Gazzetta n. 187 del 13 agosto 2009 (vai al sommario) |
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LEGGE 3 agosto 2009, n. 115 |
Riconoscimento della personalita' giuridica della Scuola per l'Europa di Parma. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1. Riassetto giuridico-funzionale della Scuola per l'Europa di Parma 1. La Scuola per l'Europa di Parma, istituita in attuazione dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n. 17, di seguito denominata «Scuola», a decorrere dal 1° settembre 2010, e' istituzione ad ordinamento speciale con personalita' giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. La Scuola e' associata al sistema delle Scuole europee e ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il modello amministrativo. 2. La Scuola e' posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3. La Scuola fornisce, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione recante lo Statuto delle Scuole europee, come ratificata ai sensi della legge 6 marzo 1996, n. 151, un'istruzione scolastica materna, elementare e secondaria ai figli dei dipendenti dell'EFSA, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il Sistema delle Scuole europee. Nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 7, consente l'accesso anche ai figli dei dipendenti delle societa' convenzionate con l'Autorita' medesima, nonche' ai figli dei cittadini italiani. 4. La Scuola adotta gli ordinamenti per le sezioni linguistiche anglofona, francofona e italiana della scuola materna, elementare e secondaria con programmi e con struttura conformi al sistema delle Scuole europee, in modo da consentire il rilascio, alla conclusione della settima classe, del titolo finale di «baccelliere europeo». 5. La costituzione delle sezioni e delle classi avviene in deroga al limite del numero di alunni frequentanti e ai parametri numerici previsti dalla normativa nazionale. 6. Gli organi della Scuola sono: a) il consiglio di amministrazione; b) il comitato tecnico-scientifico, con funzioni anche di raccordo con i consigli di ispezione delle Scuole europee; c) gli organi collegiali presenti nelle Scuole europee di tipo I; d) il dirigente della Scuola, di cui al comma 9; e) il collegio dei revisori dei conti. 7. Con decreto adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro degli affari esteri, sono disciplinati l'assetto amministrativo della Scuola e il trattamento giuridico-economico del personale della Scuola stessa e sono indicati le funzioni e la composizione degli organi di cui al comma 6, il numero dei contratti attivabili ai sensi del comma 8 e i criteri di accesso per gli alunni appartenenti alle categorie di cui al comma 3, secondo periodo, del presente articolo. 8. Per l'assolvimento dei propri compiti la Scuola si avvale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di Sede di cui al comma 1 del presente articolo, di personale assunto con contratto a tempo determinato. I contratti, di durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva, sono stipulati previo espletamento di un'apposita procedura concorsuale, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali, definita con regolamento della Scuola. La Scuola puo' procedere all'assunzione di personale anche mediante contratti di prestazione d'opera. 9. Alla direzione della Scuola e' preposto un dirigente, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in possesso di specifiche competenze, di comprovate capacita' di direzione, di adeguata conoscenza degli ordinamenti delle Scuole europee e di proprieta' di espressione, scritta e orale, in almeno due lingue comunitarie. La durata dell'incarico non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il limite di cinque anni. Il dirigente della Scuola e' il rappresentante legale dell'istituzione scolastica. 10. Il personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario dei ruoli metropolitani destinatario dei contratti di cui al comma 8 e' collocato in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico conferito, con retribuzione a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1. Il posto lasciato vacante nella sede di titolarita' puo' essere coperto esclusivamente con altro personale di ruolo in soprannumero ovvero con personale assunto con contratto a tempo determinato. Il personale collocato fuori ruolo deve avere superato il periodo di prova. I docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, all'atto del rientro in ruolo, hanno priorita' di scelta tra le sedi disponibili. Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore a due anni scolastici, il predetto personale, all'atto della cessazione dall'incarico, e' assegnato alla sede nella quale era titolare all'atto del collocamento fuori ruolo. Il servizio svolto nella Scuola e' equiparato al corrispondente servizio prestato nelle scuole italiane. 11. Al dirigente, al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari, e' corrisposta, per la sola durata dell'incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I; la corresponsione della suddetta retribuzione non da' titolo alla sua conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Ai docenti di madre lingua straniera e' altresi' riconosciuta un'indennita' di prima sistemazione.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n. 17, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2006, n. 21: «Art. 3 (Sostegno generale) . - … (Omissis)... a) L'Italia si adoperera' per fornire una adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale dell'Autorita' garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole europee. L'Italia realizzera' tale impegno attraverso una istituzione scolastica, statale o paritaria, associata al sistema delle Scuole europee. Il reclutamento del relativo personale avverra' attraverso nomine in deroga anche facendo ricorso a contratti di prestazione d'opera di durata annuale rinnovabili. Analogamente in deroga al limite di numero di alunni frequentanti si provvedera' per la costituzione delle sezioni e delle classi; b) L'Italia e l'Autorita' stabiliranno di comune accordo la data a partire dalla quale sara' data attuazione alle disposizioni di cui al precedente comma (a).». - Si riporta il testo dell'art. 3 della Convenzione recante lo Statuto delle Scuole europee, come ratificata ai sensi della legge 6 marzo 1996, n. 151, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1996, n. 70: «Art. 3. - 1. L'insegnamento impartito nelle Scuole comprende l'istruzione fino al termine degli studi medi superiori. Esso puo' articolarsi come segue: ciclo materno; ciclo elementare, di cinque anni d'insegnamento; ciclo secondario, di sette anni d'insegnamento. Per quanto possibile, le Scuole terranno conto delle esigenze in materia di formazione tecnica, in cooperazione con il sistema scolastico del paese ospitante. 2. L'insegnamento e' impartito dagli insegnanti a cui viene dato comando o che sono designati dagli Stati membri, conformemente alle decisioni prese dal Consiglio superiore secondo la procedura di cui all'art. 12, punto 4. 3. a) Qualsiasi proposta di modifica della struttura di base di una Scuola richiede la votazione all'unanimita' dei rappresentanti degli Stati membri in sede di Consiglio superiore. b) Qualsiasi proposta di modifica del regime statutario degli insegnanti richiede la votazione all'unanimita' del Consiglio superiore.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «Art. 17 (Regolamenti). - ...(Omissis)… 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
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| Art. 2. Strutture scolastiche 1. Fermo restando il finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 1342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata per gli anni 2009 e 2010, rispettivamente, la spesa di euro 569.000 e di euro 5.474.000, per la costruzione della nuova sede della Scuola. Gli ulteriori oneri necessari per la medesima finalita', sono posti a carico della provincia e del comune di Parma, in conformita' a quanto convenuto con l'accordo di programma stipulato in data 9 novembre 2007. 2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono altresi' poste a carico della provincia e del comune di Parma: a) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio destinato a sede della Scuola; b) le spese per l'arredamento della Scuola e quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti. 3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per l'allestimento e per l'impianto del materiale didattico e scientifico che implica rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, la provincia e il comune di Parma sono tenuti a dare alla Scuola un parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere il formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»: «1342. E' autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della “Scuola europea” di Parma.». - Si riporta il testo dell'art. 3, commi 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante «Norme per l'edilizia scolastica»: «Art. 3 (Competenze degli enti locali). - 1. In attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' di convitti e di istituzioni educative statali. 2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresi' alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti. 3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente e' tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature. ...(Omissis)...».
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| Art. 3. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 569.000 euro per l'anno 2009 e a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede: a) quanto a 569.000 euro per 1'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per 426.000 euro e 1'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 143.000 euro; b) quanto a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 agosto 2009 NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2434): Presentato dal Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca (Gelmini) il 12 maggio 2009. Assegnato alla VII commissione (Cultura) in sede referente, il 27 maggio 2009 con pareri delle commissioni I, III, V, XI e XIV. Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 24, 25 giugno; 8, 15, 16 e 21 luglio 2009. Assegnato nuovamente alla commissione, in sede legislativa, il 23 luglio 2009. Esaminato dalla commissione, in sede legislativa e approvato il 27 luglio 2009. Senato della Repubblica (atto n. 1721): Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 28 luglio 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e 14ª. Esaminato dalla commissione e approvato il 29 luglio 2009.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica»: «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - …(Omissis)… 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito “Fondo per interventi strutturali di politica economica”, alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
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