le misure utili per assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza in dette installazioni. 2. Al di fuori di tali installazioni la polizia di cui al paragrafo 1 puo' essere impiegata solo previo accordo con le autorita' dello Stato ospitante e in collegamento con esse, e qualora tale impiego sia necessario per il mantenimento dell'ordine e della disciplina tra i membri di dette unita', formazioni o soggetti.
ARTICOLO 13 1. I militari possono detenere e portare le armi di servizio, purche' ne siano autorizzati in base agli ordini loro impartiti e previo accordo con le autorita' dello Stato ospitante. 2. Il personale civile puo' detenere e portare armi di servizio, purche' ne sia autorizzato in base alla legislazione in vigore nello Stato di origine e previo accordo delle autorita' dello Stato ospitante.
ARTICOLO 14 I quartieri generali e le forze beneficiano delle stesse agevolazioni in materia di poste e telecomunicazioni, trasporti e riduzioni tariffarie accordate alle forze dello Stato ospitante, conformemente alle norme e ai regolamenti di quest'ultimo.
ARTICOLO 15 1. Gli archivi ed altri documenti ufficiali dei quartieri generali custoditi nelle installazioni assegnate a detti quartieri generali o in possesso di un loro membro debitamente autorizzato sono inviolabili, eccettuati i casi in cui i quartieri generali abbiano rinunciato a tale immunita'. Su richiesta dello Stato ospitante e in presenza di un suo rappresentante, il quartier generale verifica la natura dei documenti allo scopo di confermare che sono coperti dall'immunita' di cui al presente articolo. 2. Qualora un'autorita' competente o un organo giudiziario dello Stato ospitante ritenga che si e' verificato un abuso dell'inviolabilita' riconosciuta dal presente articolo, il Consiglio consulta, su richiesta, le autorita' competenti dello Stato ospitante al fine di accertare se tale abuso si e' verificato. 3. Se le consultazioni non producono un risultato soddisfacente per le due parti interessate, la controversia e' esaminata dal Consiglio per giungere ad una composizione. Qualora non sia possibile comporre la controversia, il Consiglio adotta all'unanimita' le modalita' particolareggiate per la sua composizione.
ARTICOLO 16 Al fine di evitare la doppia imposizione, per l'applicazione delle convenzioni sulla doppia imposizione concluse tra Stati membri e fatto salvo il diritto dello Stato ospitante di tassare i militari o il personale civile che siano cittadini di detto Stato o che vi risiedano abitualmente: 1. quando nello Stato ospitante l'applicazione di una qualsiasi forma di imposizione dipende dalla residenza o dal domicilio del contribuente, i periodi durante i quali un militare o un membro del personale civile e' presente nel territorio di detto Stato unicamente in ragione della sua qualita' di militare o di membro del personale civile, non sono considerati, ai fini dell'applicazione di tale imposizione, periodi di residenza ne' periodi che comportano un cambiamento di residenza o di domicilio; 2. i militari e il personale civile sono esenti nello Stato ospitante da ogni imposta sulle retribuzioni e gli emolumenti loro corrisposti in tale qualita' dallo Stato di origine e su qualsiasi proprieta' mobile materiale nello Stato ospitante connessa soltanto alla loro presenza temporanea in tale Stato; 3. il presente articolo non osta in alcun modo all'imposizione a carico dei militari o dei membri del personale civile in relazione ad un'attivita' lucrativa, diversa dal loro impiego nella suddetta qualita', svolta eventualmente nello Stato ospitante ne', salvo per quanto riguarda le retribuzioni, gli emolumenti e le proprieta' mobili materiali di cui al punto 2, all'imposizione cui il militare o il membro del personale civile in questione e' assoggettato in virtu' della legge dello Stato ospitante, anche se e' considerato residente o domiciliato al di fuori del territorio di tale Stato; 4. il presente articolo non si applica ai dazi. Per "dazi" si intendono i dazi doganali e tutti gli altri dazi o tasse sulle importazioni o esportazioni, a seconda dei casi, ad eccezione degli oneri e delle tasse equivalenti a compensi per servizi prestati.
ARTICOLO 17 1. Le autorita' dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legislazione dello Stato d'origine sui militari nonche' sul personale civile laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione vigente per una o tutte le forze armate dello Stato d'origine, a motivo del suo impiego con dette forze. 2. Le autorita' dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sui militari e sul personale civile, e sulle persone a loro carico, per quanto riguarda i reati commessi nel territorio dello Stato ospitante punibili in base alla legge di detto Stato. 3. Le autorita' dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sui militari nonche' sul personale civile, laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione vigente per una o tutte le forze armate dello Stato d'origine, a motivo del suo impiego con dette forze, per i reati punibili in base alla legge dello Stato d'origine, inclusi quelli contro la sicurezza di tale Stato, ma non in base alla legge dello Stato ospitante. 4. Le autorita' dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sui militari e sul personale civile, e sulle persone a loro carico, per i reati punibili in base alla legge dello Stato ospitante, inclusi quelli contro la sicurezza di tale Stato, ma non in base alla legge dello Stato d'origine. 5. Ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 6 sono considerati reati contro la sicurezza di uno Stato: a) il tradimento, b) il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione della legislazione relativa ai segreti ufficiali di detto Stato o a segreti relativi alla difesa nazionale dello stesso. 6. Nei casi di concorso di giurisdizione, si applicano le seguenti norme: a) le autorita' competenti dello Stato d'origine hanno il diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione sui militari nonche' sul personale civile laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione vigente per una o tutte le forze armate dello Stato d'origine, a motivo del suo impiego con dette forze, per quanto si riferisce: i) ai reati rivolti unicamente contro la proprieta' o la sicurezza di detto Stato o ai reati rivolti unicamente contro la persona o la proprieta' di un militare o di un membro del personale civile di detto Stato o di persona a carico; ii) ai reati derivanti da qualsiasi atto o omissione compiuti in servizio; b) nel caso di qualsiasi altro reato le autorita' dello Stato ospitante hanno il diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione; c) qualora lo Stato che ha diritto di priorita' decida di non esercitare la giurisdizione, lo notifica appena possibile alle autorita' dell'altro Stato. Le autorita' dello Stato che ha il diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione esaminano favorevolmente le richieste di rinuncia a tale diritto, presentate dalle autorita' dell'altro Stato, nei casi in cui queste ultime annettano particolare importanza a tale rinuncia. 7. Le disposizioni del presente articolo non comportano per le autorita' dello Stato d'origine alcun diritto di esercitare una giurisdizione sui cittadini dello Stato ospitante o sulle persone che vi risiedono abitualmente, a meno che esse siano membri delle forze armate dello Stato d'origine.
ARTICOLO 18 1. Ogni Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro per i danni causati ai beni di sua proprieta' utilizzati nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, se il danno: a) e' causato da un militare o da un membro del personale civile dell'altro Stato membro, nell'esercizio delle sue funzioni nell'ambito dei compiti citati; b) e' causato da un veicolo, natante o aereo dell'altro Stato membro utilizzato dai suoi servizi, a condizione che il veicolo, il natante o l'aereo che ha causato il danno sia stato utilizzato in relazione ai compiti citati o che il danno sia stato causato a beni utilizzati nelle stesse condizioni. Le richieste di indennizzo per il salvataggio in mare formulate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro sono oggetto di rinuncia, purche' il natante o il carico salvati siano di proprieta' di uno Stato membro e siano utilizzati dalle sue forze in relazione ai compiti citati. 2. a) Per i danni causati o derivanti, nel modo previsto al paragrafo 1, ad altri beni di proprieta' di uno Stato membro situati nel suo territorio, la responsabilita' di un qualsiasi altro Stato membro e l'importo del danno sono stabiliti mediante trattative tra gli Stati membri in questione, sempre che gli Stati membri interessati non convengano altrimenti. b) Tuttavia, ogni Stato membro rinuncia a chiedere un indennizzo se l'importo del danno inferiore a una somma da determinarsi mediante decisione unanime del Consiglio. Qualsiasi altro Stato membro i cui beni siano stati danneggiati nello stesso evento rinuncia anch'esso alla propria richiesta di indennizzo sino a concorrenza dell'importo di cui sopra. 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'espressione "di proprieta' di uno Stato membro" nel caso di natanti comprende ogni natante noleggiato a scafo nudo a tale Stato membro o da esso requisito con un contratto di locazione a scafo nudo o sequestrato, salvo nei limiti in cui il rischio di perdita e la responsabilita' sono sopportati da un ente diverso dallo Stato membro in questione. 4. Ciascuno Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di qualsiasi altro Stato membro nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali. 5. Le richieste di indennizzo (diverse da quelle risultanti dall'applicazione di un contratto e da quelle cui sono applicabili i paragrafi 6 e 7) originate da atti o da omissioni compiuti da un militare o da un membro del personale civile nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali o derivanti da qualsiasi altro atto, omissione o fatto per cui una forza sia responsabile legalmente e che provochino nel territorio dello Stato ospitante danni a terzi che non siano uno degli Stati membri, sono regolate dallo Stato ospitante secondo le seguenti disposizioni: a) le richieste di indennizzo sono depositate e istruite e risolte o decise conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato ospitante applicabili alle richieste di un indennizzo che traggono origine dalle attivita' delle proprie forze armate; b) lo Stato ospitante puo' decidere su qualsiasi richiesta del genere; esso procede al pagamento degli importi concordati o fissati mediante decisione nella sua valuta; c) tale pagamento, sia esso fatto in seguito a liquidazione concordata che in seguito a una decisione della giurisdizione competente dello Stato ospitante, ovvero la decisione definitiva della stessa giurisdizione di non luogo a pagamento, vincola definitivamente gli Stati membri in questione; d) ogni indennizzo pagato dallo Stato ospitante e' portato a conoscenza degli Stati d'origine interessati che ricevono contemporaneamente un rapporto circostanziato e una proposta di ripartizione stabilita in conformita' della lettera e), punti i), ii) e iii). In mancanza di risposta entro due mesi la proposta di ripartizione e' considerata accettata; e) l'onere degli indennizzi versati in conformita' delle lettere a), b), c) e d) e del paragrafo 2 e' ripartito tra gli Stati membri come segue: i) quando un solo Stato d'origine sia responsabile, l'importo dell'indennizzo e' ripartito in ragione del 25% a carico dello Stato ospitante e del 75% a carico dello Stato d'origine; ii) quando la responsabilita' incombe a piu' Stati, l'importo dell'indennizzo e' ripartito tra gli Stati in parti uguali; tuttavia, se lo Stato ospitante non e' uno degli Stati responsabili, il suo contributo e' la meta' di quello di ciascuno degli Stati di origine; iii) se il danno e' causato dai servizi degli Stati membri senza che sia possibile attribuirlo in modo preciso a uno o piu' di detti servizi, l'importo dell'indennizzo e' ripartito in parti uguali tra gli Stati membri interessati; tuttavia, se lo Stato ospitante non e' uno degli Stati i cui servizi hanno causato il danno, il suo contributo e' la meta' di quello di ciascuno degli Stati d'origine interessati; iv) ogni semestre e' inviato agli Stati d'origine interessati, unitamente alla richiesta di rimborso, un rendiconto delle somme pagate dallo Stato ospitante nel corso del semestre precedente per i fatti per i quali la ripartizione in percentuale e' stata accettata. Detto rimborso e' effettuato entro il piu' breve termine possibile nella valuta dello Stato ospitante; f) nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere b) e e) comportasse per uno Stato membro un onere troppo gravoso, esso puo' chiedere agli altri Stati membri interessati di procedere ad un regolamento della questione mediante trattative su una base di natura diversa; g) un militare o un membro del personale civile non e' sottoposto ad alcun procedimento esecutivo quando una sentenza sia stata pronunciata contro di lui nello Stato ospitante se si tratta di controversia nata da un atto compiuto nell'esecuzione delle sue finzioni ufficiali; h) fatta salva l'applicabilita' della lettera e) alle richieste di indennizzo contemplate dal paragrafo 2, le disposizioni del presente paragrafo non si applicano nel caso di navigazione, dell'impiego di un natante, del carico e scarico o del trasporto di in carico, tranne per i casi di morte o danni alle persone a cui non sia applicabile il paragrafo 4. 6. Le richieste di indennizzo contro militari o personale civile, fondate su atti dannosi o omissioni nello Stato ospitante che non sono stati compiuti nell'esecuzione di funzioni ufficiali, sono trattate nel modo seguente: a) le autorita' dello Stato ospitante esaminano la richiesta di indennizzo e fissano l'importo dell'indennizzo dovuto al richiedente in modo giusto ed equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, compreso il comportamento della persona danneggiata, e redigono una relazione in merito; b) la relazione e' trasmessa alle autorita' dello Stato di origine che decidono senza indugio se dar corso ad un indennizzo ex gratia e, in caso affermativo, ne fissano l'importo; c) se viene offerto un indennizzo ex gratia ed esso e' accettato dal richiedente a piena soddisfazione delle sue pretese, le autorita' dello Stato d'origine effettuano esse stesse il pagamento e informano le autorita' dello Stato ospitante della loro decisione e della somma pagata; d) le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano il diritto dello Stato ospitante ad avviare un'azione legale contro un militare o un membro del personale civile, finche' e a condizione che non sia avvenuto il pagamento a piena soddisfazione della richiesta di indennizzo. 7. Le richieste di indennizzo fondate sull'uso non autorizzato di qualsiasi veicolo dei servizi di uno Stato d'origine sono trattate conformemente al paragrafo 6, tranne il caso in cui l'unita', la formazione o il soggetto in causa ne sia legalmente responsabile. 8. Qualora sorga una controversia relativa alla circostanza se Fatto dannoso o l'omissione da parte di un militare o di un membro del personale civile sia stato compiuto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali oppure se l'uso di un veicolo appartenente ai servizi di uno Stato d'origine non sia stato autorizzato, la questione e' risolta mediante trattative tra gli Stati membri interessati. 9. Salvo quanto previsto al paragrafo 5, lettera g), lo Stato d'origine non puo' invocare l'immunita' dalla giurisdizione dei tribunali dello Stato ospitante a favore dei militari e del personale civile per quanto riguarda la competenza civile dei tribunali dello Stato ospitante. 10. Le autorita' dello Stato di origine e dello Stato ospitante collaborano nell'assunzione dei mezzi di prova necessari per un esame equo e per una decisione in merito alle richieste di indennizzo che interessano gli Stati membri. 11. Le controversie connesse con la liquidazione delle richieste di indennizzo che non possano essere risolte mediante trattative tra gli Stati membri interessati sono deferite a un arbitro scelto, mediante accordo tra i medesimi Stati membri, fra i cittadini dello Stato ospitante che esercitano o hanno esercitato un'alta funzione giurisdizionale. Se gli Stati membri interessati non sono in grado di giungere ad un accordo sull'arbitro nell'arco di due mesi, ciascuno di essi puo' chiedere al Presidente della Corte di giustizia delle Comunita' europee di scegliere una persona con le suddette qualifiche.
PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 19 1. Il presente accordo e' sottoposto all'approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure costituzionali per l'approvazione del presente accordo. 3. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure costituzionali di cui al paragrafo 2 da parte dell'ultimo Stato membro. 4. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presente accordo. Il depositario pubblica l'accordo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nonche' le informazioni sulla sua entrata in vigore dopo che sono state espletate le procedure costituzionali di cui al paragrafo 2. 5. a) Il presente accordo si applica soltanto nel territorio metropolitano degli Stati membri. b) Qualsiasi Stato membro puo' notificare al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea che il presente accordo si applica anche ad altri territori delle cui relazioni internazionali e' responsabile. 6. a) Le disposizioni delle parti I e III del presente accordo si applicano soltanto ai quartieri generali, alle forze e al relativo personale che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nella misura in cui lo statuto di detti quartieri generali, forze e relativo personale non e' disciplinato da un altro accordo. b) Qualora lo statuto di detti quartieri generali, forze e relativo personale sia disciplinato da un altro accordo e questi quartieri generali, forze e relativo personale stiano agendo nell'ambito sopracitato, possono essere stabilite modalita' specifiche tra l'UE e gli Stati o le organizzazioni interessate al fine di convenire quale accordo sia applicabile per l'operazione o l'esercitazione in questione. c) Qualora non sia stato possibile stabilire siffatte modalita' specifiche l'altro accordo resta d'applicazione per l'operazione o l'esercitazione in questione. 7. Qualora Stati terzi partecipino ad attivita' cui si applica il presente accordo, gli accordi o le modalita' che disciplinano tale partecipazione possono includere una disposizione in base alla quale il presente accordo e' altresi' applicabile a detti Stati terzi nel contesto di tali attivita'. 8. Le disposizioni del presente accordo possono essere modificate con l'accordo unanime scritto dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio.
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ALLEGATO
DICHIARAZIONI
DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UE Dopo la firma del presente accordo gli Stati membri si adopereranno per soddisfare il piu' presto possibile i requisiti delle loro procedure costituzionali al fine di permettere una tempestiva entrata in vigore dell'accordo.
DICHIARAZIONE DELLA DANIMARCA Alla firma del presente accordo la Danimarca ha ricordato il protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea. L'approvazione dell'accordo da parte della Danimarca avverra' nel rispetto di tale protocollo e qualsiasi riserva o dichiarazione che essa potra' fare a questo riguardo si limitera' al campo di applicazione della parte II di detto protocollo e non precludera' in alcun modo l'entrata in vigore dell'accordo ne' la sua piena attuazione da parte degli altri Stati membri.
DICHIARAZIONE DELL'IRLANDA Nessuna disposizione del presente accordo, in particolare gli articoli 2, 9, 11, 12, 13 e 17, autorizza o richiede norme legislative o qualsiasi altra azione da parte dell'Irlanda, vietate dalla Costituzione irlandese e, in ispecie, dal suo articolo 15.6.2.
DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA SULL'ARTICOLO 17 DELL'ACCORDO L'accettazione da parte dell'Austria della giurisdizione delle autorita' militari dello Stato d'origine conformemente all'articolo 17 dell'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso lo Stato maggiore dell'Unione europea, dei quartieri generali e delle forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonche' dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito (SOFA UE)" non riguarda l'esercizio della giurisdizione da parte dei giudici di uno Stato d'origine in territorio austriaco.
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ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLE RICHIESTE DI INDENNIZZO PRESENTATE DA UNO STATO MEMBRO NEI CONFRONTI DI UN ALTRO STATO MEMBRO PER DANNI CAUSATI AI BENI DI SUA PROPRIETA' O DA ESSO UTILIZZATI O GESTITI O NEL CASO IN CUI UN MILITARE O UN MEMBRO DEL PERSONALE CIVILE DEI SUOI SERVIZI ABBIA SUBITO FERITE O SIA DECEDUTO NELL'AMBITO DI UN'OPERAZIONE DELL'UE DI GESTIONE DELLE CRISI
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
VISTO il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il titolo V,
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
(1) Il Consiglio europeo ha deciso, in applicazione della politica estera e di sicurezza comune, di dotare l'Unione europea delle capacita' necessarie per prendere ed attuare decisioni nell'intero ambito della prevenzione dei conflitti e delle attivita' di gestione delle crisi di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE. (2) L'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo status - dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, - dei quartieri generali e delle forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, - dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito,
noto come SOFA UE, si applica, in linea generale, soltanto nel territorio metropolitano degli Stati membri. (3) Le disposizioni dell'articolo 18 del SOFA UE non si applicano alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprieta' o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi armati abbia subito ferite o sia deceduto, qualora l'atto che ha causato il danno, le ferite o il decesso si sia verificato nel territorio dei paesi terzi in cui e' condotta o sostenuta l'operazione UE di gestione delle crisi oppure in alto mare. (4) Sara' necessario concludere accordi specifici (SOFA) con i paesi terzi ospitanti interessati in caso di esercitazioni o operazioni eseguite al di fuori del territorio degli Stati membri. In linea generale, tali accordi conterranno disposizioni relative alle richieste di indennizzo presentate dai paesi terzi interessati o dai loro cittadini,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 Ai sensi del presente accordo si intende per: 1. "militari": a) il personale militare distaccato dagli Stati membri presso il Segretariato generale del Consiglio per costituire lo Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS); b) il personale militare supplementare degli Stati membri, diverso dal personale delle istituzioni dell'Unione europea, cui l'EUMS puo' ricorrere temporaneamente, su richiesta del Comitato militare dell'Unione europea (EUMC), per attivita' nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni; c) il personale militare degli Stati membri distaccato presso i quartieri generali e le forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea, o il relativo personale, nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni; 2. "personale civile": il personale civile distaccato dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione europea per attivita' nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, o il personale civile, ad eccezione del personale assunto in loco, che lavora con i quartieri generali o le forze o che e' in altro modo messo a disposizione dell'Unione europea dagli Stati membri per le stesse attivita'.
ARTICOLO 2 Le disposizioni del presente accordo si' applicano soltanto qualora l'atto che ha causato il danno, le ferite o il decesso si sia verificato: - nel quadro della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni e - al di fuori dei territori in cui si applica il SOFA UE.
ARTICOLO 3 Ciascun Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro qualora un suo militare o membro del personale civile abbia subito ferite o sia deceduto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso.
ARTICOLO 4 1. Ciascun Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro per i danni causati ai beni di sua proprieta' o da esso utilizzati o gestiti nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, se il danno: - e' stato causato da un militare o da un membro del personale civile dell'altro Stato membro, nell'esercizio delle sue funzioni nell'ambito dei compiti citati, oppure - e' stato causato da un veicolo, natante o aereo di proprieta' dell'altro Stato membro ovvero utilizzato o gestito dal personale di quest'ultimo e a condizione che il veicolo, il natante o l'aereo che ha causato il danno sia stato utilizzato in relazione ai compiti citati o che il danno sia stato causato a beni utilizzati nelle stesse condizioni. 2. Le richieste di indennizzo per il salvataggio in mare presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro sono oggetto di rinuncia, purche' il natante o il carico salvati siano di proprieta' di uno Stato membro o siano utilizzati o gestiti dal suo personale in relazione ai compiti citati.
ARTICOLO 5 In caso di richieste di indennizzo, diverse da quelle oggetto di rinuncia ai sensi degli articoli 3 e 4, - per un danno ai beni di proprieta' di uno Stato membro o da esso utilizzati o gestiti in relazione alla preparazione o all'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, o - nel caso in cui un membro del personale di uno Stato membro abbia subito ferite o sia deceduto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali, la responsabilita' di un altro Stato membro e' stabilita e l'importo dei danni e' convenuto mediante trattative tra gli Stati membri interessati, sempreche' gli Stati membri interessati non convengano altrimenti. Uno Stato membro rinuncia a chiedere un indennizzo se l'importo del danno e' inferiore a 10000 EUR. Tale importo puo' essere modificato con decisione unanime degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.
ARTICOLO 6 Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non autorizzano uno Stato membro a rifiutarsi di pagare ad una parte diversa da quelle contraenti del presente accordo un indennizzo completo o parziale per danni causati ad un bene fornito da tale parte ad uno o piu' Stati membri nell'ambito di un accordo di locazione, leasing, noleggio o di altro tipo.
ARTICOLO 7 Le controversie tra gli Stati membri connesse con le richieste di indennizzo che non possano essere risolte mediante trattative tra gli Stati membri interessati sono deferite a un arbitro scelto, mediante accordo tra i medesimi Stati membri, fra i cittadini degli Stati interessati che esercitano o hanno esercitato un'alta funzione giurisdizionale. Se gli Stati membri interessati non sono in grado di giungere ad un accordo sull'arbitro nell'arco di due mesi, ciascuno di essi puo' chiedere al Presidente della Corte di giustizia delle Comunita' europee di scegliere una persona con le suddette qualifiche.
ARTICOLO 8 1. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure costituzionali per l'approvazione del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento di tali procedure costituzionali da parte dell'ultimo Stato membro. 2. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presente accordo. Il depositario pubblica l'accordo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nonche' le informazioni sulla sua entrata in vigore dopo che sono state espletate le procedure costituzionali di cui al paragrafo 1.
ARTICOLO 9 Il presente accordo e' redatto in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.
DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI
Firmando il presente accordo, tutti gli Stati membri, si adopereranno, nella misura in cui il loro ordinamento giuridico interno lo consenta, per limitare quanto piu' possibile le richieste di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro nel caso in cui un militare o un membro del personale civile abbia subito ferite o sia deceduto ovvero siano stati causati danni ai beni di loro proprieta' o da essi utilizzati o gestiti, salvo in caso di negligenza grave o comportamento doloso. Gli Stati membri si adopereranno per soddisfare il piu' presto possibile i requisiti delle loro procedure costituzionali al fine di permettere una tempestiva entrata in vigore del presente accordo.
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