Gazzetta n. 187 del 13 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 luglio 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Margherita Maria Nicolosi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Vista la domanda della sig.ra Margherita Maria Nicolosi, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma di qualifica professionale di «Parrucchiera» conseguito nel 1983 presso la Scuola professionale «Ferdinand Von Steinbois» di Tuttlingen (Germania) della durata di tre anni con tirocinio, rilasciato dalla Camera Artigiani di Costanza - sezione di Tuttlingen (Germania), nonche' del Diploma di specializzazione di «Maestra parrucchiera» rilasciato nel 1990 dalla Camera Artigiani di Friburgo (Germania), ai fini dell'esercizio dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 18 giugno 2009, che ha ritenuto i titoli dell'interessata idonei ed attinenti all'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa, in virtu' della completezza della formazione professionale documentata;
Sentito il conforme parere della Confartigianato;

Decreta:
Art. 1.

1. Alla sig.ra Margherita Maria Nicolosi, cittadina italiana, nata a Tuttlingen (R.F.T.) il 28 maggio 1964, sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, quale titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attivita' di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza della formazione professionale documentata.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Roma, 23 luglio 2009
Il direttore generale: Vecchio
 
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